Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario é una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza é rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi é necessità e urgenza di completare i lavori. comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori é corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali é possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro é consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248. si veda quanto dispone l’art.28 in merito alle soglie attualmente vigenti

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi é ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia é altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, é consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. comma così modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
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Giurisprudenza e Prassi

APPLICAZIONE PRINCIPIO DI ROTAZIONE

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2016

La giurisprudenza, condivisa dal Tribunale, precisa che, nel contesto dell’art. 125 del d.l.vo 2006 n. 163, il principio della rotazione, “imposto con riferimento alla procedura di cottimo fiduciario, appare concepito dal legislatore come una contropartita o un bilanciamento” del carattere tendenzialmente “sommario” in cui consiste questa particolare “procedura negoziata”. La marcata discrezionalità che connota questo tipo di procedura è temperata da alcuni princìpi, “quali la trasparenza (che implica il dovere di una previa formulazione e comunicazione dei criteri della scelta, etc.) e, appunto, la rotazione (per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo)”. In tale contesto, il principio della rotazione va inteso “come esclusione dall’invito di un operatore già interessato ad un rapporto contrattuale con la stessa azienda” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12 settembre 2014, n. 4661; Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 65; Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2016, n. 760). Insomma, la rotazione per essere effettiva comporta, quanto meno, l’esclusione dall’invito di coloro che siano risultati aggiudicatari di precedenti procedure dirette all’assegnazione di un appalto avente lo stesso oggetto di quello da aggiudicare, così da escludere la possibilità di reiterati affidamenti al medesimo operatore, con frustrazione del principio di tutela della concorrenza (in argomento T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 19 novembre 2012, n. 9506).

Vero è che una parte della giurisprudenza sostiene che il principio di rotazione, in determinate circostanze tali da escludere in concreto la possibilità di un’alterazione della concorrenza, può essere applicato in maniera elastica, nel senso che “un’episodica mancata applicazione del criterio non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l'aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni, tanto più quando sia comprovato, come nel caso di specie, che la gara sia stata effettivamente competitiva e si sia conclusa con l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6906), tuttavia nel caso di specie non sussistono queste peculiari condizioni.

PROCEDURE NEGOZIATE SEMPLIFICATE - DISCREZIONALITA’ NELLA FASE DI INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA CONSULTARE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2016

Risulta noto che, in relazione a procedure di affidamento di servizi, definite “semplificate”, l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del pieno riconoscimento dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione anche nella fase dell’individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto o, comunque, di una valida pretesa in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato o, comunque, ammesso alla procedura, con le uniche limitazioni giuridiche costituite dalla selezione di almeno cinque soggetti e dal rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4810; TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 15 aprile 2015).

PROCEDURA NEGOZIATA - DISCREZIONALITA' SA NELLA SCELTA DELLE IMPRESE DA INVITARE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2016

Risulta noto che, in relazione a procedure di affidamento di servizi, definite “semplificate”, l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del pieno riconoscimento dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione anche nella fase dell’individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto o, comunque, di una valida pretesa in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato o, comunque, ammesso alla procedura, con le uniche limitazioni giuridiche costituite dalla selezione di almeno cinque soggetti e dal rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4810; TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 15 aprile 2015).

COTTIMO FIDUCIARIO - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

Il cottimo fiduciario rientra tra le procedure di gara che il codice dei contratti pubblici annovera tra le procedure negoziate (art. 3 comma 40 e 125 comma 4), pur non essendo una vera e propria gara, ma una trattativa privata (ossia una scelta caratterizzata da discrezionalita'). La discrezionalita' è temperata, pero', dal rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialita', da attuarsi attraverso la rotazione tra le ditte da consultare e con le quali negoziare le condizioni dell'appalto.

I principi di rotazione e parita' di trattamento tendono ad evitare che l'utilizzo del sistema del cottimo fiduciario possa in concreto determinare abusi in danno di alcuni operatori economici alterandosi il gioco della concorrenza e violandosi conseguentemente il principio di imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione).

COTTIMO FIDUCIARIO - REQUISITI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

Il cottimo fiduciario – pur non avendo l’articolazione delle gare ordinarie - comunque deve rispondere anche nella sua flessibilita' ad una serie di criteri predeterminati, tra cui la presenza dei requisiti di qualificazione al momento della presentazione della domanda.

PROCEDURA NEGOZIATA CON URGENZA - URGENZA NELLA VARIANTE - ELUSIONE NORME DI EVIDENZA PUBBLICA

ANAC DELIBERAZIONE 2016

L’affidamento con procedura negoziata di un servizio di ingegneria e architettura è ammessa dall’art.267, comma 10, dPR 207/2010, sotto le condizioni di “urgenza” di cui alla lett.d), co.10, art.125, codice; ma questa deve essere legata a situazioni di pericolo per le persone o cose (anche di importanza storico artistica), cioè deve trattarsi di una urgenza cd. “qualificata” (v. Corte dei Conti). Circostanza che qui non sussiste. Le prestazioni sono state invece espletate in tempi non contenuti e cio' prova la genericita' dell’urgenza invocata. Forse l’urgenza cui si è fatto riferimento era quella di disporre dello studio e della perizia di variante senza le lungaggini delle procedure e da qui il frazionamento (v. pagg.9 e 53 della CRI). Ne' è condivisibile l’attribuzione ai lavori dell’aggettivazione di “altamente specialistici”. Si conferma pertanto che la progettazione della variante è stata suddivisa artificiosamente con l’elusione delle procedure di evidenza pubblica (art.262, co.4, dPR 207/2010).

COTTIMO FIDUCIARIO - AMBITI DI LEGITTIMAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresi' consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale (art. 125 comma 10).

Dal quadro normativo sopra tracciato sono, dunque, sostanzialmente enucleabili due ipotesi che legittimano il ricorso al cottimo: una che contempla la previa regolamentazione da parte della stazione appaltante, e l’altra che discende da alcune situazioni contingenti o urgenti direttamente e tassativamente individuate dal legislatore.

Il successivo comma 11 non individua una diversa e peculiare procedura sganciata dai presupposti legittimanti, limitandosi piuttosto a dettare regole di evidenza minimali – maggiormente elastiche rispetto al sopra soglia ed al sotto soglia ordinario di cui all’art. 124 – dedicate proprio a disciplinare il cottimo fiduciario ove esso costituisca opzione consentita dal comma 10.

COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI O FORNITURE INFERIORI A QUARANTAMILA EURO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

L’art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rubricato “lavori, servizi e forniture in economia”, al co. 11 prevede, nel testo originario, l’affidamento mediante cottimo fiduciario di servizi o forniture sotto soglia di importo pari o superiore a ventimila euro “previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”; tuttavia dispone pure che “Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”, vale a dire che sotto tale importo (poi elevato, come il precedente, a quarantamila euro dall’art. 4, comma 2, lettera m bis, del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 conv. con mod. dalla l. 12 luglio 2011 n. 106) si permette di prescindere dalla previa fase comparativa. E nella specie l’affidamento è stato disposto con deliberazione 20 maggio 2011 n. 79 per l’importo 19.300, sicche' sotto questo profilo non puo' dubitarsi della sua legittimita'.

PROROGA TECNICA - LEGITTIMA PER CONTINUITA' SERVIZIO

ANAC PARERE 2015

L’orientamento dell’Autorita' sul tema è espresso, tra gli altri, nel parere sulla normativa AG33/13 del 16.05.2013 ove si è considerato che trattasi di «una prassi amministrativa, riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie, in considerazione della necessita' - riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta - di evitare un blocco dell’azione amministrativa, ma tenendo presente che essa, in generale, comporta una compressione dei principi di libera concorrenza, parita' di trattamento e non discriminazione». Si è ritenuto che il ricorso alla proroga possa trovare giustificazione teorica nel principio di continuita' dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione discendendo da un bilanciamento tra il suddetto principio ed il principio comunitario di libera concorrenza. Nel parere AG33/13 l’Autorita' ha evidenziato come, con l’entrata in vigore dell’art. 23, l. 62/2005 (Legge comunitaria 2004), la giurisprudenza si sia pronunciata a sfavore della prorogabilita' dei contratti quale strumento alternativo alle normali procedure concorsuali di affidamento (ex multis, Consiglio di Stato, VI, 16/02/2010, n. 850; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 04-04-2011, n. 310; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 25-11-2008, n. 3637). Conformemente all’orientamento espresso da una parte della giurisprudenza, l’Autorita' ha individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga puo' ritenersi ammessa, riferite a «casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessita' di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (ex multis, Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7, Deliberazione 19 dicembre 2012, n. 110, Deliberazione 19 settembre 2012, n. 82, Deliberazione 10 settembre 2008, n. 36, Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, n. 2151)».

Compete alla stazione appaltante di valutare la sussistenza dei presupposti come sopra indicati, fornendone un’adeguata motivazione nei conseguenti atti deliberativi con particolare riferimento alle ragioni di interesse pubblico giustificanti la proroga e obiettivamente indipendenti da responsabilita' dell’amministrazione medesima. L’eventuale ritardo con il quale fosse stata avviata la nuova procedura, imputabile all’amministrazione, non giustificherebbe il ricorso alla proroga tecnica.

Oggetto: AG 61/15/AP - R - Appalti riguardanti i servizi di assistenza abitativa - Vs. nota prot. 195674 del 13.07.2015 (prot. ANAC n. 89124 del 13.07.2015)

APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE E VERIFICA DEI DOCUMENTI

TAR LAZIO LT SENTENZA 2015

Come è noto, l'Adunanza Plenaria n. 13 del 2011 ha ritenuto di condividere quanto affermato dalla precedente giurisprudenza, che aveva rilevato come: … la pubblicita' delle sedute risponde all'esigenza di tutela non solo della parita' di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarita' formale degli atti prodotti, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialita' dell'azione amministrativa. In questo senso il Consiglio di Stato ribadiva che la corretta interpretazione dei principi comunitari e di diritto interno in materia di trasparenza e di pubblicita' nelle gare per i pubblici appalti deve essere confermata con specifico riferimento all’apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, dovendo anche tale operazione essere assistita dalle medesime garanzie poste a tutela degli interessi pubblici e privati sopra richiamati. A fronte dell'interpretazione resa nella menzionata decisione dell'Adunanza Plenaria, non possono persistere dubbi in ordine all'illegittimita' dell'operato della Commissione relativamente all’apertura dei plichi contenenti l'offerta in seduta riservata. Pertanto, alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza, deve ritenersi che i principi di pubblicita' e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici comportano che l'apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti vadano effettuate in seduta pubblica anche laddove si tratti di procedure negoziate, con o senza previa predisposizione di bando di gara, e di affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario, in relazione sia ai settori ordinari che ai settori speciali di rilevanza comunitaria (Cons. St., Ad. Plen, 31 luglio 2012, n. 31). (…) Considerato che la mancata pubblicita' delle sedute di gara costituisce di per se' un vizio della procedura, non occorrendo un'effettiva lesione della trasparenza della gara e della par condicio tra i concorrenti senza, tra l'altro, che sia necessaria la prova di un'effettiva manipolazione della documentazione prodotta (Cons. St., sez. VI, n. 1856/2008), il ricorso va, quindi, accolto con annullamento degli atti impugnati.

SERVIZI - COTTIMO FIDUCIARIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

Laddove in relazione al valore dell’appalto di servizi inferiore a 40.000,00 euro, disciplinato dall’art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006, si procede all’affidamento diretto dell’incarico professionale, affidamento (..) mediato dall’avviso esplorativo promosso dal Comune per la ricerca della manifestazione d’interesse da parte dei professionistici interessati, il Comune non ha affatto promosso una procedura concorrenziale, governata da un disciplinare o da un capitolato – nell’epitome tecnica dalla c.d. lex specialis – sfociante nella redazione di una graduatoria di merito delle offerte: limitandosi, viceversa, a promuovere un avviso esplorativo benche' – va sottolineato – l’art. 125, comma 11. d.lgs. 163/2006 per il “cottimo puro”, relativo ad appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro, non lo richieda affatto, che in assenza di valutazione comparativa fra le offerte presentate, mira ad acquisire in modo trasparente e lineare i curricula dei professionisti eventualmente interessati ad eseguire l’incarico.

In definitiva non va condivisa in quanto – ancor prima che giuridicamente – logicamente antitetica alla natura ed alla disciplina normativa della procedura l’affermata illegittimita' dell’affidamento, per non avere il Comune indicato “…le ragioni per le quali è stata ritenuta preferibile l’offerta dei controinteressati, in comparazione con quella di altri professionisti interessati…”, posto che – come gia' avuto modo di precisare – nessuna comparazione fra le offerte il Comune aveva inteso promuovere ne' ha effettuato.

CLAUSOLE LIMITAZIONE TERRITORIALE - NULLITÀ

ANAC PARERE 2015

Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia l’art. 125, comma 11 del d.lgs. 163/2006 tra l’altro prevede che, ai fini della previa consultazione di cinque soggetti idonei da invitare, tali soggetti siano individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dalla stazione appaltante e aperti a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti; secondo quanto precisato nel Comunicato del Presidente dell’Autorita' del 20 ottobre 2010, i bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazione a gare pubbliche e dell’esecuzione dei relativi contratti, quali disposizioni in grado di favorire gli operatori economici locali e di determinare effetti discriminatori nei confronti dei concorrenti non localizzati nel territorio. Con la conseguenza che le eventuali disposizioni che richiedano il requisito di territorialita' debbano ritenersi nulle in quanto in contrasto con il principio di tassativita' delle cause di esclusione nonche' per violazione del principio di carattere generale di non discriminazione (In tal senso vedasi parere n. 102 del 21.5.2014). Nel caso in esame la suddetta clausola di limitazione territoriale non risulta essere stata applicata in quanto la stazione appaltante, cosi' come rappresentato nella nota del 1.10.2014 prot. n. 107036 ha invitato anche operatori economici con sedi legali sull’intero territorio nazionale.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla A S.r.l. – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di servizi di informazione e pubblicizzazione progetto FSE Azioni C1 interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione delle lingue straniere e C5 – tirocini/stage del Programma Operativo Nazionale. Importo a base di gara euro: 82.517,86 (C1 – FSE 04 POR) e 88.425,00 (C5 – FSE 02 POR). S.A.: I.

COTTIMO FIDUCIARIO - SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE

ANAC PARERE 2015

Le amministrazioni, per l’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure informali, istituiscano albi di operatori economici, soggetti ad aggiornamento almeno annuale, con iscrizione aperta agli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione (comma 12 dell’articolo 125). Si ribadisce che l’affidamento operato tramite cottimo fiduciario, nonostante il carattere semplificato, rimane una procedura negoziata, pertanto soggiace all’osservanza dei principi posti dal Codice in tema di affidamento dei contratti. Si richiama quanto disposto in argomento dall’articolo 331 del Regolamento, secondo cui le stazioni appaltanti devono assicurare, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresi' l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Inoltre, è stabilito che l’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario sia soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente»; nel caso di specie, la S.A. ha legittimamente esercitato il proprio potere di annullamento in autotutela, avendo ravvisato una difformita' fra la procedura di selezione delle ditte da invitare e le prescrizioni dell’avviso di gara, nonche' il mancato inserimento nel sorteggio di una ditta che aveva in realta' presentato domanda nei termini, e ha quindi dato luogo alla ripetizione del sorteggio fra tutte le ditte che avevano manifestato interesse nei termini e in possesso dell’iscrizione CCIAA richiesta.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da A S.r.l. – Progetto “Stage in Italia e nei Paesi Europei” C5 – FSE03 POR Campania 2013-129 – Importo a base di gara: euro 117.000,00 - S.A. I

COTTIMO FIDUCIARIO - LIMITI ALLA SUA APPLICAZIONE

ANAC PARERE 2015

Il cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del Codice, nonostante il carattere semplificato, rimane una procedura negoziata, pertanto soggiace all’osservanza dei principi posti dal Codice in tema di affidamento dei contratti. Il cottimo fiduciario è, quindi, un contratto con contenuto semplificato affidato mediante procedura negoziata, la cui disciplina deve essere rinvenuta, oltre che nell’articolo 125, anche all’interno del Codice. Le stazioni appaltanti devono assicurare, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresi' l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori.

Il d.lgs. 163/2006 contempla la possibilita' per le stazioni appaltanti, di ricorrere alla procedura sopra descritta, ancorche' nei casi indicati dall’art. 125 o negli atti regolamentari adottati dalle singole stazioni appaltanti con riferimento a proprie specifiche esigenze, e nel rispetto delle disposizioni recate dalla suindicata disposizione normativa e dalla relativa disciplina attuativa.

Tra tali casi è inclusa l’urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Tale disposizione potrebbe trovare applicazione, al fine di individuare tempestivamente un operatore economico al quale affidare - per il tempo strettamente necessario per l’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica - i servizi gia' oggetto del precedente appalto, e garantire lo svolgimento degli stessi nelle more dell’espletamento della predetta gara, scongiurando cosi' situazioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica.

La stazione appaltante dovrebbe, quindi, avviare senza indugio la procedura contemplata nell’art. 125, comma 11, del Codice, per contratti di importo non superiore a quello indicato nel comma 9 della stessa disposizione (euro 207.000 per le stazioni appaltanti di cui all’art. 28, co.1, lett. b) e con i limiti temporali sopra definiti, e contestualmente provvedere all’indizione di una procedura di gara “ordinaria” per l’affidamento a terzi dei servizi stessi.

Oggetto: AG32/2015/AP - A s.p.a. (A s.p.a.) – appalti sottoposti alla misura della straordinaria e temporanea gestione ex art. 32, comma 1, lett. b) d.l. 90/2014 conv. con mod. in l. 114/2014 – servizi di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti organici (gara n. 18/2011) - richiesta di parere.

SERVIZI DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA - LIMITI REGOLAMENTARI

ANAC DELIBERA 2015

Per l'affidamento dell’incarico professionale è stata adottata una procedura ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. (Affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia) e dell’art. 267, co. 8, del d.p.r. n. 207/2010 e s.m.

L’Autorita' ha rilevato che in merito alla questione dell’applicabilita' agli incarichi di progettazione dell’art 125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., recante la disciplina di lavori, servizi e forniture "in economia", in linea generale difficilmente il servizio tecnico della progettazione in materia di lavori pubblici poteva essere ricompreso tout court tra i servizi in economia. Cio' sia perche' l'affidamento della progettazione è sottoposto a specifica ed autonoma disciplina, dove le regole si diversificano a seconda che l'importo stimato del compenso superi o meno la soglia di 100.000 euro, sia perche' l'acquisizione in economia deve essere preceduta dall’assunzione di specifico provvedimento interno da parte di ciascuna stazione appaltante con cui essa individui i singoli servizi da acquisire con lo speciale metodo dell’economia, con riguardo alle proprie specifiche esigenze e in relazione all’oggetto ovvero in riferimento coerente alle categorie indicate dal comma 10 dell’art. 125 sopra richiamato. Non si puo', quindi, escludere che una stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze ed attivita', possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attivita' contrattuale, anche l'affidamento in economia del servizio della progettazione, a condizione che tale riconduzione avvenga ragionevolmente nel pieno rispetto degli ambiti applicativi delineati dal citato comma 10 dell’art. 125 (Cfr. Deliberazione AVCP n. 112 del 13/ 12/2006 - Determinazione AVCP n. 4 del 29/03/2007 - Deliberazione AVCP n. Il del 02/04/2008).

OGGETTO: Procedura di affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di Miglioramento sismico dell’edificio "Villa Comunale" (Uffici sala conferenze) ospitante il COM - Importo € 120.000,00. Esponente: Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di A. Stazione appaltante: Comune di B.

AMMINISTRATORE DITTA AGGIUDICATARIA DIPENDENTE PART-TIME S.A.

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2015

L’art. 60, T.U. impiegati civili dello Stato, stabilisce che “L’impiegato non puo' esercitare il commercio, l’industria, ne' alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente” (..) le deroghe a tale limitazione previste per i dipendenti a tempo parziale riguardano l’esercizio, previa motivata autorizzazione dell’Amministrazione o dell’ente di appartenenza, di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio, non siano incompatibili con le attivita' di istituto della stessa Amministrazione o ente (art. 6, co. 2, D.P.C.M. n. 117/1989), non comportino un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero pregiudizio alla funzionalita' dell’amministrazione (art. 1, co. 57 e ss., legge n. 662/1996);

L’art. 9 del piano provvisorio di prevenzione della corruzione, adottato dal Comune di A. ai sensi della legge n. 190/2012 con delibera (..), dispone che “il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonche' l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”; e che “i dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione”, la quale “verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”; che pertanto la partecipazione alla gara della ditta costituisce violazione dei richiamati principi, “desumibili” dal codice dei contratti pubblici, di correttezza, libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, a nulla rilevando il fatto che l’arch. X. non presti servizio presso l’ufficio Verde Pubblico, essendo bensi' assegnata al Servizio Ecologia, peraltro del medesimo Settore Ambiente;

Illegittimamente pertanto è disposta l'aggiudicazione della procedura, laddove risulti che un dipendente a tempo parziale del comune appaltante ricopre la carica di amministratore con firma disgiunta della ditta aggiudicataria.

RICHIESTA REQUISITI E RELATIVA COMPROVA - CONSULTAZIONE ELENCO IMPRESE DI FIDUCIA

ANAC DELIBERA 2015

L’Albo delle imprese di fiducia dell’IACP di B è stato istituito con delibera del C.d.A. n. 97 del 17.3.2006 (pubblicato sulla G.U.R.S.0 del 7.4.2006) ed è stato successivamente aggiornato negli anni, da ultimo nell’anno 2012, con riferimento all’elenco utilizzato per le procedure svolte nell’anno 2013, come da elenchi pubblicati sul profilo di committente dell’Ente.

Sia il regolamento che l’elenco predisposto, approvato e pubblicato dall’Ente non riportano alcuna indicazione circa l’iscrizione delle imprese per categoria di specializzazione e, per ciascuna categoria, per classe di importo, in conformita' all’allegato A ed all’art. 61, comma 4 del d.p.r. n. 207/2010 per le imprese in possesso di attestazione SOA ed in conformita' all’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. ed all’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010 per gli operatori economici non muniti di attestazione SOA.

Non si comprende, pertanto, quale criterio possa essere stato utilizzato dall’Ente per individuare le imprese da invitare alle procedure in relazione alla categoria/specializzazione di lavoro posseduta dall’impresa ed oggetto del cottimo. L’elenco pubblicato riporta, infatti, una mera elencazione delle imprese contenente, per ciascuna, la denominazione, la sede legale ed il numero di iscrizione.

Quindi, per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, la stazione appaltante deve richiedere, oltre al possesso dei requisiti d’ordine generale cui all’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., i requisiti di ordine tecnico-organizzativo indicati dall’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m., documentati mediante dichiarazione sostitutiva e verificati secondo quanto previsto dagli artt. 38 e 48 del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m. E’ fatta salva la possibilita' di consultazione dell’Albo delle imprese di fiducia costituito dalla Stazione appaltante nel rispetto dei criteri indicati dall’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m..

OGGETTO: fascicolo 365/2014 1) Lavori urgenti di manutenzione straordinaria, al fine di eliminare potenziale pericolo per la pubblica incolumita' delle palazzine site nel Comune di Motta d’Affermo (ME) 2) Lavori di messa in sicurezza delle pensiline, cornicioni, parapetti e balconi delle palazzine “A-B” site in via Quasimodo del Comune di Brolo (ME). Esponente: Impresa A. Stazione appaltante: IACP di B

ACQUISIZIONI IN ECONOMIA - REQUISITI DA RICHIEDERE

ANAC PARERE 2015

Nelle procedure di acquisizione di servizi e forniture in economia la stazione appaltante deve esplicitare nella determina a contrarre i criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare e la relativa lettera di invito dovra' contenere, tra l’altro, l’indicazione dei requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-organizzativi o nel caso di operatore economico selezionato da elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell’elenco.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata congiuntamente dal Comune di A e dall’impresa B – Gara ufficiosa per l’affidamento mediante cottimo del servizio di manutenzione triennale degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili comunali – Importo a base di gara euro 50.400,00. S.A.: Comune di A.

