Art. 134. Recesso

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite é calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso é preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

4. I materiali il cui valore é riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero é effettuato d'ufficio e a sue spese.
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

REVOCA AFFIDAMENTO DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO - NATURA DI RECESSO - LESIONE DIRITTI SOGGETTIVI DEL PRIVATO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

Con la stipula del contratto di appalto si costituisce tra le parti, pubblica e privata, un rapporto giuridico paritetico intercorrente tra situazioni soggettive da qualificare in termini di diritti soggettivi e di obblighi giuridici.

Ne consegue che il riscontro di sopravvenuti motivi di inopportunità alla realizzazione del programma negoziale si riconduce all’esercizio del potere contrattuale di recesso previsto dalla normativa sugli appalti pubblici (articoli 1373 e 1671 cod. civ.; articolo 134 del previgente ‘Codice dei contratti’), con scelta che si riverbera sul contratto configurandosi nell’esercizio di un potere contrattuale del committente di recedere da esso (e a prescindere dal nomen iuris utilizzato).

Ne consegue che l’atto di revoca dell’affidamento, ciononostante adottato, risulta lesivo del diritto soggettivo del privato in quanto incidente sul sinallagma funzionale (in tal senso: Cass. Civ, Sez. un., sent. 29425 del 2008).

A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO LA STAZIONE APPALTANTE PUO' SOLO RECEDERE DAL CONTRATTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

Nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvengano sopravvenute ragioni di inopportunita' della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione ma devono esercitare il diritto potestativo regolato dall’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006.

PROJECT FINANCING - STIPULA CONTRATTO – SOPRAVVENUTA INOPPORTUNITÀ DI PROSEGUIRE IL RAPPORTO – RECESSO NON REVOCA

TAR ABRUZZO AQ SENTENZA 2015

Nel procedimento di affidamento di lavori pubblici, le pubbliche amministrazioni, se dopo aver stipulato il contratto di appalto rinvengono sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione, ma devono esercitare il diritto potestativo disciplinato dall'art. 134 del d.lgs. 163/2006.

SOPRAVVENUTE RAGIONI DI INOPPORTUNITÀ RECESSO EX ART. 134 DLGS. 163-06

TAR ABRUZZO AQ SENTENZA 2015

Con la recente sentenza n. 14 del 2014, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le pubbliche amministrazioni se, dopo aver stipulato il contratto di appalto, rinvengono sopravvenute ragioni di inopportunita' della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione, ma devono esercitare il diritto potestativo disciplinato dall'art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006.

REVOCA O DI RECESSO DAL CONTRATTO DI APPALTO DELLA P.A. - INFILTRAZIONE MAFIOSA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Si osserva che, come la Sezione ha gia' avuto modo di rilevare (v. C.d.S., Sez. V, 3 ottobre 2005, n. 5247), la facolta' di revoca o di recesso dal contratto di appalto della Pubblica Amministrazione - prevista dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 nell'ipotesi in cui gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto - rappresenta specificazione della fattispecie piu' generale della sopravvenienza in corso di rapporto di elementi incompatibili con il prosieguo della sua esecuzione; incompatibilita' sulla quale la legge non attribuisce alcun sindacato all'Amministrazione appaltante, stante il divieto di stipulare o approvare i contratti e i subcontratti previsto dall'art. 10 comma 2 allorche', a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate.

La Stazione appaltante non ha facolta' di sindacare il contenuto dell'informativa prefettizia, poiche' è al Prefetto che la legge demanda in via esclusiva la raccolta degli elementi e la valutazione circa la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa (C.d.S., Sezione VI, 19 gennaio 2012, n. 197).

Invero, dall'incontestabile dato letterale di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 252/1998 e dell'art. 4 comma 6, del decreto legislativo n. 490/1994 puo' riconoscersi alla Stazione appaltante una qualche facolta' di non revocare l'appalto nonostante il collegamento dell'impresa con organizzazioni malavitose sia stato accertato. Ma trattasi di ipotesi che – data l'evidente ratio di pieno sfavore legislativo alle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici – è, all'evidenza, remota e residuale, e dunque consentita al solo fine di tutelare l'interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione a circostanze particolari, quali il tempo dell'esecuzione del contratto o la sua natura, o la difficolta' di trovare un nuovo contraente, se la causa di decadenza sopravviene ad esecuzione ampiamente inoltrata (confr. la teste' citata pronuncia C.d.S., Sezione VI, n. 197/2012).

AUTOTUTELA PER PALESE ERRONEITA' DEL BANDO

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2013

Sebbene l'atto di autotutela sia in via generale un provvedimento di natura discrezionale, nel caso di specie per la palese erroneita' del bando esso si mostrava in concreto come necessitato tanto è vero che, anche laddove fosse stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, il provvedimento finale non poteva avere diverso contenuto. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990 il vizio procedimentale non puo' comportare l'annullamento del provvedimento.

PROVVEDIMENTO REVOCA GARA - POTERE DISCREZIONALE PA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

L'amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo e che, con riguardo ad una procedura di evidenza pubblica, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso, motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, cio' in quanto la ricordata disposizione ammette un ripensamento da parte della amministrazione a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Anche di recente è stato affermato che, ai sensi del citato art. 21 quinquies, è legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica, derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari, nonche' da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che ha evidenziato la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente ed al fine di ottenere un risparmio economico. Pertanto, nel caso di specie, sussistevano le ragioni di pubblico interesse all'esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione e che tali ragioni erano state chiaramente indicate dall'amministrazione negli atti impugnati.

REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

La giurisprudenza esclude che prima dell'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante abbia l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento di revoca al concorrente, anche se aggiudicatario provvisorio (cfr. Cons. Stato, V, 18 luglio 2012, n. 4189; 21 novembre 2007, n. 5925; 24 marzo 2006, n. 1525). In particolare, la giurisprudenza ritiene che l'aggiudicazione provvisoria, quale atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario della gara, non faccia nascere in capo all'interessato un mera aspettativa alla conclusione del procedimento, e di conseguenza, al contrario dell'aggiudicazione definitiva, sia inidonea ad ingenerare il legittimo affidamento che impone l'instaurazione del contraddittorio procedimentale prima della revoca in autotutela (cfr. Cons. Stato, III, 11 luglio 2012, n. 4116; V, 23 giugno 2010, n. 3966). Per altro verso, è stato affermato che non sussiste l'obbligo dell'amministrazione di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, giacche' il procedimento procedimento al cui interno si colloca, appunto, l'aggiudicazione provvisoria e che è destinato a concludersi positivamente con l'aggiudicazione definitiva ovvero negativamente, con la revoca dell' aggiudicazione provvisoria, è gia' stato avviato con l'atto di indizione della gara (cfr., Cons. Stato, III, n. 4116/2012, cit.; IV, 19 marzo 2003, n. 1457; 29 ottobre 2002 n. 5903).

A maggior ragione deve ritenersi insussistente l'onere di attivare una preventiva fase di partecipazione, qualora non sia stata disposta neanche l'aggiudicazione provvisoria, dal momento che il partecipante non ha acquisito, in relazione allo stato della procedura, una posizione di vantaggio concreta, e comunque tale da far sorgere, nel contesto del procedimento amministrativo in corso, un interesse qualificato e differenziato e quindi meritevole di tutela attraverso detta comunicazione.

La giurisprudenza, per le ipotesi in cui la revoca intervenga nei confronti di un'aggiudicazione provvisoria, sottolinea che in tema di contratti pubblici la possibilita' che ad un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11, comma 11, 12 e 48, comma 2, del d.lgs. 163/2006, inidoneo di per se' a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimita' nell'operato dell'Amministrazione (Cons. Stato, VI, 19 gennaio 2012, n. 195; 27 luglio 2010, n. 4902; 17 marzo 2010, n. 1554; V, 15 febbraio 2010, n. 808).

La giurisprudenza, inoltre, con riferimento all'art. 21-quinquies, comma 1, della legge 241/1990, ritiene che non debba essere riconosciuto il diritto all'indennizzo qualora la procedura di evidenza pubblica si sia bloccata alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, poiche' in tal caso manca l'adozione di un provvedimento amministrativo ad "efficacia durevole", caratteristica questa da attribuire soltanto all'aggiudicazione definitiva (cfr. Cons. Stato, III, n. 4116/2012, cit.; IV, n. 195/2012; vedi anche, TAR Toscana, I, 12 giugno 2012, n. 1154).

Pertanto, a maggior ragione, la pretesa risarcitoria o indennitaria deve essere esclusa, qualora, come nel caso in esame, la revoca sia stata disposta quando era ancora in corso la valutazione delle offerte (cfr., in relazione alla revoca del bando, prima dell'aggiudicazione provvisoria, TAR Lazio, III, 2 luglio 2012, n. 6024; TAR Campania, Napoli, VIII, 5 aprile 2012, n. 1646).

RECESSO CONTRATTO IN CONSEGUENZA DELL'INFORMATIVA PREFETTIZIA - CONTROVERSIE

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2013

Con riferimento al contratto di appalto, si è rilevato che l’atto con cui la stazione appaltante, in conseguenza dell’informativa prefettizia, recede dal contratto è espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica, diretto a soddisfare l'esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali con imprese nei cui confronti emergano sospetti di legami con la criminalita' organizzata. Pertanto, trattandosi di atto estraneo alla sfera del diritto privato, in quanto espressione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, il cui esercizio è consentito anche nella fase di esecuzione del contratto, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. Civ., Sez.. Un,. 29 agosto 2008, n. 21928)

ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

E’ legittima la decisione dell’Amministrazione di non procedere alla stipula del contratto definitivo, implicita nell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione.

Inoltre, la stipula del contratto preliminare, ed invero nemmeno quella del contratto definitivo, non escludono affatto la legittimazione, della stazione appaltante, all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

C. di S., V, 7 settembre 2011, n. 5032, ha infatti stabilito che “il provvedimento di aggiudicazione definitiva non costituisce di per se' ostacolo giuridicamente insormontabile al suo stesso annullamento, anche in autotutela, oltre che all’annullamento degli atti amministrativi che ne costituiscono il presupposto”; “non puo' accogliersi la tesi propugnata dalle appellanti secondo cui le sole (peraltro pacifiche) circostanze dell’intervenuta stipulazione del contratto e della sua attuale esecuzione, costituirebbero elementi sufficienti ad escludere nella fattispecie in esame la giurisdizione del giudice amministrativo e a radicare quella del giudice ordinario.

Di fronte all’esercizio del potere di annullamento la situazione del privato è di interesse legittimo, a nulla rilevando che tale esercizio, in ultima analisi, produca effetti indiretti su di un contratto stipulato da cui sono derivati diritti.”

POTERE DELLA P.A. DI ANNULLARE IN VIA DI AUTOTUTELA IL BANDO E OPERAZIONI DI GARA

TAR EMILIA PR SENTENZA 2013

La p.a. conserva indiscutibilmente, anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici, tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse: tale potere di autotutela trova fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 cost., cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, e costituisce il pendant dell'obbligo di rispettare le prescrizioni stabilite dalla lex specialis della gara, che vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione (con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalita' nella loro concreta attuazione da parte dell'amministrazione e tanto meno della facolta' di disapplicarle, neppure nel caso in cui talune delle regole stesse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva proprio la possibilita' di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, al loro annullamento).

