Art. 240. Accordo bonario
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al contraente generale. comma così modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario. comma così modificato dall'art. 4,comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010, e successivamente così modificato dall’art.4, comma 2, lett.gg) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione é formulata entro novanta giorni dalla costituzione della commissione. comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.gg) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.
8. La commissione é formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.
9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove é stato stipulato il contratto.
9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed e' nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale. comma introdotto dall'art. 4,comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010
10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. comma così modificato dall'art. 4,comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010, e successivamente così modificato dall’art.4, comma 2, lett.gg) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.
12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.
13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario é formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento é facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione può essere altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono. comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.gg) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario é formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.
15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10. comma introdotto dall’articolo 3, comma 23, della legge n. 244 del 24/12/2007 in vigore dal 01/01/2008
16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonche' in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13. comma così sostituito dall'art. 4,comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010
17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.
18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.
19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.
21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.
22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.
Giurisprudenza e Prassi
ACCORDO BONARIO - CONTESTAZIONI ULTIMAZIONI LAVARI
Per la risoluzione delle contestazioni sul protrarsi del termine di ultimazione dei lavori, l’utilizzo dell’istituto della transazione ex art. 239 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. in luogo dell’istituto dell’accordo bonario ex art. 240 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. non ha assicurato il rispetto dei criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e congruità, anche economica, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa.
Oggetto: Fascicolo 132/2015 – Lavori di realizzazione della Scuola Internazionale di alta formazione per la prevenzione e il contrasto del crimine organizzato sita nella sede della Scuola Agenti di Polizia di Stato "Mignogna" in Caserta
COMMISSIONE PER GLI ACCORDI BONARI - COMPENSO
L’art. 240, al comma 10 , disciplinando l’attivita' della commissione per gli accordi bonari, dispone: “Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi …ecc.….”. (..) Si tratta di un principio che, in quanto di carattere generale, puo' trovare applicazione (in ossequio all’art. 12, comma 2, delle preleggi) solo allorchè la fonte legislativa sia lacunosa in maniera tale che dalla stessa non possa trarsi alcuna indicazione ai fini della controversia e pertanto non puo' valere allorchè, al contrario, la norma di legge sia sufficientemente esplicita, come osservato, nel prevedere il compenso.
DURATA DEL PROCEDIMENTO ACCORDO BONARIO
Con riferimento al componimento del contenzioso nei contratti del “Nodo ferroviario di Genova-Voltri” e del “Raddoppio della linea Caserta Foggia”, la durata abnorme del procedimento di accordo bonario che si è estesa oltre il termine indicato dal comma 5, art. 240, del d.lgs. 163/2006, contrasta con la ratio dell’istituto, che è quella di comporre celermente il contenzioso già consolidato, onde evitare il protrarsi delle situazioni che hanno determinato le pretese dell’appaltatore. L’espansione temporale del predetto procedimento configura, infatti, un aggiramento del limite massimo di due procedimenti esperibili in forza del comma 2, dell’art. 240 del d. lgs. 163/2006, potendosi coprire in tal modo un ampio lasso del tempo contrattuale. In altri termini, una sua durata eccessiva lo trasformerebbe in una sorta di “collaudo in corso d’opera”, con effetti impropri sull’esecuzione del contratto, come, ad esempio, la possibilità di accettare o meno le varianti in dipendenza dell’esito dell’accordo. Mentre il procedimento di accordo deve rimanere impermeabile all’andamento dei lavori, trattandosi per definizione di contenzioso già maturato in fatto e in diritto.
