D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

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Art. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l’applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell’esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessaria per l’esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, e previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori; senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. (comma introdotto dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale é fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

3-bis: A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3. (comma introdotto dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7. (comma così sostituito dall’art.4, comma 2, lett.o) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)

5. La compensazione é determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. (comma così sostituito dall’art.4, comma 2, lett.o) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

6-bis: A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6. (comma introddo dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.

9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 26, legge n. 109/1994

NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell'art. 253 co. 24: In relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

NORMATIVA: INTERESSE DI MORA NEGLI APPALTI - ANNO 2009 - MIN INFRASTRUTTURE (2009)

Determinazione per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009, delle misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi, forniture, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

NORMATIVA: REGIONE SICILIA - VARIAZIONE MATERIALI DA COSTRUZIONE - REGIONE SICILIA (2009)

Elenco dei materiali da costruzione più significativi, dei loro costi riferiti agli anni 2007-2008 e le percentuali di variazioni annuali.

GIURISPRUDENZA: PREZZO CHIUSO - SCOSTAMENTO TRA INFLAZIONE PROGRAMMATA E REALE - CONSIGLIO DI STATO (2009)

Nell’appalto a prezzo chiuso, la ratio dell’istituto compensativo di cui si discorre non può compendiarsi unicamente, come sembrerebbe dedursi dalla impugnata sentenza, nell’esigenza di tutelare l’Amministrazione contro il rischio di scompensi nella erogazione della spesa. Non par dubbio, infatti, che l’istituto, oltre che della stabilizzazione della spesa pubblica, partecipi soprattutto della finalità di attualizzare, nell’interesse dell’appaltatore, il prezzo contrattuale al mutamento del costo della vita ove lo stesso superi, nel tempo necessario all’esecuzione del contratto, un certo limite di tollerabilità. Non può, tuttavia, essere integralmente condivisa la lettura della ratio dell’istituto che offre l’appellante, lì dove lo stesso si spinge a ipotizzare che l’esigenza avuta di mira dal legislatore sarebbe essenzialmente quella di riequilibrare il sinallagma contrattuale tra le parti, con la conseguenza di dover necessariamente far riferimento, ai fini dell’aggiornamento del prezzo, ad un indice rivalutativo specifico del settore delle costruzioni. Se così fosse, come si dirà tra breve, non avrebbe senso una distinta e compiuta disciplina dell’istituto revisionale, questa sì ancorata espressamente alle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione oltre che della manodopera ed evidentemente finalizzata a riequilibrare il rapporto sinallagmatico delle prestazioni delle parti (peraltro anche in favore della amministrazione aggiudicatrice in ipotesi di diminuzione qualificata dei prezzi). A parer del Collegio, se in linea di principio può affermarsi che nell’istituto dell’appalto a prezzo chiuso si compendiano anche intuibili esigenze di contenimento dei costi delle amministrazioni appaltanti e di stabilizzazione della spesa pubblica, la finalità principale avuta di mira dal legislatore, attraverso l’ancoraggio del prezzo contrattuale alla indicata soglia di inflazione, è stata invece quella di prevedere un meccanismo di normale rivalutazione del prezzo contrattuale, al fine di mantenere pressoché inalterato nel tempo il potere d’acquisto della moneta nello stesso espressa. Di qui la necessità di un meccanismo rivalutativo del prezzo che renda la corrispondente obbligazione pecuniaria gravante sulla stazione appaltante, quantomeno entro certi limiti, suscettiva di essere attualizzata, sia pur nell’ambito di un rigido e forfettizzato criterio affidato ai rilevamenti annui dell’inflazione da parte del competente Ministero delle Infrastrutture. Se, dunque, la finalità del meccanismo di adeguamento del prezzo è dunque quella di consentire, entro certi limiti, di conservare nel tempo il valore del compenso da percepire da parte dell’appaltatore, per il caso che, a fronte di un significativo aumento dell’inflazione reale (e di una conseguente diminuzione del potere di acquisto della moneta), il prezzo contrattuale sia divenuto meno remunerativo di quanto non lo fosse ab origine, ne viene che, già in base a tale corretta ricostruzione dell’istituto, non appare censurabile la determinazione della Amministrazione di calcolare lo scostamento tra i due indici inflattivi sulla base dell’indice FOI. Infatti, l’individuazione nella ratio dell’istituto (anche) di un interesse diverso rispetto a quello – evidenziato dal Tar - proprio del contenimento e della regolarità nella erogazione della spesa pubblica (che pur sussiste), non sposta la soluzione del problema; che, come anticipato, va in questa sede riproposta, pur con le precisazioni che si sono dette e con quelle che seguiranno, nei termini già esposti dal Tar nella sentenza impugnata.

GIURISPRUDENZA: PREZZO CHIUSO - INDICE FOI - REVISIONE PREZZI - CONSIGLIO DI STATO (2009)

Tutte le volte in cui il legislatore ha voluto fare riferimento, in materia di appalti pubblici, ad un indice specifico per l’aggiornamento del prezzo contrattuale, lo ha detto espressamente (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). Così, in materia di lavori, la revisione del prezzo è eccezionalmente ammessa ( cfr. art. 133 cit. commi 4 e 6, ma già art. 26 comma 4 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 per come introdotto dal comma 550 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311) quando, per effetto di circostanze imprevedibili, il prezzo di singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato ciascun anno dal Ministero delle infrastrutture; qui è espressamente indicato che il decreto ministeriale debba rilevare ogni anno le oscillazioni percentuali dei più significativi materiali da costruzione. Così, nei contratti d’appalto relativi a servizi e forniture, già l’art. 44 della legge n. 724/94, modificando l’art. 6 comma 4 legge n. 537/93, stabiliva (oggi analoga previsione la si rinviene nell’art. 115 d.lgs. 163/06) che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo condotta sulla base dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni rilevati ed elaborati dall’ISTAT. Nel caso dell’istituto all’esame, il legislatore ha rimesso alla potestà del Ministero delle infrastrutture di rilevare annualmente lo scostamento tra tasso d’inflazione programmato e tasso di inflazione reale, senza altro aggiungere in ordine ai parametri cui far riferimento per tale determinazione. Nel silenzio sul punto della legge appare al Collegio non irragionevole la scelta ministeriale di legare detto tasso inflattivo ad un parametro di indubbia rilevanza generale, in quanto utilizzato dall’ISTAT per rilevare l’andamento della inflazione reale del Paese; e cioè l’indice FOI, espressivo dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai.

NORMATIVA: RILEVAZIONE VARIAZIONE TASSO INFLAZIONE REALE E PROGRAMMATO NEL 2008 - MIN INFRASTRUTTURE (2009)

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata per l'anno 2008.

