Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. comma aggiunto dall'articolo 23, comma 4, decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011 – ai sensi dall'articolo 23, comma 5 del decreto-legge n. 201/2011, il presente comma si applica alle gare bandite successivamente al 31/03/2012, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in L. n. 14 del 24 febbraio 2012 il termine deve intendersi prorogato al 31/03/2013; detto termine è stato ulteriormente differito al 31/12/2013 ad opera dell'art.5-ter introdotto, in sede di conversione del D.L. 26/04/2013 n. 43, dalla L. 24/06/2013 n. 71, in G.U. 25/6/2013 n. 147, in vigore dal 26/06/2013 - nb sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1º aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L – Comma integrato dall'art. 1, comma 4 del D.L. 6/07/2012 n. 95, in vigore dal 07/07/2012, convertito con ulteriori modifiche dalla L.135/2012 in vigore dal 15/08/2012. Comma modificato dall'art. 1, comma 343 della Legge 147/2013 in vigore dal 01/01/2014. I sopradetti termini di applicabilità del presente comma sono stati ulteriormente prorogati al 30/06/2014 ad opera dell'art. 3, comma 1-bis, della Legge n. 15/2014 in vigore dal 01/03/2014. Comma ulteriormente modificato dall’art.9 comma 4 del DL 66/2014, in vigore dal 24/04/2014; poi così sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89/2014 in vigore dal 24/06/2014; quindi ai sensi dell’art.23-bis del DL 90/2014, in vigore dal 19/08/2014, il presente comma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015; successivamente il termine è stato modificato dalla Legge 11/2015 in vigore dal 01/03/2015 rinviando l’entrata in vigore del presente comma alle gare bandite dal 01/09/2015, quindi ulteriormente prorogato al 01/11/2015 dall'art.1 comma 169 della Legge 107/2015; NB l’efficacia del presente comma è in parte condizionata da quanto disposto dall’art. 23-ter del DL 90/2014 a cui si rinvia
ndr si veda anche l’art.10 comma 1 del D.L 7/5/2012 n. 52 in vigore dal 9/5/2012 - si veda anche l'art.1 del D.L. 95/2012 e l'art. 26 della Legge 488/99 – si veda quanto dispone l’art.9 del DL 66/2014 in vigore dal 24/04/2014
Giurisprudenza e Prassi
AUTONOMIA COMUNI - CENTRALI DI COMMITTENZA - MODELLI ORGANIZZATIVI - RIMESSIONE ALLA CGE
Si chiede alla Corte di Giustizia dell’UE di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:
“se osta al diritto comunitario, una norma nazionale, come l’art. 33, comma 3-bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che limita l’autonomia dei comuni nell’affidamento ad una centrale di committenza a due soli modelli organizzativi quali l’unione dei comuni se già esistente ovvero il consorzio tra comuni da costituire”.
e, in ogni caso “se osta al diritto comunitario, e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell’ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma nazionale come l’art. 33, comma 3bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che, letto in combinato disposto con l’art. 3, comma 25, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in relazione al modello organizzativo dei consorzi di comuni, esclude la possibilità di costituire figure di diritto privato quali, ad es, il consorzio di diritto comune con la partecipazione anche di soggetti privati”.
e, infine, “se osta al diritto comunitario e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell’ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma nazionale, come l’art. 33, comma 3bis, che, ove interpretato nel senso di consentire ai consorzi di comuni che siano centrali di committenza di operare in un territorio corrispondente a quello dei comuni aderenti unitariamente considerato, e, dunque, al massimo, all’ambito provinciale, limita l’ambito di operatività delle predette centrali di committenza”.
ELENCO SOGGETTI AGGREGATORI
Elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66
PIANO SOCIALE DI ZONA - ASSOCIAZIONE TRA COMUNI
Il Piano Sociale di Zona rientra tra quelle forme cui al capo V del testo unico degli enti locali, in cui sono elencate le possibili forme associative di questi: in particolare si deve evidenziare che l’art. 33, nel favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, favorisce processi di riorganizzazione prevedendo forme premiali per incoraggiare il massimo grado di integrazione e l’art. 34 individua gli accordi di programma, fattispecie cui viene accostato generalmente il Piano Sociale di Zona, come forma di definizione ed attuazione di programmi di intervento, senza tacere delle convenzioni tra enti locali, art. 30 richiamato dall’appellante, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, oppure, al fine di rafforzare tale coordinamento, i consorzi tra comuni di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 267 del 2000.
Dunque, dal punto di vista legislativo vi è indubbiamente un favor per le forme associative, che dovrebbe oggigiorno risultare maggiormente approfondito dalle note necessità di risparmio di denaro pubblico.
ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ ASMEL
Oggetto: delibera ANAC n. 32 del 30 aprile 2015 sul “sistema Asmel societa' consortile a r.l.” ed effetti della sentenza Tar Lazio, sez. III, n. 2339 del 22 febbraio 2016.
ASMEL - NON E' ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO NE' CENTRALE DI COMMITTENZA
Non è ravvisabile nel “sistema Asmel” un’influenza pubblica dominante sull’attivita' e sull’organizzazione della societa' consortile da parte dei piccoli comuni aderenti, tale da poter essere ricondotta al paradigma dell’organismo di diritto pubblico, come elaborato dall’ormai consolidata giurisprudenza sia in ambito UE che nazionale.
Pertanto, non puo' considerarsi in nessun modo legittimata a svolgere le funzioni pubbliche di centrale di committenza, trattandosi di soggetto di diritto privato, costituito sulla base di iniziativa assunta da soggetti privati e non rispondente ad alcuno dei modelli di centrale di committenza desumibili dall’art. 33 del D.lgs. n. 163 del 2006.
ELENCO DEI SOGGETTI AGGREGATORI - ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE DEL CONSORZIO CEV
Elenco dei soggetti aggregatori - annullamento dell’iscrizione del consorzio CEV
LIMITI LEGITTIMITA' CLAUSOLA DI ADESIONE
Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:
(a) la gara con clausola di adesione è una forma di contrattazione ad aggregazione successiva, che presenta elementi di similitudine con la centrale di committenza (v. art. 3 comma 34 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163). In particolare, attraverso la clausola di adesione viene realizzato un accordo quadro tra più soggetti (azienda capofila, altre aziende ospedaliere o sanitarie interessate, aggiudicatario), avente ad oggetto un’opzione di incremento delle prestazioni in un determinato intervallo temporale, a prezzi unitari invariati;
(b) la mancanza di una precisa codificazione non impedisce di elaborare liberamente uno schema negoziale con queste caratteristiche, quando sia dimostrabile un collegamento con l’interesse pubblico. Le Regioni possono quindi indirizzare le strutture sanitarie verso lo svolgimento di gare aziendali aperte ad adesioni successive, perseguendo la finalità di contenere e rendere omogenei sul territorio i costi delle forniture e dei servizi (nello specifico, v. DGR 13 dicembre 2006 n. 8/3776 - allegato 3, parte II; DGR 28 luglio 2011 n. 9/2057 - punto 29);
(c) poiché l’incremento delle prestazioni si colloca a valle dell’aggiudicazione, ed è eventuale, ossia esterno alla gara, devono essere fissate alcune limitazioni per tutelare i principi generali del diritto comunitario (trasparenza, non discriminazione, proporzionalità) e quelli del diritto interno (prestazioni definite o definibili, termine finale dell’opzione);
(d) in particolare, si possono ritenere ragionevoli le seguenti limitazioni: (1) la clausola di adesione deve essere indicata fin dall’inizio negli atti di gara, in modo che tutti gli operatori economici dispongano delle medesime informazioni in tempo utile per la partecipazione; (2) è necessario che le amministrazioni aderenti siano individuate o individuabili; (3) deve essere stabilito (o risultare implicito) un tetto ragionevole al valore complessivo delle prestazioni; (4) deve essere definito l’intervallo temporale entro cui l’adesione può essere esercitata; (5) deve essere previsto il termine finale dei contratti in adesione (qualora manchi questa indicazione, non può comunque essere superato il termine del contratto originario, eventualmente prorogato); (6) per non disincentivare la partecipazione alla gara degli operatori economici meno organizzati, all’aggiudicatario deve essere riconosciuta la facoltà di non accettare le istanze di adesione;
(e) se la clausola di adesione rimane entro questi limiti, i requisiti di ammissione alla gara e le cauzioni (provvisorie e definitive) possono basarsi soltanto sull’importo del contratto con l’azienda capofila. Da un lato, infatti, l’aggiudicatario può valutare autonomamente la propria capacità di eseguire i servizi o le forniture ulteriori, e può rifiutare senza conseguenze estensioni considerate troppo gravose. Dall’altro, le amministrazioni che intendono avvalersi della clausola di adesione possono verificare l’affidabilità dell’aggiudicatario direttamente osservando l’attività svolta per l’azienda capofila. Ne consegue che quando viene esercitata l’opzione di adesione non vi è alcun interesse, pubblico o privato, a rimettere in discussione le condizioni di partecipazione alla gara originaria;
(f) alle limitazioni sopra elencate, che riguardano il contenuto della clausola di adesione, si aggiunge la necessità che vi sia un interesse pubblico attuale. In altri termini, occorre dimostrare che è preferibile aderire a un contratto già stipulato piuttosto che avviare una nuova gara prorogando nel frattempo il rapporto con il gestore uscente. Pertanto, l’adesione è giustificabile (1) se comporta un risparmio rispetto alla proroga della gestione precedente, e (2) se non è peggiorativa rispetto alle condizioni che verosimilmente si potrebbero ottenere sul mercato, desumibili da gare recenti con lo stesso oggetto nel medesimo settore.
CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI
Oggetto: Applicazione dell’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti Pubblici ai servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.
INDICAZIONE OPERATIVE ADEMPIMENTI ART. 33 COMMA 3BIS
Oggetto: indicazioni operative sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii..
CENTRALI DI COMMITTENZA - RILASCIO DEL CIG
Entrata in vigore dell’ art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/06
SOGGETTI AGGREGATORI – INDIRIZZI INTERPRETATIVI
Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.
SERVIZIO ENERGIA - MANCATO RICORSO A CONSIP - MOTIVAZIONE ECONOMICITA'
La giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V 30 aprile 2015 n. 2194) ha evidenziato che l’art. 1, comma 7, del citato decreto legge «impone all’Amministrazione comunale di procedere alla gestione del servizio di somministrazione di energia elettrica tramite l’apposita convenzione Consip» e ha osservato che «le norme vigenti esprimono per le convenzioni della Consip -anche quando la relativa adesione non sia obbligatoria- un sicuro favor, desumibile anche dal fatto che queste, in difetto di adesione, rilevano comunque come parametri di prezzo-qualita' fungenti da limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Tale adesione, indubbiamente privilegiata dal legislatore, e qualificata anche dal fatto di trovarsi sorretta da una peculiare presunzione di convenienza, corrisponde pertanto, per le Amministrazioni, ad una sorta di regola di azione. E’ appena il caso di ricordare, infatti, che a monte viene espletata una procedura di evidenza pubblica centralizzata, dalla Consip appunto, proprio per conseguire le migliori condizioni, economiche ma al tempo stesso anche tecniche, ottenibili sul mercato. Orbene, con un assetto siffatto è coerente che una specifica motivazione sulla convenienza occorra quando l’Amministrazione si determini in concreto nel senso di fare nuovamente ricorso al mercato, in quanto l’Ente pubblico dovra' in tal caso far constare l’utilita' della propria iniziativa rispetto ai parametri della convenzione Consip di settore».
Cio' premesso, si rileva che nel caso di specie l’oggetto dell’appalto è caratterizzato dalla coesistenza di prestazioni eterogenee in quanto comprende al suo interno, oltre al “Servizio Calore ed Energia Integrato”, anche il “Servizio Manutenzioni edili e affini” e il “Servizio Manutenzioni impianti tecnologici”, comportando quindi una notevole estensione dell’affidamento rispetto al solo Servizio Energia oggetto della convenzione Consip, oltre che un ingente importo dell’appalto.
Sulla base dei suesposti principi si ritiene che le motivazioni addotte dalla S.A. al fine di giustificare la scelta di non aderire alla convenzione Consip per il Servizio Energia (durata novennale maggiormente atta a garantire un “ritorno” dell’investimento; garanzia di una gestione univoca del patrimonio immobiliare e impiantistico; tetto massimo di acquisizione della convenzione pari a 79.000.000 non adeguato alle dimensioni del B; mancata specificazione, in convenzione, di quantita' e tipologia degli investimenti; assenza della clausola sociale; metodo di calcolo dei consumi energetici non basato sui consumi storici) non appaiono convincenti laddove la S.A. appare critica in ordine allo strumento convenzionale ma non effettua una valutazione comparativa di convenienza economica, mancando quindi di dare dimostrazione della effettiva maggiore utilita' di una gara siffatta di importo cosi' elevato.
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da A S.r.l. – Affidamento del servizio pluriennale per la gestione degli impianti tecnologici, manutenzione delle strutture edili, climatizzazione ed energia degli immobili destinati ad attivita' scolastica, ad uffici giudiziari, musei, biblioteche ed altri immobili di importanza cittadina, appartenenti al patrimonio del B – Importo a base d’asta euro 157.294.390,86 S.A. B
VIGILANZA PRIVATA - LINEE GUIDA
Linee guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata
CENTRALE DI COMMITTENZA - ASMEL NON E' UN SOGGETTO AGGREGATORE
Il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163 del 2006 dispone: “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento…….”.
La ASMEL Societa' consortile a r.l. appare eccentrica e non riconducibile ad alcuno dei modelli ammessi dal suddetto articolo ai fini della configurabilita' di uno dei “soggetti aggregatori” ammessi dalla legge, stante la presenza nella compagine consortile della associazione ASMEL che è una associazione di diritto privato non riconosciuta (che tale resta anche se gli associati sono dei Comuni), aderendo alla quale gli Enti locali interessati partecipano alla ASMEL - centrale di committenza.
La partecipazione dei Comuni alla centrale di committenza ASMEL è soltanto indiretta in quanto si realizza attraverso l’adesione all’associazione privata (a suo volta socia della ASMEL s.c.a r.l.) mentre l’“accordo consortile” (non interviene tra Enti locali ma) viene a configurarsi alla stregua di una delega delle funzioni di committenza alla Asmel consortile da parte del singolo Comune aderente.
La dedotta qualificazione come “organismo di diritto pubblico” non sarebbe di per se' sufficiente ad integrare i requisiti soggettivi prescritti al comma 3 bis art. 33 sopracitato ed è altresi' dubbia la legittimita' del sistema sopra descritto.
CENTRALI DI COMMITTENZA
L’art. 33 del d.lgs. n. 163/2006 dispone (..) che “Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice”. Dunque, anche le centrali di committenza hanno l’obbligo di attenersi sotto tutti i profili alle norme del codice dei contratti pubblici e, quindi, al fine di dare attuazione ai principi di trasparenza e concorrenzialita', di rendere noto, nell’esperimento della procedura concorsuale, l’importo complessivo oggetto dell’appalto, la sua scadenza e i limiti alla rinegoziazione successiva alla stipulazione del contratto. (..) Invero, se scopo della centrale di committenza è quello di far si' che piu' soggetti pubblici agiscano per il tramite di un unico soggetto al fine dell’aggiudicazione di contratti di appalto che, altrimenti, dovrebbero essere aggiudicati separatamente, è imprescindibile che la disciplina di gara espliciti con chiarezza quali siano i soggetti in favore dei quali la centrale di committenza agisce.