Non è consentito aggirare il limite di cui all’art. 240, del d. lgs. 163/2006, esperendo più di due componimenti bonari nel corso della durata contrattuale, in quanto, diversamente, basterebbe semplicemente accedere ad un primo accordo e poi rinviarlo all’infinito; né è possibile pervenire ad un accordo“parziale”, limitato cioè alla risoluzione di alcune riserve e rinviando alla fase conclusiva dell’appalto la valutazione globale delle altre riserve iscritte anche successivamente alla costituzione della Commissione di accordo bonario; infatti, il d. lgs. 163/2006, non fa alcun riferimento a riserve cd. “aperte”, nel senso di future, poiché, cosi facendo, ne scaturirebbero effetti paralizzanti sul componimento di qualsiasi contenzioso fino all’estinzione delle cause, essendo infatti, in realtà, molte delle riserve soggette ad aggiornamento (cfr. Determinazione Avcp n.26 del 9.10.2002). Siffatta procedura del contenzioso si pone, pertanto, in contrasto con gli artt. 239 e 240 del d.lgs. 163/2006 e con il principio di trasparenza di cui all’art.2, comma 1, del d.lgs. 163/2006.
Oggetto: Fascicolo 2261/2013 - Verbali di accordo bonario di A. SpA per i contratti di B. in corso di esecuzione presso il “Nodo ferroviario di Genova-Voltri”, “Nodo e stazione FS di Bologna” e infine “Raddoppio linea ferroviaria Caserta Foggia”. Istruttoria d’ufficio prot.n.83481, del 10.09.2013
ACCORDO BONARIO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.
Il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall'art. 240 del codice dei contratti pubblici, si inserisce nella fase di esecuzione del contratto in corso tra le parti; in tale ambito, le relative controversie, in quanto scaturenti dallo svolgimento del rapporto paritario cui è preordinato lo scambio, sono espressamente riservate alla cognizione del giudice civile.
Avendo l'accordo bonario natura di transazione sulle liti esecutive, il giudice amministrativo, ne consegue, è privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante. Non è condivisibile sostenere che la situazione soggettiva pretensiva che fa capo all'appaltatore è di interesse legittimo all'osservanza, da parte dell'amministrazione, delle norme procedimentali che regolano la definizione bonaria. Non bisogna, infatti, a parere del Collegio, confondere la parziale formalizzazione giuridica (ovvero con regole di diritto oggettivo) delle trattative prenegoziali di una pubblica amministrazione con l'esistenza di un potere autoritativo. La scansione di cui all'art. 240 c.c.p. è finalizzata alla formulazione di una mera proposta negoziale, risolvendosi essa in una procedura obbligatoria di conciliazione preventiva, di cui la legislazione processuale civile esibisce svariate ipotesi (sul versante, ad esempio, previdenziale), le conseguenze della cui violazione (in termini ad esempio di condizione di procedibilita', ovvero di regolamentazione delle spese processuali), spetta esclusivamente al giudice munito della giurisdizione verificare.
PIANO DELLE ISPEZIONI 2012 - VERIFICA
OGGETTO: Piano delle Ispezioni 2012 – Verifica dello stato di attuazione del Programma delle Infrastrutture strategiche nell'ambito di applicazione della Legge n. 443/2001 (Legge Obiettivo).
Lavori di adeguamento a 4 corsie della S.S. 640 di Porto Empedocle - Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19 - I° Lotto (Tratto dal km 9+800 al km 44+400) CIG 0921298727
PATTO DI STABILITA' E RITARDO NEI PAGAMENTI - LIMITI
[A] Sulla differenza tra “efficacia” ed “eseguibilità” di un accordo contrattuale stipulato con la Pubblica Amministrazione, al fine del riconoscimento del diritto al corrispettivo da parte dell’impresa. [B] Sulla nullità o meno dei contratti stipulati dalla P.A. in assenza di specifica dotazione di bilancio. [C] Sulla possibilità o meno che la P.A. subordini la corresponsione dei compensi per le attività di progettazione all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata e sulla applicabilità o meno alla P.A. degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002. [D] Sulla legittimità o meno di un ritardo nei pagamenti da parte dell'amministrazione motivato con la necessità di rispettare il "patto di stabilità". [E] Sulla risarcibilità o meno del danno da perdita di chance derivante all’impresa dalla mancata emissione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori ex art. 42, d.lgs. 163/06 da parte della Stazione Appaltante e sulla possibilità di una quantificazione in via equitativa. [F] Sulla applicabilità e decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di risarcimento per illeciti contrattuali
ATI - MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ NEGOZIALE - PROCEDIMENTO DI INTERPELLO
Come stabilito dall’art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, la manifestazione di volonta' negoziale in sede di gara da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito deve essere sottoscritta da tutti i soggetti del costituendo raggruppamento, non avendo la capogruppo designata alcun potere di esprimere detta volonta' in nome e per conto delle future mandanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1653/2007).