GIURISPRUDENZA: RIVALUTAZIONE PREZZI - ISTITUTO COMPENSATIVO - CONSIGLIO DI STATO (2009)

Il Collegio condivide il rilievo dell’appellante secondo cui, nell’appalto a prezzo chiuso, la ratio dell’istituto compensativo di cui si discorre non può compendiarsi unicamente, come sembrerebbe dedursi dalla impugnata sentenza, nell’esigenza di tutelare l’Amministrazione contro il rischio di scompensi nella erogazione della spesa. Non par dubbio, infatti, che l’istituto, oltre che della stabilizzazione della spesa pubblica, partecipi soprattutto della finalità di attualizzare, nell’interesse dell’appaltatore, il prezzo contrattuale al mutamento del costo della vita ove lo stesso superi, nel tempo necessario all’esecuzione del contratto, un certo limite di tollerabilità. Tutte le volte in cui il legislatore ha voluto fare riferimento, in materia di appalti pubblici, ad un indice specifico per l’aggiornamento del prezzo contrattuale, lo ha detto espressamente (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). Così, in materia di lavori, la revisione del prezzo è eccezionalmente ammessa (cfr. art. 133 cit. commi 4 e 6, ma già art. 26 comma 4 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 per come introdotto dal comma 550 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311) quando, per effetto di circostanze imprevedibili, il prezzo di singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato ciascun anno dal Ministero delle infrastrutture; qui è espressamente indicato che il decreto ministeriale debba rilevare ogni anno le oscillazioni percentuali dei più significativi materiali da costruzione. Così, nei contratti d’appalto relativi a servizi e forniture, già l’art. 44 della legge n. 724/94, modificando l’art. 6 comma 4 legge n. 537/93, stabiliva (oggi analoga previsione la si rinviene nell’art. 115 d.lgs. 163/06) che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo condotta sulla base dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni rilevati ed elaborati dall’ISTAT. Nel caso dell’istituto all’esame, il legislatore ha rimesso alla potestà del Ministero delle infrastrutture di rilevare annualmente lo scostamento tra tasso d’inflazione programmato e tasso di inflazione reale, senza altro aggiungere in ordine ai parametri cui far riferimento per tale determinazione. Nel silenzio sul punto della legge appare al Collegio non irragionevole la scelta ministeriale di legare detto tasso inflattivo ad un parametro di indubbia rilevanza generale, in quanto utilizzato dall’ISTAT per rilevare l’andamento della inflazione reale del Paese; e cioè l’indice FOI, espressivo dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai. In aggiunta al dato interpretativo letterale che si è appena richiamato, appare al Collegio di univoca valenza interpretativa, il rilievo secondo cui l’utilizzazione di indici settoriali, riferiti ai prezzi dei materiali da costruzione, è già a base - come si è anticipato - all’opzione legislativa in tema di eccezionale applicazione dell’istituto revisionale (in deroga al generale divieto di cui all’art. 133 comma 2 del d.lgs. 163/06, già contenuto nel più volte citato art. 26 della l. 109/94). Di tal che, una duplicazione del meccanismo di adeguamento automatico del prezzo chiuso (di cui al terzo comma del citato art. 133) sulla base dei medesimi indici di riferimento utilizzabili per la revisione si risolverebbe in una inammissibile espansione di tale istituto ben oltre i limiti applicativi in cui lo ha attualmente relegato il legislatore nazionale, in un quadro di generale e tendenziale divieto di far luogo a revisione del prezzo contrattuale negli appalti di lavori pubblici.

NORMATIVA: RILEVAZIONE PREZZI MATERIALE COSTRUZIONI 2007-2008 - MIN INFRASTRUTTURE (2009)

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'8 per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. (09A05266)

PRASSI: PATTO DI STABILITÀ - LIMITI ALLA CAPACITÀ DI SPESA DELLA P.A. - CORTE CONTI (2009)

Le regole vigenti del patto di stabilità interno, hanno imposto, anche per la spesa in conto capitale, un limite annuale di cassa. Tale criterio, sulla cui utilità, nell’attuale fase economica di grave depressione, vengono avanzati da più parti forti dubbi, limita fortemente la capacità di spesa degli enti locali, imponendo loro l’obbligo di programmare, ed eventualmente ridimensionare, le varie fasi della procedura di spesa conseguenti all’approvazione degli interventi finanziati con entrate in conto capitale. Poiché, al momento, non risultano provvedimenti di legge che abbiano in qualche modo aggiornato le disposizioni riguardanti i vincoli di cassa, deve dirsi che, in carenza di tali innovazioni da più parti auspicate, si impone tuttora agli amministratori la necessità di una attenta programmazione degli interventi che intendono attuare, in modo tale che siano avviate solo quelle opere le cui procedure contabili risulteranno compatibili con i limiti stabiliti dalla legge, quando scadranno le date di pagamento. Una diversa programmazione di tali interventi, anche se finanziati con fondi propri, in base alla quale già risulti evidente l’impossibilità di portare a termine la fase relativa ai pagamenti, se non violando il patto, appare quindi inammissibile sulla base del vigente quadro normativo. Deve considerarsi inammissibile ogni ipotesi di inserimento di clausole di anticipata previsione e regolamentazione degli oneri aggiuntivi, cui gli enti andrebbero incontro per le inadempienze contrattuali connesse ai vincoli di cassa imposti dal patto. Sempre in termini astratti, non si può escludere che l’aumento dei costi a carico del bilancio degli enti, derivante da tale scelta, possa essere configurato come una ipotesi di responsabilità contabile.

GIURISPRUDENZA: CONTROVERSIE IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI - TAR CAMPANIA SA (2009)

In materia di revisione dei prezzi contrattuali negli appalti di lavori, è noto l’orientamento giurisprudenziale consolidato – che il Collegio condivide - secondo cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando si controverte sulla spettanza del compenso revisionale e l’amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso di riconoscimento del diritto ovvero abbia assunto un comportamento che segnali tale riconoscimento; spetta invece al giudice amministrativo allorché il riconoscimento non sia intervenuto e sia tuttora controverso se il compenso competa o meno all’appaltatore (cfr. ex multis, C.d.S., sez. V, 18 marzo 2004, n. 1420 C.d.S., sez. IV, 11 febbraio 2003, n. 741; Id. 9 ottobre 2002, n. 5347; Cass. S.U. 24 aprile 2002, n. 6034). Il Collegio è dell’avviso che la presente controversia, riguardando l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza diretta al riconoscimento del compenso revisionale, rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo l’esercizio di poteri autoritativi a fronte dei quali sussistono esclusivamente posizioni di interesse legittimo. Rileva, inoltre, il Collegio che il rapporto contrattuale cui inerisce la pretesa azionata con il presente ricorso è precedente all’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. n. 333/1992, convertito nella legge n. 359/1992, che ha abolito l’istituto della revisione dei prezzi nei pubblici appalti. Ne consegue che la domanda è ammissibile, considerato che la predetta normativa si applica soltanto per gli appalti aggiudicati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, 3 luglio 2001, n. 1326). Tanto premesso, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale consolidato (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 1989, n. 882), deve essere rilevato l’inadempimento del Comune all’obbligo di provvedere in forma esplicita sull’istanza della ricorrente diretta al riconoscimento del compenso revisionale. Di qui la palese illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’atto di diffida e messa in mora del 3.7.2008. In accoglimento del presente gravame, deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità del silenzio rifiuto frapposto dall’amministrazione resistente con conseguente obbligo della stessa a provvedere in forma esplicita sull’istanza proposta dal Fallimento società ricorrente.

