Art. 253. Norme transitorie
ABROGATO DAL 19-04-2016 DAL DLGS 50-2016 1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. comma sostituito dal comma 1, lettera b) dell’art.1-octies del D.L. 173/06 convertito con modifiche dalla Legge 228/06 entrata in vigore il 13/07/2006, successivamente modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/20071-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) lettera soppressa dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007;
c) lettera soppressa dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
comma introdotto dal comma 1, lettera c) dell’art.1-octies del D.L. 173/06 convertito con modifiche dalla Legge 228/06 in vigore dal 13/07/2006, successivamente così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007, successivamente modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007 comma inserito dal comma 1, lettera c) dell’art.1-octies del D.L. 173/06 convertito con modifiche dalla Legge 228/06 entrata in vigore il 13/07/2006 e così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007
1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. comma inserito dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi modificato dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
2. Il regolamento di cui all'articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettere g) e g-bis) entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5. comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilità con il presente codice. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
4. In relazione all'art. 8:
a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorità é attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorità già nominati al momento dell'entrata in vigore del presente codice é prorogato di un anno.
6. In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante «acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disporrà l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.
9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 luglio 2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 luglio 2016, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste. comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 - termini così prorogati dalla tabella 1 del decreto-legge n. 225 del 29/12/2010 in vigore dal 29/12/2010, e successivamente così modificato dal DPCM 25/03/2011 in vigore dal 01/04/2011, e dall’art.4, comma 2, lett.ll) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 106/2011, in vigore dal 13/07/2011; termini del primo e secondo periodo sono stati prorogati al 31/12/2015 ad opera dell'art.26 comma 2 del D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013 quindi ulteriormente modificato dalla relativa Legge di conversione n. 98/2013 in vigore dal 21/08/2013; successivamente ulteriormente prorogati al 31/07/2016 ad opera del DL 210/2015 in vigore dal 30/12/2015
10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, é istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalità.
12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
13. In relazione all'articolo 83, comma 5, fino all'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa», nei limiti di compatibilità con il presente codice.
14. In relazione all'articolo 85, comma 13, fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con il presente codice.
15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali. comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007, e successivamente così modificato dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
15-bis In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 luglio 2016 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste. comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 - termine così prorogato dalla tabella 1 del decreto-legge n. 225 del 29/12/2010 in vigore dal 29/12/2010, e successivamente così modificato dal DPCM 25/03/2011 in vigore dal 01/04/2011, dall’art.4, comma 2, lett.ll) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 106/2011, in vigore dal 13/07/2011; il termine del primo periodo è stato prorogato al 31/12/2015 ad opera dell'art. 26 comma 2 del D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013; successivamente ulteriormente prorogato al 31/07/2016 dal DL 210/2015 in vigore dal 30/12/2015
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001. disposizione da coordinare con quanto disposto dell’art.2 comma 1 lettera a) della legge n. 248 del 2006 di conversione del D.L. 223 del 2006 entrato in vigore il 4 luglio 2006
18. In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. L'articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell'articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.
20. In relazione all'articolo 112, comma 5, sino all'entrata in vigore del regolamento, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 luglio 2016 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28. comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.ll) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011; termini del primo e secondo periodo sono stati prorogati al 31/12/2015 ad opera dell'art.26 comma 2 del D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, convertito senza ulteriori modifiche dalla L 98/2013. Termine ulteriormente prorogato dall'art. 7, comma 2, legge n. 21/2016 in vigoere dal 27/02/2016
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l'Autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica é conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g). comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007, e successivamente così modificato dall’art.4, comma 2, lett.ll) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
22. In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:
a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice.
Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001.
23. In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullità riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale. comma introdotto dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, in G.U. n.132 del 7/06/2013, in vigore dal 08/06/2013
24. In relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici. Comma così sostituito dalla L 14/2009, di conversione del D.L. 207 del 30/12/2008, in vigore dal 28/02/09 e successivamente così modificato dall’art. 51, comma 1, del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012, il comma 1 prevede che le parole: “quaranta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “cinquanta per cento”. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Comma successivamente così modificato dal D.L. 83/2012, in vigore dal 26/06/2012 che nel modificare l'art. 51, comma 1 del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 253, comma 25; il termine di decorrenza è stato successivamente ridotto al 1° gennaio 2014 a seguito delle modifiche apportate al D.L. 83/2012 in sede di conversione operata dalla L. 134-2012 in vigore dal 12/08/2012
26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le modalità alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.
26-bis. In relazione all’articolo 159, comma 2, fino all’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalità di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto. comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) articolo 9 - Pubblicità degli atti della conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori;
c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture già affidate alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art. 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell'articolo 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti é effettuata dal Ministro delle infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. É comunque consentito l'affidamento in concessione; lettera così modificata dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, é data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'articolo 165, comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria é avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma é facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'articolo 180, comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilità e collaudo;
n) in relazione all'articolo 188, fino all'entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell'articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
o) in relazione all'articolo 189, comma 1, lettera b), fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti già formati o assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all'articolo 196 é adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilità con il presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. É tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.
30. In relazione all'articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all'articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all'articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle attività di cui al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario é formulata dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge.
33. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'arbitrato di cui all'articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'articol
Giurisprudenza e Prassi
PREVISIONE DEL GIOVANE PROFESSIONISTA A PENA DI ESCLUSIONE - LIMITI
Nell’ambito della definizione delle «modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione» demandata dall’art. 90, comma 7, del previgente codice dei contratti pubblici al regolamento di esecuzione, l’art. 253, comma 5, di quest’ultimo richiede la sola «presenza» di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Nessuna delle due disposizioni in esame richiede ulteriori specificazioni ed in particolare che già in sede di gara siano indicate le prestazioni che tale professionista dovrà svolgere.
Quindi, la pretesa di un adempimento non previsto dal codice appalti e dal regolamento di esecuzione e l’ulteriore pretesa che alla sua mancata osservanza consegua l’esclusione dalla gara si pone in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006.
CONCESSIONI AUTOSTRADALI - APPLICAZIONE CODICE APPALTI CIRCOSCRITTO AI SOLI APPALTI DI LAVORI
Non puo' revocarsi in dubbio che la novella all’art. 11 comma 5, introdotta dall’art. 29 comma 1 quinquies del d.l. n. 207/2008, convertito nella legge n. 14/2009, abbia inteso circoscrivere per i concessionari autostradali l’applicabilita' del d.lgs. n. 163/2006 ai soli appalti di lavori, essendo intervenuta a sostituire quella recata dall’art. 2 comma 85 del d.l. 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che invece, sostituendo il testo originario del comma 5 dell’art. 11 (che si riferiva al solo obbligo della certificazione di bilancio per le societa' concessionarie autostradali, anche non quotate in borsa), alla stessa lettera c) imponeva l’obbligo di “agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonche' di lavori, ancorchè misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”.
E’ chiara e incontestabile l’intentio legis di circoscrivere per le societa' concessionarie autostradali l’applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 163/2006 ai soli appalti di lavori, e quindi di escluderla per gli appalti di servizi e forniture.
AFFIDABILITA' DELL'IMPRESA - DIMOSTRAZIONE SERVIZI ANALOGHI
Il generico riferimento all’esperienza maturata nell’esecuzione di precedenti contratti di appalto deve essere riempito di contenuto seguendo un approccio ermeneutico estensivo, idoneo a valorizzare i lavori che, pur se non perfettamente sovrapponibili a quello oggetto della specifica gara, rivelino la maturazione di capacita' tecniche e operative utili, sul piano teleologico, a dimostrare la specifica affidabilita' dell’impresa con riguardo all’oggetto delle prestazioni dedotte nel contratto di cui alla procedura di gara.
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE URBANISTICA
Il quinto comma dell’art. 91 dispone che “quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunita' di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee” in tal modo chiarendo l’applicabilita' dell’art. 91 anche ad incarichi di progettazione della massima complessita', tale da travalicare la realizzazione di una singola opera pubblica.
Afferma il Collegio che l’art. 91, richiamato dall’art. 253, comma 15 bis, del codice degli appalti si applica anche agli incarichi di progettazione urbanistica.
ILEGITTIMITA' DELLA FORMULA DI VALUTAZIONE PARABOLICA
La giurisprudenza in materia, in relazione alla metodologia, ha inteso sottolineare come la formula da utilizzare per la valutazione della offerta economica puo' essere scelta dall'Amministrazione con ampia discrezionalita' (Consiglio di Stato, sez, V, 9.3.2009, n. 1368) e che la stazione appaltante ha ampi margini di discrezionalita' nella indicazione dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
La elencazione dei criteri, infatti, evidentemente non deve ritenersi tassativa, potendo essere previsti nel bando ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.
Sostiene la sentenza impugnata che il metodo prescelto per l'elemento-prezzo avrebbe determinato un illogico appiattimento del punteggio spettante per l'offerta economica, con la conseguenza che il suo valore, nell'economia generale dell'attribuzione dei punteggi, è stato ridotto in modo tale da privare ampiamente di contenuto significativo la stessa offerta economica e da assegnare preponderanza decisiva a quella tecnica, oltre a quello che era il rapporto potenziale oggetto di autolimitazione da parte della stessa Amministrazione.
Ad avviso del TAR, una scelta siffatta appare illogica e contraddittoria, poiché finisce per svilire ingiustificatamente una delle voci principali previste per l'assegnazione dei punteggi e determina una situazione per cui, già all'esito delle operazioni necessarie per l'assegnazione del punteggio all'offerta tecnica, pone la Commissione di Gara in condizioni di definire, sostanzialmente, l'esito della gara, pervenendo alla individuazione del vincitore.
La formula in questione prevede che il calcolo del coefficiente debba determinarsi dividendo il prezzo migliore (più basso) per il prezzo di quella determinata offerta (dunque la classica formula proporzionale), con in più l'inserimento di un piccolo elemento parabolico correttivo.
Gli elementi parabolici sono metodi ben conosciuti nella letteratura scientifica e possono essere applicati anche per le formule delle aggiudicazioni, utilizzati se la stazione appaltante ha timore che i concorrenti possano presentare ribassi eccessivi: comportano che al diminuire del prezzo offerto, il punteggio economico aumenta, ma ad un tasso inferiore. Quindi, l'incentivo a proporre ulteriori sconti tende a diminuire e scoraggia sconti eccessivi, poiché l'incremento di punteggio ottenibile in corrispondenza di prezzi molto bassi è minimo.