Il procedimento di interpello ex art. 140 del d.lgs. n. 163/2006, ancorche' sollecitato dalla seconda graduata, non è da intendersi avviato ad istanza di parte, bensi' ad iniziativa della stazione appaltante; cosicche' non puo' reputarsi ad esso applicabile la disciplina ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 sul preavviso di rigetto.
DIVIETO DI RIVENDICA DEI MAGGIORI IMPORTI PER GLI ONERI DELLA SICUREZZA
[A] Per gli oneri della sicurezza non trova applicazione il regime proprio delle riserve. [B] Sul momento in cui deve essere iscritta riserva riguardo ai danni da fatti continuativi. [C] Sulla concessione di una proroga e sul diritto al risarcimento del danno da parte dell’impresa. [D] Sulla prova del danno per lesione dell’utile. [E] Sul valore da attribuire alla posizione espressa dalla committente in sede di accordo bonario. [F] Sul caso in cui all'appaltatore non sia stato concesso di utilizzare tutto il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori e sia invece stato richiesto di eseguire un programma lavori accelerato
[A] Le pretese con le quali l’impresa rivendica maggiori importi per gli oneri della sicurezza sfuggono al regime delle riserve ed alle relative decadenze. [B] Sulla pretesa dell’impresa a titolo di recupero del ribasso contrattuale illegittimamente applicato ai costi ordinari della sicurezza, non regolarmente evidenziati nel bando di gara. [C] Sull’onere di iscrivere riserva riguardo ai fatti continuativi e di quantificare il risarcimento del danno. [D] Sull’istituto della proroga e sul risarcimento del danno. [E] L’appaltatore deve fornire prova del mancato utile patito. [F] Sul mancato conseguimento del premio di accelerazione quale conseguenza dell’anomalo andamento dei lavori per colpa della stazione appaltante
RISARCIMENTO DANNI PER MANCATO AMMORTAMENTO DEI MACCHINARI
[A] Sul caso in cui i termini per la conclusione dell’accordo bonario scadano dopo la notifica della domanda di arbitrato ma prima della conclusione del procedimento arbitrale. [B] Prima della indizione della gara la stazione appaltante è tenuta a ad impiegare ogni cura volta ad eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera come progettata. [C] Sulla dichiarazione ex. Art. 71 del D.P.R. 554 del 1999 resa dall’appaltatore, in sede di gara. [D] Sul caso in cui se in un momento successivo alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, e quindi nella concreta fase di esecuzione dei lavori, la variante progettuale introdotta dall'Amministrazione non si riveli idonea a consentire il regolare andamento dell'appalto. [E] Sull’art. 26 della Legge n. 109/1994 secondo il quale l’appaltatore può avvalersi della eccezione di inadempimento e sulle altre ipotesi di risoluzione contrattuale. [F] Sulla risoluzione contrattuale per mutuo dissenso. [G] Sulla la sospensione, ancorché di fatto, dei lavori per lunghi periodi di tempo per esigenze connesse all’approvazione di una variante. [G] Sul risarcimento del danno per mancato ammortamento dei macchinari e delle attrezzature stimabile in una media ponderale del 10% annuo
RISARCIMENTO DANNI PER MAGGIOR DURATA DEI LAVORI E PER IMMOBILIZZO DELLE ATTREZZATURE IN CANTIERE
[A] Sull'omessa attivazione da parte del RUP del procedimento dell'accordo bonario. [B] Sulla sospensione lavori disposta dall’amministrazione per difficoltà legate alla disponibilità delle aree o alla acquisizione di eventuali autorizzazioni da parte di Enti terzi. [C] Sulle ragioni di “pubblico interesse o necessità” che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori. [D] Sull’art. 1455 c.c., secondo il quale il contratto non si può risolvere “se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”. [E] Sul risarcimento del danno quanto alle maggiori spese generali conseguenti alla maggiore durata dei lavori. [F] Sul risarcimento dei maggiori costi per l’immobilizzo delle attrezzature in cantiere e sull’ammissibilità della prova testimoniale. [G] Sul risarcimento del danno per lesione dell’utile e sulla presunzione di linearità dell’appalto. [H] Il risarcimento del danno rileva diversamente nel caso in cui l’immobilizzo del cantiere sia avvenuto alla fine dei lavori
