Art. 22. Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. La cifra d'affari in lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente all'articolo 18, comma 2, lettera b), e all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

2. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

3. I lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

4. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

5. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

6. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.

7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'autorità provvede ai necessari riscontri a campione.

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Giurisprudenza e Prassi

CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI - DICHIARAZIONE BUON ESITO

AVCP DETERMINAZIONE 2008

La facolta' di non apporre sul certificato dei lavori la dichiarazione di "buon esito" costituisce una indubbia prerogativa della stazione appaltante; tuttavia, il corretto esercizio di detta facolta' presuppone l'adozione di una serie di misure e provvedimenti tra loro consequenziali, ben definiti dalla normativa vigente, finalizzati a registrare il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa, allorche' tale inadempimento comprometta la buona riuscita dei lavori.

L'attestazione di "buon esito" prevista dall'art.22, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n.34l00, resa dagli organi preposti alla tutela dei beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, in esito all'esecuzione di lavori su tali beni, ha la finalita' di garantire la necessaria selezione delle imprese che intendono partecipare alle procedure di appalto per le quali è richiesto il possesso della qualificazione nelle categorie OG 2, OS 2 e OS 25. Pertanto, il rilascio di detta attestazione da parte dell'organo preposto alla tutela - relativamente ad un procedimento d'appalto gestito da altri soggetti – non implica responsabilita' di altro genere, le quali restano in capo al soggetto appaltante.

Oggetto: Dichiarazione di "buon esito" contenuta nel certificato di esecuzione dei lavori (art.22, comma 7, del D.P.R. n.34l00)

REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

TAR LAZIO SENTENZA 2007

Le clausole dei bandi che concernono i requisiti soggettivi di carattere tecnico-economico devono essere immediatamente impugnate, in quanto, condizionando o limitando la possibilità di partecipazione delle diverse imprese, implicano una grave alterazione della par condicio, la quale non si manifesta per la prima volta con l'esclusione dalla gara, bensì nel momento anteriore nel quale sono assunte come norma agendi della stazione appaltante. Ed è per questo che inficiano ab origine la legittimità dell’intero procedimento di gara.

Nel caso di specie la ricorrente era stata esclusa dalla gara per difetto del possesso dei requisiti di partecipazione, in seguito al procedimento di controllo a campione dei requisiti di capacità tecnico-economica dei partecipanti prevista dall’art. 10, comma 1 quater, della legge 109/1994. La clausola del bando che imponeva come requisito soggettivo di partecipazione l’esecuzione dei lavori analoghi svoltisi in un preciso riferimento temporale, era, come tale, immediatamente lesiva dell'interesse di tutti i possibili aspiranti, e per questo avrebbe dovuto essere immediatamente ed autonomamente impugnata, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione contestuale del bando stesso e dell'esclusione, quando –come nel caso in esame - siano decorsi i termini per il ricorso contro il bando stesso.

REQUISITI TECNICI-PROFESSIONALI

TAR SICILIA PA SENTENZA 2007

Come emerge dalle previsioni dell’art. 22 del D.P.R. n. 34/2000 e dell’art. 189 del D.P.R. n. 186/2006, ai fini della valutazione della pregressa esperienza tecnica in relazione allo specifico oggetto dell’appalto, nel sistema di qualificazione normativamente previsto, appare corretto fare riferimento al complesso dei compensi ricevuti dal soggetto partecipante alla gara, indipendentemente dal fatto che tali compensi fossero già previsti nell’originario contratto ovvero dovuti in conseguenza della revisione prezzi.