Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonché i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.
Giurisprudenza e Prassi
CARENZE PROGETTUALI
È necessario un adeguato approfondimento del progetto esecutivo ad un livello tale da definire in modo compiuto l’opera da realizzare, al fine di garantire la possibilita' di individuare le singole parti dell’opera ed assicurare la puntuale rispondenza della medesima agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche. Nel caso di specie, il progetto esecutivo risulta carente anche sotto il profilo grafico, se le tavole grafiche progettuali dell’ intervento di completamento, planimetrie o sezioni o prospetti o particolari costruttivi, non distinguono palesemente le opere da realizzarsi dalle opere gia' realizzate. Dette carenze progettuali hanno determinato una lesione del principio di par condicio tra tutti i concorrenti partecipanti alla gara, consentendo alla sola impresa esecutrice dei lavori del primo stralcio, l’unica a conoscere la reale situazione dello stato di fatto e con una chiara conoscenza delle opere a farsi, di presentare la migliore offerta, tanto da essere risultata poi aggiudicataria dell’appalto in argomento Deliberazione n. 18 del 12/11/2014 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 197, 53 - Codici 197.1, 53.1.3 La scelta tra i due sistemi alternativi di remunerazione dell’appalto (“a corpo” o “a misura”) resta rimessa alla discrezionalita' dell’amministrazione procedente, soprattutto quando la gara abbia ad oggetto il restauro di un immobile soggetto a vincolo storico-artistico o, come nel caso di specie, immobile avente caratteristiche similari. Infatti, l’art. 204, secondo comma, del d.lgs. 163/2006 (secondo cui «I contratti di appalto dei lavori indicati all’art. 198 possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell’intervento oggetto dell’appalto»), generalizza l’ammissibilita' del corrispettivo “a misura” per gli appalti di lavori sui beni di interesse culturale e consente all’amministrazione di optare discrezionalmente per uno dei due criteri. Nel caso in esame non sono state rispettate le caratteristiche dell’appalto “a corpo”, ove il prezzo è determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un’opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, e l’opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, attraverso un progetto molto dettagliato, l’appaltatore sopporta il rischio delle quantita' rispetto al prezzo pattuito, ma sempre nell’ambito di quanto disegnato e progettato, senza che cio' legittimi la trasformazione dell’appalto in un contratto aleatorio. Pertanto, soltanto se il progetto esecutivo include tutti gli elaborati necessari, il concorrente è in grado di presentare un’offerta di ribasso rispetto all’importo individuato dalla stazione appaltante a “corpo” (cfr. Lodo arbitrale del 25.1.2010 n. 8/2010, AVCP deliberazione n. 51 del 21.2.2002).
Oggetto: fascicolo 2208/2013 - Lavori di valorizzazione di tematismi naturalistici dell’area delle Gravine del comune di B. – Asse IV Linea 4.4. Interventi per la rete ecologica
PROGETTO ESECUTIVO MESSO IN GARA - DIVIETO DI INTEGRAZIONE IN CORSO D'OPERA
Negli appalti di opere pubbliche, l’esistenza di una progettazione esecutiva completa e dettagliata è necessaria sin dal momento dell’indizione della gara o quanto meno alla consegna dei lavori, non essendo legittimamente ammissibile affidare all’impresa aggiudicataria, in corso d’opera, il completamento o l’integrazione del medesimo progetto esecutivo.
PROGETTO ESECUTIVO DA METTERE IN GARA
Negli appalti di opere pubbliche la stazione appaltante ha il dovere specifico di diligenza puntualità nell’approntare una progettazione esaustiva, sia sotto il profilo tecnico che normativo, tale da offrire uno sviluppo particolareggiato e completo dell’opera, con tutti i dati e i calcoli necessari alla sua concreta attuazione, tenendo presente che nelle ipotesi di asta pubblica e licitazione privata la compilazione del progetto esecutivo deve avvenire anteriormente alla gara.
RISPETTO DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE
La giurisprudenza prevalente afferma che la realizzazione delle opere pubbliche deve avere luogo nel rispetto del principio dei tre livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, aventi una definizione tecnica crescente e con molteplici effetti, senza possibilita' di accorpamenti o contrazioni di sorta ne' alterazione dei rispettivi contenuti, descritti in dettaglio dallo stesso regolamento attuativo di cui al d.P.R. n. 554 del 1999 (Consiglio Stato , sez. IV, 10 gennaio 2002 , n. 112; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 31 marzo 2003 , n. 1415; Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2005 , n. 3519; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 26 settembre 2007 , n. 2206).