[A] Sulla validità o meno della clausola arbitrale contenuta del capitolato speciale d’appalto qualora la stessa non sia stata espressamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. [B] Sul contratto di appalto stipulato nella forma “pubblico amministrativa” e sulla necessità o meno che talune clausole siano espressamente approvate per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. [C] Sul termine di 20 giorni di cui all'articolo 810, 1 comma, c.p.c. per la nomina dell’arbitro da parte del convenuto. [D] Sugli oneri che gravano sulle parti riguardo all’esperimento del tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del codice. [E] Sulla necessità o meno di accertare se l'Impresa abbia o meno sottoscritto con riserva lo stato finale ed esplicato le relative riserve, nei termini di legge, laddove il conto finale sia stato redatto dopo che l'Impresa aveva già proposto il giudizio arbitrale. [F] Sul valore della dichiarazione resa dall’appaltatore ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. 554 del 1999. [G] Sulla relazione tra la sorpresa geologica di cui al comma 2 dell’art. 1664 c.c. e le indagini geognostiche che l’amministrazione deve effettuare per la redazione del progetto esecutivo. [H] Rientra tra gli oneri dell'appaltatore esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo. [I] Sulla quantificazione dell’equo compenso che spetta all’appaltatore in caso di sorpresa geologica ai sensi del secondo comma dell’art. 1664 c.c. [L] Qualora le parti di un contratto ne invochino la risoluzione per inadempimento, senza che nessuna riesca a provare l'inadempimento dell'altra, il contratto deve ritenersi risolto per mutuo dissenso
[A] Sulla natura perentoria o meno del termine di novanta giorni dalla apposizione dell'ultima riserva entro il quale il responsabile del procedimento deve formulare alla stazione appaltante una proposta di accordo bonario. [B] Sulle finalità della disciplina dell’accordo bonario. [C] Su talune prese di posizione dottrinali e giurisprudenziali che sanciscono l'improponibilità del ricorso all’arbitrato senza che sia stato iniziato e portato a termine il procedimento per l'accordo bonario. [D] Sugli oneri di conferimento in discarica, dovuti a titolo di tributo regionale ex art. 3 l. 549 del 1995, e sulla possibilità o meno di ritenerli compresi nel prezzo per il trasporto. [E] Sulla questione degli interventi attuati dall'appaltatore senza le previste autorizzazioni, che ha diviso giurisprudenza e dottrina del recente passato
[A] Sul senso da attribuire all’art. 149, comma 4, del D.P.R. 554 del 1999 laddove precisa che la sottoscrizione dell’accordo bonario “determina la definizione di ogni contestazione fino a quel momento insorta”. [B] Sull’effetto della sottoscrizione di un accordo bonario riguardo pretese future dell’impresa dipendenti dal medesimo fatto oggetto di riserva. [C] Sulla prassi di ripetere nuovamente tutte le riserve in occasione di ogni stato di avanzamento. [D] Sul valore da attribuire al c.d. “aggiornamento della riserva” nel successivo stato di avanzamento. [E] Sugli effetti della sottoscrizione di un accordo bonario riguardo ai danni futuri prodotti all’impresa da fatti continuativi. [F] Sulla legittimità della sospensione lavori dovuta ad avverse condizioni atmosferiche. [G] Sul tempo necessario a consentire un migliore assestamento del rilevato funzionale alla regolarizzazione dei piani viabili e alla stesura dello strato di usura della pavimentazione. [H] Sulla clausola contrattuale che impone all’appaltatore l’obbligo di rimuove le