• LEGGĘ 10 LUGLIO 1802

    RELATIVA ALLE PERSONE DA ESCLUDERSI NEGLI APPALTI CHE SI FANNO PER CONTO DELLA NAZIONE.
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  • Preambolo

    Il Governo proclama legge della Repubblica il seguente decreto del Corpo legislativo, ed ordina che sia munito del sigillo dello Stato , stampato , pubblicato ed eseguito li 12 luglio 1802 , anno I.

    Milano 10 luglio 1802 , anno I.

    IL CORPO LEGISLATIVO

    Radunato nel numero di membri prescritto dall'articolo 84 della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di legge relativo alle persone da escludersi negli appalti che si fanno a conto della Nazione, approvato dal Consiglio legislativo il di 7 del mese di luglio corrente, trasmessogli dał Governo il giorno 8 del mese suddetto, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno , intesa nella sua seduta dei 10. dello stesso mese la discussione sull'istesso progetto, raccolti i suffragi a scrutinio segreto,

    Decreta:
  • Art. I.

    Ai funzionari pubblici stipendiati dalla Nazione ed a qualunque impiegato civile e militare con soldo fisso, è vietata ogni partecipazione si diretta che indiretta negli appalti che si fanno per conto della Nazione.
  • Art. II.

    E’ parimente proibito ai medesimi funzionarj ed impiegati il ricevere direttamente od indirettamente regali dagli appaltatori e da qualunque amministratore della pubblica sostanza.
  • Art. III.

    I contravventori sono privati delle cariche e rispettivamente degl' impieghi che coprono; sono inabilitati a più esercitarne in avvenire, ed inoltre incorrono nella pena del triplo di quanto constasse aver essi percepito in frode della presente disposizione.
  • Art. IV.

    Il Governo è autorizzato a rescindere que contratti pe' quali consterà essere stato accordato partecipazione d'interesse o regalo ad alcuno de' suddetti funzionarj ed impiegati.
  • Art. V.

    Le multe indicate all'articolo III spettano alla Nazione, che ne rilascia la metà al denunziante, se abbia dati indizj sufficienti a verificare l'accusa.
  • Art. VI.

    Nel caso poi contemplato all'articolo I se la contravvenzione sarà provata , il denunziante conseguirà un premio di scudi cento sul Tesoro nazionale.
  • Art. VII.

    Il giudizio delle contravvenzioni contemplate dalla presente legge appartiene ai Tribunali ordinarj.
  • Art. VIII.

    Non si ammettono forestieri agli appalti , che concernano articoli di fabbrica o prodotto nazionale.
  • Art. IX.

    Quei fornitori ed appaltatori che si provasse essersi condotti dolosamente , o con mala fede ne' precedenti contratti colla Nazione, sono esclusi da qualunque partecipazione diretta o indiretta negli appalti e forniture nazionali.
  • Art. X.

    Il Governo è autorizzato a rescindere que contratti ne' quali si giustificasse che i forestieri , e i fornitori ed appaltatori superiormente indicati fossero direttamente o indirettamente interessati.
  • Firme

    (L.S.) Firmat. L. VACCARI Presidente:

    Sott. MANGILI - ARRIVABENE Segret.

    Il Consigliere Segreteria di Stato NOBILI