Art. 23. Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:

a) per i Paesi aderenti all'Unione europea, la certificazione rilasciata dal committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;

b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonchè la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;

c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.
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