Art. 90 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le Unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.

5. Nel caso di appalto integrato nonchè nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonchè negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I termini per la presentazione dell'offerta previsti dall'articolo 79, comma 5, sono maggiorati della metà.

6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni appartate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all'articolo 89, comma 2 e 4.

7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

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Giurisprudenza e Prassi

OMESSA INDICAZIONE IN LETTERE DEI PREZZI UNITARI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Nelle gare per l'affidamento di appalti di lavori pubblici, l'omessa indicazione in lettere dei prezzi unitari non puo' essere considerata infrazione piu' grave dell'eventuale discordanza con il dato in cifre, posto che il dato mancante (o errato) puo' essere ricavato (o corretto), in entrambi i casi con la semplice operazione matematica di applicazione della percentuale di ribasso (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 novembre 2003, n. 7134).

Infatti, solo le prescrizioni specifiche ed inequivoche stabilite a pena di esclusione dalla lex specialis della gara vincolano sia i concorrenti, sia la stessa Amministrazione, con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalita' nella loro concreta attuazione da parte di quest’ultima (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2012, n. 5681).

Nel caso di specie, dalle prescrizioni della lex specialis di gara, è indubbio che l’esclusione potesse essere disposta solo per l'omessa allegazione dei documenti a), b) e c), ovvero per l'omesso utilizzo del modello fornito dall'Amministrazione, non per qualsiasi difformita' rispetto alle previsioni dell'art. 90 del d.P.R. n. 554/1999, anche in considerazione del fatto che l’art. 90, commi 2, 3 e 5, cit. non prevede alcuna sanzione di esclusione; ne', come detto, la sanzione de qua è ricollegata dal disciplinare all’indicazione del prezzo in lettere, ma solo alle ipotesi sub I e II. Pertanto, il significato letterale e sistematico di tali disposizioni di lex specialis, puo' riguardare la comminatoria di esclusione soltanto per l’omessa allegazione dei documenti a), b) e c), ovvero per l’omesso utilizzo del modello fornito dall’Amministrazione, ma (e a prescindere dalla legittimita' della previsione circa la necessaria utilizzazione di un determinato modulo predisposto dall’Amministrazione, che non rileva nel giudizio de quo) non riguarda anche la mancata compilazione della lista secondo le previsioni di cui all’art. 90, commi 2, 3 e 5, del D.P.R. n. 554/1999.

VARIANTI MIGLIORATIVE - OFFERTA A PREZZI UNITARI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

L’art.90 infatti consente ed anzi impone espressamente ai partecipanti alle gare d’appalto da aggiudicare sulla base di offerta a prezzi unitari di integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e di inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

Se quindi la stazione appaltante prevede la presentazione di varianti migliorative, tale impostazione necessariamente presuppone che i partecipanti intervengano sulla lista delle categorie di lavori e forniture, eliminandone alcune ed aggiungendone altre, secondo la propria impostazione progettuale.

Le modifiche così apportate, deve essere ulteriormente osservato, non incidono sulla valutazione dell’anomalia dell’offerta.

Il relativo sub procedimento, come correttamente sottolineato dalla sentenza appellata, ai sensi dell’art. 86, secondo comma, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dell’art. 90, quarto comma, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, non era, nel caso di specie, necessario, e qualora la stazione appaltante, in base alla propria discrezionale valutazione, avesse ritenuto di doverlo esperire il controllo ben poteva, ed anzi doveva, essere effettuato sulla base della proposta del concorrente, non certo sulla base di voci ad essa estranee.

REVOCA AGGIUDICAZIONE - IRRILEVANTE LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

L’avviso dell'avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve ritenersi supplito, alla stregua dei principi di strumentalita' delle forme e di raggiungimento dello scopo, dalla partecipazione delle parti appellanti alla procedura culminata nell’adozione del provvedimento impugnato e caratterizzata dall’intervento del parere dell’Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 56 del 23 marzo 2011.

Il tenore del parere in esame metteva, infatti, con chiarezza in luce la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela a seguito della ritenuta illegittimita' dei provvedimenti di esclusione dei concorrenti che non avevano prodotto la dichiarazione di cui all’art. 90, comma 5, del d.P.R. n. 554/1999.

Nel caso di specie la decisione della stazione appaltate di riammettere le imprese inizialmente escluse per effetto di detta omissione, si giustifica in funzione del rilievo che l’atipicita' della richiesta della dichiarazione ex art. 90, comma 5, DPR 554/1999 rispetto alla tipologia di gara esperita dalla amministrazione, ha ingenerato nei concorrenti l’incolpevole affidamento circa la sufficienza della presentazione dell’offerta economica in conformita' alla modulistica predisposta dalla stazione appaltante, che comprendeva la dichiarazione di omnicomprensivita' del prezzo offerto rispetto ad ogni onere previsto dal capitolato.

VARIAZIONI PROGETTUALI E DICHIARAZIONE DI PRESA D'ATTO EX ART 90 DPR 554/99

AVCP PARERE 2011

Ai fini della definizione della controversia nei termini sopra individuati, occorre preliminarmente partire dal dettato della norma regolamentare in rilievo nella fattispecie in esame, ricordando che l’art. 90, comma 5, del D.P.R. n. 554/1999, tuttora vigente, in relazione ai casi di aggiudicazione “al prezzo più basso” mediante “offerta a prezzi unitari” prevede che: “Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relativa alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della legge”.