Nel caso in esame risulta soltanto l’adozione delle delibere di approvazione del progetto preliminare e di quello esecutivo. Nessun accenno viene fatto a delibere di approvazione del progetto esecutivo. Deve ritenersi, pertanto, violato il richiamato principio che impone in maniera inderogabile il rispetto dei tre livelli di progettazione.
APPALTO A CORPO - IMMODIFICABILITA' PREZZO PATTUITO
Nell’appalto a corpo l’appaltatore sopporta infatti il rischio delle quantità rispetto al prezzo pattuito, ma nell’ambito (e non potrebbe essere diversamente) di quanto disegnato e progettato, senza che ciò legittimi la trasformazione dell’appalto in un contratto aleatorio, né escluda che competano all’appaltatore compensi per i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui non imputabili. La pattuizione di immodificabilità del prezzo in cui l’appaltatore assume, sulla base del progetto a base di gara, il carico dell’alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che concorrono alla realizzazione dell’opera, e la contemporanea necessità di non sovvertire l’equilibrio del sinallagma contrattuale, accentuano l’ineludibile necessità di un adeguato approfondimento del progetto esecutivo ad un livello tale da definire in modo compiuto l’opera da realizzare, al fine di garantire la possibilità di individuare le singole parti dell’opera ed assicurare la pedissequa rispondenza della medesima agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche. Le modalità di pagamento del corrispettivo “a corpo” non trasformano, dunque, l’appalto in un contratto aleatorio. Come ricordato dall’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici nella deliberazione n. 51 n. 21/2002 “…che il progetto (caratterizzato dai disegni esecutivi e dalle specifiche tecniche) costituisca un fondamentale elemento di riferimento nel contratto di appalto con corrispettivo “a corpo”, si riscontra anche dalla lettura dell’art. 1661 c.c., laddove è, appunto, prevista come causa di derogabilità alla immodificabilità del prezzo la variazione, tipologica e dimensionale, dell’opera. A conferma di ciò la centralità attribuita dal legislatore della Merloni alla fase della progettazione , che ha portato la stessa ad una definizione approfondita, graduale rispetto alle tre fasi previste, che comporta un livello revisionale che lascia pochissimi spazi a variazioni in fase esecutiva. La predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno, pertanto, allorché vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell’oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o di lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell’offerta da parte dell’appaltatore; oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l’oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l’appaltatore. Verificandosi una simile evenienza, con la conseguenza di far esorbitare il rischio assunto con l’offerta “a corpo” fuori della normale ed accettabile alea, ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo “a corpo”, non assolvendo più quest’ultimo alla sua naturale funzione”. Il Collegio ritiene, quindi, che il rischio che l’appaltatore assume nell’appalto “a corpo” non può estendersi illimitatamente in violazione dei presupposti che sovrintendono all’equilibrio sinallagmatico del rapporto, soprattutto in presenza di gravi carenze del progetto esecutivo, come nel caso di specie.
BANDO - INDICAZIONE CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
L’art. 73, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 554/99, dispone che nel bando di gara deve essere indicata la categoria prevalente, nonche' tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera, con i relativi importi e categorie, nel caso in cui dette parti siano di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto o di importo superiore a 150.000,00 euro. La stessa Autorita' nella determinazione n. 25/2001 (si veda, a tal proposito, anche il parere n. 184/2008) ha ribadito tale principio evidenziando, inoltre, che il bando di gara deve indicare non soltanto l’importo complessivo dell’intervento nonche' la categoria prevalente ed il suo specifico importo, ma anche tutti gli eventuali sottoinsiemi costituenti l’intervento medesimo diversi da quelli appartenenti alla categoria prevalente (cioè le categorie scorporabili), specificando, per ogni sottoinsieme, categoria ed importo, soltanto, pero', se tali sottoinsiemi di lavorazioni costituiscano un lavoro autonomo e siano di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto oppure di importo superiore a 150.000 euro.
