Art. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

Art. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi

(art. 26, legge n. 109/1994)

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 - per il regime transitorio si veda l'art.253 co. 23bis; NB: ai sensi dell'art.24 della Legge 161/2014 in vigore dal 25-11-2014 le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice, che prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del DLgs 231/2002, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'art. 1, comma 1, del citato DLgs 231/2002 solo se piu' favorevoli per i creditori.

1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l’applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell’esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessaria per l’esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, e previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori; senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 - Da coordinare con l’art.26-ter del D.L. 69/2013 come convertito dalla L.98/2013, in vigore dal 21/08/2013, che reintroduce l’istituto dell’anticipazione fino al 31/12/2014, quindi prorogato al 31/12/2015 dal DL 192/2014 in vigore dal 31/12/2014, poi ulteriormente prorogato al 31/12/2016 ad opera della Legge di conversione 11-2015 in vigore dal 01/03/2015 NB il comma 3-bis del DL 192/2014 eleva l’anticipazione al 20% fino al 31/12/2015; Successivamente il DL 210/2015, in vigore dal 30/12/2015, ha prorogato l’aumento dell’anticipazione al 20% fino al 31/07/2016

2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

3-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3. comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. N. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7. comma così sostituito dall’art.4, comma 2, lett.o) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. comma così sostituito dall’art.4, comma 2, lett.o) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

6-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6. comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. N. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate.

9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
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Giurisprudenza e Prassi

DOMANDA DI COMPENSAZIONE DEI PREZZI E NATURA DEL CERTIFICATO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

L’art. 133 dell’abrogato d.lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis alla presente controversia) aveva previsto, al comma 5, che la compensazione fosse determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto emesso annualmente dal Ministero delle Infrastrutture, e ciò “nelle quantità accertate dal direttore dei lavori”.

Il richiamo alla contabilizzazione – attività, dunque, nella quale trova consolidamento una pregressa ed ineludibile attività di accertamento, caratterizzata da merito tecnico, da parte del direttore dei lavori, potenzialmente contestabile e rivedibile in esito alla verifica che compete alla stazione appaltante – depone, perciò, per la natura giuridica mista del certificato di pagamento, la cui emissione consegue ad un procedimento bifasico nel quale convivono:

a) l’attività di rilievo pubblicistico da riferire al giudizio tecnico-discrezionale del direttore dei lavori, soggetto a controllo di merito da parte della stazione appaltante;

b) l’emissione di un documento contabile che istituisce tra le parti del contratto di appalto un vincolo obbligatorio di rilievo privatistico, come, del resto, conferma sia la previgente disposizione di cui all’art. 113 bis dell’abrogato d.lgs. 50/2016 (“il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore”), sia il nuovo art. 125 del d.lgs. 36/2023 (“il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento (…). L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento”).

Considerazioni diverse devono, invece, essere formulate con riguardo alle annualità decorrenti dal 2011 (oggetto di una parziale liquidazione, con certificato di pagamento n. 1410 del 19.6.2013) fino al 2014, per nessuna delle quali la stazione appaltante è mai pervenuta ad un grado di definitezza procedimentale analogo alle annualità 2009 e 2010.


CONTRATTO DI APPALTI - INTERESSI EX ART. 133 D.LGS. 163/06 - DISCIPLINA SPECIALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

La formula “gli interessi di legge” in materia di appalto, va letta con riferimento alle norme speciali applicabili alla fattispecie, norme che all’epoca dei fatti erano individuate dall’art. 133 d.lgs. 163/06 e dall’art.2, comma 8, seconda parte della citata circolare 871/2005, per cui “Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall’art. 30, commi 1 e 2 del decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria”.

A sua volta, il d.m. n. 145/2000, all’art. 30, commi 1 e 2, dispone: “Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori (comma 1). Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori (comma 2).” In presenza di una disciplina speciale, la cui legittimità non è stata in alcun modo contestata, non vanno quindi applicate né la disciplina ordinaria degli interessi legali, né quella di cui al d. lgs. 231/2002.

COMPENSAZIONE PREZZI - IMPORTO CALCOLATO AL NETTO DELL'IVA

AGENZIA ENTRATE INTERPELLO 2022

OGGETTO: Interpello n. 956-83/2022.

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

Codice fiscale 97532760580

Istanza presentata il 12/01/2022

Scadenza termini invio risposta il 12/04/2022

quesito posto: “se gli importi derivanti dal calcolo della compensazione come indicato nella citata circolare n. 43362 del 25.11.2021 siano soggetti ad I.V.A. (e, in tal caso, se ad essi debba sommarsi, in via generalizzata, l’aliquota d’imposta prevista per l’esecuzione dell’opera pubblica, pari al 10%, ai sensi del numero 127-septies) della Tabella A, Parte

III, del d.P.R. 633/72, ovvero una specifica e diversa aliquota) oppure se detti importi siano esclusi dal campo di applicazione dell’imposta”.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE EMERGENZA COVID - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI - OBBLIGATORIO INSERIMENTO CLAUSOLA (106.1.a)

NAZIONALE DECRETO 2022

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)

Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022

RETTIFICA DM MISE 11 NOV 2021 RILEVAZIONE PREZZI CARO MATERIALI

MISE DM 2021

Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per

cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi».

(

COMPESANZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE

MIN INFRASTRUTTURE CIRCOLARE 2021

Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.

REVISIONE PREZZI - NECESSARIA PRESENZA CLAUSOLA NEGLI ATTI DI GARA (106)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2021

Quanto alla lamentata esclusione della possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, deve ricordarsi che una tale previsione rientra tra le facoltà delle stazioni appaltanti in sede di elaborazione del bando.

Se, infatti, la precedente normativa in materia di lavori (art. 133 comma 2 del d. lgs. 163/2006) escludeva espressamente la facoltà di revisione dei prezzi e di applicazione dell’articolo 1664 del codice civile (salve le variazioni, in aumento o diminuzione, superiori al 10%, dovute a circostanze eccezionali, del prezzo di singoli materiali, per i quali era prevista una forma di compensazione per la percentuale eccedente tale 10%), in base alla disciplina attualmente vigente, contenuta nell’art. 106 del d. lgs. n. 50/2016, la revisione dei prezzi, salve le ipotesi di cui si dirà di qui a poco, è comunque subordinata alla previsione, nei documenti di gara, di una specifica clausola chiara, precisa e inequivocabile.

Deve pertanto concludersi per la piena legittimità dell’esclusione della revisione dei prezzi all’interno dei documenti di gara del bando impugnato.

Peraltro, l’esclusione di una tale facoltà garantisce, tra l’altro, dal rischio della presentazione – in contrasto con i principi di serietà dell’offerta e di esercizio effettivo della libera concorrenza - di offerte in concreto non sostenibili, presentate solo nella prospettiva della loro sostanziale rideterminazione in sede di revisione dei corrispettivi.

A sostegno di un presunto obbligo di “equa” determinazione dei prezzi e/o di revisione del contratto non possono fondatamente invocarsi neanche i principi di buona fede e correttezza, la cui funzione integrativa delle condizioni contrattuali non può certamente spingersi fino alla vera e propria rideterminazione del sinallagma contrattuale che, a seguire la tesi dei ricorrenti, si verrebbe in concreto ad attuare.

Una tale interpretazione si porrebbe in contrasto con le previsioni di cui all’art. 106 del d. lgs. 50/2016, che escludono la revisione “di diritto” dei prezzi dei contratti pubblici, ammettendola eccezionalmente, per i lavori pubblici, solo se il valore della modifica è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto e ponendo, comunque, quale limite generale, il carattere non sostanziale delle modifiche stesse, corrispondente alla salvaguardia dell’equilibrio economico del contratto e alla mancata introduzione di condizioni che, se previste in origine, avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione.

Nel caso in esame è evidente invece che le modifiche richieste dai ricorrenti inciderebbero notevolmente sull’equilibrio economico dell’appalto e, per definizione – considerata la lamentata natura escludente della formulazione attuale del bando – consentirebbero la partecipazione di ulteriori operatori economici.

I rilievi della parte ricorrente appaiono dunque, anche sotto tale profilo, non pertinenti.



ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2021

Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. (21°06395)



DECRETO SEMPLIFICAZIONI "BIS" - REVISIONE PREZZI

NAZIONALE LEGGE 2021

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00116) - Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/2021

PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE - ANALISI PREZZI MEDI E VARIAZIONI - ANNO 2019 E 2020

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2021

Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2020, ai fini

della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

L'art. 1 del decreto stabilisce che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell’anno 2020, rispetto all’anno 2019, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento.

DIFFERENZE TRA TASSO D’INFLAZIONE REALE E TASSO D’INFLAZIONE PROGRAMMATO

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2021

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno 2020. (21A01814)

RILEVAZIONE PREZZI MEDI 2019 PER MATERIALI DA COSTRUZIONI (216.27ter)

MIN INFRASTRUTTURE DM 2020

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2018 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2019, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

TASSO DI INFLAZIONE REALE E PROGRAMMATO ANNO 2019

MIN INFRASTRUTTURE DM 2020

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno 2019.

AGGIORNAMENTO PREZZI – FASE TEMPORALE DI APPLICAZIONE NORMA – MOMENTO DI APPROVAZIONE PROGETTO

ANAC DELIBERA 2019

Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, affermatosi sotto il vigore dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006, ma che si può ritenere ancora attualmente valido, «l'onere dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è una norma cogente, ma soltanto una indicazione alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le variazioni dei prezzi secondo un costante aggiornamento. Ciò non significa, però, che le amministrazioni siano obbligate a porre a base del loro computo estimativo i suddetti prezzari, anche in considerazione della generale illegittimità comunitaria dei minimi tariffari inderogabili; le stazioni appaltanti possono scegliere una base di calcolo che ritengano più opportuna in ordine alle contingenze che riguardano l'appalto che va in gara, per cui, le imprese che valutano di non poter partecipare alla gara sulla base di quel computo estimativo, possono decidere di non presentare offerte, mentre mai possono imporre all'amministrazione una base d'asta che possa essere per loro maggiormente conveniente da un punto di vista economico» (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1.4.2011, n. 2033); in ogni caso, l’obbligo di aggiornamento dei prezzi non può che riferirsi alla fase di approvazione del progetto e non a quelle ad essa successive (in tal senso depongono anche le indicazioni contenute in proposito nelle Linee Guida n. 3 e le disposizioni di cui all’art. 26 del Codice citate dall’istante), e che l’eventuale indizione della gara dopo un lungo lasso temporale rispetto all’approvazione definitiva del progetto costituisce un aspetto patologico delle procedure amministrative che non può comunque inficiare l’interpretazione e l’applicazione dei principi generali in materia.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da A. – Lavori di rifunzionalizzazione dell’ex ospedale militare delle Palazzine identificate con le sigle “B, C e I” all’interno della Caserma “Michele Ferrara” ex Villa Stagno, sita in corso Calatafimi n. 404-Allocazione dei reparti dell’Arma dei Carabinieri – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 6.319.951,21 – S.A.: MIT-Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria.

RILEVAZIONE PREZZI MEDI 2018 PER MATERIALI DA COSTRUZIONI (216.27ter)

MIN INFRASTRUTTURE DM 2019

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

RILEVAZIONE PREZZI MEDI 2017 PER MATERIALI DA COSTRUZIONI (216.27ter)

MIN INFRASTRUTTURE DM 2018

Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2017, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

REVISIONE PREZZI - GIURISDIZIONE GIUDICE AMMINISTRATIVO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

L'art. 133 comma 1 lett. e.) n.2 c.p.a. devolve le controversie in tema di revisione prezzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo senza operare alcuna dicotomia sull’oggetto in contestazione: sia se si faccia questione sulla spettanza della revisione che si disputi invece sull’esatta quantificazione operata nel provvedimento applicativo.

Pendant di diritto sostanziale alla norma processuale si rinviene nell’art. 244, comma 1, codice dei contratti che, in linea di continuità con l'art. 6, l. n. 537 del 1993, ha esteso la cognizione del giudice amministrativo “ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi”.

Vale a dire che la distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al quantum della revisione prezzi e al giudice amministrativo quelle afferenti all'an debeatur – avallata dalla sentenza in esame e, viceversa, censurata dalle appellanti – è divenuta recessiva a fronte della concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative alla revisione negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica.

Che in materia di revisione prezzi negli appalti pubblici l’assetto della giurisdizione si vada orientando, in conformità al principio del giusto processo ex se ostativo alla moltiplicazione dei processi e declinato al perseguimento della celerità di tutela (cfr. artt. 111, comma 2, cost. e 2 c.p.a), alla concentrazione dinanzi ad un’unica autorità giurisdizionale lo si deduce dall’indirizzo assunto in tema di revisione prezzi c.d. negoziale.

In quest’ultimo caso, non derivando da alcun meccanismo revisionale previsto dalla legge, la revisione prezzi ha, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione, natura di diritto soggettivo, conoscibile sia nell’an che nel quantum dal giudice ordinario (sentenza 19 marzo 2009, n. 6595; ordinanza 13 luglio 2015, n. 14559).

RILEVAZIONE PREZZI MEDI 2016 PER MATERIALI DA COSTRUZIONI (216.27ter)

MIN INFRASTRUTTURE DM 2017

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2015 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2016, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. (17A02544)

REVISIONE PREZZI - APPLICABILITA’ SUPPLETIVA VARIAZIONE ISTAT

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato l’applicabilita' in via suppletiva dell’indice del medesimo Istituto nazionale di statistica dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati su base semestrale (solo per citare alcune pronunce espressive di questo indirizzo: Sez. V, 15 luglio 2014, 3691, 5 gennaio 2015, n. 91 22 dicembre 2014, n. 6275, 24 aprile 2014, n. 2052, 17 febbraio 2010, n. 935, 19 giugno 2009, n. 4079, 9 giugno 2008, n. 2786, 14 dicembre 2006, n. 7461, 16 giugno 2003, n. 3373).

Nell’ambito di questo indirizzo si è precisato che l’indice in questione costituisce per l’amministrazione «il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa, non puo' spingersi nella determinazione del compenso revisionale» (cosi' la citata sentenza 9 giugno 2008, n. 2786). Questo criterio revisionale è stato in particolare ritenuto quello maggiormente coerente con la finalita' della norma di legge finanziaria, consistente nel preservare il privato appaltatore o concessionario dalla svalutazione monetaria, a garanzia della corretta esecuzione del contratto d’appalto, in comparazione con le esigenze volte a prevenire un ingiustificato aumento della spesa pubblica. Sotto questo profilo, infatti, il riconoscimento di un aumento indiscriminato per tutti i fattori della produzione finirebbe per “premiare” le imprese meno efficienti, le quali cioè non si rivelano in grado di reagire a rialzi dei propri costi attraverso le necessarie misure di razionalizzazione produttiva, in virtu' della possibilita' di traslare i relativi oneri a carico della controparte pubblica.

In ragione di cio' solo un aumento eccezionale dei fattori di costo per la produzione del servizio, che spetta alla controparte privata che ha subito provare, potrebbe quindi consentire di superare il limite generale alla revisione contrattuale enucleato dalla giurisprudenza.

SOSPENSIONE LAVORI PER INADEMPIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

ANAC PARERE 2015

La disciplina pubblicistica dell’appalto di lavori riconosce, nell’art. 133, comma 1, del Codice dei contratti, la possibilità per l’operatore economico, qualora l’ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato di collaudo o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 c.c.. La previsione dell’art. 133 è in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la preminenza della posizione riservata alla pubblica amministrazione non incide sulla natura privatistica del contratto di appalto di opere pubbliche(cfr., ex multis, Cassazione Civile, sez. I, 12 agosto 2010, n. 18644).

E da tempo la Cassazione aveva già riconosciuto la facoltà all’operatore economico di esperire il rimedio cautelativo della sospensione dei lavori a fronte dell’inadempimento dell’amministrazione, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento, ove lo stesso deduca e dimostri che detto inadempimento sia ascrivibile a dolo o colpa grave dell’amministrazione e sempreché l’inadempimento stesso presenti gravità idonea a compromettere l’equilibrio fra le contrapposte prestazioni (Cassazione civile, sez. I, 24 ottobre 1985, n. 5232).

Oggetto: ANCE A – mancato pagamento di opere di urbanizzazione e tutela dell’impresa esecutrice - richiesta di parere

PREZZI REGIONALI - RIDUZIONE LEGITTIMA - LIMITI

ITALIA PARERE 2015

Legittima la determinazione in ordine all’applicazione da parte della stazione appaltante di una riduzione del 19% sul prezzario regionale vigente al momento dell’approvazione della progettazione definitiva in quanto oggetto di idonea attivita' istruttoria e adeguatamente motivata.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla A S.r.l. – Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per la realizzazione dei lavori di cui al progetto “Interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino fiume Nera”- 1^Lotto funzionale, 1^ stralcio – Loc. B nel Comune di C. Importo a base di gara euro 428.728,15. S.A.: Comunita' D (PG).

