Allegato II A - Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21
ABROGATO DAL 19-04-2016 DAL DLGS 50-2016Categorie | Denominazione | Numero di riferimento CPC [1] | Numero di riferimento CPV |
1 | Servizi di manutenzione e riparazione | 6112, 6122, 633, 886 | da 50100000-6 a 50884000-5 (escluso da 50310000-1 a 50324200-4 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6) e da 51000000-9 a 51900000-1 |
2 | Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta | 712 (eccetto 71235), 7512, 87304 | da 60100000-9 a 60183000-4 (escluso 60160000-7, 60161000-4, 6022000-6) e da 64120000-3 a 64121200-2 |
3 | Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta | 73 (eccetto 7321) | da 60410000-5 a 60424120-3 (escluso 60411000-2, 60421000-5) e 60500000-3 da 60440000-4 a 60445000-9 |
4 | Trasporto di posta per via terrestre [2] e aerea | 71235, 7321 | 60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5 |
5 | Servizi di telecomunicazione | 752 | da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72700000-7 a 72720000-3 |
6 | Servizi finanziari: | ex 81, 812, 814 | Da 66100000-1 a 66720000-3 [3] |
7 | Servizi informatici ed affini | 84 | da 50310000-1 a 50324200-4, da 72000000-5 a 72920000-5 (escluso 72318000-7 e da 72700000-7 a 72720000-3) , 79342410-4 |
8 | Servizi di ricerca e sviluppo [4] | 85 | Da 73000000-2 a 73436000-7 (escluso 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0) |
9 | Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili | 862 | da 79210000-9 a 79223000-3 |
10 | Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica | 864 | da 79300000-7 a 79330000-6, e 79342310-9, 79342311-6 |
11 | Servizi di consulenza gestionale [5] e affini | 865, 866 | da 73200000-4 a 73220000-0 da 79400000-8 a 79421200-3 e 79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8 |
12 | Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi | 867 | da 71000000-8 a 71900000-7 (escluso 71550000-8) e 79994000-8 |
13 | Servizi pubblicitari | 871 | da 79341000-6 a 79342200-5 (escluso 79342000-3 e 79342100-4) |
14 | Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari | 874, da 82201 a 82206 | da 70300000-4 a 70340000-6, e da 90900000-6 a 90924000-0 |
15 | Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto | 88442 | da 79800000-2 a 79824000-6 da 79970000-6 a 79980000-7 |
16 | Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi | 94 | da 90400000-1 a 90743200-9 (escluso 90712200-3) da 90910000-9 a 90920000-2 e 50190000-3, 50229000-6 50243000-0 |
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[1] In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC, si applica la nomenclatura CPC. |
(Note ufficiali e Codici aggiornati al Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007, in G.C.E. 15 marzo 2008 n. L 74/1, da applicare dal 15/09/2008)
Giurisprudenza e Prassi
SERVIZI URBANISTICA E PAESAGGISTICA - NORMATIVA APPLICABILE
L’appalto che abbia per oggetto servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica ricompresi nella categoria n. 12 dell’All. IIA al d.lgs. 163/2006, non è soggetto all’applicazione dell’art. 253, comma 5, d.p.r. 207/2010, ne' appare riconducibile nell’ambito di applicazione dell’art. 90, d.lgs. 163/2006 relativo ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria aventi ad oggetto la progettazione di lavori pubblici.
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata dal RTP arch. Romano A mandatario – Affidamento dell’incarico di redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) e delle documentazioni integrative – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa - Importo a base di gara: euro 99.800,00 – S.A.: Comune di B (CE)
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA - FATTURATO
I richiesti requisiti di capacita' tecnica non appaiono, singolarmente considerati, sproporzionati, ove correlati all’attivita' di stretta gestione del centro di accoglienza. Cosi', con riferimento all’attivita' imprenditoriale svolta dall’istante ed in relazione al richiesto servizio di ristorazione da erogare con le modalita' del self-service, non si ritiene illogico ne' sproporzionato richiedere di avere gestito, nell’arco degli ultimi tre anni un servizio di ristorazione collettiva non commerciale presso un’unica struttura, erogato con le modalita' self-service, per un numero di persone non inferiore a 2000 pasti giornalieri per turno di servizio, visto che l’attivita' che dovra' svolgersi deve assicurare un servizio di ristorazione «non inferiore ai 3.000 pasti giornalieri per turno di servizio (colazione, pranzo e cena)» (art. 2 dell’avviso pubblico di gara). Al riguardo, nel chiarimento del 12.06.2014 la stazione appaltante ha osservato che «Per soddisfare detto requisito è sufficiente che la societa' partecipante dimostri almeno di aver gestito, anche per conto di un Ente non pubblico, un servizio di ristorazione, con le stesse modalita' e con la distribuzione in un unico contesto strutturale di 2000 (non 6000) pasti per ciclo di produzione, non necessariamente per tutti e tre i turni di servizio (colazione, pranzo, cena)».
