Art. 119 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Se la procedura ristretta é aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito é allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, é indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo é sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

4. In caso di procedura aperta il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.

5. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente é tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che é previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

6. L'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall'articolo 121.

7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. ]
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Giurisprudenza e Prassi

ERRORE MATERIALE INDICAZIONE PREZZI UNITARI - CONTRASTO CON OFFERTA COMPLESSIVA - AMMESSA CORREZIONE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

Si afferma che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in ragione di un contrasto tra l’offerta economica e gli importi indicati nei computi metrici estimativi (lordo e netto), tale da rendere l’offerta economica indeterminata nel proprio contenuto.

In specie, il raggruppamento ha offerto un ribasso del 10% rispetto all’importo a base d’asta, pari ad € 1.881.239,26. Dunque, sottraendo il 10% alla cifra di € 1.881.239,26 (il 10% di detta cifra è € 188.123,92) si giunge ad un importo di € 1.693.115,36.

Per contro, nel computo metrico estimativo è stato indicato l’importo netto di € 1.782.220,79, che, dunque, non corrisponde alla percentuale di ribasso offerta.

Tuttavia, come già rilevato dal Collegio con sentenza n. 1387 del 3 marzo 2023, tale discrasia non è idonea a inficiare la legittimità della gravata aggiudicazione.

Invero, la differenza fra l’importo da calcolare sulla base della percentuale di ribasso offerto e l’importo netto indicato nel CME è frutto di un evidente errore materiale, in quanto tale irrilevante.

Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, nel contrasto fra la percentuale di ribasso e la cifra assoluta prevale la prima (ex multis, recente, CGA Regione Sicilia, 10 maggio 2022, n. 560).

Nell’offerta economica, il ribasso indica la percentuale (appunto) di decremento, laddove il valore indicato in termini assoluti è denominato “prezzo offerto”.

In assenza di specifiche indicazioni del Disciplinare di gara – come nel caso di specie - deve attribuirsi portata prevalente al ribasso percentuale, atteso che lo stesso funge da parametro di riferimento per attribuire al valore economico dell’offerta uno specifico punteggio. Ciò in quanto, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio costituisce l’unico dato, relativo all’offerta economica, rilevante per determinare la posizione in graduatoria e la conseguente aggiudicazione.

Altrettanto condivisa e costante giurisprudenza ha ritenuto applicabile il criterio della correzione delle offerte di cui all’art. 119 d.P.R. n. 207 del 2010, in base al quale, in caso di discordanza dei dati indicati nel modulo di offerta, deve darsi prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettera rispetto al prezzo, anche oltre la fattispecie dell’aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, rispetto al quale è stato sancito dal legislatore (Cons. Stato, sez. III, 1 ottobre 2013 n. 4873 e sez. V, 13 giugno 2008 n. 2976).

Il criterio di correzione delle offerte di cui all’art. 119 d.P.R. n. 207 del 2010, pur se previsto solo per i ribassi sui prezzi unitari, esprime infatti un principio generale applicabile a tutti i casi d’errore evidente e riconoscibile con la normale diligenza, compresi quindi i casi di mera inesattezza di calcolo. E ciò indipendentemente dal fatto che la specifica disposizione sia stata abrogata dall’art. 217, comma, 1 lett. u), d. lgs. 50 del 2016 a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 del medesimo d. lgs. n. 50 del 2016.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (anche successivo all’abrogazione), infatti, “la disciplina che si rinviene dall’art. 119 del D.P.R. n. 207 del 2010 contiene una regola di condotta suscettibile di applicazione analogica, attesa l’identità di ratio della necessità di correggere una difformità di ordine materiale, e depone nel senso che debba assegnarsi prevalenza al ribasso percentuale contenuto nell’offerta rispetto a quello risultante dalla sommatoria dei singoli prezzi unitari, i quali vanno perciò conseguentemente corretti per renderli rispondenti al ribasso offerto” (Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2019 n. 4189).

La regola dettata dalla giurisprudenza è conforme, del resto, alla previsione di cui all’art. 1430 c.c., in base al quale l’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso (cfr. CGA Regione Sicilia, 10 maggio 2022, n. 560).

