Articolo 82. Abrogazioni

La direttiva 92/50/CEE, ad eccezione dell'articolo 41, e le direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE sono abrogate, a decorrere dalla data di cui all'articolo 80, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di attuazione di cui all'allegato XI.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato XII.
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