Tuttavia, cio' che appare illegittima e preclusiva della partecipazione è la disciplina dei requisiti speciali di partecipazione complessivamente considerata, in quanto espressione di un oggetto contrattuale che, in realta', si riferisce ad appalti differenti che avrebbero dovuto essere aggiudicati con separate procedure di gara ovvero con una ragionevole suddivisione in lotti.
Infatti, occorre nel caso di specie sottolineare l’eterogeneita' dei servizi richiesti, che avrebbero potuto essere messi a gara come lotti funzionali autonomi. Cio' in particolare rileva in relazione all’attivita' di manutenzione, messa a gara senza riferimenti a importi a base d’asta riferiti alle diverse tipologie di categorie di lavori richiamate nel bando.
In tal senso le censure sollevate avverso i requisiti di capacita' tecnica appaiono fondate, in quanto lesive della concorrenza e preclusive della piu' ampia partecipazione degli operatori economici.
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da C – Procedura di gara aperta per l’affidamento per tre anni della gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo sito nel comune di M - Importo a base di gara: euro 97.893.000,00 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa – S.A.: T (M - CT)
ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONI - CONVENZIONI - PRESUPPOSTI
Arexpo s.p.a. non puo' essere assimilata ad una pubblica amministrazione, ai fini del ricorso all’istituto di cui all’art. 15 della l. 241/1990 (cd. “accordi tra amministrazioni”, al cui comma 1 viene disposto che «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune»). Cio' in quanto, al capitale sociale della stessa Arexpo s.p.a., come evidenziato nella richiesta di parere, partecipano oltre a soggetti pubblici (Regione Lombardia 34,67%, Comune di Milano 34,67%, Provincia di Milano 2,00%, Comune di Rho 1,00%) anche una fondazione di diritto privato, la Fondazione Fiera di Milano con una quota pari al 27,66% del capitale sociale.
Con riferimento all’oggetto dell’accordo, […] emerge che le parti non intendono svolgere un’attivita' che risponde ad un interesse comune, ripartendo i relativi compiti, ma la convenzione prevede esclusivamente a carico degli Atenei interessati lo svolgimento dell’incarico di ricerca e studio […] per l’acquisizione di un servizio di proprio esclusivo interesse.
A cio' si aggiunga che la previsione di un corrispettivo, ancorche' in termini di rimborso dei costi sostenuti dagli Atenei per lo svolgimento dell’attivita' di ricerca, previa rendicontazione, esclude in radice la configurabilita' dell’accordo ex art. 15 l. 241/1990.
Infine, occorre sottolineare che l’oggetto dell’incarico di ricerca e studio da affidare agli Atenei, costituisce un servizio che - pur riconducibile in astratto alla funzione istituzionale di ricerca e consulenza delle Universita' ex art. 66 d.p.r. n. 382/1980 - è annoverabile tra i servizi di cui all’allegato II-A del d.lgs. 163/2006, ed in particolare: “servizi di ricerca e sviluppo” (cat. 8) o “servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi” (cat. 12).
Tali servizi devono essere affidati con le procedure ad evidenza pubblica contemplate nel d.lgs. 163/2006, in quanto destinati ad essere fatti propri dalla societa' affidante, con acquisizione di una utilitas in via diretta della stessa e, dunque, a formare oggetto di un rapporto contrattuale con un operatore economico.
AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA - NORMATIVA APPLICABILE - LIMITI
AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, PARERE DEL 30 LUGLIO 2013 N. 136
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’A– “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione urbanistica di aree dismesse e sottoutilizzate in contesti urbanizzati della Citta' di B” – importo a base di gara euro 307.135,25 – S.A.: Comune di B.