CENTRALE DI COMMITTENZA DEGLI ENTI LOCALI ADERENTI - DEFINIZIONE DI ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO - LIMITI
Quanto alla natura giuridica di A s.c.a.r.l., si rileva […] la estraneita' ai moduli operativi previsti dalla norma di cui al comma 3-bis dell’art. 33 d.lgs. 163/06 e alla fattispecie dell’in-house – e sussistono perplessita' riguardo alla pretesa qualificazione del Consorzio B e della societa' A quali organismi di diritto pubblico, ove si considerino anche le finalita' e le circostanze che hanno condotto alla loro istituzione.
Infatti, l’organismo di diritto pubblico è istituito per soddisfare esigenze di interesse generale a carattere non commerciale ed assolvere direttamente a bisogni di interesse della collettivita' irrinunciabili, ai quali lo Stato intende provvedere o rispetto ai quali mantiene un’influenza dominante. Come, invece, rilevato nel primo parere legale del 3 marzo 2011, che qualifica come organismo il Consorzio B, quest’ultimo è stato istituito con la finalita' di «fornire partners privati ai Comuni per far loro conseguire un innalzamento delle capacita' di gestione informatica dei dati, attivita' che per essi non ha natura ne' industriale ne' commerciale»; pertanto, svolge un’attivita' strumentale, non assolve direttamente a bisogni di interesse generale irrinunciabili per la collettivita', sebbene con il proprio apporto possa far si che i servizi pubblici erogati dagli enti locali aderenti, si svolgano su un piano di maggiore qualificazione.
Lo stesso rilievo vale anche per A consortile la cui istituzione è diretta – sempre in base a quanto prospettato nel parere del 30 maggio 2013 – ad assicurare “la facilitazione dei processi gestionali degli enti locali”.
Quanto alla finalita' di A consortile di operare quale centrale di committenza per gli enti locali (art. 2 dello Statuto), la difesa della societa' richiama, a questo proposito, la nota giurisprudenza della Corte di Giustizia (Caso Mannesmann 15 gennaio 1998 C 44/96, caso Grandi Stazioni Corte di Giustizia, 12 Luglio 2002, C. 399/98) in base alla quale un ente che presta servizi strumentali nei riguardi di soggetti pubblici persegue finalita' intrinsecamente non commerciali o industriali.
Quest’ultima conclusione, tuttavia, si fonda sul presupposto che la descritta attivita' strumentale sia svolta nell’interesse delle amministrazioni e della collettivita', da un soggetto che operi come longa manus delle prime. Come gia' evidenziato, invece, nella fattispecie in esame, l’esternalizzazione di funzioni da parte degli Enti locali non è avvenuta in maniera diretta, ma per il tramite del complesso meccanismo caratterizzato dall’adesione all’associazione A a sua volta partecipante della A s.c.a.r.l. (attualmente nella misura del 49%).
Oggetto: istruttoria su A Consortile societa' consortile a.r.l. come centrale di committenza degli enti locali aderenti. Esponente: C, D, Osservatorio Regionale del E, Confindustria di F. Stazione appaltante, centrale di committenza: A consortile s.c.a.r.l.
CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA E SOGGETTI AGGREGATORI
Specifiche dei requisiti per le candidature di iscrizione all’elenco
RAPPORTO TRA S.A. E CENTRALI DI COMMITTENZA - INDICAZIONI INTERPRETATIVE
Oggetto: rapporto tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore (centrale unica di committenza) – Prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all’art. 33, comma 3-bis, d..lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
SPESE DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
Concernente le spese di gestione delle procedure di gara delle centrali di committenza – per l’utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero per la stipula di convenzioni – poste a carico dell’aggiudicatario.
SOGGETTI AGGREGATORI - PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Applicazione dell’art. 3, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014 pubblicato in GU n. 15 del 20 gennaio 2015
RICHIESTE DI ISCRIZIONE ELENCO SOGGETTI AGGREGATORI
Applicazione dell'articolo 3, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014 - relativo ai requisiti per la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori. (Determina n. 2). (15A01579)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - RICORSO CONTRO LA PROCEDURA DI GARA
I Comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la centrale unica di committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara, sicche', mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati al Comuni, l’imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non puo' che ricadere sulla centrale di committenza, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all’indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa (cfr. Cons. di Stato. n.3402/2012).
COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA - NO AFFIDAMENTI, NEPPURE DIRETTI
In assenza di deroghe legislative, si ritiene che i comuni non capoluogo di provincia non possano procedere ad acquisire autonomamente neppure lavori, servizi e forniture d'importo inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento diretto, poiche' la nuova disposizione di finanza pubblica di cui all'art. 9, c. 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha novellato il c. 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), assume nell'ordinamento carattere di specialita', e quindi di prevalenza, rispetto alla norma generale di cui all'art. 125, commi 8 e 11, dello stesso Codice.
OBBLIGO RICORSO AL MEPA - COMUNI SOTTO 5.000 ABITANTI
Si ritiene che nel caso di acquisti in economia, mediante amministrazione diretta, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non siano tenuti a ricorrere agli strumenti e/o mercati elettronici di acquisto previsti dal comma 3bis dell’art. 33 del Dlgs 163/2006, e cio' indipendentemente dalla novella di cui al comma 343 dell’art. 1 della legge 147/2013, in quanto tale fattispecie è per sua stessa natura, ontologicamente estranea al portato precettivo della norma in questione. Diverso discorso deve essere fatto se tale sistema di autoproduzione viene effettuato con il ricorso a mezzi e/o materiali acquistati o noleggiati all’esterno.
In tale caso, trattandosi di veri e propri appalti, seppure strumentali all’esecuzione dell’amministrazione diretta, dovranno essere rispettati i precetti propri del settore, ivi incluso l’obbligo di acquisto accentrato di cui al comma 3bis dell’art 33 del Dlgs 163/2006 e, quindi, il ricorso agli strumenti elettronici di approvvigionamento ivi previsti, in alternativa al ricorso alle centrali uniche di committenza.
Fermo quanto sopra, qualora sussistano i presupposti per acquisire detti beni mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 11, seconda parte dell’art. 125 del Dlgs 163/2006, il ricorso ai sopra citati strumenti telematici e/o mercati elettronici di approvvigionamento:
a)non sara' piu' dovuto ai sensi del comma 3bis dell’art. 33 del Dlgs 163/2006, in quanto fattispecie espressamente derogata dalla novella del 2013;
b) ma sara' dovuto ai sensi del comma 450 della legge 296/2006, in quanto acquisti sotto soglia comunitaria e, per tale motivo, attratti dal precetto in argomento.
Per l’effetto, detti enti (al pari di tutte le restanti amministrazioni di cui all’art. 1 del Dlgs 165/2001), dovranno acquistare i suddetti beni strumentali, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
RECEPIMENTO DIRETTIVE COMUNITARIE - SETTORE ORDINARIO
La nuova direttiva comunitaria appalti nei settori ordinari, nell’ottica di una maggiore standardizzazione degli acquisti e di realizzazione di economie di scala e di una maggiore concorrenza, autorizza gli Stati membri a ricorrere a forme di affidamento congiunto delle commesse pubbliche, attraverso l'utilizzo transfrontaliero delle centrali di committenza, fonte di maggiori opportunita' commerciali per i fornitori ed i prestatori di servizi. Il modus operandi caratterizzante tale procedimento va ad incidere positivamente sulla trasparenza e sulla concorrenza nelle procedure d’appalto, nonche' sulla razionalizzazione della spesa pubblica degli Stati membri.
In attesa del recepimento della direttiva, appare conforme alla disciplina comunitaria tuttora vigente l’ipotesi di uno schema di convenzione indirizzato alla costituzione di un raggruppamento di acquisto europeo tra amministrazioni aggiudicatrici appartenenti a diversi Stati membri, nell’ottica di un interesse comune che risiede nella conclusione di un appalto congiunto per la fornitura di soluzioni innovative per l’invecchiamento della popolazione, mediante designazione di un coordinatore incaricato di svolgere la gara e di stipulare il contratto quadro chiuso con l’aggiudicatario, in nome e per conto dei membri del raggruppamento (cfr. progetto Happi - Healthy Ageing in Public Procurement of Innovation).