Nella fattispecie la clausola del bando che richiede la categoria OG1, classifica III è conforme alla normativa di settore, infatti atteso quanto sopra richiamato in termini generali, essendo gli importi dei due sottoinsiemi di lavorazioni tecnicamente riferiti alle categorie OS3 e OS30 inferiori al 10% dell’importo complessivo dell’appalto e inferiori a 150.000,00 euro, tali sottoinsiemi vanno imputati alla categoria prevalente OG1, il cui importo, pertanto è di € 484.435,86 + € 35.819,67 + € 64.164,55 = € 584.420,08, ossia superiore a quello della classifica II (fino a € 516.457,00). Ne deriva che la classifica III (fino a € 1.032.913,00) della categoria OG1, richiesta dal bando di gara, non risulta ultronea con conseguente legittimita' dell’esclusione dalla gara del concorrente in possesso di una classifica inferiore (la II).
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla B.. s.r.l. – Lavori di realizzazione intervento di edilizia residenziale sovvenzionata ai sensi dell’art. 16 della legge n. 179/1992 in localita' Bullicara – Importo a base d’asta € 683.604,37 – S.A.: Comune di A.
CATEGORIA PREVALENTE OS22 - LIMITI
L’Autorita', anche con la determinazione n 8 del 2002, ha precisato che le declaratorie della categoria di opera generale OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e della categoria di opera specializzata OS22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione) citano entrambe il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, per cui “i bandi di gara vanno indetti assumendo come categoria prevalente la categoria di opera specializzata OS22 soltanto se l’importo dell’insieme delle lavorazioni relative all’impianto di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse sia maggiore degli importi degli altri insiemi delle lavorazioni previste nell’intervento”, tenendo conto, al riguardo, di quanto illustrato negli elaborati progettuali.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’impresa G. s.a.s. - Adeguamento impianto di depurazione delle acque reflue di M.- Importo a base d’asta euro 157.190,80 - S.A.: Comunita' Montana della V..
BANDO DI GARA E CONTROLLO SULL'INDICAZIONE DELLE CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE
L’Autorita' richiama, pertanto, la Stazione Appaltante ad una maggiore attenzione nell’attivita' di verifica degli elaborati progettuali posti a gara e, piu' in particolare, in quella di controllo della corretta individuazione da parte del progettista delle categorie di qualificazione e delle relative classifiche, le quali, se determinate in maniera arbitraria, illogica o irragionevole, in quanto riportate nel bando di gara vanno ad incidere sulla partecipazione alla procedura selettiva con effetti distorsivi della concorrenza.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dall’ATI A. S.r.l. - B. S.r.l. – Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento di tratti di rivestimento della galleria ferroviaria compresa tra la fermata di ... e la stazione di ..., della linea ferroviaria a scartamento ridotto Napoli - Sorrento – Importo euro 1.052.052,00; S.A.: C. S.r.l.
GIUSTIFICAZIONI PREZZI UNITARI A PENA DI ESCLUSIONE
In tema di giustificazione dei prezzi unitari, in un appalto per l’affidamento di lavori, la S.A. ha correttamente applicato l’art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, precisando chiaramente ed inequivocabilmente nel disciplinare di gara la documentazione minima (analisi prezzi - Allegato 5) richiesta a pena di esclusione e le modalita' di presentazione delle giustificazioni stesse. Nello specifico il bando prevedeva “Per l’ammissione alla gara il plico dell’offerta economica dovra' contenere…le giustificazioni dei prezzi unitari, a pena di esclusione, debitamente firmate dal legale rappresentante. Ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. dovranno essere contenute le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, secondo le modalita' indicate nel modello “Allegato 5” al presente disciplinare”.
Tale onere di “allegazione” costituiva, dunque, un requisito che tutti gli offerenti indistintamente dovevano soddisfare e che la S.A. era tenuta a verificare, non diversamente da una ordinaria verifica circa la sussistenza di documentazione prescritta a pena di esclusione.
Tenuto conto che il plico dell’offerta economica presentato dall’ATI, come risulta dal verbale della seduta pubblica, conteneva “soltanto tre schede generiche con indicazione delle categorie delle lavorazioni (OG2, OS6 e OS28-OS30) in luogo dei prezzi unitari, indicando genericamente solo le percentuali delle «spese generali» e degli «utili di impresa»” e che, pertanto, quanto offerto non puo' ritenersi corretto adempimento dell’onere di corredare l’offerta delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, come richiesto a pena di esclusione, la S.A. era tenuta ad escludere tale offerta, per assicurare in tal modo la par condicio tra i concorrenti, senza possibilita' di richiedere la regolarizzazione documentale (ex art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006) al fine di favorire la piu' ampia partecipazione alla gara, in quanto non si trattava, nella specie, di “fornire chiarimenti”, ma di mancata presentazione della documentazione (analisi prezzi) richiesta a pena di esclusione dalla gara (parere dell’Autorita' n. 89 del 20 marzo 2008).
