DPCM 11 LUGLIO 2018 - Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 LUGLIO 2018

Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89.

(GU n.189 del 16-8-2018)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 9, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi, con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;

Visto l'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, é istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee giuda indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

Visto l'art. 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che - fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre che dagli articoli 1, comma 7, art. 4, comma 3-quater e art. 15, comma 13, lettera d), del decreto -legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del comma 9 del suddetto art. 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9, per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilasci il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui al comma 3 della medesima disposizione, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo inoltre che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse ad esso afferenti, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi l e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici» e in particolare l'art. 35 che individua le soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto, in particolare l'art. 5, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, ai sensi del quale, entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato guida presenta al Tavolo tecnico la proposta di Piano integrato delle iniziative di acquisto aggregato, comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali potranno essere svolte le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

Visto, inoltre, l'art. 5, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che prevede che entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a maggioranza, il piano integrato e, contestualmente, il Comitato guida predispone una relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonché le soglie di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell'art. 9 da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno;

Vista la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione del 17 gennaio 2018, n. 31, con la quale l'Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, nonché dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, per gli anni 2016 e 2017, le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci», e in particolare, l'art. 1, comma 2-bis, per cui le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente;

Considerata la necessità di proseguire e implementare il sistema di acquisto aggregato con l'individuazione - ad integrazione delle categorie e soglie già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 - di ulteriori categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Considerata, altresì, l'esigenza di definire le modalità di attuazione con le quali i soggetti sopracitati ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisizioni di beni o servizi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Considerate le analisi effettuate dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini dell'integrazione delle categorie merceologiche e relative soglie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015, con le ulteriori categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorietà contenute nella relazione trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 1853 del 26 gennaio 2018;

Viste le deliberazioni assunte in data 13 giugno 2017 e 28 settembre 2017, con le quali il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ha approvato le categorie di beni e servizi e le relative soglie da proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, così come sancita nella riunione del 10 maggio 2018;

Decreta:



Art. 1 Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dall'anno 2018, sono individuate le seguenti categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà:

=====================================================================

| # | Categoria di beni e servizi | Soglie (€) |

+======+==============================+=============================+

| 1 |Farmaci | 40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| 2 |Vaccini | 40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| | | Soglia di rilevanza|

| | | comunitaria per i contratti|

| | | pubblici di forniture e di|

| | | servizi aggiudicati dalle|

| | |amministrazioni diverse dalle|

| | | autorita' governative|

| 3 |Stent | centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| |Ausili per incontinenza | |

| 4 |(ospedalieri e territoriali) | 40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| | | Soglia di rilevanza|

| | | comunitaria per i contratti|

| | | pubblici di forniture e di|

| | | servizi aggiudicati dalle|

| | |amministrazioni diverse dalle|

| | | autorita' governative|

| 5 |Protesi d'anca | centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| 6 |Medicazioni generali | 40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| | | Soglia di rilevanza|

| | | comunitaria per i contratti|

| | | pubblici di forniture e di|

| | | servizi aggiudicati dalle|

| | |amministrazioni diverse dalle|

| | | autorita' governative|

| 7 |Defibrillatori | centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| | | Soglia di rilevanza|

| | | comunitaria per i contratti|

| | | pubblici di forniture e di|

| | | servizi aggiudicati dalle|

| | |amministrazioni diverse dalle|

| | | autorita' governative|

| 8 |Pace-maker | centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| 9 |Aghi e siringhe | 40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| |Servizi integrati per la | |

| |gestione delle apparecchiature| |

| 10 |elettromedicali | 40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| |Serivizi di pulizia per gli | |

| |enti del Servizio Sanitario | |

| 11 |Nazionale | 40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| |Servizi di ristorazione per | |

| |gli enti del Servizio | |

| 12 |Sanitario Nazionale | 40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| |Servizi di lavanderia per gli | |

| |enti del Servizio Sanitario | |

| 13 |Nazionale | 40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| |Servizi di smaltimento rifiuti| |

| 14 |sanitari | 40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| 15 |Vigilanza armata | 40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| | | Soglia di rilevanza|

| | | comunitaria per i contratti|

| | | pubblici di forniture e di|

| | | servizi aggiudicati dalle|

| | |amministrazioni diverse dalle|

| | | autorita' governative|

| 16 |Facility management immobili | centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| | | Soglia di rilevanza|

| | | comunitaria per i contratti|

| | | pubblici di forniture e di|

| | | servizi aggiudicati dalle|

| | |amministrazioni diverse dalle|

| | | autorita' governative|

| 17 |Pulizia immobili | centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| 18 |Guardiania | 40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| | | Soglia di rilevanza|

| | | comunitaria per i contratti|

| | | pubblici di forniture e|

| | | servizi aggiudicati dalle|

| | |amministrazioni diverse dalle|

| |Manutenzione immobili e | autorita' governative|

| 19 |impianti | centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| 20 |Guanti (chirurgici e non) | 40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| 21 |Suture | 40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| | | Soglia di rilevanza|

| | | comunitaria per i contratti|

| | | pubblici di forniture e di|

| | | servizi aggiudicati dalle|

| | |amministrazioni diverse dalle|

| | | autorita' governative|

| 22 |Ossigenoterapia | centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| | | Soglia di rilevanza|

| | | comunitaria per i contratti|

| | | pubblici di forniture e di|

| | | servizi aggiudicati dalle|

| | |amministrazioni diverse dalle|

| | | autorita' governative|

| 23 |Diabetologia territoriale | centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| |Servizio di trasporto | |

| 24 |scolastico | 40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

| | | Soglia di rilevanza|

| | | comunitaria per i contratti|

| | | pubblici di forniture e di|

| | | servizi aggiudicati dalle|

| | |amministrazioni diverse dalle|

| |Manutenzione strade - servizi | autorita' governative|

| 25 |e forniture | centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, così come individuate dall'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nel caso di gare pluriennali, le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi riferite all'importo a base d'asta relativo all'intero periodo.

3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente articolo l'Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato secondo quanto previsto al successivo art. 2.



Art. 2 Modalità attuative

1. L'individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle iniziative di cui al precedente art. 1, con riferimento alle categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorietà ivi indicate, nonché l'individuazione dei soggetti per i quali le menzionate iniziative vengono svolte, é effettuata nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 1, nell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it è reso disponibile l'elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore é responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento. Le modalità operative inerenti la pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale www.acquistinretepa.it sono definite sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.



Art. 3 Entrata in vigore

1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione della categoria merceologica 25 (manutenzione strade-servizi e forniture) il cui obbligo é differito di un anno, fatti salvi le programmazioni già avviate sulla base degli accordi sanciti nel Tavolo dei soggetti aggregatori e gli interventi già programmati dalle regioni alla data di entrata in vigore per la categoria 25.



Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1597
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