Articolo 35. Bandi e avvisi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro "profilo di committente", quale indicato all'allegato VIII, punto 2, lettera b):

a) per le forniture, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750 000 EUR.

I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;

b) per i servizi, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750 000 EUR;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare ed i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'Articolo 7, tenuto conto dell'Articolo 9.

Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.

L'avviso di cui alla lettera c) è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono gli appalti di lavori o gli accordi quadro che le amministrazioni aggiudicatrici intendono aggiudicare.

Le autorità aggiudicatrici che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

La pubblicazione degli avvisi di cui alle lettere a), b) e c) è obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte conformemente all'Articolo 38, paragrafo 4.

Il presente paragrafo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dall'Articolo 30, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, o, nei casi previsti dall'Articolo 29, mediante dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro 48 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'Articolo 32, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

Le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro 48 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi 48 giorni dopo la fine di ogni trimestre.

Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. Per tali appalti di servizi la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'Articolo 77, paragrafo 2, le norme relative all’elaborazione di relazioni statistiche basate su tali avvisi ed alla pubblicazione di tali relazioni.

Talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
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