GIURISPRUDENZA: LEGITTIMAZIONE AGIRE ASSOCIAZIONI - PREZZARI - TAR CALABRIA RC (2009)

E’ principio pacifico in giurisprudenza (così Tar Palermo, III, 27 dicembre 2007, n. 3494) che gli enti esponenziali sono legittimati a tutelare in sede giurisdizionale gli interessi della categoria rappresentata, non solo quando si tratti di violazione di norme poste a tutela di tali soggetti, ma anche ogni qualvolta si tratti di perseguire comunque vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera dell’intera categoria, con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti e di quelle relative ad attività estranee ai compiti dell’ente (cfr., in tema di Ordini professionali, Cons. St., IV, 23 gennaio 2002, n. 391; Tar Venezia, 25 novembre 2003, n. 5909). Ne consegue che la legittimazione di tali enti non può essere esclusa da un ipotetico conflitto di interessi tra essi e i singoli iscritti che eventualmente intendano partecipare alla gara così bandita, atteso che la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, per essere idoneo ad escludere la legittimazione dell'ente, va valutato in astratto, essendo all’uopo insufficiente la circostanza, meramente eventuale e giuridicamente insignificante, che alcuni rappresentati possano beneficiare del provvedimento che l’associazione, viceversa, assume lesivo dell’interesse istituzionalizzato della categoria, che non equivale, infatti, ad una mera somma di interessi particolari di identico contenuto, ma si connota per una sua oggettiva ed autonoma utilità che trascende, pur presupponendoli, i singoli interessi e che è data dalla esigenza di tutela delle condizioni e delle regole generali del mercato di riferimento. Parimenti è indiscusso che la legittimazione processuale dell'associazione dei costruttori edili non sussisterebbe solo per l'impugnazione di provvedimenti lesivi non della categoria unitariamente considerata, ma solo di alcuni dei soggetti associati. Al fine di prevenire l’applicazione di meccanismi di adeguamento del prezzo in corso di esecuzione, e di garantire una corretta fissazione dei prezzi a base di gara, l’art. 133, co. 8, d.lgs. n. 163/2006 dispone che le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza all’obbligo di aggiornamento, i prezziari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le Regioni interessate. In punto di diritto è, dunque, chiaro che nel settore dei pubblici appalti che i prezzari, strumenti di riferimento per le opere pubbliche, devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme: l’aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l’Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d’asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l’affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d’asta implica. In tal senso, dunque, non vale sostenere che i prezzi siano di fatto "in linea con quelli di mercato quali registrati al momento della pubblicazione del bando", o che lo scostamento è minimo, perché ciò, quantomeno, è recessivo di fronte alla necessità che dell’adeguamento sia data pubblica fede tramite le apposite procedure di revisione dei prezzari disciplinate dalla legge.

NORMATIVA: INTERESSE DI MORA NEGLI APPALTI - ANNO 2008 - MIN INFRASTRUTTURE (2009)

Determinazione per il periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.

GIURISPRUDENZA: REVISIONE PREZZI - VARIAZIONI PERCENTUALI SUPERIORI AL 10% - TAR LAZIO RM (2009)

La rilevazione, da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 133 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, delle variazioni percentuali annuali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, costituisce l'esercizio formalizzato di un potere valutativo che si riflette sulla posizione delle imprese coinvolte nei rapporti contrattuali di cui al precedente comma 2 dello stesso art. 133. E’ stato già affermato, in giurisprudenza, sebbene per l’ipotesi (anch’essa peraltro in qualche modo correttiva del prezzo chiuso “puro” in materia di lavori pubblici) di cui al comma 3 del ripetuto articolo, che “dette imprese hanno perciò un interesse qualificato dalla stessa normativa qui in rilievo a veder pubblicati i presupposti ed i criteri utilizzati nella valutazione, al fine di conoscere come, comunque, la loro posizione sia stata definita dall'Amministrazione, ancorché in via collettiva, e di poter contestare, nelle sedi opportune, gli esiti che ritenessero illegittimamente sfavorevoli” (cfr. CdS, VI, n. 5088 del 4.9.2006). Ne consegue che, seppure nei limiti del sindacato ammissibile per un atto come quello di cui trattasi a destinatari indeterminati, il Decreto Ministeriale di rilevazione dei prezzi e dello scostamento delle percentuali secondo le misure significative per legge, ben può essere censurato per violazione di criteri di ragionevolezza intrinseca, per inidoneità, insufficienza o erroneità dell’istruttoria. In sede di emanazione, infatti, dei decreti ministeriali della specie, l’Amministrazione deve anzitutto rilevare, in maniera trasparente, congrua e verificabile, dati oggettivi riguardanti gli scostamenti percentuali dei prezzi e poi deve valutare, non illogicamente, se tale scostamento sia stato determinato o meno da circostanze eccezionali.

GIURISPRUDENZA: REVISIONE PREZZI MATERIALI 2006 - LIMITI - TAR LAZIO RM (2009)

La Sentenza del Tar Lazio ha annullato il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 gennaio 2008 che prevedeva l’indennizzo ai costruttori per quei materiali definiti “più significativi”, che avevano registrato, cioè, nel corso del 2006 una variazione percentuale di costo superiore al 10%, legata a circostanze eccezionali e, precisamente, solo per gli aumenti del rame. Si ricorda che il Codice degli Appalti all’art. 133 vieta, infatti, la revisione dei prezzi nei contratti di lavori pubblici. Unica eccezione riguarda l’indennizzo per quei materiali da costruzione, individuati ogni anno con apposito decreto, che registrino un aumento del 10% dovuto a circostanze definite “eccezionali”. Il decreto del 02/01/2008 è stato posto sotto accusa, in particolare, nelle parti in cui non ha previsto, nell’elenco dei materiali per i quali far luogo a compensazione, ulteriori materiali oltre al “filo rame conduttore dn 0,5 mm” e alle “condutture e tubi in rame” e non ha indicato l’entità degli ulteriori aumenti registrati dai prezzi dei materiali già considerati, oggetto di aumenti eccezionali nell’ambito delle precedenti rilevazioni. Secondo il Tar, quando l’aumento significativo del prezzo risulta da soli due dei tre indici di costo disponibili, perché il terzo è contrastante, o perché (quello ISTAT nei casi evidenziati dall’opponente) addirittura manca, e anche quando il superamento della soglia del 10% è attestato, in presenza di due soli indici, da uno di essi (avendo l’altro rilevato una variazione inferiore), l’amministrazione non può escludere solo per tali circostanze la sussistenza dell’aumento oltre i limiti di percentuale previsti dalla legge, ma deve sottoporre i relativi prezzi ad un supplemento di istruttoria, anche autonomamente o facendo ricorso ad altre fonti.