Per risolvere la questione relativa alla legittima apposizione nel caso di specie di tale elemento parabolico, di per sé distorsivo dell'ordinaria formula matematica indicata dal legislatore, occorre rilevare che, nel campo della matematica applicata, la determinazione della funzione di utilità comporta in primo luogo individuare per ogni elemento o criterio di valutazione gli intervalli significativi delle misure.
Si deve cioè individuare, per ogni elemento o criterio, quale è l'intervallo delle misure all'interno del quale le variazioni sono da considerarsi significative.
In secondo luogo, occorre definire come varia il valore dell'elemento di valutazione all'interno dell'intervallo di significatività.
Per esempio, gli effetti negativi sul piano del rumore prodotti da una autostrada variano da un massimo effetto alla distanza pari o inferiore a 100 metri ad un effetto nullo o accettabile a 500 metri. In questo caso l'intervallo di significatività va da 0 a 500.
In un gara d'appalto l'intervallo di significatività del costo dell'opera è rappresentato, sulla scala di misura dei costi che va da 0 ad infinito, dal costo minimo offerto dai concorrenti a quello posto a base di gara.
Costi superiori a quello posto a base di gara non sono accettabili e costi inferiori a quello minimo non esistono.
Occorre poi studiare come varia l'elemento di valutazione nell'intervallo di significatività.
Si tratta di definire, quindi, una funzione del tipo y = f (x) dove y è il valore dell'elemento di valutazione ed x è un punto dell'intervallo di significatività.
Il tipo di funzione (esplicita lineare, o lineare segmentata, o non lineare, o non lineare segmentata o esplicita o parabolica) dipende dalla natura dell'elemento di valutazione.
Nella letteratura scientifica sono riportate ed analizzate le più corrette funzioni da impiegare nei vari casi che si possono incontrare nell'analisi multicriteri o multiobiettivi.
Occorre tenere presente che la scelta del tipo di funzione è fondamentale per ottenere risultati corretti.
Nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come nella specie, per determinare la legge matematica o funzione di utilità secondo la quale possono variare tutti i coefficienti (percentuali dei pesi), va osservato che essa di norma, fatto salvo che non siano di tipo sperimentale o scientifico, debbono essere dello stesso tipo, in quanto i coefficienti (percentuali del peso) devono variare nello stesso modo, altrimenti non sarebbe rispettata l'importanza relativa che il committente ha assegnato ad ogni elemento di valutazione.
Se, ad esempio, all'elemento economico (ribasso o prezzo) fosse assegnata una funzione che a grandi oscillazioni dello stesso elemento comportasse una variazione molto piccola del coefficiente, per quest'elemento di valutazione tutti i concorrenti si troverebbero praticamente sullo stesso piano e, ai fini della scelta, l'elemento sarebbe ininfluente e la scelta verrebbe compiuta sugli elementi qualitativi che, per definizione, sono discrezionali.
Stabilito che tutti i coefficienti devono variare linearmente, ed essendo noto che per determinare una retta è sufficiente stabilirne due punti, la vigente normativa individua questi due punti tenendo conto del fatto che il coefficiente deve variare, appunto, tra zero ed uno.
Per ogni elemento di valutazione, quindi, le coordinate cartesiane sono state poste in modo che sia uguale ad 1 il coefficiente per la migliore offerta ed uguale a 0 il valore fissato nel bando di gara; la retta passa dunque per l'origine degli assi, in coerenza con le formule di standardizzazione o normalizzazione che si ritrovano nella letteratura scientifica.
Quindi, anche sotto il profilo generale, le formule paraboliche come quelle in oggetto non assicurano affatto il rapporto ponderale tra i vari elementi di valutazione fissati dal committente, specie se tale formula riguarda il prezzo, perché distorcendone la linearità sotto il profilo matematico, finisce per dare massimo valore ai criteri qualitativi che sono quelli più discrezionali e, quindi, potenzialmente più manipolabili dalla commissione di gara, in contrasto con i principi di trasparenza che permeano le gare pubbliche.
Si potrebbe anche convenire, in astratto, che la formula parabolica, come usata nella specie, assicura sempre che ad offerte migliori corrispondano punteggi più alti, ma non incentiva i grossi ribassi, nel timore che a ribassi eccessivi possa corrispondere una qualità minore.
Tuttavia, è ovvio che tale metodo non può essere abusato, per cui in teoria può diventare incongruo:
a) se prevede un correttivo troppo alto;
b) ovvero se è inserito in gare ove l'oggetto delle prestazioni non giustifica la tutela dell'elemento "qualità".
Ebbene, quanto all'aspetto della natura delle prestazioni, si deve ribadire che oggetto dell'appalto è pur un'opera di grande rappresentatività e di alto significato, come la riqualificazione della centralissima e storica Piazza Matteotti, ma tale prestazione non presenta peculiarità tali, quanto all'oggetto, da giustificare una vistosa deroga alla formula matematica di attribuzione del punteggio finale.
Quanto al primo punto, secondo l'appellante l'elemento parabolico in questione (coefficiente elevato alla potenza di ½) concretamente inciderebbe poco, tanto è vero che, senza la sua applicazione, tra il punteggio della ditta A. e quello della seconda classificata vi sarebbe stato un ulteriore distacco minimo.