POTESTÀ DISCREZIONALE AMMINISTRAZIONE DI CONCEDERE O NEGARE LA REVISIONE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2015

In tema di revisione prezzi, l'Amministrazione ha la potesta' discrezionale di concedere o negare la revisione, sicche' l'appaltatore è titolare, a fronte dell'esercizio del potere autoritativo, di un interesse legittimo affinche' la sua richiesta alla revisione prezzi venga presa in considerazione ed accolta. Piu' dettagliatamente, applicando condivisibili principi espressi dalla Giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, V, 3.8.2012, n. 4444), <<nelle controversie in materia di revisione prezzi, un vero e proprio diritto alla revisione è configurabile solo ove l'Amministrazione lo abbia formalmente e positivamente riconosciuto e, quindi, si controverta unicamente in relazione al quantum delle somme dovute>> Viceversa, laddove la pretesa abbia ad oggetto la stessa spettanza della revisione prezzi, il suo riconoscimento costituisce facolta' discrezionale dell'Amministrazione, sicche' la situazione vantata dal privato non puo' che avere consistenza di interesse legittimo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2191; Sez. V, 16 novembre 2007 n. 5831; Cassazione, Sez. Unite, 13 settembre 2005, n. 18126 e 24 aprile 2002, n. 6034). Tale impostazione si colloca nell'ambito del tradizionale orientamento per il quale la posizione soggettiva dell'appaltatore rispetto alla facolta' dell'amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi ha consistenza di interesse legittimo quando attenga all'an della revisione, in quanto correlata all'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni attinenti a preminenti interessi pubblicistici, mentre acquista natura e consistenza di diritto soggettivo quando l'Amministrazione abbia gia' esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla revisione, cosi' che la controversia riguardi soltanto il quantum della stessa (ex multis, cfr. Cass.Civ., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18126).

Ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. e), n. 2, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “relative alla clausola di revisione del prezzo ed al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, nell’ipotesi di cui all’art. 115 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, nonche' quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 133 , c. 3 e 4 dello stesso decreto”. Pertanto, alla luce del chiaro disposto normativo di cui sopra, la controversia relativa alla clausola di revisione e/o adeguamento dei prezzi del contratto d’appalto pubblico rientra, in punto astratto di diritto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando siano fatte valere in giudizio posizioni di diritto soggettivo perfetto (id est, contestazioni in ordine al quantum debeatur).

L’art. 6, co. 2, della legge n. 205 del 2000, ora recepito nell’art. 12 c.p.a., fa, dunque, salva la possibilita' di risolvere mediante arbitrato rituale di diritto le controversie concernenti diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo.Ne consegue che – dovendosi escludere la competenza arbitrale solo nel caso di contestazioni riguardanti interessi legittimi (posizioni soggettive indisponibili) e, quindi, anche nel caso in cui la domanda giudiziale avente ad oggetto la revisione prezzi sia proposta prima di una determinazione provvedimentale da parte della stazione appaltante sull’ an della spettanza del compenso revisionale (cfr. Cass., ss. uu., 14/11/2005, n. 22903) – la clausola compromissoria concordata nel caso di specie tra le parti impone la devoluzione in arbitri dell’odierna controversia, recando questa ad oggetto la composizione della contestazione insorta successivamente alla determinazione autoritativa di riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi contrattuali, in cui oggetto del contendere investe il quantum debeatur ed il suo pagamento (ovvero, posizioni soggettive afferenti diritti patrimoniali disponibili, di cui si lamenta la lesione a cagione del contestato criterio utilizzato dal Comune a base del calcolo revisionale). In una sola parola, la clausola compromissoria, per quanto sin qui argomentato, è valida ed efficace in quanto espressione, normativamente riconosciuta e tutelata (art. 6, L. n. 205 del 2000; oggi, art. 12, D.Lgs n. 104 del 2010), della liberta' negoziale, modificabile solo per mutuo dissenso, di risolvere la questione dibattuta (altrimenti di competenza esclusiva del giudice amministrativo) mediante arbitrato rituale di diritto.

REVISIONE PREZZI - GIURISDIZIONE G.A.

TAR SEZ. AUTONOMA BOLZANO SENTENZA 2015

Applicando condivisibili principi espressi dalla Giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, V, 3.8.2012, n. 4444), <<nelle controversie in materia di revisione prezzi, un vero e proprio diritto alla revisione è configurabile solo ove l'Amministrazione lo abbia formalmente e positivamente riconosciuto e, quindi, si controverta unicamente in relazione al quantum delle somme dovute>>. Viceversa, laddove la pretesa abbia ad oggetto la stessa spettanza della revisione prezzi, il suo riconoscimento costituisce facolta' discrezionale dell'Amministrazione, sicche' la situazione vantata dal privato non puo' che avere consistenza di interesse legittimo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2191; Sez. V, 16 novembre 2007 n. 5831; Cassazione, Sez. Unite, 13 settembre 2005, n. 18126 e 24 aprile 2002, n. 6034). Tale impostazione si colloca nell'ambito del tradizionale orientamento per il quale la posizione soggettiva dell'appaltatore rispetto alla facolta' dell'amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi ha consistenza di interesse legittimo quando attenga all'an della revisione, in quanto correlata all'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni attinenti a preminenti interessi pubblicistici, mentre acquista natura e consistenza di diritto soggettivo quando l'Amministrazione abbia gia' esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla revisione, cosi' che la controversia riguardi soltanto il quantum della stessa (ex multis, cfr. Cass.Civ., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18126).

In specifico, quando l'Amministrazione, come nel caso in esame, non abbia negato di dover procedere al riconoscimento della pretesa, ma abbia contrapposto all'appaltatore un sistema di calcolo diverso, la relativa controversia impinge posizioni giuridiche non qualificabili in termini di interesse legittimo, poiche' tale giudizio attiene ad una parte del quantum del compenso revisionale rivendicato e, quindi, non all'an debeatur, ma al quantum debeatur, cui è connesso un diritto soggettivo dall'appaltatore (Cassazione civile, Sez. Un., 5 giugno 2008, n. 14824).

Chiarita la natura della posizione soggettiva azionata e posseduta in giudizio, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. e), n. 2, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “relative alla clausola di revisione del prezzo ed al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, nell’ipotesi di cui all’art. 115 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, nonche' quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 133 , c. 3 e 4 dello stesso decreto”.

Pertanto, alla luce del chiaro disposto normativo di cui sopra, la controversia relativa alla clausola di revisione e/o adeguamento dei prezzi del contratto d’appalto pubblico rientra, in punto astratto di diritto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando siano fatte valere in giudizio posizioni di diritto soggettivo perfetto (id est, contestazioni in ordine al quantum debeatur).

REVISIONE PREZZI - DIVIETO - CLAUSOLA NULLA

TAR PIEMONTE SENTENZA 2014

Va ritenuta la nullita' della clausola che esclude la revisione prezzi per il primo anno di gestione del servizio: se infatti la finalita' della revisione è quella di prevenire l’alterazione dell’equilibrio del sinallagma contrattuale, questa esigenza ben puo' presentarsi anche durante il primo anno di gestione, soprattutto in un settore, quale quello della fornitura e della gestione del calore, dove la materia prima fornita puo' subire oscillazioni rilevanti, non prevedibili, determinati anche dalla politica economica ultra nazionale.

COPERTURA FINANZIARIA LAVORI PUBBLICI – RESPONSABILITÀ PER RITARDATI PAGAMENTI

AVCP PARERE 2013

E’ illegittima una previsione implicante l’esonero della responsabilita' della S.A. nei confronti dell’appaltatore per ritardato pagamento, non potendo ritenersi idonea giustificazione la circostanza che il ritardo sia imputabile a fatti ricollegabili agli enti finanziatori dell’opera.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A.. s.r.l. – “Realizzazione impianto di pubblica illuminazione di via delle Industrie sita nella zona industriale del Comune di B.” – Importo a base di gara euro 248.228,94 – S.A.: Comune di B.

Copertura finanziaria lavori pubblici – Responsabilita' per ritardati pagamenti

DISCVOSTAMENTO PREIARI REGIONALI - OBBLIGO MOTIVAZIONE

AVCP PARERE 2013

In materia di lavori, l’art. 133, ottavo comma, del Codice dei contratti pubblici prescrive che le stazioni appaltanti provvedano ad aggiornare annualmente i propri prezzari, specie con riferimento alle voci di elenco correlate ai prodotti destinati alle costruzioni che siano soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. Tale previsione deve essere letta congiuntamente all’art. 32, primo comma, del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, ai cui sensi il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’art. 133, ottavo comma, del Codice o, in mancanza della corrispondente voce, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata.

La giurisprudenza ha piu' volte affermato la necessita' che le procedure di gara siano indette sulla base di prezzari aggiornati, con valori economici coerenti con l’attuale ed effettivo andamento del mercato, per non incorrere in carenze di serieta' delle offerte economiche ed in conseguenti alterazioni della concorrenza tra le imprese (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, 1 ottobre 2009 n. 5130 ed i precedenti ivi richiamati).

Nella fattispecie in esame, si è evidenzia una sensibile ed immotivata decurtazione degli importi unitari desumibili dal prezzario vigente nella Regione Marche, in relazione a voci significative nell’equilibrio economico dell’appalto (ad es.: fornitura e p.o. pavimento grès rosso – 56%; fornitura e p.o. massetto isolante sotto pavimento 7 cm – 62,9%; rivestimento scale in marmo botticino 2 cm – 88,6%; fornitura e p.o. ferro per cemento armato Feb44K – 53,1%; fornitura e p.o. rete elettrosaldata – 44,9%; fornitura e p.o. calcestruzzo Rck 15 – 47,5%; fornitura e p.o. carpenteria per cemento armato – 47,7%).

Negli atti di gara non vi è traccia, della indispensabile istruttoria che lo staff di progettazione avrebbe dovuto svolgere sull’effettivo andamento dei valori di mercato per le singole voci di prezzo e sulle eventuali condizioni di favore per l’approvvigionamento ed il trasporto dei materiali, onde pervenire ad una cosi' rilevante riduzione rispetto al prezzario ufficiale.

Ne discende, ad avviso dell’Autorita', l’incongruita' del corrispettivo a base di gara.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’A– “Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione della nuova struttura ospedaliera nel territorio del Comune di B” – Importo a base di gara euro 57.568.529,66 – S.A.: Regione Marche.

art. 133 del Codice – riduzione generalizzata sul prezzario regionale delle opere pubbliche – illegittimita';

artt. 37 e 118 del Codice – divieto integrale di subappalto per la categoria scorporabile OG11 – illegittimita';

art. 83 del Codice – attribuzione di un punteggio in relazione al ribasso praticato sul subappalto – illegittimita'.

LLPP: RIDUZIONE GENERALIZZATA SUL PREZZIARIO REGIONALE

AVCP PARERE 2013

Anche in materia di appalti sottosoglia vige il principio generale secondo il quale le amministrazioni aggiudicatrici devono effettuare un’attenta verifica in ordine alla congruita' del prezzo a base di gara, anche per salvaguardare la par condicio e la serieta' del confronto concorrenziale, che deve svolgersi su parametri tecnico-economici oggettivamente attendibili e rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato (cfr. A.V.C.P., parere 9 febbraio 2011 n. 28).

In materia di lavori, l’art. 133, ottavo comma, del Codice dei contratti pubblici prescrive che le stazioni appaltanti provvedano ad aggiornare annualmente i propri prezziari, specie con riferimento alle voci di elenco correlate ai prodotti destinati alle costruzioni che siano soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. Tale previsione deve essere letta congiuntamente all’art. 32, primo comma, del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, ai cui sensi il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai vigenti prezziari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’art. 133, ottavo comma, del Codice o, in mancanza della corrispondente voce, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata.

Di recente, (..), l’Autorita' ha giudicato illegittima la delibera con la quale un’amministrazione provinciale aveva previsto l’indifferenziata ed immotivata decurtazione percentuale dei valori del prezziario regionale, senza lasciare spazio ad una specifica istruttoria che tenesse conto delle caratteristiche e dei presupposti del singolo affidamento contrattuale (cfr. A.V.C.P., deliberazione 21 settembre 2011, n. 25, nella quale si è ritenuto che la riduzione dei prezzi debba piuttosto essere rimessa alle dinamiche competitive delle gare d’appalto e sottoposta ad apposita verifica di anomalia nel corso del procedimento di esame delle giustificazioni, giacche' diversamente vi sarebbe il rischio concreto di innescare spirali ribassiste apparentemente convenienti al momento dell’aggiudicazione della gara e destinate a provocare una patologica levitazione dei costi in fase di esecuzione dell’opera).

Nel caso di specie il Comune ha illegittimamente deliberato l’applicazione di una riduzione forfetaria del 28% sul prezziario vigente approvato dalla Regione Puglia, ai fini della determinazione dei corrispettivi a base di gara per l’affidamento di lavori pubblici.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’A.N.C.E. A. – “Realizzazione di un centro polivalente per giovani nell’ambito dell’iniziativa Oltre il Giardino” – Importo a base d’asta di euro 646.920,07 – S.A.: Comune di B..

Art. 133 del Codice – riduzione generalizzata del 28% sul prezziario regionale delle opere pubbliche – illegittimita'.

REVISIONE PREZZI - GIURISDIZIONE COMPETENTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

La posizione soggettiva dell'appaltatore rispetto alla facolta' dell'amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo quando attenga all'an della revisione, in quanto correlata all'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni attinenti a preminenti interessi pubblicistici, mentre acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola contrattuale, ovvero quando l'Amministrazione abbia gia' esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla revisione, cosi' che la controversia riguardi soltanto il quantum della stessa (ex multis, cfr. Cass., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18126).

In specifico, inoltre, quando l'Amministrazione non abbia negato di dover procedere alla revisione dei prezzi, ma abbia contrapposto all'appaltatore un sistema di calcolo diverso, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, poiche' tale giudizio attiene ad una parte del quantum del compenso revisionale rivendicato e, quindi, non all'an debeatur , ma al quantum debeatur, cui è connesso un diritto soggettivo dall'appaltatore (Cassazione civile, Sez. Un., 5 giugno 2008, n. 14824).

In questa prospettiva, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'individuazione del termine iniziale per il calcolo del compenso revisionale, una volta intervenuto da parte della pubblica amministrazione il riconoscimento della spettanza di esso con riguardo all'intera opera, atteso che l'oggetto del contendere, riguardando unicamente il criterio di quantificazione del compenso, attiene ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il potere discrezionale della pubblica amministrazione essendosi ormai esaurito con detto riconoscimento (Cass., sez. un., 6 febbraio 2002, n. 1558).

LLPP - RISCHIO ECONOMICO DI IMPRESA - REVISIONE PREZZI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2012

Il Collegio evidenzia come la disposizione in esame di cui all'art. 133 cit. - del d.lgs. 163 del 2006- non appare posta a riequilibrare il sinallagma contrattuale tra le parti in se considerato ma, pur nell'ottica di preservare l'interesse dell'appaltatore ad adeguare il prezzo contrattuale al costo della vita oltremodo dilatatosi per determinati materiali incidenti su detto prezzo, ad attualizzare l'obbligazione pecuniaria entro un criterio rigido e "forfettizato", nell'ambito della necessita' di stabilizzazione della spesa pubblica, affidato a rilevamenti annui, operanti per ciascun criterio temporale e non suscettibili di sommatoria algebrica per tutta la durata del contratto se l'anno di presentazione dell'offerta si distanzia nella misura di due o piu' anni da quello di contabilizzazione.

Il criterio che appare quindi al Collegio piu' aderente alla "ratio" dell'istituto in questione è quello legato alla verifica del singolo arco di tempo inteso non sulla base della "contabilizzazione" dei lavori – altrimenti risolvendosi in un surrettizio reinserimento dell'istituto della "revisione prezzi" – ma su quello di effettivo valore dei materiali di riferimento anno per anno, ferma restando l'eccezionalita' del periodo di cui al d.l. n. 162/08 cit. riferita ad un ben determinato lasso temporale non oggetto pero' di tempestiva domanda della ricorrente che, invece, ha inteso applicare tale criterio derogatorio al regime "ordinario" di cui all'art. 133 cit.

REVISIONE PREZZI - GIURISDIZIONE GIUDICE AMMINISTRATIVO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Va premesso in proposito che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 6, comma 19 della l. n. 537/1993 vigente all’epoca dei fatti di causa, sia le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo relativo ad appalto di servizi prevista dal comma 6 art. 6 cit. (riprodotto dall'art. 44, comma 4, della l. n. 724/1994), sia quelle attinenti al provvedimento applicativo della revisione, trattandosi di rapporti in cui la Pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo, considerata al riguardo una lettura costituzionalmente orientata di tali norme, come risulta dalla sentenza Corte cost. n. 204 del 2004; detto principio opera anche con riguardo alle norme anteriori al Codice degli appalti (art. 115 e 244, comma 3, d.lgs. n. 163 /2006) e, da ultimo, al c.p.a. (Consiglio Stato, sez. V, 17 febbraio 2010, n. 935).

GIURISDIZIONE: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E FASE ESECUTIVA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2011

Ai sensi degli articoli 120, comma 1, e 133, comma 1, lett. e), c.p.a. le controversie concernenti le procedure di affidamento di un contratto di appalto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre deve ritenersi che esulino dalla predetta giurisdizione le controversie concernenti la fase esecutiva e, pertanto, il contratto gia' stipulato, che attengono a situazioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritti soggettivi, attribuite conseguentemente alla giurisdizione del giudice ordinario (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5153).

SCOSTAMENTO IN DIMINUZIONE PREZZI - ADEGUAMENTO PREZZARI - CONDIZIONE SOSTANZIALE AZIONE PA

TAR SARDEGNA SENTENZA 2011

Le stazioni appaltanti devono adeguatamente motivare uno scostamento in diminuzione dei prezzi a base di gara rispetto al prezziario da esse stesse adottato.

L'obbligo di assicurare nei pubblici incanti l'effettivo adeguamento dei prezziari ai valori di mercato correnti non è un mero elemento di legittimita' della procedura, ma è una sostanziale condizione di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa che trae fondamento dall'art. 97 Cost., in quanto essa attiene a principi di ordine generale.