La costante giurisprudenza amministrativa ha rilevato a riguardo che negli appalti a corpo, elemento essenziale della proposta economica è, infatti, il solo importo finale offerto, mentre il CME ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale (in questo senso, costante e condivisa giurisprudenza: Cons. Stato, Sez. V, 26 ottobre 2018 n. 6119; Idem, 3 settembre 2018, n. 5161; 3 aprile 2018, n. 2057; Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963).

Per l’effetto, le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono estranee al contenuto essenziale dell’offerta economica e quindi del contratto da stipulare, posto che l’operatore economico con il prezzo offerto si fa integralmente carico delle migliorie offerte (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 novembre 2021, n.7866).

Per tale ordine di ragioni è destituita di fondamento anche la censura con cui si contesta l’ammissione al soccorso istruttorio.




OFFERTA PREZZI UNITARI - DISCORDANZA TRA IMPORTO COMPLESSIVO E RIBASSO PERCENTUALE - NON AMMESSA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Da quanto sopra si ricava che l’operazione compiuta dalla ricorrente è errata atteso che l’importo globale soggetto a ribasso non può ricomprendere pacificamente gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

La ricorrente, infatti, sottrae dall’importo globale offerto - il quale peraltro è inferiore di 20.000,00 euro rispetto a quello derivante dalla somma dei singoli importi - i predetti oneri, non soggetti a ribasso. Epperò, il paragrafo 21.2 del disciplinare esclude detta possibilità, prevedendo espressamente, alla lettera b sopra richiamata, che “in calce all’ultima pagina della lista deve essere indicato il prezzo globale offerto, non superiore all’importo soggetto a ribasso posto a base di gara, determinato dalla somma dei prodotti indicati nella settima colonna della lista, nonché il conseguente ribasso percentuale. Il prezzo globale ed il ribasso dovranno essere espressi in cifre ed in lettere»

Tale ricostruzione non tiene conto di un presupposto indefettibile, e cioè che gli oneri della sicurezza non compaiono in alcuna parte dell’allegato B1 dell’offerta della ricorrente, recante la lista di prezzi unitari. In altri termini, è evidente che il prezzo determinato dalla ricorrente mediante lista prezzi unitari e poi riportato nell’allegato B era ed è al netto degli oneri di sicurezza, sicché la ricostruzione data dalla ricorrente, presuppone che gli oneri della sicurezza siano solo figurati e non reali.

7. La ricorrente invoca poi l’applicazione dell’art. 119, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010 il quale disporrebbe espressamente che “in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”. Va però rilevato che la norma in argomento è stata integralmente abrogata ad opera dell’art. 217, comma 1, lett. u), n. 2), del d.lgs. n. 50/2016, sicché la rilevata discordanza tra l’importo complessivo offerto e il ribasso percentuale indicato, rende l’offerta della ricorrente effettivamente indeterminata e indeterminabile perché il contrasto tra i dati dell’offerta non è superabile mediante il ricorso ad un criterio che consenta di accordare prevalenza all’una o all’altra indicazione.

Né è possibile ricondurre la fattispecie in esame ad una ipotesi di evidente errore materiale, perché ciò presupporrebbe la perfetta congruenza dei dati da emendare, mentre invece -come sopra rilevato - la somma dei prezzi indicati dalla ricorrente nella lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori reca l’importo complessivo di euro 632.429,45, dunque diverso e perfino superiore (di euro 20.000,00) rispetto all’offerta economica indicata in numeri e lettere.

Sul punto il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che “l’errore materiale direttamente emendabile dall’amministrazione è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque” (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; id., Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978).

Deve allora ritenersi che la Stazione Appaltante abbia agito correttamente, non essendo di fatto ricostruibile ed individuabile con certezza l’effettiva volontà dell’offerente.



RIBASSO PERCENTUALE IN LETTERE - PREVALE SUL PREZZO

CGA SICILIA SENTENZA 2022

Nell’offerta economica presentata dal Consorzio aggiudicatario il ribasso indica la percentuale (appunto) di ribasso, laddove il valore indicato in termini assoluti è denominato “prezzo offerto”.

Sulla base della lex specialis, quindi, si attribuisce portata prevalente al ribasso percentuale, atteso che funge da parametro di riferimento per l’attribuzione del punteggio al valore economico dell’offerta. Ciò in quanto, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’attribuzione del punteggio costituisce l’unico dato, afferente all’offerta economica, rilevante per determinare la posizione in graduatoria e la conseguente aggiudicazione.