La ratio della dichiarazione di “presa d’atto” prescritta dalla citata disposizione regolamentare è chiaramente quella di confermare l’invariabilità dell’importo complessivo offerto “a corpo” in un caso, come quello dell’offerta a prezzi unitari, in cui il concorrente, previo controllo dei documenti di gara (lista delle lavorazioni ed elaborati progettuali, compreso il computo metrico) è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti…alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire”. Proprio in considerazione della finalità perseguita dalla suddetta dichiarazione, la stessa non è richiesta, invece, nel caso regolato dal precedente art. 89 del D.P.R. n. 554/1999, di offerta “mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi”, predisposto dalla stazione appaltante e non modificabile dal concorrente: in tale ipotesi, infatti, non v’è alcun intervento su “voci” e “quantità”, tale da rendere opportuna una esplicita dichiarazione di conferma da parte del concorrente della invariabilità del corrispettivo offerto mediante la sola percentuale di ribasso.

Deve, quindi, ritenersi che la stazione appaltante, facendo corretto uso del potere discrezionale alla stessa riconosciuto di adattare la disciplina della procedura di gara alle specifiche caratteristiche del relativo affidamento, abbia legittimamente richiamato nella gara in questione – in relazione a “variazioni progettuali” implicanti quelle medesime modifiche di voci e quantità caratterizzanti le offerte a prezzi unitari negli appalti a corpo – la disciplina dettata dall’art. 90, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia di quella esigenza di certezza della invariabilità del prezzo offerto “a corpo”, meritevole di tutela anche nella fattispecie, nonostante l’inapplicabilità in via diretta della citata disposizione regolamentare. Legittimamente, pertanto, al punto 2 della Sezione XI.4 del bando di gara è stato previsto che “con riferimento alle variazioni progettuali ammesse di cui alla SEZIONE XI.3), il concorrente può integrare o ridurre le quantità che ritiene carenti o eccessive ed inserire le voci e le relative quantità ritenute mancanti o insufficienti. Tali integrazioni o riduzioni saranno riportate in maniera inequivocabile a pena di esclusione. Altresì, si riporterà la dichiarazione di presa d’atto, ai sensi dell’art. 90, comma 5, del DPR 554/99 e s.m.i., della irrilevanza dell’indicazione delle voci e relative quantità sull’importo complessivo dell’offerta. Detto importo resta fisso e invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.”.

In presenza di adempimenti di carattere formale contrassegnati, come nel caso di specie, da un ragionevole tasso di scusabilità dell’errore, anche per effetto della possibile induzione in errore creata dal modello allegato al bando predisposto dalla stessa stazione appaltante, merita, infatti, di essere tutelato l'affidamento e la buona fede dei partecipanti, salvaguardando l'ammissibilità delle offerte, per consentire al contempo la più ampia partecipazione di concorrenti alla gara, in difesa dell'interesse pubblico al confronto concorrenziale più ampio possibile fra gli aspiranti contraenti; mentre, la difesa del principio della "par condicio" concorsuale rimane, in ultima analisi, affidato ad un rispetto puntuale e non formalistico dei significati che le clausole di gara presentano, nel contesto degli atti e tenuto conto delle caratteristiche della specifica procedura concorsuale (come è agevole argomentare da Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5676).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di A. – Lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme sull’inquinamento luminoso e contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione al viale delle Industrie e via degli Astronauti – Importo a base d’asta: € 836.147,29 – S.A.: Comune di A. (NA).

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STIMA SOMMARIA - OFFERTA PREZZI UNITARI

AVCP PARERE 2010

“Il computo metrico estimativo definitivo previsto dall’art. 35 del D.P.R. n. 554/1999 differisce dalla stima sommaria dell’intervento di cui all’art. 34 che si presenta come un iniziale calcolo approssimativo effettuato dalla stazione appaltante in sede di progetto definitivo. Gli artt.71 e 90, in merito alla presentazione delle offerte fanno riferimento al computo metrico, omettendo il termine estimativo. Si ritiene che l’omissione del termine estimativo possa derivare dalle diverse procedure di aggiudicazione previste dagli artt. 89 e 90 del D.P.R. n. 554/1999. Relativamente al rilievo e alla ostendibilita' del computo metrico estimativo, e quindi anche dell’elenco dei prezzi unitari, risulta evidente che tali documenti devono essere posti in visione ai partecipanti nei casi di aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato sull’importo posto a base di gara o sull’elenco prezzi adottati dalla stazione appaltante, di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 554/1999. Diversamente opinando l’aggiudicatario si troverebbe infatti a sottoscrivere un contratto a cui, secondo quanto previsto dall’art. 110 del D.P.R. n. 554/1999, deve essere allegato un elenco prezzi unitari a lui non noto, contravvenendo ai principi di correttezza ed equita'. Nel caso di aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999, vi è in ogni caso l’obbligo dell’ostensione del computo metrico come previsto dagli artt. 71 e 90 del D.P.R. n. 554/1999. Per quanto riguarda l’omissione del termine estimativo precedentemente richiamata, si rileva che la mancata ostensione dell’elenco prezzi, e quindi della parte estimativa, in questo caso non determinerebbe successivamente problemi contrattuali : l’elenco prezzi da allegare al contratto sarebbe infatti gia' noto all’offerente in quanto da lui stesso prodotto.” Sulla base di tali considerazioni è stato, conseguentemente deliberato, con specifico riguardo al caso dell’affidamento di un appalto a corpo mediante offerta a prezzi unitari – come quello in rilevo nel caso di specie – che “nel caso di aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999, vi sia l’obbligo di porre in visione il solo computo metrico che definisce le quantita' delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici di progetto”.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa S.– Facolta' di Scienze Motorie - Centro Sportivo “Record” - Lavori necessari per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi per l’intero complesso – Importo a base d’asta € 1.340.000,00 – S.A.: A. - U..

CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO - DISCORDANZA TRA RIBASSO E PREZZO COMPLESSIVO

TAR TOSCANA SENTENZA 2010

La lettera e la ratio della norma di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 554/1999, nella parte in cui stabilisce la prevalenza del ribasso percentuale indicato in lettere, essendo improntata ad un'esigenza di conservazione, non consente di limitarne l'operativita' ai soli casi di discordanza tra cifra e lettera del prezzo o del ribasso, venendo tale prescrizione in rilievo anche in caso di discordanza tra ribasso e prezzo complessivo.(Cons. Stato, Sez. V, 13.6.08, n. 2976).

OFFERTA ECONOMICA - CORREZIONI ERRORI MATERIALI - LISTA PREZZI

AVCP PARERE 2010

In nessun caso, quindi, è consentito alla Commissione, ai fini dell’aggiudicazione, di modificare il contenuto sostanziale delle offerte presentate dalle imprese concorrenti, essendo esse manifestazione della loro liberta' contrattuale, mentre (ex art. 90, commi 2 e 7 cit.) sono al piu' ammissibili solo correzioni di errori materiali nella compilazione dell’offerta, ictu oculi rilevabili (cfr. ad es. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 23 giugno 2006 , n. 5092).

In tale ottica, pertanto, va ribadito che dal disposto dell’art. 90, comma 7 del D.P.R. n. 554/1999, interpretato in coerenza con quanto prescritto nel precedente comma 6, è desumibile il principio di valenza generale secondo cui “l’elemento dell’offerta che assume carattere vincolante per la stazione appaltante è il ribasso percentuale” (TAR Abruzzo, Pescara 14 marzo 2007 n. 325), che costituisce, pertanto, il dato decisivo di riferimento in base al quale, non solo si identifica l'offerta (comma 6), ma si effettua (“dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto”, comma 7) la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest’ultima (cfr. ad es. Consiglio Stato, Sez. V, 10 novembre 2003, n. 7134).

La descritta procedura dettata dal Regolamento è evidentemente tesa a lasciare a carico dell’offerente il rischio di errori di calcolo nella compilazione della lista prezzi, ponendo sullo stesso l’onere di indicare, oltre al prezzo complessivo, anche il conseguente ribasso percentuale (cfr. parere dell’Autorita' n. 17 del 27 settembre 2007).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di G. – Lavori di completamento e adeguamento alle norme di sicurezza e accesso ai disabili dell’impianto sportivo polivalente alla frazione S. Clemente e realizzazione di solare termico – Importo a base d’asta € 90.513,01 – S.A.: Comune di G. (CE).

CONSEGUENZE MANCATA INDICAZIONE IN LETTERE DEI PREZZI UNITARI

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2010

L'art. 90 D.P.R. n. 554/99 non ricollega la mancata espressione in lettere dei prezzi unitari, all’esclusione del concorrente, che invece abbia correttamente espresso in cifre e in lettere, gli importi totali e la percentuale di ribasso. Il consolidato orientamento del giudice d’appello afferma che "nelle gare per l'affidamento di appalti di lavori pubblici, l'omessa indicazione in lettere dei prezzi unitari non puo' essere considerata infrazione piu' grave dell'eventuale discordanza con il dato in cifre, posto che il dato mancante (o errato) puo' essere ricavato (o corretto), in entrambi i casi con la semplice operazione matematica di applicazione della percentuale di ribasso". (Consiglio Stato, Sez. V, 10 novembre 2003 n. 7134).

OMESSA SOTTOSCRIZIONE LISTA DELLE LAVORAZIONI - EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

E’ legittima l'esclusione da una gara pubblica di una impresa il cui legale rappresentante ha omesso di sottoscrivere, in ogni pagina, la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dei lavori, nel caso in cui tale sottoscrizione sia prescritta come obbligatoria dalla lex specialis a pena di esclusione; infatti, essendo le liste delle lavorazioni finalizzate ad evidenziare che il concorrente ha avuto piena contezza delle quantita' e dei prezzi delle lavorazioni, l’omessa sottoscrizione delle stesse determina - a maggior ragione se l’omissione sia sanzionata dal bando con la espulsione dalla gara - la scelta obbligata dell’esclusione, in osservanza del principio di parita' di trattamento.

VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA - GIUSTIFICAZIONI SUI TRATTAMENTI SALARIALI MINIMI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

L’art. 90 del d.p.r. 554/99 relativo alle aggiudicazioni al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, consente alla stazione appaltante in base al disposto del comma 7 dell’art. 90 citato, di correggere eventuali imprecisioni, fermo restando il ribasso. La norma dell’art. 90, pur riguardando una metodologia specifica di aggiudicazione, non puo' essere intesa anche quale divieto alla sua applicazione analogica in casi simili.