L’appalto in esame è riconducibile all’ambito dei servizi attinenti all’urbanistica di cui all’Allegato II-A al Codice dei contratti pubblici e, come tale, è sottratto all’applicazione della disciplina speciale degli artt. 90-ss. del Codice e degli artt. 252-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010, dettata per i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria (cfr., per la distinzione su fattispecie analoghe: A.V.C.P., parere 20 ottobre 2011 n. 181; Id., parere 23 marzo 2011 n. 54).
SERVIZI URBANISTICA - DISCIPLINA
(..) i servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica, ivi compresi quelli di programmazione, sono compresi nella categoria n. 12 dell’All. II A al d.lgs. n. 163/2006, ovvero rientrano nell’ambito dei servizi c.d. prioritari cui è integralmente applicabile la disciplina del Codice dei contratti pubblici ex art. 20 comma 2 dello stesso (cfr. Parere Avcp n. 54 del 23/03/2011), a differenza dei servizi c.d. non prioritari (o sotto osservazione) di cui all’All. II B, che ai sensi del comma 1 del medesimo art. 20 sono soggetti esclusivamente alle disposizioni del Codice ivi espressamente richiamate (artt. 68, 65 e 225 del d.lgs. n. 163/2006). (..) l’Amministrazione, in sede di predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, non è tenuta al rispetto delle limitazioni specifiche riferite dal D.P.R. n. 207/2010 ai servizi di progettazione ed assimilati (cfr. artt. 253 e 263 del D.P.R. n. 207/2010), con la conseguenza non è applicabile nel caso di specie la norma che si assume violata (art. 263, comma 1, lett. c, del detto Regolamento).
Nel caso in esame trovano applicazione, quindi, l’art. 125 comma 12 del Codice, secondo cui l’affidatario di servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure di scelta del contraente. Tali requisiti devono risultare adeguati, non eccessivi e commisurati all’effettivo valore della prestazione, adeguati in base alla specificita' del servizio appaltando ed alle speciali caratteristiche della prestazione e della struttura in cui deve svolgersi, nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed imparzialita' dell’azione amministrativa e dei principi di derivazione comunitaria ed immanenti nell’ordinamento nazionale, di concorrenza ed apertura del mercato degli appalti pubblici (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 dicembre 2006 n. 1775).
Piu' in generale, la giurisprudenza amministrativa ha piu' volte evidenziato che “La stazione appaltante gode di ampio potere discrezionale nella scelta dei requisiti di capacita' tecnica ed economica, avendo come unico limite quello della non manifesta irragionevolezza” (Cfr. T.A.R. Aosta Valle d'Aosta, Sez. I, 20 giugno 2012, n. 56). Tale diaframma discrezionale, si precisa in sede pretoria, non è tuttavia illimitato, tant’è che va considerato illegittimo ogni bando di gara che produca l’effetto di restringere la concorrenza e la massima partecipazione degli operatori del settore, senza un’ammissibile ragione, in violazione dell’articolo 49 (ex 59) del Trattato CE, norma ritenuta applicabile a tutti gli appalti, di qualsiasi importo essi siano. Invero, la possibilita' riconosciuta alle stazioni appaltanti di fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione incontra necessariamente i limiti della ragionevolezza, della proporzionalita' e del rispetto del principio della libera concorrenza, per scongiurare il rischio di determinare una eccessiva compressione della concorrenza in contrasto con il fondamentale interesse pubblico a realizzare una effettiva apertura del mercato, che si persegue attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilita'. Questa Autorita' (Determinazione 21 maggio 2009, n. 5) ha da parte sua affermato, con riferimento alle procedure di affidamento di forniture e di servizi alla luce degli artt. 41 e 42 del d.lgs. n. 163/2006, che “il Codice…ha lasciato ampia discrezionalita' alle stazioni appaltanti, seppure senza eccedere l’oggetto dell’appalto, circa la scelta dei requisiti, della loro qualificazione e dei relativi mezzi di prova”. Ha pero' soggiunto che “la clausola del bando che prevede un livello minimo di uno specifico requisito non deve essere formulata in termini equivoci o indistinti neanche con riferimento al periodo di attivita' documentabile in base alla quale è maturato il possesso di quel requisito”.