interferenze. [I] Sulla differenza tra la “proroga del termine contrattuale” e la concessione di un “termine supplettivo” riguardo ai diritti che possono competere all'appaltatore in caso di imputabilità della maggior durata delle opere all'amministrazione. [L] Sull’istituto del c.d. “sovrapprezzo”. [M] Nella disciplina dei lavori pubblici la riserva iscritta negli atti contabili, se non contiene un'espressa dizione in tal senso, non è di per sé idonea a costituire in mora. [N] Sulla decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi moratori in caso di risarcimento del danno da anomalo andamento dei lavori
[A] Sulla mancata definizione dell’accordo bonario e sulla possibilità o meno da parte dell’impresa di attivare comunque il procedimento arbitrale. [B] Sulla ritardata emissione del certificato di collaudo e sulla possibilità o meno da parte dell’impresa di attivare comunque il procedimento arbitrale. [B] Sull’onere di iscrizione di tempestiva riserva e sulla c.d. “teoria del controllo della spesa”. [C] Sulla tripartizione delle fasi di contabilizzazione dei lavori e sulla rilevanza di soltanto alcune di esse nei confronti dell’appaltatore. [D] Sui documenti contabili o amministrativi sottoscrivibili dall’appaltatore. [E] Sugli effetti della mancanza di una regolare tenuta degli atti di contabilità da parte del direttore lavori. [F] Sugli atti di appalto “idonei a ricevere riserve” ai sensi dell’art. 31, comma 2, del DM 145/2000. [G] Sulle carenze del progetto esecutivo e sul dovere di cooperazione da parte della stazione appaltante. [H] Sulle indagini geognostiche che devono precedere la progettazione esecutiva. [I] Sulle iniziative da assumere qualora si rilevi un deficit derivante dalle originarie sottostime delle quantità di lavorazioni in fase progettuale. [L] Sulla concessione di una proroga contrattuale in presenza di un anomalo andamento dei lavori prodotto dalla committente. [M] Sull’omessa esposizione nelle riserve dei criteri e dei calcoli che ad esse conducono. [N] Sul mancato completamento di lavorazioni marginali. [O] Sulla dilazionabilità o meno dei termini per la disposizione dei pagamenti
[A] Sulla sussistenza o meno di responsabilità a carico della stazione appaltante che non abbia promosso il procedimento di accordo bonario. [B] Sulla diversa incidenza del danno all’impresa nel caso di andamento anomalo dei lavori rispetto al caso in cui si proceda alla sospensione degli stessi, sia pure illegittima
[A] Sull’atto con il quale la stazione appaltante concede una proroga all’appaltatore ai sensi dell'art. 26 del D.M. LL.PP. 145/2000 e sui diritti e le pretese comunque esercitabili da quest’ultimo. [B] Sulla necessità o meno da parte del collegio arbitrale di delibare in ordine all’ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve già esaminate dal responsabile del procedimento in sede di accordo bonario. [C] Sul risarcimento del danno che compete all’impresa qualora la stazione appaltante abbia introdotto un sistema di misure di prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, più stringente rispetto a quello previsto dalle vigenti disposizioni antimafia. [D] Sulle pretese dell’appaltatore in conseguenza di eccezionali precipitazioni atmosferiche. [E] Sul risarcimento dei danni che compete all’impresa qualora la stazione appaltante abbia erroneamente qualificato un subcontratto come subappalto anziché come mera fornitura con posa in opera
[A] Sull’ipotesi di declinatoria arbitrale proveniente da una parte. [B] Sull’importo minimo delle riserve oltre il quale può avviarsi la procedura arbitrale. [C] Sul dovere di cooperazione che grava sulla pubblica amministrazione. [D] Sull’eccezione di inadempimento invocabile dall’impresa in caso di ritardato pagamento degli stati di avanzamento. [E] Sul mancato utile che consegue all’anomalo andamento dei lavori