Laddove l’offerta, oggetto della procedura di cui all’art. 87 del d. lgs. 163/2006 in quanto anormalmente bassa, è stata giudicata accettabile e congrua dalla stazione appaltante ed ha avuto, per questo motivo, la possibilita' di aggiudicarsi l’appalto come offerta economicamente piu' vantaggiosa, malgrado essa contenesse una valutazione dei costi della manodopera inferiore a quella riveniente dalla contrattazione collettiva dello specifico settore merceologico cui appartiene l’appalto stesso, in tal modo la commissione di gara ha dato ingresso - al di la' delle modalita' specifiche di controllo delle giustificazioni offerte dalla impresa controllata e dalla presenza di una puntuale motivazione sul perche' siffatta divaricazione fosse stata ritenuta accettabile - ad una ipotesi di giustificazione non ammissibile, a tenore del chiaro dettato del comma 3 del ridetto art. 87, in quanto si tratta dell’applicazione, da parte dell’offerente, di salari inferiori ai minimi applicabili in forza di una fonte autorizzata dalla legge, come tale non suscettibile di giustificazione alcuna.

OPERE A CORPO E A MISURA - DETERMINAZIONE PREZZI UNITARI

AVCP PARERE 2008

Per gli appalti il cui corrispettivo è calcolato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura, l’articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (nel testo vigente al momento della pubblicazione del bando di gara) dispone che, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puo' essere modificato sulla base della verifica della quantita' o della qualita' della prestazione. Per le prestazioni a misura, invece, il prezzo convenuto puo' variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva della prestazione.

Inoltre, l’articolo 90, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 specifica che, in caso di aggiudicazione al prezzo piu' basso con il metodo dell’offerta a prezzi unitari, è predisposta la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori, composta da sette colonne ove sono riportati, per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture individuate in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unita' di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

Oggetto:Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006, presentata dall’impresa P. R. - Appalto di lavori di illuminazione del Centro storico - 2° stralcio funzionale. Importo complessivo € 487.181,02 - S.A. Comune di A.

STUDIO DI FATTIBILITA' E COMPATIBILITA' CARICHE

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2008

In tema di affidamento di servizi di progettazione, l’aver partecipato alla redazione dello studio di fattibilita' non comporta causa di incompatibilita' per violazione del principio della par condicio.

Per poter invocare l’art. 8, co. 6, d.p.r. n. 554/1999 il collaboratore esterno a cui è affidato un incarico di consulenza avente ad oggetto attivita' funzionali all’accertamento della fattibilita' dell’opera si deve porre in funzione ausiliaria al R.U.P., ossia di collaboratore di questo nell’esercizio dei suoi compiti.

Le prestazioni svolte dai professionisti in relazione allo studio di fattibilita' sono, quindi, da ricondurre all’attivita' tecnico-amministrativa connessa alla progettazione, ma da questa distinta che, per la sua complessita', richiede una specifica professionalita' e, ai sensi dell’art. 90, co. 6, d.lgs. n. 163/2006, puo' essere affidata a terzi. In tal caso non sussiste alcuna previsione di incompatibilita' rispetto alla progettazione, atteso che l’incompatibilita' invocata riguarda soltanto gli affidatari dei servizi di supporto che non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonche' a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato. D’altro lato, si osserva che l’affidatario del servizio di supporto deve risultare tale all’esito di uno specifico procedimento anche concorsuale, che trova il suo atto di avvio nella proposta del R.U.P. (art. 8, co. 5, d.p.r. n. 554/1999): il che non si verifica nella concreta fattispecie.

Inoltre, per pacifico principio generale, le cause di incompatibilita' sono di stretta interpretazione in quanto limitative della liberta' di iniziativa economica costituzionalmente garantita, a nulla vale il tentativo di un’estensione analogica a fattispecie non espressamente contemplate (cfr. precedente di questa Sezione 28 febbraio 2007, n. 882 e Cons. St., Sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 561): sulla base di tale principio infatti, è stata affermata la piena legittimita' della partecipazione dell’affidatario della progettazione preliminare alla gara per l’affidamento della progettazione definitiva e esecutiva in assenza di alcuna disposizione che disponga in senso contrario. Infatti, il principio della par condicio non puo' essere irrigidito fino al punto di stigmatizzare asimmetrie competitive fondate su meriti acquisiti per effetto della partecipazione a procedure rette dalle disposizioni comunitarie e nazionali ispirate alla logica concorrenziale: il vantaggio concorrenziale sotteso al previo espletamento dell’incarico finalizzato alla redazione del progetto preliminare costituisce, al pari della condizione in cui versa l’aggiudicatario in caso di procedura di rinnovo di un pregresso affidamento, ovvero della situazione in cui versa l’appaltatore di lavori in ambiti territoriali limitrofi, una differenziazione fattuale la cui positiva incidenza si atteggia ad esplicazione del giuoco concorrenziale piuttosto che fungere da fattore anticompetitivo.

Manca, nella fattispecie, il presupposto per l’applicazione del divieto, in quanto la precedente attivita' svolta dai professionisti non è qualificabile come progettazione.

Lo studio di fattibilita', quale previsto dall’art. 128 d.lgs. n. 163/2006, è un elemento della documentazione programmatoria dei lavori pubblici, contenente dati tecnici, gestionali, economico-finanziari dell’opera, che non solo si colloca temporalmente in un momento antecedente allo stesso avvio della progettazione, ma si rapporta a questa come presupposto e non come parte integrante.