Ebbene, nel caso di specie la stazione appaltante ha ritenuto, nell’esercizio della discrezionalita' tecnica che le compete, di delineare uno spettro di requisiti a suo avviso idonei a consentire la partecipazione ai soli operatori economici qualificati in relazione alla prestazione richiesta.
La partecipazione alla gara è stata circoscritta agli operatori che possano vantare requisiti di capacita' tecnica e professionale adeguati all’esperienza che deve essere necessariamente maturata per l’esecuzione della prestazione.
A tal fine rientra nella facolta' della stazione appaltante strutturare nella lex specialis di gara i detti requisiti, facendo anche riferimento all’art. 263, comma 1, lett. c), del Regolamento che, ancorche' non vincolante per l’appalto di cui trattasi (servizio di urbanistica e non di progettazione), ben puo' costituire un adeguato parametro di riferimento nella modulazione della capacita' tecnico-professionale richiesta agli operatori del settore.
Pertanto, per le ragioni sopra illustrate, la censura mossa dall’istante relativa al “sovradimensionamento e parziali improprieta' dei requisiti di capacita' tecnico-professionale” non puo' dirsi fondata, con la conseguenza che non è dato evincere, nell’ambito delle censure di parte, anomalie e/o irregolarita' tali da inficiare la procedura di gara.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'Ing. A. A. "Affidamento di incarico professionale per la redazione del nuovo piano operativo del Comune di B. (GO)” - Importo a base d'asta € 190.000,00 – S.A.: Comune di B.
Artt. 42, 70 e 125 comma 12 del Codice; art. 263 D.P.R. n. 207/2010 – Servizi attinenti all’urbanistica.
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Oggetto: Questioni interpretative concernenti l’affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa
INCARICO SOTTOSOGLIA - OBBLIGO PROCEDURA DI GARA
Successivamente alla Dir. n.92/50/CE, la giurisprudenza della Corte di giustizia CE ha, infatti, affermato che gli incarichi tecnico-professionali -- compresi quelli al di sotto della soglia comunitaria -- sono tutti appalti pubblici di servizi, di cui all’ “Allegato 1 Categoria 12, classe “867”. Nella specie, “… anche se i contratti al di sotto della soglia comunitaria sono esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie…le amministrazioni aggiudicatrici sono comunque tenute a rispettare i principi fondamentali del Trattato… di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza” (cfr. sentenze su causa C-324/98, C-50/00 C-231/03, C-458/03).
Pertanto, come la Sezione ha avuto modo di ricordare, anche un incarico sotto soglia non puo' essere aggiudicato direttamente senza alcuna concorrenza sulla base del solo generico riferimento alla assunta natura “fiduciaria” dell’affidamento, atteso che una simile nozione non ha nulla di giuridicamente definito e si risolve solo nella mancanza di alcun reale meccanismo di confronto concorrenziale. Nella realta' delle cose, la “fiducia” comporta, nella pratica, che i singoli professionisti sono individuati solo perche' intrattengono dei rapporti di conoscenza o di amicizia (quando non politici o di favore) con i vertici delle amministrazioni pubbliche (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 24 luglio 2012 n. 4211).
APPALTO DI SERVIZI E CONTRATTO D'OPERA - DISTINZIONE
Quanto ai criteri generali di diversificazione fra consulenza e appalto di servizi, l’amministrazione comunale ha recepito i consolidati principi giuridici declinati dalla richiamata giurisprudenza contabile.
Entrambe le fattispecie contrattuali possono sovrapporsi nella pratica poiche' hanno in comune l’esecuzione di opere o di servizi.
In linea generale, ai fini della distinzione delle due figure, l’interprete adotta due criteri: oggettivo (natura della prestazione) e soggettivo (soggetto giuridico destinatario della prestazione).
La consulenza nell’accezione che qui rileva (rectius la collaborazione autonoma) è assimilata al contratto d’opera intellettuale, artistica o artigiana, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, che è considerato una species del genus contratto di lavoro. Tale tipo negoziale ricomprende l’esecuzione di una prestazione frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza. Nel contratto d’opera la prestazione richiesta puo' assumere tanto i connotati di un’obbligazione di mezzi (ad es. un parere, una valutazione o una stima peritale), quanto i caratteri dell’obbligazione di risultato (ad es. la realizzazione di uno spartito musicale, o di un’opera artistica di particolare pregio).
Nel contratto di appalto, l’esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.).
Nell’appalto, oggetto della prestazione non potra' mai essere un’obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato (Cfr. Consiglio di Stato, V^ sezione sent. n. 8/2009. Circa il superamento sul piano probatorio della diversificazione concettuale fra obbligazione di mezzi e di risultato in tema di colpa medica, cfr. Cass. SS.UU. sent. n.15781/2005 e n.577/2008).
Ne consegue che le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l’esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall’unicita', dalla singolarita' e puntualita' dell’incarico, nonche' dalla determinatezza dell’arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare la fattispecie quale contratto di prestazione d’opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma.
BUONI VACANZE - TIPOLOGIA DI INDIZIONE APPALTO
Per effetto dell’attuale regolamentazione del sistema dei buoni vacanze, sul presupposto erroneo che si fosse in presenza di un affidamento gratuito a un soggetto no-profit, il gestore è stato individuato attraverso una procedura in deroga alle disposizioni del codice dei contratti, non idonea ad assicurare un reale confronto competitivo a causa dei requisiti particolarmente stringenti e della genericita' dell’avviso; inoltre, pur in assenza di quei presupposti richiesti dall’ordinamento comunitario, la partecipazione è stata riservata ad una determinata categoria di operatori (enti no-profit). In realta', la gestione del sistema, oltre al riconoscimento delle spese documentate da parte della stazione appaltante, assicura una remunerazione proporzionale al fatturato prodotto, suscettibile anche di aumentare in corso di esecuzione per effetto di ulteriori stanziamenti a seguito dell’attivita' promozionale posta in essere dalla stessa stazione appaltante. Inoltre, l’utile realizzato è destinato per lo piu' a remunerare le necessarie funzioni operative svolte da soggetti che non rientrano nella categoria delle associazioni no-profit.
L’assetto descritto risulta, pertanto, elusivo delle norme del codice dei contratti relative agli appalti di servizi. Ne' puo' sostenersi che l’affidamento de quo sia da qualificare come una concessione di servizi soggetta all’applicazione delle sole disposizioni di cui all’art. 30 del codice dei contratti; infatti, l’associazione non si accolla alcun rischio di gestione ma fornisce all’amministrazione un supporto operativo e logistico, che include anche prestazioni bancarie, per l’utilizzo dei fondi da essa stanziati. Pertanto tali servizi assicurati possono essere ricondotti nel novero dei servizi prioritari di cui all’allegato II A del Codice dei contratti, con conseguente applicazione integrale delle regole di aggiudicazione di cui al Codice stesso, in relazione alla soglia di valore dell’appalto.
Oggetto: Voucher sociali “buoni vacanze Italia”.
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE NEL CONTROLLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Sulla tipologia di procedura selettiva prescelta dalla stazione appaltante per l’affidamento dell’attivita' di controllo di qualita' del servizio di refezione scolastica, l’Autorita' ha gia' avuto modo di esprimersi con parere n. 129 del 19 novembre 2009, evidenziando che, in carenza di elementi conoscitivi utili a suffragare la presunta maggiore efficacia dell’attivita' di cui trattasi resa attraverso un contratto di collaborazione ad un professionista anziche' con l’affidamento di un contratto di appalto di servizi tramite procedura ad evidenza pubblica, la scelta in questione "appare potenzialmente elusiva della normativa in materia di appalti pubblici e, conseguentemente, restrittiva della platea dei possibili concorrenti, considerato che l’oggetto dell’attivita'… rientra nell’elenco dei servizi di cui all’Allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006, categoria 12 "servizi affini di consulenza scientifica e tecnica" e "servizi di sperimentazione tecnica e analisi", e che la procedura selettiva bandita dall’Amministrazione comunale, i requisiti di partecipazione e di valutazione stabiliti e il contratto che la stessa ha inteso stipulare impediscono di fatto la partecipazione a tutti i soggetti indicati dall’art. 34 del citato D.Lgs. n. 163/2006, che contempla soggetti organizzati sia in forma individuale sia in forma societaria. Qualora, poi, ricorrano le condizioni per l’applicazione, anche in via analogica, dell’art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006, si fa presente la possibilita' di ricorrere a tale fattispecie".