L'istituto dell'adeguamento dei prezziari delle opere pubbliche è, difatti, rivolto a tutelare interessi pubblici generali, quali le condizioni di serieta' dell'offerta nel sistema degli appalti pubblici e la connessa tutela di una sana concorrenza del mercato. Nel settore dei pubblici appalti, dunque, i prezziari, strumenti di riferimento per le opere pubbliche, devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme: l'aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato perche' serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalita' dei terzi e del mercato che l'Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d'asta valori competitivi, cio' allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l'affidamento delle imprese alla serieta' della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d'asta implica (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 01 ottobre 2009 , n. 5130).

DIVIETO RINUNCIA PREVENTIVA ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI

AVCP PARERE 2011

Dal chiaro tenore dell’art. 133 del codice si evince che, in tema di pagamenti ricadenti nell'ambito dei rapporti contrattuali disciplinati dalla normativa di settore, la regola è nel senso che il ritardato pagamento delle somme dovute dalla S.A. a titolo di prezzo o compenso revisionale negli appalti di opere pubbliche comporta sempre l'obbligo degli interessi in base alle norme che li disciplinano; onde, sono nulle le pattuizioni che implicano la rinuncia preventiva ad ogni ristoro per i ritardi nei pagamenti dovuti, escludendo la corresponsione degli interessi anzidetti.

Viceversa, non puo' escludersi che il suddetto principio della irrinunciabilita' preventiva dei crediti (del genere appunto di quelli relativi ai suindicati interessi) - valido al momento della contrattazione (quando, cioè, si rende necessario sottrarre la parte piu' debole a possibili abusi dell'Amministrazione) – sia sovvertito da una contraria determinazione delle parti, una volta che il diritto sia maturato (come è agevole argomentare ex multis da Cass. civ., sez. I, 29/2/2008, n. 5433). Invero, la normativa di settore è chiaramente volta ad evitare l'elusione dei diritti dell’appaltatore a mezzo di rinuncia preventiva ad essi, ma non esclude che le parti, una volta che questi diritti siano sorti, possano disporne, addivenendo ad una transazione.

In altri termini, va sottolineato come la normativa appena richiamata sia volta unicamente ad evitare che sull'operatore economico, titolare della commessa, ricada il rischio del ritardo (colpevole) nella prestazione del corrispettivo; laddove, per altro verso, il diritto agli interessi da ritardato pagamento nell'appalto nasce come diritto relativo che esaurisce la propria funzione entro un ordinario rapporto di credito - debito, senza che ricorrano, in una situazione giuridica simile, le caratteristiche che connotano le posizioni indisponibili (come liberta' fondamentali e diritti assoluti, ovvero particolari status o potesta'), aventi ad oggetto, direttamente o indirettamente, beni tutelati in via primaria dalla Costituzione.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’A – “Procedura aperta per l’esecuzione delle opere del programma di edilizia sperimentale sovvenzionata per Librino” – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d’asta: euro 8.493.696,00 – S.A.: Comune di B.

MODALITA' DI ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Dall’art. 133, comma 4 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 appare che i criteri di operativita' del meccanismo di adeguamento del corrispettivo contrattuale sono direttamente derivanti dall’accertamento di due diversi parametri, e quindi da un lato lo scostamento percentuale in aumento superiore al 10% e dall’altro l’esistenza di circostanze eccezionali.

L’eccezionalita' a cui fa riferimento la norma non appare sic et simpliciter riconducibile ad una mera valutazione della sua oggettivita' “in rapporto a dati di natura obiettiva - quali la frequenza, le dimensioni, l’intensita' dell’evento- suscettibili di misurazione e quindi tali da consentire classificazioni almeno di ordine statistico”.

Va infatti ricordato che la norma fonte della disciplina si qualifica in senso derogatorio degli ordinari criteri per l’eventuale revisione dei prezzi dell’appalto, rimanendo collegata ad una considerazione degli effetti, anno per anno, degli aumenti considerabili. Inoltre, il requisito dell’eccezionalita' ha un suo autonomo valore nell’ambito della decisione ministeriale, tanto da doversi considerare, anche concettualmente, distinto dalla mera considerazione numerica del valore dell’aumento.

Correttamente il ricorrente ha dunque ritenuto che abbia errato il T.A.R. nel ritenere che fosse necessario acclarare il parametro sulla base della sua oggettivita' ed imprevedibilita', senza fare riferimento alle cause che lo hanno determinato, anche in relazione alla loro rilevanza mediatica. È inoltre errato il modus di valutazione dell’eccezionalita', basato sui principi di cui agli artt. 1467 e 1667 del codice civile, in quanto sottovaluta l’impatto dell’azione autoritativa dell’amministrazione, sottoponendola alle regole paritarie del diritto comune

LLPP – DIVIETO REVISIONE PREZZI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2011

L’articolo 3 del decreto legge 11 luglio 1992, n, 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, nel novellare l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ha abolito l'istituto della revisione dei prezzi negli appalti di lavori pubblici.

A seguito di tale abolizione si è posto il problema di stabilire se il divieto normativo di revisione prezzi si dovesse applicare anche agli appalti gia' banditi o gia' aggiudicati.

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale la nuova disciplina si applica agli appalti aggiudicati dopo la sua entrata in vigore (Corte Conti, sez. contr., 5 marzo 1991, n. 20; 18 marzo 1995, n. 119; Cons. Stato, sez. II, 21 dicembre 1994, n. 2564; sez. IV, 16 ottobre 1995, n. 791). Qualora, poi, dopo la stipulazione dell'originario contratto nel vigore della normativa che consentiva la revisione prezzi, vengano stipulati ulteriori "atti aggiuntivi" in presenza di una disciplina che vieta ormai la predetta revisione, si è domandato se, in relazione agli atti aggiuntivi, spetti la predetta revisione. Tale problema va risolto diversamente, a seconda che gli atti aggiuntivi siano o meno configurabili come contratti autonomi rispetto a quello originario: se autonomi, soggiacciono al regime vigente al momento della loro stipulazione, e dunque al divieto della revisione dei prezzi; se non autonomi, seguono il regime dell'originario contratto ed è, pertanto, ammessa la revisione prezzi (Cons. Stato, sez. IV, 27 febbraio 1998, n. 350). Sono senz'altro autonomi gli atti aggiuntivi comportanti l'esecuzione di lavori superiori al cosiddetto quinto d'obbligo, a nulla rilevando che nel nuovo atto vengano assunti come termini di riferimento i prezzi esistenti al momento della stipula del contratto originario (Corte conti, sez. contr., 8 febbraio 1995, n. 19). Va anche ricordato che la revisione dei prezzi non puo' trovare applicazione alle convenzioni definitive stipulate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 333 del 1992, o perche' specificative di elementi essenziali del contratto o in quanto contratti autonomi rispetto a quello originario (Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 57).

REGIONE UMBRIA - NO A NEGOZIAZIONE DIRETTA COMPENSI PER PROGETTAZIONE

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 1, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l). Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari della legge - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita' della questione per genericita' delle censure - Reiezione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari della disciplina - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con le definizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, espressione della competenza legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Possibilita' per i soggetti aggiudicatori di utilizzare i prezziari pubblici non aggiornati, relativi all'anno precedente - Contrasto con la specifica e piu' restrittiva disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 13, comma 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 133, comma 8, e 4, comma 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Modalita' organizzative dell'attivita' del responsabile del procedimento - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza legislativa ripartita relativamente all'organizzazione amministrativa e dei compiti e requisiti del procedimento - Formulazione generica delle censure - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 15, commi 1, 3, 5, 6 e 7. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 10. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Modalita' organizzative dell'attivita' del responsabile del procedimento - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza legislativa ripartita relativamente all'organizzazione amministrativa e dei compiti e requisiti del procedimento - Riconducibilita' delle disposizioni denunciate alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 15, commi 2 e 4. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 10. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Incentivo per la progettazione e per le attivita' tecnico-amministrative connesse - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la specifica e piu' restrittiva disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Riconducibilita' della disposizione denunciata alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 16. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 92, comma 5. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Affidamento di incarichi architetturali ed ingegneristici, con preferenza per il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa rispetto a quella ordinaria del prezzo piu' basso - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con la specifica disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 19, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 81, commi 1 e 2. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Procedure di affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a ventimila euro - Determinazione dei corrispettivi demandati alla negoziazione tra la stazione appaltante ed il progettista fiduciario - Contrasto con la specifica disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento della questione ulteriore. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 20, comma 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l) (art. 117, secondo comma, lett. e)); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 92, commi 2 e 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Attivita' di manutenzione tramite la stipula di contratti aperti - Previsione di una tipologia contrattuale innovativa, in contrasto con la tassativita' delle tipologie contrattuali previste dal Codice dei contratti pubblici - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 22, commi 3 e 4. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, commi 3 e 10. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Composizione e funzioni della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con le disposizioni sulle cause di incompatibilita' dei commissari contenute nel Codice dei contratti pubblici - Riconducibilita' della disposizione denunciata alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 28. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 84, commi 4, 5 e 6.

DEROGA ALLA COMPETENZA ARBITRALE A FAVORE DEL GIUDICE ORDINARIO

LODO ARBITRALE 2011

[A] Sulla possibilità o meno per i contraenti di declinare la competenza arbitrale concordata nella clausola compromissoria in favore del giudice ordinario e sulla disciplina attualmente vigente sul punto. [B] Sulla fondatezza o meno della domanda di revisione dei prezzi avanzata dall’Impresa nel caso di prolungamento dei tempi dell’appalto per responsabilità della Stazione Appaltante

REVISIONE PREZZO SUL QUANTUM - GIURISDIZIONE COMPETENTE

LODO ARBITRALE 2010

In tema di revisione del prezzo di appalto di opera pubblica, allorché l’Amministrazione non abbia negato di dover procedere alla revisione prezzi, ma abbia contrapposto all’appaltatore un sistema di calcolo diverso, nella specie attinente alla percentuale dell’importo complessivo costituente l’alea a carico dell’appaltatore, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario poiché tale giudizio attiene ad una parte – non dei lavori – ma del quantum del compenso revisionale rivendicato e quindi non all’an debeatur, ma al quantum debeatur cui è connesso il diritto soggettivo dell’appaltatore.

GIURISDIZIONE IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo o del Giudice Ordinario in materia di definizione dell’entità della revisione prezzi da accordare all’Impresa appaltatrice. [B] Sui criteri di calcolo dettati dalla Cassazione in materia di definizione dell’entità della revisione dei prezzi nel corso dell’appalto. [C] Sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo o del Giudice Ordinario in materia di possibilità di fruire della revisione prezzi

REVISIONE PREZZI - GIURISDIZIONE

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo o del Giudice Ordinario in materia di definizione dell’entità della revisione prezzi da accordare all’Impresa appaltatrice. [B] Sui criteri di calcolo dettati dalla Cassazione in materia di definizione dell’entità della revisione dei prezzi nel corso dell’appalto. [C] Sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo o del Giudice Ordinario in materia di possibilità di fruire della revisione prezzi

ANTICIPAZIONE E REVISIONE PREZZO - ALTERNATIVITA'

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sull’errata interpretazione dell’art. 33 della l. 41/1986, in materia di revisione prezzi, secondo la quale l'alea percentuale del 10% andasse applicata "sul totale dell'importo lavori, al netto del ribasso d'asta, diminuito dell'importo dell'anticipazione ricevuta, nonché di quello dei lavori eseguiti nel primo anno". [B] Il Collegio disapplica il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7598/2002 in materia di revisione prezzi (con l'allegato parere dalla Commissione della Revisione prezzi). [C] Sul principio dell'alternatività tra anticipazione e revisione del prezzo, nel senso che laddove compete l'una non spetta all'altra

IMPUTAZIONE PAGAMENTI IN RITARDO

LODO ARBITRALE 2010

[A] La responsabilità per le varianti progettuali introdotte dall’impresa in sede di gara, aggiudicata con la formula dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rimane in capo alla stazione appaltante. [B] Sul risarcimento del danno all’utile per mancato espletamento di diverse commesse quale conseguenza dell’illegittima sospensione lavori o di anomalo andamento. [C] Sul periodo dal quale calcolare la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni all’impresa. [D] Sulle ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori. [E] Sull’equo compenso qualora le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. [F] Sulla problematica concernente l'applicabilità deI disposto di cui all'art. 1194 c.c. in materia di "imputazione del pagamento" nei casi di pagamento effettuato con ritardo dalla pubblica amministrazione. [G] Sulla posizione soggettiva dell'appaltatore e sulla giurisdizione competente a decidere in ordine alla facoltà dell'Amministrazione di accordare la revisione dei prezzi

RISARCIMENTO DANNI PER MANCATO AMMORTAMENTO DEI MACCHINARI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sul caso in cui i termini per la conclusione dell’accordo bonario scadano dopo la notifica della domanda di arbitrato ma prima della conclusione del procedimento arbitrale. [B] Prima della indizione della gara la stazione appaltante è tenuta a ad impiegare ogni cura volta ad eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera come progettata. [C] Sulla dichiarazione ex. Art. 71 del D.P.R. 554 del 1999 resa dall’appaltatore, in sede di gara. [D] Sul caso in cui se in un momento successivo alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, e quindi nella concreta fase di esecuzione dei lavori, la variante progettuale introdotta dall'Amministrazione non si riveli idonea a consentire il regolare andamento dell'appalto. [E] Sull’art. 26 della Legge n. 109/1994 secondo il quale l’appaltatore può avvalersi della eccezione di inadempimento e sulle altre ipotesi di risoluzione contrattuale. [F] Sulla risoluzione contrattuale per mutuo dissenso. [G] Sulla la sospensione, ancorché di fatto, dei lavori per lunghi periodi di tempo per esigenze connesse all’approvazione di una variante. [G] Sul risarcimento del danno per mancato ammortamento dei macchinari e delle attrezzature stimabile in una media ponderale del 10% annuo

DIRITTO DELL'APPALTATORE AL CORRISPETTIVO

LODO ARBITRALE 2010

Il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta che non è suscettibile di automatica rivalutazione, cosicché in caso di inadempimento o ritardato adempimento della relativa obbligazione, la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta sempre che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c., l’esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma nel periodo di mora. Per quanto attiene alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione, gli arbitri, richiamando l’orientamento della Cassazione, ritengono di poter fare riferimento al momento in cui si è prodotto il danno. “La rivalutazione della somma da liquidare a titolo del risarcimento del danno mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito, mentre gli interessi hanno una funzione compensativa; pertanto, nei crediti di valore, gli interessi decorrono, non dalla data di liquidazione della somma rivalutata, ma dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso” (Cass. Civ., sez. II, 27 marzo 1998, n. 3241).

RISERVE E SOSPENSIONE LAVORI - LIMITI

LODO ARBITRALE 2010

L’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto ed il contratto specificano, sul punto, che l’esecuzione dell’appalto è soggetta all’osservanza delle norme risultanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia nella Regione Siciliana, nonché dal Capitolato Generale approvato con DPR n. 1063/1962, e la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), e R.D. 25 maggio 1895, n. 350. Ebbene, osserva il Collegio che nessuno dei citati testi normativi impone l’apposizione, a pena di decadenza, della riserva per danni da sospensione illegittima sul verbale di sospensione. Sul punto, la stessa giurisprudenza prevalente pronunciatasi nella vigenza del DPR n.1063/1962, ha precisato che “soltanto la mancata o non esplicata riserva nel verbale di ripresa o nel registro di contabilità è motivo di decadenza” (lodo 15 aprile 1996, n. 54; Cass. 26 febbraio 1983, n. 1466), e che “in caso di sospensione lavori per causa imputabile alla stazione appaltante, deve ritenersi tempestiva la riserva apposta nel verbale di ripresa, dato che solo in tale momento l’appaltatore è in grado di apprezzare pienamente l’incidenza negativa della sospensione medesima, a nulla rilevando la circostanza della sua illegittimità sin dall’origine” (lodo 30 settembre 1996, n. 139), ed ancora che è “ infondata l’eccezione di tardività della deduzione della questione relativa alla sospensione per omessa sua iscrizione in sede di riserva se non in occasione del verbale di ripresa dei lavori, in quanto l’esistenza del pregiudizio è comunque percepibile nella sua concretezza solo al momento in cui cessa la sospensione” (lodo 5 settembre 1992, n. 106; Cass. 17 ottobre 1977, n. 4430; Cass. 5 febbraio 1985, 2830; Cass. 28 maggio 1987, n. 9396; lodo 17 aprile 1966, n. 55). Alla luce dei principi appena richiamati, in relazione ai quali il Collegio non ha ragione di discostarsi, deve ritenersi che l’appaltatore era tenuto, nella fattispecie in esame, in relazione ai maggiori esborsi ed al pregiudizio derivante dalla sospensione dei lavori, ancorché illegittimamente disposta dalla stazione appaltante, a formulare tempestiva riserva nel verbale di ripresa dei lavori, ciò in quanto detto verbale costituisce documento idoneo all’osservanza del relativo onere e la ripresa dei lavori, nel segnare la cessazione della continuità del fatto produttivo di quel pregiudizio, ne evidenzia la rilevanza causale sulle pretese dell’appaltatore.

