Art. 62 Concorsi di progettazione esclusi

Il presente titolo non si applica:

a. ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 20, 21 e 22, per gli appalti di servizi;

b. ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1 sia stata stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto paragrafo sia considerato applicabile, conformemente al paragrafo 4, secondo o terzo comma, o al paragrafo 5, quarto comma, di tale articolo.
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