Art. 36 Varianti

1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione varianti presentate da un offerente, se queste rispondono ai requisiti minimi da essi prescritti. Gli enti aggiudicatori precisano nel capitolato d'oneri se autorizzano o meno le varianti e, se le autorizzano, i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione.

2. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture o di servizi, gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.
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