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Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia 1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. 2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 é facoltativo ed é pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale. 5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007 - da coordinare con l'art.13 co.1 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011) 6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni; b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni; c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni; d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito; e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto é stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito; f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni. 7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici. 8. Per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. (comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, poi modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009) ELENCO LEGGI COLLEGATE: decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994 GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: CERTIFICAZIONE DISABILI E AFFIDAMENTI IN ECONOMIA - TAR MOLISE CB (2008) La norma, posta a tutela dei disabili e delle categorie protette e del loro diritto al collocamento obbligatorio, ha una portata precettiva e trova applicazione all’interno delle procedure di gara per l’appalto di lavori, servizi e forniture pubblici, tuttavia essa non si applica uniformemente a tutti i contratti della pubblica Amministrazione, trovando nel Codice dei contratti pubblici una disciplina diversificata, a seconda della tipologia di appalti pubblici. Nella specie, si tratta di una procedura di affidamento di servizi in economia, analoga al cottimo fiduciario, prevista per servizi pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria. Invero, l’art. 38 comma primo lett. l) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) prevede l’esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi per i soggetti che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999. Sennonché, tale normativa si applica agli appalti di importo superiore alla cosiddetta soglia comunitaria. Invece, per gli appalti di servizi e forniture cosiddetti sotto soglia, il successivo art. 124 prevede che sia un regolamento speciale a disciplinare i requisiti di idoneità e capacità tecnica ed economica degli operatori concorrenti. Invero, tale regolamento non risulta ancora emanato e, in attesa di esso, è dubbio che si possa applicare il d.P.R. 21.12.1999 n. 554 (recante il regolamento di attuazione della legge 11.2.1994 n. 109) e, quand’anche così fosse, il detto regolamento non prevede l’esclusione dei concorrenti dagli appalti sotto soglia in ragione della mancata presentazione della certificazione di cui alla legge n. 68/1999. E’ evidente che, nella specie, non si può non tenere conto del fatto che il regime dei requisiti di ammissione alle gare pubbliche è diversificato tra gli appalti sopra soglia e quelli sotto soglia, e questo vale anche per l’affidamento dei servizi in economia, come si può evincere dalla lettura testuale dell’art. 125 del citato Codice dei contratti pubblici, recante la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia. Al comma dodicesimo, il detto art. 125 precisa che i requisiti di idoneità dell’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia sono quelli stabiliti per gli appalti pubblici, in relazione agli importi economici. Tale distinzione di disciplina tra gli appalti sopra soglia e quelli sotto soglia induce a ritenere che per gli appalti sotto soglia, in mancanza di un regolamento esecutivo, la norma dell’art. 38 del Codice non si applichi, mentre quella dell’art. 17 della legge n. 68/1999 non incida sul regime di ammissione alle gare pubbliche, quanto piuttosto sul regime della esecuzione dei contratti pubblici (cfr.: Cons. Stato VI, 15.11.2005 n. 6368). PRASSI: SERVIZI ESCLUSI - ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE - AVCP (2008) Con riguardo ai contratti di servizi esclusi dall’applicazione del Codice e ai principi generali cui gli stessi debbono attenersi, l’esclusione automatica delle