In realtà, ritiene il Collegio, la formula in parola, non permettendo alla Commissione Giudicatrice di assegnare tutti i punti messi a disposizione dal bando di gara in relazione all'elemento prezzo (0-30, valori compresi tra zero ed 1), si pone in aperto contrasto con i punti 2 e 7 del Disciplinare di Gara e con la formula generale ivi prevista, ai fini della determinazione complessiva dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale era stabilito che V(x)i era il coefficiente della prestazione dell'offerta (x) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.
Dall'applicazione della formula deriva, infatti, uno schiacciamento della griglia dei punti a disposizione della Commissione Giudicatrice, che risultava ridotta da 0-30 (come da legge speciale) a 28-30 punti, con valori compresi, non tra 0 ed 1, ma tra 0,855 ed 1.
Si tratta all'evidenza di uno scostamento notevole che conduce, a parere e del Collegio, all'indubbia valutazione di illegittimità della formula prescelta e, dunque, alla reiezione dell'appello e alla conferma della sentenza del TAR di primo grado.
RICORSO PROPOSTO DALLA CAPOGRUPPO
Il ricorso presentato dalla capogruppo, nella sua qualita', deve considerarsi anche come ricorso presentato in nome proprio poiche' ciascuno dei componenti della costituenda associazione temporanea è dotato di autonoma legittimazione ad impugnare i provvedimenti riguardanti la gara alla quale l’associazione ha partecipato e tale interpretazione è conforme, come gia' rilevato dalla Corte di giustizia, ai principi comunitari (cfr. C.S n. 490/08).
L’art. 84 del D.Lgs. n. 163/06 dispone puntualmente che la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tale disciplina si applica nel caso in cui il bando di gara è stato pubblicato successivamente all’entrata in vigore del cit. D.Lgs. 163/2006 (art. 253 co. 4), dovendosi, a tal fine, ritenere rilevante la data di effettiva pubblicazione, tanto nella G.U. che nella G.U. della Comunita'.
APPALTO CONCORSO - DISCIPLINA APPLICABILE
Nel caso in esame la scelta del metodo dell’appalto - concorso, secondo la disciplina dell’art. 20, comma 4, della L. 11.2.1994, n. 109, non è illegittima, in quanto l’art. 53, commi 2 e 3, del codice dei contratti, che ha diversamente disciplinato l’appalto di progettazione ed esecuzione, non era a quella data ancora entrato in vigore. Invero, l’art. 253 del D.lgs. n. 163 del 2006, recante disposizioni transitorie, rinviava l’entrata in vigore di tale norma, dapprima alle procedure i cui bandi fossero pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007 (ex L. 12.7.2006, n. 228), data ulteriormente differita al 1 agosto 2007 (dal D.lgs. 26.1.2007, n. 6) ed, infine (comma 1 -quinquies dell’art. 253 nella versione vigente), “...le disposizioni degli articoli ...53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5...”.
Il codice dei contratti, com’è noto, prevede due ipotesi di appalto di progettazione ed esecuzione: a) quella nella quale l’aggiudicazione avviene sulla base della progettazione definitiva redatta dall’Amministrazione e l’aggiudicatario è obbligato a redigere la progettazione esecutiva e ad eseguire i lavori (cosiddetto appalto integrato classico); b) quella nella quale l’aggiudicazione avviene sulla base della progettazione definitiva, anziche' di quella esecutiva, redatta dal concorrente e l’aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, resta obbligato a redigere quella esecutiva e ad eseguire i lavori (forma atipica di appalto - concorso, in cui la progettazione esecutiva è oggetto non dell’offerta, ma del contratto).
Ma nella specie, come detto, è stato legittimamente applicato il metodo dell’appalto - concorso secondo la disciplina dell’art. 20 della L. n. 109 del 1994.
REVISIONE PREZZI - VARIAZIONI PERCENTUALI SUPERIORI AL 10%
La rilevazione, da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 133 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, delle variazioni percentuali annuali dei prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi, costituisce l'esercizio formalizzato di un potere valutativo che si riflette sulla posizione delle imprese coinvolte nei rapporti contrattuali di cui al precedente comma 2 dello stesso art. 133. E’ stato gia' affermato, in giurisprudenza, sebbene per l’ipotesi (anch’essa peraltro in qualche modo correttiva del prezzo chiuso “puro” in materia di lavori pubblici) di cui al comma 3 del ripetuto articolo, che “dette imprese hanno percio' un interesse qualificato dalla stessa normativa qui in rilievo a veder pubblicati i presupposti ed i criteri utilizzati nella valutazione, al fine di conoscere come, comunque, la loro posizione sia stata definita dall'Amministrazione, ancorche' in via collettiva, e di poter contestare, nelle sedi opportune, gli esiti che ritenessero illegittimamente sfavorevoli” (cfr. CdS, VI, n. 5088 del 4.9.2006). Ne consegue che, seppure nei limiti del sindacato ammissibile per un atto come quello di cui trattasi a destinatari indeterminati, il Decreto Ministeriale di rilevazione dei prezzi e dello scostamento delle percentuali secondo le misure significative per legge, ben puo' essere censurato per violazione di criteri di ragionevolezza intrinseca, per inidoneita', insufficienza o erroneita' dell’istruttoria. In sede di emanazione, infatti, dei decreti ministeriali della specie, l’Amministrazione deve anzitutto rilevare, in maniera trasparente, congrua e verificabile, dati oggettivi riguardanti gli scostamenti percentuali dei prezzi e poi deve valutare, non illogicamente, se tale scostamento sia stato determinato o meno da circostanze eccezionali.