Oggetto: progetto HAPPI
RICORSO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
La questione se in capo all'Ente che abbia aderito a una Stazione Unica Appaltante residui la possibilita', in caso di contratti sotto soglia, di svolgere attivita' e funzioni per l'affidamento del contratto senza dover fare ricorso alla centrale di committenza (S.U.A.), va risolta tenendo presente che è funzione propria della S.U.A., come prevista dal DPCM che ha dato attuazione alla previsione dell'art. 13 della legge n. 136/2010, collaborare con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati. In questa funzione la S.U.A. non solo concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente, ma definisce, sempre in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi e definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni. Infine cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicita' e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacita' economicofinanziaria e tecnico‐organizzativa.
La circostanza che alcune delle funzioni sopra indicate facciano riferimento a una procedura di "gara" non vale, secondo questa Sezione, a circoscriverne l'attivita' alle sole procedure nelle quali la gara è obbligatoria e, pertanto, non vale a escluderne la ricorrenza allorquando, nelle procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, l'art. 122, comma 7, del "Codice" ammette la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ex art. 57, comma 6 dello stesso "Codice". Ritenere che l'attivita' della S.U.A. si risolva soltanto nell'ambito delle prescrizioni che il legislatore nazionale ha dettato per adeguarsi alle prescrizioni comunitarie in materia di concorrenza nell'affidamento dei contratti pubblici, non tiene conto, a parere di questa Sezione, del fatto che la disposizione sopra ricordata (art. 13, L. n. 136/2010), che ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o piu' stazioni uniche appaltanti (SUA), ha come ulteriore finalita' quella di assicurare la trasparenza, la regolarita' e l'economicita' della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
Ovviamente, stante la natura volontaria dell'adesione dell'Ente alla S.U.A., occorrera' verificare, nel caso di specie, come la convenzione ha regolato i rapporti tra SUA e l'ente aderente, dal momento che è la convenzione che, appunto, determina l'ambito di operativita' della SUA, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, "sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonche' i rapporti e le modalita' di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241" (art. 4, comma 1 let. a), DPCM 30 giugno 2011).
COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5000 ABITANTI - OBBLIGO DI RICORSO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA
Devono ritenersi esclusi dall’obbligo di ricorso alla centrale di committenza per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i lavori, servizi e forniture realizzati in amministrazione diretta. In tali ipotesi, infatti, non si puo' parlare della “gara” cui fa riferimento l’art. 23, comma 5, del d.l. n. 201/2011, non esistendo ne' una gara e neppure un affidamento a terzi. Nulla, pertanto, si avrebbe da richiedere alla centrale di committenza unica nei casi di amministrazione diretta. Infatti, la centrale di committenza ha natura di amministrazione aggiudicatrice e, per disposizione di legge, puo' acquistare (percio' solo da terzi) forniture o servizi destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, ovvero aggiudicare appalti pubblici o concludere accordi quadro di lavori forniture o servizi destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (art. 3, comma 34, del Codice dei contratti). Non puo', invece, provvedere in luogo di altre amministrazioni alla gestione diretta di un lavoro o di un servizio con mezzi propri. Ugualmente è da escludersi l’applicabilita' dell’obbligo di ricorso alla centrale di committenza unica nelle ipotesi di procedure di affidamento diretto consentite dalla legge, e indicate all’art. 125, commi 8, secondo cpv., e 11, secondo cpv., del Codice dei contratti. Anche in tali ipotesi manca la “gara”, o qualsiasi confronto tra concorrenti. Infatti, il legislatore ha ritenuto che l’ammontare modesto dell’importo della commessa (indicato dalla norma come tetto massimo di applicazione) rendesse diseconomico, in termini di spesa e di gestione della procedura, l’acquisizione del bene o servizio secondo gli ordinari mezzi della procedura di gara, posti a tutela della concorrenza, e legittimasse il ricorso alla trattativa diretta con impresa scelta dalla P.A.. Peraltro, in tali ipotesi, il fine perseguito dall’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, di semplificare gli oneri e ridurre le spese a carico dei piccoli comuni nella gestione delle commesse pubbliche, non avrebbe ragion d’essere. Infatti, l’affidamento diretto garantisce il superamento di dette esigenze assicurando, con la regolazione in seno all’amministrazione comunale, caratteri di semplicita' di gestione e di linearita' ben maggiori di quelli che potrebbero essere offerti dalla centrale di committenza unica.
Diverso è invece il caso delle acquisizioni in economia di beni e servizi nelle forme del cottimo fiduciario, come previsto dall’art. 125 del codice dei contratti per gli affidamenti di lavori di importo superiore a € 40.000 e fino a € 200.000, e per quelli di servizi e forniture di valore superiore a € 40.000 e fino agli importi fissati dall’art. 125, comma 9, del codice degli appalti (art. 125, comma 8, primo cpv. e comma 11, primo cpv., del Codice dei contratti). Al riguardo, come visto, il legislatore impone la realizzazione di una procedura negoziata semplificata rispetto a quelle dei procedimenti ordinari. Occorre allora chiedersi se detta procedura possa rientrare nella nozione di “gara” pubblica, cui fa riferimento l’’art. 124, comma 5, del d.l. n. 201/2011, cit., nonche' se sarebbe conforme alla ratio dell’art. 33, comma 3- bis, del codice dei contratti, attribuire detta procedura alla centrale di committenza unica. Invero, nella procedura di cottimo fiduciario sussistono i caratteri distintivi essenziali della gara pubblica, individuabili nella concorrenza tra imprese e nel confronto tra le offerte, tanto che sia l’art. 3, comma 40, che l’art. 125, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, definiscono il cottimo fiduciario “procedura negoziata”. Peraltro, anche da punto di vista della ratio delle norme in esame, deve osservarsi che il ricorso alle centrali di committenza uniche per detta procedura si presenta come soluzione coerente con i fini di semplificazione e alleggerimento degli oneri gestionali dei piccoli comuni nella selezione, anche in via semplificata, del contraente. Alla luce di quanto sin qui considerato, deve pertanto concludersi che i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti sono tenuti a ricorrere alla centrale di committenza unica nell’ambito delle Unioni di comuni, se costituite, ovvero “costituendo un apposito accordo consortile”, per lo svolgimento delle procedure di affidamento in economia nelle forme del cottimo fiduciario, rimanendo in capo ai singoli comuni le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta ovvero gli affidamenti diretti nei casi consentiti dalla legge.
Laddove il Comune interessato non sia parte di un’Unione di comuni, possa ricorrere alla formula della convenzione di cui all’art. 30 del TUEL per la realizzazione di una centrale di committenza unica con altri comuni, stante la sostanziale sovrapponibilita' dello schema con quello dell’accordo consortile di cui all’art. 33, comma 3-bis del codice dei contratti pubblici.
CENTRALI UNICHE COMMITTENZA - OBBLIGO RICORSO PER I PICCOLI COMUNI
I comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti sono tenuti a ricorrere alla centrale di committenza unica nell’ambito delle Unioni di comuni, se costituite, ovvero “costituendo un apposito accordo consortile”, per lo svolgimento delle procedure di affidamento in economia nelle forme del cottimo fiduciario, rimanendo in capo ai singoli comuni le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta ovvero gli affidamenti diretti nei casi consentiti dalla legge.