[A] Sulla mancata attivazione da parte della stazione appaltante del procedimento dell’accordo bonario e sulle azioni che spettano all’appaltatore. [B] Sui presupposti per l’approvazione delle varianti previste dall’art. 25 della l. 109 del 1994. [C] Sull’eccessivo protrarsi della sospensione dei lavori senza che sia intervenuta l'approvazione della perizia di variante. [D] sulla sospensione lavori necessaria per redigere una perizia di variante che ponga rimedio, anche parzialmente, a negligenze o imperizie contenute nel progetto. [E] Sulla mancata approvazione di una perizia di variante da parte dell’amministrazione e sulla possibilità o meno che ciò comporti la risoluzione del contratto. [F] Sulle maggiori pretese dell’appaltatore riguardo agli oneri afferenti la sicurezza e sulla sussistenza o meno dell’onere di iscrivere riserva. [G] Sugli effetti della risoluzione del contratto riguardo all’onere della riserva. [H] Sulle maggiori spese generali in conseguenza della consegna parziale dei lavori. [I] Sulle maggiori spese per il personale “non operaio” in conseguenza della maggiore durata dei lavori. [L] Sui maggiori oneri che spettano all’appaltatore a fronte di una “causa di forza maggiore”. [M] Sull’anomalo andamento dei lavori ed i maggiori oneri per macchinari e attrezzature. [N] Sulla giurisprudenza riguardo alla mancata percezione dell’utile di impresa e la perdita di chance. [O] Sulla base di calcolo del risarcimento da sospensione illegittima. [P] Sulla risoluzione del contratto, sull’obbligo di corrispondere i prezzi di mercato e sull’IVA già versata dall’impresa
Pareri tratti da fonti ufficiali
L’art.204, comma 3, del DPR n.554/1999 stabilisce che “la stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.” Dalla lettura della norma sembrerebbe quindi che la stazione appaltante, una volta ricevuti gli atti collaudo, deliberi con il medesimo provvedimento e in un’unica soluzione sul collaudo e sulle domande dell’appaltatore (cioè sulle riserve). D’altra parte l’art.240 del D.Lgs. n.163/2006 (commi 6 e ss.) stabilisce che, a prescindere dall’importo delle riserve ancora da definirsi, entro 30 giorni dal ricevimento del certificato di collaudo il responsabile del procedimento attiva la procedura di accordo bonario. È evidente che i tempi di tale procedura, anche se tempestivamente attivata, sono incompatibili con i 60 giorni indicati dall’art. 204 del D.P.R. n.554/1999 come termine per la deliberazione della stazione appaltante, come sopra descritto. Viene pertanto chiesto-qualora venga attivata tempestivamente la procedura di accordo bonario per la definizione delle riserve a seguito della ricezione del certificato di collaudo- se la stazione appaltante debba rinviare la deliberazione di cui all’art. 204 del DPR 554/1999 al momento dell’esito dell’accordo bonario o se piuttosto debba deliberare entro 60 giorni solo sulle risultanze del certificato collaudo (e pagare all’impresa il credito ivi indicato), adottando un ulteriore provvedimento successivamente all’esito dell’accordo bonario
Realizzazione marciapiede San Francesco - Pace importo contratto € 183.026,41 netti liquidati ad oggi n. 6 stati di avanzamento senza riserve per un totale di € 174.294,00 netti, dopo la liquidazione del 6° stato di avanzamento non risultano più eseguiti lavori, Proposta perizia di variante dal D.L. per un importo netto di € 8.216,30 la ditta firma la perizia con riserva chiedendo circa € 80.000,00 per lavori eseguiti in variante al progetto il RUP propone il rigetto delle riserve presentate in quanto non tempestive soggette quindi a decadenza ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.M. 145/2000 L'impresa propone di avviare procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs 163/2006 Si chiede pertanto se sia possibile rigettare la proposta di accordo bonario alla luce della manifesta infondatezza delle riserve presentate?