REVISIONE PREZZI MATERIALI 2006 - LIMITI
La Sentenza del Tar Lazio ha annullato il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 gennaio 2008 che prevedeva l’indennizzo ai costruttori per quei materiali definiti “piu' significativi”, che avevano registrato, cioè, nel corso del 2006 una variazione percentuale di costo superiore al 10%, legata a circostanze eccezionali e, precisamente, solo per gli aumenti del rame.
Si ricorda che il Codice degli Appalti all’art. 133 vieta, infatti, la revisione dei prezzi nei contratti di lavori pubblici. Unica eccezione riguarda l’indennizzo per quei materiali da costruzione, individuati ogni anno con apposito decreto, che registrino un aumento del 10% dovuto a circostanze definite “eccezionali”. Il decreto del 02/01/2008 è stato posto sotto accusa, in particolare, nelle parti in cui non ha previsto, nell’elenco dei materiali per i quali far luogo a compensazione, ulteriori materiali oltre al “filo rame conduttore dn 0,5 mm” e alle “condutture e tubi in rame” e non ha indicato l’entita' degli ulteriori aumenti registrati dai prezzi dei materiali gia' considerati, oggetto di aumenti eccezionali nell’ambito delle precedenti rilevazioni. Secondo il Tar, quando l’aumento significativo del prezzo risulta da soli due dei tre indici di costo disponibili, perche' il terzo è contrastante, o perche' (quello ISTAT nei casi evidenziati dall’opponente) addirittura manca, e anche quando il superamento della soglia del 10% è attestato, in presenza di due soli indici, da uno di essi (avendo l’altro rilevato una variazione inferiore), l’amministrazione non puo' escludere solo per tali circostanze la sussistenza dell’aumento oltre i limiti di percentuale previsti dalla legge, ma deve sottoporre i relativi prezzi ad un supplemento di istruttoria, anche autonomamente o facendo ricorso ad altre fonti.
OFFERTA - ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
In virtù della disciplina transitoria del d.lgs. 163/06 (artt. 83, co. 5, e 253, co. 13), nel caso di gara da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la individuazione delle metodologie di attribuzione del punteggio per ciascun elemento dell’offerta trova ancora applicazione il d.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117, nei limiti della compatibilità; il predetto d.P.C.M., in relazione alla determinazione del coefficiente relativo all’elemento del prezzo, rinvia esclusivamente alla formula indicata in allegato (art. 4: “la commissione utilizza la formula indicata nell’allegato A”), senza che, pertanto, residuino a tal fine ulteriori possibilità valutative e senza che, peraltro, emergano oggettive incompatibilità nella applicazione della rigida formula aritmetica ivi allegata ( la formula indicata dal d.P.C.M. si appalesa differente da quella utilizzata nel caso di specie nel fare riferimento al prezzo offerto anziché allo sconto offerto).
Nella fattispecie in esame, non può ritenersi valida la tesi della stazione appaltante secondo cui avendo la lex specialis legittimamente richiesto che l’offerta economica venisse formulata sotto forma di ribasso percentuale anziché di prezzo, conseguentemente anche il relativo punteggio doveva essere attribuito considerando i ribassi offerti e non il minor prezzo, poiché tale tesi si risolve in un mero artificio argomentativo che oblitera la sostanza economica dell’elemento dell’offerta oggetto di valutazione.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Con la presente siamo a sottoporre un quesito inerente la corretta interpretazione dell'art. 253, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, il quale riproduce una disposizione già introdotta con legge 18 novembre 1998 n. 415. Il citato comma testualmente recita: "I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione." A tal proposito vorremmo sapere se la corretta interpretazione della norma è nel senso che un tecnico non abilitato, per poter legittimamente firmare progetti di opere pubbliche, debba aver svolto o collaborato ad attività di progettazione per almeno 5 anni prima del 1998 o se la data di entrata di vigore della L. 415/98 costituisce uno spartiacque nella normativa per la sola assunzione del tecnico ben essendo possibile che i cinque anni di esperienza siano maturati dopo tale data.
In un appalto di lavori ovvero di servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, fino a quale importo si può prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale ?
L'art.253 co.15bis D.Lgs.vo 163/06 modificato dal D.L. 225/2010 disponeva fino al 31.03.2011 quindi oggi 04.04.2011 torna ad applicarsi l'art. 66 dpr 554/99?
Cortesemente, si chiede il Vostro parere in merito a quanto sotto esposto. L’art. 80 comma 5 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., abrogato dall’art. 256 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è stato trasfuso nell’art. 122 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Nel dettaglio prevedeva che <>. Nella formulazione di cui all’art. 122 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è ora statuito che; "...... I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo". Nel caso in cui la Stazione appaltante debba avviare un appalto di lavori per un importo posto in gara inferiore a 500.000,00 Euro ed i cui lavori verranno eseguiti in una pluralità di Comuni, la pubblicazione del Bando deve obbligatoriamente essere effettuata negli Albi di tutti i Comuni interessati dall’esecuzione delle opere ? Ed in caso di date di pubblicazione all’Albo Pretorio diverse da Comune a Comune, da quando decorrono gli effetti giuridici della pubblicazione (che incidono, tra l’altro, nella determinazione della data di presentazione delle offerte) ? Si ringrazia fin d’ora, per la risposta che Vorrete inviare.