SOSPENSIONE LAVORI E PROROGA - LIMITI

LODO ARBITRALE 2010

Il Collegio ritiene che ciascuno dei periodi di sospensione, di per sé, idonei a legittimare la richiesta di ripianamento degli eventuali danni subiti dall’Impresa, dal momento che il loro protrarsi è senz’altro da imputare a responsabilità dell’Azienda committente per le ragioni che seguono. Quando le proroghe risultano essere state concesse per avere la Stazione appaltante riconosciuto giustificato il ritardo dell’impresa nell’esecuzione delle lavorazioni a motivo degli impedimenti che la stessa ha incontrato nel corso dell’appalto; impedimenti che, proprio perché direttamente riconducibili a fatti e responsabilità dell’Azienda, impongono a quest’ultima non soltanto l’onere della loro rimozione, ma anche quello di assegnare un termine aggiuntivo che consenta all’Impresa di recuperare il tempo inutilmente decorso a causa della loro presenza. D’altra parte, è indubbio che solo una richiesta motivata da fatti non riconducibili all’Impresa può legittimare la richiesta di concessione della proroga; viceversa, l’Amministrazione ha l’obbligo di disattenderla e di applicare la penale per l’eventuale ritardo. Chiamata a pronunciarsi sul punto, ripetutamente la giurisprudenza arbitrale ha affermato il principio per il quale “in caso di prolungamento del termine contrattuale di durata dei lavori, la concessione di proroghe, senza applicazione di penale, dietro richiesta dell’appaltatore, comporta il riconoscimento da parte del Committente di cause giustificatrici del ritardo; pertanto, in tal caso, deve considerarsi acquisita la riferibilità del ritardo a cause non imputabili all’Impresa, con conseguente diritto di questa al compenso per i maggiori oneri incontrati” (Lodo 3.2.1998 n. 8, in Arch. Giur. OO.PP. 2000, pag. 19; in terminis, anche, Lodo 28.10.1982 n. 68, in Arch. Giur. OO.PP. 1983, pag. 102; Lodo 27.3.1993 n. 26, in Arch. Giur. OO.PP. 1994, pag. 611). Né, per escludere la risarcibilità dei danni causati dal prolungamento del vincolo contrattuale determinato dalle proroghe concesse, appare fondata l’argomentazione difensiva secondo cui l’Impresa avrebbe rinunciato, per i suddetti titoli, ad eventuali indennizzi.

REVISIONE PREZZI E RISARCIMENTO DANNI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla mancata previsione in progetto dei costi necessaria a mantenere in asciutto gli scavi con l’utilizzo di pompe durante l'esecuzione delle murature o di altre opere in fondazione. [B] Sulla differenza tra l’istituto della “revisione prezzi” ed risarcimento del danno derivante dall'anomalo andamento dell'appalto imputabile alla committente. [C] Gli oneri della sicurezza seguono un regime a sé in occasione dell'erogazione dei pagamenti, conseguentemente il credito per le spese relative non rientra nel regime delle riserve. [D] Sulla richiesta di indennizzo avanzata dall’impresa per la lavorazione prevista nel capitolato speciale d’appalto ma sottostimata economicamente nell’elenco prezzi di gara. [E] Sull’andamento frazionato delle attività e sulle modalità esecutive del tutto straordinarie che incidono sull’onere di tempestiva iscrizione delle riserve da parte delle imprese. [E] Sulla legittimità o meno della clausola del capitolato speciale d’appalto che impone all’impresa il pagamento degli onorari per il collaudo. [F] Sul Piano della Sicurezza e Coordinamento che pur prevedendo tra le opere provvisionali anche la viabilità interna ed esterna al cantiere ha omesso di procedere alla stima del relativo onere

ISTITUTO DELLA REVISIONE DEI PREZZI - CLAUSOLA BANDO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2009

Per quanto riguarda il quantum, la Sezione conferma il suo precedente, consolidato orientamento (precedentemente espresso dal Consiglio di Stato, fra le altre, nelle decisioni Sez. V, 9 giugno 2008, n. 2786; Sez. V, 14 dicembre 2006, n. 7461; Sez. V, 16 giugno 2003, n. 3373; Sez. V, 8 maggio 2002, n. 2461), secondo il quale l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 detta una disciplina speciale, circa il riconoscimento della revisione prezzi nei contratti stipulati dalla p.a., che prevale su quella generale di cui all'articolo 1664 del codice civile ed attribuisce alle imprese il diritto alla revisione dei prezzi. Tale disciplina ha natura imperativa e s’impone nelle pattuizioni private modificando ed integrando la volonta' delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo di cui all'articolo 1339 del codice civile; ne consegue che le clausole difformi sono nulle nella loro globalita', anche se la nullita' non investe l'intero contratto, in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur, sancito dall'articolo 1419 del codice civile.

Secondo la richiamata giurisprudenza, poiche' la disciplina legale dettata dall'articolo 6, commi 4 e 6 cit., non è mai stata attuata nella parte in cui prevede l'elaborazione, da parte dell'I.S.T.A.T., di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale, la lacuna puo' essere colmata mediante il ricorso all'indice F.O.I., con la precisazione, tuttavia, che l'utilizzo di tale parametro non esime la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, ma segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa, non puo' spingersi nella determinazione del compenso revisionale.

L'istituto della revisione è infatti preordinato, nell'attuale disciplina, alla tutela dell'esigenza dell'amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto.

Solo in via mediata l'istituto tutela l'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l'arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni (cosi' T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 925/2006, confermata per il capo dal Consiglio Stato, Sez. V, 9 giugno 2008 n. 2786; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 aprile 2007 n. 1047; 14 agosto 2008 n. 1970; 25 novembre 2008 n. 2666; 7 luglio 2009 n. 1751).

Per cio' che riguarda gli accessori di legge, va precisato che il compenso revisionale costituisce debito di valuta e, pertanto, è soggetto alla corresponsione di interessi per ritardato pagamento, ricadendo nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni".

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla sospensione dei lavori disposta dalla committente per esigenze proprie, tanto se ricollegabili a previsioni di progetto non del tutto complete quanto se riconducibili alla necessità di apportare varianti all’opera affinché questa sia meglio rispondente alle finalità che la stessa intende perseguire. [B] Sulla sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante per fattori meteorologici sfavorevoli. [C] Sui limiti e sulla particolarità dell’alea che caratterizza il contratto d’appalto e sull’istituto della revisione prezzi

IMPORTO A BASE DI GARA: ADEGUAMENTO AI PREZZARI VIGENTI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2009

L'obbligo di assicurare nei pubblici incanti l'effettivo adeguamento dei prezziari ai valori di mercato correnti, non è un mero elemento di legittimita' della procedura di gara, ma è una sostanziale condizione di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa che trae fondamento dall'art. 97 della Costituzione, in quanto attiene a principi di ordine generale che è opportuno evidenziare accuratamente.

L'istituto dell'adeguamento dei prezziari delle opere pubbliche è difatti rivolto a tutelare interessi pubblici generali, quali le condizioni di serieta' dell'offerta nel sistema degli appalti pubblici e la connessa tutela di una sana concorrenza del mercato. Nel settore dei pubblici appalti dunque i prezzari, strumenti di riferimento per le opere pubbliche, devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme: l'aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato perche' serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalita' dei terzi e del mercato che l'Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d'asta valori competitivi, cio' allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l'affidamento delle imprese alla serieta' della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d'asta implica.

Proprio in applicazione di tale previsione, si è gia' piu' volte ritenuto illegittimo il bando che ponga a base di gara un prezzario non aggiornato ai sensi dell'art. 133, co. 8, d.lgs. n. 163/2006, con prezzi incongrui e non attualizzati, oggettivamente inferiori a quelli di mercato come rilevabili dal tariffario regionale (Tar Veneto, I, 17 marzo 2008 n. 670; Tar Sicilia Catania, I, 20 maggio 2008 n. 938 e n. 2281/08 cit.; Tar Umbria, I, 7 giugno 2008 n. 247). Piu' specificatamente la giurisprudenza ha puntualizzato la necessita' che le procedure di gara siano poste in essere sulla base di prezzari aggiornati, con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettivita' delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese, essendo penalizzate dai prezzi non aggiornati soprattutto le imprese piu' competitive, perche' sopportano i maggiori oneri per l'aggiornamento dei costi del lavoro, per l'investimento, la formazione e cosi' via (cfr. Tar Calabria Reggio Calabria n. 131 del 2009).

FONDO ADEGUAMENTO PREZZI - MODALITA' DI UTILIZZO

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2009

Modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008. (09A13688)

PREZZO CHIUSO - SCOSTAMENTO TRA INFLAZIONE PROGRAMMATA E REALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Nell’appalto a prezzo chiuso, la ratio dell’istituto compensativo di cui si discorre non puo' compendiarsi unicamente, come sembrerebbe dedursi dalla impugnata sentenza, nell’esigenza di tutelare l’Amministrazione contro il rischio di scompensi nella erogazione della spesa. Non par dubbio, infatti, che l’istituto, oltre che della stabilizzazione della spesa pubblica, partecipi soprattutto della finalita' di attualizzare, nell’interesse dell’appaltatore, il prezzo contrattuale al mutamento del costo della vita ove lo stesso superi, nel tempo necessario all’esecuzione del contratto, un certo limite di tollerabilita'. Non puo', tuttavia, essere integralmente condivisa la lettura della ratio dell’istituto che offre l’appellante, li' dove lo stesso si spinge a ipotizzare che l’esigenza avuta di mira dal legislatore sarebbe essenzialmente quella di riequilibrare il sinallagma contrattuale tra le parti, con la conseguenza di dover necessariamente far riferimento, ai fini dell’aggiornamento del prezzo, ad un indice rivalutativo specifico del settore delle costruzioni. Se cosi' fosse, come si dira' tra breve, non avrebbe senso una distinta e compiuta disciplina dell’istituto revisionale, questa si' ancorata espressamente alle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione oltre che della manodopera ed evidentemente finalizzata a riequilibrare il rapporto sinallagmatico delle prestazioni delle parti (peraltro anche in favore della amministrazione aggiudicatrice in ipotesi di diminuzione qualificata dei prezzi).

A parer del Collegio, se in linea di principio puo' affermarsi che nell’istituto dell’appalto a prezzo chiuso si compendiano anche intuibili esigenze di contenimento dei costi delle amministrazioni appaltanti e di stabilizzazione della spesa pubblica, la finalita' principale avuta di mira dal legislatore, attraverso l’ancoraggio del prezzo contrattuale alla indicata soglia di inflazione, è stata invece quella di prevedere un meccanismo di normale rivalutazione del prezzo contrattuale, al fine di mantenere pressoche' inalterato nel tempo il potere d’acquisto della moneta nello stesso espressa. Di qui la necessita' di un meccanismo rivalutativo del prezzo che renda la corrispondente obbligazione pecuniaria gravante sulla stazione appaltante, quantomeno entro certi limiti, suscettiva di essere attualizzata, sia pur nell’ambito di un rigido e forfettizzato criterio affidato ai rilevamenti annui dell’inflazione da parte del competente Ministero delle Infrastrutture.

Se, dunque, la finalita' del meccanismo di adeguamento del prezzo è dunque quella di consentire, entro certi limiti, di conservare nel tempo il valore del compenso da percepire da parte dell’appaltatore, per il caso che, a fronte di un significativo aumento dell’inflazione reale (e di una conseguente diminuzione del potere di acquisto della moneta), il prezzo contrattuale sia divenuto meno remunerativo di quanto non lo fosse ab origine, ne viene che, gia' in base a tale corretta ricostruzione dell’istituto, non appare censurabile la determinazione della Amministrazione di calcolare lo scostamento tra i due indici inflattivi sulla base dell’indice FOI.

Infatti, l’individuazione nella ratio dell’istituto (anche) di un interesse diverso rispetto a quello – evidenziato dal Tar - proprio del contenimento e della regolarita' nella erogazione della spesa pubblica (che pur sussiste), non sposta la soluzione del problema; che, come anticipato, va in questa sede riproposta, pur con le precisazioni che si sono dette e con quelle che seguiranno, nei termini gia' esposti dal Tar nella sentenza impugnata.

PREZZO CHIUSO - INDICE FOI - REVISIONE PREZZI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Tutte le volte in cui il legislatore ha voluto fare riferimento, in materia di appalti pubblici, ad un indice specifico per l’aggiornamento del prezzo contrattuale, lo ha detto espressamente (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). Cosi', in materia di lavori, la revisione del prezzo è eccezionalmente ammessa ( cfr. art. 133 cit. commi 4 e 6, ma gia' art. 26 comma 4 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 per come introdotto dal comma 550 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311) quando, per effetto di circostanze imprevedibili, il prezzo di singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato ciascun anno dal Ministero delle infrastrutture; qui è espressamente indicato che il decreto ministeriale debba rilevare ogni anno le oscillazioni percentuali dei piu' significativi materiali da costruzione. Cosi', nei contratti d’appalto relativi a servizi e forniture, gia' l’art. 44 della legge n. 724/94, modificando l’art. 6 comma 4 legge n. 537/93, stabiliva (oggi analoga previsione la si rinviene nell’art. 115 d.lgs. 163/06) che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo condotta sulla base dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni rilevati ed elaborati dall’ISTAT.

Nel caso dell’istituto all’esame, il legislatore ha rimesso alla potesta' del Ministero delle infrastrutture di rilevare annualmente lo scostamento tra tasso d’inflazione programmato e tasso di inflazione reale, senza altro aggiungere in ordine ai parametri cui far riferimento per tale determinazione. Nel silenzio sul punto della legge appare al Collegio non irragionevole la scelta ministeriale di legare detto tasso inflattivo ad un parametro di indubbia rilevanza generale, in quanto utilizzato dall’ISTAT per rilevare l’andamento della inflazione reale del Paese; e cioè l’indice FOI, espressivo dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai.

SCOSTAMENTO TRA INFLAZIONE PROGRAMMATA E REALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

E' legittimo il Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 6.12.2006, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 4, della legge 11.2.1994, n. 109 (disposizione ora sostanzialmente replicata dall’art. 133 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2006) è stato rilevato, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, uno scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale non superiore al 2% con riferimento a ciascuno degli anni compresi tra il 1993 e il 2005.

Se in linea di principio puo' affermarsi che nell’istituto dell’appalto a prezzo chiuso si compendiano anche intuibili esigenze di contenimento dei costi delle amministrazioni appaltanti e di stabilizzazione della spesa pubblica, la finalita' principale avuta di mira dal legislatore, attraverso l’ancoraggio del prezzo contrattuale alla indicata soglia di inflazione, è stata invece quella di prevedere un meccanismo di normale rivalutazione del prezzo contrattuale, al fine di mantenere pressoche' inalterato nel tempo il potere d’acquisto della moneta nello stesso espressa. Di qui la necessita' di un meccanismo rivalutativo del prezzo che renda la corrispondente obbligazione pecuniaria gravante sulla stazione appaltante, quantomeno entro certi limiti, suscettiva di essere attualizzata, sia pur nell’ambito di un rigido e forfettizzato criterio affidato ai rilevamenti annui dell’inflazione da parte del competente Ministero delle Infrastrutture. Se, dunque, la finalita' del meccanismo di adeguamento del prezzo è dunque quella di consentire, entro certi limiti, di conservare nel tempo il valore del compenso da percepire da parte dell’appaltatore, per il caso che, a fronte di un significativo aumento dell’inflazione reale (e di una conseguente diminuzione del potere di acquisto della moneta), il prezzo contrattuale sia divenuto meno remunerativo di quanto non lo fosse ab origine, ne viene che, gia' in base a tale corretta ricostruzione dell’istituto, non appare censurabile la determinazione della Amministrazione di calcolare lo scostamento tra i due indici inflattivi sulla base dell’indice FOI.

RIVALUTAZIONE PREZZI - ISTITUTO COMPENSATIVO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Il Collegio condivide il rilievo dell’appellante secondo cui, nell’appalto a prezzo chiuso, la ratio dell’istituto compensativo di cui si discorre non puo' compendiarsi unicamente, come sembrerebbe dedursi dalla impugnata sentenza, nell’esigenza di tutelare l’Amministrazione contro il rischio di scompensi nella erogazione della spesa. Non par dubbio, infatti, che l’istituto, oltre che della stabilizzazione della spesa pubblica, partecipi soprattutto della finalita' di attualizzare, nell’interesse dell’appaltatore, il prezzo contrattuale al mutamento del costo della vita ove lo stesso superi, nel tempo necessario all’esecuzione del contratto, un certo limite di tollerabilita'.

Tutte le volte in cui il legislatore ha voluto fare riferimento, in materia di appalti pubblici, ad un indice specifico per l’aggiornamento del prezzo contrattuale, lo ha detto espressamente (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). Cosi', in materia di lavori, la revisione del prezzo è eccezionalmente ammessa (cfr. art. 133 cit. commi 4 e 6, ma gia' art. 26 comma 4 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 per come introdotto dal comma 550 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311) quando, per effetto di circostanze imprevedibili, il prezzo di singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato ciascun anno dal Ministero delle infrastrutture; qui è espressamente indicato che il decreto ministeriale debba rilevare ogni anno le oscillazioni percentuali dei piu' significativi materiali da costruzione. Cosi', nei contratti d’appalto relativi a servizi e forniture, gia' l’art. 44 della legge n. 724/94, modificando l’art. 6 comma 4 legge n. 537/93, stabiliva (oggi analoga previsione la si rinviene nell’art. 115 d.lgs. 163/06) che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo condotta sulla base dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni rilevati ed elaborati dall’ISTAT.

Nel caso dell’istituto all’esame, il legislatore ha rimesso alla potesta' del Ministero delle infrastrutture di rilevare annualmente lo scostamento tra tasso d’inflazione programmato e tasso di inflazione reale, senza altro aggiungere in ordine ai parametri cui far riferimento per tale determinazione. Nel silenzio sul punto della legge appare al Collegio non irragionevole la scelta ministeriale di legare detto tasso inflattivo ad un parametro di indubbia rilevanza generale, in quanto utilizzato dall’ISTAT per rilevare l’andamento della inflazione reale del Paese; e cioè l’indice FOI, espressivo dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai.