La S.A., infine, non ha compiuto alcuna violazione del principio di matrice comunitaria del contraddittorio, in quanto la totale assenza delle giustificazioni a corredo dell’offerta, qualora richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis, come nel caso in esame, non consente alcun esame nel merito della congruita' dell’offerta da svolgersi in contraddittorio con l’offerente.
Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06 presentate dall’ANCE di F. e dall’impresa C. s.r.l. - Lavori di restauro e recupero funzionale a Galleria dei saloni al piano terra del complesso monumentale di Palazzo M., in F., - Importo euro 1.069.891,95; S.A. Provincia di F..
CATEGORIE GENERALI E SPECIALI - LISTA LAVORAZIONI
COMMENTO: Questa Autorita' evidenzia che la corretta individuazione delle categorie generali o speciali di cui si compone l’appalto, nonche' l’effettuazione dell’ulteriore scomposizione ed individuazione dei corpi d’opera rientra nelle specifiche competenze e attribuzioni del progettista. Una volta che il progettista abbia individuato gli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili dedotte in appalto, la stazione appaltante, attenendosi alle indicazioni del progettista, riporta nel bando di gara la classifica di iscrizione nelle specifiche categorie generali e/o speciali coerente con gli importi delle citate categorie, necessaria per la qualificazione delle imprese e per l’esecuzione dei lavori. Ai fini della partecipazione all’appalto, ed alla relativa qualificazione del concorrente, si deve far riferimento esclusivamente alle categorie e classifiche indicate nel bando di gara.
Occorre tener presente che la lista delle lavorazioni e forniture, negli appalti a corpo e a misura, come quello in esame, rileva ai soli fini dell’aggiudicazione, mentre le lavorazioni e le relative quantita' sono valutate dal concorrente direttamente dal progetto, dai grafici e dal computo metrico definitivo. Merita, inoltre, precisare che, in generale, la struttura della lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori si ottiene sommando le quantita' di tutte le lavorazioni analoghe, indipendentemente dal corpo d’opera di cui fanno parte, dando luogo ad un’unica voce: per esempio, si somma tutto il calcestruzzo occorrente per l’appalto. Detta operazione viene effettuata per evitare di avere offerte di prezzi unitari diverse per lo stesso materiale o lavorazione, presente in piu' di una categoria.
OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Allerta s.r.l. – lavori di completamento delle infrastrutture a sud della S.S. n. 16 bis nell’agglomerato industriale di M.. S.A. Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di B..
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
In presenza di lavori di non rilevante complessità, deve ritenersi possibile il coagularsi in un unico atto dell'approvazione della progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva), quando questa risulti integrare quella completa, complessa operazione tecnico-amministrativa finalizzata al massimo livello di approfondimento possibile, che consenta, in definitiva, la definizione e l'identificazione di ogni elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità comprendendo tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione dell'opera, in conformità con il progetto preliminare. In questi casi risulta pertanto evidente la necessità che il progetto contenga gli elementi necessari per la cantierizzazione dei relativi lavori (i quali dovevano essere ultimati, approvati e collaudati entro tre mesi dalla presentazione dell’offerta), ossia gli elementi previsti nel c.d. progetto definitivo ed esecutivo.
NORME TECNICHE
“Applicazione dell’art. 2, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 nel caso di progetti approvati prima dell’entrata in vigore del D.M. 14/09/2005”
- Nel periodo di applicazione transitoria delle nuove norme tecniche di cui al citato D.M. del 14 settembre 2005, nel quale sono applicabili sia le norme del menzionato decreto ministeriale sia le previgenti norme e disposizioni attuative, l’amministrazione - previa valutazione, in relazione alle caratteristiche dell’opera, dell’opportunità di un adeguamento del progetto in relazione al superiore interesse della tutela della pubblica incolumità - può optare per il mantenimento del progetto e della procedura di gara esperita o per la revoca dell’aggiudicazione e adeguamento progettuale al mutato assetto normativo;
- Dalla fine del periodo transitorio di applicazione delle nuove norme tecniche l’amministrazione è tenuta all’applicazione, in via esclusiva, di queste ultime e, quindi, alla revisione progettuale ove sussista non conformità alle disposizioni sopravvenute, determinandosi in ordine alla revoca dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, secondo i principi enucleati nella determinazione dell’Autorità n. 17 del 10/07/2002.