INDAGINE DI MERCATO E AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI

ANAC SENTENZA 2015

Qualunque sia la procedura di gara prescelta dalla stazione appaltante, i criteri di valutazione delle offerte, a ciascuno dei quali va attribuito un peso in relazione alle caratteristiche dell’appalto, devono essere imprescindibilmente predefiniti nel relativo bando e/o avviso pubblico al fine di garantire la trasparenza della procedura e la par condicio dei concorrenti;

Nel caso in esame, seppur risulti essere stata garantita dalla stazione appaltante adeguata pubblicita' in ordine all’avvenuta ridefinizione della procedura di affidamento de qua, non appare comunque corretta e legittima la modalita' seguita dall’amministrazione con riferimento alla definizione dei criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, in quanto intervenuta solo successivamente ad uno screening delle stesse

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla A.Societa' Cooperativa – Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di aggiornamento del piano AIB 2014-2018 del Parco Nazionale dell’B., ex art. 8, comma 2, legge 353/2000 – Importo a base di gara euro 15.000,00 - S.A.: Parco Nazionale dell’B..

Indagine di mercato e affidamento diretto di servizi.

Qualunque sia la procedura di gara prescelta dalla stazione appaltante, i criteri di valutazione delle offerte, a ciascuno dei quali va attribuito un peso in relazione alle caratteristiche dell’appalto, devono essere imprescindibilmente predefiniti nel relativo bando e/o avviso pubblico al fine di garantire la trasparenza della procedura e la par condicio dei concorrenti.

Art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006.

COTTIMO FIDUCIARIO - ESCLUSA LA PUBBLICAZIONE PREVENTIVA DEL BANDO DI GARA

TAR VENETO SENTENZA 2014

La procedura di cottimo fiduciario si caratterizza per la circostanza che la stazione appaltante opera un confronto concorrenziale tra le sole imprese che essa stessa individua e consulta.

In ogni caso, l’art. 331 del D. .P.R. 207 del 2010 esclude che vi sia alcun obbligo giuridico in capo alla stazione appaltante di pubblicare preventivamente il bando di gara, poiche' «le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicita' e di comunicazione previsti dall’articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia».

COTTIMO FIDUCIARIO - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2014

Il "cottimo fiduciario" è definito dall' art. 125 come «una procedura negoziata… previa consultazione di almeno cinque operatori economici». Nel pensiero del legislatore, dunque, il cottimo fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata (si veda anche l'art. 3, comma 40, dello stesso codice, che contiene la definizione del termine "procedura negoziata"), quindi una scelta ampiamente discrezionale. Tale discrezionalita' si esercita in (almeno) due momenti: primo, l'individuazione delle cinque ditte da "consultare"; secondo, la scelta del contraente fra le ditte consultate. La discrezionalita' è temperata, ma non eliminata, da alcuni princi'pi, quali la "trasparenza" (che implica il dovere di una previa formulazione e comunicazione dei criteri della scelta, etc.) e la "rotazione" (per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo).

Nel caso di invito di un numero elevato di ditte, il principio della "rotazione" – inteso come esclusione dall'invito di un operatore gia' interessato ad un rapporto contrattuale con la stessa Azienda – appare non pertinente e privo di ogni ragion d'essere.

Ed invero, in una gara siffatta – caratterizzata da un'amplissima apertura e dall'assenza di ogni discrezionalita' ovvero fiduciarieta' – non vi sono margini per supposti favoritismi.

COTTIMO FIDUCIARIO - SELEZIONE ALMENO 5 FORNITORI IDONEI

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2014

L'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 - prevede che- (…) "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. (…)". (…) La norma (..) nel prevedere l'inciso "se sussistono in tale numero soggetti idonei" appare farsi carico delle condizioni ambientali in cui può concretamente operare la Stazione appaltante, condizioni che, ove non siano caratterizzate da particolare dinamismo, possono dare luogo a procedure di cottimo fiduciario nelle quali siano consultati meno di cinque operatori economici, ad es. non offrendone il mercato di riferimento in numero superiore, tenuto conto dell'interesse economico effettivamente manifestato alla gestione di uno specifico servizio quale quello di cui alla gara in esame (in senso conforme, T.A.R. Brescia, Sezione II - Sentenza 13.5.2011 n. 694).

COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA - NO AFFIDAMENTI, NEPPURE DIRETTI

CORTE DEI CONTI SENTENZA 2014

In assenza di deroghe legislative, si ritiene che i comuni non capoluogo di provincia non possano procedere ad acquisire autonomamente neppure lavori, servizi e forniture d'importo inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento diretto, poiche' la nuova disposizione di finanza pubblica di cui all'art. 9, c. 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha novellato il c. 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), assume nell'ordinamento carattere di specialita', e quindi di prevalenza, rispetto alla norma generale di cui all'art. 125, commi 8 e 11, dello stesso Codice.

COTTIMO FIDUCIARIO - CRITERIO DELLA ROTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2014

La disposizione di cui all'art. 125 comma 11 del TU n. 163/2006 ("per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento") prevede il tendenziale criterio della rotazione e non impone, è vero, di invitare il precedente affidatario del servizio; è altresi' incontestabile pero', che costituisce regola di buona amministrazione quella di prendere atto della circostanza che, laddove questi richieda di partecipare non v'è ragione alcuna che legittimi l'Amministrazione a non rispondere chiarendo le ragioni del mancato invito, (foss'anche richiamando la norma di legge, in teoria). E' incontestabile ben vero che, con riferimento al cottimo fiduciario, in ipotesi di importo inferiore a 40.000 si potrebbe optare per l'affidamento diretto; ma ove cio' l'amministrazione non faccia, esperita la procedura negoziata, essa si deve conformare ai canoni di trasparenza e pubblicita'.

GARA UFFICIOSA - INDETERMINATEZZA CG, OGGETTO, IMPORTO

AVCP PARERE 2014

Si pone in violazione dei principi di trasparenza, par condicio e tutela della concorrenza una procedura in economia per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria, ove siano indeterminati il CIG, l’oggetto della fornitura, l’importo a base d’asta e, conseguentemente, le cauzioni provvisoria e definitiva.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Ditta B. – “Fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria per l’a.s. 2013/2014” S.A.: Comune di A..

Art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 – Modalita' gara ufficiosa.

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE - DIFFORMITÀ REQUISITI TRA AVVISO E LETTERA DI INVITO

AVCP PARERE 2014

Non è ammissibile che la stazione appaltante modifichi con la lettera d’invito i requisiti di qualificazione tecnico-economica, dovendo questi essere stabiliti una volta per tutte nell’avviso pubblico che da' inizio allo svolgimento della procedura ristretta o negoziata. Tale alterazione delle regole di gara configura la violazione dei principi di trasparenza ed imparzialita' che si impongono, anche per gli appalti sotto soglia, nella conduzione delle procedure negoziate precedute da un avviso pubblico. La fase di pre-qualificazione, infatti, assolve, di regola, alla funzione di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dal bando gara, per individuare gli operatori economici che possano essere invitati a presentare offerta (cfr., AVCP parere 10 ottobre 2012 n. 170; cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2006 n. 1267).

Anche per gli affidamenti sotto soglia gli artt. 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/2006 lasciano ampia discrezionalita' alle stazioni appaltanti nel prevedere requisiti di qualificazione piu' restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purche' tali prescrizioni osservino i principi di proporzionalita' e ragionevolezza, si' da non restringere oltremodo la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di privilegio (cfr. AVCP parere 29 aprile 2010 n. 83; , cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8914; Id., sez. VI, 3 aprile 2007 n. 2304). Tuttavia, in base al comma 2 dell’art. 41, del D .Lgs. n. 163/2006, risultano illegittimi i criteri di qualificazione che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’ing. Sergio A. – “Verifiche tecniche per la compilazione delle schede sismiche relative agli edifici strategici e rilevanti” – importo a base di gara euro 63.500,00 – S.A.: Comune di B..

Gara per l’affidamento della schedatura sismica di edifici pubblici – artt. 90 e ss. del Codice e artt. 252 e ss. del D.P.R. n. 207 del 2010 – inapplicabilita'.

art. 41 del Codice – obbligo di motivazione in ordine ai limiti di accesso connessi al fatturato.

art. 125, comma 11, del Codice – procedura negoziata previa pubblicazione di avviso – difformita' tra i requisiti di qualificazione richiesti nell’avviso ed i requisiti di qualificazione richiesti nella lettera d’invito – illegittimita'.

AVCPASS OBBLIGATORIO PER GLI APPALTI SUPERIORI A 40.000 EURO

AVCP PARERE 2013

Alla luce del combinato disposto degli artt. 38 comma 1, e 125 comma 12, del D. Lgs. n. 163/2006, non appare sussistere una deroga ai requisiti generali richiesti per la stipula del contratto derivante dalla soglia dell’appalto, poiche' identico è il rischio che anche appalti di modestissimo valore economico (es. 20.000 €, 30.000 €) possano essere affidati direttamente a soggetti privi dei requisiti morali. L’art. 327 del d. P.R. n. 207/2010 applica la regola secondo cui in tutti gli affidamenti sotto soglia le imprese contraenti devono possedere i requisiti generali e di idoneita' professionale previsti dagli artt. 38 e 39 (cfr. anche prima dell’approvazione del d. P.R., cfr. AVCP determinazione 12 gennaio 2010 n. 1), e inoltre, l’art. 334 detta disposizioni procedurali piu' puntuali per i soli affidamenti di importo pari o superiore a 20.000 euro (soglia oggi innalzata a 40.000 euro dopo la modifica dell’art. 125, comma 11, introdotta dall’ art. 4 del d. l. n. 70 del 2011). (cfr. AVCP Parere di precontenzioso n. 124 del 19 luglio 2012, e Determinazione 14 dicembre 2011 n. 8). L’utilizzo del sistema AVCPASS è obbligatorio per gli appalti superiori alla soglia di 40.000 €, restando facoltativo per quelli di valore inferiore. Naturalmente, in tali ultime ipotesi, l’utilizzo o meno del predetto sistema non incide sull’obbligatorieta' della verifica dei requisiti generali in possesso degli operatori economici con cui le Amministrazioni intrattengono rapporti negoziali (cfr. AVCP deliberazione n. 111/2012).

Oggetto: Richiesta di parere Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale della Campania, Napoli – Requisiti generali – Verifiche ex art. 38 Codice appalti –Necessità per le spese in economia sotto la soglia di 40.000 €.

AFFIDAMENTO DIRETTO - RISPETTO PRINCIPI PUBBLICITA'

TAR LAZIO RM SENTENZA 2013

L'articolo 125, comma 8, seconda parte, richiamato dispone testualmente che "8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. "; i commi successivi prescrivono che "12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale." e che "14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonche' dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.".

Nel caso di specie, trattandosi proprio pacificamente di lavori di importo inferiore ai 40.000 euro, si è in presenza del cd. affidamento diretto. E, quanto all'affidamento diretto, elementari e indefettibili canoni di legalita' impongono alla pubblica amministrazione, quando si determini a ricercare sul libero mercato, regolato dal diritto privato, le forniture di cui ha bisogno per il suo funzionamento, di agire in modo imparziale e trasparente, predefinendo criteri di selezione e assicurando un minimo di pubblicita' della propria intenzione negoziale e un minimo di concorso dei soggetti in astratto interessati e titolati a conseguire l'incarico. Ne consegue che la disciplina dei procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia è da rinvenirsi, oltre che nell'articolo 125, unicamente nella lex specialis di gara, e con il solo limite del rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice e dal regolamento. In sostanza i principi richiamati in questa norma hanno portata generale e costituiscono il livello minimo di garanzie che deve essere assicurato a ogni operatore economico in qualunque procedura di affidamento.

Al richiamo alla predetta norma ed alla luce delle prescrizioni di cui alla lettera di invito, che ne rappresenta la lex specialis, ne consegue che, evidentemente, l'intenzione dell'amministrazione era quella di acquisire un certo numero di offerte e di mettere a confronto le offerte che sarebbero effettivamente pervenute in riscontro alla lettera di invito ai fini dell'affidamento dei lavori in questione.

PROCEDURE IN ECONOMIA - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

TAR MARCHE SENTENZA 2013

Conformemente al dettato di cui all’art. 125, comma undicesimo, del D.lgs. 163/2006 l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Deve precisarsi che il rispetto del principio di rotazione non implica alcun divieto nei confronti del precedente contraente o gestore ad essere invitato e a partecipare alla procedura selettiva che sia stata indetta per l'affidamento delle prestazioni di servizi in seguito alla scadenza del contratto, dovendo piuttosto essere garantita la scelta del contraente in coerenza con i ridetti principi concorrenziali, di trasparenza e par condicio.

DIRITTI DI SEGRETERIA - ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

AVCP PARERE 2013

L’istituzione e gestione di elenchi è una soluzione riconosciuta alla stazione appaltante “al fine di agevolare l’operato della stessa, che in tal modo puo' piu' facilmente e celermente individuare i contraenti idonei, evitando le prescritte pubblicita' ed indagini di mercato, da disporre di volta in volta per gli specifici appalti, ed i conseguenti relativi oneri. Pertanto, trattandosi di un’opzione riconosciuta dalla norma alle stazioni appaltanti al fine di semplificare l’adempimento di forme di pubblicita' stabilite dalla legge, appare incongruo nonche' contrario all’esigenza della stazione appaltante di favorire la massima partecipazione, far gravare sugli operatori i costi della redazione e tenuta degli elenchi ufficiali”.

In assenza di una espressa previsione di legge, non appare legittima la richiesta di un contributo per diritti di segreteria, comunque denominati, finalizzati a fornire alla stazione appaltante un rimborso, seppur in via forfetaria, delle spese di gestione dell’elenco dei fornitori a carico delle imprese intenzionate a iscriversi al relativo elenco.

Oggetto: istanza di parere di Istituto Poligrafico Zecca dello Stato – procedure in economia ex art 125 Codice – iscrizione all’elenco di operatori economici – richiesta di diritti di segreteria – riserva relativa di legge del divieto di prestazioni patrimoniali imposte – iniquita' ed illegittimita' della richiesta.

MERCATO ELETTRONICO E PROCEDURE IN ECONOMIA

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2013

Ai sensi dell'art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione, è prevista la possibilita' di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss. D.lgs. 163/2006, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantita' previsti da tali norme e nel rispetto degli autovincoli imposti a se' stessa dall'amministrazione medesima.

Detto in altri termini, gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all'interno dei mercati elettronici; quindi l'art. 328 Reg. comprende anche gli acquisiti in economia.

La possibilita' residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 Cod. contr. Pubbl. al di fuori di tali mercati residua solo nell'ipotesi di non reperibilita' dei beni o servizi necessitati; pertanto nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, l'ente, da un lato, dovra' evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili, e, ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilita' con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici.

In questa prospettiva, l'unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalita' sin qui descritte; ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualita' essenziali – inidoneo rispetto alle necessita' della amministrazione procedente. Tale specifica evenienza dovra' essere prudentemente valutata e dovra' trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l'effetto, si arricchiscono. In difetto di siffatta rigorosa verifica l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalita' diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, da parte di comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MEPA, inficiera' il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 comportando le connesse responsabilita'.

Il D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012) prevede delle sanzioni e delle responsabilita' testuali in conseguenza della violazione delle norme menzionate: ai sensi dell'art. 1 del ridetto Decreto, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di realizzare acquisti sui mercati elettronici (ovvero di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, comma 3, L. n. 488/1999) sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde quindi un'ipotesi tipica di responsabilita' amministrativa.

SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA

AVCP DELIBERAZIONE 2013

Oggetto: servizi di promozione e ricettivi; servizi relativi alla formazione professionale. Stazione Appaltante: Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di A.

Gli affidamenti diretti effettuati dalla Fondazione per la Formazione Forense, superiori alla soglia dei 20.000 euro devono essere disposti in conformita' alle previsioni di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.

Anche ove la Fondazione non si fosse autovincolata al rispetto delle previsioni normative contenute nell’art. 125 citato, la procedura adottata avrebbe dovuto essere conforme ai principi di trasparenza e parita' di trattamento, il rispetto dei quali vincola le stazioni appaltanti anche nelle ipotesi di servizi rientranti nell’Allegato II B del Codice Appalti.

La Fondazione dovrebbe programmare e dunque affidare gli eventi formativi prendendo in considerazione un periodo di tempo sufficientemente lungo e svolgendo, conseguentemente, una procedura ad evidenza pubblica.

PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO - LIMITI ALLA LORO AMMISSIBILITA'

AVCP DELIBERAZIONE 2013

Il Codice Appalti prevede ipotesi specifiche e dunque tassative che legittimano il ricorso all’affidamento senza pubblica gara.

Ad esempio, per citare un’ipotesi in cui potrebbe - in teoria - ricadere la fattispecie in esame, l’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 prevede che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è consentita “nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara” (senza considerare che, comunque, la procedura negoziata prevede la previa consultazione, in ogni caso, di piu' operatori).

Per quanto concerne i motivi di urgenza, infatti, che sarebbero stati alla base dei contestati affidamenti, è opportuno rilevare che la rivendicata situazione emergenziale cessa ipso facto di avere le caratteristiche di “evento imprevedibile” quando si protrae continuativamente per un ampio lasso di tempo, qual è senza dubbio quello in discussione (dal 1999 ad oggi).

Ne' del resto, avuto riguardo al valore degli affidamenti effettuati, anche solo di quelli successivi all’entrata in vigore del Codice appalti, appare possibile invocare l’affidamento “diretto” ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, sia perche' il valore di detti affidamenti appare superiore ai limiti d’importo entro cui tale norma del Codice ammette l’affidamento diretto, sia perche', in ogni caso, il comma 13 della medesima norma prevede che “nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia”.

Non sono giustificabili nemmeno i rinnovi contrattuali che, oltre a non essere piu' consentiti (in argomento cfr. ex multis deliberazioni AVCP nn. 86, 34, 28, 21, 7/2011 e 84/2009), non hanno mai nemmeno poggiato, nel caso di specie, su una gara pubblica a monte espletata.

Oggetto: affidamento della gestione e manutenzione degli impianti di depurazione comunali e di sollevamento della rete fognaria. Stazione Appaltante: Comune di A (CS)

COTTIMO FIDUCIARIO - INAPPLICABILITA' AVVALIMENTO

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2012

Il Collegio ritiene che si debba rispondere negativamente alla possibilita' di ricorrere all’istituto dell’avvalimento nella particolarissima procedura semplificata preventiva alla stipulazione di un contratto con il sistema del cottimo fiduciario, caratterizzata da importi contrattuali di importo contenuto e per la quale la Stazione appaltante non deve predispone un bando pubblico di gara ma una semplice lettera d’invito da inviare ad “almeno cinque ditte ritenute idonee” perche' “l’idoneita'” del soggetto da invitare al confronto deve sussistere al momento della spedizione degli inviti e non integrarsi successivamente al momento della sua eventuale partecipazione al confronto.

L’idoneita' di un’impresa ad essere dapprima iscritta negli elenchi tenuti dalla Amministrazione delle ditte da invitare e, quindi ad essere invitata al confronto, consiste infatti nel possesso non solo dei requisiti generali di idoneita' morale ma anche dei requisiti di idoneita' professionale quali “la capacita' tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente” (art. 125, comma 12, D.Lgs. 163/2006) e, quindi, anche dell’eventuale attestazione SOA, ossia il documento obbligatorio unico, necessario e sufficiente a comprovare la capacita' dell’impresa di eseguire opere pubbliche con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.

Di conseguenza, l’“idoneita'” di un’impresa deve essere valutata dall’Amministrazione al momento della predisposizione dell’elenco degli operatori, o, al piu' tardi, al momento dell’invio della lettera d’invito: i presupposti morali e tecnici in capo ai potenziali concorrenti devono quindi sussistere anteriormente allo svolgimento del confronto. In diversi termini, l’“idoneita'” deve essere concreta e non ipotetica (potendo allora divenire effettiva solo nel caso l’impresa ricorra al supporto di un soggetto estraneo all’elenco dei selezionati).

Tale conclusione non solo rispecchia il dato letterale delle disposizioni legislative sia provinciali che statali riportate, ma è anche suffragata dall’argomento della coerenza orizzontale: il confronto concorrenziale preliminare al contratto di cottimo è previsto che si svolga in termini semplificati e in tempi rapidi garantendo parita' di trattamento a imprese che devono pero' presentare uguali requisiti minimi richiesti: solo cosi', visto il ridotto numero di soggetti da invitare, si assicura, almeno teoricamente, la loro effettiva partecipazione. A cio' si aggiunga un argomento a contrario: se fosse ammessa la possibilita' di mandare l’invito a imprese non idonee dal punto di vista tecnico cio' eluderebbe i principi che governano il confronto perche' contribuirebbe ad aumentare il grado di ipoteticita' dell’effettiva partecipazione degli invitati diminuendo, al contempo, il numero dei concorrenti effettivi, atteso che il ricorso all’avvalimento costituisce un indubbio aggravio procedimentale per il concorrente che deve ricorrervi.

COTTIMO FIDUCIARIO - APPLICAZIONE PRINCIPI GENERALI

TAR ABRUZZO PE SENTENZA 2012

Il cottimo fiduciario con procedura negoziata, le cui acquisizioni avvengono mediante affidamento diretto a terzi (artt. 3, comma 40°, e 125, comma 4°, cod. con.), non esclude affatto l'applicazione dei principi generali contrattuali (legalità, trasparenza e parità di trattamento: A.P. n. 26/2012), e, quando l'Amministrazione utilizza il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 cod. con.), la stessa deve uniformarsi alle relative regole del codice degli appalti pubblici (C.S., V, n. 1082/2011 e n. 2251/2012).

PRINCIPIO DI ROTAZIONE - LEGITTIMITA'

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2012

Quanto al principio di rotazione, occorre precisare che la sua applicazione, se pur non esclude la facolta' dell’Amministrazione di invitare a successive gare il precedente affidatario del servizio, tuttavia esso non si converte affatto nell’obbligo di chiamata del precedente aggiudicatario ad ogni riedizione della procedura comparativa (cfr., in termini, C.d.S., sez. VI, 28.12.2011, n. 6906).

Piu' precisamente, sull’applicazione del principio in esame la piu' recente giurisprudenza amministrativa ha affermato:

- che esso “non collide con il principio di trasparenza, costituendo all’opposto attuazione del principio di pari opportunita' tra gli operatori ” (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 30.4.2010, n. 1672);

- che detto principio “preclude di riconoscere in capo al precedente gestore di un servizio una pretesa qualificata ad essere ulteriormente invitato alla procedura indetta per riaffidare lo stesso servizio, ovvero a conoscere le ragioni dell'omesso invito, ed impone invece di osservare il principio opposto, ovvero di motivare in modo congruo nel caso in cui si ritenga di estendergli il nuovo invito” (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 19.11.2009, n. 2240);

- che da esso, in altri termini, discende “il superamento del criterio che riconosceva una posizione qualificata in capo al precedente gestore nel caso di successivi affidamenti dello stesso servizio attraverso procedure negoziate, dato che lo strumento della rotazione è coerente con i principi di trasparenza e pari opportunita'”, per cui “ la scelta di non estendere l'invito all'impresa gia' affidataria di un precedente contratto non esige una puntuale motivazione” (cfr., T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 30.7.2010, n. 7142);

- che quando vi sono imprese che hanno gia' svolto analoghi lavori o servizi sulla base di procedure negoziate “l’Amministrazione aggiudicatrice puo' legittimamente decidere di favorire l’ingresso di altri soggetti escludendo dagli inviti, per un certo periodo, gli affidatari pregressi” (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 21.1.2011, n. 137);

- che la rotazione, se “puo' essere applicata non solo ai precedenti affidatari ma anche ai soggetti che abbiano partecipato alle procedure negoziate senza conseguire l’appalto” (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 21.1.2011, n. 137), indubbiamente ha come suo diretto e principale destinatario il precedente aggiudicatario;

- in definitiva, che il principio di rotazione “distribuisce il confronto tra gli operatori economici su un piano intertemporale, evitando la formazione di rendite di posizione e conseguendo cosi' un'effettiva concorrenza” (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 19.7.2012, n. 1370).

PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO

AVCP PARERE 2012

La disposizione di cui al co. 11 dell’art. 125 cit. mira a garantire la par condicio e il buon andamento consistente nella miglior scelta dell’operatore economico stabilendo che, nell’ambito della procedura negoziata quale il cottimo fiduciario, l’amministrazione deve invitare “almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei...” In altre parole, con la disposizione in esame, il legislatore si è preoccupato di garantire la trasparenza e la massima partecipazione anche nelle procedure negoziate, imponendo all’amministrazione di invitare un numero minimo di operatori, senza tuttavia imporre alla medesima di invitare tutti gli operatori del settore.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da E.– “Affidamento gestione interventi di assistenza specialistica in favore di alunni disabili - durata 27 febbraio/31 dicembre 2012”. Importo a base d'asta € 174.409,41 – S.A.: I..

PROCEDURE IN ECONOMIA - ALBI IMPRESE DI FIDUCIA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2012

I principi di rotazione, di non discriminazione e di parita' di trattamento non impediscono la formazione di un elenco di potenziali affidatari fra cui effettuare gli affidamenti senza gara, in quanto sotto soglia, siano essi diretti che negoziati, ma esigono che vengano chiariti con precisione i criteri di attribuzione delle singole commesse, e specificamente l'ordine nella chiamata e il numero massimo di affidamenti per singola impresa.

Nel caso di specie, avente ad oggetto gli affidamenti diretti dei servizi di legatoria e stampa, a fronte di prestazioni standardizzate e con un prezzo uniforme occorre applicare il principio della rotazione (che è un corollario della non discriminazione ed ha carattere oggettivo, in quanto è diretto a garantire una concorrenza effettiva - consideranda n. 2-40-41 della direttiva n. 2004/18/CE), al fine di evitare situazioni di esclusiva o di monopolio nell’esecuzione dell’appalto. Anche se le modalita' con cui viene applicata la rotazione tra i soggetti inseriti nell'albo fornitori non sono oggetto di una disciplina esplicitata preventivamente, cionondimeno l’affidamento del medesimo servizio nell’arco di piu' annualita' alla medesima ditta costituisce di per se' violazione del quadro normativo delineato.

DURC E AUTOCERTIFICAZIONE

MIN LAVORO CIRCOLARE 2012

Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) - ari. 14. comma 6 bis. DJ. n. 5/2012 conv. da L. n, 35/2012 - DURC e autocertificazione.

PROCEDURA NEGOZIATA - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

AVCP DELIBERAZIONE 2012

L’attivita' di manutenzione dei marciapiedi è da ritenersi un lavoro unitario e se di importo superiore a 100.000 euro deve essere inserita nei piani triennali dei lavori in ottemperanza all’art. 128 del Dlgs 163\06.

Ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/ 2010 (ex art. 147 del DPR n. 554/99) gli interventi di “somma urgenza” sono quelli strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'; gli eventuali lavori a “corredo” devono essere affidati con le usuali procedure consentite dal codice.

Oggetto: Comune di A (LT) - Procedure adottate per l’affidamento di lavori di manutenzione dei marciapiedi comunali

COTTIMO FIDUCIARIO - DISTINZIONE TRA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI E PARTECIPAZIONE

TAR ABRUZZO AQ SENTENZA 2012

In un contesto "in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto" (di nuovo art. 3, comma 40), la prescrizione legislativa che sia consultato un certo numero di operatori con cui "negoziare" le condizioni contrattuali trova la sua evidente ratio nell'esigenza di assicurare il "rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento" di cui all'art. 125 cit. La previsione legislativa è quindi caratterizzata dal momento negoziale, in cui taluni elementi del contratto, tra cui il prezzo, non sono determinati dalle regole della procedura bensi' dall'incontro tra le volonta' dell'amministrazione e di uno degli operatori "consultati".

L'esigenza che gli interpellati debbano essere almeno cinque appare invece del tutto estranea ad una procedura adeguatamente pubblicizzata, aperta a qualunque operatore interessato, che si caratterizza in modo del tutto diverso da quella in cui gli operatori coinvolti nella negoziazione sono individuati dalla stessa stazione appaltante in base ad un criterio di rotazione.

E' pertanto fondato il motivo con cui la ricorrente distingue tra "consultazione" degli operatori e "partecipazione" ad una procedura di gara, ritenendo che solo nella prima ipotesi si riscontra l'esigenza di assicurare un ventaglio minimo di soggetti consultati.

COTTIMO FIDUCIARIO - PREDETERMINAZIONE NELLA CRITERI DI VALUTAZIONE

TAR MOLISE SENTENZA 2012

La procedura negoziata di cui all'articolo 125 del d.lgs. n.163 del 2006, pur caratterizzata da maggior snellezza e semplicita', non puo' abdicare ai principi fondamentali in materia di aggiudicazione di contratti pubblici, come si desume dal medesimo articolo, il quale, al comma 2, prevede che "l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento".

Cio' premesso, è altresi' evidente che il principio di predeterminazione dei criteri, nel caso di scelta secondo il metodo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, enunciato all'articolo 83 del d.lgs. n.163 del 2006, è riconducibile a quello di trasparenza e parita' di trattamento (cfr. T.A.R. L'Aquila, sentenza 7 aprile 2011 n. 182).

Ne consegue che l'amministrazione, nel caso di specie, avrebbe dovuto predeterminare i criteri in modo adeguato, da un lato, a mettere tutti i concorrenti nella medesima posizione conoscitiva in ordine alle esigenze della stazione appaltante, dall'altro, a vincolare la successiva valutazione alle caratteristiche richieste e predeterminate; cio', pur senza assegnare in modo rigido un punteggio ad ogni criterio, secondo quanto previsto dall'articolo 83 del d.lgs. n.163 del 2006, essendo la procedura negoziata, di cui all'articolo 125 del medesimo d.lgs., caratterizzata da maggiore semplicita'.

COTTIMO FIDUCIARIO - NOMINA COMMISSIONE DI GARA

TAR TOSCANA SENTENZA 2012

La procedura indetta dal Comune è una procedura in economia, e in specie un cottimo fiduciario, di cui all'art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Si tratta quindi di "procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi" (comma 4), nelle quali l'affidamento "avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori" (comma 11), senza che invece risulti una generale applicabilita' delle singole norme del Codice dei contratti pubblici, proprie dell'evidenza pubblica comunitaria. Siamo quindi in presenza di una procedura negoziata la quale, pur procedimentalizzata, non richiede tuttavia il necessario rispetto dello specifico assetto disciplinare predisposto dal Codice dei contratti pubblici per le procedure aperte e ristrette, com'è peraltro reso evidente dal richiamo al rispetto dei "principi", cioè dei contenuti valoristici sostanziali della trasparenza, parita' di trattamento ecc. senza tuttavia il necessario ossequio di tutti i passaggi procedurali in cui tali principi si inverano nelle procedure concorsuali (in termini TAR Toscana, sez. 1^, 22 dicembre 2009, n. 3988).

La natura della procedura in esame (cottimo fiduciario), come tale non è sottoposta a tutte le specifiche norme sull’evidenza pubblica comunitaria, bensi' è vincolata al rispetto soltanto dei principi cardine in materia di gare pubbliche. Appare quindi errata la prospettazione di parte ricorrente circa una diretta violazione di singole disposizioni contenute nell’art. 84 del Codice dei Contratti pubblici, che non risulta direttamente applicabile alle specie di procedure in esame, se non evidenziando i profili di principio che nella specie sarebbero stati violati (sul punto TAR Toscana, sez. 1^, 22 dicembre 2009, n. 3988). In secondo luogo, poi, i rilievi di parte ricorrente risultano comunque infondati, giacche' la nomina della Commissione è avvenuta da parte del Segretario generale, di cui è gia' stato chiarito il ruolo anche di dirigente del Settore gare e contratti, ne' appare incompatibile, soprattutto in una procedura improntata ad ampia informalita', la partecipazione alla Commissione di gara dello stesso dirigente responsabile e di un esperto esterno all’Amministrazione, giustificata dall’assenza nella struttura comunale di un esperto informatico all’altezza della complessita' della gara.

AFFIDAMENTI DIRETTI PROGETTAZIONE

COMMISS. AMBIENTE RISPOSTA 2012

Applicazione della normativa in materia di affidamento degli incarichi professionali nell´ambito dei lavori pubblici.

ACQUISTI IN ECONOMIA: VERIFICA POSSESSO REQUISITI MORALI

TAR SICILIA CT SENTENZA 2012

Il comma 12 dell’art. 125 del Codice dei Contratti stabilisce che “l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente”.

Consegue che i requisiti morali, in assenza, come nel caso di specie, di alcuna diversa indicazione nella lettera invito, vanno accertati in capo all’aggiudicatario e non rispetto a tutti i partecipanti.

PROCEDURE IN ECONOMIA FORNITURE E SERVIZI - OBBLIGATORIETA' DELLA SOLA CAUZIONE DEFINITIVA

TAR SARDEGNA SENTENZA 2012

Nell'ambito delle procedure di acquisizione in economia di servizi e forniture la stazione appaltante non è tenuta a richiedere ai partecipanti la presentazione di garanzia provvisoria, come risulta dall'art. 125, commi 11, 12 e 14, del codice dei contratti, disposizioni che non contengono alcun richiamo all'istituto della cauzione provvisoria ne' alcun rinvio all'art. 75 del codice dei contratti; viceversa, proprio il comma 14 dell'art. 125 cit. affida al regolamento di esecuzione del codice (approvato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) la ulteriore disciplina degli acquisti in economia: e l'art. 334, comma 1, lett. b), del regolamento prevede la presentazione di garanzia solo per l'affidatario del contratto.

GARANZIE NEGLI APPALTI DI COTTIMO

AVCP PARERE 2012

La richiesta delle garanzie all’affidatario del contratto mediante procedura di cottimo fiduciario, dunque, lungi dal risolversi in un sovraccarico amministrativo in capo agli operatori economici, si rivela essenziale per garantire la stazione appaltante dal mancato od inesatto adempimento della prestazione e, in quanto richiesta in condizioni di parità a tutti i destinatari della lettera di invito, non risulta idonea a pregiudicare o alterare le condizioni di concorrenza del mercato.

Sulla scorta di queste considerazioni, la nuova disciplina regolamentare in materia di cottimo fiduciario per l’acquisizione di servizi e forniture, non lascia dubbi interpretativi circa l’obbligatorietà delle garanzie richieste all’affidatario, risultando evidente che l’argomento letterale sia insuperabile alla luce della ratio legis e che il nuovo Regolamento intervenga nel senso dell'estensione a detta procedura dell’obbligatorietà delle garanzie fondamentali previste per le procedure negoziate ordinarie.

Oggetto: richiesta di parere ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti giuridici – Regione A – Applicabilità delle garanzie agli acquisti in economia, alla luce delle intervenute modifiche del D.P.R. n. 207/2010.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO IN ECONOMIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Qualora il bando di gara, nell’enunciare il sistema di aggiudicazione, rinvia all’applicazione dell’art. 83 D. Lgs. 163/06 pur trattandosi dell’affidamento di un servizio in economia aggiudicabile in base alle regole di cui all’art. 125 del codice dei contratti pubblici, si costituisce comunque un vincolo per la P.A. ad uniformarsi ai contenuti dell’art. 83 medesimo; e cio' anche perche' l’applicabilita' del cottimo fiduciario non puo' privare le amministrazioni di ricorrere al sistema delle procedure aperte (Cons. Stato, V, 21 febbraio 2011 n. 1082).

PRINCIPI APPLICABILI ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2012

L'art. 125, ultimo comma, del d.lgs. n. 163 del 2006 fa rinvio ai soli "principi" dettati in tema di affidamento degli appalti di rilevanza comunitaria, mentre la normativa di dettaglio (inclusa la citata previsione dell'art. 87, quarto comma, in materia di oneri per la sicurezza) risulta applicabile solo ove richiamata dalla lex specialis di gara, e cio' in ossequio ai principi di semplificazione e speditezza che governano lo svolgimento delle procedura sottosoglia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2011 n. 5742)

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Il principio di rotazione dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate, di cui all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 è indubbiamente un principio funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie dei servizi con il sistema selettivo del cottimo fiduciario, ma in quanto tale lo stesso non ha, per le stazioni appaltanti, una valenza precettiva assoluta, di guisa che la sua episodica mancata applicazione non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara gia' espletata, una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto gia' in precedenza invitato a simili selezioni ( ovvero gia' affidatario del servizio). Tanto piu' quando sia rimasto comprovato, come nel caso che ci occupa, che la gara si sia svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parita' di trattamento e si sia conclusa con l’individuazione dell’offerta piu' vantaggiosa per la stazione appaltante, senza che nel giudizio comparativo tra le offerte abbia inciso la pregressa esperienza specifica maturata dalla impresa aggiudicataria nella veste di partner contrattuale della amministrazione aggiudicatrice.

PROCEDURA NEGOZIATA - INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI - TUTELA DELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2011

L'art. 125, comma 11 del d.lgs. 163 del 2006 "facultizza la stazione appaltante, al fine di assicurare comunque l'invito di almeno cinque ditte, a servirsi, o degli elenchi degli operatori economici dalla stessa predisposti, ovvero di adeguate "indagini di mercato"; (..) secondo quanto puntualmente rilevato dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 10880 del 6 novembre 2009, ai sensi dell'art. 125 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, in presenza di una procedura negoziata (pur procedimentalizzata), la lex specialis va contemperata con i principi del favor partecipationis e della necessaria chiarezza delle regole di gara, a tutela dell'interesse pubblico alla massima concorrenzialita' e di quello privato all'affidamento in base alle condizioni di partecipazione enunciate dalla Stazione appaltante.

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI FINO A 40.000 EURO

AVCP PARERE 2011

Oggetto: richiesta di parere – Modifiche introdotte dall’art. 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (cosi' come convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106), in riferimento all’effettiva elevazione della soglia, di cui all’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006, da ventimila euro a quarantamila euro, anche per i servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 252 del d.P.R. 207/2010.

PROCEDURE IN ECONOMIA PRIMA DEL REGOLAMENTO APPALTI (DPR 207/10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

L’art. 124, comma 7, del Codice del 2006 rimetteva l’intera materia dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria, per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia, al futuro regolamento, cui impartiva un mandato diretto alla semplificazione delle norme dettate sugli stessi temi dal Codice; la fonte superiore formulava anche l’ulteriore criterio (art. 125, comma 12, d.lgs. cit.) del necessario parallelismo, sempre con riferimento agli stessi requisiti, tra procedure in economia e ordinarie procedure sotto soglia “di pari importo”.

Il successivo d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, indi, all’art. 327, ha di recente imposto senz’altro il rispetto dell’art. 38 del Codice (“Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneita' professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice”) per tutte le acquisizioni di servizi e forniture sotto soglia e in economia, senza apportare alla materia particolari semplificazioni.

Al tempo della gara in controversia vigeva pero' ancora, per le forniture ed i servizi in economia, la gia' indicata disciplina transitoria ex art. art. 253, comma 22, lett. b), d.lgs. n. 163 cit., facente perno, come si è visto, sul d.P.R. n. 384 del 2001. E questo non recava alcuna specifica previsione nemmeno in tema di requisiti morali.

Deve dunque ritenersi che prima dell’avvento del d.P.R. n. 207/2010, nelle procedure di acquisizione di servizi in economia, gli oneri dichiarativi a pena di esclusione a carico dei concorrenti in tema di requisiti morali fossero rimessi alle prescrizioni caso per caso della lex specialis, potendo imporsi, tra i contenuti dell’art. 38 del Codice del 2006, a guisa di principi inderogabili, soltanto le previsioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure per i casi elencati nel primo comma dell’articolo.

PROCEDURE IN ECONOMIA: OBBLIGO DI PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DI GARA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

La giurisprudenza ha ribadito che il principio di pubblicita' dei procedimenti di gara trova fondamento nel dettato costituzionale (art. 97) e nei principi comunitari e che esso è applicabile anche agli appalti concernenti i cc.dd. settori esclusi, a nulla rilevando sul punto il silenzio della legge (C.d.S., sez. VI, 5 dicembre 2008, n. 5943), precisando peraltro che l'obbligo di pubblicita' delle sedute delle commissioni di gara riguarda esclusivamente la fase dell'apertura dei plichi contenenti la documentazione e l'offerta economica dei partecipanti e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche (C.d.S., sez. V, 13 ottobre 2010,m n. 7470; 14 ottobre 2009, n. 6311; cosi' anche, sez. V, 28 ottobre 2008, n. 5386).

CLAUSOLA DI NON AGGIUDICAZIONE GARA - ILLEGITTIMITA' - DISCREZIONALITA' LIMITATA PA

TAR FRIULI SENTENZA 2011

La clausola del bando con cui l’Amministrazione si riserva la facolta' di non aggiudicare la gara a proprio insindacabile giudizio è da ritenere illegittima, occorrendo, per costante giurisprudenza, il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonche' l’obbligo di motivare tale scelta (Tar Lazio, Roma, II, n. 8975/2010; Tar Sardegna, I, n. 2167/2010; in particolare, si segnala Tar Campania, VIII, n. 555/2010, secondo cui "La partecipazione alla gara evidenzia e qualifica la posizione del concorrente che vi è ammesso, cosicche' non puo' ragionevolmente escludersi una qualsiasi tutela a fronte degli eventuali ripensamenti dell'Amministrazione: l'interesse all'aggiudicazione (che costituisce l'obiettivo finale di ciascun concorrente) ha un suo corollario nell'interesse allo svolgimento e alla definizione della procedura, secondo le regole fissate dalla lex specialis. In tale caso, la discrezionalita' dell'Amministrazione, seppure notevolmente ampia, non è dunque senza limiti ne' è del tutto sottratta al sindacato di legittimita'").

Illegittimamente si assume che la ditta non è invitata perche' l’offerta presentata nella gara precedente era inattendibile; appare evidente che tale motivazione è illogica, atteso che l’aver presentato un’offerta non congrua in una gara precedente non significa affatto che l’impresa continuera' a presentare un’offerta incongrua anche in una gara successiva.

DIRTTO ALL' ACCESSO AGLI ATTI - FORNITURE IN ECONOMIA

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2011

La societa' operante nel settore cui si riferisce la fornitura necessaria per l'azienda ospedaliera, vanta un interesse a partecipare alle procedure in economia che secondo il disposto dell'art. 125, comma 11, codice appalti deve essere svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Rientrando pertanto la societa' tra i soggetti idonei è evidente che la stessa ha un interesse a verificare che i criteri di cui al citato comma 11 dell'art. 125 codice appalti siano stati osservati; cio' è sufficiente per fondare un diritto all'accesso agli atti relativi alle forniture in economia.

PROCEDURA IN ECONOMIA - APERTURA OFFERTA ECONOMICA - SEDUTA PUBBLICA

TAR ABRUZZO AQ SENTENZA 2011

Ormai consolidati i principi di pubblicita' in materia di evidenza pubblica, con specifico riguardo alla necessita' inderogabile di svolgere in seduta pubblica l’apertura dell’offerta economica (oltre agli adempimenti preliminari concernenti la verifica dell’integrita' dei plichi), e cio' anche in presenza di procedure semplificate e/o in economia comunque subordinate al rispetto dei principi fondamentali delle gare pubbliche, fra i quali deve appunto annoverarsi l’evidenziata garanzia di trasparenza nelle operazioni di scrutinio (potendo svolgersi in seduta riservata la sola valutazione tecnico-qualititativa dell'offerta, al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice). Considerato in particolare che la mancata pubblicita' delle sedute di gara costituisce di per se' un vizio della procedura, non occorrendo un'effettiva lesione della trasparenza della gara e della par condicio tra i concorrenti, senza tra l’altro che sia necessaria la prova di un'effettiva manipolazione della documentazione prodotta (Cons, Stato VI n. 1856/2008).

PROCEDURE IN ECONOMIA - NUMERO IMPRESE DA INVITARE

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2011

E’ priva di fondamento la (..) doglianza afferente alla violazione dell’art. 125 commi 1, 4 e 11 del D. Lgs. 163/2006 e all’eccesso di potere per illogicita' e irragionevolezza, poichè nella procedura in economia debbono essere consultati almeno 5 operatori economici, mentre nella specie soltanto 3 ditte avrebbero presentato l’offerta. (..) Il numero di imprese invitate a partecipare alla selezione è ampiamente superiore a 5, come risulta dal verbale di ricognizione delle offerte prodotto in atti dalla controinteressata (….). L’art. 125 comma 11 del Codice dei contratti – nel prevedere la “previa consultazione di almeno cinque operatori economici” – si riferisce evidentemente alle imprese che devono essere interpellate e non alle offerte in concreto presentate.

COTTIMO FIDUCIARIO - VERIFICA ANOMALIA OFFERTA

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2011

Al cottimo fiduciario per cui è causa sono applicabili i principi propri del codice degli appalti in materia di verifica dell’anomalia delle offerte; va pertanto accolta una domanda di sospensione dell’aggiudicazione di un cottimo fiduciario nel caso in cui, a seguito di apposita verificazione, sia risultato che l’offerta rimasta aggiudicataria abbia natura anomala, anche con riguardo al costo medio orario del lavoro.

CIG SEMPLIFICATO E CIG A CARNET

AVCP COMUNICATO 2011

Semplificazione delle modalita' di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi.

PROCEDURE IN ECONOMIA - PRINCIPIO DI PUBBLICITA'

TAR EMILIA BO SENTENZA 2011

La procedura di acquisizione di servizi in economia, espletata con gara informale ed in applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sebbene abbia una struttura semplificata, appunto per la sua natura eccezionale e derogatoria rispetto al principio generale di massima concorsualita' tipica della procedura aperta, non solo è sottoposta ad un rigoroso accertamento dei suoi presupposti fissati dalla legge (1), ma soprattutto non puo' derogare alle regole di garanzia, della serieta' e della genuinita' delle proposte contrattuali, evincibili dal D.Lgs. n. 163/2006, e della qualita' e della congruenza di queste rispetto all'interesse pubblico del soggetto aggiudicatore, nonche' della moralita' e della professionalita' dei contraenti. Sicche' v'è l'obbligo, in capo all'aggiudicatore, di dare adeguata contezza pubblica e non segreta, attraverso una congrua ed idonea pubblicita' nella disamina del contenuto dei plichi e delle offerte, della legittimita' e della genuinita' di questi ultimi come corollario delle regole costituzionali d'imparzialita' e di buon andamento, essendo cio' imposto dall'art. 2 del codice dei contratti che fa riferimento al principio di pubblicita' per tutte le procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti, tra cui l'acquisizione in economia, nonche' specificamente dall'art. 125 , ultimo comma, il quale obbliga al rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento anche in questa ipotesi.

