Allegato XII - Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, o dei piani e progetti nei concorsi

ABROGATO DAL 19-04-2016 DAL DLGS 50-2016 I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e all'invio di piani e progetti siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE;

b) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;

c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;

d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;

e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;

f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di qualificazione,della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;

g) l'azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;

h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

APPALTO SUDDIVISO IN LOTTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2014

Il d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo applicabile ratione temporis, si limitava ad affermare che: a) quando un’opera prevista «puo' dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti»; b) «quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore» alle soglie europee, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto (art. 29).

Il legislatore non aveva stabilito, pero', come dovesse essere ricostruito il rapporto tra unitarieta' e frammentazione dell’oggetto dell’appalto, con la conseguenza che la relativa scelta rientrava nell’ambito della discrezionalita' della stazione appaltante. Nell’esercizio di tale discrezionalita' l’amministrazione doveva valutare, in particolare, l’autonomia funzionale dei singoli lotti, la possibile interconnessione tra gli stessi, la convenienza economica, le questioni afferenti alle modalita' di gestione di piu' appalti, nonche' le esigenze di tutela della concorrenza. In questo contesto, caratterizzato dall’assenza di una espressa presa di posizione legislativa, non è individuabile una regola ed una eccezione idonee ad indirizzare la scelta amministrativa. La stazione appaltante, pertanto, doveva effettuare tale scelta avendo necessariamente riguardo alla specificita' della vicenda concreta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3188 e Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101). (..) L’art. 44, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha inserito, nel codice dei contratti pubblici, l’art. 2, comma 1-bis, il quale prevede che: «Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali», specificando, da un lato, che «nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti», dall’altro, che «i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese». La vigente legislazione, prevedendo un obbligo di motivazione, contempla quale regola generale la suddivisione in lotti a tutela della concorrenza.

Nel caso in cui l’oggetto dell’appalto sia suddiviso in lotti l’Allegato XII al d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che occorre indicare «l’ordine di grandezza dei lotti». Tale ultima espressione non puo' essere intesa nel senso che sia necessario, ai fini della validita' della procedura, che venga indicato con precisione il valore economico del singolo lotto, essendo sufficiente la sua descrizione quantitativa e qualitativa.

L’art. 232 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che «gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori» (comma 1). La stessa norma aggiunge che «se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema» (comma 13).

La ragione giustificativa della suddetta norma è quella di consentire una piu' celere definizione della procedura senza dovere disporre di volta in volta l’accertamento del possesso dei requisiti da parte delle imprese che sono state utilmente inserite in appositi albi.

Tale norma, contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, non impone, pero', come risulta dal suo contenuto, all’ente di ricorrere soltanto agli operatori economici qualificati. La peculiarieta' dell’oggetto dell’appalto potrebbe, infatti, al fine di consentire l’allargamento della platea dei partecipanti, giustificare l’apertura a tutti i soggetti in possesso degli specifici requisiti richiesti dalla stazione appaltante.