In aggiunta al dato interpretativo letterale che si è appena richiamato, appare al Collegio di univoca valenza interpretativa, il rilievo secondo cui l’utilizzazione di indici settoriali, riferiti ai prezzi dei materiali da costruzione, è gia' a base - come si è anticipato - all’opzione legislativa in tema di eccezionale applicazione dell’istituto revisionale (in deroga al generale divieto di cui all’art. 133 comma 2 del d.lgs. 163/06, gia' contenuto nel piu' volte citato art. 26 della l. 109/94).

Di tal che, una duplicazione del meccanismo di adeguamento automatico del prezzo chiuso (di cui al terzo comma del citato art. 133) sulla base dei medesimi indici di riferimento utilizzabili per la revisione si risolverebbe in una inammissibile espansione di tale istituto ben oltre i limiti applicativi in cui lo ha attualmente relegato il legislatore nazionale, in un quadro di generale e tendenziale divieto di far luogo a revisione del prezzo contrattuale negli appalti di lavori pubblici.

CONTROVERSIE IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2009

In materia di revisione dei prezzi contrattuali negli appalti di lavori, è noto l’orientamento giurisprudenziale consolidato – che il Collegio condivide - secondo cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando si controverte sulla spettanza del compenso revisionale e l’amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso di riconoscimento del diritto ovvero abbia assunto un comportamento che segnali tale riconoscimento; spetta invece al giudice amministrativo allorche' il riconoscimento non sia intervenuto e sia tuttora controverso se il compenso competa o meno all’appaltatore (cfr. ex multis, C.d.S., sez. V, 18 marzo 2004, n. 1420 C.d.S., sez. IV, 11 febbraio 2003, n. 741; Id. 9 ottobre 2002, n. 5347; Cass. S.U. 24 aprile 2002, n. 6034).

Il Collegio è dell’avviso che la presente controversia, riguardando l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza diretta al riconoscimento del compenso revisionale, rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo l’esercizio di poteri autoritativi a fronte dei quali sussistono esclusivamente posizioni di interesse legittimo. Rileva, inoltre, il Collegio che il rapporto contrattuale cui inerisce la pretesa azionata con il presente ricorso è precedente all’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. n. 333/1992, convertito nella legge n. 359/1992, che ha abolito l’istituto della revisione dei prezzi nei pubblici appalti. Ne consegue che la domanda è ammissibile, considerato che la predetta normativa si applica soltanto per gli appalti aggiudicati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, 3 luglio 2001, n. 1326).

Tanto premesso, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale consolidato (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 1989, n. 882), deve essere rilevato l’inadempimento del Comune all’obbligo di provvedere in forma esplicita sull’istanza della ricorrente diretta al riconoscimento del compenso revisionale. Di qui la palese illegittimita' del silenzio rifiuto formatosi sull’atto di diffida e messa in mora del 3.7.2008. In accoglimento del presente gravame, deve pertanto essere dichiarata l’illegittimita' del silenzio rifiuto frapposto dall’amministrazione resistente con conseguente obbligo della stessa a provvedere in forma esplicita sull’istanza proposta dal Fallimento societa' ricorrente.

PATTO DI STABILITA' - LIMITI ALLA CAPACITA' DI SPESA DELLA P.A.

CORTE DEI CONTI DELIBERA 2009

Le regole vigenti del patto di stabilita' interno, hanno imposto, anche per la spesa in conto capitale, un limite annuale di cassa. Tale criterio, sulla cui utilita', nell’attuale fase economica di grave depressione, vengono avanzati da piu' parti forti dubbi, limita fortemente la capacita' di spesa degli enti locali, imponendo loro l’obbligo di programmare, ed eventualmente ridimensionare, le varie fasi della procedura di spesa conseguenti all’approvazione degli interventi finanziati con entrate in conto capitale. Poiche', al momento, non risultano provvedimenti di legge che abbiano in qualche modo aggiornato le disposizioni riguardanti i vincoli di cassa, deve dirsi che, in carenza di tali innovazioni da piu' parti auspicate, si impone tuttora agli amministratori la necessita' di una attenta programmazione degli interventi che intendono attuare, in modo tale che siano avviate solo quelle opere le cui procedure contabili risulteranno compatibili con i limiti stabiliti dalla legge, quando scadranno le date di pagamento.

Una diversa programmazione di tali interventi, anche se finanziati con fondi propri, in base alla quale gia' risulti evidente l’impossibilita' di portare a termine la fase relativa ai pagamenti, se non violando il patto, appare quindi inammissibile sulla base del vigente quadro normativo.

Deve considerarsi inammissibile ogni ipotesi di inserimento di clausole di anticipata previsione e regolamentazione degli oneri aggiuntivi, cui gli enti andrebbero incontro per le inadempienze contrattuali connesse ai vincoli di cassa imposti dal patto.

Sempre in termini astratti, non si puo' escludere che l’aumento dei costi a carico del bilancio degli enti, derivante da tale scelta, possa essere configurato come una ipotesi di responsabilita' contabile.

LEGITTIMAZIONE AGIRE ASSOCIAZIONI - PREZZARI

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2009

E’ principio pacifico in giurisprudenza (cosi' Tar Palermo, III, 27 dicembre 2007, n. 3494) che gli enti esponenziali sono legittimati a tutelare in sede giurisdizionale gli interessi della categoria rappresentata, non solo quando si tratti di violazione di norme poste a tutela di tali soggetti, ma anche ogni qualvolta si tratti di perseguire comunque vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera dell’intera categoria, con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti e di quelle relative ad attivita' estranee ai compiti dell’ente (cfr., in tema di Ordini professionali, Cons. St., IV, 23 gennaio 2002, n. 391; Tar Venezia, 25 novembre 2003, n. 5909). Ne consegue che la legittimazione di tali enti non puo' essere esclusa da un ipotetico conflitto di interessi tra essi e i singoli iscritti che eventualmente intendano partecipare alla gara cosi' bandita, atteso che la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, per essere idoneo ad escludere la legittimazione dell'ente, va valutato in astratto, essendo all’uopo insufficiente la circostanza, meramente eventuale e giuridicamente insignificante, che alcuni rappresentati possano beneficiare del provvedimento che l’associazione, viceversa, assume lesivo dell’interesse istituzionalizzato della categoria, che non equivale, infatti, ad una mera somma di interessi particolari di identico contenuto, ma si connota per una sua oggettiva ed autonoma utilita' che trascende, pur presupponendoli, i singoli interessi e che è data dalla esigenza di tutela delle condizioni e delle regole generali del mercato di riferimento. Parimenti è indiscusso che la legittimazione processuale dell'associazione dei costruttori edili non sussisterebbe solo per l'impugnazione di provvedimenti lesivi non della categoria unitariamente considerata, ma solo di alcuni dei soggetti associati.

Al fine di prevenire l’applicazione di meccanismi di adeguamento del prezzo in corso di esecuzione, e di garantire una corretta fissazione dei prezzi a base di gara, l’art. 133, co. 8, d.lgs. n. 163/2006 dispone che le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzi cessano di avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza all’obbligo di aggiornamento, i prezziari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le Regioni interessate. In punto di diritto è, dunque, chiaro che nel settore dei pubblici appalti che i prezzari, strumenti di riferimento per le opere pubbliche, devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme: l’aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato perche' serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalita' dei terzi e del mercato che l’Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d’asta valori competitivi, cio' allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l’affidamento delle imprese alla serieta' della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d’asta implica. In tal senso, dunque, non vale sostenere che i prezzi siano di fatto "in linea con quelli di mercato quali registrati al momento della pubblicazione del bando", o che lo scostamento è minimo, perche' cio', quantomeno, è recessivo di fronte alla necessita' che dell’adeguamento sia data pubblica fede tramite le apposite procedure di revisione dei prezzari disciplinate dalla legge.

REVISIONE PREZZI - VARIAZIONI PERCENTUALI SUPERIORI AL 10%

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

La rilevazione, da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 133 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, delle variazioni percentuali annuali dei prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi, costituisce l'esercizio formalizzato di un potere valutativo che si riflette sulla posizione delle imprese coinvolte nei rapporti contrattuali di cui al precedente comma 2 dello stesso art. 133. E’ stato gia' affermato, in giurisprudenza, sebbene per l’ipotesi (anch’essa peraltro in qualche modo correttiva del prezzo chiuso “puro” in materia di lavori pubblici) di cui al comma 3 del ripetuto articolo, che “dette imprese hanno percio' un interesse qualificato dalla stessa normativa qui in rilievo a veder pubblicati i presupposti ed i criteri utilizzati nella valutazione, al fine di conoscere come, comunque, la loro posizione sia stata definita dall'Amministrazione, ancorche' in via collettiva, e di poter contestare, nelle sedi opportune, gli esiti che ritenessero illegittimamente sfavorevoli” (cfr. CdS, VI, n. 5088 del 4.9.2006). Ne consegue che, seppure nei limiti del sindacato ammissibile per un atto come quello di cui trattasi a destinatari indeterminati, il Decreto Ministeriale di rilevazione dei prezzi e dello scostamento delle percentuali secondo le misure significative per legge, ben puo' essere censurato per violazione di criteri di ragionevolezza intrinseca, per inidoneita', insufficienza o erroneita' dell’istruttoria. In sede di emanazione, infatti, dei decreti ministeriali della specie, l’Amministrazione deve anzitutto rilevare, in maniera trasparente, congrua e verificabile, dati oggettivi riguardanti gli scostamenti percentuali dei prezzi e poi deve valutare, non illogicamente, se tale scostamento sia stato determinato o meno da circostanze eccezionali.

REVISIONE PREZZI MATERIALI 2006 - LIMITI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

La Sentenza del Tar Lazio ha annullato il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 gennaio 2008 che prevedeva l’indennizzo ai costruttori per quei materiali definiti “piu' significativi”, che avevano registrato, cioè, nel corso del 2006 una variazione percentuale di costo superiore al 10%, legata a circostanze eccezionali e, precisamente, solo per gli aumenti del rame.

Si ricorda che il Codice degli Appalti all’art. 133 vieta, infatti, la revisione dei prezzi nei contratti di lavori pubblici. Unica eccezione riguarda l’indennizzo per quei materiali da costruzione, individuati ogni anno con apposito decreto, che registrino un aumento del 10% dovuto a circostanze definite “eccezionali”. Il decreto del 02/01/2008 è stato posto sotto accusa, in particolare, nelle parti in cui non ha previsto, nell’elenco dei materiali per i quali far luogo a compensazione, ulteriori materiali oltre al “filo rame conduttore dn 0,5 mm” e alle “condutture e tubi in rame” e non ha indicato l’entita' degli ulteriori aumenti registrati dai prezzi dei materiali gia' considerati, oggetto di aumenti eccezionali nell’ambito delle precedenti rilevazioni. Secondo il Tar, quando l’aumento significativo del prezzo risulta da soli due dei tre indici di costo disponibili, perche' il terzo è contrastante, o perche' (quello ISTAT nei casi evidenziati dall’opponente) addirittura manca, e anche quando il superamento della soglia del 10% è attestato, in presenza di due soli indici, da uno di essi (avendo l’altro rilevato una variazione inferiore), l’amministrazione non puo' escludere solo per tali circostanze la sussistenza dell’aumento oltre i limiti di percentuale previsti dalla legge, ma deve sottoporre i relativi prezzi ad un supplemento di istruttoria, anche autonomamente o facendo ricorso ad altre fonti.

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulle verifiche di fattibilità in relazione al territorio, al sottosuolo ed alle preesistenze che la stazione appaltante deve effettuare prima di avviare il procedimento di scelta del contraente. [B] Sulla sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante per la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica. [C] Sul ritardato perfezionamento del'iter burocratico occorrente per ottenere il finanziamento e sui danni causati all’impresa in conseguenza di ciò. [D] Sugli oneri sostenuti dall’impresa per la sorveglianza del cantiere in zone con frequenti episodi di criminalità. [E] Ai fini del ristoro del mancato utile, non occorre una prova specifica sulla perdita di diverse occasioni di impiego. [F] Sul riparto di giurisdizione riguardo all’istituto della revisione prezzi

AGGIORNAMENTO LISTINO PREZZI OPERE PUBBLICHE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2008

Il mancato aggiornamento del listino prezzi delle opere pubbliche pregiudica la trasparenza della gara e il Prodotto interno lordo del Paese. Inoltre il non aggiornare i prezzi incide negativamente su un mercato considerato fondamentale per la produttivita' nazionale, creando quindi condizioni di squilibrio.

Le gare con prezzi non aggiornati avrebbero un effetto di distorsione sul mercato. Gli appalti producono una rilevante quota del Pil, quindi prezzi bassi non favoriscono la concorrenza, ma solo le imprese piu' spregiudicate.

Nello stesso tempo i prezzi vanno rivisti in modo sistematico e seguendo le procedure previste dalla legge. Solo cosi' si garantisce la trasparenza e la partecipazione.

CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2008

L’art. 6 comma 4° della L. 537/1993, come modificato dall’art. 44 della L. 724/1994 prevede che i contratti ad esecuzione periodica o continuativa con la Pubblica Amministrazione debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, per consentire il mantenimento dell’originario sinallagma contrattuale. Giurisprudenza ormai consolidata prevede che non sono ammesse limitazioni o riduzioni pattizie, essendo tale norma stata qualificata “norma speciale” rispetto all’art. 1664 c.c. (cfr. TAR Campania, Salerno, I, 5.10.2007 n. 2056; CS, V, 6.9.2007 n. 4679; TAR Catania, III, 22.6.2007 n. 1092; TAR Puglia Lecce, II, 23.5.2006 n. 2958).

Ogni altra affermazione limitativa (come quella contenuta da TAR Sardegna n. 104 del 1.2.2002, che consentiva un’alea contrattuale) è stata riformata dal CS V n. 916 del 19.2.2003.

Coerentemente, riconoscendo natura “cogente ed inderogabile” al succitato precetto, che sancisce l’obbligo alla revisione del prezzo, la giurisprudenza gli ha conferito valore di norma imperativa, con “sostituzione automatica” delle eventuali difformi volonta' contrattualizzate (vedasi CS, V, 16.5.2003 n. 3373; V, 8.5.2002 n. 2461; V, 20.5.2002 n. 2712). Conseguentemente il TAR Sardegna si è adeguato (cfr. I, n. 338 del 22.3.2006; I, n. 1179 del 25.5.2005; I, n. 1926 del 26.9.2005).

Nel caso di specie non puo', quindi, costituire impedimento l’art. 22 del Capitolato speciale di appalto, che prevedeva l’attivazione della revisione prezzi solo dal terzo anno, con sostanziale “franchigia” per il primo biennio.

Ne deriva che l’interpretazione fornita dall’atto impugnato (coerente con la citata disposizione limitativa di Capitolato speciale di appalto) non puo' essere ritenuta rispettosa della norma di legge, con conseguente diritto della ricorrente ad ottenere la revisione prezzi –decorso il primo anno.

REVISIONE PREZZI - COMPENSO REVISIONALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

In tema di revisione prezzi negli appalti di forniture e servizi, poiche' la disciplina legale dettata dall’art. 6, co. 4 e 6 Legge 537/93, non è mai stata attuata nella parte in cui prevede l’elaborazione, da parte dell’I.S.T.A.T., di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale, la lacuna è stata colmata mediante il ricorso all’indice F.O.I. L’utilizzo di quest’ultimo parametro, ovviamente, non esonera la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, ma segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa, non puo' spingersi nella determinazione del compenso revisionale. In tal modo si rispecchia fedelmente la ratio complessiva della norma sancita dal menzionato art. 6, ed il meccanismo istruttorio in essa divisato, che è quella di coniugare l’esigenza di interesse generale di contenere la spesa pubblica, con quella, parimenti generale, di garantire nel tempo la corretta e puntuale erogazione delle prestazioni dedotte nel programma obbligatorio.

L’istituto della revisione è infatti preordinato, nell’attuale disciplina, alla tutela dell’esigenza dell’amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo (talora frutto di illecite collusioni), tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto.

Solo in via mediata l’istituto tutela l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni.

Poiche' nel caso in esame l’impresa non ha dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali che giustifichino la deroga all’indice F.O.I. deve escludersi che la quantificazione del compenso revisionale possa effettuarsi con il ricorso ai differenti parametri statistici.

Parimenti inaccoglibile è la domanda di risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria. In adesione ad un piu' recente e rigoroso indirizzo giurisprudenziale, la sezione osserva che al fine del risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione della moneta, ex art. 1224 c.c., l’onere probatorio gravante sul creditore non puo' ritenersi assolto dalla mera dimostrazione di un determinato status professionale, non corredato da elementi atti ad evidenziare le sue reali propensioni economiche, atteso che solo queste ultime possono indicare la categoria di appartenenza del creditore medesimo, e quindi, giustificare presunzioni circa l’impiego del denaro dovutogli, ove tempestivamente riscosso. Conseguentemente, l’assolvimento di un onere quantomeno allegatorio costituisce il presupposto imprescindibile per il ricorso, da parte del giudice, al fatto notorio ed alle presunzioni semplici in sede di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria (cfr. ex plurimis, Cass., sez. I, 14 febbraio 2006, n. 3146; sez. II, 19 gennaio 2005, n. 1063, nonche' la fondamentale sez. un., 5 aprile 1986, n. 2368).

