Art. 12 Comunicazioni e pubblicità

1. Il parere approvato dal Consiglio viene comunicato alle parti interessate e successivamente trasmesso all’Ufficio Comunicazione per la sua pubblicazione nel sito internet dell’Autorità.

2. Le comunicazioni tra l’Autorità e le parti interessate sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.
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