GIURISPRUDENZA: AGGIORNAMENTO LISTINO PREZZI OPERE PUBBLICHE - TAR SICILIA CT (2008)

Il mancato aggiornamento del listino prezzi delle opere pubbliche pregiudica la trasparenza della gara e il Prodotto interno lordo del Paese. Inoltre il non aggiornare i prezzi incide negativamente su un mercato considerato fondamentale per la produttività nazionale, creando quindi condizioni di squilibrio. Le gare con prezzi non aggiornati avrebbero un effetto di distorsione sul mercato. Gli appalti producono una rilevante quota del Pil, quindi prezzi bassi non favoriscono la concorrenza, ma solo le imprese più spregiudicate. Nello stesso tempo i prezzi vanno rivisti in modo sistematico e seguendo le procedure previste dalla legge. Solo così si garantisce la trasparenza e la partecipazione.

NORMATIVA: MARCHE - NORME SULLA SICUREZZA - REGIONE MARCHE (2008)

Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili.

NORMATIVA: NORMATIVA APPALTI - DISPOSIZIONI MODIFICATE - NAZIONALE (2008)

Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

NORMATIVA: AGGIORNAMENTO PREZZI - DIFFERENZA PERCENTUALE TRA TASSO DI INFLAZIONE REALE E PROGRAMMATO - MIN INFRASTRUTTURE (2008)

Differenze percentuali tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmata.

NORMATIVA: MATERIALI DA COSTRUZIONE - RILEVAZIONE PREZZI MEDI - MIN INFRASTRUTTURE (2008)

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007 e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi.

NORMATIVA: REGIONE SICILIA - VARIAZIONI MATERIALI DA COSTRUZIONE - REGIONE SICILIA (2008)

Elenco dei materiali da costruzione ritenuti più significativi, dei loro costi riferiti agli anni 2006-2007 e le percentuali di variazioni annuali.

GIURISPRUDENZA: PREZZIARI - VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTO PREZZI - TAR UMBRIA PG (2008)

Al fine di assicurare che i costi degli interventi indicati nel progetto e quindi posti a base di gara corrispondano alla reale situazione di mercato (e per questa via sia assicurato l’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’intervento), l’articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che i prezziari vengano aggiornati annualmente, cessino di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possano essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. E’ anche previsto (comma 6, che ripropone la disposizione introdotta con l’articolo 1, comma 550, della Legge Finanziaria 2005) che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, “rilevi le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. Non può ritenersi che l’omissione dell’intervento ministeriale, giustifichi il mancato aggiornamento. Infatti, la rilevazione ministeriale riguarda soltanto le variazioni dei prezzi dei materiali “più significativi”, mentre l’aggiornamento del prezziario è prevista “con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alla costruzione, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato”, categoria disomogenea rispetto alla precedente (prezzi e materiali “più significativi”, nel primo caso; “significative variazioni” di prezzo, nel secondo), e che non esaurisce l’oggetto dell’aggiornamento (“con particolare riferimento”), confermando quindi che l’aggiornamento, potenzialmente, deve riguardare tutti i prezzi, anche in mancanza della rilevazione ministeriale. D’altro canto, ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 19/1986, l’elenco regionale dei prezzi “ … aggiornato ogni sei mesi, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e viene utilizzato per la formazione degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche”. Le stesse “Avvertenze generali” allegate alla deliberazione della G.R. n. 2211/2005, con cui è stato approvato l’elenco regionale per il 2006, precisano che l’elenco regionale dei prezzi “va applicato nell’esecuzione di opere pubbliche realizzate sul territorio regionale”. La deliberazione della G.R. n. 2211/2005 ha anche precisato che il nuovo elenco avrebbe dovuto essere applicato nella definizione degli oneri economici dei progetti redatti dopo la sua entrata in vigore. La deliberazione della G.R. n. 567/2006 ha ribadito ciò, precisando anche che i prezzi dell’elenco 2002 avrebbero potuto essere mantenuti solo nell’ipotesi in cui il bando di gara fosse stato pubblicato entro il 30 settembre 2006. Può aggiungersi che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha precisato che “l’utilizzo di prezziari non può prescindere, per il rispetto dei basilari principi di efficienza, efficacia e correttezza, da una verifica sostanziale della loro congruità in relazione alle condizioni di mercato” (cfr. parere n. 41 in data 9 ottobre 2007) Inoltre, anche alcune pronunce giurisprudenziali hanno affermato che l’aggiornamento annuale dell’elenco prezzi a livello regionale è obbligatorio, e che alle stazioni appaltanti è fatto obbligo di prendere a base dei computi metrici estimativi i prezzi aggiornati (cfr. TAR Puglia, Lecce, II, 11 ottobre 2007, n. 3468; vedi anche, C.G.A., ord. n. 604/2007 e TAR Sicilia, Catania, ord. n. 768/2007 e 832/2007).

GIURISPRUDENZA: P.A. - AGGIORNAMENTO PREZZARI - TAR SICILIA CT (2008)

Costituisce violazione della legge sugli appalti, non provvedere ad aggiornare i prezzi, la legge è infatti chiarissima: "I prezziari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data...". Lo stabilisce perentoriamente l'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, cioé del Codice dei Contratti Pubblici. Sussiste quindi l'obbligo per le Amministrazioni appaltanti di aggiornare i prezziari dei progetti, ponendo a base d'asta valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della pubblica amministrazione, oltre che sensibili alterazioni della concorrenza tra le imprese (essendo penalizzate dai prezzi non aggiornati soprattutto le imprese più competitive, perché sopportano i maggiori oneri per l'adeguamento dei costi del lavoro, per l'investimento e la formazione e così via).

GIURISPRUDENZA: PREZZIARI DELLA S.A. - COSTO DELLA MANODOPERA - TAR VENETO (2008)

L’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 impone alle stazioni appaltanti di aggiornare annualmente i propri prezziari, in particolare per le voci relative ai prodotti destinati alle costruzioni, i quali siano stati soggetti a significative variazioni legate a particolari condizioni di mercato. E’ quindi illegittimo un bando di gara per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici per la parte in cui non si è adeguato ai prezzi relativi alla manodopera individuati nel prezziario della stazione appaltante, ma che invece riportava prezzi palesemente incongrui e non attuali, di molto inferiori rispetto ai valori di mercato ed alla tariffa regionale vigente.

GIURISPRUDENZA: - COLLEGIO ARBITRALE (2008)

[A] Sulla sospensione lavori motivata dalla necessità di redigere una perizia di variante per rimediare al rinvenimento dei locali nei piani interrati dell'immobile. [B] Sulla sospensione lavori motivata dalla presenza di una falda acquifera. [C] Sulla legittimità o meno della clausola del capitolato speciale che attribuisce all'impresa l'onere dell'espletamento delle indagini geologiche e geognostiche prodromiche all'esecuzione dell'appalto. [D] Sui casi in cui l’approvazione di una perizia di variante può configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo della stazione appaltante. [E] Sull’ammissibilità o meno di una riserva iscritta per la prima volta nel verbale di ripresa lavori. [F] Sull’anomalo andamento dei lavori e sull’istituto della revisione prezzi

NORMATIVA: MATERIALI DA COSTRUZIONE - PREZZI MEDI PER L'ANNO 2005-2006 - MIN INFRASTRUTTURE (2008)

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche.