Il rispetto del principio di pubblicita' si impone sia nelle procedure negoziate sia specificamente in quelle in economia, in ogni ipotesi di trattativa privata, nonche' in ogni ipotesi di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa poiche' cio' risponde all'esigenza di garantire la trasparenza delle operazioni di gara ed opera, indipendentemente dal fatto che il bando lo preveda, in tutte le ipotesi in cui all'aggiudicazione si pervenga attraverso un'attivita' di tipo procedimentale, ancorche' semplificata.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOTTO SOGLIA - PRINCIPI ED ESIGENZE

AVCP DETERMINAZIONE 2011

COMMENTO: la stazione appaltante, sulla base dei criteri individuati, puo' conciliare il rispetto dei principi comunitari e del principio di economicita' con le esigenze di celerita' e semplificazione proprie delle procedure negoziate senza bando, in relazione all’importo dei contratti. In riferimento al principio di parita' di trattamento, in particolare, occorre evidenziare che lo stesso vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le medesime conseguenze (cfr. sentenza Corte di Giustizia CE 3.6.1992, causa C-360/89). Ne discende l’obbligo di svolgere la procedura concorsuale senza consentire ad alcuno dei partecipanti di godere di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose in sede di presentazione dell’offerta. In questo senso, va ribadito che tutti gli operatori economici che prendono parte alla selezione devono essere invitati contemporaneamente a presentare le loro offerte e che le lettere di invito devono contenere le medesime informazioni in relazione alla prestazione richiesta. La trasparenza, secondo quanto puntualizzato dall’insegnamento della Corte di Giustizia della Comunita' europea, "consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicita' che consenta l’apertura degli appalti [...] alla concorrenza, nonche' il controllo sull’imparzialita'` delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE, 7.12.2000, causa C-324/98 cd. Teleaustria c. Telekom Austria). Si sottolinea a riguardo, come piu' volte evidenziato da questa Autorita', che è stata rilevata carenza di pubblicita' sia sotto il profilo dei tempi esigui previsti per la pubblicazione degli avvisi, sia in relazione ai mezzi utilizzati per mettere in atto la pubblicita', ritenuti non congrui rispetto al valore dell’appalto. Il principio di trasparenza comporta, inoltre, che la scelta dell’affidatario debba essere resa nota: occorre, quindi, pubblicare l’esito della selezione. In base al principio di proporzionalita', la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia ed all'importo della prestazione richiesta: la fissazione di requisiti non proporzionali allo specifico appalto potrebbe comportare il pericolo di un’indebita restrizione della concorrenza. Il criterio di rotazione ha come finalita' quella di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con alcune imprese venendo meno cosi' al rispetto del principio di concorrenza.

Il procedimento da seguire per affidare gli appalti di lavori pubblici mediante procedura negoziata deve anzitutto essere individuato alla luce dei principi indicati dallo stesso articolo 122 del Codice; inoltre, attraverso il rinvio all’articolo 57, comma 6, risultano richiamati anche i principi di concorrenza e rotazione che formano parte integrante di tale procedura. Anche in assenza del richiamo espresso, l’operativita' dei citati canoni sarebbe stata comunque assicurata dal riferimento generalizzato ai principi istitutivi del Trattato, contenuto nell’articolo 2 del Codice.

Sulla base del richiamato principio di trasparenza che è parte integrante della procedura, si ritiene anzitutto che in linea di massima la stazione appaltante non possa individuare i cinque operatori richiesti come minimo dall’articolo 122, comma 7-bis del Codice, nonche' dall’articolo 125 del Codice, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, effettuati tramite cottimo fiduciario, con modalita' "chiuse" rispetto al mercato. Tale principio, tuttavia, non impone sempre e necessariamente ai committenti forme di pubblicita' preventiva della procedura (negoziata senza bando), che comunque è in facolta' degli stessi adottare; tale scelta diventa una necessita' in relazione all’importo ed alla tipologia dell’appalto: indicazioni in tal senso possono desumersi anche dalla Comunicazione della Commissione europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", la quale, rifacendosi ad una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunita' europea, afferma che: "i principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione comportano un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicita' che consenta l'apertura del mercato alla concorrenza." La determinazione delle misure di pubblicita' adeguate a veicolare l’informazione presso il mercato di riferimento puo' essere facilmente parametrata o comparata a quella definita dall’articolo 122, comma 5, penultimo periodo del Codice per le procedure ordinarie (aperte e ristrette) per l’aggiudicazione di appalti pubblici di lavori il cui importo non sia superiore a 500.000 euro; tale disposizione, infatti, prevede che la stazione appaltante informi i potenziali competitori con la pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio della stessa e del comune nel quale devono essere eseguiti i lavori. Altro strumento di cui l’amministrazione puo' valersi, allo scopo di effettuare indagini di mercato non riferite ad un singolo affidamento, è rappresentato dalla predisposizione di "elenchi aperti di operatori economici". L’articolo 40, comma 5, del Codice pone un divieto per l’affidamento di lavori pubblici, dell’utilizzo di elenchi predisposti dalla stazione appaltante, salvo il caso degli affidamenti in economia o dell’applicabilita' della "procedura ristretta semplificata". Tale divieto è stato introdotto dalla legge 19 febbraio 1994, n. 109, al fine di impedire il ricorso ai cosiddetti "albi speciali e di fiducia" delle stazioni appaltanti costituiti senza alcuna forma di pubblicita' e mediante i quali si ricorreva ad affidamenti diretti non conformi. Diverso appare il caso di elenchi di operatori economici costituiti mediante bando pubblico al quale tutti i soggetti possono accedere e che costituiscono nient’altro che una forma di "indagine di mercato" cumulativa per piu' affidamenti. Gi elenchi a cui si fa riferimento devono presentare caratteristiche tali, da renderli compatibili con la normativa nazionale e comunitaria: gli elenchi in commento devono, quindi, essere aperti al mercato. Pertanto, in primo luogo, occorre pubblicizzare adeguatamente la volonta' dell’amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare mediante la pubblicazione di un avviso reso conoscibile secondo modalita' idonee quali la pubblicazione sul profilo di committente e sui siti informatici previsti dall’articolo 66, comma 7 del Codice (sito Ministero Infrastrutture e sito Osservatorio); in secondo luogo, occorre consentire a tutti gli operatori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, di iscriversi nell’elenco senza limitazioni temporali; in terzo luogo è necessario prevedere dei meccanismi volti ad assicurare l’aggiornamento periodico, almeno semestrale, degli elenchi. Inoltre, occorre prevedere i criteri per la selezione delle imprese da invitare. A riguardo, puo' prendersi a modello la disciplina degli elenchi previsti dall’articolo 267 del Regolamento per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura il cui valore economico sia inferiore a 100.000 euro; tale articolo dispone che la stazione appaltante per l’individuazione dei soggetti da invitare alla gara puo' avvalersi di un apposito elenco, in ogni caso rispettando il criterio di rotazione. Inoltre, risultano indicate nell’articolo in commento le forme di pubblicita' che l’avviso dell’istituzione dell’elenco deve avere ed il contenuto minimo dell’avviso stesso, tra cui figurano anche le modalita' di individuazione degli operatori economici da invitare. Va sottolineato, infine che, per i lavori, l’elenco deve essere costruito sulla base delle categorie generali e specializzate del sistema di qualificazione e in base alla domanda di iscrizione nell’elenco degli operatori economici (con idoneita' individuale, con idoneita' plurisoggettiva o con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea) corredate dall’attestazione/i di qualificazione o in modo che con semplici procedure informatiche si possa disporre della lista degli operatori economici in possesso delle qualificazioni e classifiche necessarie per l’esecuzione dei lavori.

OGGETTO: Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

AVCP PARERE 2011

Il codice impone in caso di utilizzo della procedura negoziata ex art 91, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 "l’obbligo di rispettare i principi generali richiamati, quali il principio di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, viene infatti indirizzato allo svolgimento di una procedura, ancorche' negoziata (cfr. articolo 57, comma 6), da svolgere tra soggetti scelti sulla base di informazioni desunte dal mercato, relative alle loro caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, e invitando almeno cinque concorrenti (salva la facolta' della stazione appaltante di utilizzare le ordinarie procedure aperte o ristrette). Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 57, comma 6, la selezione degli operatori economici deve avvenire, oltre che nel rispetto dei principi suindicati, anche nel rispetto dei principi di concorrenza e rotazione". L’Autorita' ha poi precisato che: - "il principio di non discriminazione implica, in particolare, il divieto di effettuare una selezione di concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attivita' nell’ ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni; -in base al principio di proporzionalita', la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia ed all'importo dell'incarico, in quanto la richiesta di requisiti non proporzionali allo specifico appalto potrebbe comportare il pericolo di una indebita restrizione della concorrenza. Ne discende l’impossibilita' di utilizzare, per gli appalti di importo pari o inferiore centomila euro, i requisiti previsti dalla normativa per gli affidamenti di progettazione di importo superiore a centomila euro ed in particolare i requisiti economico-finanziari. Per quanto riguarda l’istituzione di un elenco di professionisti presso le singole stazioni appaltanti, devono essere previsti idonei meccanismi di aggiornamento periodico, adottando, in ogni caso, forme di pubblicita' adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni temporali. Si ritiene, inoltre, necessario che - laddove l’amministrazione intenda effettuare la scelta di istituire l’elenco di operatori economici - la stessa debba darne adeguata pubblicita' mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso (…). Nell’avviso per la costituzione dell’elenco (cui va data adeguata pubblicita', attraverso la Gazzetta ufficiale, i siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del Codice ed il profilo del committente) le stazioni appaltanti indicano l’articolazione dell’elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare, cosi' come definite dall’articolo 14 della legge n. 143/1949 citata, nonche' le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco; nell’avviso è richiesto anche un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l’elenco".

Nel caso di specie la stazione appaltante nell’applicare erroneamente la procedura negoziata di cui all’art. 91, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 ha violato anche i principi su elencati: - di non discriminazione, in quanto ha privilegiato gli architetti ed ingegneri della Provincia, facendo pubblicare l’avviso de quo solo presso il loro Ordine; - di proporzionalita', in quanto ha richiesto requisiti di partecipazione non connessi all’importo del servizio da affidare ed ha previsto criteri di valutazione dell’offerta, come la professionalita' del concorrente "desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva", non inerenti all’oggetto del contratto, intendendo, infatti, desumere la professionalita' del concorrente necessaria per redigere norme tecniche di attuazione di un PRG da documentazione grafica, fotografica e descrittiva, che all’evidenza non è idonea a provare la predetta professionalita' ne' a darne evidenza; - di trasparenza, in quanto non ha dato la dovuta pubblicita' all’avviso de quo.

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dall’ordine degli Architetti di B. e dall’arch. C. – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’affidamento dell’incarico professionale per adeguamento e modificazioni di alcuni articoli delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. vigente – Importo a base d’asta € 17.120,65 – S.A.: Comune di A. (SA).

SERVIZIO IN ECONOMIA - REGOLE DELLA SA SULL'INDIZIONE DELLA GARA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

L’applicabilita' del regime dell’affidamento in economia possa privare l’amministrazione della facolta' , in ragione delle peculiarita' delle prestazioni da richiedere, di ricorrere alle procedure aperte regolate dal codice dei contratti pubblici applicando quelle regole che , comunque, gli articoli 121 e, per gli appalti di servizi, 124 del codice impongono anche agli appalti sotto soglia comunitaria.

Sebbene, in astratto, data l’entita' del servizio, effettivamente la Pubblica amministrazione avrebbe potuto seguire le regole dell’affidamento dei servizi in economia di cui all’art. 125 del codice dei contratti pubblici, mediante procedura negoziata, tuttavia essa ha indetto una procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa regolata dall’art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006 alle cui regole la selezione si deve pertanto uniformare.

In conclusione, nel caso di specie, appare legittima la scelta della Stazione Appaltante di affidare il servizio in oggetto, mediante procedura aperta e con il sistema dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, pur avendo potuto seguire le regole dell'affidamento dei servizi in economia di cui all'art. 125 del codice dei contratti pubblici.

COTTIMO FIDUCIARIO - PRINCIPI DI TRASPARENZA NELLA PROCEDURA E NELL'ESECUZIONE

TAR SENTENZA 2010

Devono ritenersi applicabili anche alle procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario le disposizioni di cui all’art. 11 comma 10, che a sua volta richiama l’art. 79 del codice dei contratti pubblici, riguardante gli obblighi informativi che gravano sulle stazioni appaltanti in ordine all'esito dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti; l’art. 125 comma 11 assoggetta le procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario relativamente a servizi e forniture al rispetto, tra gli altri, del principio di trasparenza, mentre il comma 14 assoggetta tutti procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia al rispetto "dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento"; gli obblighi ex art. 79 appaiono riconducibili al principio di trasparenza (oltre che a quello di pubblicità enunciato, come il primo, dall’art. 2 del codice dei contratti pubblici); inoltre dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 53/2010 l'obbligo di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ex art. 79 comma 5 lett. a) e la clausola standstill cui al citato (e novellato) art. 11 comma 10 sono funzionali a garantire la tempestività e dunque l'efficacia dell'esercizio del diritto di agire in giudizio da parte dei concorrenti che si ritengano ingiustamente pregiudicati dall'esito della gara; e poiché tale obiettivo è privilegiato dall'ordinamento nazionale ed europeo rispetto alla celerità nella conclusione del contratto, appare logico ritenere che tanto i menzionati obblighi informativi ex art. 79 quanto la clausola standstill ex art. 11 comma 10 sono applicabili anche al cottimo fiduciario, perché finalizzati ad assicurare l’effettività di un principio fondamentale e generale nel settore dei contratti pubblici, che oltretutto non attiene specificamente alle modalità di svolgimento della procedura di affidamento, a cui fa riferimento il comma 11 dell’art. 125.

COTTIMO FIDUCIARIO - APPLICAZIONE STANDSTILL PERIOD PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2010

Il Collegio ritiene che siano applicabili anche alle procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario le disposizioni di cui al citato art. 11 comma 10, che a sua volta richiama l’art. 79 del codice dei contratti pubblici, riguardante gli obblighi informativi che gravano sulle stazioni appaltanti in ordine all'esito dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti; l’art. 125 comma 11 (applicato nel caso in esame) assoggetta le procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario relativamente a servizi e forniture al rispetto, tra gli altri, del principio di trasparenza, mentre il comma 14 assoggetta tutti i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia al rispetto "dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento"; gli obblighi ex art. 79 appaiono riconducibili al principio di trasparenza (oltre che a quello di pubblicita' enunciato, come il primo, dall’art. 2 del codice dei contratti pubblici); inoltre (e piu' in particolare) dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 53/2010 l'obbligo di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ex art. 79 comma 5 lett. a) e la clausola standstill cui al citato (e novellato) art. 11 comma 10 sono funzionali a garantire la tempestivita' e dunque l'efficacia dell'esercizio del diritto di agire in giudizio da parte dei concorrenti che si ritengano ingiustamente pregiudicati dall'esito della gara; e poiche' tale obiettivo è privilegiato dall'ordinamento nazionale ed europeo rispetto alla celerita' nella conclusione del contratto, appare logico ritenere che tanto i menzionati obblighi informativi ex art. 79 quanto la clausola standstill ex art. 11 comma 10 sono applicabili anche al cottimo fiduciario, perche' finalizzati ad assicurare l’effettivita' di un principio fondamentale e generale nel settore dei contratti pubblici, che oltretutto non attiene specificamente alle modalita' di svolgimento della procedura di affidamento, a cui fa riferimento il comma 11 dell’art. 125.

PRINCIPIO DI PUBBLICITA' NEI COTTIMI FIDUCIARI

ITALIA SENTENZA 2010

Versandosi in tema di cottimo fiduciario, l’invocato principio di pubblicita' delle gare non si estende alla procedura avente ad oggetto l'acquisizione di forniture in economia, non essendo l'osservanza di tale principio previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2010

L’art. 5 del D.M. 16 marzo 2006, recante “Modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa”, stabilisce, al comma terzo, che la scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione del servizio deve avvenire previa richiesta di preventivi ad almeno cinque imprese, ed acquisizione di almeno tre preventivi; le richieste di preventivi debbono essere inviate alle imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero a quelle che abbiano fatto espressa richiesta di essere invitate a seguito della pubblicita' di cui all’art. 8 dello stesso decreto (quest’ultimo prevede che, entro il mese di gennaio di ciascun anno, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani, siano resi noti, ai sensi del presente decreto, i settori merceologici per i quali gli organismi dotati di autonomia amministrativa intendono fare ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia durante l'anno). Soltanto laddove non siano state individuate almeno cinque imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero non vi siano almeno cinque imprese che abbiano richiesto di essere invitate, l'amministrazione puo' condurre l'indagine mediante richiesta di preventivi a imprese comunque individuate.

La disposizione, che detta un criterio di priorita' nell’invito in favore delle imprese abilitate al mercato elettronico della P.A., ovvero inserite negli elenchi annuali dei fornitori dell’amministrazione, è peraltro suscettibile di piena lettura nella sola ipotesi in cui l’affidamento si riferisca all’acquisizioni di servizi singolarmente individuati, mentre non disciplina espressamente il caso dell’affidamento in unico lotto che pero', come nella specie, ricomprenda una pluralita' di servizi fra loro autonomi, benche' in qualche misura complementari. In tale evenienza, ad avviso del collegio, l’ordine di priorita' stabilito dalla disciplina regolamentare non puo' ritenersi violato ove l’amministrazione procedente abbia rivolto l’invito a presentare offerte ad imprese, la cui iscrizione nell’elenco copra almeno alcuno dei settori merceologici di riferimento, a condizione che la scelta delle imprese da invitare non sia affetta da irragionevolezza (ad esempio, perche' l’imprenditore munito di iscrizione relativa ad un solo settore sia invitato a discapito di quello iscritto in piu' settori, senza che l’esclusione del secondo a vantaggio del primo sia adeguatamente giustificata: ma non è di questo che si controverte nel presente giudizio); e sempre salva la successiva valutazione, da operarsi in sede di esame delle offerte, circa l’idoneita' tecnico-patrimoniale del concorrente a svolgere in maniera utile ed efficiente l’intero lotto di servizi e, in definitiva, circa la serieta' ed affidabilita' dell’offerta medesima. È questa, infatti, l’opzione ermeneutica che, in presenza di lotti unici non frazionabili, meglio consente di attuare il principio della rotazione sancito per gli acquisti in economia dall’art. 125 co. 11 del D.Lgs. n. 163/06, evitando che l’accorpamento dei servizi possa agire come fattore distorsivo della concorrenza; ma, al contempo, continuando a valorizzare il possesso dell’iscrizione quale criterio preferenziale per la chiamata.

Se, dunque, la circostanza che la controinteressata Enter Price Service sia iscritta nell’elenco dei fornitori per i soli servizi di pulizia non rende, per cio' solo, illegittima la sua partecipazione alla procedura, la medesima conclusione vale, a maggior ragione, per la ricorrente principale, la cui iscrizione abbraccia tutti i servizi richiesti dall’amministrazione, eccetto l’attivita' di pulizia (per inciso, le certificazioni camerali in atti confermano che si tratta di attivita' presenti nell’oggetto sociale della ricorrente da epoca anteriore all’avvio della procedura de qua).

Per consolidato e condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, il principio della pubblicita' delle sedute di gara per la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è senz'altro inderogabile in ogni tipo di gara, almeno per quanto concerne la fase di verifica dell'integrita' dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, e la relativa apertura (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2009, n. 6311; id, sez. V, 11 maggio 2007, n. 2355; id., 11 febbraio 2005, n. 388). E, del resto, che il principio di pubblicita', cosi' declinato, si applichi anche alle pur semplificate procedure di affidamento in economia, lo si ricava con tutta chiarezza dal citato art. 125 co. 11 D.Lgs. n. 163/06, che, nell’indicare i principi ispiratori di dette procedure, menziona espressamente quello di trasparenza, del quale la pubblicita' costituisce ineludibile corollario (risultandone in tal modo confermata l’affermazione contenuta nell’art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 163/06, in forza del quale la pubblicita' appartiene al novero dei principi generali informatori di ogni tipologia di affidamento di opere, servizi e forniture).

Alla luce di tali rilievi, incorre dunque nella denunziata illegittimita' la condotta dell’amministrazione resistente, la quale ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte ed alla verifica dei documenti ivi contenuti in seduta riservata, anziche' pubblica.

PROCEDURE IN ECONOMIA - NORMATIVA APPLICABILE - DISCIPLINA DELLE CAUZIONI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2010

La procedura di cottimo fiduciario, nelle more dell’emanazione del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, chiamato a disciplinare anche i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia (art. 125, co. 14, d.lgs. 163/06), resta soggetto alla disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilita' con le disposizioni dello stesso codice (art. 253, co. 22 lett. b, d.lgs. 163/06).

Il richiamato D.P.R. 384/01 norma lo svolgimento della procedura, stabilendo che «per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualita' e le modalita' di esecuzione, i prezzi, le modalita' di pagamento nonche' la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni» (art. 5, co. 1).

La prescrizione di garanzie è, dunque, eventuale e rimessa alla decisione della stazione appaltante («la lettera di invito …. contiene …. le eventuali garanzie …»).

Cio' non contrasta col predetto limite di compatibilita' con le disposizioni del codice, attesa la natura meramente suppletiva che le disposizioni contenute nella parte II del d.lgs. 163/06 (tra cui l’art. 75 sulle garanzie a corredo dell’offerta) assumono nel caso di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 121, co. 1, d.lgs. 163/06).

Nel caso in esame, la lettera di invito ed il capitolato speciale di appalto si limitavano a prescrivere la prestazione della cauzione provvisoria e non richiedevano anche che le imprese concorrenti producessero l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto.

UMBRIA: ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

REGIONE UMBRIA DELIBERAZIONE 2009

Disciplina per l’acquisizione in economia dei beni e dei servizi della Regione Umbria.

PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO - APPLICAZIONE DEL CODICE APPALTI

TAR TOSCANA SENTENZA 2009

Al cottimo fiduciario, di cui all’art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non risultano in generale applicabili le norme del Codice dei contratti pubblici, proprie dell’evidenza pubblica comunitaria, trattandosi di una procedura negoziata la quale, pur procedimentalizzata, non richiede tuttavia il necessario rispetto dello specifico assetto disciplinare predisposto dal Codice dei contratti pubblici per le procedure aperte e ristrette, com’è peraltro reso evidente dal richiamo al rispetto dei "principi", cioè dei contenuti valoristici sostanziali della trasparenza, parita' di trattamento ecc. senza tuttavia il necessario ossequio di tutti i passaggi procedurali in cui tali principi si inverano nelle procedure concorsuali ordinarie.

Nel caso di cottimo fiduciario, non è in particolare applicabile l’art. 84, comma 10, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (a mente del quale "la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte"), non potendo tale norma specifica trovare applicazione nell’ambito dei lavori in economia di cui all’art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, senza che cio' si traduca in una integrale assimilazione del cottimo fiduciario alla gara ordinaria, evenienza che sembra esclusa dall’art. 125, comma 11, citato.

VALUTAZIONE CONGRUITA' OFFERTA - PROCEDURE IN ECONOMIA

AVCP PARERE 2009

Trattandosi di procedura in economia trova applicazione l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il cui comma 14 stabilisce, tra l’altro, che “I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonche' dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice e dal regolamento”. Quindi, non necessariamente la stazione appaltante, al fine di chiarire i dubbi circa il costo della sicurezza, avrebbe dovuto applicare in modo pedissequo la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici in tema di verifica dell’anomalia delle offerte, considerato altresi', che cio' non era previsto ne' nella lettera d’invito ne' negli altri atti di gara e nella richiesta di chiarimenti.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa ISS – Affidamento in economia del servizio di disinfestazione e derattizzazione esterno ed interno dei locali dell’Autoparco sito in loc. Archimazzasette, dell’impianto di discarica in Cupinoro e dei cimiteri comunali di Bracciano – Importo a base d’asta € 41.717,94 – S.A.: B. S.p.A.

PROCEDURE IN ECONOMIA E VALUTAZIONE OFFERTA ANOMALA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2009

Sul piano del regime giuridico, proprio in considerazione delle esigenze proprie di semplificazione e di celerita' che sono logicamente connesse con procedure di lieve rilievo economico, ai sensi del quattordicesimo comma dell'articolo 125 del d.lgs. n. 163 cit., i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati rispettivamente dal regolamento di attuazione del codice (e, quindi, nell'attuale fase transitoria, dal D.P.R. n. 384/2001), dalle disposizioni del medesimo articolo 125, nonche' “dai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto di cui al presente codice".

Pertanto, da un lato, non appare pertinente il richiamo operato da parte ricorrente ne' alla disciplina relativa all’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto-soglia, ne' all’omesso obbligo di richiedere le cd. giustificazioni preventive ex art. 86, co. 5, D. Lgs. 163/2006 (trattandosi di norme non applicabili alle procedure economali di cui all'articolo 125 del codice: cfr. in termini T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05 marzo 2009 , n. 2286); e , dall’altro lato, il contestato operato della stazione appaltante risulta conforme alle prescrizioni al riguardo dettate dalla lex specialis della procedura de qua.

Ne' risulta meritevole di favorevole considerazione l’ulteriore censura con cui parte ricorrente contesta, in termini di incongruenza ed insufficienza motivazionale, la valutazione operata dalla stazione appaltante con riguardo alla anomalia della propria offerta.

Ed, invero - ribadito che siffatte valutazioni costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale sindacabili in sede giurisdizionale nei limiti della manifesta illogicita' e dell’evidente irragionevolezza - le censure mosse al riguardo, pur a fronte della contestazione relativa dell’elevato ribasso offerto (39,9 5) e della rilevata incidenza del prezzo dei materiali sui costi di mano d’opera e di utile d’impresa, si risolvono nella generica ed apodittica affermazione per cui dall’analisi dei prezzi e dalla descrizione specifica dei lavori a farsi, anche se posti a confronto con i prezzi di mercato, risulta la congruenza dell’offerta e la mancanza di qualsiasi ipotesi di anomalia del ribasso.

PROCEDURA IN ECONOMIA - GIUSTIFICAZIONI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

In base al quattordicesimo comma dell’articolo 125 del d.lgs. n. 163 cit., i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati rispettivamente: -) dal regolamento di attuazione del codice (e, quindi, nell’attuale fase transitoria, dal D.P.R. n. 384/2001); -) dalle disposizioni del medesimo articolo 125; -) “dai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto di cui al presente codice”. A quest'ultimo riguardo deve assolutamente escludersi che il precetto di cui al V° co. dell’articolo 86 possa essere assimilato ad un principio generale, delle procedure di affidamento degli appalti pubblici. La predetta norma, in via ordinaria, pertanto non si applica alle procedure economali di cui all’articolo 125 del codice. E cio' in considerazione delle esigenze proprie di semplificazione e di celerita' che sono logicamente connesse con procedure di lieve rilievo economico. In tali casi, l’obbligo in questione si applica percio' solo ed esclusivamente quando, in relazione a particolari e specifiche situazioni, la lettera di invito ovvero l’avviso con cui si da' pubblica notizia dell’indagine di mercato (al fine di acquisire le manifestazioni di interesse o direttamente le offerte), non preveda espressamente un richiamo in tal senso.

Non è necessaria alcuna particolare motivazione della comunicazione dell'aggiudicazione di un appalto ad una ditta partecipante alla selezione non aggiudicataria.

Tale comunicazione infatti ha il solo scopo di determinare in quest'ultima la conoscenza circa l’esistenza del provvedimento di aggiudicazione (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 8 aprile 2004, n. 2006). La comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ad altri, ha una mera finalita' di carattere informativo, e non coincide ne' materialmente ne' logicamente con il provvedimento di aggiudicazione. Pertanto, anche in assenza di un esplicito richiamo, non è necessario che la comunicazione riporti pedissequamente tutte le motivazioni del provvedimento, essendo evidente che essa fa un diretto implicito riferimento per relationem alle motivazioni dell’aggiudicazione definitiva.

PROCEDURE IN ECONOMIA - PRESENTAZIONE DURC

MIN LAVORO INTERPELLO 2009

Oggetto: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obbligo di presentazione del DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia.

Commento: L’importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l’obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonche' di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall’importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata.

Tutto cio' premesso si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entita'.

IMPUGNAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TERMINE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

L’onere dell’impresa di impugnare tempestivamente gli atti della procedura di evidenza pubblica (ad eccezione della esclusione dalla stessa e delle clausole del bando che rendano impossibile la partecipazione alla gara) sorge solo a seguito dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, n. 1331 del 2008).

È irrilevante la pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva sull’albo dell’ente stante l’obbligo, sancito dall’art. 79 del codice dei contratti pubblici, di comunicare l’avvenuta aggiudicazione individualmente al concorrente che segue nella graduatoria.

VERIFICA REQUISITI - TERMINE PERENTORIO DI COMPROVA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2008

Circa la perentorieta' del termine di 10 giorni, fissato dall'art. 48 d. lgs. 163/06, il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale prevalente (formatosi sull'interpretazione dell'art. 10, 1º comma quater, l. 11 febbraio 1994 n. 109, che recava la stessa norma, limitatamente agli appalti di lavori pubblici) secondo cui esso va inteso come perentorio in quanto, se fosse possibile presentare i documenti richiesti oltre quel termine e non fosse previsto alcun momento finale, l'amministrazione sarebbe costretta a tenere in piedi sine die la struttura organizzativa predisposta per la gara, per esaminare la necessaria documentazione, con l'impossibilita' - inaccettabile - di chiudere definitivamente l'attivita' di verifica e riscontro dei requisiti (cfr.: Cons. St., V, 328/07; id., VI, 7294/04; id., V, 6528/03). Questa, invero, appare al Collegio l'unica interpretazione ragionevole, alla luce del principio di economicita' del procedimento introdotto dall'art. 1 della l. 241/90 e riaffermato (con l'aggiunta del corollario principio di tempestivita') dall'art. 2 dello stesso codice degli appalti. Com'è noto, infatti, la perentorieta' di un termine puo' derivare o dalla dichiarazione espressamente contenuta nella legge oppure essere desunta implicitamente dalla "ratio legis" e dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico che lo svolgimento di un adempimento, in un arco di tempo prefissato, è indirizzato a soddisfare. Quest'ultimo è appunto il caso del termine di 10 giorni fissato dall'art. 48 d. lgs. 163/06, per le esigenze di immediato esaurimento del tratto procedimentale, esposte sopra. Essendo il termine perentorio, è irrilevante che la ricorrente abbia successivamente comprovato, presentando tardivamente la relativa documentazione, i requisiti richiesti. La relativa censura va dunque disattesa.

Ne' puo' condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui la perentorieta' del termine in questione deve essere circoscritta alla sola previsione di cui alla prima parte della norma de qua (relativa alla cd verifica a campione) e comunque non puo' ritenersi operante in relazione alla documentazione concretamente richiesta.

Di contro, s’osserva che, pur non ignorando il Collegio che il menzionato disposto normativo - come emerso anche nella fase cautelare del presente giudizio - ha dato luogo a difformi pronunce in ordine al carattere perentorio ovvero ordinatorio del termine in questione, deve ribadirsi l’assunto di cui sopra per cui tale termine abbia in entrambi i casi carattere perentorio, anche se la disposizione in questione non lo qualifica espressamente tale. La perentorieta' del termine si desume, nel caso di specie, sia dall'automaticita' delle sanzioni a carico del concorrente che non abbia comprovato i requisiti richiesti entro il termine di dieci giorni; sia dalla correlata esigenza di garanzia del corretto e rapido svolgimento della gara; ne' potrebbe a ragione affermarsi che lo stesso appare eccessivamente breve specie allorche', come nel caso di specie, la documentazione deve essere preventivamente richiesta ad altro Ente: neppure un tale ragionamento puo' essere condiviso, non potendosi porsi in dubbio che costituisce un elementare onere di diligenza, a carico del concorrente, quello di tenere pronta la documentazione che dovra' presentare alla Stazione appaltante, senza attendere l'esplicita richiesta, atteso che si tratta di documenti noti sin dal momento di indizione della gara. In conclusione non puo' condividersi l’assunto di parte ricorrente per cui va differenziata l'ipotesi dei controlli a campione (relativamente alla quale il termine dovrebbe ritenersi perentorio), da quella (ricorrente nel caso di specie) della richiesta della documentazione all'aggiudicatario ed al secondo classificato: ed, invero, se per il primo caso il termine è riconosciuto come perentorio, non si scorge perche' dovrebbe essere considerato ordinatorio in relazione alla seconda fattispecie, atteso che contrariamente a quanto afferma l'impresa ricorrente, le esigenze di celerita' e correttezza che si rinvengono per la prima ipotesi sono le stesse che ricorrono per la seconda; ed allora non possono ignorarsi i noti brocardi: "Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio", "Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus".

Il codice degli appalti, che all'art. 77 (rubrica: Regole applicabili alle comunicazioni), co. 1, ha stabilito che "tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi". Nella fattispecie, dagli atti di causa, emerge da un lato che l'amministrazione aveva inviato correttamente il fax al numero in questione, con conseguente recezione; e, dall’altro, che la ricorrente ha genericamente negato di aver ricevuto tempestivamente il fax, a causa di un non regolare funzionamento della stessa macchina. In ogni caso, il Collegio condivide quell'orientamento giurisprudenziale (cfr., in tal senso: Cons. St., VI, 2951/07), secondo cui la comunicazione via fax, che utilizza di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che documentano sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente sia, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente, essendo garantita da protocolli universalmente accettati, è uno strumento idoneo a garantire l'effettivita' della comunicazione. Non avrebbe alcun senso, altrimenti, la previsione del codice degli appalti sull'utilizzabilita', anche in via esclusiva, di tale mezzo di comunicazione che, comunque, è in linea col d.p.r. 445/00 che consente un uso generalizzato del fax, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (articolo 38, comma 1) che per l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di certezze giuridiche (articolo 43, comma 3). Tanto è vero che "i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (articolo 43, comma 6)." Ne consegue che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, spettando semmai al destinatario l'onere di provare la mancata o, come nel caso di specie, la tardiva ricezione del fax a causa di un malfunzionamento dell'apparecchio. Tale prova contraria nel caso di specie non è stata fornita. Il fax era quindi idoneo a far decorrere il citato termine perentorio di 10 giorni.

PROCEDURE IN ECONOMIA E AFFIDAMENTO DIRETTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Il requisito della regolarita' contributiva assume rilievo nel momento in cui si svolge, in concreto, la procedura di gara. Pertanto la societa' interessata ha la concreta possibilita' di regolarizzare, per tempo, la propria posizione.

L’articolo 125, comma 11, del codice degli appalti, prevede che “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”.

Qualora pero', il valore del servizio sia inferiore al limite dei ventimila euro, o vi fossero cause d’urgenza puo' darsi la facolta' per l’affidamento diretto, senza svolgimento di confronto concorrenziale con altre imprese.

La circostanza che una legge statale abbia anticipato le scadenze delle attivita' di riscossione dei tributi comunali non è idonea a determinare deroghe od eccezioni al principio del confronto concorrenziale, perche' non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 125, comma 10, del codice dei contratti pubblici, dove sono appunto sanciti tassativamente i casi di deroga a tale principio.

Inoltre il confronto concorrenziale contemplato dal codice dei contratti deve riferirsi alla specifica iniziativa contrattuale avviata dall’amministrazione, poiche', altrimenti, risulterebbe violato il principio di trasparenza e di parita' delle condizioni.

FUNZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

TAR LAZIO SENTENZA 2008

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza – la Commissione giudicatrice di una gara di appalto costituisce un collegio perfetto che deve operare con il plenum dei suoi componenti (tra le tante Cons. Stato Sez. V 22.10.07 n. 5502; Cons. Stato Sez. VI 2.2.04 n. 324; T.A.R. Campania Sez. II Napoli 31.5.07 n. 5891; Cons. Stato Sez. IV 5.8.05 n. 4196; T.A.R. Lazio sez. II, 14 febbraio 1995 n. 172, T.A.R. Lombardia sez. III, Milano, 10 luglio 1997 n. 1236 e Consiglio Stato sez. IV, 12 gennaio 1999 n. 13).

Nei collegi con compiti di giudizio tecnico, infatti, il voto di ciascun componente rappresenta l'espressione della particolare professionalita', competenza e capacita', in ragione delle quali ognuno è stato chiamato a far parte dell'organo collegiale. Pertanto, l'apporto specifico, ipotizzato al momento della nomina, assume carattere di essenzialita' e di imprescindibilita', proprio perche' si vuole che il giudizio finale sia il risultato ponderato, dialettico e comparativo delle valutazioni concorrenti di tutti i membri. Secondo la giurisprudenza, sono ammesse deroghe a detto principio limitatamente allo svolgimento di attivita' conoscitive e istruttorie (come nel caso di subarticolazione interna in sottocommissioni per le operazioni tecniche di correzione degli elaborati progettuali o nel caso di affidamento a consulenti esterni di taluni approfondimenti tecnici), purchè – in ogni caso – sia comunque rimessa al plenum l’attivita' decisoria e valutativa di attribuzione dei punteggi (Cons. Stato Sez. IV 12.5.08 n. 2188; T.A.R. Lazio Sez. II 18.8.04 n. 7764; T.a.r. Campania Sez. I Napoli, 9.1.02 n. 168). La giurisprudenza ha ritenuto altresi' derogabile il principio del collegio perfetto anche in caso di attivita' strumentale e vincolata, come nel caso della verifica dei requisiti di ammissione alla gara, purchè tale attivita' si sostanzi in una semplice ricognizione della conformita' della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti, alle prescrizioni della lettera di invito, e semprechè la deroga sia autorizzata dall’intero collegio che dovra' disporre comunque dell’intera documentazione potendo ripetere integralmente la relativa operazione (Cons. Stato Sez. V 24.1.92 n. 1392; T.A.R. Calabria Sez. Catanzaro 4.5.95 n. 442; T.A.R. Lombardia Sez. Brescia 11.1.00 n. 5), ribadendo – comunque – che tutte le attivita' valutative e decisorie debbano essere svolte dal plenum (T.A.R. Calabria Sez. II Catanzaro 6.4.04 n. 405; Cons. Stato Sez. IV 12.5.08 n. 2188) ivi compresa la valutazione delle offerte economiche, non costituendo attivita' meramente vincolata, come erroneamente ritenuto dalla controinteressata (T.A.R. Emilia Romagna Sez. I Bologna 24.9.98 n. 352).

In ogni caso non sussistono dubbi in giurisprudenza in ordine alla necessita' che l’aggiudicazione provvisoria sia adottata dal plenum dell’organo, e cioè dall’organo risultante dalla composizione fissata nel provvedimento di nomina (Cons. Stato Sez. IV 11.11.02 n. 6194; T.A.R. Lombardia Sez. Brescia 1.2.01 n. 48). L’adozione del provvedimento di aggiudicazione, sintetizza l'attivita' svolta nelle fasi precedenti dai commissari, comporta l’assunzione di responsabilita' a carattere esterno (v. Cons. St., V, 13 marzo 1981, n. 83 e T.A.R. Lazio, II, n. 172.95): pertanto non puo' che competere che all'intero collegio, e non certo ad una parte piu' o meno qualificata del medesimo, pena la violazione del principio stesso ch'è alla base dell'esistenza di siffatti organi, i cui componenti sono chiamati al relativo "munus" in ragione di una particolare competenza, si' che solo la somma di tutte le competenze ritenute necessarie nella fase della costituzione dell'organo è idonea a formarne le manifestazioni di volonta', da attribuirsi all'organo in quanto tale e non ad uno o piu' dei suoi componenti. (cosi' T.A.R Lombardia sez. Brescia 1.2.01 n. 48).

TERMINE IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2008

La presenza di rappresentanti delle ditte concorrenti alle sedute di gara non integra gli estremi della piena conoscenza degli atti adottati durante le sedute medesime ai fini della decorrenza del termine di decadenza stabilito dalla legge per l'impugnazione delle relative determinazioni assunte dall'organo di gara e dell'atto finale del sub procedimento di valutazione delle offerte dei concorrenti, tenuto anche conto che, in materia di aggiudicazione di un contratto della P.A., il termine per ricorrere non decorre dall'aggiudicazione provvisoria, ma da quella definitiva, dal momento che la prima comporta soltanto effetti prodromici, per cui ne consegue che in occasione dell'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva possono essere fatti valere anche vizi propri di quella provvisoria (Cons. Stato Sez. V, 11 maggio 2004 n. 2951; id., 29 luglio 2003 n. 4327; T.A.R. Lazio, Sez. II, 19 giugno 2006 n. 4814; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 02 luglio 2007, n. 6416).

In tema di criteri di aggiudicazione, nel caso di aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa è consentito alle imprese proporre variazioni migliorative al progetto dell’Amministrazione, purche' non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis, onde non ledere la par condicio. In ogni caso, affinche' la proposta sia ammissibile, le imprese concorrenti non possono proporre soluzioni che si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto e che, quindi, si pongano come del tutto alternative rispetto al progetto base, sempre che l’offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l’adattamento proposto e si dia la prova che la variante garantisca l’efficienza del progetto e le esigenze della P.A. sottese alla prescrizione variata, restando le valutazioni relative affidate, con ampio margine di discrezionalita', alla commissione di gara (Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2003, n. 923; Sez. V, 9 febbraio 2001, n. 578).

PROCEDURE IN ECONOMIA - DISCIPLINA APPLICABILE - COTTIMO FIDUCIARIO

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2008

Il cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 è “procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamenti a terzi” (comma 4) e la cui disciplina normativa è data dal “rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici” (comma 11). Siamo quindi in presenza di una procedura negoziata la quale, pur procedimentalizzata, non richiede tuttavia il necessario rispetto dello specifico assetto disciplinare predisposto dal Codice dei contratti pubblici per le procedure aperte e ristrette, com’è peraltro reso evidente dal richiamo al rispetto dei “principi”, cioè dei contenuti valoristici sostanziali della trasparenza, parita' di trattamento ecc. senza tuttavia il necessario ossequio di tutti i passaggi procedurali in cui tali principi si inverano nelle procedure concorsuali ordinarie. Nella specie, venendo al punto, non risulta neppure formalizzata una separata presentazione di offerta economica e offerta tecnica, e una conseguente distinta valutazione dei due profili, in modo tale che al momento della ponderazione dell’uno (profilo tecnico) la Commissione di gara non avesse cognizione dell’altro (profilo economico).

Per la procedura in economia non puo' esigersi un integrale rispetto delle singole previsioni normative dettate per le gare ordinarie. Cio' vale anche per l’art. 83 del Codice dei contratti pubblici, che nel prevedere la predeterminazione dei criteri di valutazione e del relativo valore ponderale si riferisce al criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa applicato alle gare ordinarie, senza che se ne possa inferire l’automatica applicabilita' anche ad una procedura in economia come quella in esame. Nel caso che ci occupa il Regolamento per le spese in economia prevede che l’aggiudicazione alla ditta che abbia presentato l’offerta economicamente piu' vantaggiosa voglia dire dar rilievo al “rapporto qualita' e prezzo”, e richiede quindi una motivazione che tenga conto di entrambe le citate componenti, senza che sia pero' richiesto il necessario rispetto delle forme proprie dell’art. 83 cit., pena l’integrale assimilazione di una procedura in economia ad una ordinaria procedura di affidamento.

Per quanto riguarda anche la pubblicita', la giurisprudenza ha infatti osservato che il principio di pubblicita' delle sedute di gara per l’aggiudicazione di contratti della p.a. è inderogabile per le fasi di esame della documentazione e di apertura delle offerte economiche, mentre la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte deve essere effettuata in seduta riservata, ad evitare influenze esterne sui giudizi dei membri delle Commissioni. Nella specie è stato rinnovato il solo aspetto della valutazione tecnica delle offerte, e non era quindi necessaria la pubblicita' della seduta.

OFFERTE ANOMALE - SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Il procedimento amministrativo di individuazione delle offerte anomale nelle pubbliche gare si configura come un sub-procedimento all'interno del procedimento di scelta del contraente, collocato dopo la fase dell'apertura delle buste e prima dell'aggiudicazione dell'appalto e si articola in quattro distinti momenti: della individuazione delle offerte sospettate di anomalia (primo momento); della richiesta delle giustificazioni dell'offerta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (secondo momento); della presentazione dei chiarimenti, precisazioni e degli eventuali elementi giustificativi dell'offerta da parte della ditta la cui offerta è stata sospettata di anomalia (terzo momento); della verifica e valutazione delle giustificazioni e dei chiarimenti da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (quarto momento).

Inoltre, in caso di offerte anomale, pur non sussistendo una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua, l'impresa, in sede di verifica in contraddittorio con la stazione appaltante, ha l'onere di chiarire le ragioni per cui i ribassi delle singole voci di prezzo sono giustificabili e non incidono negativamente sull'utile d'impresa; in detta sede, pertanto, se è vero che i concorrenti possono presentare le giustificazioni che ritengono piu' adeguate con riferimento a ciascun elemento dell'offerta, tuttavia, la verifica delle offerte anomale deve compiersi in relazione a tutti gli elementi costitutivi dell'offerta ed alle giustificazioni fornite al riguardo dal concorrente al fine di saggiarne la congruita' rispetto alla prestazione dovuta.

Dall’altra parte l'Amministrazione appaltante è tenuta a prendere in specifica considerazione le giustificazioni rese dall'impresa la cui offerta sia assoggettata alla verifica, esponendo le ragioni della propria valutazione anche nel caso in cui le giustificazioni siano state considerate soddisfacenti e quindi in caso di giudizio positivo ( cfr. da ultimo nei termini T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12 dicembre 2007 , n. 12973), di tal che la motivazione delle valutazioni operate dall’amministrazione non puo' completamente mancare, anche nell'ipotesi di giudizio favorevole.

Nel caso di specie è da considerare illegittimo il giudizio di non anomalia espresso dalla commissione di gara nel caso in cui risulti che la ditta interessata si sia limitata ad esibire in sede di chiarimenti il C.C.N.L. di categoria e l’amministrazione, si sia a sua volta limitata a fare propria la assicurazione al riguardo fornita dai rappresentati della ditta stessa. In tal caso infatti, nel subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte sono stati sostanzialmente omessi i relativi necessari passaggi della presentazione dei chiarimenti richiesti e della verifica delle giustificazioni fornite.

COTTIMO FIDUCIARIO - DEFINIZIONE E LIMITI

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2008

L’istituto del cottimo fiduciario è considerato come una particolare procedura per l’acquisizione in economia di beni, servizi o lavori che si caratterizza per il rapporto diretto che intercorre, in deroga rispetto alle normali procedure dell’evidenza pubblica, tra il competente funzionario dell’amministrazione e il privato contraente.

La giurisprudenza amministrativa, d’altronde, ha precisato che il cottimo fiduciario non puo' ricondursi ad una semplice attivita' negoziale priva di rilevanza pubblicistica, giacche' le regole procedurali, anche minime, che l’amministrazione si dia per concludere il relativo contratto implicano il rispetto dei principi generali di imparzialita', correttezza, logicita', coerenza della motivazione, ecc. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4295).

Il menzionato approdo giurisprudenziale appare perfettamente in linea con la disciplina dettata dal codice dei contratti che, all’articolo 125, quattordicesimo comma, stabilisce che i procedimenti di acquisizione di prestazioni economia sono disciplinati nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice stesso e dal regolamento di esecuzione.

Nella fattispecie, inoltre, trova specifica applicazione la previsione contenuta dall’undicesimo comma dello stesso articolo 125, in forza della quale l’affidamento mediante cottimo fiduciario di forniture di importo superiore a ventimila euro avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento. Tanto precisato, non pare revocabile in dubbio che, nonostante il carattere semplificato della procedura di gara di cui si controverte, l’Amministrazione aggiudicatrice fosse tenuta al rispetto delle regole procedurali che si era data con la lettera di invito nonche' all’osservanza dei principi posti dal codice in tema di affidamento dei contratti, in primis per quanto concerne la parita' di trattamento dei concorrenti.

E’ parimenti indubbio che la violazione della regola innovativa posta dall’articolo 83 del codice dei contratti, che circoscrive al bando la fissazione degli eventuali sub-criteri e limita i poteri della commissione giudicatrice alla fissazione dei criteri motivazionali per l’attribuzione dei punteggi riferiti a ciascun criterio e sub criterio di valutazione, possa astrattamente contrastare con il suaccennato principio della par condicio, nella misura in cui altera gli elementi di valutazione in relazione ai quali tutti i concorrenti hanno potuto predisporre la propria offerta tecnica. Nel caso in esame, peraltro, le determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice non appaiono concretamente idonee a violare il principio di parita' di trattamento delle concorrenti, poiche' i fattori (o, se si preferisce, i sub-criteri, come li definisce espressamente la Commissione) da essa individuati ai fini dell’attribuzione del punteggio per la voce “caratteristiche estetiche e funzionali” potevano ritenersi gia' compresi nella lettera di invito, i cui contenuti consentivano ad ogni concorrente di predisporre la propria offerta tecnica con piena cognizione degli elementi che sarebbero stati considerati ai fini della valutazione.