Effettivamente l’art. 11, d.lgs. n. 231 del 2002 – in conformita' a quanto previsto dall’art. 6 della direttiva 2000/35/CE – esclude dal proprio ambito applicativo i contratti conclusi, come quello oggetto del presente giudizio, antecedentemente all’8 agosto 2002.

Conseguentemente sulle somme dovute a titolo di compenso revisionale in favore della societa', individuate secondo il meccanismo dianzi descritto, il comune dovra' corrispondere i soli interessi legali, calcolati separatamente sulla sorte capitale dovuta per ogni singola annualita', a far data dal giorno in cui il TAR ha riconosciuto il diritto della societa' al compenso revisionale.

PREZZIARI - VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTO PREZZI

TAR UMBRIA PG SENTENZA 2008

Al fine di assicurare che i costi degli interventi indicati nel progetto e quindi posti a base di gara corrispondano alla reale situazione di mercato (e per questa via sia assicurato l’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’intervento), l’articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che i prezziari vengano aggiornati annualmente, cessino di avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possano essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

E’ anche previsto (comma 6, che ripropone la disposizione introdotta con l’articolo 1, comma 550, della Legge Finanziaria 2005) che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, “rilevi le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi”. Non puo' ritenersi che l’omissione dell’intervento ministeriale, giustifichi il mancato aggiornamento. Infatti, la rilevazione ministeriale riguarda soltanto le variazioni dei prezzi dei materiali “piu' significativi”, mentre l’aggiornamento del prezziario è prevista “con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alla costruzione, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato”, categoria disomogenea rispetto alla precedente (prezzi e materiali “piu' significativi”, nel primo caso; “significative variazioni” di prezzo, nel secondo), e che non esaurisce l’oggetto dell’aggiornamento (“con particolare riferimento”), confermando quindi che l’aggiornamento, potenzialmente, deve riguardare tutti i prezzi, anche in mancanza della rilevazione ministeriale.

D’altro canto, ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 19/1986, l’elenco regionale dei prezzi “ … aggiornato ogni sei mesi, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e viene utilizzato per la formazione degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche”.

Le stesse “Avvertenze generali” allegate alla deliberazione della G.R. n. 2211/2005, con cui è stato approvato l’elenco regionale per il 2006, precisano che l’elenco regionale dei prezzi “va applicato nell’esecuzione di opere pubbliche realizzate sul territorio regionale”.

La deliberazione della G.R. n. 2211/2005 ha anche precisato che il nuovo elenco avrebbe dovuto essere applicato nella definizione degli oneri economici dei progetti redatti dopo la sua entrata in vigore. La deliberazione della G.R. n. 567/2006 ha ribadito cio', precisando anche che i prezzi dell’elenco 2002 avrebbero potuto essere mantenuti solo nell’ipotesi in cui il bando di gara fosse stato pubblicato entro il 30 settembre 2006.

Puo' aggiungersi che l’Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici ha precisato che “l’utilizzo di prezziari non puo' prescindere, per il rispetto dei basilari principi di efficienza, efficacia e correttezza, da una verifica sostanziale della loro congruita' in relazione alle condizioni di mercato” (cfr. parere n. 41 in data 9 ottobre 2007)

Inoltre, anche alcune pronunce giurisprudenziali hanno affermato che l’aggiornamento annuale dell’elenco prezzi a livello regionale è obbligatorio, e che alle stazioni appaltanti è fatto obbligo di prendere a base dei computi metrici estimativi i prezzi aggiornati (cfr. TAR Puglia, Lecce, II, 11 ottobre 2007, n. 3468; vedi anche, C.G.A., ord. n. 604/2007 e TAR Sicilia, Catania, ord. n. 768/2007 e 832/2007).

P.A. - AGGIORNAMENTO PREZZARI

TAR SICILIA CT SENTENZA 2008

Costituisce violazione della legge sugli appalti, non provvedere ad aggiornare i prezzi, la legge è infatti chiarissima: "I prezziari cessano di avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data...".

Lo stabilisce perentoriamente l'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, cioe' del Codice dei Contratti Pubblici.

Sussiste quindi l'obbligo per le Amministrazioni appaltanti di aggiornare i prezziari dei progetti, ponendo a base d'asta valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettivita' delle offerte e di efficacia dell'azione della pubblica amministrazione, oltre che sensibili alterazioni della concorrenza tra le imprese (essendo penalizzate dai prezzi non aggiornati soprattutto le imprese piu' competitive, perche' sopportano i maggiori oneri per l'adeguamento dei costi del lavoro, per l'investimento e la formazione e cosi' via).

PREZZARI - SETTORI SPECIALI

AVCP PARERE 2008

L’Autorità, già con precedenti espressioni di parere, ha sottolineato che, in ossequio all’art. 2, comma 1, del d. Lgs. 163/2006, a norma del quale l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, sussiste una stretta correlazione tra la qualità delle prestazioni e l’importo stimato a base d’asta che, se non remunerativo, comporta l’alterazione dell’equilibrio economico tra le prestazioni stesse.

Pertanto la sottostima della quotazione di una voce di prezzo che incida in modo significativo nel quadro economico dell’intervento e, più in generale l’utilizzo di prezziari non aggiornati, rappresenta, per le imprese interessate, un ostacolo alla partecipazione ed alla concorrenza.

Quanto sopra trova applicazione anche negli appalti, come quello in esame, relativi ai settori speciali, laddove gli enti aggiudicatori devono conformare il loro operato alla parte I del Codice dei contratti ed ai principi dettati dal Trattato a tutela della concorrenza al fine di evitare restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla regola della libertà di competizione.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla C.M. s.r.l. – lavori per la realizzazione di un impianto di affinamento con bacini di fitodepurazione a flusso speciale dei reflui provenienti dagli impianti di depurazione a servizio degli abitati di C., M. e ME. e delle Marine di ME.. S.A. Acquedotto P..

PREZZIARI DELLA S.A. - COSTO DELLA MANODOPERA

TAR VENETO SENTENZA 2008

L’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 impone alle stazioni appaltanti di aggiornare annualmente i propri prezziari, in particolare per le voci relative ai prodotti destinati alle costruzioni, i quali siano stati soggetti a significative variazioni legate a particolari condizioni di mercato.

E’ quindi illegittimo un bando di gara per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici per la parte in cui non si è adeguato ai prezzi relativi alla manodopera individuati nel prezziario della stazione appaltante, ma che invece riportava prezzi palesemente incongrui e non attuali, di molto inferiori rispetto ai valori di mercato ed alla tariffa regionale vigente.

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla sospensione lavori motivata dalla necessità di redigere una perizia di variante per rimediare al rinvenimento dei locali nei piani interrati dell'immobile. [B] Sulla sospensione lavori motivata dalla presenza di una falda acquifera. [C] Sulla legittimità o meno della clausola del capitolato speciale che attribuisce all'impresa l'onere dell'espletamento delle indagini geologiche e geognostiche prodromiche all'esecuzione dell'appalto. [D] Sui casi in cui l’approvazione di una perizia di variante può configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo della stazione appaltante. [E] Sull’ammissibilità o meno di una riserva iscritta per la prima volta nel verbale di ripresa lavori. [F] Sull’anomalo andamento dei lavori e sull’istituto della revisione prezzi

MATERIALI DA COSTRUZIONE - PREZZI MEDI PER L'ANNO 2005-2006

MIN INFRASTRUTTURE DM 2008

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu' significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche.

AGGIORNAMENTO PREZZARI

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2007

Con tale ricorso, le ricorrenti censurano la congruità dei prezzi posti a base della gara. Nel merito della questione, sia la normativa statale (art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006) sia soprattutto quella regionale (art. 13 della L.R. n. 13/2001), quest’ultima applicabile ratione temporis alla vicenda, impongono alle stazioni appaltanti l’obbligo di applicare, in sede di redazione ed approvazione del progetto esecutivo, i prezziari delle opere pubbliche aggiornati, obbligo che nel caso di specie era stato obliterato dall’amministrazione aggiudicatrice.

Tenuto conto dell’insegnamento della Corte Costituzionale (sentenze n. 303 del 2003 e n. 401 del 2007), la disposizione del Codice che prescrive la revisione annuale dei prezzi delle opere e dei LL.PP. deve essere ascritta alla materia, “trasversale”, della tutela della concorrenza, materia nella quale lo Stato dispone di competenza legislativa esclusiva. L’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che i prezziari debbono essere aggiornati dalle stazioni appaltanti (ossia, dalle singole amministrazioni aggiudicatrici), mentre la L.R. pugliese n. 13/2001 affida tale potere alla Giunta Regionale, il che vuol dire che, nel caso di specie, essendo pacifico che la Provincia di Taranto non ha adottato un proprio prezziario, sarebbe irrilevante quanto stabilito dalla G.R. con la deliberazione n. 108/2006. Inoltre l’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, riferisce l’aggiornamento dei prezzi alla fase di approvazione del progetto e non anche alla fase dell’indizione della gara.

Peraltro, il Collegio ritiene che la disposizione regionale non si ponga in contrasto con la norma statale, visto che, ai fini del rispetto del principio ispiratore dell’art. 133, comma 8, del Codice degli appalti, è sufficiente che la normativa regionale imponga l’aggiornamento dei prezzi, non essendo invece rilevante se a tale incombente debbano provvedere le singole amministrazioni o la Regione (attenendo, questo profilo, alla diversa materia dell’organizzazione amministrativa, nella quale gli enti territoriali dispongono a loro volta di competenza legislativa esclusiva). Anzi, tenuto conto del fatto che alle gare ad evidenza pubblica prendono parte in genere imprese dislocate nell’intero territorio regionale (oltre che, in ragione dell’importo a base d’asta, imprese aventi sede in altre Regioni o anche in altri Stati della Comunità Europea), è opportuno che il prezziario venga adottato dalla Regione, in base a rilevazioni dell’andamento dei costi che trascendono l’ambito (spesso angusto e poco rappresentativo) degli enti territoriali infraregionali. Ciò, del resto, risponde al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., il quale, in casi del genere, opera in favore dell’ente che ha una più estesa competenza territoriale, trattandosi di funzione che appare più proficuamente esercitata da parte del livello di governo regionale, il quale dispone oltrettutto di strutture burocratiche sufficienti rispetto all’incombente in questione, cosa che non può certo dirsi, ad esempio, per i Comuni di ridotte dimensioni.

PREZZARI REGIONALI E PREZZARI DELLA STAZIONE APPALTANTE

AVCP PARERE 2007

L’articolo 18-bis della legge 109/1994 nel testo coordinato con la legge regionale Sicilia n. 7/2002 e s.m.i., dispone che le stazioni appaltanti si attengono al prezziario unico regionale per i lavori pubblici, aggiornato ogni dodici mesi.

Il successivo articolo 18-ter, comma 2, dispone , inoltre, che le stazioni appaltanti, nel caso sia stato pubblicato un nuovo prezziario regionale, prima dell’indizione della gara, devono aggiornare i prezzi dei progetti, salvo che sia espresso parere negativo del responsabile del procedimento, motivato dall’assenza di significative variazioni economiche.

Il tenore letterale della citata norma induce a ritenere, fermo restando l’obbligo inderogabile di applicare il prezziario regionale vigente al momento dell’applicazione del progetto, che la possibilità di non aggiornare i prezzi costituisce per la stazione appaltante una facoltà residuale, che necessita di puntuale e non generica motivazione, basata sull’assenza di significative variazioni economiche.

Al riguardo, ai fini della significatività delle variazioni economiche fra prezziari di annualità diverse, nel caso in esame listino 2002 e listino 2007, non può essere preso come parametro di riferimento la media dei ribassi intorno alla quale si attestano le offerte negli appalti di lavori pubblici espletati nel territorio. Ne deriva che non è conforme alla normativa di settore porre a gara progetti i cui prezzi non sono stati aggiornati al prezziario vigente nell’area interessata.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 dall’ A. E: 1)lavori di recupero del villaggio capannicolo di età preistorica con interventi di fruizione e conservazione dei beni archeologici nei pressi della Rocca di Cerere in E. S.A. Comune di E; 2) lavori di riutilizzo acque reflue destinate all’agricoltura. S.A. Comune di C.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A. di E. – lavori di completamento relativi alla ristrutturazione ed ampliamento della casa di riposo S. S.A. Comune di E.

BANDO - CONGRUITA' PREZZI

AVCP PARERE 2007

Con i pareri n. 41/2007 e 76/2007, l’Autorità ha affrontato la questione della congruità dei prezziari utilizzati dalle stazioni appaltanti, evidenziando che il loro utilizzo non può prescindere, per il rispetto dei basilari principi di efficienza, efficacia e correttezza, da una verifica sostanziale della loro congruità in relazione alle condizioni di mercato.

In tale ottica si pone la previsione di cui all’articolo 133, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006, che recita “Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato.”

Non è quindi conforme all’articolo 133, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006 l’utilizzo, nell’appalto in esame (bandito nel 2007), del prezziario regionale dell’anno 1997.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’A B.– lavori di costruzione di una strada tra il centro abitato e la zona archeologica in località L. 1° lotto funzionale. S.A: Comune di V.

PROJECT FINANCING - INTEGRAZIONE PIANO

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2007

La società ricorrente aveva presentato all’amministrazione aggiudicatrice le sue proposte, allegando gli elaborati tecnici ed amministrativi previsti, e depositando documentazione da cui risultava la presentazione presso un Istituto bancario della richiesta di asseverazione dei piani economici e finanziari della proposta. Contestualmente la società s’impegnava comunque a presentare all’Amministrazione aggiudicatrice i piani economici e finanziari asseverati in tempo utile per la loro valutazione in sede di procedura. Tuttavia, nonostante il successivo deposito del piano economico e finanziario asseverato nel prosieguo della procedura la stazione appaltante si determinava per l’esclusione della ricorrente; il tutto anche in osservanza di un parere richiesto nelle more all’Autorità di Vigilanza, a tenore del quale “nei termini previsti dall’avviso di project financing devono essere consegnati alla stazione appaltante tutti i documenti richiamati dall’art. 37 bis, comma 1 della legge n. 109/94 e s.m.i, ivi compreso il piano economico finanziario, in quanto costituiscono il nucleo essenziale della proposta di finanza di progetto”. Di contro, la ricorrente censurava l’operato della s.a. lamentando, in particolare, la violazione dell’art. 37 bis, comma 2 ter, come integrata dall’art. 7, primo comma della legge n. 166/02, che consente la possibilità di una dettagliata integrazione della proposta entro quindici giorni dalla ricezione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Questo Collegio, prendendo posizione sul punto, ha osservato che il piano economico finanziario nell’ambito del project financing costituisce nucleo essenziale dell’offerta e come tale non è suscettibile di integrazione. In particolare, le indicazioni in parola sono contenuti strutturali della proposta e non elementi meramente estrinseci e formali e, quindi, in relazione ad essi non è concepibile alcuna regolarizzazione di sorta. Siffatte indicazioni, dunque, costituiscono il nucleo centrale della proposta e necessariamente postulano la preventiva effettuazione di accurate valutazioni di convenienza tecnico-finanziaria dell'offerta imprenditoriale che ne è oggetto, indefettibilmente riservate alle scelte di ogni candidato a promotore in funzione della specifica propensione al rischio.

Secondo la decisione in commento, dunque, rispetto ai predetti elementi non è ammissibile una integrazione postuma che si risolverebbe, a ben vedere, in una nuova proposta, vieppiù formulata dopo lo spirare dei termini di presentazione. In questo senso, del resto, si traggono significative conferme dallo stesso tenore letterale del comma 2-ter, lett. b), dell'art. 37-bis , che espressamente riferisce la verifica di completezza, nonché l'eventuale dettagliata richiesta di integrazione, ai soli «documenti». In altre parole, la legge indubbiamente contempla un'ampia possibilità di integrazione, sotto il profilo formale, della documentazione già tempestivamente prodotta, ma certamente non consente all'amministrazione aggiudicatrice di sollecitare un proponente ad articolare il contenuto minimo essenziale della sua offerta. Nell’ipotesi in esame, pertanto, non ha senso invocare il principio di massima collaborazione partecipativa tra pubblica amministrazione e proponenti, effettivamente sotteso alla disposizione in commento. Come chiarito dal Collegio, infatti, se tale impronta teleologica contribuisce a spiegare la ratio della lata regolarizzazione prevista dal comma 2-ter, sicuramente essa non vale ad estendere il portato precettivo della disposizione oltre l'ambito segnato dalla nitida distinzione dei ruoli tra soggetto pubblico aggiudicatore e privato offerente. In conclusione, secondo la decisione in esame, il piano economico finanziario nell’ambito del project financing costituisce nucleo essenziale dell’offerta e come tale non è suscettibile di integrazione.

ADEGUAMENTO PREZZI

AVCP PARERE 2007

Ai sensi degli articoli 34, 43 e 44 del d.P.R. 554/1999, il computo metrico definitivo dell’opera deve essere redatto utilizzando prezziari o listini ufficiali correnti nell’area interessata.

Anche nell’eventualità che la progettazione fosse stata redatta unitariamente in occasione dell’appalto affidato nel 2005 – fattispecie che non ricorre nel caso di specie, in quanto il computo metrico definitivo-esecutivo è stato redatto nel mese di gennaio 2007 – sussiste sempre e comunque l’obbligo della Stazione appaltante di effettuare l’aggiornamento del prezziario, con prezzi unitari ricavati dai prezziari vigenti nell'area interessata al momento della redazione del progetto.