Sicché, atteso che il valore dell’offerta economica svolge una duplice funzione, quella di costituire uno degli elementi oggetto della competizione e quella di predeterminare il valore del contratto in caso di aggiudicazione, una volta individuato il parametro di riferimento per la prima funzione (lo svolgimento della gara) esso non può che assolvere anche a parametro della seconda funzione (predeterminazione del prezzo del contratto) in ragione della sovrapposizione e del contemporaneo assolvimento di entrambe le funzioni da parte di un unico dato.

A ciò si aggiunge che la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il criterio della correzione delle offerte di cui all’art. 119 del d.P.R: n. 207 del 2010, in base al quale, in caso di discordanza dei dati indicati nel modulo di offerta, si deve dare prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettera rispetto al prezzo, anche oltre la fattispecie dell’aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, rispetto al quale è stato sancito dal legislatore (Cons. St., sez. III, 1 ottobre 2013 n. 4873 e sez. V, 13 giugno 2008 n. 2976).

Il criterio di correzione delle offerte di cui all’art. 119 del d.P.R. n. 207 del 2010, pur se previsto solo per i ribassi sui prezzi unitari, esprime infatti un principio generale applicabile a tutti i casi d’errore evidente e riconoscibile (o riconosciuto) con la normale diligenza, compresi quindi i casi di mero errore di calcolo. E ciò indipendentemente dal fatto che la specifica disposizione sia stata abrogata dall'art. 217 comma 1 lett. u) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 220 del medesimo d. lgs. n. 50 del 2016. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (anche successivo all’abrogazione), infatti, “la disciplina che si rinviene dall'art. 119 del D.P.R. n. 207 del 2010 contiene una regola di condotta suscettibile di applicazione analogica, attesa l'identità di ratio della necessità di correggere una difformità di ordine materiale, e depone nel senso che debba assegnarsi prevalenza al ribasso percentuale contenuto nell'offerta rispetto a quello risultante dalla sommatoria dei singoli prezzi unitari, i quali vanno perciò conseguentemente corretti per renderli rispondenti al ribasso offerto” (Cons. St., sez. V, 19 giugno 2019 n. 4189).

La regola dettata dalla giurisprudenza è conforme, del resto, alla previsione di cui all’art. 1430 c.c., in base al quale l’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.

Nel caso di specie una comprova a posteriori della mancanza di rilevanza dell’errore di calcolo si desume dal contratto stipulato fra le parti, che fa riferimento alla somma offerta sulla base del ribasso percentuale (€ 13.215.369,20).

Ne deriva che la portata prevalente attribuita al ribasso percentuale è rinvenibile sulla base dell’offerta presentata dal Consorzio Stabile, interpretata alla luce della lex specialis, senza che abbia richiesto una modifica o un intervento dell’offerente. In tal senso il caso in esame si differenzia da quello scrutinato da questo CGARS con la richiamata (da parte appellante) sentenza n. 23 del 2017, nel quale era mancante l’importo complessivo offerto per il triennio, rendendo quindi l’offerta “formulata in modo impreciso (o vago, sommario, generico)”.



ERRORE DI ORDINE MATERIALE OFFERTA - PREVALENZA AL RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO ALLA SOMMATORIA DEI SINGOLI PREZZI UNITARI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la disciplina che si rinviene dall'art. 119 del d.P.R. n. 207 del 2010 contiene una regola di condotta suscettibile di applicazione analogica, attesa l'identità di ratio della necessità di correggere una difformità di ordine materiale, e depone nel senso che debba assegnarsi prevalenza al ribasso percentuale contenuto nell'offerta rispetto a quello risultante dalla sommatoria dei singoli prezzi unitari, i quali vanno perciò conseguentemente corretti per renderli rispondenti al ribasso offerto (cfr. Cons. Stato, sez. VI , 27 febbraio 2018, n. 1202; sez. V, 29 agosto 2017, n. 4101).

DISCORDANZA TRA PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO E RIBASSO INDICATO - CORREZIONE IN SEDE DI GARA - AMMISSIONE

ANAC DELIBERA 2017

E’ legittimo l’operato della stazione appaltante che non escluda un concorrente per incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta quando nonostante l’errore nel calcolo del prezzo globale offerto, l’offerta economica appaia comunque completa degli elementi costitutivi e sia di interpretazione agevole la volontà ad essa sottesa; la correzione dell’errore ad opera della stazione appaltante può avvenire dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Comune di Massafra / A. Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale delle prestazioni energetiche dell’Istituto “G. Pascoli” di Massafra. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 760.000,00 euro.