Nel richiamare il Vs. parere sul quesito n. 2764 del 21/01/2010, relativo all'applicazione della L. 109/94 sull'appalto integrato ed appalto concorso, si evince che per tali tipologie di procedure continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, la L. 109/94 ed in particolare l'art. 19 sull'appalto integrato e l'art. 20 sull'appalto concorso, fermo restando il ricorrere delle condizioni previste dai citati articoli 19 e 20?
Attualmente, da quale norma è disciplinato l'appalto integrato ?
Si vuole conoscere quali possibilità operative esistano per bandire un appalto di progettazione ed esecuzione lavori, di importo superiore alla soglia comunitaria, secondo le regole dell’art. 53, comma 2, lettera c, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Lo svolgimento della gara dovrebbe prendere per base il progetto preliminare, corredato di un capitolato prestazionale, ed ha come obiettivo un’offerta che ha ad oggetto il progetto definitivo ed il prezzo. Considerato che, il secondo periodo del citato art. 53, comma 2, ai fini della valutazione del progetto, prevede un rimando al regolamento per la disciplina dei fattori ponderali e per la valorizzazione dell’offerta, si chiede: 1) se la mancata entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 5 del D.Lgs 163/06 impedisce l’avvio della procedura, 2) se, viceversa, l’applicazione delle regole dell’art. 53 abbinate a quelle dell’art. 253, comma 3, del D.Lgs 163/06 e dell’art. 91 del D.P.R. 554/99, tuttora in vigore, sono tali da rendere la procedura conforme alla legge.
Appalto di progettazione ed esecuzione di cui all'art. 53, comma 2 lett. b), del Codice (progetto definitivo posto a base di gara) un'impresa in possesso di qualificazione per progettazione ed esecuzione, ma non in possesso della totalità dei requisiti richiesti nel bando per eseguire la progettazione (riferiti all'art. 66 DPR 554/99)può eseguire la progettazione "insieme" ad un progettista esterno, individuato od associato? In altri termini: il progettista esterno all'impresa, individuato od associato, deve svolgere l'intera prestazione, o può svolgerla in parte, con l'impresa stessa?
E' prevista la possibilità per i tecnici (geometri, Ingegneri ed Architetti) dipendenti del Comune di firmare progetti ovvero varianti al PRUG nell'ambito delle competenze previste dagli ordinamenti professionali (art. 52 R.D. 2537/1925 e art. 4 L. 395/1923 per gli architetti; art. 51 R.D. 2537/1925 e art. 18 R.D. 274/1929 per gli ingegneri; art. 16 R.D. 274/1929 per i geometri...); questo quanto previsto sia nella Legge Merloni prima sia nel nuovo codice 163/2006 al seguente articolo: Art. 253. Norme transitorie: comma 16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. DOMANDA Quanto sopra vale solo per dipendente già in servizio presso un'amministrazione aggiudicatrice alla data del 19-12-1998 OVVERO anche per dipendente assunto nel 2000 purchè abbia maturato i 5 anni di servizio e attività ? Infatti si creerebbe un'ingiusta differenza tra chi è stato assunto prima del 19.12.2998 e chi dopo !
Premesso che il comma 22 dell'art.253 del D.Lgs n. 163/2006 dispone che:"in relazione all'art.125 fino all'entrata in vigore del regolamento i lavori in economia sono disciplinati..... omissis". L'ente, ai sensi del DPR 384/01 ha adottato, nel 2002, un disciplinare per l'esecuzione di forniture e servizi in economia con cui sono stati determinati gli importi entro i quali sono consentiti i predetti interventi. Alla luce di quanto dispone anche il comma 10 del citato art. 125, si chiede di conoscere a quali importi deve, legittimamente, fare riferiemnto il responsabile del procedimento qualora adotti la procedura del cottimo fiduciario o dell'affidamento diretto per l'acquisizione di beni o servizi o per l'affidamento di lavori.
Lavori di riqualificazione ambientale e riapertura della G.. Importo euro 140.000 circa di cui 4.500 di oneri per la sicurezza. Lavori prevalenti: disgaggio di parete rocciosa - assimilabili a categoria OS21. Altre lavorazioni di cui si compone l'appalto: Fornitura e posa in opera di scala metallica per ingresso grotta. Sistemazione del verde e creazione area di sosta. Creazione di percorso pedonale accessibile ai disabili. Allacciamento energia elettrica e acqua. L'area di intervento è soggetta alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. I requisiti richiesti sono quelli indicati nel DPR 34/2000 art. 28 comma 1 e comma 2. Essendo i lavori di importo inferiore a 150.000 euro i requisiti di cui sopra possono essere sostituiti da attestazione SOA. Quesito: il possesso di attestazione SOA sostituisce tutti i requisiti di cui all'art. 28. Anche i requisiti di cui al comma 2? Si può chiedere comunque il requisito di cui all'art. 28 comma 2 anche per le imprese in possesso di attestazione SOA? Tale requisito infatti consente di verificare che l'impresa abbia eseguito lavori effettivamente analoghi a quello oggetto di gara perchè la categoria OS21 è piuttosto generica. L'applicazione dell'art. 253, comma 30 del D.Lgs 163/06 è una facoltà o un obbligo in presenza di bene immobile sottoposto a disposizioni in materia di beni culturali e ambientali?