GIURISPRUDENZA: AGGIORNAMENTO PREZZARI - TAR PUGLIA LE (2007)

Con tale ricorso, le ricorrenti censurano la congruità dei prezzi posti a base della gara. Nel merito della questione, sia la normativa statale (art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006) sia soprattutto quella regionale (art. 13 della L.R. n. 13/2001), quest’ultima applicabile ratione temporis alla vicenda, impongono alle stazioni appaltanti l’obbligo di applicare, in sede di redazione ed approvazione del progetto esecutivo, i prezziari delle opere pubbliche aggiornati, obbligo che nel caso di specie era stato obliterato dall’amministrazione aggiudicatrice. Tenuto conto dell’insegnamento della Corte Costituzionale (sentenze n. 303 del 2003 e n. 401 del 2007), la disposizione del Codice che prescrive la revisione annuale dei prezzi delle opere e dei LL.PP. deve essere ascritta alla materia, “trasversale”, della tutela della concorrenza, materia nella quale lo Stato dispone di competenza legislativa esclusiva. L’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che i prezziari debbono essere aggiornati dalle stazioni appaltanti (ossia, dalle singole amministrazioni aggiudicatrici), mentre la L.R. pugliese n. 13/2001 affida tale potere alla Giunta Regionale, il che vuol dire che, nel caso di specie, essendo pacifico che la Provincia di Taranto non ha adottato un proprio prezziario, sarebbe irrilevante quanto stabilito dalla G.R. con la deliberazione n. 108/2006. Inoltre l’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, riferisce l’aggiornamento dei prezzi alla fase di approvazione del progetto e non anche alla fase dell’indizione della gara. Peraltro, il Collegio ritiene che la disposizione regionale non si ponga in contrasto con la norma statale, visto che, ai fini del rispetto del principio ispiratore dell’art. 133, comma 8, del Codice degli appalti, è sufficiente che la normativa regionale imponga l’aggiornamento dei prezzi, non essendo invece rilevante se a tale incombente debbano provvedere le singole amministrazioni o la Regione (attenendo, questo profilo, alla diversa materia dell’organizzazione amministrativa, nella quale gli enti territoriali dispongono a loro volta di competenza legislativa esclusiva). Anzi, tenuto conto del fatto che alle gare ad evidenza pubblica prendono parte in genere imprese dislocate nell’intero territorio regionale (oltre che, in ragione dell’importo a base d’asta, imprese aventi sede in altre Regioni o anche in altri Stati della Comunità Europea), è opportuno che il prezziario venga adottato dalla Regione, in base a rilevazioni dell’andamento dei costi che trascendono l’ambito (spesso angusto e poco rappresentativo) degli enti territoriali infraregionali. Ciò, del resto, risponde al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., il quale, in casi del genere, opera in favore dell’ente che ha una più estesa competenza territoriale, trattandosi di funzione che appare più proficuamente esercitata da parte del livello di governo regionale, il quale dispone oltrettutto di strutture burocratiche sufficienti rispetto all’incombente in questione, cosa che non può certo dirsi, ad esempio, per i Comuni di ridotte dimensioni.

PRASSI: BANDO - CONGRUITÀ PREZZI - AVCP (2007)

Con i pareri n. 41/2007 e 76/2007, l’Autorità ha affrontato la questione della congruità dei prezziari utilizzati dalle stazioni appaltanti, evidenziando che il loro utilizzo non può prescindere, per il rispetto dei basilari principi di efficienza, efficacia e correttezza, da una verifica sostanziale della loro congruità in relazione alle condizioni di mercato. In tale ottica si pone la previsione di cui all’articolo 133, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006, che recita “Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato.” Non è quindi conforme all’articolo 133, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006 l’utilizzo, nell’appalto in esame (bandito nel 2007), del prezziario regionale dell’anno 1997. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’A B.– lavori di costruzione di una strada tra il centro abitato e la zona archeologica in località L. 1° lotto funzionale. S.A: Comune di V.

PRASSI: ADEGUAMENTO PREZZI - AVCP (2007)

Ai sensi degli articoli 34, 43 e 44 del d.P.R. 554/1999, il computo metrico definitivo dell’opera deve essere redatto utilizzando prezziari o listini ufficiali correnti nell’area interessata. Anche nell’eventualità che la progettazione fosse stata redatta unitariamente in occasione dell’appalto affidato nel 2005 – fattispecie che non ricorre nel caso di specie, in quanto il computo metrico definitivo-esecutivo è stato redatto nel mese di gennaio 2007 – sussiste sempre e comunque l’obbligo della Stazione appaltante di effettuare l’aggiornamento del prezziario, con prezzi unitari ricavati dai prezziari vigenti nell'area interessata al momento della redazione del progetto. Non è conforme, quindi, all’articolo 133, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006 l’utilizzo, nell’appalto il cui computo-metrico è stato redatto nel gennaio 2007, del prezziario regionale dell’anno 2005. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di S. – lavori di sistemazione idrogeologica del bacino idrografico B6 ed adiacenti e relativo adeguamento della rete scolante acque bianche – completamento lavori.

GIURISPRUDENZA: PREZZARI E DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA - TAR PUGLIA LE (2007)

Non appare logico sostenere che l’Amministrazione comunale ha fissato prezzi inferiori a quelli correnti al fine di evitare ribassi eccessivi. In effetti, si tratta di una tesi abbastanza singolare, che non trova alcun valido appiglio normativo e che tra l’altro pretende di dare valore legale ad una prassi inutile; infatti, la vigente normativa contempla già una serie di rimedi tesi ad evitare che i pubblici appalti vengano aggiudicati a prezzi troppo bassi (verifica dell’anomalia e potere della P.A. di non aggiudicare in ogni caso la gara quando il prezzo è reputato non conveniente – artt. 86, comma 3, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163.2006). Peraltro, il descritto sistema può funzionare solo se i prezzi a base d’asta sono congrui in partenza, altrimenti è la stessa amministrazione a costringere in qualche modo l’aggiudicatario ad offrire un prezzo eccessivamente basso. In ragione di quanto precede, va accolta la richiesta di annullamento del bando impugnato e del progetto a base d’asta, nella parte relativa al prezzo delle opere e delle lavorazioni da eseguirsi a cura dell’aggiudicatario.