OFFERTA PREZZI UNITARI - MODULO ERRATO PA - ILLEGITTIMO

ANAC PARERE 2015

Nella documentazione predisposta dalla stazione appaltante e, in particolare, nel modello della lista delle lavorazioni allegato alla lex specialis, non era prevista l’indicazione del ribasso percentuale offerto, come invece sancito dal menzionato articolo 119 e, da quanto depositato in atti, non è possibile comprendere la modalita' con cui l’amministrazione ha proceduto al calcolo del ribasso e la ragione per cui i ribassi calcolati sugli offerenti non coincidano con alcuni dei ribassi esplicitamente espressi da alcuni dei concorrenti in sede di offerta; il modulo predisposto dall’amministrazione non è corretto rispetto al contenuto dispositivo dell’articolo 119, che invece prevede l’espressione del ribasso percentuale offerto dal concorrente (cfr. al riguardo anche il bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 «Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo piu' basso»).

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dall’Impresa F – “Lavori di ristrutturazione e recupero ex scuola elementare in Tessano per «Le Officine per l’ingegno»” - Importo a base di gara: euro 313.502,15 – S.A.: D

MODULO OFFERTA IMPOSTO DALLA SA - ERRORE - EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

L’adempimento della verifica della correttezza dell’elaborazione da parte del foglio excel dei dati in esso inseriti (che si risolve si' in semplici operazioni algebriche, ma relativamente a centinaia di prezzi unitari), esula dall’ordinaria diligenza, rivelandosi un’insidia idonea a favorire, non l’impresa che abbia elaborato l’offerta migliore, confidando nella funzionalita' dello strumento informatico imposto ai fini della partecipazione alla gara, bensi' la piu' attenta a verificare l’affidabilita' di detto strumento.

La modulistica predisposta (nel caso in esame, imposta) dalla stazione appaltante assolve al duplice fine di rendere omogenee le offerte per semplificarne l’esame comparativo, ed agevolare i partecipanti riducendo il rischio di errori, finalita' che sarebbero evidentemente frustrate qualora si addossasse comunque ai concorrenti l’onere di controllare (e, se del caso, correggere) il risultato dell’utilizzazione del foglio excel, a pena di subire le conseguenze dell’errore, anche se integralmente generato da un difetto di costruzione del sistema di calcolo.

In presenza di difformita' tra valori unitari e importi totali di fornitura risultanti dalla copia cartacea dell’offerta (che prevale rispetto a quella su supporto elettronico, ai sensi del comma 6, ma che tuttavia potrebbe essere stata modificata dopo la stampa del foglio excel, e quindi potrebbe mostrare incoerenze tra valori unitari, prodotti delle moltiplicazioni e risultato delle somme di essi, anche se il foglio excel funzionasse correttamente), occorre dare prevalenza ai primi.

DISCORDANZA PREZZO IN CIFRE ED IN LETTERE - EFFETTI

TAR SICILIA PA SENTENZA 2014

L’art. 72 r.d. n. 827/1924 recita: “Quando in una offerta all’asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione.”, mentre l’art. 119, c. 2, ult. parte, d.p.r. n. 207/2010, stabilisce che “il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.”. La coesistenza dell’art. 72 r.d. n. 827/1924 e dell’art. 119, c. 2, d.p.r. n. 207/2010 (quale criterio di carattere generale applicabile in tutti i casi di discrasia tra “ribasso” indicato in cifre e ribasso indicato in lettere) si giustifica con il diverso ambito di applicazione delle due fonti normative.

Il d.p.r. n. 207/2010 contiene il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici e quindi costituisce un corpus di norme che ha un ambito di applicazione generale, quando si tratti di contratti pubblici soggetti alla disciplina del codice, cioè dei contratti volti all’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere (v. art. 1 d.lgs. n. 163/2006).

Tale corpus di norme non si applica, però, ad es., quando si tratti di procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la stipula di contratti passivi (v. vendita/locazione di beni), nel qual caso, perdura – appunto – la vigenza del r.d. n. 827/1924 (cfr. sentenza T.a.r. Sicilia, sez. III, 4/12/2012, n. 2451).

