Art. 119. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DISCIPLINA PROCEDIMENTALE ART. 119 D.P.R. 554 1999

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA 2016

La questione attiene al fatto se, in tema di appalto d’opera pubblica, ai fini dell’applicabilità di una clausola risolutiva espressa debba necessariamente venire in rilievo la disciplina procedimentale di cui al D.P.R. n. 554 del 1999, art. 119, e se, ai fini di tale disciplina, l’ipotesi del mancato inizio dei lavori sia equiparabile a quella del ritardo nel corso dell’adempimento.

La manifestazione di volontà della parte pubblica che si avvale della facoltà di risolvere il contratto disciplinata dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 119, (e ora dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 136), espressione di una posizione non autoritativa ma paritetica, governata dalla disciplina civilistica e per questo pacificamente determinativa della appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie in tema di appalto pubblico aventi a oggetto la risoluzione del contratto con l’appaltatore (v. C. stato n. 5071-08 e n. 8070-06), concorre con quella ordinaria, e quindi lascia intatta la possibilità dell’amministrazione di avvalersi alternativamente di quest’ultima.

Per cui, ove si constati che l’inadempimento è proprio quello considerato nella clausola, è vano discettare di corrispondenza a buona fede del comportamento del creditore che intenda avvalersi di essa.

GIURISDIZIONE

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2007

Nel caso in cui la controversia attenga esclusivamente alla fase anteriore alla conclusione del contratto, va ritenuta la sussistenza della giurisdizione del G.A. in materia, anche se ha avuto luogo la consegna dei lavori - con conseguente emersione di reciproche posizioni di diritto soggettivo e di obbligo - atteso che questa non esclude, ma anzi presuppone la successiva stipula del contratto con la definitiva consacrazione delle rispettive posizioni obbligatorie. La consegna dei lavori per ragioni di urgenza, quindi, non altera la linea di confine che separa i perimetri dei due plessi giurisdizionali, assumendo la valenza di ulteriore tappa di avvicinamento al traguardo della stipula contrattuale seppure contrassegnata, per il profilo di urgenza che connota l’interesse pubblico sotteso all’esecuzione dei lavori in appalto, dalla precoce insorgenza di posizioni inquadrabili nello stilema proprio del diritto soggettivo (e contrapposto obbligo), che nemmeno possono dirsi non conoscibili dal giudice amministrativo per la natura esclusiva della sua giurisdizione.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO O RITARDO DELL'APPALTATORE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

Nella disciplina di cui agli artt. 119-121 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. la risoluzione del contratto per grave adempimento o ritardo dell’appaltatore comporta la stima dei lavori regolarmente eseguiti e che devono essere accreditati all'appaltatore da parte del direttore dei lavori, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera da parte del responsabile del procedimento. A tale attività è del tutto estranea la fase di collaudo, preordinata, a norma dell’art. 192 del citati D.P.R. n. 554/1999 e s.m., a verificare e certificare l’esecuzione dell’opera secondo le regole dell’arte e quanto stabilito dal contratto. Gli obblighi derivanti dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore hanno pertanto per oggetto il pagamento delle opere sino a quel momento eseguite in osservanza del precetto del neminem laedere e non il collaudo dell’opera nel suo insieme, peraltro ancora non portata a termine.

Di conseguenza è da respingere l’ulteriore assunto secondo il quale l’appaltatore, nei cui confronti sia stata pronunziata la risoluzione del contratto, conserverebbe il diritto all’effettuazione del collaudo in relazione alle opere precedentemente realizzate. Una volta risolto il contratto per grave inadempimento, il precedente appaltatore non vanta alcun diritto nei confronti della stazione appaltante se non quello al pagamento delle opere già eseguite ex art. 119 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., soddisfatto il quale cessa ogni rapporto. La funzionalizzazione degli adempimenti prescritti dagli artt. 119 e 121 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. alla chiusura di ogni rapporto con l’imprenditore inadempiente ed alla rapida conclusione di un altro contratto con il soggetto designato a completare l’opera è, in definitiva, contraria in sé e per sé al collaudo nel momento di risoluzione del precedente rapporto ed alla partecipazione in qualsivoglia modo dell’imprenditore estromesso alla successiva fase del collaudo, inerente i soli obblighi del nuovo contratto fra la stazione appaltante e l’impresa chiamata a completare l’opera.