Neppure il provvedimento di aggiudicazione definitiva e tanto meno quello di aggiudicazione provvisoria (che del resto si iscrivono nella fase procedimentale di scelta del contraente, concludendola) ostano all'esercizio di un siffatto potere, il quale incontra un limite soltanto nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A., e nella tutela dell'affidamento ingenerato (Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2012, n. 5681).

Nel caso di specie, (..), i surrichiamati principi devono ritenersi rispettati dall’amministrazione che, in assoluta trasparenza e nel pieno rispetto delle garanzie procedimentali, ha fatto tempestivamente ammenda di un proprio errore che, ove non emendato, avrebbe rischiato di vulnerare il diritto delle altre concorrenti al rispetto della par condicio e nonche' l’interesse pubblico dell’amministrazione ad avvalersi di un partner contrattuale idoneo e qualificato.

ANNULLAMENTO GARA AUTOTUTELA - LEGITTIMO RISARCIMENTO DANNI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Nel caso affrontato, si esamina una richiesta di risarcimento del danno, formulata da una societa' costretta a partecipare ad una gara illegittimamente indetta, in evidente violazione di un precedente giudicato, per non rischiare di essere esclusa dalla selezione. La stessa societa' deduceva di aver rinunciato a partecipare ad altre gare e a stipulare ulteriori contratti, con spese inutili, in quanto l'amministrazione aveva poi annullato la suddetta gara e indetto una nuova gara, con conseguenti ulteriori costi di partecipazione, risorse imprenditoriali e tempo da impiegare.

Secondo la sentenza, è vero che, di regola, si nega il risarcimento dei costi sostenuti per la partecipazione alle gare, costi che restano a carico delle imprese, sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione. Tuttavia, il caso in esame presenta evidenti peculiarita', atteso che la societa' riveste una posizione differenziata rafforzata rispetto alle altre partecipanti, essendo stata costretta, quanto meno per finalita' prudenziali, a partecipare alla nuova gara e investire in tale attivita' di partecipazione, tempo e denaro, pur a fronte di un bando meramente reiterativo di altro gia' annullato.

Pertanto, la responsabilita' precontrattuale risiede nel contegno violativo del giudicato della stazione appaltante che indiceva per mera negligenza una gara ab origine illegittima, tale da essere costretta poi ad esercitare lo ius poenitendi, non improntata quindi ai canoni di correttezza e buona fede nelle trattative, costringendo la societa' ad uno spreco di risorse per potere partecipare, del tutto vano ed inutile.

Conseguentemente, per tale voce deve essere riconosciuto il risarcimento del danno prendendo a base la misura delle spese di partecipazione indicata dalla stessa societa' che, a mezzo di un perito, ha documentato puntualmente l’impegno lavorativo complessivo.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - REVOCA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2013

Il Collegio ritiene di disattendere la tesi secondo cui il potere di eliminare gli atti amministrativi della serie di evidenza pubblica sussiste anche in caso di esistenza del contratto (cfr. Cons. St., VI, 17 marzo 2010, n. 1554) e di aderire alla diversa tesi secondo cui il diritto di recesso previsto dall'art. 134 d.lgs. n. 163 del 2006 presuppone l'avvio del contratto e non opera se l'amministrazione non ha mai provveduto alla consegna dei lavori ne' l'aggiudicataria ha mai chiesto tale consegna (cfr. Cons. St., VI, 27 novembre 2012, n. 5993) e, in particolare, all'opzione interpretativa secondo cui, ove non sia stato ancora stipulato il contratto, la revoca dell'aggiudicazione, effettuata per sopravvenuti motivi di opportunita', non rientra nel generale potere contrattuale di recesso della pubblica amministrazione (ex multis: Cass. Civ. SS.UU., 11 gennaio 2011, n. 391), con la conseguenza che, una volta stipulato il contratto, il potere autoritativo di revoca non puo' piu' essere esercitato.

INFILTRAZIONE MAFIOSA - RECESSO CONTRATTO - DISCREZIONALITA' PA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

La possibilita' di revoca o di recesso prevista dall’art. 11 del d.P.R. n. 252/98, quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, va letta in armonia con il divieto di stipulare autorizzare o approvare i contratti e i subcontratti, previsto dall’art. 10, comma 2, del medesimo testo, e dall’art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994, allorche', a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate.

È da ritenere, dunque, che, la possibilita', prevista nell’art. 11 comma 3 del d.P.R. n. 252 del 1998, di non revocare l’appalto, sebbene il collegamento dell’impresa con organizzazioni malavitose sia stato accertato, sia prevista al fine di tutelare l’interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione alla concreta fattispecie.

Alla luce di tale giurisprudenza l’amministrazione titolare del rapporto deve sempre compiere una valutazione sulla conservazione del rapporto stesso, a prescindere dalla natura dell’informativa, sia essa tipica o atipica, proprio perche' le norme invocate dal Comune (art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 252/1998 e art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 490/1994) disciplinano le facolta' e il potere di revoca, che implicano l’esercizio di un potere discrezionale e l’assenza di qualsiasi automatismo.

D’altro canto il limite economico (trecento milioni di lire), al di sotto del quale le amministrazioni chiamate all’instaurazione di un rapporto non sono tenute a richiedere apposita informativa (accettando in tal modo una sorta di rischio in ragione dell’importo), non puo' valere solo nella fase costitutiva, ma, per ragioni di coerenza logica, anche nella fase risolutiva: in altri termini non possono essere posti sullo stesso piano, alla luce del principio di graduazione che permea l’intero ordinamento giuridico, situazioni di diverso rilievo economico, accomunandole tutte nel medesimo automatismo.