Ciò detto, ad avviso del Collegio, in base al criterio analogico, nonostante il silenzio dell’art. 118 d.p.r. n. 207/2010 (silenzio motivato dal fatto che detto “articolo, a monte, non si preoccupa di richiedere che il ribasso debba essere espresso sia in cifre che in lettere e solo per tale motivo, dunque, non affronta il problema della discordanza” – v. in tale senso T.a.r. Sicilia –Palermo, sez. I, 26/6/2014, n. 1668, peraltro confermata dal C.g.a. in sede cautelare con ordinanza n. 445/2014), anche ove il prezzo più basso debba determinarsi mediante il massimo ribasso sull’elenco prezzi, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, non vi è ragione alcuna per ricorrere all’art. 72 r.d. n. 827/1924.

COSTO MANODOPERA OFFERTA PREZZI UNITARI

COMMISS. DELEGATO CIRCOLARE 2013

Determinazione del prezzo piu' basso al netto delle spese relative al costo del personale. (Art. 82, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici)

DISCORDANZA RIBASSO PERCENTUALE IN CIFRE ED IN LETTERE - EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Il fatto che dal ribasso percentuale offerto (19%) scaturisse un valore diverso da quello indicato in offerta, non ne determina l'invalidita' o l'inintellegibilita', alla luce del pacifico principio, secondo cui, in caso di discordanza fra i dati indicati nel modulo di offerta e relativi sia al prezzo che alla percentuale di ribasso, si deve dare prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettere, che costituisce il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari, consentendo sia l'identificazione dell'offerta, sia la correzione delle eventuali discordanze ( Cons. St., V, 12 settembre 2011, n. 5095 ).

APPALTO A PREZZO CHIUSO - ESCLUSA APPLICAZIONE DISCIPLINA REVISIONE PREZZI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

L'evidenziata ed univoca qualificazione contrattuale dell'appalto come "a prezzo chiuso" esclude l'applicabilita' della disciplina in materia di revisione dei prezzi (sull'incompatibilita' dei due sistemi, v., per tutte, Cass. civ., sez. I, sent. 18 maggio 2012 n. 7917).

DISCORDANZA TRA LA PERCENTUALE DI RIBASSO IN CIFRE ED IN LETTERE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Non ha valore probatorio la circostanza che il verbale di gara non facesse menzione della discordanza della percentuale di ribasso indicata in cifre e quella indicata in lettere ne' l’ulteriore circostanza che tale discrepanza non fosse stata tempestivamente evidenziata in sede di apertura dell’offerta economica.

Il verbale di gara, infatti, come rilevato dal giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. “…fa piena prova fino a querela di parte, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”; l’efficacia privilegiata non si estende e non puo' coprire le omissioni di verbalizzazione.

Ne consegue che fuoriesce dalla fede privilegiata del verbale la discordanza tra la percentuale in cifre e lettere dell’offerta, della quale nel verbale non v’è menzione.

Quanto alla circostanza che tale discordanza non sia stata tempestivamente rilevata è del tutto ininfluente, ben potendo essere sfuggita nell’immediato alle parti presenti o, piu' semplicemente, essere sorto successivamente l’interesse a contestare un tale errore nella lettura dell’offerta economica.

OMISSIONE DI UN SOLO PREZZO UNITARIO

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2013

L'indicazione dei prezzi unitari costituisce un elemento essenziale dell'offerta, come si evince anche dall'art. 119 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento CCP).

Tale norma (pur riferita ai controlli che la stazione appaltante effettua dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto) prevede infatti un meccanismo di risoluzione nel caso di discordanza fra prezzi unitari e somma complessiva offerta, in cui si riconosce la prevalenza ai primi ("..tenendo validi e immutati i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2...).

L'omessa indicazione anche di uno solo di detti importi preclude il controllo dell'offerta e del conteggio in essa riportato e, pertanto, anche l'operazione matematica non puo' trovare applicazione nel caso in cui manchi, come nella fattispecie in esame, l'essenziale elemento costituito dall'indicazione del prezzo unitario.

L'omissione anche di un solo prezzo unitario comporta l'obiettiva ed assoluta incertezza del contenuto dell'offerta, di tal che la previsione di esclusione risulta espressione della prevalenza, nella fattispecie in esame, del principio della certezza delle offerte, oltre che pienamente conforme al principio di tassativita' delle cause di esclusione contenuto nell'art. 46, comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006.