In tema di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, l’articolo 79 prevede, al quinto comma, l’obbligo per l’amministrazione di comunicare l’avvenuta aggiudicazione, entro un termine non superiore a cinque giorni, al concorrente che segue l’aggiudicatario in graduatoria. Dal combinato disposto degli articoli 12 e 79, l’esponente trae la conclusione che l’aggiudicazione per silenzio sia “una determinazione provvedimentalizzata nella comunicazione d’ufficio cui è tenuta l’amministrazione”: solo la comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione definitiva, in altre parole, varrebbe a consolidare gli effetti del comportamento inerte dell’amministrazione circa le risultanze di gara.

L’omissione della prescritta comunicazione, pertanto, non influisce sulla validita' del provvedimento tacito, ma incide eventualmente sulle garanzie difensive del concorrente che segue l’aggiudicataria in graduatoria il quale, in tal caso, potra' essere considerato in termini per impugnarlo (salvo che non ne abbia acquisito aliunde la piena conoscenza).

CERTIFICAZIONE DISABILI E AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

TAR MOLISE CB SENTENZA 2008

La norma, posta a tutela dei disabili e delle categorie protette e del loro diritto al collocamento obbligatorio, ha una portata precettiva e trova applicazione all’interno delle procedure di gara per l’appalto di lavori, servizi e forniture pubblici, tuttavia essa non si applica uniformemente a tutti i contratti della pubblica Amministrazione, trovando nel Codice dei contratti pubblici una disciplina diversificata, a seconda della tipologia di appalti pubblici. Nella specie, si tratta di una procedura di affidamento di servizi in economia, analoga al cottimo fiduciario, prevista per servizi pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria. Invero, l’art. 38 comma primo lett. l) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) prevede l’esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi per i soggetti che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999. Sennonche', tale normativa si applica agli appalti di importo superiore alla cosiddetta soglia comunitaria. Invece, per gli appalti di servizi e forniture cosiddetti sotto soglia, il successivo art. 124 prevede che sia un regolamento speciale a disciplinare i requisiti di idoneita' e capacita' tecnica ed economica degli operatori concorrenti. Invero, tale regolamento non risulta ancora emanato e, in attesa di esso, è dubbio che si possa applicare il d.P.R. 21.12.1999 n. 554 (recante il regolamento di attuazione della legge 11.2.1994 n. 109) e, quand’anche cosi' fosse, il detto regolamento non prevede l’esclusione dei concorrenti dagli appalti sotto soglia in ragione della mancata presentazione della certificazione di cui alla legge n. 68/1999.

E’ evidente che, nella specie, non si puo' non tenere conto del fatto che il regime dei requisiti di ammissione alle gare pubbliche è diversificato tra gli appalti sopra soglia e quelli sotto soglia, e questo vale anche per l’affidamento dei servizi in economia, come si puo' evincere dalla lettura testuale dell’art. 125 del citato Codice dei contratti pubblici, recante la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia. Al comma dodicesimo, il detto art. 125 precisa che i requisiti di idoneita' dell’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia sono quelli stabiliti per gli appalti pubblici, in relazione agli importi economici. Tale distinzione di disciplina tra gli appalti sopra soglia e quelli sotto soglia induce a ritenere che per gli appalti sotto soglia, in mancanza di un regolamento esecutivo, la norma dell’art. 38 del Codice non si applichi, mentre quella dell’art. 17 della legge n. 68/1999 non incida sul regime di ammissione alle gare pubbliche, quanto piuttosto sul regime della esecuzione dei contratti pubblici (cfr.: Cons. Stato VI, 15.11.2005 n. 6368).

RISCHIO SULLA TRASMISSIONE DEL PLICO DELL'OFFERTA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Qualora la normativa di gara prescriva che le offerte debbano "pervenire" all'ufficio destinatario entro un'ora determinata, entro tale termine le offerte debbono essere nella materiale disponibilita' dell'ufficio e il rischio relativo alla tempestivita' dell'arrivo ricade sul mittente (cfr., Consiglio Stato, sez. V, 21 novembre 2006, n. 6797) e in tal caso non puo' farsi riferimento al momento della spedizione del plico postale (cfr., T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 30 settembre 2000, n. 753) atteso che le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale, ed in particolare la norma d cui all'art. 3 della L. 7 febbraio 1979 n. 59, secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 13 febbraio 1991, n. 1465).

Fa fede privilegiata quanto attestato nei registri di protocollo (cfr., Consiglio Stato, sez. V, 05 settembre 2005, n. 4485) e considerato che solo nel caso in cui la lettera d'invito alla gara d'appalto prescriva che l'offerta deve pervenire esclusivamente per posta, incombe all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 e ss. del regolamento di esecuzione del codice postale, approvato con D.P.R. 29 maggio 1982 n. 655, l’onere di ritirare il plico presso l'ufficio postale e di considerare quindi tempestive tutte le offerte pervenute entro il termine prescritto (cfr., T.A.R. Abruzzo Pescara, 19 aprile 2007, n. 456).

DICHIARAZIONI DI AVVALIMENTO IN SEDE DI GARA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

La disciplina dell'avvalimento d'impresa ausiliaria è mutuata per l'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 dalle direttive CE nn. 17 e 18 del 2004 e consente nelle gare pubbliche di appalto - di lavori e di servizi - al concorrente singolo, consorziato o raggruppato di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi di altra impresa (ausiliaria) che dichiari la sua disponibilita'.

Nell'ordinamento interno italiano non è previsto uno schema o un tipo specifico di contratto di avvalimento tra imprese. Questo, percio', peraltro richiesto dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 49 cit. tra gli atti da presentare a cura dell'impresa concorrente a gara pubblica d'appalto, puo' rivestire qualunque forma, anche non esattamente documentale, e la sua esistenza puo' essere provata in qualunque modo idoneo. Cosi' come puo' essere considerata idonea a provare l'esistenza di un contratto di avvalimento la compresenza delle dichiarazioni d'impegno dell'impresa ausiliaria - ai sensi dell'art. 49 - nella busta contenente i documenti dell'impresa concorrente di partecipazione alla gara.

Consegue che in presenza di tale circostanza puo' ritenersi soddisfatto il requisito della verifica della volonta' contrattuale di avvalimento tra impresa concorrente e impresa ausiliaria senza che sia necessaria documentazione ulteriore. Nella fattispecie, l’impresa ausiliaria ha manifestato in forma inequivoca la volonta' di obbligarsi verso la ditta concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, con apposita dichiarazione corredata della documentazione utile a comprovare i requisiti e contenuta nella busta dei documenti di gara della concorrente, e a sua volta quest'ultima ha accettato dichiarando di avvalersi dei mezzi e delle risorse dell'ausiliaria.

Inoltre va rilevata l'illegittimita' dell'affidamento diretto, possibile nella forma seguita soltanto per servizi o forniture d'importo fino a 20.000 euro (art. 125 D.Lgs. n. 163/2006), nel caso in cui la mancanza di un termine predefinito rende indeterminabile il valore della gestione, ancorche' provvisoria, e inapplicabile la formula di affidamento utilizzata dall'Amministrazione comunale.

POSIZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO IN SCADENZA - PROCEDURA NEGOZIATA

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2008

Il Collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale, citato dalla ricorrente, che riconosce una posizione qualificata, in capo al precedente gestore del servizio, nel caso di successivi affidamenti dello stesso servizio attraverso procedure negoziate; posizione che contiene la pretesa ad essere ulteriormente invitato o comunque a conoscere i motivi dell'omesso invito.

Detto orientamento va tuttavia rimeditato alla luce dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dei principi da esso desumibili e genericamente applicabili alla procedura negoziata, che prevedono, tra gli altri, il criterio della “rotazione” tra gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti di idoneita' e di capacita' tecnico-economico-professionale.

Ne consegue che, in forza dell’attuale ordinamento, non puo' essere riconosciuta, in capo al precedente gestore (specie se affidatario a seguito di procedura negoziata), alcuna pretesa qualificata ad essere ulteriormente invitato alla successiva procedura negoziata ovvero a conoscere le ragioni dell'omesso invito.

Va invece affermato il principio opposto, ossia che l'Amministrazione è tenuta a fornire una congrua motivazione nel caso in cui ritenga di estendere il nuovo invito anche al precedente gestore.

PROCEDURE IN ECONOMIA - SEDUTA PUBBLICA

AVCP PARERE 2008

In ordine alla censura relativa al mancato svolgimento della seduta pubblica si osserva che l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, recante la disciplina dei procedimenti di spese in economia, prevede, espressamente, tra gli altri, il rispetto del principio comunitario di trasparenza. Nel caso di specie non sembra costituire sufficiente garanzia a tutela del suddetto principio l’istituzione, da parte della stazione appaltante, di una commissione di quattro funzionari chiamati a testimoni dell’apertura delle buste, le cui operazioni si svolgano in assenza delle ditte partecipanti alla procedura.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla G. di Luigi GA. – sostituzione agente estinguente gassoso nell’impianto automatico incendi installato nei depositi archivistici siti in R., Corso del Rinascimento. S.A. Archivio di Stato di R..

OFFERTE – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

La giurisprudenza, ha affermato che l'inosservanza delle prescrizioni del bando di gara circa le modalità di presentazione delle offerte, implica l'esclusione dalla gara stessa solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della Pubblica Amministrazione appaltante, o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti; tuttavia, in presenza di una espressa comminatoria di esclusione della domanda di partecipazione alla gara, in conseguenza del mancato rispetto di determinate prescrizioni, non è consentito al giudice amministrativo di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell'amministrazione, dato che il c.d. criterio teleologico ha un valore esclusivamente suppletivo rispetto a quello formale, nel senso che può essere utilizzato solo nel caso in cui una determinata formalità non sia prevista espressamente a pena di esclusione. Già nel 2003 con sentenza il Consiglio di Stato aveva chiarito che le prescrizioni del bando di gara o della lettera di invito, quando sanzionano espressamente con l’ esclusione la presentazione di dichiarazioni da rendere in una determinata forma vincolano, in pari misura, i privati partecipanti e l'amministrazione, alla quale non residuano al riguardo margini di valutazione circa la rilevanza delle eventuali irregolarità o carenze documentali.

La prescrizione di servirsi, per la partecipazione alla gara, esclusivamente del servizio pubblico postale – nel caso in esame, prescrizione assistita da espressa comminatoria di esclusione in caso di inosservanza - cioè del più tradizionale e sperimentato mezzo di cui si serve l’Amministrazione per la ricezione degli atti, che consente anche, a parità di condizioni, una più ampia partecipazione di concorrenti, non può essere ritenuta irrazionale, quando l’amministrazione stabilisce un termine congruo per la presentazione delle offerte. Il servizio postale, inoltre, per la sua neutralità nei confronti della gara può meglio garantire i concorrenti sul rispetto dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte. L’interesse pubblico sotteso alla prescrizione dell’uso del servizio raccomandato per la trasmissione dei plichi contenenti le offerte va senz’altro riconosciuto nell’esigenza di conseguire pubblica certezza circa gli estremi della spedizione (data di invio, identificazione del mittente e data della ricezione) e di attribuire l’esclusivo compito di registrare e documentare tali informazioni al servizio postale pubblico (nell’esercizio della peculiare specie di quello raccomandato, che garantisce tali attestazioni). In particolare, può condividersi la tesi secondo cui l'uso del servizio postale in via esclusiva è destinato ad impedire che le imprese possano utilizzare per proprie finalità le notizie sul numero e sull'identità dei partecipanti alla gara, che possono apprendersi presso l'ufficio e determinare in base ad esse la loro condotta; pertanto, ove il bando di gara abbia definito come unica modalità di presentazione delle offerte, il servizio postale, la violazione della prescrizione va sanzionata con la prescritta esclusione.

Né è possibile invocare il potere di disapplicazione della lex specialis da parte della stessa Pubblica Amministrazione, potere da escludere in radice, in base al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui le regole stabilite dalla lex specialis vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione appaltante, la quale deve applicarle senza che abbia alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione; e ciò sia per il principio di tutela della par condicio delle imprese concorrenti e sia per il principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è in origine autovincolata, con la conseguenza che qualora nel bando sia previsto che l'offerta e gli altri documenti debbano pervenire per posta, l'uso di quell'avverbio deve far ritenere precluse la possibilità e la legittimità di altre forme di invio, le quali, dunque, se adottate, comportano la necessaria esclusione della gara del concorrente inadempiente.

RICORSO E SEGRETEZZA INFORMAZIONI

CORTE GIUST EU SENTENZA 2008

L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio del 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, letto in combinato disposto con l’art. 15, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere interpretato nel senso che l’organo responsabile dei ricorsi previsti al detto art. 1, n. 1, deve garantire la riservatezza e il diritto al rispetto dei segreti commerciali rispetto alle informazioni contenute nei fascicoli che le vengono comunicate dalle parti in causa, in particolare dall’amministrazione aggiudicatrice, pur potendo essa stessa esaminare tali informazioni e tenerne conto. È compito di tale organo decidere in che misura e secondo quali modalità occorra garantire la riservatezza e il segreto di tali informazioni, per le esigenze di tutela giuridica effettiva e dei diritti di difesa delle parti nella controversia e, in caso di ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un organo che è una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE, in modo che il procedimento rispetti, nel suo complesso, il diritto ad un equo processo.

ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE IN FASE ESECUTIVA - RISARCIMENTO DANNI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Con la sentenza in esame, il Consiglio, dopo aver dichiarato l'illegittimità del provvedimento amministrativo di aggiudicazione e la conclamata responsabilità della Amministrazione Pubblica, ha argomentato circa il rapporto sussistente tra l'azione risarcitoria e gli effetti conformativi dell'annullamento dell'aggiudicazione. A tal proposito, il Collegio ribadisce in via di principio quanto già affermato in precedenti pronunce dello stesso e cioè che, sebbene il contratto oggetto del contendere sia già in esecuzione, è data facoltà alla parte vittoriosa di effettuare il subentro nello stesso, sostituendosi per la residua parte di esecuzione delle opere. Beninteso, precisa peraltro il Consiglio, sempre che tale subentro sia ancora di interesse per la Società subentrante; in caso contrario, invece, ovvero laddove l'esecuzione delle opere non abbia più i connotati per i quali l'impresa si era determinata a concorrere, questa potrà optare per il risarcimento per equivalente, non subentrando quindi nell'esecuzione del contratto de quo.

Il Consiglio di Stato conclude, pertanto, affermando che anche nella tutela risarcitoria conseguente all'illegittimità dell'azione amministrativa, trova applicazione il criterio generale di cui all'art. 1181 c.c., per effetto del quale, rientra nella libertà della parte lesa scegliere tra il risarcimento in forma specifica per l'esecuzione parziale del contratto, subentrando quindi la parte vittoriosa nell'esecuzione de quo, ovvero il risarcimento per equivalente monetario per la perdita dell'intero rapporto contrattuale, compresa la parte di contratto non ancora eseguita.

COTTIMO FIDUCIARIO - ESECUZIONE LAVORI

AVCP PARERE 2008

L’Autorità ritiene che è legittimo l’annullamento da parte dell’Amministrazione di una delibera che dispone l’esecuzione dei lavori di completamento mediante cottimo fiduciario in caso di carenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art.6, comma 7, lett.n) del decreto legislativo n.163/2006 presentata da T. s.n.c - Lavori di completamento del primo piano del Distretto Sanitario di base di C. M.M.

OFFERTE - TRASMISSIONE PLICO CON POSTA CELERE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2007

Il servizio di posta celere deve ritenersi equipollente al servizio postale raccomandato. L’interesse pubblico sotteso alla prescrizione dell’uso del servizio raccomandato per la trasmissione dei plichi contenenti le offerte va individuato senz’altro nell’esigenza dell’amministrazione di conseguire pubblica certezza circa gli estremi della spedizione (data di invio, identificazione del mittente e data della ricezione) e di attribuire l’esclusivo compito di registrare e documentare tali informazioni al servizio postale pubblico (nell’esercizio della peculiare specie di quello raccomandato, che garantisce tali attestazioni); sennonché, il servizio postacelere, assoggettato al medesimo regime dei servizi postali e di telecomunicazioni (art. 2 d. m. 28 luglio 1987 n. 564), comprende ugualmente la registrazione delle essenziali informazioni relative alla spedizione (identità del mittente e del destinatario e date di invio e di ricezione) e risulta affidato al (e gestito dal) servizio postale pubblico, il che impedisce di giungere alla conclusione della doverosità dell’esclusione delle offerte trasmesse con quel metodo ed impone, anzi, per il criterio teleologico, di ammettere l’equipollenza del postacelere al servizio raccomandato e la sua capacità di soddisfare in ugual misura gli interessi dell’amministrazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 28 febbraio 2007, n. 1268).

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

AVCP PARERE 2007

La Corte di Giustizia nella pronuncia C-331/04 del 24 novembre 2005, ha disposto che tutti i criteri presi in considerazione ai fini dell’aggiudicazione devono essere espressamente menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, affinché i concorrenti siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata, e che, al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, tutti gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per identificare l’offerta devono essere resi noti ai potenziali concorrenti al momento della preparazione delle loro offerte.

Pertanto, la commissione giudicatrice si deve limitare, in applicazione di quanto prescritto dall’articolo 83, comma 4, del d. Lgs. n. 163/2006, a fissare in via generale i criteri motivazionali in base ai quali attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando, senza individuare ulteriori elementi valutativi, dei quali i concorrenti non sono stati posti a conoscenza.

Nel caso in esame, inoltre l’Autorità chiarisce,relativamente all’apertura della busta contenente l’offerta tempo che ai sensi dell’articolo 64, comma 2, lettera d), del d. P.R. 554/1999, la riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico afferisce all’offerta economica che, nella procedura di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere valutata in seduta pubblica. Si incorre nella violazione dell’articolo citato qualora tale busta sia aperta in seduta riservata.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal dr. C. – affidamento degli incarichi di supporto al RUP, di progettazione e consulenza per i lavori di consolidamento del costone roccioso compreso tra P. S. e P. S.A. Comune di M.

COMUNICAZIONE A MEZZO FAX

TAR SARDEGNA SENTENZA 2007

Come recentemente sostenuto da questa Sezione, il fax rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la comunicazione tra soggetti, in quanto essa viene attuata mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente.

La normativa più recente con D.p.r. 28 dicembre 2000, n° 445 consente un uso generalizzato del fax nel corso dell'istruttoria, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (articolo 38, comma 1) che per l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di certezze giuridiche (articolo 43, comma 3).

I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (articolo 43, comma 6).

Nel caso di specie, la comunicazione concernente l’esito negativo della verifica di congruità, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e la disposta aggiudicazione definitiva in favore del controinteressato (nota 10/12/2004 n°3116), è stata trasmessa alla ricorrente a mezzo fax. E dal rapporto di trasmissione stampato sulle copie della detta nota prodotte in giudizio da entrambe le parti, il fax risulta ricevuto in data 10/12/2004. La ricorrente contesta di aver ricevuto il fax (si vedano le note difensive depositate in udienza), ma essendo la contestazione del tutto generica, non è idonea a superare la presunzione di ricezione che discende dall’esito positivo del rapporto di trasmissione.

REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

TAR VALLE D'AOSTA SENTENZA 2007

Viene ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo nel caso di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, essendo quest’ultimo un atto endoprocedimentale rispetto al quale l’aggiudicatario può vantare una mera aspettativa alla conclusione del procedimento e non già una posizione giuridica qualificata.

L’aggiudicazione provvisoria, proprio in quanto atto ad effetti instabili di natura endoprocedimentale, non dà luogo ad un rapporto contrattuale ma attiene ancora alla fase di scelta del contraente, fase in cui l’amministrazione conserva la possibilità di valutare la persistenza dell’interesse pubblico alla esecuzione delle opere. Da ciò consegue che la stazione appaltante può decidere, anche dopo aver deliberato l’aggiudicazione provvisoria, di non procedere alla aggiudicazione definitiva attraverso la revoca che, dunque, si configura come espressione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa.

Inoltre nel caso di revoca della aggiudicazione provvisoria, non può essere accolta la richiesta di indennizzo da parte dell’aggiudicatario. Sul punto, i giudici hanno richiamato l’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 che ha disciplinato i presupposti del potere di revoca, desumendo da ciò un obbligo generale di indennizzo delle situazioni di pregiudizio determinate da un illegittimo esercizio del potere di revoca. Purtuttavia, tale indennizzo spetta soltanto nel caso di revoca di provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole e non nelle ipotesi di atti ad effetti interinali quale è appunto l’aggiudicazione provvisoria.

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - DISCIPLINA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2007

L’art. 125 c. 11 del D.lgs.163/06 prevede che “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”. Per la fornitura di software con relativa attività di assistenza e supporto a potenziamento dell’Ufficio Tributi, se il compenso pattuito risulta superiore alla soglia indicata è esclusa la possibilità di ricorrere all'affidamento in economia del servizio in oggetto.

Non può essere ravvisata neppure l’ipotesi prevista dal citato art. art.125 c.10, il quale prevede che “ l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.”

Difatti, nessuna delle ipotesi disciplinate dalla normativa citata risulta ricorrere negli atti impugnati, ove l’urgenza non risulta essere oggettivamente imprevedibile, risultando piuttosto l’attività di accertamento dei tributi attività certamente prevedibile ed, anzi, predeterminata e disciplinata dalla legge, con la conseguente assoluta irrilevanza di situazioni di negligenza, ritardo o comunque di carenze funzionali od organizzative della P.A.

AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2007

L’art.125 c.11. e 9 del d.legs. 163/2006 prevede che per i servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

MODALITA' INVIO OFFERTA - TERMINI

TAR ABRUZZO PE SENTENZA 2007

Nell’ipotesi in cui l’invio delle offerte di partecipazione ad una gara sia consentito esclusivamente a mezzo del servizio postale, la Pubblica Amministrazione - ai fini della tempestività di presentazione dell’offerta - deve tener conto, nei suoi comportamenti successivi, della normativa che regola il predetto servizio; di conseguenza deve assicurarsi, a mezzo del personale incaricato, di ritirare - successivamente all’orario di scadenza del termine assegnato ai concorrenti - tutta la corrispondenza pervenuta presso l’ufficio postale, dal momento che, in base al predetto art. 36, “la corrispondenza indirizzata ad un Comune deve intendersi pervenuta al destinatario fin dal momento in cui entra nella giuridica disponibilità del medesimo presso l’Ufficio postale di destinazione”. Va, peraltro, anche rilevato che ai sensi dell’art. 36, III comma, del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, rientra fra gli ordinari doveri delle Amministrazioni pubbliche ritirare la corrispondenza direttamente presso l’ufficio postale a mezzo dei propri incaricati. L’Amministrazione ha, pertanto, l’obbligo, qualora non consenta la presentazione a mano presso i propri uffici delle offerte per una gara, di ritirare, nel momento in cui scade il termine per la presentazione delle offerte stesse, tutta la corrispondenza giacente presso l’ufficio postale.

COLLAUDO

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Le attività di collaudo rientrano tra i servizi assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006 e pertanto sono appaltabili con le comuni regole per l’affidamento dei servizi elencati nell’allegato IIA del predetto Codice, non esclusa la possibilità, peraltro residuale, del ricorso all’affidamento in economia di cui all’art. 125 del Codice, purché nel rigoroso rispetto dei limiti fissati da detta disposizione e, al momento, dal DPR n. 384/2001, ex art. 253, comma 22: tra detti limiti, spicca la necessità dell’adozione da parte del committente del regolamento interno sull’attività contrattuale in economia.

Il collaudo statico debba essere di norma affidato al medesimo soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o ad un componente della commissione, salvo il caso in cui in luogo del collaudo tecnico amministrativo si proceda col certificato di regolare esecuzione.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 28/09/2021 - SOGLIE ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006.