REVOCA AGGIUDICAZIONE - IPOTESI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Appare di tutta evidenza, che l’Amministrazione abbia adottato l’atto di revoca dell’aggiudicazione non avendo l’odierno appellante avviato l’esecuzione del servizio nel termine comunicato dal Comune; non avendo fornito, nel suddetto termine, la disponibilita' degli autobus indicati in sede di gara; non avendo esibito al Comune, nel termine all’uopo previsto, la documentazione richiesta per l’avvio del servizio; non avendo ottemperato agli obblighi stabiliti dal capitolato d’appalto in tema di sicurezza, regolarita' e qualita' del servizio e, infine, avendo impiegato, nell’esercizio non autorizzato del servizio, scuolabus diversi da quelli dichiarati in sede di gara.

Si tratta, quindi, di cause ostative all’aggiudicazione e alla stipula del contratto che comportano, per prescrizione dell’art. 16 del CSA, la revoca o decadenza della stessa aggiudicazione, al di la' del nomen iuris utilizzato; è pur vero, come osserva l’appellante che i termini ed i concetti di “risoluzione” e di “inadempimento” tecnicamente riguardano il solo rapporto contrattuale (non ancora in essere); tuttavia, è evidente che, nella sostanza, pur con un linguaggio piu' generico e meno preciso, il TAR si è riferito ad uno scioglimento unilaterale del rapporto amministrativo adottato legittimamente con un provvedimento della PA sulla base di una specifica norma di capitolato e in presenza di inosservanze agli obblighi previsti da quest’ultimo.

Inosservanze che si possono qualificare come inadempimenti in senso (solo) generico, comunque comportando la revoca dell’aggiudicazione senza che l’Amministrazione possa sottrarvisi discrezionalmente, trattandosi di una causa predeterminata dalla lex specialis e, dunque, ad obbligatoria applicazione per la PA.

RITARDATA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - RISARCIMENTO DANNI

LODO ARBITRALE 2011

[A] Sulla possibilità o meno per l’Amministrazione di declinare la competenza arbitrale, da quando la competenza arbitrale in materia di appalti pubblici è divenuta facoltativa. [B] Sulla possibilità o meno che la concorde nomina del terzo arbitro venga interpretata come accettazione della devoluzione della controversia in arbitri, facendo venir meno la possibilità di successive contestazioni sul punto. [C] Sulla sussistenza o meno della responsabilità della Stazione Appaltante per la ritardata approvazione della necessaria perizia di variante e sulla possibilità o meno che l’Impresa possa procedere in sede esecutiva ad apportare le variazioni al progetto ritenute necessarie. [D] Sulla risarcibilità o meno dei danni in caso di allungamento dei tempi contrattuali e sul loro quantum: Spese generali. [E] Segue: sulla distinzione tra spese generali fisse e spese generali variabili e sull’incidenza che tale distinzione produce sulla loro risarcibilità. [F] Segue: sulla risarcibilità o meno del mancato utile. [G] Segue: sulla risarcibilità o meno del vincolo di attrezzature e mezzi. [H] Segue: sulla risarcibilità o meno degli oneri per il protratto vincolo di personale fisso. [I] Segue: sulla risarcibilità o meno delle “spese fisse”, per canoni, tasse di circolazione, assicurazione mezzi, ecc... [L] Sul riconoscimento e sulla misura della rivalutazione monetaria

RECESSO DA PARTE DELLA PA E RISARCIMENTO DANNI

LODO ARBITRALE 2011

[A] Sulla efficacia o meno della clausola arbitrale in ragione del rinvio “per relationem” al Capitolato Generale delle OO.PP. contenuto nel contratto d’appalto. [B] Sulla necessità o meno che l’Impresa abbia svolto specifiche riserve sulla carenza progettuale ab origine, ovvero sulla sufficienza di un accertamento in tal senso da parte del CTU nominato nell’ambito del giudizio arbitrale. [C] Sulla necessità o meno di indagine sull’importanza e sulla gravità dell’inadempimento nel caso di recesso dal contratto d’appalto da parte della Stazione Appaltante. [D] Sulla sussistenza o meno di un obbligo indennitario a carico dell’amministrazione ed in favore dell’appaltatore nel caso di recesso unilaterale della Stazione Appaltante e sulle norme applicabili. [E] Sull’onere di tempestiva iscrizione della riserva da parte dell’Impresa e sul contenuto necessario della riserva stessa