OFFERTA - RIBASSO PERCENTUALE IN LETTERE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

L’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999 ai commi 2 e 7, stabilisce la prevalenza del ribasso percentuale indicato in lettere, la lettera e la ratio della norma di cui al comma 2, improntata ad un’esigenza di conservazione, non consentono di limitarne l’operativita' ai soli casi di discordanza tra cifra e lettera del prezzo o del ribasso, venendo la medesima prescrizione in rilievo anche in caso di discordanza tra ribasso e prezzo complessivo. In definitiva, che, alla stregua della normativa regolamentare, l’amministrazione era tenuta a considerare la sola offerta vincolante data dal ribasso percentuale in lettere, offerta da intendersi al netto degli oneri di sicurezza, senza che abbia rilevanza la riconducibilita' della discrasia ad un mero errore materiale o ad un non corretto computo della base d’asta in relazione all’importo degli oneri di sicurezza.

OFFERTA PREZZI UNITARI - RIBASSO SUL PREZZO A BASE D'ASTA

AVCP PARERE 2008

Nell’offerta prezzi unitari, ciò che rileva ai fini della individuazione certa dell'offerta è l'indicazione della percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta. Come, infatti, rilevato dal giudice amministrativo “L'art. 90, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, da interpretarsi in coerenza con quanto prescritto nel successivo comma 6, ha inteso risolvere in modo chiaro tutti i problemi connessi alle discordanze tra le varie parti dell'offerta, indicando come criterio unificatore e vincolante quello della percentuale di ribasso (in precedenza non prescritta), onde considerare irrilevanti i possibili errori che il concorrente in una gara di appalto abbia commesso nell'indicazione del prezzo complessivo offerto per l'esecuzione di un'opera pubblica. In base alla norma sopra citata il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari negli appalti di lavori pubblici è, pertanto, rappresentato dal ribasso percentuale, in base al quale, non solo si identifica l'offerta (comma 6), ma si effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest'ultima” (TAR Lazio, Roma, sez. II/ter 12/10/2005 n. 8409).

Inoltre, “la mancata indicazione del prezzo complessivo, facilmente determinabile da una semplice operazione aritmetica, in ragione della percentuale di ribasso offerto sull'importo a base d'asta, non può essere sanzionata in ogni caso in modo più rigoroso della errata indicazione del medesimo” (TAR Sicilia, Palermo, sez. I 9/11/2005 n. 4992; TAR Campania, Napoli, sez. VIII 13/6/2007 n. 6098).

OGGETTO: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla Di F. Emidio, dalla C. Renato, dalla T&C s.r.l. e dalla S. geom. Francesco – realizzazione collettore fognario ad integrazione e completamento della rete fognaria di B. – M.. S.A. Comune di M. Ufficio Gare Associato Comunità Montana del M..

CATEGORIE SPECIALIZZATE - DIVIETO SUBAPPALTO

AVCP PARERE 2008

Con determinazioni n. 25/2001 e n. 31/2002 l’Autorità ha chiarito che le lavorazioni di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999, non sono subappaltabili con la conseguenza che l’aggiudicatario deve eseguirle direttamente ed essere qualificato oltre che nella categoria prevalente anche con riferimento alle stesse, ovvero deve costituire una associazione temporanea di imprese di tipo verticale.

Nel caso in esame, il bando presenta una carenza per quanto attiene alla mancata previsione di specifica clausola sul divieto di subappalto delle categorie OS28 e OS30, di importo superiore al 15 per cento dell’importo complessivo dell’intervento e rientranti fra quelle cd. super specializzate.

Il Collegio ritiene non conforme alla disciplina di gara l’esclusione dell’impresa S. s.r.l. priva della qualificazione nelle categorie OS28 e OS30, tuttavia non può non rilevarsi che non è conforme all’articolo 37, comma 11, del d. Lgs. n. 163/2006 la mancata previsione, nel bando di gara, del divieto di subappalto delle predette categorie.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla S. s.r.l. – lavori di adeguamento alla normativa antincendio alle Torri A e B, alle autorimesse e parti comuni del complesso immobiliare in M. S.A: Fondazione E.N.P.A.M.

OFFERTA A PREZZI UNITARI - LISTA DELLE LAVORAZIONI

AVCP PARERE 2007

Ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del d.P.R. 554/1999, nella Lista delle lavorazioni e forniture sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. Nella quinta e sesta colonna, il concorrente indica i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

Rispetto alle previsioni di cui all’articolo 90 del d. P.R. 554/1999, la Lista predisposta dalla S.A. riportava ulteriori voci, concernenti, rispettivamente, il numero progressivo del computo metrico estimativo, il codice del prezziario della regione Piemonte, il dettaglio delle misure, il ribasso percentuale.

Relativamente alla riportata disposizione, si deve innanzitutto evidenziare che, se è vero che la stessa precisa in modo analitico quale debba essere il contenuto della Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione delle opere, ciò non significa che la S.A. non possa introdurre delle voci che, quand’anche risultassero ridondanti, siano ritenute atte a supportare l’offerente nell’indicazione del prezzo unitario offerto.

In sede di istruttoria procedimentale, la S.A., ha evidenziato che le voci aggiuntive della Lista delle lavorazioni e delle forniture costituiscono una utile specificazione delle indicazioni di cui all’articolo 90 del d.P.R. 554/1999, tese ad ottenere una maggiore consapevolezza del concorrente nella predisposizione dell’offerta.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla M. s.r.l. – costruzione casellario n. 8. S.A. A.M. C. s.p.a.

