D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

<< Art.125

Art.127 >>

TITOLO III - DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI A LAVORI PUBBLICI

CAPO I - PROGRAMMAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 126. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici di lavori quale che ne sia l'importo.

2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 14, legge n. 109/1994

PARERI

QUESITO del 22/10/07 - Programmazione - : Gli importi citati negli articoli 126 e 128 del D.Lgs. 163/2006 inerenti la programmazione dei lavori circa le soglie definite al fine di stabilire l'obbligatorietà o meno dell'inclusione di un lavoro nel programma triennale (€ 100.000) o al fine di stabilire che tipo livello di progettazione necessiti per l'inserimentio dei lavori stessi nell'elenco annuale(€ 1.000.000)sono da intendersi al netto dell'IVA, come previsto nelle parti del codice relative alla distinzione tra sottosoglia e soprasoglia, oppure sono da intendersi come importi complessivi e pertanto compresi di IVA spese tecniche ecc.?

RISPOSTA del 27/06/08: Per ogni importo/soglia contenuto nel d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. è necessario applicare l’articolo 29, che prevede come il calcolo del valore stimato sia basato sull'importo totale pagabile all’appaltatore al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto. (fonte: Ministero Infrastrutture)

  preferiti mappa del sito ©copyright