ILLEGITTIMA SOSPENSIONE DEI LAVORI - RIVALUTAZIONE MONETARIA DEI DANNI

LODO ARBITRALE 2011

[A] Sulla prevalenza o meno del contenuto degli atti di gara, rispetto al capitolato speciale, in caso di disposizioni potenzialmente contrastanti riguardo alla esistenza o meno di una clausola compromissoria. [B] Sulla possibilità o meno di stipulare in corso di rapporto una clausola arbitrale quando le parti abbiano escluso la competenza arbitrale nel contratto di appalto. [C] Sulla possibilità o meno di considerare l’introduzione di una clausola arbitrale successivamente all’aggiudicazione come una violazione del principio di libera concorrenza. [D] Sul ruolo della Camera Arbitrale, di cui all’art. 241 del d.lgs. n. 163/2006 e sulla disciplina generale applicabile agi giudizi arbitrali dopo l’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici. [E] Sulla sussistenza o meno di un diritto di recesso dal contratto d’appalto in capo alla Stazione Appaltante e sui presupposti per farlo valere. [F] Sulle differenze, quanto a presupposti e effetti, tra il diritto di recesso unilaterale dal contratto e l'azione di risoluzione per inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e ss. c.c. esperibili dalla Stazione Appaltante. [G] Sugli obblighi giuridici esistenti a carico della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore e sulla attribuzione della responsabilità della risoluzione in caso di reciproci inadempimenti. [H] Sulla possibilità o meno che l’impresa si rifiuti di ricevere la consegna lavori nel caso di carenze nel progetto tecnico imputabili alla Stazione Appaltante. [I] Sugli obblighi risarcitori in capo all’Appaltatore nel caso di legittima risoluzione unilaterale del contratto da parte della Stazione Appaltante. [L] Sulla recentissima giurisprudenza in merito agli obblighi a carico dell’Impresa per evitare di incorrere nella decadenza dalle riserve iscritte e sull’onere della prova nel giudizio arbitrale. [M] Sulle caratteristiche necessarie affinché le indicazioni inserite nella riserva siano sufficienti per considerare assolti gli oneri posti a carico dell’Impresa per evitare la decadenza delle relative pretese. [N] Sulle ipotesi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto all’Impresa la possibilità di non iscrivere immediata riserva senza incorrere nella decadenza dalle pretese. [O] Sulla possibilità o meno di configurare una rinuncia, anche tacita, da parte della Stazione Appaltante ad eccepire la decadenza della riserva. [P] Sull’onere di iscrizione e di quantificazione delle riserve nel caso dei c.d. “fatti continutativi” secondo il recente orientamento della giurisprudenza. [Q] Sulla sussistenza o meno di un onere a carico dell’Impresa di immediata riserva al momento della consegna lavori per contestare difetti progettuali. [R] Sulla possibilità o meno che la sottoscrizione da parte dell’Impresa di atti di sottomissione o di atti aggiuntivi possa configurare rinuncia alle riserve inscritte in contabilità. [S] Sulla sussistenza o meno di un onere di tempestiva riserva per il ristoro delle spese per la sicurezza dei cantieri. [T] Sulla possibilità o meno per l’impresa di richiedere il danno derivante dalla parziale consegna dei lavori, senza previamente richiedere la risoluzione del contratto, e sulle differenze tra mancata consegna e frazionamento della stessa. [U] Sulla risarcibilità o meno del mancato utile in caso di anomalo andamento dei lavori e sull’onere della prova posto a carico dell’Impresa. [V] Sulle spese documentabili che debbono ritenersi, secondo la giurisprudenza, ricomprese nelle c.d. spese generali. [W] Sulla sussistenza o meno del diritto dell’Impresa di ottenere il rimborso degli oneri di sicurezza e sui termini della relativa riserva. [X] Sulla sussistenza o meno del diritto dell’Impresa di ottenere il pagamento del corrispettivo per le addizioni o variazioni dell’opera in assenza di ordine scritto e formale approvazione della Stazione Appaltante. [Y] Sulla risarcibilità o meno del danno all’immagine, richiesta in via riconvenzionale dalla Stazione Appaltante nel giudizio arbitrale. [Z] Sulla possibilità o meno di configurare la riserva come atto di messa in mora idoneo a far decorrere gli interessi legali sulle somme dovute per lavori all’Impresa, e sulla differenza con la decorrenza degli interessi di mora. [AA] Sulla decorrenza della rivalutazione monetaria per i danni derivanti da illegittima sospensione dei lavori o da andamento anomalo degli stessi

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELLA PA - EFFETTI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulle circostanze che possono giustificare l’abbandono del cantiere da parte dell’impresa. [B] La risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'Amministrazione grava quest'ultima dell'obbligo di risarcire il danno patito dall'appaltatore anche in base ai criteri dettati dall'art. 345 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, in materia di recesso unilaterale. [C] Sulla richiesta con la quale l’impresa, in seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell’amministrazione, richiede il pagamento del valore venale dei lavori, pari all’importo contrattuale al lordo del ribasso d’asta. [D] Sulla risoluzione del contratto per colpa dell’amministrazione e sulla richiesta dell’impresa quanto al risarcimento del danno per perdita di chance e per danno all’immagine. [E] Sugli effetti del procedimento per responsabilità erariale incardinato dinanzi alla Corte dei Conti – nei confronti del responsabile dell'Ufficio Legale, del dirigente, del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori - ed avente ad oggetto la sottoscrizione di un accordo bonario con l’impresa

SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEI LAVORI - ISCRIZIONE RISERVE

LODO ARBITRALE 2010

[A] Laddove l'impresa appaltatrice abbia apposto la riserva sul verbale di sospensione la mancata reiterazione della contestazione nel SAL o nel registro di contabilità non può di per sé implicare alcuna preclusione. [B] Ai fini dell'accertamento della risoluzione de jure è sempre necessario valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'inadempimento. [C] Sui casi in cui è possibile per l'appaltatore richiedere la risoluzione del contratto, previa notifica di atto di messa in mora dell'Amministrazione. [D] Sul verbale di sospensione lavori che omette di indicare non solo le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. [E] Sul risarcimento del danno che spetta all’impresa in caso di risoluzione per inadempimento della committente. [F] Sulla sospensione dei lavori disposta dalla committente in conseguenza della morte del Direttore dei lavori. [G] Sul cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali in caso di risarcimento del danno all’impresa

DETERMINAZIONE RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE DEL 10% DEL VALORE DELL’APPALTO

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2010

Va (..) richiamata la giurisprudenza che ha rinvenuto nell'art. 345 della legge 20/3/1865 n. 2248 all. F e nell'art. 122 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 (ora art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006) il riferimento normativo a cui rapportarsi per la liquidazione del danno risarcibile, laddove le dette norme determinano nel 10% del valore dell'appalto l'importo da corrispondere all'appaltatore nel caso di recesso facoltativo dell'amministrazione.