OFFERTA E RIBASSO

CGA SICILIA SENTENZA 2007

Qualora le divergenze tra prezzo unitario in lettere ed in cifre dell’offerta siano di lieve o addirittura lievissima entità, comunque non tali da rendere palesemente inattendibile e fuori mercato l’importo indicato in una delle due formulazioni, deve trovare necessaria e vincolata applicazione il criterio della prevalenza del “ribasso percentuale indicato in lettere”, ai sensi dell’art. 90 del DPR n. 554/1999.

OFFERTA A PREZZI UNITARI - ERRORE MATERIALE

AVCP PARERE 2007

Il comma 7 dell' art. 90 D.P.R. 554/99, nel prevedere la possibilità della stazione appaltante di correggere errori materiali delle offerte per prezzi unitari presentate ad una gara per l'affidamento di opere pubbliche, delinea in realtà un sistema volto a risolvere ogni incertezza che possa insorgere in un'offerta articolata, quale appunto quella per prezzi unitari, prevenendo contestazioni circa l'effettiva volontà della parte privata mediante la sostituzione della volontà equivoca con un contenuto legalmente predeterminato, nell'ottica della certezza, della trasparenza delle operazioni concorsuali e della connessa par condicio dei concorrenti, nonché della conservazione delle offerte contenti dati non congruenti tra loro; da tale disposizione - seppure riferita all'offerta dell'aggiudicataria, ma letta congiuntamente con quella di cui al comma 2 (prevalenza sull'importo in cifre dell'importo in lettere del ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara) - è perciò desumibile il principio di valenza generale secondo cui “l'elemento dell'offerta che assume carattere vincolante per la stazione appaltante è il ribasso percentuale”.

Il giudice amministrativo ha, peraltro, espressamente confermato l’avviso dell’Autorità riportato nella deliberazione 29 aprile 2002, n. 114, affermando al riguardo che la rideterminazione dei prezzi unitari, a seguito della verifica dei conteggi effettuata dopo l’aggiudicazione, va mantenuta ferma anche qualora, all’esito dell’operazione, non risulti rispettata la volontà emergente dall’originaria offerta formulata dall’aggiudicatario, essendo questa l’effetto tipico di ogni eterointegrazione normativa delle manifestazioni di volontà private.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di C. – ricostruzione di una tratta di marciapiedi alla via Sallustio del capoluogo.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - PUNTEGGIO

TAR LAZIO SENTENZA 2007

Tanto non appare al Collegio che possa violare i principi di pubblicità e trasparenza, atteso che alla apertura dei plichi contenenti la documentazione, le offerte economiche e quelle tecniche era presente un Notaio (sicché non può presentarsi alcun dubbio circa l’eventuale manomissione delle buste contenenti le offerte tecniche) e che detti principi non sono assoluti, ma derogabili, come nel caso che occupa, dalla lex specialis di gara, che, trattandosi di gara svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ben poteva prevedere la valutazione in seduta riservata dell’offerta tecnica e, per esigenze di economicità della procedura, anche che tanto fosse effettuato previa apertura delle relative buste nel corso della seduta stessa.

Ritiene in proposito il Collegio che la Commissione non abbia formulato al riguardo dei veri e propri sotto criteri, ma specificazioni in merito alla attribuibilità dei punteggi, dopo la apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, a fini meramente ricognitivi, onde assolvere al doveroso obbligo motivazionale al riguardo, considerato che l’art. 8 delle norme di gara e contrattuali recava modalità di assegnazione di punteggi, per i vari lotti, piuttosto generiche e per lo più indicanti solo il punteggio massimo attribuibile.

OFFERTA PREZZI UNITARI - DISCORDANZA NELL'INDICAZIONE DEL PREZZO

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Ai sensi dell’articolo 90, comma 3 del d.P.R. 554/1999, il modulo contenente la lista delle categorie non può presentare correzioni che non sono espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente e, in caso di discordanza dei prezzi unitari, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Tuttavia, nel caso di sovrascrittura del prezzo unitario su altra e diversa cifra tenuto conto della correttezza della corrispondente indicazione in lettere e soprattutto del conseguente prodotto “prezzo unitario per quantità”, deve darsi prevalenza all’aspetto sostanziale della manifestazione della volontà del concorrente, tenuto conto sia del rispetto della norma e conforme giurisprudenza, che prescrive la prevalenza del prezzo unitario indicato in lettere sia dell’interesse dell’amministrazione ad effettuare la procedura di gara con il maggior numero possibile di concorrenti.

L’Autorità ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che è conforme alla normativa vigente la procedura posta in essere dalla S.A., in riferimento all’avvenuta ammissione dell’offerta della ditta M. C.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla G. s.r.l. – lavori di manutenzione e ripristino della strada M. –P. –S. C. Completamento in agro del Comune di R. S.A. Comunità Montana L. e M.

COMMISSIONE DI GARA E INCOMPATIBILITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

L’art. 90 comma 5 del dpr 554/99 pone a carico dell’impresa partecipante l’onere di un diligente comportamento consistente in un attento controllo delle voci e delle quantità che, soltanto qualora ritenute carenti, devono essere integrate. Qualora le imprese partecipanti hanno dichiarato di aver provveduto al controllo richiesto assolto all’onere prescritto, senza apportare alcuna integrazione o correzione, hanno comunque adempiuto all’obbligo previsto.

