Art. 5 Servizi di trasporto

1. La presente direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

2. La presente direttiva non si applica agli enti che forniscono un servizio di autotrasporto mediante autobus al pubblico i quali erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.
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Giurisprudenza e Prassi

NOZIONE DI RETE DI TRASPORTO FERROVIARIO - MESSA A DISPOSIZIONE O GESTIONE DI RETI - ART. 5 DIRETTIVA 2004/17/CE

CORTE GIUST EU SENTENZA 2018

L'art. 5, par. 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che:

- esiste una "rete" laddove venga messa a disposizione delle imprese che erogano servizi ferroviari un'infrastruttura ferroviaria gestita dallo Stato, alle condizioni operative definite dall'autorità competente di tale Stato, anche nel caso in cui detta autorità debba soddisfare per quanto possibile tutte le richieste di capacità di infrastruttura presentate da tali imprese.

- L'attività consistente nell'erogazione di servizi pubblici di trasporto esercitata da un'impresa pubblica utilizzando la rete ferroviaria costituisce una "gestione di reti" ai sensi della direttiva 2004/17/CE".