In riferimento al parere n. 1016, quali sono precisamente le soglie di cui al comma 11 dell'articolo 125 del D.lgs. 163/2006, riferite a servizi e forniture? € 40.000 + IVA oppure le soglie comunitarie + IVA? Per quanto concerne invece i lavori come occorre operare ai sensi del DPR. 236/2012 ai fini di redigere una regolare esecuzione dello stesso? Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 16/11/2015 - ELENCO OPERATORI ECONOMICI

1) Per la formazione dell’elenco di operatori economici preordinato alle procedure negoziate di lavori sotto soglia comunitaria di cui agli artt. 122 comma 7 e 125 d.lgs. 163/2006 (cfr. Determinazione AVCP n. 2 del 6/4/2011), l’elenco medesimo può essere diviso in sezioni per ogni categoria di qualificazione e relative classifiche? 2) Per ragioni di segretezza, allo scopo di evitare che i soggetti invitati a gara vengano a conoscenza dell’elenco degli operatori economici iscritti in cui sono inclusi anche i concorrenti selezionati per la gara in essere, a garanzia dell’autonomia delle offerte, l’elenco degli operatori economici può essere secretato? E in caso di richiesta di accesso agli atti per la visura dell’elenco, se secretato, può essere respinta? (tuttavia è il caso di rilevare che sussistendo l’obbligo di indicare nell’avviso di aggiudicazione i nominativi di tutti i concorrenti invitati a gara, dopo la pubblicazione di più avvisi è facile per chiunque ricostruire l’elenco degli operatori economici iscritti in elenco).


QUESITO del 05/06/2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO/LAVORO CON CONVENZIONE A UN ENTE PUBBLICO

Con la presente si richiede un parere di legittimità su un eventuale affidamento diretto con Convenzione da parte del Comune, del servizio/lavoro di manutenzione caldaie/terzo responsabile o addirittura del servizio integrato energia ad un soggetto ente pubblico di natura economica dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio Statuto approvato dalla Giunta di Regione Lombardia come l'Aler. In caso di adesione il servizio lavoro verrebbe svolto da una società, GESI srl, composta dall'Aler, da un altra società pubblica e da una società mista come a2a spa. In caso di risposta positiva ad una tale procedura di affidamento si richiede quale sia la procedura corretta (affidamento in house, convenzioni fra enti ecc...)


QUESITO del 05/06/2015 - L'AFFIDAMENTO DIRETTO PUÒ AVVENIRE INDIPENDENTEMENTE DALLA ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SUGLI ACQUISTI IN ECONOMIA.

Con la presente si richiede un chiarimento interpretativo per capire il documento "Elementi guida per l'attuazione degli obblighi di aggregazione della domanda pubblica di cui al decreto legge n. 66 del 2014" di ITACA del 19/02/2015.Nel merito per quanto concerne i comuni non capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 10.000 abitanti nella scheda di sintesi al punto 1 e al punto 2 si indica che è possibile fare autonomamente lavori in amministrazione diretta inferiori a 50.000 € e acquistare autonomamente beni e servizi in amministrazione diretta. Il primo quesito è se per l'amministrazione diretta non sia necessario acquisire il CIG neanche per il materiale acquistato e poi usato dagli operatori del Comune. il secondo quesito è capire cosa si intende per acquisto di beni e servizi in amministrazione diretta, sono forse i beni acquistati per svolgere una lavorazione in amministrazione diretta? per chiarezza si fà un esempio: con gli operatori del comune si vuole fare una manutenzione straordinaria di una staccionata acquistare dei pezzi di staccionata da sostituire. si tratta di lavoro in amministrazione diretta fatto con gli operatori del comune ma l'acquisto del materiale necessario come si configura? è escluso dalla ruichiesta di CIG, è necessario passare dal MEPA e/o Sintel (piattaforma Regione Lombardia) o è possibile acquistarlo presso un rivenditore di zona andando direttamente al ritiro senza farsi consegnare la merce come in caso di una fornitura? Ringrazio per l'attenzione e resto in attesa di riscontro Cordiali Saluti


QUESITO del 17/04/2015 - COTTIMI FIDUCIARI

La scrivente Amministrazione intende, per l'esecuzione dei cottimi fiduciari ed al fine di garantire la massima concorrenza, pubblicare sul proprio sito internet appositi bandi (sul modello di una procedura aperta) a seguito dei quali ogni operatore economico interessato ed in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale possa direttamente presentare offerta. Contestualmente l'Ente invierebbe una mail di avviso di avvenuta pubblicazione del cottimo ad almeno cinque operatori economici. Si ritiene corretta tale modalità?


QUESITO del 24/11/2014 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

Lo scrivente Ufficio deve predisporre la procedura di affidamento per l’appalto di servizi avente per oggetto: RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ANNO 2015. L’importo a base di gara risulta compreso tra 40.000 € e 207.000 € pertanto si intende procedere come indicato al D.Lgs. 163/2006 art. 125 comma 11 primo periodo. A tal proposito sulla piattaforma telematica della regione Lombardia ARCA-Sintel è stato pubblicato per 15 gg un avviso di indagine di mercato – visibile da qualunque ditta – volto ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse. In riscontro all’avviso anzidetto è stata ricevuta una sola manifestazione da parte della ditta ALFA. La ditta ALFA è l’attuale appaltatrice del servizio RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ANNO 2014. E’ corretto invitare all’interno dei almeno cinque operatori economici previsti dal comma 11 art. 125 anche la ditta ALFA? Ringraziando per la collaborazione ed in attesa di riscontro porgo distinti saluti.


QUESITO del 27/12/2013 - IN ECONOMIA - PROGRAMMA TRIENNALE

I LAVORI IN ECONOMIA (ELENCO DA ALLEGARE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE) DEVONO ESSERE INSERITI ANCH'ESSI SOLO SE SUPERIORI AI 100.000 EURO?


QUESITO del 09/05/2012 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA - DETERMINAZIONE IMPORTO CONTRATTO

L'art 334 del DPR 207 prevede la possibilità di affidare in economia (entro le soglie previste dall'art. 125) contratti per l'acquisto di servizi mediante la procedura del cottimo fiduciario, compresi i contenuti che devono essere riportati nella lettera d'invito. Se lo scopo del contratto è quello di stipulare un servizio di manutenzione software ed hardware di impianti tecnologici, è lecito prevedere nel contratto anche una quota per l'acquisto di materiali necessari per lo svolgimento del servizio? Ovviamente non è possibile indicare esattamente i materiali necessari in quanto i componenti dell'impianto sono molteplici ed è praticamente impossibile sapere cosa si rompe a priori. L'unica certezza è che i materiali appartengono ad un listino ufficiale sul quale verrà richiesto di dichiarare un sconto percentuale. Grazie Gabriele Bucciarelli


QUESITO del 11/04/2012 - FAQ AVCP: ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

RACCOLTA QUESITI/RISPOSTE AVCP Acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi (Aggiornato all’11 aprile 2012)


QUESITO del 12/03/2012 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA - SUBAPPALTO

Il quesito è di carattere generale e non fa riferimento specifico ad un singolo lavoro. I lavori affidati in economia per cottimo fiduciario possono essere in parte subappaltati?


QUESITO del 08/03/2012 - ACQUISITI IN ECONOMIA - MEPA

In riferimento alla risposta data il giorno 08/02/2012 al quesito 3915 del 30/01/2012, premesso che le ambulanze rientrano nell'elenco delle forniture e dei servizi acquisibili in economia dalla Stazione Appaltante, con la presente si chiede se è o non è possibile quindi procedere all'acquisto di una ambulanza di importo SUPERIORE a 40.000 euro tramite lo strumento Ordine Diretto da catalogo, dopo un mero confronto delle offerte presenti in Vetrina sul MEPA, senza invece espletare una procedura di cottimo fiduciario (anche tramite lo strumento RdO sul MEPA stesso) prevista per le acquisizioni in economia di importo superiore a 40.000 euro dall'art. 125 del D.lgs 163/2006 e dal Capo II del DPR 207/2010.


QUESITO del 14/02/2012 - PROCEDURE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO - PROCEDURE E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Con riferimento al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto lgs. 163/06 e al Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 207/2010, si chiede di conoscere se per la fattispecie acquisti di beni e servizi in economia sia necessario disporre la contabilità mediante un registro di contabilità, gli eventuali stati di avanzamento (per servizi e forniture che non si esauriscono in un unica esecuzione), emissione dei certificati di pagamento, lo stato finale ed il collaudo.


QUESITO del 08/02/2012 - MEPA ED AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

Abbiamo ricevuto da alcune ditte del settore fornitura e allestimento ambulanze comunicazioni in cui si afferma che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è possibile acquistare tramite AFFIDAMENTO DIRETTO ambulanze dagli operatori economici presenti in vetrina senza espletare alcuna delle procedure previste dagli artt. 124 o 125 del D.lgs. 163/2006. Trattandosi di forniture di importo superiore a € 40.000, limite oltre il quale il Codice dei Contratti non consente l'affidamento diretto ma impone di espletare una gara d'appalto sotto soglia comunitaria o almeno una procedura di cottimo fiduciario attraverso la richiesta formale di almeno 5 preventivi (anche tramite procedura informatica), si chiede se acquistando sul MEPA si può derogare a tale norma e in caso di risposta affermativa si chiede in base a quale disposizione legislativa


QUESITO del 31/12/2011 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

L'amministrazione ha necessità di acquisire un'autovettura. Non essendo dotata di un regolamento per le forniture in economia, e non rientranto la fornitura di un'auto tra i casi di cui all'art.10 - commi a), b), c) e d) - del D.Lgs. n.163/06, si ritiene dover procedere ad una gara ai sensi dell'art.124 del medesimo D.Lgs. Tale procedura di gara, prevedendo anche la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., è particolarmente onerosa in rapporto all'importo a base di gara (circa € 10.000,00). Quale potrebbe essere un'altra soluzione per l'acquisto di beni di importo non molto rilevante ?


QUESITO del 23/11/2011 - FAQ AVCP: TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

C3. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice?


QUESITO del 27/09/2011 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

In merito all’oggetto si formulano i seguenti quesiti: 1) L’art. 334 comma 2 del Regolamento prescrive che il contratto di cottimo fiduciario (indipendentemente dall’importo dello stesso) relativo alle forniture di beni e servizi debba essere stipulato attraverso scrittura privata. Poiché l’art. 173 che regola il cottimo fiduciario di lavori nulla indica in merito, si chiede se l’obbligo di stipula in forma privata valga anche per i lavori in economia. 2) L’art. 137 c.3 del Regolamento obbliga ad allegare materialmente ai contratti di lavori pubblici sia il capitolato speciale che l’elenco prezzi unitari. Poiché nulla si dice in merito ai contratti di appalto per la fornitura di beni e servizi, si chiede se l’obbligo di allegare il capitolato d’appalto valga anche per tali tipologie di contratto o se sia sufficiente farne menzione nel contratto quale allegato allo stesso. 3) Relativamente all’innalzamento della soglia di cui all’art. 125 c. 11 del codice da € 20.000.- a € 40.000.- (peraltro non recepita nel Regolamento) inerente la facoltà di trattativa diretta per l’affidamento mediante cottimo fiduciario di forniture di beni e servizi si chiede se l’applicazione di tale facoltà richieda o meno l’adeguamento preventivo del Regolamento Comunale dei beni e servizi in economica di questo Comune che prevede espressamente tale soglia a 20.000 € .-


QUESITO del 18/08/2011 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

Una stazione appaltante non ha individuato i lavori eseguibili in economia ai sensi dell'art.125 - comma 6 - del D.Lgs. n.163/06, in pratica non è provvisto di un regolamento interno in tal senso. Si è verificata, però, la necessità di eseguire dei lavori di importo pari a circa € 10.000,00 e riconducibili a quelli di cui all'art.125 - comma 6 - lettere b) e c) del citato D.Lgs. n.163/06. Come possono essere affidati ?


QUESITO del 07/06/2011 - FORMA DEL CONTRATTO AFFIDATO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ED IMPOSTA DI BOLLO

Tenuto conto che la forma del contratto affidato mediante cottimo fiduciario è normato all'art.334 del regolamento, qual è la forma più idonea per un affidamento diretto, può essere la medesima del cottimo fiduciario? Inoltre tali atti scontano l'imposta di bollo ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al dpr 642/72 (€14.62 per ogni 100 linee)?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: PROCEDURE DI GARA: ACQUISIZIONI IN ECONOMIA.

D1. Come possono essere effettuate le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: GIUSTIFCATA MOTIVAZIONE DA PARTE DELLA PA.

D2. La stazione appaltante è tenuta a motivare il ricorso a questo tipo di procedure?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI IN ECONOMIA. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE.

D3. Quali requisiti deve possedere il soggetto affidatario delle acquisizioni in economia?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: AMBITO OGGETTIVO.

D4. In quali ipotesi è previsto il ricorso ai lavori in economia?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. MODALITÀ E PROCEDURA DI GARA.

D5. In quali ipotesi è previsto il ricorso alle acquisizioni di beni e servizi in economia ?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: RATIO.

D6. Qual è la funzione pratica degli affidamenti in economia?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: PROCEDURE IN ECONOMIA. IMPORTIE TIPOLOGIE DI GARA.

D7. Nei lavori in economia per quali importi è prevista l’amministrazione diretta?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: AMMINISTRAZIONE DIRETTA.

D8. Nei servizi e nelle forniture in economia per quali importi è prevista l’amministrazione diretta?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI LAVORI IN ECONOMIA: COTTIMO FIDUCIARIO.

D9. Nei lavori in economia per quali importi è previsto il cottimo fiduciario?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA: COTTIMO FIDUCIARIO.

D10. Nei servizi e nelle forniture in economia per quali importi è attualmente previsto il cottimo fiduciario?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: COTTIMO FIDUCIARIO.

D12. In cosa consiste il cottimo fiduciario?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI ALL’INTERNO DI UN CONTRATTO DI APPALTO.

D13. Che differenza sussiste tra i lavori in economia e i lavori in economia contemplati all’interno di un contratto di appalto?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: COTTIMO FIDUCIARIO E AFFIDAMENTO IN COTTIMO AI SENSI DELL'ART. 118 CODICE.

D14. Che differenza sussiste tra il cottimo fiduciario e il cottimo previsto dall’articolo 118, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006.


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: ATTO DI COTTIMO PER LAVORI.

D15. Che cosa deve indicare l’atto di cottimo per lavori? (articolo 144, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 554/99; articolo 173 del D.P.R. n. 207/2010)


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: ATTO DI COTTIMO PER SERVIZI E FORNITURE.

D16. Che cosa deve indicare l’atto di cottimo per servizi e forniture? (articolo 334, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010)


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO. FORMA E CONTENUTO.

D17. Quale forma riveste il contratto affidato mediante cottimo fiduciario negli appalti di lavori, servizi e forniture?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO.

D18. Nel caso di cottimo fiduciario, a quali regole e criteri deve ispirarsi la procedura di affidamento?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA: COTTIMO FIDUCIARIO. FORME DI PUBBLICITÀ.

D19. Nel caso di cottimo fiduciario per l’acquisizione di lavori, quali forme di pubblicità devono essere osservate dalla stazione appaltante dopo l’affidamento?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: FORME DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE.

D20. Quali sono le forme di pubblicità e comunicazione da osservare per le procedure di acquisto in economia di servizi e forniture?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: PROCEDURA D'URGENZA. ADEGUATA MOTIVAZIONE.

D21. Nel caso di acquisizione in economia di lavori per ragioni di urgenza, in che modo tale circostanza deve essere attestata dalla stazione appaltante? (articoli 146 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999; articoli 175 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010)


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: VERBALI LAVORI IN VIA D'URGENZA: CONTENUTO E SOTTOSCRIZIONE.

L’acquisizione in economia di lavori per ragioni di urgenza deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di urgenza. Tale verbale deve essere compilato dal RUP o da un tecnico all’uopo incaricato e, unitamente ad una perizia estimativa, trasmesso alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA.

D23. Come si affidano i lavori di somma urgenza? (art. 147 del D.P.R. n. 554/99; articolo 176 del D.P.R. n. 207/2010)


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA: PREZZARI.

D24. Nei lavori di somma urgenza come viene definito il prezzo delle prestazioni richieste? (articolo 176 del D.P.R. n. 207/2010)


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: LAVORI IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA.

D25. Che cosa accade se i lavori iniziati per motivi di somma urgenza non vengono approvati dalla stazione appaltante? (art. 176 del D.P.R. n. 207/2010).


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: PROCEDURE IN ECONOMIA. NORMATIVA APPLICABILE E RISPETTO PRINCIPI COMUNITARI.

D26. Nelle procedure in economia la stazione appaltante può stabilire regole procedurali più stringenti?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE DI FIDUCIA.

D27. La stazione appaltante è obbligata a istituire gli elenchi di Operatori economici?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: ELENCHI IMPRESE DI FIDUCIA: SPESE DI GESTIONE.

D28. La stazione appaltante può far gravare i costi per la tenuta degli elenchi agli stessi operatori economici?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: ELENCHI IMPRESE. CLAUSOLA TERRITORIALE.

D29. La stazione appaltante può riservare l’iscrizione agli elenchi di operatori economici alle imprese localizzate sul territorio?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: ELENCHI UFFICIALI DI PRESTATORI EX ART. 45 E "ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI" EX ART. 125.

D30. Gli Elenchi di operatori cui al comma 11 dell’articolo 125 del Codice dei contratti sono distinti dagli Elenchi ufficiali di cui all’articolo 45 del Codice stesso e qual è la differenza?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AMMINISTRAZIONE DIRETTA E AFFIDAMENTI IN HOUSE: DIFFERENZE.

D31. Gli affidamenti in economia effettuati con il sistema dell’amministrazione diretta costituiscono affidamenti in house?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTO DIRETTO: CONDIZIONI E LIMITI.

D32. In quali casi è possibile l’affidamento diretto del contratto?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: MOTIVAZIONE OBBLIGATORIA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO.

D33. Nel caso di affidamento diretto, vi è obbligo di motivazione?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTO DIRETTO: LIMITI DI IMPORTO.

D34. Per servizi o forniture di importo superiore a 20.000 euro è possibile l’affidamento diretto?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI IN ECONOMIA E RUP.

D35. Qual è il ruolo del responsabile del procedimento nelle procedure per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI LAVORI IN ECONOMIA: PREVISIONE PROGRAMMATICA DA PARTE DELLA PA.

D36 I lavori in economia possono formare oggetto di previsione programmatica?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI SERVIZI IN ECONOMIA: PREVISIONE PROGRAMMATICA DA PARTE DELLA PA.

D37. I servizi e le forniture in economia possono essere oggetto di previsione programmatica?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER I LAVORI IN ECONOMIA.

D38. Nei lavori in economia quale soggetto dispone la spesa?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI IN ECONOMIA E VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA.

D39. In virtù della previsione contenuta nel comma 14 dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006, la stazione appaltante è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: PROCEDURA DI GARA: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA.PRINCIPI APPLICABILI.

D40. E’ possibile l’affidamento diretto dei lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: INCARICHI DI PROGETTAZIONE: È POSSIBILE AFFIDAMENTO DIRETTO?

D41. E’ possibile l’affidamento diretto di incarichi di progettazione sotto i 20.000 euro?


QUESITO del 21/01/2011 - IN ECONOMIA - SITAR

Le spese in economia e i cottimi fiduciari ex art. 125 D.lgs 163/06 sono oggetto di monitoraggio?


QUESITO del 21/01/2011 - IN ECONOMIA - SITAR

Spese in economia – cottimi fiduciari ex art. 125 D.Lsg. 163/06. I contratti aventi ad oggetto lavori sotto i 20.000 euro sono ancora oggetto di comunicazione all’Osservatorio così come previsto dal comunicato del Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 17 aprile 2001?


QUESITO del 20/01/2011 - FAQ AVCP: TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI: OBBLIGO DI RICHIEDERE IL CODICE CIG. CONTRATTI ESCLUSI.

A4. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?


QUESITO del 20/01/2011 - FAQ AVCP: PROCEDURE IN ECONOMICA: AMMINISTRAZIONE DIRETTA. APPLICABILITÀ TRACCIABILITÀ.

A15. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti?


QUESITO del 27/05/2010 - AFFIDAMENTO DIRETTO. NORMATIVA APPLICABILE.

Procedendo esclusivamente ad acquisizioni di, lavori, beni e servizi al di sotto dei settemila euro di spesa. Avreibisogno di sapere tutti gli articoli di legge inerenti a questi casi, che dovrebbero rientrare nell'art. 125, D.Lg. 163/2006 (Affidamento Diretto).


QUESITO del 23/05/2010 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE.

Il Ministero del Lavoro, con interpello n.10/2009 del 20/02/2009, ha chiarito che è obbligatorio acquisire il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) anche nel caso di forniture in economia effettuate tramite cottimo fiduciario, mentr tale obbligo non sussiste in caso di fornitura in economia in amministrazione diretta. Conseguentemente i lavori (ad esempio di riparazione di una strada) od i servizi (ad esempio di pulizia della sede di lavoro) effettuati da un ente pubblico con propri operai sono esenti da DURC. Non riesco però ad immaginarmi una acquisizione di beni in amministrazione diretta, se non gli acquisti minuti effettuati tramite cassa economale o – forse, ma mi sembra forzato – le forniture di beni connesse all'esecuzione di lavori o servizi in amministrazione diretta. Premesso quanto sopra, è possibile avere un chiarimento sulle forniture in economie di beni in amministrazione diretta e soprattutto, eventualmente, qualche esempio pratico? Ringraziando anticipatamente per la consueta disponibilità, si porgono cordiali saluti.


QUESITO del 15/04/2010 - AFFIDAMENTO DIRETTO E OBBLIGO VERIFICA REQUISITI DI CARATTERE GENERALE.

Spett.le Servizio di supporto giuridico, con la presente si richiede se, in caso di servizio di ricerca sotto i 20.000 euro affidato ad un ente pubblico non economico (una libera università) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06, occorra ugualmente svolgere i controlli di cui all'art. 38 nei confronti del soggetto affidatario e che tipo di controlli svolgere, vista la palese incompatibilità con la maggior parte dei requisiti previsti dall'art. 38, tarato su soggetti privati. Esiste qualche parere o circolare o altro provvedimento emanato dall'Avcp in merito alla questione?


QUESITO del 31/03/2010 - SERVIZI SETTORI SPECIALI - RICHIESTA DEL DURC

Al Quesito n° 3355 del 01/03/2010 che si ripete: Questo Ente, deve conferire incarico per la redazione di uno strumento urbanistico. Ci si chiede se, per la fattispecie siano da applicare l'art. 90 e 91 del Codice, oppure se l'incarico sia da considerare come servizio e, trattandosi di importi sotto soglia, applicare quanto disposto dagli artt. 124 e 125 del Codice. Avete Risposto: Le attività di redazione degli strumenti urbanistici sono da considerarsi servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria (cfr. codici cpv, categoria 12). 16/03/2010 Esperto1 Servizio legge 109-94 Che l'attività in oggetto sia da considerarsi un servizio attinente l'ingegneria e l'architettura già lo sapevo. Il quesito fa riferimento alla corretta procedura. A quale articolato si deve ricorrere? artt. 90 e 91 oppure artt.124 e 125?


QUESITO del 24/03/2010 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI RICERCA.VERIFICA REQUISITI DI CARATTERE GENERALE.

