Art. 247. Normativa antimafia

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.

1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all'articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20. comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
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Giurisprudenza e Prassi

INFORMATIVA ANTIMAFIA - FUNZIONE E LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

L’informativa antimafia non risponde dunque a finalita' di accertamento di responsabilita', ma ha carattere accentuatamente preventivo-cautelare, con la conseguenza che elementi, che, in sede penale, non sono valsi ad accertare la sussistenza di un reato, possono ben essere suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa, al fine di fondare un giudizio di possibilita' che l’attivita' considerata possa subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalita' organizzata.

Deve dunque concludersi nel senso che il prefetto, nel rendere le informazioni antimafia richieste ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. c), D.P.R. n. 252 del 1998, non deve basarsi necessariamente su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni (cfr.Sez. VI, dec. 2.8.2006. n. 4735), per cui il sindacato del giudice amministrativo non puo' impingere nel merito, restando, di conseguenza, circoscritto a verificare sotto il profilo della logicita', il significato attribuito agli elementi di fatto e l'iter seguito per pervenire a certe conclusioni, anche perche' le informative prefettizie in questione costituiscono esplicazione di lata discrezionalita', non suscettibile di sindacato di merito in assenza di elementi atti ad evidenziare profili di deficienza motivazionale, di illogicita' e di travisamento, profili che il Collegio non ritiene sussistano, comunque, nel caso in questione.