Vi è l’intenzione di esperire una gara con la procedura dell’appalto concorso per l’ampliamento di un immobile adibito a Casa di Riposo - importo a base d’asta circa € 5.000.000,00. Tale procedura è peraltro prevista all’art. 27 dell’attuale Legge Regionale 27/2003. I lavori possono definirsi di speciale complessità ai sensi dell’art. 122 del nuovo Codice dei Contratti. Il Codice degli Appalti – D.to Leg.vo n. 163/2006 – nell’abrogare la Legge 109/1994, ha però abrogato definitivamente l’istituto dell’appalto concorso introducendo, all’art. 53 – comma 2 – lett. C), la fattispecie dell’appalto integrato. Tale tipologia resta peraltro di fatto congelata sino all’entrata in vigore del Regolamento attuativo del predetto Codice che dovrà definire sia la tipologia dei lavori di speciale complessità, sia i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi per la valutazione del progetto presentato dai concorrenti in fase di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si chiede pertanto se l’esperimento di una procedura di appalto concorso, con oggetto oltre all’esecuzione dei lavori, anche la progettazione definitiva o la sola esecutiva, nelle more dell’approvazione di detto regolamento, sia legittima.
L'art. 253, comma 1-quinques, del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo introdotto dall'art. 1, lettera t), del D.Lgs. n. 113/2007, dispone che per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006. Si chiede se la sospensione dell'art. 53 del Codice, che disciplina l'appalto integrato, fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del Codice stesso implichi solo l'impossibilità per una amministrazione aggiudicatrice di avviare procedure per l'affidamento di appalti integrati come disciplinati dal Codice oppure debba essere intesa come generalizzata sospensione di questo tipo di appalto, che però trova anche una disciplina nella direttiva 2004/18/CE. In altri termini si chiede se, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice, sia possibile avviare procedure di affidamento di un appalto pubblico di lavori sopra soglia comunitaria avente ad oggetto congiuntamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, sulla base della disciplina di cui alla Direttiva 2004/18/CE.
Per un appalto, la ditta aggiudicataria, ha presentato l’offerta nel dicembre 2003. I lavori sono stati contabilizzati nel 2004, 2005, 2006. Il D.M. 30/6/2005 (G.U. 5/7/2005 n.154) che ha previsto l’aumento di alcuni materiali da costruzione è applicabile ai lavori contabilizzati nel 2005, considerato che il D.M. 11/10/2006 (G.U. 240 del 14/10/2006) non prevede né aumenti né diminuzioni del prezzo dei materiali citati nel D.M. 30/6/2005 ?
Il Comune di ... ha intenzione di esperire una gara con la procedura dell’appalto-concorso per la realizzazione di un immobile il cui importo è previsto a base di gara in Euro 245.000,00. Il ricorso a tale procedura è motivato dal fatto che l’opera pubblica dovrà essere eseguita secondo i criteri della bioarchitettura, con particolare attenzione all’applicazione delle tecnologie necessarie al risparmio idrico e alla tutela della risorsa idrica affiancate dalla indispensabile attenzione alle sinergie con il risparmio energetico; quindi appare di tutta evidenza che le caratteristiche fanno ricadere l’appalto nella dimensione dell’elevata componente tecnologica. Ora, alla luce del confuso quadro normativo vigente (L. n.228/2006 con cui è stata sospesa l’operatività di alcuni articoli -fra i quali l’art.53- del D.lgs. 163/2006 fino al 31.01.07), si chiede se il principio della “reviviscenza” delle disposizioni abrogate dall’art.256 c.1 del D.lgs. 163/2006 sia, ai sensi del c.2 dell’art.1 octies della L.228/2006, applicabile all’art.20 c.3 della L. n. 109/94 e s.m.i. relativamente alla procedura per appalto-concorso. Nel caso in cui sia possibile applicare l’art.20 della L.n.109/94 e s.m.i., in particolare si chiede: Il caso concreto, rappresentato nella premessa, può ricadere nell’ambito di applicazione dell’art.20 della Legge “Merloni? In considerazione dell’importo ridotto che connota l’appalto in questione è corretto interpretare il comma 4 dell’art.20 – che non sembra porre una soglia di ammissibilità per l’applicazione dell’istituto – nel senso che il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. deve essere richiesto solo per lavori di importo superiore a Euro 25.000.000,00? La commissione giudicatrice deve essere necessariamente costituita con i meccanismi previsti dall’art.21 della Legge “Merloni” o può essere utilizzata la più semplice procedura di nomina e di costituzione della commissione stabilita dall’art. 84 del D.lgs. 163/2006.
Con la presente siamo a richiedere un parere in merito alla possibilità di applicare il disposto del comma 3 art.140 del D.Leg. 12.4.2006 n° 163. L'A. in data 19.07.2006 ha proceduto alla risoluzione in danno del contratto di Appalto stipulato in data 04.05.2005 con l’Impresa B per l’Importo di Euro 1.518.868,78 + IVA per la costruzione di un complesso edificato di n° 20 alloggi, con relativi boxes e cantine, in Comune di … In ottemperanza al contenuto del Bando di Gara che prevedeva la facoltà di avvalersi di quanto disposto dal comma 1 ter art. 10 L. 109/94, è stata interpellata la 2a classificata che ha comunicato di non essere più interessata a stipulare il contratto per il completamento delle opere. A questo punto si rende necessario il riappalto. Attualmente vige il Codice degli Appalti pertanto si chiede se il disposto del comma 3 art.140 possa essere applicato al caso del riappalto del comune di ....