offerte anomale potrebbe, per un verso, rispondere ai principi di efficacia ed economicità, di cui all’articolo 27, consentendo una procedura più agile e semplificata; per altro verso, il principio del contraddittorio risponde ai principi di trasparenza e imparzialità, anch’essi previsti dall’articolo 27. Alla luce della ricostruzione normativa eseguita, attualmente la norma di cui all’art. 124, comma 8, consente alla stazione appaltante la facoltà, di prevedere la clausola di esclusione automatica la quale, ove prevista, comporta il legittimo venire meno dell’esercizio del contraddittorio tra le parti. OGGETTO:Istanza di parere ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006, presentata dal Comune di P.S.G.. Appalto dei servizi di assistenza, pulizia, lavanderia, sostituzione cuoca agli ospiti della casa di riposo/residenza protetta “P” – S.A. Comune di P.S.G.. GIURISPRUDENZA: APPALTI SOTTO SOGLIA - VERIFICA ANOMALIA OFFERTA - TAR LAZIO RM (2007) La fornitura di gasolio per il riscaldamento degli uffici postali non può essere posta in relazione, neppure strumentale, con i servizi postali enucleati dall’art. 211 del d. lgs. 163/06, consistenti, a titolo esemplificativo, nella raccolta, smistamento, trasporto, distribuzione di invii postali, od in servizi a questi connessi, od, ancora, in particolari servizi finanziari, o di filatelia, con la conseguenza della sua non riconducibilità nei settori speciali - ex esclusi. Tale articolo nel delineare l’ambito di applicazione della disciplina del settore speciale dei “servizi postali”, specifica che vi rientrano le attività relative alla fornitura di servizi postali, nonché , a certe condizioni, quelle relative alla fornitura di “altri servizi diversi da quelli postali”. In ogni caso, l’appalto, oggetto di controversia, bandito da Poste Italiane S.p.a., società concessionaria di servizio pubblico, qualificabile alla stregua di organismo di diritto pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 24.5.2002, n. 2855), è sotto soglia comunitaria, e dunque riconducibile al regime derogatorio di cui agli artt. 121 e seguenti del codice dei contratti pubblici; in particolare, dall’art. 124, ultimo comma, si desume la possibilità di una “disciplina semplificata” del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, che può portare anche all’esclusione automatica dalla gara. In tale background giuridico sembra dunque esente da dubbi di legittimità (e peraltro la lex specialis non è stata fatta oggetto di gravame) il disciplinare di gara, che, al punto 4, rinvia, in tema di offerte anomale, all’art. 23 delle disposizioni organizzative di Poste Italiane ed all’art. 87 del codice dei contratti, con il corollario della non necessarietà (anche) del contraddittorio orale ai fini dell’esclusione dalla gara dell’offerta anormalmente bassa. GIURISPRUDENZA: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - TAR PUGLIA LE (2007) L’art.125 c.11. e 9 del d.legs. 163/2006 prevede che per i servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. PRASSI: TARIFFE PROFESSIONALI COME CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA - AVCP (2007) Le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta prendendo a riferimento le tariffe professionali rapportate all’effettiva prestazione dedotta in appalto; L’individuazione di un limite di sbarramento oltre il quale i ribassi sono ritenuti non ammissibili, non è conforme alla normativa di cui all’articolo 2 della legge 248/2006. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla I. s.p.a. – servizio di validazione del progetto esecutivo dell’auditorium “Oscar Niemeyer - II stralcio” di R. PARERI QUESITO del 02/07/08 - Termini pubblicazione bando - : Dovendo espletare procedura ristretta per scelta professionista a cui affidare incarico di servizio redazione PGT si chiedono i termini di pubblicazione bando ed i termini di ricezione offerte dalla spedizione lettera di invito.(art.124. d.lgs.vo 163/2006 oppure art.63 co.5 lett. c) dpr 554/99?) grazie e cordiali saluti RISPOSTA del 22/04/09: Sul punto il dpr 554/99 deve essere considerato non più "compatibile" con il Codice, a norma dell'art. 253, c. 3 dello stesso. Si applichi, pertanto, la tempistica indicata nel Codice per quanto riguarda i servizi. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 20/11/08 - Appalti sottosoglia - Pubblicità: Nell'ipotesi di una procedura aperta per fornitura sotto soglia comunitaria mediante un sistema dinamico di acquisizione (art.60 D.Lgs. 163/06) è comunque necessaria la pubblicazione del bando ex art.124: su GURI, internet comune, internet regione, Albo pretorio ? RISPOSTA del 17/12/08: La risposta è affermativa. Si precisa che i siti informatici di cui all’art. 66, comma 7 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., richiamati all’art. 124, comma 5, sono: il sito informatico del Ministero delle Infrastrutture (per gli approvvigionamenti di interesse regionale l’adempimento avviene con la pubblicazione sul sito istituito a livello regionale) e il sito informatico dell’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ad oggi non ancora attivato. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 22/10/07 - contratti misti - : Un lavoro di sostituzione completa dei serramenti esterni del municipio per un importo di circa 70.000 - 80.000 euro, considerato che la maggiore incidenza economica sarà dovuta alla fornitura degli infissi costruiti in stabilimento rispetto alla loro posa in opera sullo stabile è da intendersi come appalto di lavoro o di fornitura? In caso sia da optare per la seconda ipotesi in tema di pubblicità è da provvedere alla pubblicazine sulla gazzetta ufficiale RISPOSTA del 06/08/08: In base ai dati forniti, il contratto in questione parrebbe qualificabile come contratto di fornitura. Ciò (oltre alla considerazione circa il peso economico degli infissi) perché , in ossequio a quanto disposto all’art. 14 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., i lavori necessari per l’esecuzione del contratto appaiono meramente accessori rispetto alla fornitura degli infissi stessi. Pertanto, su questo presupposto, la pubblicità dovrebbe essere effettuata nel rispetto dell’art. 124, comma 5 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., provvedendo alla pubblicazione del bando sulla GURI, sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. e sull’albo della stazione appaltante. È altresì applicabile l’art. 124, comma 3 del codice dei contratti. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 02/10/07 - Pubblicità - Osservatorio: In relazione alle modifiche introdotte dal D.lgs. 113/2007 ed in particolare a quelle di cui ai commi 3 degli artt. 122 e 124 D.Lgs. 163/2006, in base alle quali si dovrà procedere all'inserimento dell'avviso dei risultati di gara sui siti informatici di cui all'art. 66, c. 7 (Ministero delle Infrastrutture e sito informatico presso l'Osservatorio), si chiede se l'inserzione di tali esiti di procedure di gara (ed anche quelli per importi superiori alle soglie comunitarie) - ma che non eccedono l'ambito territoriale comunale - debba avvenire solo sul sito dell'Osservatorio Regionale del Veneto, analogamente a quanto risulta dalle chiarificazioni inserite sul sito www.infrastrutturetrasporti.it per la pubblicazione dei bandi di gara. Si ringrazia per l'attenzione e la disponibilità. RISPOSTA del 02/07/08: Il Dlgs. 113/2007 con le modifiche apportate in particolare al comma 3 dell’art. 124 del Dlgs. 163/06 ha reso obbligatoria la pubblicazione dell’avviso dei risultati di gara per tutti settori (lavori, servizi, forniture) e per tutte le fasce di importo (sopra e sotto soglia comunitaria). In particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla pubblicazione sui siti informatici l’art. 66 comma 7 del D.lgs 163/2006 prevede la pubblicazione su due siti informatici: quello del Ministero delle Infrastrutture e quello dell'Osservatorio. L’Art. 253 comma 10 del Dlgs. 163/2006 -norme transitorie- ”dispone che sino all’entrata in vigore del sito informatico presso l’Osservatorio (riferito alla sezione centrale di cui all’art. 7 c.4 Dlgs. 163/2006), i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20”. La pubblicazione sul sito del Ministero infrastrutture, l’unico ad oggi in funzione, come previsto nelle premesse del DM 20/2001, deve avvenire sul sito informatico predisposto dalle regioni (nel caso del Veneto, individuato con DGR 17.05.2001, n. 1173, ) per appalti di interesse regionale, sul sito del Ministero delle infrastrutture se trattasi di appalti di interesse sovraregionale. La note di chiarificazione in merito pubblicate dal Ministero delle infrastrutture sul proprio sito web all’indirizzo www.infrastrutturetrasporti.it riportano nel dettaglio come il servizio di pubblicazione sia articolato a livello statale e regionale. Nel caso pertanto di procedure di gara che non eccedono l’ambito territoriale comunale, una volta verificato che non siano di interesse sovraregionale (es. materie appartenenti ad un settore di competenza esclusiva nazionale), la pubblicazione avviene, per il Veneto sul sito informatico dell’Osservatorio regionale. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 25/09/07 - Incarichi professionali - : Volevo chiedere, nel caso di affidamento incarico per redazione PRG previa pubblicazione di avviso di selezione, si può seguire la L.R. 27/2003(importo presunto inferiore a 100.000 Euro)? RISPOSTA del 02/07/08: L’incarico per la redazione di un PRG, così come gli altri servizi attinenti l’urbanistica, non rientra nei servizi di ingegneria ed architettura di cui agli artt. 8 e 9 della L. R. 27/03 e s. m. i.: pertanto non risultano applicabili – a quei servizi – le modalità di affidamento previste dalla legge regionale sui lavori pubblici e dalle delibere attuative. In ragione peraltro della loro testuale menzione al punto 12 dell’Allegato II A del D. Lgs. 163/2006, ad essi si applica pienamente il Codice dei contratti, come prevede anche l’art. 20, comma 2 del predetto Codice. Pertanto nel caso di specie, atteso l’importo stimato del servizio di cui al quesito, si dovrà far riferimento alle specifiche previsioni di cui all’art. 124 del Codice, vertendosi in ambito di importi sotto la soglia comunitaria. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 12/03/07 - Concorso di progettazione - Importo appalto: un concorso di progettazione in cui: complessivo premi pagati euro 90.000,00 importo lavori 8.700.000,00 nel bando esclusa aggiudicazione al vincitore delll'appalto di servizi. il suddetto concorso è da considerare sotto o sopra soglia comunitaria? quale norma si deve applicare intema di pubblicità e computo termini (ricevimento domanda, ricevimento offerta)? RISPOSTA del 20/11/07: Le norme di riferimento sono gli artt. 99, c. 2 e 29, cc. 1 e 2 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Per i concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti, qualora la stazione appaltante escluda nel bando di concorso l’affidamento del successivo appalto pubblico di servizi di progettazione al vincitore, l’importo da verificare ai fini della soglia è il valore complessivo dei premi e pagamenti pagabili (si noti: la norma non si riferisce unicamente ai premi effettivamente pagati, ma a quelli pagabili da parte dell'amministrazione). Nel caso di specie, quindi, si è sotto soglia comunitaria e trova applicazione l’art. 124 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 18/12/06 - Pubblicità - Incarichi professionali: Facendo riferimento al D.P.R. 554/99 e al D.Lgs. 163/06, volevo sapere le modalità e i termini di pubblicazione di un avviso di selezione per l’affidamento di incarico fiduciario relativo alla progettazione preliminare e definitiva, di importo inferiore alla soglia comunitaria. L’art. 80 infatti del D.P.R. 554/99 “Forme di pubblicità” è stato abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 163 del 2006 e l’art. 66 del nuovo Codice dei contratti pubblici fa riferimento al comma 1 ad una “Commissione” di cui all’allegato X “Caratteristiche relative alla pubblicazione” che mi sembra, se non sbaglio l’interpretazione, riguardino prevalentemente i bandi da diffondere nelle Comunità Europee RISPOSTA del 20/11/07: L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore alla soglia comunitaria di interesse regionale risulta disciplinato dagli art.i 8 e 9 della L.R. 27/03 e dettagliatamente argomentato dalla DGR. n. 2119 del 2 agosto 2005 e sostenuto dalla DGR. n. 2155 del 5 luglio 2006 con la quale la Giunta Regionale ha fornito indicazioni di carattere generale intese ad orientare i soggetti che realizzano lavori di interesse regionale nell’individuazione della normativa applicabile agli stessi dopo l’entrata in vigore del Codice dei contratti. In particolare per l’affidamento dei servizi in oggetto sono previste due fasce di importo 0-40.000 Euro e 40.000 Euro-211.000 Euro soglia comunitaria. Per la prima fascia, qualora la stazione appaltante proceda all’affidamento diretto/fiduciario è previsto il solo obbligo della pubblicità dell’avvenuto affidamento. Per quanto concerne invece i termini di pubblicazione (ricezione offerte/domande) si rinvia all’art. 124 del D.Lgs. 163/2006. Si precisa inoltre che l’art. 66 del del D.Lgs. 163/06 concerne le modalità e i termini di pubblicazione degli affidamenti sopra soglia comunitaria. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 01/01/07 - Criteri di aggiudicazione - soglia di anomalia: Soglia di anomalia offerte per aggiudicazione appalti RISPOSTA del : L’art. 124, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che la stazione appaltante, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, può prevedere nel bando di gara l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 86 del sopra citato decreto. Non c’è dubbio, pertanto, che qualora si voglia ancora applicare, per gli appalti sotto soglia, la procedura di esclusione automatica, tale facoltà deve essere esplicitamente prevista nel bando di gara. Si consideri, inoltre, che l’esclusione automatica, pur essendo prevista dal nostro Codice degli appalti, contrasta con i principi comunitari e il Consiglio di Stato – Sezione V – 7 febbraio 2006, n. 488, ha rimesso alla Corte di giustizia europea la questione se l’obbligo del contraddittorio enunci o non un principio fondamentale del diritto comunitario e se sia vincolante e prevalente sulle normative interne eventualmente difformi, dettate dagli Stati membri per disciplinare gli appalti pubblici esulanti dal campo di diretta applicabilità del diritto comunitario. La questione sollevata, per il momento, non influenza il procedimento in esame. Non avendo la stazione appaltante esercitata l’opzione dell’esclusione automatica, la Commissione avrebbe dovuto applicare il procedimento disciplinato dagli artt. 86-87-88 per gli appalti sopra soglia, tenuto anche conto che il numero delle offerte non era inferiore a 5. Effettuato il calcolo dettato dall’art. 86, comma 1, si evidenzia come la ditta da sottoporre a valutazione per la verifica della congruità dell’offerta sia quella che ha offerto il ribasso del 20,500, pari alla media aritmetica dei ribassi, incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Tutte le ditte partecipanti, applicando l’art. 86, comma 5, avrebbero dovuto corredare le offerte delle giustificazioni , di cui all’art. 87, comma 2. E’ controversa la questione se l’assenza di giustificazioni possa essere o meno motivo di esclusione dalla gara. Di seguito si riportano alcune decisioni giurisprudenziali: a) in presenza di una norma di gara che a pena di esclusione impone l’onere di presentazione delle giustificazioni preliminari, va esclusa l’impresa che non ha allegato alcuna giustificazione, mentre va ammessa al contraddittorio successivo l’impresa che ha presentato giustificazioni insufficienti, e infatti l’ipotesi di inesistenza delle giustificazioni preliminari va distinta da quella della loro insufficienza o incompletezza (Consiglio di Stato - Sez. V - 30 giugno 2003, n. 3871); b) l’impresa che non correda la propria offerta con giustificazioni relative alle voci più significative di prezzo, pari al 75% dell’importo a base d’asta (ex art. 21 L. Merloni) non va esclusa dalla gara. La previsione di giustificazioni preventive contemplata dall’art. 21, comma 1 bis, non deve incidere sul diritto dell’offerente, sospettato di anomalia, di presentare successivamente giustificazioni in omaggio al principio del contraddittorio. Ne deriva che l’insufficienza delle giustificazioni non può comportare l’esclusione dalla gara. Pur escludendo che un’impresa possa proporre un’offerta economica sguarnita da qualsiasi previsione di utile, non è stato fissata una quota di utile rigida, al di sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua (Consiglio di Stato – Sez. VI – 8 marzo 2004, n. 1072); c) di tutt’altro avviso la quinta Sezione – 15 marzo 2004, n. 1271 :”Altro è la necessità di procedere in contraddittorio all’esame delle giustificazioni prodotte sulle voci di prezzo, al fine di escludere che l’offerta sia definita bassa in misura anomala; altro è l’obbligo, stabilito a pena di esclusione e