Con riferimento all’accordo bonario in materia di lavori pubblici, di cui all’art. 240 del D.Lgs. n° 163/06, premesso che il contratto principale è stato stipulato in forma pubblica amministrativa, si chiede se necessariamente il verbale di accordo bonario debba essere stipulato nella medesima forma del contratto principale oppure in relazione dell’importo possa essere stipulato anche in forma di scrittura privata.
Oggetto: quesito. L’articolo 12 del D.P.R. 554/99 dispone l’obbligo di accantonamento di almeno il 3% delle spese previste per l’attuazione degli interventi inseriti nel programma destinato alla eventuale copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 31bis della ex legge Merloni. Detto articolo conferisce altresì al responsabile del procedimento la facoltà di proporre l’utilizzo di ribassi d’asta e le economie di appalto ad integrazione del fondo. La previsione dell’articolo 12 trova conferma anche nelle schede ministeriali predisposte per l’invio degli schemi del programma triennale dei lavori pubblici. Poiché l’accantonamento è obbligatorio si chiede: 1 . la sottoscrizione di accordi il cui importo è superiore al limite minimo obbligatoriamente stabilito, dà luogo ad un debito fuori bilancio? 2. nel caso l’amministrazione comunale non avesse previsto alcun accantonamento, la sottoscrizione di accordi ex 31 bis dà luogo ad un debito fuori bilancio? 3. l’amministrazione comunale che non ha previsto alcun accantonamento e art. 12 può sempre provvedere allo stanziamento del capitolo per gli accordi bonari? 4. l’ammontare complessivo degli accantonamenti può essere diversamente utilizzato per fare fronte ad accordi relativi ad un’opera piuttosto che ad un'altra prevista nel programma dei lavori? 5. il capitolo accantonamenti può essere in ogni tempo integrato? 6. nei lavori pubblici quando si parla di accordi che danno luogo a debito fuori bilancio e quando no?
L'impresa appaltatrice ha apposto riserve sullo stato finale. La relazione riservata della D.L. dichiara inammissibili dette riserve. Essendo le riserve stesse di importo superiore al 10% di quello contrattuale, il R.U.P. ha l'obbligo di avviare la procedura dell'acordo bonario (cfr. art. 240, c.1, Dlgs 163/2006) o può farne a meno qualora ravvisi la manifesta infondatezza delle riserve anche con riferimento all relazione della D.L.(cfr. art. 240, c.4, Dlgs 163/2006)?
Il …... è la stazione appaltante per la costruzione di un nuovo ecocentro nel comune di .... L'impresa appaltatrice ha scritto sul registro riserve per un valore superiore al 10% dell'importo da contratto. Il DL Dichiara che il Responsabile del Progetto ha 15 gg (in realtà, nel nostro caso già scaduti)per avvisare l'appaltatore dell'apertura dell'Art. 31bis, ma, nella normativa di mia conoscenza, non ho riscontrato nulla in tal proposito. Come bisogna realmente procedere?? Da quando (riserva che fa superare il 10% o relazione del DL)partono i 90 gg + 60 per l'accordo bonario?? L'Oss. LLPP mi ha suggerito di rivolgermi a voi in quanto non in grado di darmi una esauriente risposta.