Articolo 15 Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori

Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, ove richiesto, le seguenti informazioni relative all’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 14:

a) la denominazione delle imprese o delle joint venture interessate;

b) la natura e il valore delle concessioni considerate;

c) gli elementi di prova, ritenuti necessari dalla Commissione per attestare che la relazione tra l’impresa o la joint venture cui le concessioni sono aggiudicate e l’ente aggiudicatore soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 13 o dall’articolo 14.

Condividi questo contenuto: