Preambolo

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto l'art. 19, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

Visto l'art. 19, comma 8 del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 213, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonchè le relative modalità di riscossione, ...»;

Visto l'art. 1, comma 414 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010-2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, la restituzione di 14,7 milioni di euro, in dieci annualità costanti a partire dal 2015;

Visto l'art. 19, comma 6 del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, lettera b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali»;

Visto l'art. 209, comma 12 del decreto legislativo n. 50/2016, in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale;

Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, che contempla, tra l'altro, la prevista riduzione delle spese di funzionamento in misura non inferiore al venti per cento;

Vista la legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto-legge n. 193/2016, art. 7-ter, la quale prevede che «... non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'art. 19, comma 3, lettera c) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;

Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017, che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018, con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera n. 359/2017;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale, con l'art. 1, comma 1, lettera c) ha disposto, fino al 31 dicembre 2020, la non applicazione dell'art. 77, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016, relativamente all'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'A.N.AC., di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 50/2016;

Visto il disegno di legge A.S. n. 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, capitolo 2116 «Somma da assegnare all'Autorità nazionale anticorruzione» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'A.N.AC. venga assegnata la somma di euro 4.268.826,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

Visto il comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 16 ottobre 2019, con il quale vengono rese note le nuove indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) e di pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 50/2016;

Ritenuta la necessità di coprire, per l'anno 2020, i costi di funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4% del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005;

Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge n. 266/2005, dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;

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