AZIENDE SANITARIE - ADESIONE CONVENZIONI QUADRO STIPULATE DA CENTRALE DI COMMITTENZA
È fuori dubbio che le Aziende sanitarie non sono tra i soggetti obbligati ad aderire alle Convenzioni Consip ( in tal senso Tar Lazio, Roma, sez. III, 13 luglio 2004, n. 6917), ma è altrettanto vero che non possa negarsi la possibilita' di effettuare tale adesione, atteso che detta adesione non integra un'elusione dell'obbligo di individuare il miglior contraente mediante procedure ad evidenza pubblica, visto che nel sistema centralizzato di acquisti il meccanismo del confronto comparativo è assicurato dalla stazione appaltante Consip che gestisce una procedura di gara ed individua il soggetto affidatario, al quale gli altri Enti potranno rivolgersi per ottenere le prestazioni oggetto dell'impegno negoziale assunto (TAR Lazio, Roma, sez. III, 1 marzo 2013, n. 2260; Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 13 luglio 2012, n. 6393; TAR Sardegna, sez. I, 9 dicembre 2010, n. 2672; TAR Campania, Napoli, sez. I, 7 giugno 2010, n. 12676; Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 5 novembre 2009, n. 1920; TAR Puglia, Bari, sez. I, 6 maggio 2009, n. 1038).
A seguito dell'entrata in vigore della ricordata legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, che ha modificato il quadro normativo di riferimento (in particolare, il comma 449 dell'art. 1 della legge n. 296/2006) a decorrere dall'8.7.2012, (..) la ricordata novella legislativa ha modificato la parte finale del comma 449 dell'art. 1 della legge 296/2006, introducendo, dopo la seguente previsione " Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento " il seguente inciso" ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.", reintroducendo (non una esclusione ma) una limitazione della possibilita', per gli enti del servizio sanitario di ricorrere alle convenzioni Consip, prevedendo, appunto che detti enti possano aderire alle convenzioni Consip solo ove le convenzioni regionali non siano ancora state concluse dalla centrali di committenza di riferimento.
CONSIP - SISTEMA DELLE CONVENZIONI QUADRO STIPULATE DA CENTRALI DI COMMITTENZA
La singola impresa operante nel settore di mercato cui è riferito l'appalto che si contesta è priva di legittimazione quanto alla scelta del criterio selettivo del gestore del servizio, nella specie avvalendosi del sistema centralizzato, valorizzato dalla legislazione sia nazionale, che regionale, e garante dei concorrenti profili di idoneita' tecnica degli affidatari e di economicita' dei costi. Tale conclusione è in linea con i principi sanciti nella decisione dell' Adunanza Plenaria n. 4 del 2011 che riconduce la legittimazione dell'operatore del settore, non partecipante alla gara, a censurare le scelte della stazione appaltante nei limiti dell'indizione o meno della gara; nei casi del ricorso ad affidamenti diretti; in presenza di clausole del bando escludenti.
Non ricorrono nella specie le ultime due delle elencate ipotesi, ne' si versa a fronte della prima, perche' il modello nazionale CONSIP non si pone in contrasto con le regole dell'evidenza pubblica.
Sembra evidente che l'intero sistema delle gare centralizzate e delle convenzioni CONSIP (sistema peraltro privilegiato dal legislatore per ragioni ben note e qui non sindacabili) mancherebbe di senso e di ragion d'essere se si dovesse accogliere il principio che la possibilita' di acquisire un servizio e/o una fornitura mediante adesione alla convenzione CONSIP non esoneri l'ente committente dal dovere di bandire una gara di evidenza pubblica. Semmai si potra' discutere se, ed a quali condizioni ed entro quali limiti, l'ente committente sia autorizzato, o addirittura tenuto, a disattendere la convenzione-quadro nel momento in cui riceva una proposta alternativa, pienamente comparabile per omogeneita' di contenuti e significativamente piu' vantaggiosa; ma altra cosa è dire che l'ente sia tenuto a priori a bandire una gara, prima di aderire alla convenzione-quadro, la cui funzione istituzionale invece è proprio quella di rendere superflua l'indizione di gare separate per i singoli contratti dei singoli enti.
RICORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED OBBLIGO DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO
Operando una lettura complessiva dell'articolo 33, comma 3 bis, del codice dei contratti, si deve affermare che il ricorso ad un'unica centrale di committenza è obbligatorio per tutte le procedure concorsuali relative ad appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonche' per gli acquisti in economia di importo superiore ad € 40.000,00 mediante cottimo fiduciario e non invece per gli acquisti, mediante medesima procedura, di importo inferiore e per quelli mediante amministrazione diretta.
Tuttavia, anche per acquisti mediante cottimo fiduciario di importo inferiore ad € 40.000,00 o per acquisti mediante amministrazione diretta, non ricompresi nell'articolo 33, comma 3 bis, cod. contr., trova applicazione l'obbligo di ricorso alle forme di mercato elettronico previste dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 come modificata dalla legge n. 94/2012 ("al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure").
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DOPO LA SPENDING REVIEW - COMUNI MONTANI CON MENO DI 5000 ABITANTI
Nei confronti dei comuni montani fino a 5.000 abitanti trova applicazione le disposizioni di cui all'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, da cui discende l'obbligo di affidare la gestione delle gare ad evidenza pubblica ad un'unica centrale di committenza, in assenza della quale essi devono avvalersi, per gli acquisti di rilevanza comunitaria, delle convenzioni Consip e di quelle messe a disposizione da altre centrali di riferimento, ferma restando la specificita' della disciplina contemplata dall'art. 1, comma 7, del piu' volte citato d.l. n. 95/2012 riguardo ad alcune categorie merceologiche di beni e servizi (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) ritenute di particolare rilevanza per il contenimento della spesa pubblica.
L'obbligo prescritto dal comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici di ricorrere al mercato della pubblica amministrazione, in assenza di una centrale unica e di strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza, pure regionali, investe senz'altro le acquisizioni di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
La stringente formulazione della norma di cui all'art. 1, c.450, secondo periodo, L.296/2006 non sembra ammettere eccezioni all'obbligo di acquisizione tramite mercato elettronico, fatta salva l'applicazione – diretta o analogica – della disposizione di cui al secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, che prevede il ricorso ad esso "fermi restando gli obblighi ... previsti al comma 449", con cio' intendendo che, nel caso in cui sia disponibile una convenzione Consip (o regionale), il bene o il servizio puo' essere acquisito a mezzo del mercato elettronico a condizione che sia comprovato il rispetto dei parametri di prezzo e qualita' ivi indicati. Del resto, il citato art. 328 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici prevede (comma 4, lettera b) la possibilita' di acquistare sul mercato elettronico ricorrendo alle procedure in economia. In questo assetto, le uniche ipotesi in cui possono ritenersi consentite procedure autonome sono quelle che si realizzano nel caso di assenza di disponibilita' sul mercato elettronico del bene o del servizio da acquisire e nel caso di inidoneita' dell'uno o dell'altro alle esigenze dell'amministrazione per mancanza di qualita' essenziali.
OBBLIGO DI RICORSO AL MEPA
Per quanto concerne il MEPA, l'istituto trova oggi una sua compiuta disciplina nell'art. 328 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici), che ha abrogato il previo d.p.r. 4 aprile 2002, n. 101, che aveva istituito il MEPA.
La norma ribadisce che il MEPA gestito dalla CONSIP; ovvero il mercato elettronico creato ad hoc dalla stazione appaltante; o quello realizzato da centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici, consentono alle pubbliche amministrazioni di effettuare l'acquisto di beni o servizi che hanno caratteristiche generalmente disponibili sul mercato.
La costituzione del mercato elettronico passa attraverso bandi aperti, volti ad accertare i requisiti generali e speciali – in particolare i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari – che i fornitori devono soddisfare per poter ottenere l'abilitazione; siffatto accertamento, attraverso tali bandi, viene effettuato su scala generale, risparmiando alle amministrazioni acquirenti l'onere di dover replicare simili procedure sostenendo i relativi costi.
Lo stesso art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento cod. app., prevede la possibilita' di acquistare beni e servizi sotto la "soglia comunitaria" ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss. D.lgs. 163/2006, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantita' previsti da tali norme e nel rispetto degli autovincoli imposti dall'amministrazione medesima.