Nel caso di aggiudicazione di appalto mediante asta pubblica, come quella in esame, la norma non prevede la nomina di una commissione giudicatrice secondo le modalità previste dagli artt. 8, co. 1 lett i) e art. 92 del dpr n.554/99 e dall’art. 21 co. 4 della L. n. 10994, né esiste incompatibilità tra il responsabile del procedimento ed il Presidente della gara di appalto. La gara, pertanto, è stata legittimamente presieduta dal Dirigente del settore competente, secondo quanto previsto dall’art. 107, co. 3 lett. a) del D. Lgs, n. 267/00.

OFFERTA A PREZZI UNITARI - ERRORE MATERIALE

TAR ABRUZZO PE SENTENZA 2007

Il comma 7 dell’art. 90 del DPR 554/99, nel prevedere la possibilità della stazione appaltante di correggere errori materiali delle offerte per prezzi unitari presentate ad una gara per l’affidamento di opere pubbliche, delinea in realtà un sistema volto a risolvere ogni incertezza che possa insorgere in un’offerta articolata, quale appunto quella per prezzi unitari, prevenendo contestazioni circa l’effettiva volontà della parte privata mediante la sostituzione della volontà equivoca con un contenuto legalmente predeterminato, nell’ottica della certezza, della trasparenza delle operazioni concorsuali e della connessa par condicio dei concorrenti, nonché della conservazione delle offerte contenti dati non congruenti tra loro; e che da tale disposizione - seppure riferita all’offerta dell’aggiudicataria, ma letta congiuntamente con quella di cui al comma 2 (prevalenza sull’importo in cifre dell’importo in lettere del ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara) - è perciò desumibile il principio di valenza generale secondo cui “l’elemento dell’offerta che assume carattere vincolante per la stazione appaltante è il ribasso percentuale”.

OFFERTA A PREZZI UNITARI

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2006

E’ indubitabile che la lista delle lavorazioni e forniture di cui all’art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. costituisce elemento integrante dell’offerta, allorché l’aggiudicazione debba avere luogo con il metodo dell’offerta a prezzi unitari. Ciò tuttavia non significa che la disciplina contenuta nella citata disposizione costituisca regolamentazione esaustiva delle modalità di formulazione dell’offerta, giacché in essa vengono fissati i contenuti della lista, ma non vengono determinate le modalità con le quali il concorrente fa propria l’offerta, quale risultante dalla lista più volte menzionata, con una dichiarazione che sia indice di una sicura volontà contrattuale, proveniente da colui che è in grado di vincolare l’impresa. Nella norma manca, tra l’altro, ogni riferimento specifico al soggetto abilitato nell’ambito dell’organizzazione di impresa a formulare l’offerta e, quindi, a sottoscrivere la lista in questione. La disciplina della formulazione dell’offerta da parte dell’impresa e, quindi, delle modalità con cui la relativa dichiarazione dovrà essere effettuata dal legale rappresentate o dal suo procuratore, è rimessa, pertanto, alla lex specialis. Quest’ultima ben potrà prevedere che la dichiarazione debba essere contenuta nella scheda recante la lista delle lavorazioni. Nulla, però, sembra vietare che sia prevista (come nel caso di specie) una dichiarazione apposita, in cui riportare il prezzo globale ed il ribasso già risultanti dalla lista e che da questa sia tenuta distinta.

OFFERTA - PREZZO E PERCENTUALE DI RIBASSO

CGA SICILIA SENTENZA 2006

Costituisce presupposto indefettibile per l’applicazione della disposizione del comma settimo dell’art 90 DPR 554/99 la circostanza che nel corpo dell’offerta siano indicati sia il prezzo complessivo in numerario che la percentuale di ribasso, ed esista discordanza tra i due dati. Qualora invece, come nel caso all’esame, le imprese offerenti non siano tenute, in base alle previsioni del bando, ad indicare la percentuale di ribasso, e questa sia soggetta a determinazione da parte dello stesso seggio di gara sulla base di una semplice operazione aritmetica di conversione del prezzo complessivo indicato dall’offerente, si versa evidentemente in fattispecie del tutto diversa da quella normativamente regolata.

Basti considerare, al riguardo, come in tal caso il criterio normativo della prevalenza del ribasso percentuale rispetto all’offerta espressa in numerario, in caso di accertata difformità tra i due dati, condurrebbe all’assurda conseguenza (ovviamente neppure ipotizzata dalle difese di parte appellata) di accordare prevalenza ad un valore economico mai enunciato dall’impresa offerente e frutto invece di un mero errore di calcolo da parte dell’Amministrazione. Ma ad analogo risultato deve pervenirsi, sia pure sulla base di altro percorso argomentativo, anche nel caso qui in esame, nel quale la difformità non investe in alcun modo la percentuale di ribasso (determinata d’ufficio dal seggio di gara sulla base del prezzo complessivo indicato dall’offerente), ma concerne invece lo stesso prezzo complessivo in rapporto a quello risultante dalla somma dei prodotti tra prezzi unitari per singole categorie di lavorazione e quantità delle medesime categorie.