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A s.c.a.r.l. – Conferimento di incarico libero professionale ex art. 2222 c.c. per lo svolgimento del servizio di controllo qualitativo delle forniture acquisite per il servizio di refezione scolastica e nidi di infanzia e l’applicazione dei piani di autocontrollo igienico sanitario – Importo a base d’asta € 132.000,00 – S.A. Comune B.
AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
La scelta della S.A. di “scindere in due parti le attivita' da gestire, incaricando per un anno, in forma sperimentale, un professionista tecnologo alimentare che svolga le attivita' professionali ordinarie e straordinarie giornaliere (sopralluoghi, prelievi di campioni, verifiche, reportistica, ecc.) ed affidando separatamente la gestione delle analisi di laboratorio ad una struttura da individuare a cura dell’Ente a seguito di apposita separata procedura” al dichiarato fine di “conseguire maggiore efficacia dell’attivita' in oggetto”, appare potenzialmente elusiva della normativa in materia di appalti pubblici e, conseguentemente, restrittiva della platea dei possibili concorrenti, considerato che l’oggetto dell’attivita' per cui il Comune ha indetto la contestata pubblica selezione rientra nell’elenco dei servizi di cui all’Allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006, categoria 12 “servizi affini di consulenza scientifica e tecnica” e “servizi di sperimentazione tecnica e analisi”, e che la procedura selettiva bandita dall’Amministrazione comunale, i requisiti di partecipazione e di valutazione stabiliti e il contratto che la stessa ha inteso stipulare impediscono di fatto la partecipazione a tutti i soggetti indicati dall’art. 34 del citato D.Lgs. n. 163/2006, che contempla soggetti organizzati sia in forma individuale sia in forma societaria. Qualora, poi, ricorrano le condizioni per l’applicazione, anche in via analogica, dell’art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006, si fa presente la possibilita' di ricorrere a tale fattispecie.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A. S.c.a r.l. – Affidamento attivita' di controllo di conformita' e qualita' del servizio di refezione scolastica – S.A.: Comune di B.
SERVIZI RICONDUCIBILI ALL'ALLEGATO IIA E IIB - NORMATIVA APPLICABILE E GIURISDIZIONE COMPETENTE
Alla categoria 20 dell’allegato II B del DLgs 163/06 sono previsti i servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti, tra i quali va pacificamente ricompreso quello di pulizia dei mezzi utilizzati. E’ tuttavia incontestabile che, accanto a servizi riconducibili a quelli elencati nell’allegato IIB, altre attivita' pure previste nell’oggetto della gara fossero previste nell’allegato IIA, precisamente quelle indicate sub categoria 14 come servizi di pulizia degli edifici e di gestione degli immobili. Per tale seconda categoria la prescrizione dell’articolo 20, comma 2, del d. lgs n. 163/2006 è che si applichi l’intera normativa del codice dei contratti pubblici. La previsione in unico contesto di due diverse specie di servizi, corrispondenti a due categorie non omogenee quanto a disciplina applicativa, creerebbe una obiettiva difficolta' ermeneutica se non fosse assicurato l’approdo a un canone interpretativo che consenta il superamento dell’evidente incongruenza. A tale compito è preposto l’articolo 21 che, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti (prima cioè delle modifiche intervenute in esito al terzo correttivo contenuto nel decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152) cosi' disponeva: “Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo che precede se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A.“
Nel caso di specie il valore dei servizi elencati nell’allegato II B è senz’altro superiore a quello dei servizi elencati nell’allegato II A. Alla stregua di questa semplice considerazione non v’è dubbio che alla procedura in questione dovesse essere regolata dal combinato disposto degli articoli 20 c. 1 e 21 d. lgs. n. 163/2006. Le uniche norme di evidenza pubblica applicabili al caso di specie sono pertanto quelle indicate nel citato articolo 20, c. 1 su citato.
Questa conclusione non impedisce la piena affermazione della giurisdizione amministrativa in materia.
