Art. 2 Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all’art. 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, con le modalità e i termini di cui all’art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara | Quota stazioni appaltanti | Quota operatori economici

Inferiore a € 40.000 | Esente | Esente

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 | € 30,00 | Esente

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 | € 225,00 | € 20,00

Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 | € 225,00 | € 35,00

Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 | € 375,00 | € 70,00

Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 | € 375,00 | € 80,00

Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 | € 600,00 | € 140,00

Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 | € 800,00 | € 200,00

Uguale o maggiore a € 20.000.000 | € 800,00 | € 500,00

2. I soggetti di cui all’art. 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

NB con l'art. 65 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio “) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è stato disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020
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