La possibilita' residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 cod. contr. al di fuori di tali mercati residua solo nell'ipotesi di non reperibilita' dei beni o servizi necessitati; pertanto nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, l'ente dovra' evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione; di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili; e, ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza con altri beni o servizi presenti sui mercati elettronici.
Peraltro, non sussiste un obbligo assoluto di ricorso al MEPA, essendo espressamente prevista la facolta' di scelta tra le diverse tipologie di mercato elettronico richiamate dall'art. 328 del d.p.r. 207/2010: segnatamente, tra il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante e quello realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 cod. contr., potendo inoltre ricorrere al mercato elettronico elaborato dalla singola stazione appaltante (le opzioni percorribili sono confermate dall'art. 33, comma 3 bis cod. contr.)
Ne deriva che, a ben vedere, mentre il MEPA gestito dalla CONSIP rientra appieno tra gli "strumenti di acquisto messi a disposizione" dalla stessa, analoga tassonomia non puo' essere effettuata per i mercati elettronici curati da parte della singola stazione appaltante ovvero ad opera della centrale di committenza.
Tuttavia, a ben vedere,il ricorso a un MEPA diverso da quello gestito direttamente dalla CONSIP appare una modalita' alternativa di adempimento rispetto a un obbligo primario direttamente comminato dalla legge, con la conseguenza che trovera' applicazione per le operazioni in tal senso concluse dagli enti locali la nullita' c.d. testuale o espressa comminata dal legislatore ai sensi dell'art. 1418, comma 3, c.c. (in tal senso sez. contr. Marche, deliberazione 29 novembre 2012 n. 169).
Trattasi infatti di interpretazione estensiva, e non gia' analogica, utilmente applicabile quindi anche con riguardo a fattispecie tendenzialmente tassative quali le norme comminatorie di nullita'.
Tale conclusione non appare contraddetta dall'ultimo periodo del comma 1, art. 1, che introduce una specifica "prova di resistenza" per le sole Amministrazioni dello Stato, determinando come conseguenza quella di impedire, per le sole amministrazioni locali (rispetto a cui l'obbligo di ricorso al MEPA gestito dalla CONSIP è indubbiamente piu' lasco) il beneficio della verifica del danno.
In effetti, come si ha avuto modo di cennare, per le Amministrazioni dello Stato detto beneficio compensa la circostanza che la disciplina degli obblighi di approvvigionamento sia maggiormente stringente. Per le amministrazioni locali, invece, stante la possibilita' di ricorso a diverse forme di reperimento sui vari MEPA, il legislatore ha limitato la possibilita' di deroga e di conseguente ricerca sul libero mercato.
CENTRALI DI COMMITTENZA - OBBLIGO DI ISTITUIRLE E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AMMESSE
Oggetto: richiesta di parere ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti giuridici – Comune di A – Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati - Questioni relative all’applicazione dell’art. 14 del D.L. 78/10, convertito con modificazioni dalla L. 122/10 (come novellato dall’art. 19, co. 1, lett. e), del D.L. 95/12 convertito dalla L. 135/12).
Le norme in tema di gestione associata dei servizi pubblici fondamentali debbono essere lette in combinato disposto con l’art. 33, comma 3-bis del D.lgs 163/2006 (comma introdotto dall’art. 23, comma 4 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. 214/2011), il riferimento alle gare bandite dopo il 31.03.2013 (termine cosi' prorogato dall’art. 29, co. 11-ter, del D.L.216/11 convertito dalla L. 14/12 che ha novellato l’art. 23, comma 5 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. 214/2011), impone ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, appartenenti alla stessa provincia, di affidare obbligatoriamente ad una unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero mediante la stipula di un accordo consortile tra i comuni e avvalendosi dei competenti uffici. I Comuni hanno l’obbligo di adeguarsi entro il 30.09.2013 (proroga introdotta dall’art. 29, comma 11 bis dl n. 216/2011, convertito nella L. 14/2012), decorso inutilmente il quale è attributo alla Regione un potere sostitutivo.
Dalle norme richiamate si evince, dunque, che gli enti locali di piccole dimensioni hanno l’obbligo non solo di adottare una gestione associata delle funzioni fondamentali, ma anche una gestione accentrata delle gare ad evidenza pubblica.
Quindi, si ritiene che gli obblighi imposti ai piccoli Comuni dal legislatore, in funzione di risparmio della spesa pubblica, in nessun caso potrebbero giustificare forme di affidamento diretto dei contratti pubblici, in mancanza dei presupposti specifici previsti dall’art. 57 del D.lgs. 163/2006.
ACQUISTI MEDIANTE CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA - LIMITI
L’art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), al comma 3 bis – comma aggiunto dall’art. 23, comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – prevede che “i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”.
Con la richiesta di parere in esame si chiede se possa escludersi, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, l’obbligo di affidarsi alla centrale unica di committenza, nelle eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore, o anche per le acquisizioni in economia mediante trattativa diretta ovvero amministrazione diretta. Infatti, a fronte di una previsione normativa che sembra riguardare tutte le acquisizioni di lavori, servizi e forniture (l’art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), il riferimento contenuto nell’art. 23, comma 5, del D.L. n. 216/2011 sopra citato, “alle gare bandite”, lascerebbe intendere l’esclusione, dall’ambito applicativo della disciplina, delle fattispecie prive di un confronto concorrenziale tra potenziali aggiudicatari.
Il comma 3-bis, aggiunto dall’art. 23, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha reso invece il ricorso alle centrali uniche di committenza obbligatorio per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, concentrando le gestioni delle procedure di acquisto in organismi specializzati di riferimento per le intere unioni di comuni di cui all’articolo 32 del TUEL, ove esistenti, ovvero per i consorzi che i comuni non facenti capo ad unioni sono obbligati a costituire.
Si ritiene pertanto che debbano essere attratte alla competenza delle centrali di committenza, anche le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevede l’indizione di una gara informale. Il ricorso alle centrali uniche di committenza risulta infatti del tutto compatibile con detta procedura, ma, soprattutto, la ricostruzione prospettata appare pienamente coerente con la ratio della previsione normativa: una gestione obbligatoria per i piccoli comuni da parte di centrali di committenza uniche, puo' e deve esplicare i vantaggi auspicati, in termini di razionalizzazione e risparmi di spesa, anche con riguardo alla procedura negoziata.
Si ritiene, invece, che possano escludersi dalla gestione obbligatoria in capo alle centrali uniche di committenza, le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta. In tale ipotesi le acquisizioni sono effettuate con strumenti propri o appositamente acquistati o noleggiati dall’amministrazione, e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
Per le stesse ragioni sembrano da escludere dall’obbligo di legge in esame, anche le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all’art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, inferiori a quarantamila euro, consentono l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
STAZIONE UNICA APPALTANTE: MODALITA' DI PROMOZIONE
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 sulla Stazione Unica Appaltante.
IPOTESI DI DECADENZA DALL'ISCRIZIONE DELLA RISERVA - EFFETTI
[A] Sulle modalità di tenuta e redazione del registro di contabilità. [B] L’ente pubblico non può rinunziare, né in forma espressa, né in forza di un comportamento tacito concludente, alla decadenza disposta dalla legge in ordine alla regolarità della procedura stabilita per l'iscrizione delle riserve nei registri di contabilità. [C] Il dies a quo per l’inizio del decorso del termine di prescrizione ordinario relativo alle domande presentate dall’appaltatore è collegato all’avvenuto collaudo. [D] Sul tempo del giudizio ai sensi dell’art. 33 del D.M. 145 del 2000
CONCESSIONI DI SERVIZI - PROCEDURA DI GARA
Le concessioni di servizi, pur se non destinatarie di una specifica normativa, soggiacciono ai principi generali del diritto comunitario, che impongono una procedura competitiva e concorrenziale (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 4 agosto 2004, n. 3242) per la scelta del concessionario.