PRASSI: PREZZARI - AVCP (2007)

L’utilizzo di prezziari non può prescindere, per il rispetto dei basilari principi di efficienza, efficacia e correttezza, da una verifica sostanziale della loro congruità in relazione alle condizioni di mercato. In tale ottica si pone la previsione di cui all’articolo 133, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006, che recita “Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.” Non è conforme all’articolo 133, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006 l’utilizzo, nell’appalto in esame, dei prezziari della Regione Basilicata anno 2001 e della Regione Lazio anno 2002, qualora esistano dei prezzari più recenti. Una corretta applicazione della disposizione sopra citata, concernente la validità transitoria di un prezziario scaduto, avrebbe comportato, giusta l’approvazione del progetto esecutivo in data 18 dicembre 2006, almeno l’utilizzo del prezziario della Regione Basilicata 2004, previa verifica della sua congruità. Infatti, ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. 554/1999, il computo metrico estimativo dell’opera deve essere redatto utilizzando prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’A. P. – lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico ed alle norme di sicurezza dell’edificio scolastico della frazione A. M. S.A. Comune di L.

GIURISPRUDENZA: REVISIONE PREZZI - CORTE COSTITUZIONALE (2006)

Alla luce della evoluzione normativa, deve ritenersi che la disciplina statale, e, in particolare, l'art. 26 della legge n. 109 del 1994, come modificato dalla legge n. 311 del 2004, possegga i caratteri sostanziali identificativi delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, al di là della autoqualificazione effettuata dall'art. 1 della stessa legge n. 109 del 1994, secondo il quale «i principi desumibili dalle disposizioni» contenuti nella predetta legge «costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale». È indubbio, infatti, che l'istituto della revisione prezzi risponda ad un interesse unitario, afferendo a scelte legislative di carattere generale che implicano «valutazioni politiche e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio». Ne consegue che al legislatore statale, nella materia de qua, deve riconoscersi, nella regolamentazione del settore, il potere di vincolare la potestà legislativa primaria anche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

NORMATIVA: - MIN INFRASTRUTTURE (2006)

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata, ai sensi dell'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni.

NORMATIVA: PREZZI MEDI 2004 E VARIAZIONI PERCENTUALI 2005 - MIN INFRASTRUTTURE (2006)

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni

PARERI

QUESITO del 22/05/09 - Revisione prezzi - Prezzari: In un appalto pubblico, iniziato nel maggio 2004 (l'offerta dell'Impresa risale al 2002)dobbiamo applicare l'art.550. I Decreti inerenti la "rilevazione dei prezzi medi.." espongono gli aumenti avvenuti nel 2004 (decreto 30/6/05 riporta 13 prodotti),nel 2006 (decreto 2/1/08 aggiorna 2 prod.)nel 2007 (decreto 24/7/08 aggiorna 1 prod. e ne aggiunge un altro). Dall'analisi dei Decreti si rilevano aumenti, mai diminuzioni, nonostante che da alcuni d'anni dei prezzi sono ritornati ai valori dal 2003. In considerazione di quanto sopra si chiede: es - l'art.1 del Decreto 30/5/2006 riporta la tabella con 13 prodotti, il primo è "Ferro-acciaio tondo per c.a.-prezzo medio 2003 0.283 euro/Kg, variazione percentuale annuale 2004 41.30. Da qui si desume che il prezzo medio per il 2004 sarà di 0.400Euro/Kg. All'Impresa, dedotto il 10% dell'aumento, per l'anno 2004 va riconosciuto l'importo di 0.372Euro/Kg. Quesito: Per gli anni successivi, non essendoci Decreti riferiti al prezzo del prodotto "Ferro-acciaio tondo per c.a." il valore da assumere è 0,400 o 0.372 Euro/Kg o altro ancora? Quesito: Il Decreto 2/1/2008 riporta variazione percentuale al Prodotto "filo di rame.."del 41.64% rispetto al prezzo medio 2005 (4.245Euro/Kg), che diventa quindi 6.013Euro/Kg. Il Decreto successivo riporta il prezzo medio 2006 per lo stesso prodotto a 6.031Euro/Kg, trattasi di errore di calcolo?

RISPOSTA del 21/10/09: In risposta al primo quesito, si sottolinea preliminarmente che il ferro-acciaio tondo per c.a. è stato inserito nel decreto ministeriale 30 aprile 2009. Pertanto, per determinare le compensazioni relativamente a tale materiale, e agli altri ivi trattati, è necessario fare riferimento alle rilevazioni compiute in tale decreto.In ogni caso, ove fosse necessario riconoscere compensazioni per materiali in ordine ai quali sia stata fatta una sola rilevazione, per gli anni successivi rispetto a quello in cui è stato rilevato l’aumento di prezzo medio è sempre necessario riconoscere la medesima percentuale di aumento già individuata, da applicare al prezzo medio dell’anno di presentazione dell’offerta ricavato dal decreto ministeriale adottato in applicazione dell’art. 133 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. e moltiplicare tale importo (che rappresenta l’aumento per unità di misura del materiale) alla quantità dello stesso materiale contabilizzata in cantiere nell’anno di pagamento.In risposta al secondo quesito, si rileva che l’allegato 3 del decreto 30 aprile 2009 riporta correttamente, come prezzo medio del filo di rame l’importo di € 6,01 per kg, in conformità con quanto stabilito nel precedente decreto 2 gennaio 2008. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/10/08 - Revisione prezzi - A corpo: Appalto per la realizzazione di una palestrina a servizio di una scuola. Importo dei lavori a base d’asta Euro 569.000,00 di cui Euro 10.000,00 per oneri non soggetti a ribasso. In data 8/06/2006 e 31/07/2006 si sono svolte due sedute pubbliche per un pubblico incanto con il criterio di aggiudicazione “a corpo” mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, come previsto dall’art. 21 comma 1 lett. b) della legge 109/94 e s.m.i. Con determinazione del Responsabile del Settore in data 02/11/2006 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto ad una A.T.I., risultata la migliore offerente. Con successiva determinazione del 28.05.2007, a seguito di comunicazioni della Prefettura, è stata revocata l’aggiudicazione. Il contratto non era ancora stato sottoscritto, né i lavori erano iniziati. Con determinazione del 20.09.2007 è stato aggiudicato l’appalto all’Impresa seconda classificata. L’A.T.I. in data 10.10.2007 ha proposto ricorso al TAR di Brescia contro il Comune per l’annullamento della determinazione del 28.05.2007 di adozione del provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione definitiva. All’udienza del 07.02.2008 la causa è stata trattenuta in decisione e con sentenza n. 209 il TAR di Brescia (Sez. I) ha accolto il ricorso presentato dalla A.T.I. con conseguente annullamento della determinazione del 28.05.2007. A seguito di tale annullamento l’appalto dei lavori è stato di nuovo assegnato alla ATI, che il 10.07.2008 ha chiesto un incontro con l’amministrazione per “valutare gli aumenti di mercato in considerazione del tempo trascorso”. Durante l’incontro il legale rappresentante della mandante ha chiesto un aumento contrattuale di Euro 63.000,00. Premesso che a mio parere la cifra è eccessiva, è possibile “concordare” una “revisione prezzi” prima della firma del contratto? A che titolo e sulla base di quale norma? Non dovrebbe essere la mandataria a presentare richieste?