Ed invero, la fattispecie non appare in alcun modo riconducibile né alla previsione testuale né alla ratio dell’invocato settimo comma dell’art. 90, ascrivendosi invece alla ricordata disciplina di cui ai precedenti capoversi del medesimo articolo (in particolare il secondo e il quinto) che, in caso di offerte a misura o di parti a misura di offerte miste, accorda prevalenza ai prezzi unitari rispetto al prezzo complessivo, imponendo al seggio di gara di procedere alle correzioni degli eventuali errori di calcolo commessi dall’impresa al fine di rideterminare il prezzo complessivo in rapporto all’effettiva entità dei prezzi unitari e di commisurare quindi al valore in tal modo rideterminato la corrispondente percentuale di ribasso sulla base d’asta.

OFFERTA A PREZZI UNITARI - APPALTO DI SERVIZI

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2005

Nell’art. 90, 7° comma del d.p.r. n. 554/1999, che, a sua volta, si inserisce, con modifiche, sulla scia della previgente l. n. 14/73, sono regolate due diverse ipotesi di irregolarita' dell’offerta a prezzi unitari (come tale estensibili, per identita' di ratio e di presupposti, anche all’appalto di servizi per cui è causa): nel caso di specie si rileva quella prevista dalla seconda parte della disposizione, che concerne la mancata corrispondenza tra il prezzo complessivo quale risultante dalla somma dei prezzi unitari (eventualmente rettificata a seguito della verifica) e quello risultante dalla applicazione della percentuale di ribasso. In tal caso la norma consente che “tutti i prezzi unitari siano corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza”, puntualizzando che “i prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali”.

ARROTONDAMENTO MEDIA RIBASSO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2005

L’art. 90 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. ha inteso risolvere in modo chiaro tutti i problemi connessi alle discordanze tra le varie parti dell’offerta, indicando come criterio unificatore e vincolante quello della percentuale di ribasso (in precedenza non prescritta), onde considerare irrilevanti i possibili errori che il concorrente in una gara di appalto abbia commesso nell’indicazione del prezzo complessivo offerto per l’esecuzione di un’opera pubblica. In base alla norma sopra citata il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari negli appalti di lavori pubblici è, pertanto, rappresentato dal ribasso percentuale, in base al quale non solo si identifica l’offerta (comma 6), ma si effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest’ultima.

Deve pertanto ritenersi che quanto indicato dal disciplinare circa il calcolo delle medie fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque sia stato previsto proprio allo scopo di precisare e chiarire che, in caso di differenze minime tra le offerte, non dovesse delle stesse tenersi conto, dovendosi invece fare esclusivo riferimento ai ribassi percentuali approssimati fino alla terza cifra.

Sostenere la necessità di estendere oltre la terza cifra decimale il calcolo dell’effettivo condurrebbe all’assurda conseguenza di ritenere diverse due offerte che si differenziano in misura minima, in contrasto con i criteri assunti, non solo dal bando, che, nel prevedere l’aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere, deve intendersi nel senso che tendesse ad evitare scelte basate su pretese convenienze di migliori offerte (in termini di importi meramente numerici) che in realtà appaiono pretestuose ed illogiche

GIUSTIFICAZIONE OFFERTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2005

L’art. 90 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , rubricato “aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari”, prevede che i concorrenti, al momento della presentazione delle loro offerte, sono tenuti ad indicare, oltre ai singoli prezzi unitari sulla base della scheda all’uopo predisposta dalla Stazione appaltante, anche il prezzo complessivo offerto “. . . unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. . . ”. La verificazione, da parte della Stazione appaltante, della congruità (o della soglia di anomalia) dell’offerta nella sua interezza, sulla base del combinato disposto dell’art. 21, comma 1bis, della legge n. 109/1994 e s. m. e dell’art. 90, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con il D. P. R. n. 554/1999, deve, dunque, avere riguardo non ai singoli prezzi unitari contenuti nell’elenco predisposto per la presentazione delle offerte per l’ammissione alla partecipazione alla gara, bensì all’importo complessivo posto a base d’asta, rispetto al quale le imprese concorrenti, sempre all’atto della presentazione della loro offerta, sono tenute a specificare il ribasso percentuale offerto.

Alla stregua dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia con la sentenza 27 novembre 2001, resa nelle cause XC-285/99 e 286/99, la previsione di giustificazioni preventive contemplata dall’art. 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. , non deve incidere sul diritto dell’offerente sospettato di avere presentato un’offerta anormalmente bassa, di presentare successivamente giustificazioni, in omaggio al principio del contraddittorio che ispira la disciplina comunitaria nella specifica materia. Ne deriva, con riferimento al caso di specie, che la pretesa insufficienza delle giustificazioni preliminari non avrebbe potuto incidere sull’esplicazione di una successiva fase di approfondimento delle giustificazioni al fine di consentire l’integrazione delle originarie indicazioni.

La possibilità di rimodulare gli elementi economici dell’offerta in sede di giustificazioni sull’anomalia è stata pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, con il solo ovvio limite di non alterare il quantum iniziale dell’offerta medesima - considerata nella sua globalità - pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. Infatti, è possibile un aggiornamento degli elementi originari al fine di sincronizzarne la valutazione con il momento dell’analisi delle giustificazioni definitive.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 22/03/2007 - PREZZI UNITARI - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO

Si chiede se in un appalto da stipulare solo a misura sia necessario o meno chiedere, tra la documentazione allegata all'offerta economica, la "Dichiarazione allegata all'offerta ai sensi dell'art. 90, comma 5, del DPR 554/99" e se il fatto che, seppur richiesta nel Bando e Disciplinare di gara, questa non venga inserita possa essere motivo di esclusione dalla gara