Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori é tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, é fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.

8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.
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Giurisprudenza e Prassi

OPERAZIONI DI COLLAUDO - NORMATIVA APPLICABILE

AVCP DELIBERAZIONE 2012

Le operazioni di collaudo non sono state concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori (vale a dire nel 1995), come invece disposto dall’art. 15 del capitolato speciale di appalto allegato al contratto. Esse sono state ultimate nel 2009 e le motivazioni di tale ritardo non sono state sufficientemente chiarite. Se il collaudo fosse stato eseguito alla conclusione dei lavori, ad esso sarebbe stato ad esso applicabile il R.D. 350/1895, in particolare il Capo VI, ove è previsto che il termine di conclusione delle operazioni di collaudo fa riferimento a quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto (nella specie 6 mesi).

All’epoca delle operazioni effettive di collaudo, tale materia (il collaudo generale tecnico amministrativo) era disciplinata dal d.P.R. n. 554/1999 ed in particolare dal Titolo XII, artt. da 187 a 210. In continuita' con la disciplina previgente, anche l’art.187 definisce il collaudo come l’attivita' di verifica tecnica necessaria ad accertare e certificare che l'opera è stata eseguita a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche stabilite e in conformita' del contratto e deve comprende inoltre altresi' tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore; tale attivita' deve avere necessariamente un termine di ultimazione al fine di assicurare la fruibilita' di quanto realizzato e, infatti, l’art. 192, comma 1, del citato d.P.R. stabilisce che “Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori”. Anche la nuova disciplina, dunque, non lasciava margini di dubbio sulle corrette procedure che la SA sarebbe stata tenuta ad applicare.

Oggetto: Lavori di sistemazione esterna del centro sociale per la gioventu' (Convento Cappuccini)