Il criterio di massima individuato è condivisibile e va in concreto applicato tenendosi conto che il suddetto 10%, a norma dei richiamati art. 122 del D.P.R. n. 554/1999 ed art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006, va calcolato sui quattro quinti dell'importo a base d'asta depurato dell'eventuale ribasso offerto dall'impresa lesa nel suo interesse all'aggiudicazione. (Cfr. Cons. di Stato -A.P.- 5/9/2005 n. 6; id. T.A.R. Sicilia - CT - Sez. III - 20/10/2005 n. 1792).

PROGETTO ESECUTIVO DA METTERE IN GARA

LODO ARBITRALE 2010

Negli appalti di opere pubbliche la stazione appaltante ha il dovere specifico di diligenza puntualità nell’approntare una progettazione esaustiva, sia sotto il profilo tecnico che normativo, tale da offrire uno sviluppo particolareggiato e completo dell’opera, con tutti i dati e i calcoli necessari alla sua concreta attuazione, tenendo presente che nelle ipotesi di asta pubblica e licitazione privata la compilazione del progetto esecutivo deve avvenire anteriormente alla gara.

INTERPRETAZIONE CLAUSOLA AMBIGUA - PUBBLICITA' SEDUTA DI GARA

TAR TOSCANA SENTENZA 2010

Le disposizioni della lex specialis, quali quelle censurate, che non conterrebbero menzione della data, dell’ora e del luogo della gara, esprimendo la loro attitudine lesiva solo a seguito del materiale svolgimento delle operazioni di gara, non sono soggette all’onere di immediata impugnazione, la quale, anzi, se interposta prima dell’adozione del provvedimento terminale della gara, sarebbe per il vero inammissibile per carenza di attualita' della lesione. Siffatte clausole vanno dunque impugnate solo in uno con l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione ad altra impresa, o del provvedimento che determini un arresto procedimentale ai danni dell’impresa ricorrente, ossia dell’esclusione dalla gara.

A fronte di una clausole di gara ambigua, incerta o comunque non univoca, l’Amministrazione non puo' legittimamente escludere l’impresa dalla competizione, ostandovi la tutela del principio del favor admissionis e dell’interesse pubblico a reperire la migliore offerta, obiettivo conseguibile solo per il tramite della massima partecipazione alle gare (T.A.R. Piemonte, Sez. I - sentenza 30 novembre 2009 n. 3190; Consiglio di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006, n. 127; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4797).

E’ noto il radicato orientamento della giurisprudenza che, al di la' delle oscillazioni relativamente all’apertura dell’offerta tecnica, sancisce che “il principio della pubblicita' delle sedute di gara per la scelta del contraente trova immediata applicazione in ogni tipo di gara, indipendentemente da un'espressa previsione da parte della lex specialis di gara, costituendo una regola generale riconducibile direttamente ai principi generali di imparzialita' e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., almeno per quanto concerne la fase di verifica dell'integrita' dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e la relativa apertura” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 9 luglio 2008, n. 6478).

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RISARCIMENTO DANNI

LODO ARBITRALE 2010

La quantificazione del risarcimento del danno dovuto a seguito della risoluzione per inadempimento opera diversamente rispetto all'indennizzo in caso di recesso previsto dall'art. 134 del D.lgs 163 del 2006

CONSEGNA IN RITARDO DEI LAVORI - EFFETTI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice dopo 10 mesi dalla stipula del contratto, anziché dopo 45 giorni. [B] La redazione del progetto strutturale deve essere approntato dalla committente amministrazione preliminarmente alla scelta della ditta appaltatrice. [C] Sul committente inadempiente all’obbligazione di corrispondere i singoli acconti sulla scorta degli stati di avanzamento così come certificati dalla stessa direzione lavori. [D] Risoluto un contratto di appalto, il committente inadempiente, nell’impossibilità di restituire l’opus eseguito dall’appaltatore adempiente, è obbligato, per l’esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale di quest’ultimo

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sull’esercizio del diritto di recesso unilaterale da parte della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 122 del D.P.R. 554 del 1999. [B] Sull’onere di riserva in caso di “fatti continuativi”. [C] Sui diritti dell'appaltatore, che abbia sottoscritto il verbale di consegna senza riserve, di pretendere maggiori compensi per la mancata tempestiva rimozione di ostacoli la cui esistenza, all'atto della consegna, non sia stata contestata alla stazione appaltante. [D] In caso di anomalo andamento dei lavori, i maggiori oneri per spese generali sono quantificabili mediante una semplice operazione aritmetica

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla sospensione dei lavori concessa soltanto verbalmente dal direttore lavori. [B] Sul risarcimento del danno per l'inadempimento cui l'appaltatore sia già incorso al momento del recesso da parte del committente

RECESSO DELLA P.A. - RISARCIMENTO DANNI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

Nel caso in cui i lavori de quibus siano stati quasi interamente ultimati dall’aggiudicataria, conseguentemente non puo' essere riconosciuto il risarcimento in forma specifica, atteso che tale forma risarcitoria incontra il limite dell’eccessiva onerosita' ai sensi dell’art. 2058, comma 2, cod. civ.(ex plurimis Consiglio di Stato, sez.V, n.1280 del 15 marzo 2004).