Non è conforme, quindi, all’articolo 133, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006 l’utilizzo, nell’appalto il cui computo-metrico è stato redatto nel gennaio 2007, del prezziario regionale dell’anno 2005.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di S. – lavori di sistemazione idrogeologica del bacino idrografico B6 ed adiacenti e relativo adeguamento della rete scolante acque bianche – completamento lavori.

PREZZARI E DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2007

Non appare logico sostenere che l’Amministrazione comunale ha fissato prezzi inferiori a quelli correnti al fine di evitare ribassi eccessivi. In effetti, si tratta di una tesi abbastanza singolare, che non trova alcun valido appiglio normativo e che tra l’altro pretende di dare valore legale ad una prassi inutile; infatti, la vigente normativa contempla già una serie di rimedi tesi ad evitare che i pubblici appalti vengano aggiudicati a prezzi troppo bassi (verifica dell’anomalia e potere della P.A. di non aggiudicare in ogni caso la gara quando il prezzo è reputato non conveniente – artt. 86, comma 3, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163.2006). Peraltro, il descritto sistema può funzionare solo se i prezzi a base d’asta sono congrui in partenza, altrimenti è la stessa amministrazione a costringere in qualche modo l’aggiudicatario ad offrire un prezzo eccessivamente basso.

In ragione di quanto precede, va accolta la richiesta di annullamento del bando impugnato e del progetto a base d’asta, nella parte relativa al prezzo delle opere e delle lavorazioni da eseguirsi a cura dell’aggiudicatario.

PREZZARI

AVCP PARERE 2007

L’utilizzo di prezziari non può prescindere, per il rispetto dei basilari principi di efficienza, efficacia e correttezza, da una verifica sostanziale della loro congruità in relazione alle condizioni di mercato.

In tale ottica si pone la previsione di cui all’articolo 133, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006, che recita “Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.”

Non è conforme all’articolo 133, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006 l’utilizzo, nell’appalto in esame, dei prezziari della Regione Basilicata anno 2001 e della Regione Lazio anno 2002, qualora esistano dei prezzari più recenti.

Una corretta applicazione della disposizione sopra citata, concernente la validità transitoria di un prezziario scaduto, avrebbe comportato, giusta l’approvazione del progetto esecutivo in data 18 dicembre 2006, almeno l’utilizzo del prezziario della Regione Basilicata 2004, previa verifica della sua congruità.

Infatti, ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. 554/1999, il computo metrico estimativo dell’opera deve essere redatto utilizzando prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’A. P. – lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico ed alle norme di sicurezza dell’edificio scolastico della frazione A. M. S.A. Comune di L.

REVISIONE PREZZI NELLA PROROGA DEL CONTRATTO

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2007

La ratio della norma prevedente la revisione del prezzo è quella di adeguare il prezzo determinato nell’originario rapporto per finalità di conservazione del livello qualitativo delle prestazioni dell’appaltatore, finalità di conservazione che non sussistono allorquando il rapporto, nel rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, è consensualmente rinegoziato e rinnovato. In altri termini, nelle ipotesi di rinegoziazione, la proroga del rapporto contrattuale si concreta nel rinnovo dello stesso e conseguentemente sono da ritenersi riconsiderati gli elementi essenziali del contratto (o solo alcuni) in essi inclusi il prezzo per tutto l’arco temporale del rapporto rinnovato. E’ necessario aggiungere che la revisione del prezzo può riguardare solo le proroghe del rapporto contrattuale per periodi di tempo superiori a mesi sei, atteso che essa opera sulla base degli appositi elenchi pubblicati (per legge) a cadenza semestrale dall’Istat.

REVISIONE PREZZI

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2007

La proroga del termine finale di un appalto pubblico sposta solo in avanti la scadenza conclusiva, posticipando il termine finale di efficacia del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale.

La qualificazione in un senso piuttosto che nell’altro è fondamentale per esaminare la richiesta di revisione dei prezzi, in quanto solo alle proroghe contrattuali può applicarsi la clausola revisionale prevista dall'art. 6, l. n. 537 del 1993, mentre la disposizione non si applica nel caso di provvedimento con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.

Va poi ricordato che il predetto art. 6 L. 537/1993 è considerato dalla unanime giurisprudenza norma imperativa, come tale non è suscettibile di essere derogata pattiziamente e le eventuali disposizioni negoziali contrastanti con la precitata disposizione non solo sono colpite dalla nullità ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., ma sostituite de iure, ex art. 1339 cod. civ., dalla disciplina imperativa di legge.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Non è conforme alla normativa in materia di affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro, vigente prima della modifica introdotta dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, l’operato della stazione appaltante che ha affidato tali incarichi professionali fiduciariamente e/o “intuitu personae”, completamente svincolati da qualsiasi onere istruttorio e motivazionale, atteso che, anche nelle ipotesi in esame, è comunque necessaria, a mente dell’art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., la “previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale” dei professionisti esterni di fiducia dell’ente, nonché la “motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare” (Tar Campania, Napoli, Sez. II – sentenza 18 dicembre 2003 n. 15430). Infatti, la procedura selettiva prevista dall’art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994 e s.m., pur essendo connotata da caratteri di maggiore semplicità e speditezza, deve nondimeno soddisfare taluni requisiti minimi di pubblicità, di concorsualità (comparazione dei curricula) e di trasparenza (Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339).

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., la progettazione assume la forma di progetto integrale, dove tutte le parti, architettoniche, strutturali ed impiantistiche, debbono coesistere, di modo che per la progettazione di tali opere, l’esigenza di uno stretto coordinamento si pone come regola inderogabile anche sul piano logico e cronologico oltre che tecnico.

Non è conforme a tale disposizione l’operato della stazione appaltante che ha praticato prima il frazionamento dell’attività progettuale nelle sue componenti specialistiche, quindi la scissione degli incarichi di progettazione architettonica, impiantistica, coordinamento della sicurezza, procedendo ad affidamenti tra loro separati, sul piano cronologico e negoziale, senza riguardo alla regola di sommare i corrispettivi dei vari servizi tecnici per determinarne le modalità di affidamento e senza tenere nel debito conto che l’attività progettuale degli interventi (aventi la natura di organismo edilizio) doveva essere ispirata ad un maggior coordinamento. Valgono al riguardo le considerazioni contenute nella determinazione n. 13/2000, ove con richiamo all’art. 17, commi 1 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., è affermato il principio che la progettazione non può essere espletata da più soggetti esterni alla S.A., se non riuniti in associazione o in raggruppamento, e nella determinazione n. 2/2002, ove nel dichiarare la legittimità di gruppi di progettazione composti congiuntamente da tecnici interni ed esterni all’amministrazione, si ammette al contempo, per tale ipotesi specifica, la possibilità di affidare separatamente le singole parti specialistiche (strutture, impianti etc.) a distinti professionisti esterni. L’apparente contraddizione tra i due testi è risolta dalla valutazione delle condizioni e dei limiti per derogare alla regola generale dell’indivisibilità del progetto. Infatti, il principio generale affermato dall’Autorità è che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria, tanto in relazione all’insieme delle fasi progettuali quanto in relazione al complesso delle componenti specialistiche che vi afferiscono. E ciò nel senso che non è consentito, in linea generale, dividere la prestazione in più parti, a meno che tale scelta non sia adeguatamente motivata e sia indicata già nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Nell’ipotesi in cui la sospensione viene disposta per ragioni non contemplate dall’art. 24 del Capitolato generale (D.M. 19 aprile 2000, n. 145) e dall’art. 133 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., si rientra nel campo delle sospensioni illegittime per le quali spetta all’impresa la corresponsione dei maggiori oneri conseguenti al fermo. Tale circostanza si verifica, ad esempio, quando la sospensione è disposta per facoltà discrezionale dell’Amministrazione, in dipendenza di fatti o esigenze particolari proprie o per ovviare a mancate predisposizioni che ad essa facevano carico. Si verifica, altresì: per carenze progettuali; per ritardi prodotti da generiche esigenze di carattere burocratico; imprevisti ma prevedibili impedimenti nell’esecuzione; necessità di predisporre perizie di variante che riparino precedenti mancanze o errori.

L’uso illegittimo della facoltà di sospendere i lavori dà all’impresa il diritto di pretendere il riconoscimento dei danni prodotti che si trova costretta a sopportare di conseguenza e, naturalmente, l’equivalente slittamento del termine esecutivo da considerare sia sul cronoprogramma, di cui all’art. 42 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m., sia sul programma esecutivo previsto dal successivo art. 45.

REVISIONE PREZZI

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2006

Alla luce della evoluzione normativa, deve ritenersi che la disciplina statale, e, in particolare, l'art. 26 della legge n. 109 del 1994, come modificato dalla legge n. 311 del 2004, possegga i caratteri sostanziali identificativi delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, al di là della autoqualificazione effettuata dall'art. 1 della stessa legge n. 109 del 1994, secondo il quale «i principi desumibili dalle disposizioni» contenuti nella predetta legge «costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale».

È indubbio, infatti, che l'istituto della revisione prezzi risponda ad un interesse unitario, afferendo a scelte legislative di carattere generale che implicano «valutazioni politiche e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio».

Ne consegue che al legislatore statale, nella materia de qua, deve riconoscersi, nella regolamentazione del settore, il potere di vincolare la potestà legislativa primaria anche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 27/09/2012 - COMPENSAZIONE PREZZI

Nel caso di appalto di lavori, a seguito di istanza di compensazione ai sensi dell'art. 133 comma 6bis e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, la pretesa ai compensi revisionali ha consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo? A parere di questa Amministrazione si tratta di interesse legittimo in considerazione del fatto che, a differenza degli appalti di forniture di beni e servizi in cui la revisione prezzi si applica automaticamente senza necessita' di specifica istanza, negli appalti di lavori occorre istanza da produrre , a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 133 comma 6 bs del D.Lgs. n. 163/2006 (v. TAR Puglia Lecce II 9.02.2012 n. 163.


QUESITO del 26/10/2010 - RISPETTO DELLO STAND STILL ANCHE NELLE PROCEDURE DI COTTIMO

si chiede se in caso di ritardato pagamento di certificati di acconto o della rata di saldo di lavori pubblici si applica l'art. 30 del d.m. 145/2000 o le disposizioni del d. lgs. 231/2002 in materia di lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (le quali fanno riferimento a consegna di di merci o di servizi.


QUESITO del 20/10/2010 - COMPENSAZIONE PREZZI: APPLICABILITÀ E LIMITI TEMPORALI.

La Provincia di A il 05/05/2009 ha effettuato una gara d'appalto per i lavori di “Ripascimento morbido dell’arenile a protezione del costone in località Riviera C nel Comune di B” aggiudicati definitivamente con determina del 24/09/2009. Si precisa che la data dell'offerta da parte della ditta aggiudicataria risale al 09/12/2008. Per una serie di motivi, tra cui la mancata consegna delle aree dei lavori e relativa emissione dell'ordinanza interdittiva da parte della capitaneria di porto e l'impossibilità di eseguire i lavori durante la stagione balneare, non si è ancora proceduto alla consegna dei lavori stessi. Da quanto esposto si chiede, visti i tempi intercorsi dalla presentazione dell’offerta nella gara d’appalto (09/12/2008) e la consegna dei lavori, prevista a fine ottobre, e le richieste dell’impresa di aggiornamento dei prezzi, se è applicabile l’istituto dell’adeguamento prezzi previsto dall’art.133 comma 4 del Dlgs. 163/06 ed in tal caso quale è il prezzo da applicare alla ghiaia con diametro medio di 20mm. In alternativa si chiede se è applicabile l’art.136 dello stesso Dlgs. relativo alla risoluzione del contratto.


QUESITO del 07/05/2010 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI. ISTRUTTORIA.

L'art. 133 del codice dei contratti come modificato dalle successive disposizioni, consente il riconoscimento degli aumenti dei prezzi di taluni materiali utilizzati nella realizzazione dell'opera pubblica, secondo le indicazioni individuate in apposito decreto. A tal fine le imprese formulano un'istanza documentando le ragioni della pretesa economica; la direzione lavori, eseguite le opportune verifiche, formula proposta di pagamento per un certo importo. Si chiede di sapere se in caso di accoglimento dell'istanza di compensazione prodotta dall'impresa, si debba procedere ad un aggiornamento del contratto, limitatamente alla voce correlata all'importo dell'opera che viene per l'appunto a modificarsi a seguito dell'importo riconosciuto.


QUESITO del 25/11/2009 - COMPENSAZIONE PREZZI

In data 09.06.2009 è stata trasmessa l'istanza di compensazione ai sensi della legge n. 201 del 23.12.2008 per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e arredo urbano del centro storico conclusisi in data 11.04.2008.Le mie domande sono di tipo procedimentale: 1. Come richiesto dall'impresa si è dato avvio alla procedura di compensazione inviando al direttore dei lavori la nota con la quale si chiedeva di verificare in prima istanza l'ammissibilità della richiesta e quindi successivamente la somma calcolata dall'appaltatore. Volevo sapere se la verifica richiesta alla direzione lavori è dovuta in virtù dell'incarico già assegnatogli, o se è suscettibile di maggiori oneri, e se esiste norma a sostegno. 2. Le eventuali somme occorrenti per la liquidazione di quanto spettante all'impresa, non possono più essere reperite nel quadro economico dell'opera in quanto il lavoro è già stato concluso; pertanto dove eventualmente sarebbe possibile reperire le somme? 3. Sono previsti dei tempi per concludere la procedura di compensazione?


QUESITO del 29/09/2009 - COMPENSAZIONE PREZZI

"Lavori per nuovo circuito presa acqua di raffreddamento Centrale Napoli Orientale." a seguito dell'istanza dell'Impresa di compensazione per maggiori prezzi sui materiali da costruzione ex L.201/08 in base al DM 390/09, si chiede se la Circolare n.871 del 4.8.05, emanata in vigenza del nuovo sistema di compensazione introdotto dalla L. 311/04, con la quale codesto Ministero ha indicato le modalità operative per l'applicazione della predetta compensazione, deve considerarsi ancora vigente ovvero è stata abrogata automaticamente dalla L.201/08. In particolare è valida la tesi dell'impresa che sostiene che la compensazione dei prezzi, così come stabilita dal DM 390 del 30.4.09, avviene in maniera automatica, oppure occorre che l'appaltatore dia la prova di aver effettivamente subito l'aumento dei singoli materiali con la presentazione di "adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori e subcontraente o altri mezzi idonei", così come previsto dalla predetta Circolare?


QUESITO del 27/08/2009 - REVISIONE PREZZI

Questo ufficio deve definire la richiesta dell'impresa appaltatrice di compensazione del costo dei materiali utili nell'esecuzione dell'appalto di realizzazione di un terminale ferroviario. Tale appalto è stato eseguito nel corso del 2008.Si chiede di conoscere se le indicazioni contenute nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2005 n. 871, sono da ritenersi ancora applicabili ai fini della corretta istruttoria dell'istanza. Si ritiene infatti che la presentazione di documentazione giustificativa da parte dell'impresa, attestante il costo realmente sopportato dall'impresa per l'acquisto dei materiali, sia legittimamente verificabile dalla direzione dei lavori, al fine della corretta quantificazione dell'importo di compensazione. Si chiede cortemente una sollecita risposta e si ringrazia per la preziosa collaborazione.


QUESITO del 03/08/2009 - COMPENSAZIONE PREZZI: DOCUMENTAZIONE IDONEA PER FAR RICHIESTA ALL'IMPRESA.

Art. 20 Ospedale Civile Azienda Ospedaliera Alessandria: lavori di sopraelevazione e ampliamento. 1) per applicare il decreto legge in argomento si deve sempre far riferimento alle modalità operative di cui alla Circolare 4 agosto 2005-n.861 del Ministero Infrastutture e Trasporti? 2) se sì, il comma 2.5 della Circolare di cui sopra parla di effettiva maggiore onerosità provata con adeguata documentazione; pertanto si chiede di esemplificare con elenco dettagliato quale documentazione sia da intendersi mezzo di prova adeguato al fine di farne formale richiesta all'impresa


QUESITO del 03/08/2009 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI.

In relazione all'art. 1 del DL 162/08 (conv. in L. 201/08), si chiede se la circolare del Ministero Infrastrutture n. 871 del 4/8/2005 sia applicabile anche ai materiali oggetto di rilevazione di cui alla suddetta norma (per i quali è stato emanato apposito DM 30/4/09) e quindi se la PA, nell'istruttoria, deve attenersi alle modalità operative ivi contenute. Si chiede quindi conferma in relazione all'ipotesi che sia applicabile,sui medesimi materiali, oltre alla norma suddetta, anche l'art. 133 del Codice, alla luce del protrarsi nel tempo delle lavorazioni.


QUESITO del 11/07/2009 - COMPENSAZIONE PREZZI: PROCEDIMENTO.

In merito ai lavori di consolidamento, restauro e recupero funzionale del complesso dei Chostri di S.Pietro in comune di Reggio Emilia per un importo lavori di € 2.789.761,06 l'impresa ha richiesto compensazione prezzi per variazione in aumento ai sensi della L. 201/2008 presentando una domanda inviata con raccomandata A/R in data 06/06/2009 ricevuta dall'ufficio in data 09/06/2009 si chiede pertanto: 1) se quanto previsto all'art.1 comma 4 del D.L. 162 del 23/12/2008 sui tempi a disposizione dell'appaltatore per presentare domanda di compensazione debba intendersi come termine ultimo il giorno di ricevimento della stessa da parte della S.A. oppure si debba considerare la data del timbro postale di invio; 2)I lavori sono stati ultimati in data 05/01/2009 e collaudati il 28/04/2009 si chiede se l'appaltatore può chiedere la compensazione a lavori ultimati e collaudati 3) durante il corso dei lavori si sono rese necessarie due perizie di variante con una serie di Nuovi Prezzi concordati ed accettati dall'impresa in data 13/07/2007 e 03/12/2008 si chiede pertanto se anche sui nuovi prezzi, se soggetti a compensazione,bisogna fare riferimento, per il calcolo della variazione in percentuale, all'anno dell'offerta (2005) oppure bisogna prendere come riferimento l'anno del relativo atto di sottomissione?