L'Amministrazione intende affidare, ad una università non statale, lo svolgimento di una ricerca sui settori imprenditoriali coinvolti dalla crisi, sulle prospettive di breve medio termine e sulle figure professionali più ricercate e quelle invece a rischio di esclusione, al fine di procedere poi ad interventi di carattere formativo per accelerare il recupero dei settori in crisi e la riqualficiazione professionale dei lavoratori a rischio. Il corrispettivo individuato per la ricerca è inferiore a 20.000 euro. Il tipo di servizio è espressamente previsto tra quelli acquisibili in economia dal relativo regolamento regionale vigente. La ricerca sarà svolta da professori e ricercatori universitari, secondo i massimali di costo giornaliero previsti dal Ministero del Lavoro. Considerata la tipologia di affidamento (diretto ai sensi del comma 11 dell'art. 125) e l'affidatario del servizio (università autonoma, non statale ma comunque riconosciuta vigilata dal MIUR), ci si chiede se, ai fini dell'affidamento, si debbano comunque eseguire tutti i controlli di cui all'art. 38 nei confronti dell'affidatario oppure se sia possibile eseguirne soltanto alcuni o nessuno. Nel caso in cui se ne possano eseguire soltanto alcuni si chiede quali vadano necessariamente effettuati.


QUESITO del 20/01/2010 - DIVIETO DI RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO. CONDIZIONI PER EFFETTUARE EVENTUALE PROROGA.

Qualora un appalto di servizi per la manutenzione ordinaria del verde pubblico di un capoluogo e frazioni, la cui gara è stata espletata nell’anno 2007, sia stato affidato con previsione nel bando di gara di un generico rinnovo di un anno del servizio stesso, alla scadenza dei due previsti dal bando, senza citare l’art. 57, comma 5 del D.Lg.vo 163/2006, e senza che fosse stimata ed impegnata la spesa per la durata ulteriore del servizio, è legittimo pensare di rinnovare o prorogare il servizio anzidetto, per lo meno nelle more della predisposizione di un nuovo bando di gara?


QUESITO del 25/12/2009 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: VERIFICA DELLA ANOMALIA DELLE OFFERTE.

La P.A., che procede ad acquisire beni e servizi tramite forniture in economia ex art.125 del codice, è tenuta alla verifica della congruità del costo del lavoro e dei costi della sicurezza come previsto dagli artt.81-89 del codice, oppure è sufficiente uma dichiarazione sostitutiva/autocertificazione del fornitori oppure altre modalità di verifica (e, in tal caso, quali)?


QUESITO del 18/12/2009 - SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZTL - INQUADRAMENTO TRA GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

Questa amministrazione ha emesso un bando ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 per la formazione di un albo di imprese per l'esecuzione di lavori pubblici in economia: tra i requisiti obbligatori per l'escrizione all'albo abbiamo messo il possesso dell'attestazione SOA per le categorie di lavori di cui al DPR 34/2000 per cui si richiede l'iscrizione, ritenendo la suddetta attestazione un utile strumento di verifica del possesso dei requisiti necessari per affidamento di lavori pubblici. Una ditta NON in possesso di suddetta attestazione ha richiesto lo stesso l'iscrizione per alcune categorie dichiarando di avere i requisiti di cui all'art. 28 del DPR 34/2000. E' corretto dunque escludere tale ditta non essendo essa in possesso dei requisiti previsti dal bando oppure va comunque ammessa? Più in generale è corretto richiedere la SOA come requisito obbligatorio per la partecipazione a procedure per l'affidamento di lavori di importo anche inferiore a € 150.000, limite sotto il quale il possesso di detta attestazione non è obbligatorio per l'affidamento di lavori pubblici?


QUESITO del 12/11/2009 - IN ECONOMIA

Dovendo affidare il servizio postale dell'Ente, si chiede se per lo stesso è opportuno bandire apposita gara d'appalto atteso che l'importo stimato a base d'asta è di circa € 6.000,00. In caso affermativo ai sensi di quale articolo del D.Lgas 163/06 si dovrebbe bandire la gara e con quali modalità ?


QUESITO del 15/09/2009 - IN ECONOMIA

Per importi superiori ad euro 20.000,00 il ns. Regolamento Comunale dei servizi in economia prevede che la scelta del contraente mediante cottimo fiduciario avvenga previo esame e comparazione di 5 preventivi- offerta. La predetta valutazione a mezzo quindi di offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuata direttamente dal RUP oppure deve esservi la nomina di apposita Commissione giudicatrice a cui il RUP non deve presenziare?


QUESITO del 29/06/2009 - PROCEDURE IN ECONOMIA - TERMINI PER L'ACQUISIZIONE DEL DURC

Nell'ambito di una gara d'appalto di servizi esperita come procdura in economia tramite cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del Codice e del vigente regolamento comunale per le acquisizioni in economia, si richiede se è obbligatorio, nella valutazione delle offerte, procedere ai sensi dell'art. 48 del Codice al sorteggio del 10% delle offerte ammesse per la verifica dei requisiti. Si richiede inoltre se è obbligatorio effettuare la valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 86 e di conseguenza se sia necessario richiedere alle ditte invitate di presentare le giustificazioni delle voci di prezzo a corredo dell'offerta economica.


QUESITO del 29/04/2009 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA - PUBBLICITÀ

Dovendo procedere alla pubbliccazione su quotidiani a diffusione nazionale e regionale dell'avvio di un procedimento espropriativo nell'ambito della progettazione di un lavoro pubblico, e non avendo l'amministrazione adottato alcun provvedimento con riguardo alle proprie specifiche esigenze - di cui al comma 10 art.125 del D.Lgs n.163/06, si chiede come si possono scegliere i quotidiani su cui effettuare le pubblicazioni atteso che la spesa presunta per le pubblicazioni stesse è stimata in un importo non superiore ad € 1.500,00?


QUESITO del 17/04/2009 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

Dovendo procedere all'affidamento del servizio di pulizia degli uffici dell'Amministrazione il cui importo stimato a base d'asta è pari ad € 12.000,00 oltre IVA, si chiede che tipo di procedura prevista dal D.Lgs 163/06 si può adottare ? E' possibile quella ci cui all'art.125 comma 11 "ultimo periodo" ?


QUESITO del 19/03/2009 - PROCEDURE IN ECONOMIA - LETTERA D'INVITO - INDICAZIONE CRITERI SELEZIONE PARTECIPANTI

L'affidamento diretto da parte del responsabile del Procedimento, per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, ai sensi dell'art.125 - comma 11 - del D.Lgs. n.163/06, è sempre applicabile, ovvero, si può applicare soltanto per determinate tipologie di servizi e forniture ? In tal caso quali ?


QUESITO del 04/03/2009 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

Il 30/04/2009 scade l’appalto per il servizio di raccolta rifiuti. L’appalto era stato aggiudicato nell’anno 1999 tramite asta pubblica per la durata di 5 anni, allo scadere dei quali è stato effettuato un rinnovo del contratto per altri 5 anni, agli stessi costi e con l’aggiunta di alcuni servizi migliorativi per l’ente. Si chiede se sia legittimo, ai sensi dell’art. 125, comma 10, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 procedere ad una proroga del contratto in essere fino al 31/12/2009 alle medesime condizioni attuali, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di gara che sarebbero espletate a fine anno per aggiudicare il nuovo appalto con decorrenza 01/01/2010. Ciò sarebbe sicuramente vantaggioso per l'ente, in quanto consentirebbe un notevole risparmio sull’anno in corso.


QUESITO del 04/03/2009 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

L'Amministrazione ha affidato, a tecnico esterno, la redazione della relazione geologica di un'area interessata da una progettazione. Il Geologo affidatario dell'incarico, ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione di indagini geognostiche il cui preventivo è stato stimato in circa € 23.000,00. Considerato che la redazione delle indagini geognostiche esula dall'incarico affidato al geologo in quanto è stato incaricato solo di redigere la relazione geologica, si chiede con quale modalità e procedura affidare l'incarico di effettuare le indiagini geognostiche.


QUESITO del 12/02/2009 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

In una procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento di lavori con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si chiede conferma in ordine alla vigenza, anche per questo tipo di procedura, dell'incompatibilità di cui al comma 4 dell'art. 84 del D.Lgs n. 163/2006. Si chiede, inoltre, se il RUP possa essere il Presidente della commissione in quanto responsabile del servizio ed infine se, per le procedure ristrette, sussiste l'obbligo delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs n. 163/2006.


QUESITO del 22/10/2008 - LAVORI IN ECONOMIA

Poiche'il regolamento dei lavori in economia art. 125 non è stato ancora emanato con la presente si chiede: - si puo' utilizzare l'art. 125 della legge 163/2006? - se possibile, si possino utilizzare le soglie di affidamento del medesimo art.? oppure si devono utilizzare le soglie stabilite nel regolamento interno comunale?


QUESITO del 03/09/2008 - COTTIMO FIDUCIARIO - LAVORI IN ECONOMIA

Premesso che il comma 6 dell'art. 125 individua analiticamente sei categorie generali nell'ambito delle quali è possibile eseguire lavori in economia, si chiede parere in merito alla corretta procedura da seguire, in eventuale alternativa all'evidenza pubblica e ciò per ovvi motivi di semplificazione e celerità, per l'aggiudicazione di lavori il cui importo rientri nei limiti di cui al comma 5 del citato articolo. Si chiede, inoltre, parere in ordine alla legittimità della procedura di aggiudicazione relativa ad un cottimo fiduciario ( lavori di sistemazione di una strada) , in cui la scelta del contraente avviene con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che non prevede l'attribuzione di alcun punteggio all'offerta economica ( rectius non viene previsto alcun ribasso) . L'aggiudicazione avviene, pertanto, sulla scorta del solo punteggio attribuibile all'offerta tecnica (composta da vari elementi). Sembrerebbe, da un sommario esame della normativa di riferimento, che N.O. in ordine a tale scelta discrezionale


QUESITO del 21/07/2008 - IN ECONOMIA

L'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 al comma 6 elenca le categorie di lavori eseguibili in economia: tra queste alla lettera c) sono indicati "interventi non programmabili in materia di sicurezza". Si chiede se in tale categoria possono essere ricompresi interventi di adeguamento alle norme di sicurezza (es. antincendio, non prevedibili e non programmabili perchè derivanti da novità introdotte nella legislazione di riferimento oppure derivanti da modifiche di progetto richieste dalle autorità preposte ai controlli in merito.


QUESITO del 08/07/2008 - DURC

L'art.125, comma 11 del D.Lgs.163/2006 dispone che per forniture di importo inferiore ad euro 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP ad un Operatore Economico iscritto nell'apposito elenco tenuto dalla Stazione Appaltante. E' corretto affidare una fornitura (ad esempio di materiale di cancelleria con importo annuo indicativo 3000,00 euro)ad una ditta di fiducia in possesso dei requisiti previsti, senza però stipulare un formale contratto ? Ovvero, può aver valenza di contratto l'ordinativo sottoscritto di volta in volta dal RUP secondo le necessità dell'ufficio ? In caso affermativo, il DURC va richiesto solo al momento dell'iscrizione nell'Elenco degli Operatori Economici, oppure al momento dell'emissione di ogni singolo ordine ?


QUESITO del 25/06/2008 - SERVIZI PUBBLICITARI - NORMATIVA APPLICABILE

spesso vengono approvate dalla nostra aministrazione iniziative di comunicazione realtive ad attività istituzionali,mediante l'acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani e/o periodici e su reti televisive. la domanda che ci viene posta è: queste acquisizioni reintrano nei contratti soggetti al Codice? se sì con quali procedure devono iessere selezionati i giornali e le reti televisive su cui fa passare i nostri messaggi? è corretto dire che si tratti di contratti esclusi e che le motivazionie delle scelte devono esssere riferite ad un giusto rapporto tra risultati attesi/target raggiunto e spesa?


QUESITO del 23/06/2008 - PROCEDURA NEGOZIATA - COTTIMO FIDUCIARIO

Nel caso di procedura negoziata ex art. 122, comma 7 e nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 6, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 si deve procedere a seduta pubblica?Se si, è sufficiente la comunicazione agli operatori economici interpellati con la lettera d'invito o si deve dare pubblicità anche sul sito del Committente?


QUESITO del 15/06/2008 - COTTIMO FIDUCIARIO - PROCEDURA NEGOZIATA

Dovendo affidare i lavori di realizzazione di un parcheggio di importo a base d'asta di € 60.000, si richiede se è possibile applicare il comma 8 art. 125 del D.lgs 163/06 che indica che per "lavori" di importo superiore a 40 mila euro e fino 200 mila euro è possibile l'affidamento mediante cottimo fiduciario, o se detta previsione è risevata alle tipologie di "lavori in economia" indicate nel comma 6 dello stesso articolo alle lettere dalla a) alla f)


QUESITO del 02/05/2008 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

Il comma 11 - art.125 del D.Lgs. n.163/06 - ultimo periodo "per servizi inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento" è applicabile anche ai servizi di cui all'art.19 ed a quelli di cui all'art.20 comma 1 del D.Lgs n.163/06 (Allegato IIB)?


QUESITO del 21/03/2008 - DURC - NORMATIVA APPLICABILE

Il DURC va richiesto anche per gli affidamenti diretti in economia,sotto 20.000 euro disciplinate dai Regolamenti Comunali ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/2006 e per gli acquisti economali disciplinati dai relativi regolamenti comunali ?


QUESITO del 02/03/2008 - AFFIDAMENTO DIRETTO

in relazione agli articoli 91 e 125 del dlgs 163/2006 si formula il seguente quesito: premessa: nell’ambito di un intervento di restauro (importo presunto dei lavori 350.000 €) di alcuni ambienti di una villa storica ad opera di un ufficio periferico del Ministero Beni Culturali, il progettista interno all’amministrazione habisogno di un collaboratore alla progettazione per gli aspetti impiantistici con particolare riguardo agli impianti che dovranno essere realizzati in vista di un ulteriore futuro progetto di allestimento di un sistema museale di tipo multimediale all’interno degli ambienti aggetto dell’attuale restauro. L’importo presunto del compenso previsto per la tale collaborazione progettuale di tipo impiantistico è di circa 13.000 €. Quesito: È possibile affidare tale incarico attraverso le procedure in economia cioè in modo diretto (poichè inferiore a 20 mila €) ai sensi del combinato disposto degli articoli 125 comma 11 e 253 comma 22 lettera b dato che il nostro ministero ha adottato il regolamento di spese in economia e vi è l’esigenza di scegliere un soggetto che abbia particolari competenze nello specifico settore oppure si deve comunque seguire la procedura di cui all’art 91 c. 2 richiedendo ovviamente i requisiti specifici?


QUESITO del 02/03/2008 - COLLAUDO

Dovendo affidare incarichi di collaudo relativi a piani urbanistici attuativi, si chiede se le procedure di affidamento debbano essere quelle specifiche per incarichi di ingegneria e architettura, att. 90, 91, 92 e 141, oppure se debbano essere quelle dell'art. 125 comma 9.


QUESITO del 30/01/2008 - PAGAMENTI

L'amministrazione ha provveduto, attraverso gara d'appalto di servizi, ad aggiudicare lo smaltimento dei rifiuti. La ditta aggiudicatrice ha iniziato l'espletamento del servizio sotto riserva di legge, in attesa della stipula del contratto. Ad oggi la stipula non è ancora avvenuta in quanto la ditta, che vanta un credito pregresso, cioè derivante da altro contratto e non da quello oggetto della gara in questione, non ha provveduto a fornire la documentazione necessaria alla stipula ed a comunicare il nominativo del Notaio. Inoltre, la ditta fa sapere che nei prossimi giorni intende sospendere il servizio in via definitiva proprio perchè creditrice di quanto maturato precedentemente. Si chiede come deve comportarsi la stazione appaltante: indire nuova gara d'appalto e nelle more dell'espletamento a chi affidare il servizio ? affidare la prosecuzione del servizio alla seconda classificata ? Altra procedura ?


QUESITO del 04/01/2008 - AFFIDAMENTO

La differenza tra un appalto pubblico di servizi e un incarico professionale di cui all’art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/01 (recentemente modificato ad opera della l. 248/06) risiede nella causa contrattuale, avendo riguardo al fatto che il primo rientra nello schema dell’appalto (definito all’art. 1655 cod. civ.), mentre il conferimento di incarico professionale fa parte dei contratti di prestazione di opera intellettuale ex artt. 2222 e ss. cod. civ. In particolare, mentre l’incarico professionale risulta caratterizzato da una prestazione di natura personale da parte del consulente, l’appalto ha per oggetto una attività di tipo imprenditoriale, comprendente l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del relativo rischio di gestione, finalizzata all’espletamento del servizio dedotto in contratto. Nel caso di specie, in base agli elementi forniti, pare che l’interesse dell’amministrazione sia quello di concludere un contratto al fine ottenere, dietro corrispettivo, determinate utilità, affidando ad un soggetto qualificato l’espletamento di una attività di tipo imprenditoriale. Di conseguenza, si ritiene che quanto descritto rientri nell’ambito di operatività del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Ciò posto, e venendo alle modalità di selezione dell’appaltatore, è in primo luogo applicabile l’art. 29 del citato d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., concernente il calcolo dell’importo stimato del contratto da affidare. Si concorda, inoltre, con quanto si afferma nel quesito a proposito dell’opportunità di procedere ad un affidamento unitario, in quanto ciò consente di conseguire economie di scala ed evita di incorrere in un artificioso frazionamento. Per quanto riguarda la possibilità di procedere ad un affidamento diretto, si rammenta che ciò è possibile, nell’ambito dei servizi, unicamente nell’ipotesi di cui all’art. 125, comma 11 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.


QUESITO del 14/12/2007 - INCARICHI PROFESSIONALI - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

Relativamente all'affidamento degli incarichi di cui all'art. 90 del Dlgs. 163/2006, vorrei sapere se a Vs. parere, per incarichi professionali sotto i 20.000 euro trova aplicazione il comma 11 dell'art. 125 dello stesso decreto il quale recita "...è consentito l'affidamento diretto pa parte del responsabile del procedimento


QUESITO del 29/11/2007 - IN ECONOMIA

Premesso che il comma 22 dell'art.253 del D.Lgs n. 163/2006 dispone che:"in relazione all'art.125 fino all'entrata in vigore del regolamento i lavori in economia sono disciplinati..... omissis". L'ente, ai sensi del DPR 384/01 ha adottato, nel 2002, un disciplinare per l'esecuzione di forniture e servizi in economia con cui sono stati determinati gli importi entro i quali sono consentiti i predetti interventi. Alla luce di quanto dispone anche il comma 10 del citato art. 125, si chiede di conoscere a quali importi deve, legittimamente, fare riferiemnto il responsabile del procedimento qualora adotti la procedura del cottimo fiduciario o dell'affidamento diretto per l'acquisizione di beni o servizi o per l'affidamento di lavori.


QUESITO del 19/11/2007 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

2 quesiti sugli affidamenti in economia Negli affidamenti in economia è necessaria la doppia delibera: la prima detta delibera a contrarre ove la S.A. indica la procedura di scelta che seguirà ed i motivi, la seconda di aggiudicazione ? Il problema si pone per gli affidamenti di piccoli importi non avendo l'attuale L.R. 38/2007 riproposto il vecchio art. 123 della L.R. 22/2000 che consentiva alle ASL di "saltare" il primo adempimento. Obblighi di post-informazione: per la trattativa privata sotto i 100.00 euro e per gli affidamenti mediante cottimo fiduciario. L'art. 144 c. del DPR 554/99 in vigore fino all'emanazione del nuovo regolamento sancisce che la pubblicazione riguarda (per il cottimo) i soli nominativi degli affidatari; per la trattativa privata sotto i 100.00 euro valgono le disposizioni generali dettate per gli appalti sotto soglia di cui all'art. 122 c. 3 e quindi occorre seguire l'Allegato IX del codice degli appalti ai sensi dell'art. 65 del codice stesso?


QUESITO del 29/06/2007 - LAVORI IN ECONOMIA - IMPORTO APPALTO

In riferimento ai lavori in economia e relativo regolamento, si chiede come devono essere interpretati i limiti economici previsti dall'art. 125 del codice, cioè se gli importi di € 200.000, l'importo di € 100.000 per le manutenzioni, di € 40.000 per affidamento diretto, di € 211.000 per forniture, ecc. sono da intendersi come importo dei lavori a base d'asta oppure il totale complessivo della spesa (lavori, IVA, spese tecniche, ecc.).


QUESITO del 10/05/2007 - IN ECONOMIA

Dovendo predisporre il regolamento per lavori, servizi e forniture in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.lgs 163/06, si chiede se è obbligatorio dotarsi di un elenco di operatori economici oppure è sufficiente pubblicare, ogni qualvolta si verifichi la necessità, un avviso sul profilo del committente. In tal caso quali sono i termini da rispettare?


QUESITO del 12/03/2007 - IN ECONOMIA

Dovendo acquistare un natante di importo pari a circa € 140.000,00, finanziato nell'ambito delle somme a disposizione di un progetto, si chiede se la casistica può essere ricompresa nella fattispecie dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 nell'ambito della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario con indagine di mercato tra cinque operatori?


QUESITO del 15/02/2007 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

Il nostro Regolamento per l'esecuzione in economia di acquisti e forniture di beni e servizi risulta essere obsoleto. Si può procedere al cambiamento dello stesso oppurebisogna aspettare che la nuova normativa sia meglio definita.


QUESITO del 15/02/2007 - SOGLIE COMUNITARIE - QUINTO IN PIÙ

Vi faccio una domanda che riguarda l'art. 11 del R.D. n. 2440 del 1923. In particolare vi chiedo in merito al comma 1 quali siano le modalità di applicazione e, alla luce della nuova normativa (D.Lgs. 1653/2006), se si possa ancora applicare. Nella sostanza la questione è questa: se si effettua l'affidamento diretto di un servizio (in quanto lo stesso ha un costo che non supera il limite di € 20.000,00 di cui all'art. 125 del nuovo codice degli appalti), ma poi nel corso di esecuzione del contratto ci si accorge di un necessario aumento delle prestazioni oggetto del servizio, si può (fino ad un quinto del prezzo di appalto) tranquillamente proseguire e completare quanto pattuito in sede di affidamento diretto?


QUESITO del 22/01/2007 - ELENCHI FORNITORI

L'Università di ... ha intenzione di allargare il proprio albo fornitori per beni e servizi (già attivo) anche alle imprese esecutrici di lavori in economia e a trattativa privata, in quanto il divieto posto dall'art. 8.8 L. 109/94 sembra ora essere stato superato dal disposto dell'art. 45 D.Lgs. 163/2006. Si vorrebbe pertanto sapere se si condivide l'orientamento sulla liceità di tale intenzione.


QUESITO del 19/12/2006 - SERVIZI IN ECONOMIA

Devo affidare per n. 9 mesi i servizi cimiterilai per quanto riguarda questo Comune e la via scelta è quella dell'art. 125 comma 11 D.Lgl. 163/2006 (quindi affidamento diretto a mezzo gara informale, tramite consultazione di almeno 5 operatori del servizio). Mi chiedo se devo anche in questo caso osservare, per la stipula del contratto, i termini previsti da detto decreto per quanto riguarda la stipula del successivo contratto oppore posso tranquillamente sganciarmi da questi e, effettuata l'aggiudicazione, stipulare da subito detto contrtato.


QUESITO del 04/12/2006 - SPESE IN ECONOMIA

Il comune vorrebbe aggiornare ai sensi della nuova normativa (D.lgs 163/2006)il proprio regolamento per l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture relativo ai lavori in economia. Quesito: il regolamento a cui si fa riferimento al comma 14 dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 è il regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia del Comune o altro regolamento d'attuazione del D.lgs ancora da predisporre dal legislatore? L'art. 125 si può già applicare a pieno alla data odierna? il comune è tenuto ad aggiornare il proprio regolamento per l'affidamento in economia dei lavori, dei servizi e delle forniture?


QUESITO del 30/10/2006 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

E' corretto richiedere, in analogia con quanto avviene per i servizi (DM Difesa marzo 2006 art.5),l'acquisizione di almeno tre preventivi ai fini della validità dell'aggiudicazione anche in ambito lavori, dove invece la normativa (art. 125 c. 8 codice appalti e art. 75 DPR 170/2005) si limita ad indicare il numero minimo di operatori economici da invitare? Non si rischia di contrastare lo spirito della nuova normativa volta ad una maggiore speditezza delle procedure in economia?


QUESITO del - FAQ AVCP: AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA: COTTIMO FIDUCIARIO.

D11. In che cosa consiste l’amministrazione diretta?