Il criterio dell’utile presuntivo di cui all’art. 345 della L. n. 2248/1865 all. F art. 345 nonchè quello successivo, cui la Sezione si è recentemente uniformata (n.10227/2007), del 10% dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato dal ribasso offerto dalla ricorrente, ex art.122 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 in tema di recesso unilaterale della p.a. dal contratto di appalto di opere pubbliche, recepito dall’art. 134 del D.lgvo n. 163/2006, deve essere inteso come un criterio generale di quantificazione del margine di profitto dell'appaltatore nei contratti con l'Amministrazione, e viene a concretizzare una sorta di forfetizzazione legale del danno nella sua misura massima, operante quando il pregiudizio non possa essere precisato e provato nel suo preciso ammontare; tale forma di forfetizzazione del danno assumendo, quindi, una funzione residuale non puo' in alcun modo essere automaticamente riconosciuta al soggetto leso dal comportamento dell’amministrazione, in quanto un simile modus operandi risulterebbe in contrasto con il principio che impone al ricorrente nei giudizi risarcitori di provare l’entita' del pregiudizio subito nonche' comporterebbe il pericolo che all’impresa danneggiata possa essere riconosciuta una sorta di overcompensation in violazione della regola della risarcibilita' del danno effettivamente sofferto di cui all’art.1223 del cod. civ.

INOSSERVANZA DI PREVISIONI DI CARATTERE FORMALE

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2008

Nelle ipotesi d’utilizzazione di moduli prestampati con dichiarazioni alternative è onere del compilatore di evidenziare sullo stampato, con idonei segni grafici, l’alternativa prescelta o non prescelta ovvero di copiare il modulo eliminando l’alternativa non scelta (Cons. di Stato Sez. V – 1/3/2005 n. 7328).

La giurisprudenza che ha avuto modo di affermare che allorquando la normativa di gara prevede l’esclusione dalla procedura selettiva per l’inosservanza di previsioni anche di carattere solo formale, la stazione appaltante è tenuta al rispetto delle norme a cui si è autovincolata e che essa stessa ha emanato sulla base di un giudizio discrezionale d’utilita', senza alcun residuale momento di valutazione nella fase applicativa. (Cons. di Stato Sez. v – 19/2/2008 n. 567; id. Sez. IV – 30/12/2006 n. 8262; T.A.R. Campania –SA – Sez. I – 14/1/2007 n. 747). E va ancora aggiunto che il rispetto delle norme discende dall’imperativita' delle stesse.

GIURISDIZIONE - SCELTA DELLA P.A. DI NON ESEGUIRE LE OPERE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

In tema di appalto di opere pubbliche, una volta che l’accordo contrattuale sia da considerare concluso in modo definitivo e definitivamente efficace, la scelta della p.a. committente di non eseguire l’opera come progettata, compiuta per sopravvenuti motivi di opportunita', rientra nell’ambito del potere, non pubblico di revoca, ma contrattuale di recesso, di cui all’art. 345 l. 20 marzo 1865, n. 2248. all. F, sicche' la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 26 giugno 2003, n. 10160).

AVANZATA ESECUZIONE CONTRATTO - RISARCIMENTO DANNO EMERGENTE - UTILE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

In materia di gare d’appalto di lavori e nel caso – come nel presente - in cui non sia possibile la stipula del contratto a seguito della sua avanzata esecuzione da parte di terzi, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale la Sezione non ha motivo di discostarsi, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’utile conseguibile, dunque del danno emergente risarcibile, va applicato il criterio - presuntivo, forfettario ed automatico - del decimo rinvenibile nella disposizione contenuta nell’art. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, sui lavori pubblici (di cui trattasi nella specie; v. anche, in materia di project finacing, l’art. 37 septies, comma 1, lett. c), della legge 11 febbraio 1994 n. 109, abrogato, ed oggi l’art. 134, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006 n 163), che quantifica appunto nel 10% dei lavori ancora da eseguire il guadagno presunto dell’appaltatore e, di qui, l’importo da corrispondergli nel caso di recesso da parte della stazione appaltante (cfr., tra le tante, questa Sez. V, 28 maggio 2004 n. 3472 e 8 aprile 2003 n. 1856).

RECESSO UNILATERALE DELLA P.A. - RISARCIMENTO DANNI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

In tema di recesso unilaterale della p.a. dal contratto di appalto di opere pubbliche, recepito dall’art. 134 del D.lgvo n.163/2006, deve essere inteso come un criterio generale di quantificazione del margine di profitto dell'appaltatore nei contratti con l'Amministrazione, e viene a concretizzare una sorta di forfetizzazione legale del danno nella sua misura massima, operante quando il pregiudizio non possa essere precisato e provato nel suo preciso ammontare, tale forma di forfetizzazione del danno assumendo, quindi, una funzione residuale non puo' in alcun modo essere automaticamente riconosciuta al soggetto leso dal comportamento dell’amministrazione, in quanto un simile modus operandi risulterebbe in contrasto con il principio che impone al ricorrente nei giudizi risarcitori di provare l’entita' del pregiudizio subito nonche' comporterebbe il pericolo che all’impresa danneggiata possa essere riconosciuta una sorta di overcompensation in violazione della regola della risarcibilita' del danno effettivamente sofferto di cui all’art.1223 del cod. civ.

Cio' premesso, pertanto, il Collegio ritiene che nella presente controversia ai fini della quantificazione del danno risarcibile si possa far ricorso all’istituto di cui all’art. 35, comma 2, del D.lgvo n.80/1998, il quale prevede che nelle controversie risarcitorie il giudice amministrativo puo' stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine.

MANCATA AGGIUDICAZIONE - RISARCIMENTO DANNI - QUANTIFICAZIONE

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2008

In tema di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, considerato che alla procedura in esame partecipavano solo due concorrenti, si recepisce l’indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8244; Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6302) secondo cui in caso di annullamento dell’aggiudicazione di un appalto, il lucro cessante, ovverosia l’utile economico che sarebbe derivato dall’esecuzione dell’appalto, deve essere risarcito nella misura del 10% dell’importo dell’offerta (in applicazione analogica dell’art. 345 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e dell’art. 122 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, recepito dall’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per il caso di recesso della pubblica amministrazione) qualora l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi. Qualora tale dimostrazione non sia stata offerta, come nel caso in esame, è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori o di servizi o di forniture, cosi' vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilita', con la conseguenza che il risarcimento puo' essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa.

