Art. 257. Entrata in vigore

ABROGATO DAL 19-04-2016 DAL DLGS 50-2016 1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice:

a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;

b) l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture.

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007. comma inserito dal comma 1, lettera d) dell’art.1-octies del DL 173/06 convertito con modifiche dalla Legge 228/06 entrata in vigore il 13/07/2006 e successivamente così modificato dal art.1 comma 2 del D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007. Quest’ultimo, comma 2 art.1D.Lgs.6/2007, é divenuto inefficace dal 1° agosto 2007 in forza dell'articolo 5, comma 2, dell D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

3. L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
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