Peraltro, come è noto, in base a tali principi, la scelta della trattativa privata si appalesa ex se fortemente discutibile alla luce dei principi comunitari e costituzionali, secondo cui la trattativa privata è un eccezionale strumento di scelta del contraente, perche' derogatorio rispetto alle regole della gara pubblica ed è pertanto soggetto a rigorose motivazioni, nella fattispecie non presenti radicalmente, in ordine alle ragioni di necessita' e d'urgenza che lo giustificano.
CENTRALI DI COMMITTENZA - UNIONE DI ACQUISTO
Allorche' la P.A. adotti il modulo organizzativo del c.d. "quadrante", diretto alla economia delle risorse e delle spese, l'attivita' procedimentale (nel caso di specie: procedura di gara per l'acquisto di prodotti sanitari) viene posta in essere dalla sola amministrazione capofila ed unicamente questa è identificabile quale autorita' emanante, cui deve essere notificato il ricorso giurisdizionale, mentre le altre amministrazioni partecipanti sono esclusivamente beneficiarie di fatto degli effetti del provvedimento e quindi, non vertendosi in ipotesi di atto complesso promanante da piu' autorita', non è necessario notificare anche ad esse il ricorso stesso” (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 12 gennaio 2006, n. 57). La medesima questione, tuttavia, è stata risolta in senso difforme da questa Sezione, con sentenza n. 291/2009 del 28.1.2009, e dal Consiglio di Stato, V Sez., n. 1800 del 19.4.2007. Questo diverso indirizzo ha affermato che, secondo la chiara lettera delle disposizioni normative concernenti la c.d. Unione di acquisto, “stazioni appaltanti” sono tutte le aziende che costituiscono la centrale di committenza (o unione di acquisto), che non acquisisce alcuna soggettivita' propria e quindi non costituisce centro esclusivo di imputazione dei rapporti intercorrenti con le imprese partecipanti alla gara. “L’azienda capofila agisce su delega delle varie aziende a se' collegate, esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale, i cui risultati (proclamati con verbale del Direttore dell’Azienda capofila) a seguito dell’espletamento dell’intero iter concorsuale, dovranno essere trasmessi alle singole Aziende consorziate, affinchè ciascuna di esse possa adottare la deliberazione di recepimento e procedere alla formalizzazione del rapporto con l’aggiudicataria”. Afferma ancora la sentenza n. 291/2009 citata che “la centrale di committenza costituisce meramente modulo organizzativo, vale a dire uno strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualita' e non un centro formale di imputazione autonomo, con la conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati non solo alla “capofila”, ma anche alle altre Amministrazioni che la compongono. Da cio' scaturisce che la costituita unione d’acquisto non sposta su di se' la legittimazione passiva, dovendosi procedere, per la corretta instaurazione del contraddittorio, alla notifica del ricorso a tutti i soggetti che ne fanno parte, avendo aderito alla procedura centralizzata di acquisto (in termini C.d.S., V Sez., n. 1800 del 19.4.2007), in quanto “ciascuna delle aziende della costituita centrale di committenza vanta specifico e autonomo interesse ad avvalersi dei risultati della procedura espletata dalla capofila nell’esercizio dei poteri ad essa conferiti dalle altre Aziende della cordata”. Pertanto, poiche' i rapporti sostanziali si imputano alle singole Aziende del consorzio, se ne deduce l’interesse di tutte a partecipare necessariamente al giudizio, a tutela delle situazioni sostanziali di cui sono titolari, applicando cosi' un criterio non meramente formale, bensi' sostanziale, di identificazione della “parte resistente”, cui va notificato il ricorso per la corretta instaurazione del rapporto processuale, ai sensi dell’art. 21 della l. TAR.
CENTRALI DI COMMITTENZA - DEFINIZIONE
La figura dell´Unione d´acquisto prevista dalla normativa siciliana è assolutamente equiparabile e sovrapponibile alle "centrali di committenza" di cui all´art. 33 del T.U. Appalti che testualmente recita: "le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture, facendo ricorso a centrali di committenza".
La centrale di committenza costituisce meramente un modulo organizzativo, vale a dire uno strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualita', e non un centro formale di imputazione autonomo, con la conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati non solo alla "capofila" , ma anche alle altre Amministrazioni che la compongono, le quali dovranno poi singolarmente formalizzare il rapporto con la ditta aggiudicataria, mediante la redazione di apposito contratto. Da cio' scaturisce che la costituita unione d´acquisto non sposta su di sè la legittimazione passiva, dovendosi procedere, per la corretta instaurazione del contraddittorio, alla notifica del ricorso a tutti i soggetti che ne fanno parte avendo aderito alla procedura centralizzata di acquisto, in quanto ciascuna delle aziende della costituita centrale di committenza vantano specifico e autonomo interesse ad avvalersi dei risultati della procedura espletata dalla capofila nell´esercizio dei poteri a essa conferiti dalle altre aziende della cordata.
CLAUSOLE CHIARE NEL BANDO E FAVOR PARTECIPATIONIS
La stazione appaltante nel predisporre gli atti di una gara d’appalto, ha l’onere di indicare con estrema chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti, onde evitare che il principio di massima concorrenza tra le stesse imprese, cui si correla l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta, possa essere in concreto vanificato da clausole equivoche, non chiaramente percepibili dai soggetti partecipanti. Ha precisato, inoltre, che nel caso di disposizioni che indichino in modo equivoco taluni adempimenti, le stesse devono essere interpretate nel senso piu' favorevole all’ammissione degli aspiranti, corrispondendo all’interesse pubblico di assicurare un ambito piu' vasto di valutazioni e, quindi, un’aggiudicazione alle condizioni migliori possibili. Ha richiamato, al riguardo, la stessa Autorita' la quale ha chiarito che deve sussistere la precisa indicazione dell’adempimento formale richiesto e l’altrettanto precisa indicazione della sanzione comminata, cosicche', in mancanza di una sufficiente chiarezza nei dati formali in questione, non puo' disporsi l’esclusione di un’impresa.
CENTRALI DI COMMITTENZA - VALUTAZIONE OFFERTE
L’art. 26, comma terzo, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, nonche' l’art. 33 dello stesso Codice dei contratti pubblici, sono chiare nell’attribuire carattere di facoltativita' all’acquisizione da parte delle stazioni appaltanti dei beni e dei servizi attraverso le centrali di committenza.
Per effetto dei principi introdotti dalle direttive comunitarie in materia di appalti, si è affermato che anche in relazione alle procedure negoziate sussiste l’esigenza di tutelare la par condicio tra gli offerenti, senza sacrificare le esigenze di celerita' ed informalita', garantendo che almeno le singole negoziazioni individuali si svolgano sulla base di identiche informazioni fornite dall’Amministrazione aggiudicatrice. Quest’ultima, sebbene non sia tenuta a stabilire preventivamente i criteri di valutazione delle offerte e le modalita' di svolgimento del confronto, deve in ogni caso osservare i principi generali di trasparenza e par condicio tra i concorrenti rendendo noti, ad offerte gia' cognite, i criteri di scelta ed invitando gli stessi ad ulteriore negoziazione alla stregua dei criteri medesimi (in questo senso, tra molte, Cons. Stato, sez. VI, 22 gennaio 2002 n. 356; Id., 29 marzo 2001 n. 1881).
CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA – ORIENTAMENTI ANAC
ANCI
Centrali Uniche di Committenza. Si segnalano i primi rilevanti orientamenti adottati dall’Autorita' Nazionale Anticorruzione
Pareri tratti da fonti ufficiali
Con la presente si richiede un chiarimento interpretativo per capire il documento "Elementi guida per l'attuazione degli obblighi di aggregazione della domanda pubblica di cui al decreto legge n. 66 del 2014" di ITACA del 19/02/2015.Nel merito per quanto concerne i comuni non capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 10.000 abitanti nella scheda di sintesi al punto 1 e al punto 2 si indica che è possibile fare autonomamente lavori in amministrazione diretta inferiori a 50.000 € e acquistare autonomamente beni e servizi in amministrazione diretta. Il primo quesito è se per l'amministrazione diretta non sia necessario acquisire il CIG neanche per il materiale acquistato e poi usato dagli operatori del Comune. il secondo quesito è capire cosa si intende per acquisto di beni e servizi in amministrazione diretta, sono forse i beni acquistati per svolgere una lavorazione in amministrazione diretta? per chiarezza si fà un esempio: con gli operatori del comune si vuole fare una manutenzione straordinaria di una staccionata acquistare dei pezzi di staccionata da sostituire. si tratta di lavoro in amministrazione diretta fatto con gli operatori del comune ma l'acquisto del materiale necessario come si configura? è escluso dalla ruichiesta di CIG, è necessario passare dal MEPA e/o Sintel (piattaforma Regione Lombardia) o è possibile acquistarlo presso un rivenditore di zona andando direttamente al ritiro senza farsi consegnare la merce come in caso di una fornitura? Ringrazio per l'attenzione e resto in attesa di riscontro Cordiali Saluti
Centrale Unica di Committenza (come novellata dalla L.114/2014): dal primo gennaio 2015 è obbligatoria per i Comuni non capoluogo di provincia per espletare le procedure di gare per l’acquisto di beni e servizi (per i lavori pubblici l’obbligo scatta dal primo luglio 2015). L'unione di comuni siciliani "Terre di …." (n.5 comuni), in data 05/02/2015, hanno approvato il regolamento di istituzione della Centrale Unica di Committenza. In forza dell’art. 1 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 che sancisce “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge… si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 … e le sue modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e le successive modifiche ed integrazioni. In Sicilia opera l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA), già istituito con l’art. 7 ter della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 (ora abrogato) e regolato dall’art. 9 della L.r. 12 luglio 2011, n. 12 nonché dall’art. 15 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione. La vigente normativa sulle centrali uniche di committenza non tiene conto che l’UREGA espleta gare per appalti di lavori con importo, a base d’asta, superiore a € 1.250.000,00, e che, in Sicilia, è data facoltà agli Enti appaltanti di avvalersi, in conformità a richiesta motivata, dell’Ufficio, indipendentemente dall’importo dell’appalto. Quanto sopra, ad avviso, in contrasto con i commi 1 2 e 3 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006. SI CHIEDE, CORTESEMENTE, chiarimento circa l’obbligo di ricorrere alle centrali uniche di committenze per i comuni siciliani, non capoluogo di provincia, in virtù di quanto sopra esposto
L'art. 33 c. 3 bis stabilisce tra l'altro che: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi .......... ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi". La domanda è se questo accordo consortile può essere costituito tra un Comune capoluogo di Provincia (Ente capofila) e altri comuni non capoluogo.
E’ corretto che un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possa procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro fino all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel comma 1 dell’art. 23-ter della Legge n. 114/2014 (01.01.2015 per beni e servizi e 01.07.2015 per lavori) che modifica nuovamente il comma 3-bis del D.Lgs. n.163/2006. N.B. Mi risulta che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, giusta deliberazione n.144/2014/SRCPIE/PAR, abbia espresso parere contrario anche se il quesito posto dal Sindaco del Comune di Torre Canavese, era riferito all’interpretazione dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs n.163/2016 come riformulato dal D.L n. 66/2014 convertito nella Legge n. 89/2014. Ringraziando per la collaborazione e in attesa di un cortese riscontro, con l’occasione si porgono cordiali saluti.
L’Unione Comuni..to è costituita da quattro Comuni, di cui tre Comuni fanno parte della Provincia di Alessandria ed uno della Provincia di Asti e conta una popolazione di 3200 abitanti. SI CHIEDE Se il Comune di ... può validamente far parte della stessa centrale di committenza dei tre Comuni facenti parte della Provincia di Alessandria ed avente come bacino l’Unione di Comuni B.. . SI CHIEDE Altresì, se il bacino di popolazione dell’intera Unione (3200 abitanti) sia sufficiente comunque alla formazione di una centrale di committenza, acclarato che la Regione Piemonte consente la formazione di Unioni di Comuni di differenti Province, purchè gli stessi siano limitrofi tra loro, (condizione assolta dall’unione) ed abbiano una popolazione superiore a tre mila abitanti, condizione anche questa assolta dall’Unione. In attesa di un cortese e sollecito riscontro al fine di poter assolvere a quanto previsto dalla vigente normativa, e nei termini dalla stessa previsti, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti
Il Comune di O., avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si appresta, ai sensi del novellato art. 33 del D.L.vo 163/2006, a costituire con altri Comuni un’unica centrale di committenza. A tal proposito si chiede di sapere se nella convenzione da approvare per la costituzione di tale centrale di committenza sia possibile inserire,per i lavori pubblici, un limite finanziario al di sotto del quale la competenza rimane del Comune, cioè non passa alla centrale di committenza. In caso di risposta positiva si chiede di saper quale sia tale limite, ed in particolare se tale limite può essere fissato ad € 500.000,00.
LAVORI SU ASILO DI ... al fine di meglio affrontare i problemi gestionali derivanti dalla necessità di dover rispettare il c.d. "patto di stabilità", l'Amministrazione comunale intende affidare alla locale Parrocchia alcuni lavori per la messa a norma e manutenzione dell'asilo di ... . I lavori verrebbero affidati alle ditte appaltatrici direttamente dalla Parrocchia, che ha in uso e gestione l'edificio, di proprietà del Comune, per l'esercizio dell'attività di asilo. Per poter pagare alla Parrocchia l'importo preventivato (circa 110.000,00 euro) entro il 31/12/2010 il Comune dovrebbe approvare a breve una convenzione che prevede, tra l'altro, che la Parrocchia stipuli una garanzia fideiussoria che garantisca la successiva realizzazione dei lavori. A lavori eseguiti la Parrocchia rendiconterà le spese effettivamente sostenute al Comune. E' lecito l'affidamento del ruolo di Stazione Appaltante alla Parrocchia ? E' lecito l'anticipo dell'importo dei lavori stimato a fronte della garanzia fideiussoria (e quale ?) ? la Validazione e Verifica del progetto và fatta dalla Parrocchia ?
La Legge 23 dicembre 1998, art19, comma 6, consente di affidare in concessione o con contratto a privati che promuovano e si obblighino ad attuare il relativo progetto, l'adattamento e/o la ristrutturazione di beni immobili non più utilazzati dall'Ente locale, per la loro proficua utilazzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni di un prezzo all'Ente, fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. Ai sensi di detta normativa questo Ente intenderebbe concedere ad una Società mista, a prevalente capitale pubblico,partecipata da questo Comune nella misura del 20%, il godimento quinquennale di una parte dell'edificio di proprietà comunale, ex sede municipale,accollando alla stessa l'onere della completa ristrutturazione interna dell'immobile, ( spesa presunta € 160 000,00). Nella convinzione che trattasi, comunque, di affidamento d'esecuzione di un'opera pubblica si chiede come qualificare giuridicamente il rapporto contrattuale in esame alla luce della disciplina dettata dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163.
Avendo avuto richiesta da un Comune, azionista della scrivente Società a totale capitale pubblico, di eseguire un appalto di opere da lui approvate si chiede se è possibile svolgere, mediante apposita convenzione, le funzioni di stazione appaltante? Se si è necessaria la riapprovazione del progetto esecutivo da parte della Società?
Una Comunità Montana può istituire uno sportello dei contratti pubblici da gestire in forma associata ed esperire le procedure delle gare d'appalto per i Comuni appartenenti ad essa? Qualora la risposta sia affermativa è possibile per 2 comunità montane associarsi e costituire un unico sportello degli appalti che gestisca le gare per loro e per i Comuni ad esse appartenenti? Gli effetti positivi sarebbero notevoli e facilmente immaginabili sia in termini di efficienza del servizio sia in termini di economicità della prestazione. Ci si chiede se tale iniziativa potrebbe essere in contrasto con quanto previsto al comma 3 dell'art.33 del D.Lgs. 163/2006.