STIPULAZIONE CONTRATTO - FACOLTA' DI RECESSO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Un’impresa, per sciogliersi dal vincolo contrattuale e ai fini dell’esercizio della facoltà di recesso, oltre a muoversi da un dato di fatto automatico fornito dal semplice decorso di sessanta giorni dall’aggiudicazione, deve considerare anche la necessaria fase sospensiva successiva all’aggiudicazione (riguardante, per esempio, il termine per il deposito della cauzione definitiva e della polizza assicurativa unitamente all’altra documentazione richiesta, la verifica del possesso dei requisiti da parte dell’Amministrazione tra cui anche l’assenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia ai sensi dell’art. 4 D.L.vo 8.8.1994 n.490 e successive modificazioni, le liberatorie degli enti previdenziali e assistenziali, le approvazioni di rito e quant’altro).

Nel caso di specie, la società appellante sarebbe venuta meno, ad avviso dell’Amministrazione, al suo dovere di addivenire alla stipulazione del contratto, mentre a sua volta la Società sostiene che si sarebbe sciolta da ogni impegno per effetto dell’atto notificato all’Amministrazione, con il quale manifestava tale volontà, per essere trascorso il termine di 60 giorni dell’aggiudicazione, entro cui occorreva procedere alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 109 D.P.R. 21.12.1999 n.554.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 13/11/2008 - RECESSO

Contratto llpp stipulato il 09/07/2008-importo € 388.4xx,xx.Consegna lavori rinviata primavera2009 in accordo con la ditta.La popolazione si oppone all’esecuzione dell’opera in quanto rileva inconvenienti,quali:1.eccessiva rumorosità al passaggio di autoveicoli;2.difficoltà di movimento per disabili essendo la superficie di calpestio non più liscia;3.difficoltà per le persone anziane a deambulare.L’Amministrazione comunale si impegna a valutare anche la possibilità di recedere dal contratto ai sensi dell’art.134 del d.lgs163/06 pagando alla ditta appaltatrice quanto spettante(1/10 delle opere non eseguite pari a € 38.843,66 euro nonché le spese sopportate dalla ditta appaltatrice per la procedura di gara, per il contratto e per la cantierizzazione).Tutto ciò premesso si chiede quanto segue:a) gli inconvenienti rilevati dalla popolazione sono sufficienti per consentire all’Amministrazione di recedere dal contratto?b)le spese per gli indennizzi dovuti alla ditta appaltatrice comportano responsabilità amministrativa-contabile?Ed a carico di chi?c)l’Amministrazione vorrebbe indire un referendum consultivo con la popolazione per formalizzare l’eventuale posizione favorevole o contraria ai lavori; l’esito di tale referendum potrebbe da solo giustificare la scelta di recedere dal contratto senza assunzioni di responsabilità?d)Esiste giurisprudenza in merito della Corte dei Conti?e)Se l’Amministrazione volesse procedere lo stesso alla realizzazione dell’opera apportando modifiche generali della categoria di lavorazione prevalente,si dovrà annullare il contratto in quanto non più corrispondente al progetto iniziale o è possibile una variante in corso d’opera>del 5% con un diverso tipo di pavimentazione,asfalto in sostituzione a cubetti di pietra?Ci sono le premesse per ricorsi da parte delle ditte che avevano partecipato alla gara d’appalto per un diverso tipo di lavorazione?il tipo di pavimentazione in luserna ha un’incidenza sul costo tot. dell’opera pari a circa il 50%;


QUESITO del 19/09/2007 - DIRETTORE LAVORI

Egr. Dott., nell’aprile ‘07, venne sottoscritto regolare contratto con l’Impresa xx per la costruzione di un ponte con ampliamento di sezione idraulica a salvaguardia del centro abitato”.Opera inserita nel programma triennale e segnalata all’Osservatorio con priorità 1. A lavori eseguiti per 25.000 euro e Insediatasi una nuova Amministrazione, la stessa manifestava con Delibera G.C. l’intenzione di revocare la realizzazione delle opere, in quanto non le riteneva di pubblico interesse. Il RUP sospendeva i lavori e ordinava alla D.L. di redigere una variante per concludere i lavori, consistente nel solo ripristino dello stato dei luoghi. La DL faceva presente che non ricorreva alcun motivo elencato all’art. 132 del DL.163/06 per la redazione di variante e rendeva poi noto al Sindaco che l’applicazione del DPR 554/99 art. 122 o mantenere il cantiere sospeso sine die avrebbe comportato una penalità di circa 80.000 euro con conseguente danno erariale, ( finanziamento con la Cassa DD.PP a totale carico del Comune). A seguito, con Delibera G.C. del 16/07/07 è stato revocato l’incarico di DL. con effetto immediato e contestuale nomina immediata di altro professionista. La revoca é stata motivata da mancata quantificazione delle opere eseguite, al fine di predisporre gli atti necessari alla risoluzione del contratto. In realtà, la quantificazione era stata comunicata più volte verbalmente al RUP e all’Amministrazione, senza alcuna loro richiesta scritta. A fronte di quanto sopra, sono a chiederVi quanto segue: Un D.L. (professionista esterno), a cui sono stati affidati congiuntamente gli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza, art. 17, L. 109/94, può essere revocato immediatamente senza giusta causa e sostituito con altro professionista? E in tal caso, quale strada mi consiglia intraprendere? Richiesta di ispezione all’Autorità oppure ricorso al TAR?