Art. 57 Offerte anormalmente basse

1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'ente aggiudicatore, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.

Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione;

- le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

- l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente;

- il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;

- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

2. L'ente aggiudicatore verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.

3. L'ente aggiudicatore che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per tale motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'ente aggiudicatore respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.
Condividi questo contenuto: