Articolo 54 Acquisti diretti mediante catalogo informatico

1. Con il Piano generale degli acquisti, l’APSA o il Governatorato, per quanto di competenza, possono consentire l’acquisto di beni e servizi offerti dagli operatori economici ad un prezzo o corrispettivo determinato mediante pubblicazione nell’Albo di un catalogo che indichi le caratteristiche tecniche di ogni singolo bene o servizio e il prezzo o corrispettivo a cui sono offerti. Il prezzo non può essere superiore ai prezzi e corrispettivi di riferimento.

2. Gli acquisti al massimo ribasso possono essere consentiti solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato

b) servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

3. Nel solo caso di acquisto di beni, se consentiti ai sensi dei paragrafi precedenti, gli Enti possono anche rivolgersi direttamente a operatori economici i quali, benché non iscritti all’Albo, offrono pubblicamente i propri beni sul mercato elettronico a prezzi più bassi rispetto a quelli offerti nei cataloghi o, comunque, ai prezzi e corrispettivi di riferimento.

4. I beni e i servizi da includere in un singolo catalogo e le relative caratteristiche tecniche, sono stabilite dall’APSA o dal Governatorato, ciascuno per la propria sezione di competenza, nell’ambito delle categorie di specializzazione.

5. Le condizioni di fornitura sono stabilite dall’APSA e Governatorato mediante un contratto quadro che rispetti i requisiti oggettivi e soggettivi per gli affidamenti di cui alla presente normativa.

6. Possono pubblicare un proprio catalogo tutti gli operatori economici iscritti all’Albo nella categoria di specializzazione corrispondente.

7. Il catalogo è trasmesso dall’operatore all’APSA o dal Governatorato, per quanto di competenza, che procedono agli adempimenti per la pubblicazione, previa verifica della rispondenza dei beni e servizi ivi inclusi a quanto richiesto.

8. Il provvedimento di esclusione dalla pubblicazione è immediatamente impugnabile dinnanzi all’Autorità Giudiziaria.

9. La richiesta di pubblicazione del catalogo implica accettazione da parte del fornitore delle condizioni pubblicate.

10. La procedura di acquisto mediante catalogo può essere avviata solo in presenza di almeno tre cataloghi validamente pubblicati.

11. Gli Enti, attraverso l’Albo informatico e nel rispetto del proprio bilancio preventivo, possono acquistare la quantità necessaria di un singolo bene o servizio compreso nei cataloghi mediante ordine diretto di acquisto all’operatore economico che in quel momento lo offra al prezzo più basso, ferme le valutazioni circa l’anomalia dell’offerta.
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