Il comune vorrebbe aggiornare ai sensi della nuova normativa (D.lgs 163/2006)il proprio regolamento per l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture relativo ai lavori in economia. Quesito: il regolamento a cui si fa riferimento al comma 14 dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 è il regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia del Comune o altro regolamento d'attuazione del D.lgs ancora da predisporre dal legislatore? L'art. 125 si può già applicare a pieno alla data odierna? il comune è tenuto ad aggiornare il proprio regolamento per l'affidamento in economia dei lavori, dei servizi e delle forniture?
Dalla lettura integrata degli art.32, comma 1, lett. g), art.121, comma 1 e art. 122, comma 8, del Codice dei Contratti, appare chiaro come tale complesso normativo debba essere applicato anche alle opere d'urbanizzazione eseguite da privati, a scomputo degli oneri,d'importo inferiore alla soglia comunitaria. Unica eccezione le urbanizzazioni primarie "...correlate al singolo intervento edilizio...", definizione che nel linguaggio urbanistico NON individua gli strumenti urbanistici di pianificazione. Ne consegue che tutti gli operatori privati che dovranno dare attuazione a piani attuativi (piani di lottizzazione, piani di recupero urbanistico, programmi integrati di riqualificazione urbanistica ed edilizia, ecc.) dovranno rispettare tale normativa; stante le rilevanti perplessità da parte degli operatori privati rispetto a tale innovazione, si chiede conferma, con cortese urgenza, di tale interpretazione.
l'art.90 co. 4 del D. Lgs. 163/2006 stabilisce che i progetti devono essere firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. Con la Merloni erano sufficienti in sostituzione alla abilitazione il diploma con 5 anni di esperienza (art.17 co.2). Con il nuovo D.Lgs. 163/2006 il diplomato con 5 anni di esperienza non può più firmare i progetti o eseguire incarichi di direzione lavori?
In questo periodo transitorio (fino al 31.01.2007) è possibile indire una trattativa privata o essendo sospesi gli articoli 56 e 57 del Codice degli Appalti e abrogata la legge 109/94bisognerà ricorrere per forza alle procedure aperte o ristrette? Si sottolinea che il comma 2 dell'art.1 octies della L.228/2006 consente di applicare le norme abrogate dall'art.256 del Codice degli Appalti esclusivamente in riferimento agli artt. elencati al comma 1 lett.c) del già citato art.1 octies della L.228/2006.
per un appalto aggiudicato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 devo applicare la normativa precedente allo stesso, quindi, L. 109/94 e norme del D.P.R. 554/99?
A QUESTO SETTORE xx E' STATO APPROVATO UN PROGETTO FINANZIATO DALLA MISURA 1.9 (P.O.R. ...) PER L'IMPORTO DI € 750.000,00 DI CUI € 500.000,00 PER LAVORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG 2 ED OG 13. SI CHIEDE: - SE E' APPLICABILE IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI; - QUALI SONO LE FORME DI PUBBLICITA' (SE E' SUFFICIENTE IL B.U.R.C.); - STANTE LA SCADENZA DEL 31/12/2006 QUALI PROCEDURE E' POSSIBILE ADOTTARE PER RISPETTARE I TEMPI; - SE E' POSSIBILE DISTINGUERE L'APPALTO IN CATEGORIA PREVALENTE E SCORPORABILE; - QUALI COMUNICAZIONI OCCORRE EFFETTUARE (AUTORITA', ECC...); - SE E' POSSIBILE APPORTARE DELLE MODIFICHE NEGLI IMPORTI PARZIALI DEL PROGETTO PRIMA DI PUBBLICARE IL BANDO; SE E' POSSIBILE INDIVIDUARE UN RUP SOLO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA.
L'amministrazione comunale di B. intende approvare un progetto definitivo di manutenzione straordinaria manti d'usura di alcune strade comunali con importo inferiore a 100.000,00 e superiore a 40.000; e pertanto non inserito nel programma triennale dei lavori pubblici ma, successivamente o contestualmente deliberare che i lavori non verranno appaltati con le procedure previste dal d.lgs 163/06 ma affidati tramite stipula di una convenzione ai sensi della legge regionale n.12/2005 art. 45 ad un operatore edilizio( a scomputo oneri di urbanizzazione). 1)chiediamo se sia corretto che la progettazione e la direzione dei lavori oltre che il coordinamento della sicurezza possa essere affidato a dipendenti dell'ente. 2) chiediamo se e' possibile eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a scomputo oneri di urbanizzazione al di fuori del comparto di edificazione. 3) chiediamo di conoscere quali sono le modalita' di affidamento dei lavori a scomputo oneri ad operatore economico lottizzante alla luce del nuovo codice degli appalti
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 va ancora trasmesso all'Osservatorio dei LL.PP. il riepilogo trimestrale dei lavori affidati in economia mediante cottimo di importo inferiore a 20.000 euro?

