ART. 4. (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.

4. L'Autorità:

a) vigila affinchè sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;

f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;

5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);

h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;

i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8. 5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonchè, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonchè ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b), e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonchè la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.

8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

a) la Segreteria tecnica;

b) il Servizio ispettivo;

c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.

11. Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali.

12. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese.

13. Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione.

14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le relazioni di cui all'articolo 14, comma 8, nonchè l'elenco dei lavori pubblici affidati;

d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonchè con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;

e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 80.000 ECU, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.



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Giurisprudenza e Prassi

NATURA NON PROVVEDIMENTALE ATTI DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

L’Autorita' ha un potere di vigilanza sull'intero sistema dei lavori pubblici, dovendo la stessa assicurare l'osservanza dei principi di efficienza, efficacia, tempestivita', trasparenza e correttezza nella materia dei lavori pubblici. Cio' posto, il potere di vigilanza concretamente esplicato nei confronti dell’appellato non puo' aver prodotto conseguenze lesive della sua sfera giuridica, avendo l'Autorita' espresso sostanzialmente un proprio "avviso" sulla vicenda, inidoneo, in quanto tale, a recare direttamente ed immediatamente alcun pregiudizio.

Gli atti impugnati non hanno natura provvedimentale, ma consistono in null'altro che in un contributo utile all'orientamento dei comportamenti degli operatori del settore dei lavori pubblici.

VERIFICA A CAMPIONE - MANCATA DIMOSTRAZIONE REQUISITI - ESCUSSIONE CAUZIONE

TAR TOSCANA SENTENZA 2008

La semplice lettura dell’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni evidenzia che ai fini dell’applicazione delle sanzioni da esso previste non occorre alcun dolo o consilium fraudis, risultando sufficiente – come nel caso in esame – che dalla documentazione prodotta dal concorrente non risulti il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti che lo stesso ha dichiarato di possedere.

L’escussione della cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza per i provvedimenti di cui all’art. 4, comma 7, e l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 4, comma 8, della legge n. 109 del 1994, sono previste direttamente dalla norma – art. 10, comma 1 quater della medesima legge n. 109 del 1994 – quale adempimenti meramente consequenziali alla riscontrata carenza in capo al concorrente dei requisiti dichiarati. Non sussiste, pertanto, alcun onere di comunicazione di avvio del procedimento.

Infatti, le modalità di svolgimento della gara prevedono che la stazione appaltante si limiti a verificare la sussistenza di tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara, provvedendo alla verifica delle stesse solo nei confronti dei soggetti sorteggiati ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater, ovvero nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo graduato. Ne deriva che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di esaminare immediatamente la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese .

VERIFICA REQUISITI - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

La sentenza del Tar Lazio appellata, ha rilevato che la Società aveva effettivamente depositato la documentazione richiesta, ma solo a seguito delle contestazioni formulate dall’Autorità, violando la disposizione di cui all’art. 10, comma 1-quater della legge 109/1994, secondo cui la prova dei requisiti deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta della Stazione appaltante.

In tale sede l’appellante contesta, dopo aver rilevato con un primo motivo di censura l’incongruenza formale della motivazione (forse dovuta a un difetto di operazioni informatiche di raccordo con l’ordinanza istruttoria), che la dichiarazione IVA è equipollente al bilancio – come previsto dal bando di gara – e, comunque, all’inadempienza contestata non poteva seguire l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, prevista dalla legge solo per l’ipotesi di inadempimento dell’obbligo dell’impresa partecipante alla gara di fornire all’Autorità i dati richiesti ai sensi dell’art. 4, comma 6 legge 109/94.

Il Collegio premette che l’imperfezione testuale della motivazione della sentenza impugnata non impedisce di coglierne l’impianto argomentativo, come sopra sintetizzato, e, dunque, non è idonea a determinarne l’annullamento per mancanza di motivazione (che, peraltro, lascerebbe impregiudicata la fase rescissoria). L’equipollenza della dichiarazione Iva al bilancio non ha formato punto della decisione del giudice di primo grado, il quale ha respinto il ricorso sul diverso presupposto che la documentazione rilevante non sia stata depositata tempestivamente, non avendo affatto – contrariamente a quanto asserisce l’appellante – preso atto della tempestività del deposito sulla base dell’istruttoria compiuta (la quale accerta solo il possesso da parte dell’Autorità di detta documentazione), ma anzi ritenuto che la stessa fosse stata nella sua completezza acquisita solo in sede di audizione difensiva dinanzi all’Autorità. Era quindi onere dell’appellante provare l’avvenuta tempestiva trasmissione alla Stazione appaltante (soggetta a un termine perentorio), trattandosi di fatto ricadente nella sua sfera di organizzazione.

CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all' articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

La norma è costantemente interpretata nel senso che esclusione dalla gara, escussione della cauzione e segnalazione all’Autorità sono conseguenze automatiche del verificarsi dei presupposti in essa previsti (la mancata documentazione nel termine di 10 giorni dalla richiesta del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa).

La giurisprudenza del Consiglio è consolidata nel senso della natura perentoria del termine fissato per il controllo a campione.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 31/01/2007 - DATI OSSERVATORIO

Il lavoro specifico riguarda la trasmissione dei dati all'Osservatorio Regionale relativi a contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00. In generale per la trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti pubblici facciamo riferimento alla normativa vigente e alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza che si sono succedute nel tempo (primo riferimento il Comunicato dell'Autorità pubblicato sulla G.U. Suppl. n. 293 del 15.12.1999). Per quanto riguarda in particolare la trasmissione dei dati per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 l'Unità Periferica del Genio Civile di Padova fa da ultimo riferimento alla Comunicazione dell'Autorità dell'11 gennaio 2001 (pubbl. G.U. del 23.01.2001 n. 18 Serie Generale) secondo la quale le informazioni relative ai lavori di importo inferiore a € 150.000,00 sono trasmesse all'Osservatorio con cadenza trimestrale. Il quesito è il seguente: con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, ma anche in attuazione dell'art. 59 comma 2, punti a) e b) della L.R. 27/03 è ancora dovuta la trasmissione trimestrale dei dati relativi ai lavori di importo inferiore a € 150.000,00.


QUESITO del 11/05/2006 - OSSERVATORIO

Se il rup viene cambiato per trasferimento di competenze (dal Lazio alla Toscana) le ulteriori comunicazioni di lavori già avviati (in toscana)a quale osservatorio devono essere fatte? Di norma vige la territorialità dei lavori (come comunicatomi per telefono dall'osservatorio Romano)? L'Osservatorio Toscano è tenuto ad accettare le comunicazioni inviate anche se non partono dall'agggiudicazione? Un'eventuale segnalazione all'Osservatorio del Lazio utilizzando il codice univoco iniziale risulta problematico in quanto il RUP uscente dovrebbe rilasciare la propria password!