dunque come requisito di ammissione alla gara (non è sufficiente la presentazione della sola analisi dei costi), di corredare l’offerta di giustificazioni su voci di prezzo preventivamente definite nel bando”; d) convincente appare la lettura offerta dalla VI Sezione del Consiglio di Stato – 17 febbraio 2004, n. 613: la clausola con la quale si richiede la presentazione di documenti giustificativi a corredo dell’offerta e a pena di esclusione, va intesa nel senso che la sanzione colpisce soltanto le offerte sospette di anomalia che siano risultate prive di giustificazioni, non potendosi escludere, in caso di inottemperanza alla suddetta richiesta, le offerte che si collocano al di sotto della soglia di anomalia, non occorrendo ex ante una verifica di tutte le offerte. Le giustificazioni legittimamente vengono inserite in una busta chiusa, destinata ad essere aperta solo in caso di offerte sospette di anomalia, tenendo presente che in tal modo non viene violata la par condicio tra i concorrenti e viene scongiurato il pericolo per i concorrenti di essere costretti a svelare preventivamente i propri segreti commerciali e industriali e le proprie strategie di impresa. Quest’ultima sentenza conferma quanto precedentemente affermato dalla V Sezione – 21 novembre 2003, n. 7615; e) le giustificazioni non assurgono a requisito di partecipazione alla gara, venendo in rilievo solo in via eventuale, nella fase successiva a quella di verifica dell’anomalia e se ed in quanto l’offerta ne risulti sospetta. Le giustificazioni dell’offerta presentata da una Ati costituenda devono essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate, poiché pur non avendo natura negoziale comportano una autonoma manifestazione di volontà da parte delle stesse. Solo successivamente alla formale costituzione dell’Ati, l’impresa capogruppo diviene l’unica interlocutrice dell’ente appaltante, cui vanno imputate le dichiarazioni negoziali (Consiglio di Stato – Sez. V – 29 novembre 2005, n. 6772). Si è dell’avviso che l’esclusione possa essere dichiarata solo quando il bando di gara la sancisca espressamente ed in ogni caso l’equivoco richiamo alla procedura di cui agli artt. 87 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, senza nessun riferimento puntale invece all’art. 86, comma 5, consente di affermare che nei concorrenti sia potuto insorgere un ragionevole dubbio, stante l’equivocità della clausola, con il richiamo ai criteri di verifica e non alla necessità di corredare l’offerta con le giustificazioni. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene legittimo consentire l’integrazione (presentando le relative giustificazioni) all’impresa che ha operato il ribasso del 20,500%, applicando il procedimento di cui all’art. 88 del Codice appalti. Per quanto concerne la corretta procedura si ritiene preferibile che l’organo competente ad approvare l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 12 del Codice, rilevi il vizio di legittimità, ostativo all’approvazione degli atti stessi e rimetta al Presidente della Commissione gli atti di gara, perché riprenda le operazioni dal momento in cui il vizio è stato evidenziato. In alternativa, qualora gli atti di gara fossero ancora nella disponibilità della Commissione, il Presidente potrebbe, in autotutela, riconvocare la Commissione ed autoannullare le decisioni viziate. In entrambi i casi è necessario garantire la pubblicità delle sedute, invitando tutti i partecipanti alla gara. (fonte: Regione Piemonte) QUESITO del 31/12/06 - Normativa applicabile - appalti sottosoglia: Oggetto: Contrasto tra L.R. e D.Lgs. 163/2006 Buongiorno, facendo riferimento al D.P.R. 554/99 e al D.Lgs. 163/06, volevo sapere le modalità e i termini di pubblicazione di un avviso di selezione per l’affidamento di incarico fiduciario relativo alla progettazione preliminare e definitiva, di importo inferiore alla soglia comunitaria. L’art. 80 infatti del D.P.R. 554/99 “Forme di pubblicità” è stato abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 163 del 2006 e l’art. 66 del nuovo Codice dei contratti pubblici fa riferimento al comma 1 ad una “Commissione” di cui all’allegato X “Caratteristiche relative alla pubblicazione” che mi sembra, se non sbaglio l’interpretazione, riguardino prevalentemente i bandi da diffondere