Giova precisare che, per quanto assai ridotte nel numero e nell’ambito precettivo, le disposizioni richiamate dall’articolo 20, c. 1 d. lgs. n. 163/2006 costituiscono pur sempre una limitazione alla piena liberta' di tipo privatistico nella ricerca della controparte contrattuale. Si vuol cioè affermare che anche un modesto apparato normativo di delimitazione e preordinazione dell’attivita' di ricerca della migliore offerta contrattuale costituisce pur sempre una modificazione significativa di una attivita' altrimenti libera. L’esistenza di vincoli, seppure assai limitati, posti alla ricerca dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa implica comunque il rispetto dell’evidenza pubblica, come prescrive l’articolo 244 c. 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che erroneamente viene richiamato a dimostrazione della non assoggettabilita' della controversia alla giurisdizione di legittimita'.
L’attivita' contestata risulta, in definitiva, strettamente funzionalizzata al perseguimento di finalita' di pubblico interesse, con la conseguenza che gli atti della procedura, in quanto espressione di attivita' pubblicistica provvedimentale (ancorche' posta in essere da soggetto che opera ordinariamente nel diritto privato), sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo.
INCARICO A CONSULENTI ESTERNI - DISCIPLINA APPLICABILE
Qualora l’oggetto degli “incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca”, ovvero delle “consulenze” che il comune intenda affidare sia riconducibile all’elenco dei servizi contenuto negli allegati n. II A e n. II B al codice dei contratti (ad es, nell’allegato n. II A al codice dei contratti si parla, al n.11, di “servizi di consulenza gestionale e affini”, al n.12 di “consulenza scientifica e tecnica” e al n. 8 di “servizi di ricerca e sviluppo”; inoltre nell’allegato II B, al n. 21 si parla di “servizi legali”), deve ritenersi che la disciplina dei “criteri e delle modalita'” dell’affidamento vada necessariamente rinvenuta nell’ambito della normativa in materia di appalti di pubblici servizi e che il regolamento comunale debba invece limitarsi all’imposizione del tetto complessivo annuo di spesa ovvero eventualmente anche a operare una relatio alla citata disciplina comunitaria e nazionale (del resto il menzionato comma 56 recita: “in conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti”)..
DEFINIZIONE DI COLLAUDO
A decorrere dal 1° luglio 2006 il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici per il cui affidamento esterno è necessario il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, in quanto i “servizi di collaudo e di verifica di edifici” ricadono nella categoria 12 dell’allegato IIA del Codice dei contratti e che i servizi ivi elencati, a mente dell’articolo 20, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006, sono integralmente soggetti alle disposizioni di quest’ultimo.
Ciò è confermato dall’articolo 91, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006 che vieta l’affidamento di attività di collaudo “con procedure diverse da quelle previste dal codice” e dal successivo articolo 120, comma 2, che rinvia al regolamento la disciplina del collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal codice stesso.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di C. e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di I. – a) incarico di collaudo statico sismico e tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di “realizzazione dell’Acquedotto Molisano Centrale”; b) incarico di collaudo statico sismico e tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di “realizzazione dell’Acquedotto M.D.”. S.A. M.A..
APPALTI DI SERVIZI NEI SETTORI SPECIALI
L’articolo 3, decimo comma, del D. lgs. 163 del 2006 che definisce appalti pubblici di servizi ordinari quelli aventi ad oggetto le prestazione dei servizi di cui all’allegato II A, che l’articolo 20, comma secondo, assoggetta alle disposizioni del codice stesso, il quale alla categoria 14 indica specificamente i “servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari”, mentre i settori speciali dei contratti, ai sensi dell’articolo 3, quinto comma, sono quelli definiti dalla pare III del codice.
La disciplina speciale della parte III, pertanto, trova applicazione per i soggetti ivi indicati ma nei settori speciali di attività puntualmente descritta richiedendosi, pertanto, la contemporanea presenza sia del requisito soggettivo degli enti che operano nei settori speciali che di quello oggettivo ossia della riferibilità della concreta attività, oggetto dell’appalto, al settore speciale di attività .
Le direttive comunitarie Ce 17/2004, per i settori speciali, e Ce 18/2004, per i settori ordinari, contemplano entrambe nei rispettivi allegati i servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari, tuttavia tale previsione per i settori speciali va riferita comunque all’attività speciale stessa e, quindi, la pulizia rientra nella normativa dei settori speciali quando è funzionale a detta attività (come nel caso di proprietà immobiliari ed edifici parte integrante delle reti di produzione, distribuzione e trasporto indicate negli articoli 208 e ss. del codice dei contratti).