QUESITO del 11/07/2009 - COMPENSAZIONE PREZZI. NORMATIVA APPLICABILE.

Buongiorno, desidererei avere ragguagli in merito alla Legge 22.12.2008 n. 201 ed al D.M. 30.04.2009 con il quale è stata pubblicata la rilevazione dei prezzi medi dei materiali da costruzione per l’anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all’8 per cento, relative all’anno 2008. Le imprese con contratti in essere che hanno fatto pervenire le richieste di compensazione ai sensi dell’art. 133, comma 6-bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non sempre hanno allegato la documentazione per il calcolo delle compensazioni. Sono state avanzate all'impresa appaltatrice le richieste di integrazione richiamando le procedure introdotte dalla Circolare 4 agosto 2005 n. 871 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 186 dell’11.08.2005). Per contro viene contestata tale prassi adducendo quale motivazione che tale Circolare “…è riferibile a disposizione differente (art. 26, commi 4-bis,4-quater, 4-quinquies della legge n. 109/94 oggi sostituiti dall’art. 133, commi 4 e 7 del D.Lgs. n. 163/06) e non pertinente con le disposizioni della Legge 22.12.2008 n. 201.” Alla luce di quanto esposto gradirei sapere se: 1° - è giusta la motivazione addotta dall’impresa?; 2° - le procedure contenute nella richiamata Circolare n. 871 del 04.08.2005 sono decadute o sono tuttora applicabili? Sarei grato di una cortese risposta onde definire un corretto percorso per un giusto riconoscimento delle compensazioni.


QUESITO del 01/07/2009 - COMPENSAZIONE PREZZI

Con riferimento alla Legge 22 dicembre 2008, n. 201, si chiede cortesemente un parere in ordine ai seguenti aspetti: 1. se deve essere dimostrato il danno dall’appaltatore o è sufficiente ed automatico l’aver contabilizzato delle lavorazioni nell’anno 2008; 2. se risulta applicabile la circolare 4 agosto 2005, n.871 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 3. con riferimento all’art. 1 comma 3, la dicitura “La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori … “ rispetto a quale documento contabile debba intendersi (es: libretto del misure, s.a.l. …) ringrazio anticipatamente per il prezioso supporto.


QUESITO del 22/05/2009 - REVISIONE PREZZI - PREZZARI

In un appalto pubblico, iniziato nel maggio 2004 (l'offerta dell'Impresa risale al 2002)dobbiamo applicare l'art.550. I Decreti inerenti la "rilevazione dei prezzi medi.." espongono gli aumenti avvenuti nel 2004 (decreto 30/6/05 riporta 13 prodotti),nel 2006 (decreto 2/1/08 aggiorna 2 prod.)nel 2007 (decreto 24/7/08 aggiorna 1 prod. e ne aggiunge un altro). Dall'analisi dei Decreti si rilevano aumenti, mai diminuzioni, nonostante che da alcuni d'anni dei prezzi sono ritornati ai valori dal 2003. In considerazione di quanto sopra si chiede: es - l'art.1 del Decreto 30/5/2006 riporta la tabella con 13 prodotti, il primo è "Ferro-acciaio tondo per c.a.-prezzo medio 2003 0.283 euro/Kg, variazione percentuale annuale 2004 41.30. Da qui si desume che il prezzo medio per il 2004 sarà di 0.400Euro/Kg. All'Impresa, dedotto il 10% dell'aumento, per l'anno 2004 va riconosciuto l'importo di 0.372Euro/Kg. Quesito: Per gli anni successivi, non essendoci Decreti riferiti al prezzo del prodotto "Ferro-acciaio tondo per c.a." il valore da assumere è 0,400 o 0.372 Euro/Kg o altro ancora? Quesito: Il Decreto 2/1/2008 riporta variazione percentuale al Prodotto "filo di rame.."del 41.64% rispetto al prezzo medio 2005 (4.245Euro/Kg), che diventa quindi 6.013Euro/Kg. Il Decreto successivo riporta il prezzo medio 2006 per lo stesso prodotto a 6.031Euro/Kg, trattasi di errore di calcolo?


QUESITO del 13/03/2009 - REVISIONE PREZZI

Appalto PIASTRA TECNOLOGICA 2°lotto. Con riferimento alla circolare ministeriale del 04 agosto 2005 n. 871/CD, si richiedono i seguenti chiarimenti: - esemplificare, con elenco dettagliato degli atti da produrre da parte dell'Appaltatore, il significato di "Adeguata DOCUMENTAZIONE" prescritto al punto 2.5 per avere riscontro dell'effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore relativa all'aumento del prezzo elementare (in specie se è da considerare sufficiente la dichiarazione di un fornitore dell'appaltatore che attesta la sola variazione di prezzo del materiale negli anni considerati oppure se è necessario produrre documenti inerenti alla fornitura quali bolle di accompagnamento, fatture ecc...) ; -dovendo corrispondere la compensazione dei prezzi, si richiede di esplicitare se l'aumento debba essere corrisposto sui prezzi di riferimento dei decreti (che non tengono conto del prezzo contrattuale e del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara) in luogo del prezzo contrattuale depurato dal ribasso stesso.


QUESITO del 06/02/2009 - COMPENSAZIONE PREZZI APPALTO AGGIUDICATO NEL 2004: QUALE NORMATIVA SI APPLICA.

L’ASL ha in corso i lavori di costruzione di un nuovo ospedale nel comune di Rapallo. L’importo contrattuale è pari ad €. 24.194.837,52 – I24B04000110007 Nel corso dei lavori l’impresa ha presentato istanza per la compensazione delle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione ai sensi dell’art. 26 L.109/94, modificato dalla L.311/04. In base all’interpretazione letterale della normativa tale compensazione non risulterebbe dovuta, l’offerta dell’impresa è datata 20/01/2004 e presentata in data 26/01/2004 e quindi antecedente al 01/01/2004 (vedi art. 2.b del D.M. 11 ottobre 2006). In base alle richieste dell’impresa, secondo una interpretazione più estensiva, la compensazione potrebbe essere dovuta. L’impresa obietta che, benché l’offerta di gara sia datata 20 gennaio 2004, i prezzi offerti dalla stessa in sede di gara risalgono all’anno precedente. Tale affermazione è verificabile dalle procedure di aggiudicazione (offerta anomala), i prezzi sono stati giustificati con preventivi d’offerta rilasciati da ditte o fornitori datati tra novembre 2003 e gennaio 2004. Si richiede quindi un parere in ordine alla corretta interpretazione della norma in oggetto. Distinti saluti CRONISTORIA DELL’APPALTO 1° BANDO DI GARA prima versione pubblicata in data 30 settembre 2003 con termine 28 novembre 2003 ed apertura delle offerte il 3 dicembre 2003 (ANNULLATO); 2° BANDO DI GARA seconda versione pubblicata in data 13 nov 2003 con termine 26 gennaio 2004 ed apertura delle offerte il 28 gennaio 2004; 20 gennaio 2004 offerta prezzi unitari dell’ATI DEC BUSI ; 14 luglio 2004 – AGGIUDICAZIONE definitiva; 19 ottobre 2004 - consegna dei lavori; 30 aprile 2005 – data di maturazione del primo SAL. ho anche una corposa relazione della DL


QUESITO del 01/10/2008 - REVISIONE PREZZI - APPALTO MANUTENZIONE

Appalto per la realizzazione di una palestrina a servizio di una scuola. Importo dei lavori a base d’asta Euro 569.000,00 di cui Euro 10.000,00 per oneri non soggetti a ribasso. In data 8/06/2006 e 31/07/2006 si sono svolte due sedute pubbliche per un pubblico incanto con il criterio di aggiudicazione “a corpo” mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, come previsto dall’art. 21 comma 1 lett. b) della legge 109/94 e s.m.i. Con determinazione del Responsabile del Settore in data 02/11/2006 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto ad una A.T.I., risultata la migliore offerente. Con successiva determinazione del 28.05.2007, a seguito di comunicazioni della Prefettura, è stata revocata l’aggiudicazione. Il contratto non era ancora stato sottoscritto, né i lavori erano iniziati. Con determinazione del 20.09.2007 è stato aggiudicato l’appalto all’Impresa seconda classificata. L’A.T.I. in data 10.10.2007 ha proposto ricorso al TAR di Brescia contro il Comune per l’annullamento della determinazione del 28.05.2007 di adozione del provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione definitiva. All’udienza del 07.02.2008 la causa è stata trattenuta in decisione e con sentenza n. 209 il TAR di Brescia (Sez. I) ha accolto il ricorso presentato dalla A.T.I. con conseguente annullamento della determinazione del 28.05.2007. A seguito di tale annullamento l’appalto dei lavori è stato di nuovo assegnato alla ATI, che il 10.07.2008 ha chiesto un incontro con l’amministrazione per “valutare gli aumenti di mercato in considerazione del tempo trascorso”. Durante l’incontro il legale rappresentante della mandante ha chiesto un aumento contrattuale di Euro 63.000,00. Premesso che a mio parere la cifra è eccessiva, è possibile “concordare” una “revisione prezzi” prima della firma del contratto? A che titolo e sulla base di quale norma? Non dovrebbe essere la mandataria a presentare richieste?


QUESITO del 21/07/2008 - RISERVE APPALTATORE

Con la presente si chiede se è legittima la riserva qui riportata: 1) in assenza del decreto Min.Infr. richiamato dal DL 163/06 è possibile riconoscere l’aumento prezzi e in che misura? 2) Se l’appalto è aggiudicato, quandobisogna aggiornare il preziario? 3) Si devono riconoscere e prevedere variazioni di prezzo future? PREMESSA Con contratto del 31/07/07 l’ALER ha affidato una nuova costruzione mediante gara aperta con offerta a corpo. L’importo: € 1.130.856,11+IVA Il SAL1 del 05/07/08 sottoscritto con riserva dell’appaltatore. RISERVA APPALTATORE Per effetto dell’eccezionale e imprevisto aumento del prezzo di mercato del ferro dal dic.07 al mag.08, l’importo della fornitura è aumentato. L’appaltatore dichiara di aver affrontato un maggior onere economico di € 18.875,12 per la fornitura del ferro. L’art.10 del contratto di appalto e l’art. 27 del Cap.Spec. di appalto richiamano il disposto dell’art.133 DL n.163/07. In aggiunta a quanto sopra si osserva che l’aumento del prezzo ha comportato uno squilibrio in misura tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 cod. civ. RICHIESTE: a) l’appaltatore chiede di concordare una modifica delle condizioni economiche del contratto che tenga conto dell’aumento intervenuto del prezzo delle materie prime e delle prevedibili variazioni che potranno verificarsi sino alla data prevista per la fine dei lavori, in modo tale da consentire l’ultimazione dell’opera. b) che, in aggiunta al s.a.l, gli vengano liquidati € 18.875,12 a titolo di maggiore onere e che vengano disposte le compensazioni previste dall’art. 133, commi 4 e seguenti, DL n. 163/06. c) Che si operi l’aggiornamento del prezziario ai sensi dell’art. 133, comma 8, DL n. 163/06; d) una modifica delle condizioni economiche del contratto che tenga conto dell’aumento intervenuto del prezzo delle materie prime e delle prevedibili variazioni che potranno verificarsi sino alla data prevista per la fine dei lavori.


QUESITO del 15/07/2008 - PREZZO

Alcune Ditte hanno fatto notare che il testo dell'art 136 comma 2 del DPR 554/99 pubblicato da IL SLE 24 ORE e dal Ministero di Grazia e Giustizia riferiscono i nuovi prezzi alla data di esecuzione e non dell'offerta. Inoltre fanno rilevare un illecito arricchimento riportando le analisi alla data del'offerta stessa. Alcune chiedono se per data di formulazione dell'offerta si intende l'aggiudicazione o la data riportata sul plico contenente l'offerta. Si chiede, pertanto: 1) quale è l'esatta interpretazione; 2) quale è la data precisa di riferimento. Altro quesito riguarda la revisione prezzi per la quale nonostante alcuni beni aumentino (il rame...) il Ministero non provvede ad emanare i dati necessari. Infine si chiede se è possibile tener conto della richiesta di Revisione Prezzi formulata in sede di collaudo o se la richiesta va fatta prima (anche nel caso in cui non maturi. E' gradito qualche riferimento normativo o dell'Autorità.


QUESITO del 28/02/2008 - CARO-ACCIAIO

Con riferimento alla circolare ministeriale del 4 agosto 2005, n.871/CD, si chiedono chiarimenti circa il significato del punto 2.1 della circolare, ovvero se il Caro Ferro deve essere applicato anche ad ascensori, quadri elettrici e generatori di calore (caldaie) posto che in merito alle modalità operative è disposto che: -la variazione in percentuale che eccede il 10 per cento è applicata al prezzo del singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta; - la variazione del prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a)è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale annuale per effeto del quale risulti accertata la variazione. Opera: LAVORI DI RICONVERSIONE EX OSPEDALE “T. BORSALINO” IN CENTRO RIABILITATIVO POLIFUNZIONALE Al fine di tenere un comportamento omogeneo ad altri casi,


QUESITO del 05/12/2007 - PREZZO CHIUSO

Si chiede se, dovendo appaltare a breve un lavoro, sia o meno necessario modificare il capitolato speciale di un progetto già approvato, inserendo la previsione di cui all'art. 34, commi 4bis e seguenti, LR n. 27/2003, in considerazione anche del fatto che nonè ancora stato emanato il provvedimento di cui al comma 4quinquies.


QUESITO del 12/03/2007 - COMPENSAZIONE PREZZI

In riferimento all'art.133, commi 4 e 6 del D.Lgs. n.163/06 il Ministero delle Infrastrutture ha emanato il Decreto dell'11.10.06, pubblicato sulla G.U.R.I. n.240 del 14.10.06, con il quale decreta che l'unico materiale da costruzione ad aver subito una variazione percentuale annuale significativa nell'anno 2005 rispetto al prezzo medio rilevato per l'anno 2004 è stato il bitume. L'impresa appaltatrice ha formulato una richiesta di adeguamento prezzi anche per l'acciaio, in virtù di un decreto emanato però l'anno precedente (agosto 2005), che teneva conto di un aumento significativo del prezzo del citato materiale da costruzione. Si chiede, pertanto, se in ragione di quanto esposto, debba essere riconosciuto all'impresa anche il costo adeguato dell'acciaio o solo quello del bitume, dato che è per quest'ultimo che nell'anno 2005 si è verificata una variazione percentuale significativa del prezzo medio rilevato per l'anno 2004.


QUESITO del 15/02/2007 - COMPENSAZIONE PREZZI

Per un appalto, la ditta aggiudicataria, ha presentato l’offerta nel dicembre 2003. I lavori sono stati contabilizzati nel 2004, 2005, 2006. Il D.M. 30/6/2005 (G.U. 5/7/2005 n.154) che ha previsto l’aumento di alcuni materiali da costruzione è applicabile ai lavori contabilizzati nel 2005, considerato che il D.M. 11/10/2006 (G.U. 240 del 14/10/2006) non prevede né aumenti né diminuzioni del prezzo dei materiali citati nel D.M. 30/6/2005 ?


QUESITO del 20/12/2006 - COMPENSAZIONE PREZZI

Un’impresa ha richiesto l’applicazione dell’art. 133 commi 4 e seguenti del Dlgs 163/2006 (già art. 26 legge 109/94) per ottenere la compensazione dei prezzi dei materiali che hanno subito nel 2004 una variazione superiore al 10% rispetto al prezzo medio registrato nell’anno 2003. Alle quantità contabilizzate nel 2004 è stato pertanto applicato l’incremento percentuale stabilito con il decreto 30 giugno 2005 e con le modalità della circolare n.871 del 4.8.2005. Si chiede se alle quantità degli stessi materiali, contabilizzate nell’anno successivo 2005, si debba applicare la stessa variazione percentuale indicata dal DM 30 giugno 2005 ovvero se l’adeguamento dei prezzi deve essere limitato all’anno in cui si sono verificate le variazioni e cioè al 2004.


QUESITO del 04/12/2006 - COMPENSAZIONE PREZZI

Si richiede parere sulla richiesta di giusta compensazione da parte di un’impresa. Si riassumono brevemente i termini della questione: Offerta: ottobre 2003 Inizio lavori: maggio 2004 1^sal del 17/9/2004, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 13/9/04 2^sal del 10/11/2004, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 10/11/04 3^sal del 5/4/2005, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 05/04/05 4^sal del 5/8/2005, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 05/08/05 E’ stata effettuata nel 2006 una prima compensazione per il 1^ e 2^sal. Per il 3^ e 4^ sal - visto anche Vs. precedente parere 1687/15.3.2006 - si riconosceva la necessità di attendere l’ulteriore D.M. di rilevazione prezzi medi per l’anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l’anno 2005, prima di poter esprimere qualsiasi considerazione in merito. A fronte di recente richiesta da parte dell’impresa, sempre per le voci relative a ferro e acciaio, si chiede vostro parere in merito alla legittimità del riconoscimento di tale compensazione anche per il III e V sal, visto che il D.M. 11/10/2006 contempla i soli aumenti relativi al bitume.