nelle Comunità Europee. RISPOSTA del : L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore alla soglia comunitaria di interesse regionale risulta disciplinato dagli art.i 8 e 9 della L.R. 27/03 e dettagliatamente argomentato dalla DGR. n. 2119 del 2 agosto 2005 e sostenuto dalla DGR. n. 2155 del 5 luglio 2006 con la quale la Giunta Regionale ha fornito indicazioni di carattere generale intese ad orientare i soggetti che realizzano lavori di interesse regionale nell’individuazione della normativa applicabile agli stessi dopo l’entrata in vigore del Codice dei contratti. In particolare per l’affidamento dei servizi in oggetto sono previste due fasce di importo 0-40.000 Euro e 40.000 Euro-211.000 Euro soglia comunitaria. Per la prima fascia, qualora la stazione appaltante proceda all’affidamento diretto/fiduciario è previsto il solo obbligo della pubblicità dell’avvenuto affidamento. Per quanto concerne invece i termini di pubblicazione (ricezione offerte/domande) si rinvia all’art. 124 del D.Lgs. 163/2006. Si precisa inoltre che l’art. 66 del del D.Lgs. 163/06 concerne le modalità e i termini di pubblicazione degli affidamenti sopra soglia comunitaria. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 31/12/06 - Minimi tariffari - Clausole bando: Oggetto: Clausola su limiti tariffari Con la presente si chiede se nei nuovi bandi per servizi di architettura ed ingegneria si deve aggiungere la dicitura: "si precisa che, ai sensi dell'art. 2 L. 4.08.06, n. 248, non sussistono più i limiti tariffari, né pertanto, il limite del 20% di ribasso previsto dalla L. 155/89". Gli ordini professionali ovviamente, dichiarano che i minimi tariffari per gli appalti pubblici sono inderogabili, ma la legge é in vigore da tempo. Si chiede un vostro parere in merito. RISPOSTA del : Pur in presenza di opinioni divergenti sulla questione posta nel quesito, l’interpretazione maggioritaria ritiene che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 2 della Legge 248/2006, siano venute meno tutte le disposizioni normative che prevedevano “minimi obbligatori e inderogabili”, con immediati riflessi anche sulle gare per l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della citata legge 248/06, le stazioni appaltanti hanno facoltà di continuare a fare riferimento alle “tariffe”, ma esclusivamente al fine di stimare gli importi dei corrispettivi da mettere a base di gara, motivando in tal caso, i presupposti in base ai quali le tariffe stesse siano state ritenute “adeguate”. Alla luce delle richiamate norme e nelle more dell’emanazione di auspicati atti di indirizzo chiarificatori, pare pertanto opportuno che le Stazioni Appaltanti, nel predisporre i bandi di gara per l’acquisizione dei servizi di progettazione, precisino la derogabilità dei minimi tariffari, come prospettato nel quesito, ma facciano altresì espresso richiamo alle modalità di valutazione della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 163/06. La valutazione “dell’anomalia” va prevista sia nel casi di affidamento al massimo ribasso (con eventuale ricorso all’esclusione automatica se il valore a base d’asta è inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 163/06) , sia nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 01/01/07 - Pubblicità - Procedura affid servizi forniture sopra soglia com: L'art. 65 del D.Lgs. 163/2006 prevede che l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria sia pubblicato, seguendo le informazioni di cui all'allegato IX A, punto 5, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione. Si intende, quindi, che tale esito sia inviato alla Commissione Europea per la relativa pubblicazione. Le ulteriori pubblicazioni dell'esito di gara all'Albo Comunale, sul sito internet del Committente e sul sito dell'osservatorio regionale (non eccedendo l'appalto l'ambito territoriale comunale), possono intendersi sufficienti forme di pubblicità per garantire la correttezza dell'iter conclusivo della procedura di gara, anche senza darne notizia sulla GURI e sulla stampa ? Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti. RISPOSTA del : L’avviso sui risultati della procedura di affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria previsto dall’art. 65 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dall’art. 3 del Dlgs. n. 6 del 2007 segue le modalità di pubblicazione di cui all’art. 66. Sopra soglia comunitaria si ribadisce pertanto che l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento di servizi e forniture segue il medesimo iter di pubblicazione del relativo bando di gara (principio di simmetricità): nell’art. 66 infatti compare sempre la locuzione “gli avvisi e i bandi”. La pubblicazione degli avvisi sui risultati (e dei bandi) sopra soglia avviene pertanto con la trasmissione alla Commissione Europea secondo le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Italiana e sul profilo Committente della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio (non ancora attivo vedasi art. 253 c. 10). Gli avvisi (e i bandi) sono altresì pubblicati (dopo 12 gg …) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Sotto soglia comunitaria invece le novità introdotte dal Dlgs. 113 del 2007 hanno disposto una modalità di pubblicazione diversa tra bando e avviso sui risultati della procedura di affidamento di servizi e forniture prevedendo esplicitamente iter di pubblicazione diverse tra bandi e avvisi: l’art. 124 del D.Lgs. 163/2006 al comma 5 per i bandi prevede infatti la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Italiana, sui siti informatici di cui all’art. 66 comma 7 e sull’albo della stazione appaltante, mentre al comma 3 per gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento prevede la “sola” pubblicazione sui siti informatici di cui all’art. 66 comma 7. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 01/01/07 - Pubblicità - Pubblicazione avviso risultati gara tutti settori: In relazione alle modifiche introdotte dal D.lgs. 113/2007 ed in particolare a quelle di cui ai commi 3 degli artt. 122 e 124 D.Lgs. 163/2006, in base alle quali si dovrà procedere all'inserimento dell'avviso dei risultati di gara sui siti informatici di cui all'art. 66, c. 7 (Ministero delle Infrastrutture e sito informatico presso l'Osservatorio), si chiede se l'inserzione di tali esiti di procedure di gara (ed anche quelli per importi superiori alle soglie comunitarie) - ma che non eccedono l'ambito territoriale comunale - debba avvenire solo sul sito dell'Osservatorio Regionale del Veneto, analogamente a quanto risulta dalle chiarificazioni inserite sul sito www.infrastrutturetrasporti.it per la pubblicazione dei bandi di gara. Si ringrazia per l'attenzione e la disponibilità. RISPOSTA del : Il Dlgs. 113/2007 con le modifiche apportate in particolare al comma 3 dell’art. 124 del Dlgs. 163/06 ha reso obbligatoria la pubblicazione dell’avviso dei risultati di gara per tutti settori (lavori, servizi, forniture) e per tutte le fasce di importo (sopra e sotto soglia comunitaria). In particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla pubblicazione sui siti informatici l’art. 66 comma 7 del D.lgs 163/2006 prevede la pubblicazione su due siti informatici: quello del Ministero delle Infrastrutture e quello dell'Osservatorio. L’Art. 253 comma 10 del Dlgs. 163/2006 -norme transitorie- ”dispone che sino all’entrata in vigore del sito informatico presso l’Osservatorio (riferito alla sezione centrale di cui all’art. 7 c.4 Dlgs. 163/2006), i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20”. La pubblicazione sul sito del Ministero infrastrutture, l’unico ad oggi in funzione, come previsto nelle premesse del DM 20/2001, deve avvenire sul sito informatico predisposto dalle regioni (nel caso del Veneto, individuato con DGR 17.05.2001, n. 1173, ) per appalti di interesse regionale, sul sito del Ministero delle infrastrutture se trattasi di appalti di interesse sovraregionale. La note di chiarificazione in merito pubblicate dal Ministero delle infrastrutture sul proprio sito web all’indirizzo www.infrastrutturetrasporti.it riportano nel dettaglio come il servizio di pubblicazione sia articolato a livello statale e regionale. Nel caso pertanto di procedure di gara che non eccedono l’ambito territoriale comunale, una volta verificato che non siano di interesse sovraregionale (es. materie appartenenti ad un settore di competenza esclusiva nazionale), la pubblicazione avviene, per il Veneto sul sito informatico dell’Osservatorio regionale. (fonte: Ministero Infrastrutture)
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