RISPOSTA del 26/06/09: Non è assolutamente possibile concordare alcuna modifica del prezzo se non si rientra nei casi previsti dall'art. 133, c. 3 o 4 e ss. del Codice dei contratti pubblici. In seguito alla citata sentenza, infatti, l'ATI diviene aggiudicataria alle condizioni di offerta. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 21/07/08 - Riserve appaltatore - : Con la presente si chiede se è legittima la riserva qui riportata: 1) in assenza del decreto Min.Infr. richiamato dal DL 163/06 è possibile riconoscere l’aumento prezzi e in che misura? 2) Se l’appalto è aggiudicato, quando bisogna aggiornare il preziario? 3) Si devono riconoscere e prevedere variazioni di prezzo future? PREMESSA Con contratto del 31/07/07 l’ALER ha affidato una nuova costruzione mediante gara aperta con offerta a corpo. L’importo: € 1.130.856,11+IVA Il SAL1 del 05/07/08 sottoscritto con riserva dell’appaltatore. RISERVA APPALTATORE Per effetto dell’eccezionale e imprevisto aumento del prezzo di mercato del ferro dal dic.07 al mag.08, l’importo della fornitura è aumentato. L’appaltatore dichiara di aver affrontato un maggior onere economico di € 18.875,12 per la fornitura del ferro. L’art.10 del contratto di appalto e l’art. 27 del Cap.Spec. di appalto richiamano il disposto dell’art.133 DL n.163/07. In aggiunta a quanto sopra si osserva che l’aumento del prezzo ha comportato uno squilibrio in misura tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 cod. civ. RICHIESTE: a) l’appaltatore chiede di concordare una modifica delle condizioni economiche del contratto che tenga conto dell’aumento intervenuto del prezzo delle materie prime e delle prevedibili variazioni che potranno verificarsi sino alla data prevista per la fine dei lavori, in modo tale da consentire l’ultimazione dell’opera. b) che, in aggiunta al s.a.l, gli vengano liquidati € 18.875,12 a titolo di maggiore onere e che vengano disposte le compensazioni previste dall’art. 133, commi 4 e seguenti, DL n. 163/06. c) Che si operi l’aggiornamento del prezziario ai sensi dell’art. 133, comma 8, DL n. 163/06; d) una modifica delle condizioni economiche del contratto che tenga conto dell’aumento intervenuto del prezzo delle materie prime e delle prevedibili variazioni che potranno verificarsi sino alla data prevista per la fine dei lavori.

RISPOSTA del 22/04/09: L’alea contrattuale ed i relativi rischi sono notevolmente maggiori un “appalto pubblico” rispetto ad un appalto privato. La riserva proposta meriterebbe esame nel contesto di un appalto tra privati. In un appalto dove il committente è pubblico è applicabile solo l’art. 133 del Codice dei contratti pubblici. Ogni forma di riconoscimento economico diverso da quello ivi previsto potrebbe integrare gli estremi del danno erariale. In assenza di sbilancianti dell’indice inflativo (art. 133 c. 3) o di sbilanciamento di singoli materiali riconosciuto con d.m. (cc. 4 e ss) non è possibile nessuna forma di compensazione dei prezzi. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 28/02/08 - Caro-acciaio - : Con riferimento alla circolare ministeriale del 4 agosto 2005, n.871/CD, si chiedono chiarimenti circa il significato del punto 2.1 della circolare, ovvero se il Caro Ferro deve essere applicato anche ad ascensori, quadri elettrici e generatori di calore (caldaie) posto che in merito alle modalità operative è disposto che: -la variazione in percentuale che eccede il 10 per cento è applicata al prezzo del singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta; - la variazione del prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a)è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale annuale per effeto del quale risulti accertata la variazione. Opera: LAVORI DI RICONVERSIONE EX OSPEDALE “T. BORSALINO” IN CENTRO RIABILITATIVO POLIFUNZIONALE Al fine di tenere un comportamento omogeneo ad altri casi,

RISPOSTA del 22/12/08: La citata circolare ministeriale, ed in generale la disciplina di cui all'art. 133, commi 4 e ss. del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., fa riferimento ai materiali da costruzione ivi citati e contabilizzati, e non a oggetti complessi, che pure contengono tali materiali, come ascensori, quadri elettrici o generatori. La risposta è, pertanto, negativa. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 05/12/07 - Prezzo chiuso - : Si chiede se, dovendo appaltare a breve un lavoro, sia o meno necessario modificare il capitolato speciale di un progetto già approvato, inserendo la previsione di cui all'art. 34, commi 4bis e seguenti, LR n. 27/2003, in considerazione anche del fatto che nonè ancora stato emanato il provvedimento di cui al comma 4quinquies.

RISPOSTA del 31/10/08: Le novità introdotte nella L.R. 27/2003 all’art. 34, comma 4-bis (c.d. “prezzo chiuso”) e commi 4-ter e ss. (con riguardo all’adeguamento del corrispettivo in base alle oscillazioni del mercato di prodotti e materie prime destinati alle costruzioni) prevedono l’inserimento nei capitolati e nei contratti di apposite clausole che collegano l’adeguamento dei prezzi all’adozione di appositi provvedimenti di Giunta Regionale. Premesso che tali previsioni erano state introdotte al fine di dare concreta operatività all’analoga disciplina già operante a livello statale (art. 133, commi 3 e ss., D.lgs. 163/2006), e che attualmente è comunque quest’ultima a doversi applicare (cfr. sent. Corte Cost. 23.11.2007 n. 401, che ha respinto i ricorsi delle Regioni in merito alla legittimità costituzionale del D.lgs. 163/2006 con particolare riguardo all’art. 4, comma 3), si ritiene che le stazioni appaltanti non possano sottrarsi all’obbligo normativo di inserire nei contratti e nei capitolati specifiche clausole in tal senso. Siffatte clausole troveranno successivamente applicazione nel momento in cui, dopo l’adozione del provvedimento di competenza (per il Codice dei Contratti: appositi Decreti Ministeriali), si ricada nella fattispecie che rende necessario l’adeguamento del prezzo. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 15/07/08 - Prezzo - : Alcune Ditte hanno fatto notare che il testo dell'art 136 comma 2 del DPR 554/99 pubblicato da IL SLE 24 ORE e dal Ministero di Grazia e Giustizia riferiscono i nuovi prezzi alla data di esecuzione e non dell'offerta. Inoltre fanno rilevare un illecito arricchimento riportando le analisi alla data del'offerta stessa. Alcune chiedono se per data di formulazione dell'offerta si intende l'aggiudicazione o la data riportata sul plico contenente l'offerta. Si chiede, pertanto: 1) quale è l'esatta interpretazione; 2) quale è la data precisa di riferimento. Altro quesito riguarda la revisione prezzi per la quale nonostante alcuni beni aumentino (il rame...) il Ministero non provvede ad emanare i dati necessari. Infine si chiede se è possibile tener conto della richiesta di Revisione Prezzi formulata in sede di collaudo o se la richiesta va fatta prima (anche nel caso in cui non maturi. é gradito qualche riferimento normativo o dell'Autorità.