Il codice dei contratti di cui al D. lgs 163 del 2006, richiamato negli atti impugnati, supera tale apparente antinomia, per quanto concerne i servizi di pulizia, prevedendoli esclusivamente nell’allegato II A per i servizi ordinari e non speciali.
Le disposizioni del codice per questo aspetto, sono da ritenere applicabili alla presente fattispecie anche ove se ne ravvisi una non coincidenza con la direttiva comuntaria Ce 17/2004. Quest’ultima, infatti, nei settori speciali considera equivalenti le procedure aperte, ristrette e negoziate con bando lasciando, quindi, piena discrezionalità e ben può il legislatore nazionale attuare detti principi applicando agli appalti di servizi di pulizia non funzionali all’attività nei settori speciali, come nel caso in esame, i maggiori limiti previsti per gli appalti di servizi nei settori ordinari che prediligono la procedura aperta o ristretta per la scelta del contraente al fine di garantire una più ampia concorrenza nei servizi non funzionali all’attività dei settori speciali. Non vi sarebbe, pertanto, un contrasto tra disposizioni precise, puntuali, dettagliate ed inderogabili della direttiva comunitaria Ce 17/2004 ma una attuazione della stessa da parte del codice dei contatti che, nel pieno rispetto degli obiettivi della direttiva, ne specifica l’applicazione con scelte operanti all’interno dello Stato Italiano, per quanto concerne il servizio di pulizia degli edifici non funzionale ai settori speciali di attività di cui ai citati art. 208 e ss..
Pareri tratti da fonti ufficiali
Si chiede se è escluso dall'ambito di applicazione del D.lgs. 163/2006, l'appalto di un servizio sperimentale avente ad oggetto l'ottimizzazione della gestione dell''esecuzione degli appalti pubblici (es. pulizia, vigilanza, autonoleggio con conducente etc.) dell'ente qualora questo servizio di consulenza gestionale fosse remunerato con una percentuale dei risparmi di spesa conseguiti dell'ente medesimo. Si precisa che la caratteristica “sperimentale” s’intende che non si ha cognizione, a oggi, di un mercato dei suddetti servizi di consulenza gestionale.
spesso vengono approvate dalla nostra aministrazione iniziative di comunicazione realtive ad attività istituzionali,mediante l'acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani e/o periodici e su reti televisive. la domanda che ci viene posta è: queste acquisizioni reintrano nei contratti soggetti al Codice? se sì con quali procedure devono iessere selezionati i giornali e le reti televisive su cui fa passare i nostri messaggi? è corretto dire che si tratti di contratti esclusi e che le motivazionie delle scelte devono esssere riferite ad un giusto rapporto tra risultati attesi/target raggiunto e spesa?
Volevo chiedere, nel caso di affidamento incarico per redazione PRG previa pubblicazione di avviso di selezione, si può seguire la L.R. 27/2003(importo presunto inferiore a 100.000 Euro)?
Dovendo procedere alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio sui consumi di energia, si chiede che tipo di gara si può predisporre, atteso che che il codice CPV dell'allegato IIA del D.Lgs. n.163/06 prevede "Servizi di consulenza in efficienza energetica".
Dovendo effettuare degli spot pubblicitari televisi di una amministrazione, che tipo di procedurabisognerà adottare?
Questa Amministrazione comunale deve sottoscrivere per scrittura privata una convenzione d'incarico per la redazione del piano di assetto del territorio comunale (P.A.T.) con un'associazione temporanea ATI costituita da due società ( una SRL e una SCARL). Si richiede se sia obbligatoria a tal fine l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
per gli affidamenti di incarichi in materia urbanistica (es. stesura prg, pat,piani attuativi ecc) si ricade nella legislazione del D.Lgs. 163/2006 ?
Più società che effettuano servizio postale, in alternativa a quello delle Poste Italiane attualmente utilizzato dall'amministrazione, ci hanno chiesto notizie circa un eventuale interessamento al loro servizio. Si chiede la possibilità che l'Amministrazione effettui una gara pubblica. In caso affermativo, con quali modalitàbisognerà espletarla ? E' disciplinata dal D.Lgs. n.163/06 ? A quale categoria apparterrebbe ?