Articolo 7. Importi delle soglie degli appalti pubblici

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 125 000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, ciò vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato V;

b) 193 000 EUR,

per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatici diverse da quelle indicate nell’allegato IV,

per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni ggiudicatici indicate nell’allegato IV che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato V,

per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell’allegato II B;

c) 4 845 000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori.

articolo così modificato dal REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2007 in vigore dal 01/01/08 e successivamente modificato dal REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2009 in vigore dal 01/01/2010
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