RISPOSTA del 03/07/08: Un soggetto imprenditoriale che stipula un contratto avente ad oggetto lavori pubblici, conclude un accordi in cui l’alea che si assume (ossia i rischi e le responsabilità) è decisamente maggiore e di più ampia portata rispetto a quanto avviene per un contratto tra privati. Proprio sui prezzi contrattuali questa alea è di certa ampiezza per il privato, il quale non vede applicata la revisione prezzi di cui all’art. 1664, c. 1 del codice civile, ma vede applicato il c.d. prezzo chiuso con compensazione a norma dell’art. 133, c. 3 e c. 4 del d.lgs. 163/06. Pertanto, in questo contesto, si applica anche l’art. 132 del dpr 554/99, il quale prevede l’analisi prezzi al momento di fissazione dell’accordo contrattuale e non successivo. Non è sostenibile alcuna azione per indebito arricchimento, in quanto tale istituto ha portata residuale ove non vi siano disposizioni (di legge o di contratto) che allochino responsabilità e rischi. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 12/03/07 - Compensazione prezzi - : In riferimento all'art.133, commi 4 e 6 del D.Lgs. n.163/06 il Ministero delle Infrastrutture ha emanato il Decreto dell'11.10.06, pubblicato sulla G.U.R.I. n.240 del 14.10.06, con il quale decreta che l'unico materiale da costruzione ad aver subito una variazione percentuale annuale significativa nell'anno 2005 rispetto al prezzo medio rilevato per l'anno 2004 è stato il bitume. L'impresa appaltatrice ha formulato una richiesta di adeguamento prezzi anche per l'acciaio, in virtù di un decreto emanato però l'anno precedente (agosto 2005), che teneva conto di un aumento significativo del prezzo del citato materiale da costruzione. Si chiede, pertanto, se in ragione di quanto esposto, debba essere riconosciuto all'impresa anche il costo adeguato dell'acciaio o solo quello del bitume, dato che è per quest'ultimo che nell'anno 2005 si è verificata una variazione percentuale significativa del prezzo medio rilevato per l'anno 2004.

RISPOSTA del 20/11/07: L’impresa ha diritto di vantare la compensazione dei prezzi dell’acciaio, ma solo qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente. Sul punto si veda il d.m. Infrastrutture 11 ottobre 2006, art. 2, lett. b). (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 15/02/07 - Compensazione prezzi - : Per un appalto, la ditta aggiudicataria, ha presentato l’offerta nel dicembre 2003. I lavori sono stati contabilizzati nel 2004, 2005, 2006. Il D.M. 30/6/2005 (G.U. 5/7/2005 n.154) che ha previsto l’aumento di alcuni materiali da costruzione è applicabile ai lavori contabilizzati nel 2005, considerato che il D.M. 11/10/2006 (G.U. 240 del 14/10/2006) non prevede né aumenti né diminuzioni del prezzo dei materiali citati nel D.M. 30/6/2005 ?

RISPOSTA del 26/06/07: Il Decreto Ministero delle Infrastrutture 11 ottobre 2006, prevede all’art. 2: "Ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, si fa riferimento: …… b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2005 e nell'anno 2004, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente”. L'eventuale richiesta di compensazione per il 2005, su contratto del 2003, è pertanto legittima e il d.m. 30/06/2005 è applicabile con le variazioni percentuali annuali in esso riportate. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 04/12/06 - Compensazione prezzi - : Si richiede parere sulla richiesta di giusta compensazione da parte di un’impresa. Si riassumono brevemente i termini della questione: Offerta: ottobre 2003 Inizio lavori: maggio 2004 1^sal del 17/9/2004, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 13/9/04 2^sal del 10/11/2004, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 10/11/04 3^sal del 5/4/2005, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 05/04/05 4^sal del 5/8/2005, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 05/08/05 E’ stata effettuata nel 2006 una prima compensazione per il 1^ e 2^sal. Per il 3^ e 4^ sal - visto anche Vs. precedente parere 1687/15.3.2006 - si riconosceva la necessità di attendere l’ulteriore D.M. di rilevazione prezzi medi per l’anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l’anno 2005, prima di poter esprimere qualsiasi considerazione in merito. A fronte di recente richiesta da parte dell’impresa, sempre per le voci relative a ferro e acciaio, si chiede vostro parere in merito alla legittimità del riconoscimento di tale compensazione anche per il III e V sal, visto che il D.M. 11/10/2006 contempla i soli aumenti relativi al bitume.

RISPOSTA del 26/06/07: Il d.m. 11 ottobre 2006, art. 2, lett. b) sancisce che “Ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, si fa riferimento: b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2005 e nell'anno 2004, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.” Pertanto, se ne ricorrono i presupposti e nei limiti di spesa sanciti dalla vigente normativa, è dovuta la compensazione per ogni contabilizzazione di materiale anche per il terzo e quarto sal nei limiti del d.m. 30 giugno 2005. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 20/12/06 - Compensazione prezzi - : Un’impresa ha richiesto l’applicazione dell’art. 133 commi 4 e seguenti del Dlgs 163/2006 (già art. 26 legge 109/94) per ottenere la compensazione dei prezzi dei materiali che hanno subito nel 2004 una variazione superiore al 10% rispetto al prezzo medio registrato nell’anno 2003. Alle quantità contabilizzate nel 2004 è stato pertanto applicato l’incremento percentuale stabilito con il decreto 30 giugno 2005 e con le modalità della circolare n.871 del 4.8.2005. Si chiede se alle quantità degli stessi materiali, contabilizzate nell’anno successivo 2005, si debba applicare la stessa variazione percentuale indicata dal DM 30 giugno 2005 ovvero se l’adeguamento dei prezzi deve essere limitato all’anno in cui si sono verificate le variazioni e cioè al 2004.

RISPOSTA del 26/06/07: Si faccia riferimento al Decreto Ministero delle Infrastrutture dell’11 ottobre 2006, il quale ha rilevato i prezzi medi per l’anno 2004 e le variazioni percentuali medie per il 2005 relativi ai materiali da costruzione più significativi. Il citato decreto, in particolare, all’art. 1 stabilisce i dati sopra indicati con riferimento all’unico materiale da costruzione significativo (il bitume) che nel corso del 2005 ha subito variazioni percentuali di prezzo per effetto di circostanze eccezionali. Al successivo art. 2, lett. b), il decreto dispone che, ai sensi dell’art. 133, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., per gli altri materiali è necessario operare le compensazioni relative alle quantità contabilizzate nel 2005 facendo riferimento ai prezzi medi ed alle variazioni percentuali (per la parte eccedente il 10%) già rilevati con il dm 30 giugno 2005. Nel caso di specie, dunque, ricorrendo tutti i presupposti, le compensazioni riguardanti i materiali interessati dalle suddette variazioni contabilizzati nel 2005 saranno effettuate applicando la stessa variazione percentuale già applicata alle quantità contabilizzate nel 2004. (fonte: Ministero Infrastrutture)

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