DISCORDANZA TRA PREZZI UNITARI E RIBASSO UNICO PERCENTUALE

AVCP PARERE 2013

Ai sensi del secondo comma dell’art. 119 del Regolamento (che riproduce, anche qui, il previgente art. 90, secondo comma, del D.P.R. n. 554 del 1999), “Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”.

L’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 90 dell’abrogato Regolamento del 1999 è stato condivisibilmente interpretato dalla giurisprudenza, nei termini che è utile riportare: “… A fronte di tale chiara indicazione, è evidentemente insostenibile la tesi degli appellanti, che vorrebbero limitare l’oggetto della previsione normativa alle sole ipotesi di discordanza fra l’indicazione in cifre e quella in lettere, nell’ambito di ciascuna voce (prezzo e ribasso). E’ sufficiente, infatti, osservare che l’espressione ‘in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere’, collocata immediatamente dopo quella ‘il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere’, ove volesse riferirsi alla sola non congruenza interna a ciascuna voce, sarebbe formulata del tutto illogicamente, giacche', per esprimere tale significato, avrebbe dovuto dire soltanto ‘prevale l’indicazione in lettere’ ovvero (ove si fosse voluta conservare l’analiticita') ‘prevalgono rispettivamente il prezzo complessivo o il ribasso percentuale indicato in lettere. La semplice lettura della norma, condotta secondo il suo significato letterale e le sue concordanze sintattiche, conduce, invece, alla piana conclusione che con essa si è posto un criterio di chiusura, volto a dare prevalenza, in tutti i casi di discordanza fra i dati indicati in calce al modulo di offerta (riferiti sia al prezzo sia alla percentuale di ribasso), al ribasso percentuale indicato in lettere, si' da precludere alla Commissione di gara ogni intervento correttivo sull’offerta, ai fini dell’aggiudicazione” (Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2003 n. 4145).

Le conclusioni non mutano nella vigenza dell’art. 119, secondo comma, del D.P.R. n. 207 del 2010 applicabile ratione temporis alla gara controversa.

In conclusione nella gara in esame deve farsi applicazione della regola sancita dall’art. 119, secondo comma, del D.P.R. n. 207 del 2010, secondo cui in caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata congiuntamente dall’Universita' degli Studi di Cassino e dalla Costruzioni Santoro s.r.l. – “Interventi di manutenzione e realizzazione di cabina di trasformazione MT/BT per la messa in esercizio dell’edificio di Lettere (ex Lingue) in localita' Folcara” – euro 799.061,39 – S.A.: Universita' degli Studi di Cassino.

Art. 119 D.P.R. n. 207 del 2010 – Discordanza tra prezzi unitari e ribasso unico percentuale.

MANCATA DICHIARAZIONE SUI PREZZI UNITARI – ESCLUSIONE

AVCP PARERE 2012

Secondo un principio generale in materia di pubbliche gare, senz’altro applicabile anche alle procedure sottosoglia, la regolarizzazione postuma non puo' mai essere riferita agli elementi essenziali dell’offerta: la possibilita' che i concorrenti regolarizzino ovvero integrino la documentazione allegata alla domanda incontra, tra gli altri, il limite della immodificabilita' dell’offerta e della perentorieta' del termine per la sua presentazione e, piu' in generale, non puo' tradursi in una lesione della regola della par condicio che informa tutte le procedure di confronto competitivo (cfr., in questo senso, Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2006 n. 1068). Ne discende il divieto per i concorrenti di modificare o precisare, attraverso la produzione di documenti e chiarimenti, gli elementi costitutivi dell’offerta, cosicche' l’integrazione postuma, nei limiti rigorosi segnati dalla giurisprudenza e dall’art. 46 del Codice dei contratti pubblici, puo' riguardare la sola documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, giammai il contenuto negoziale dell’offerta (cfr., tra molte, CGA Sicilia, sez. giurisd., 28 luglio 2006 n. 478; Cons. Stato, sez. VI, 21 febbraio 2005 n. 624).

Tale limite persiste anche a seguito delle modifiche apportate al Codice dal decreto legge n. 70 del 2011 ed impedisce che si possano specificare, rettificare ovvero mutare sostanzialmente gli elementi negoziali costitutivi dell’offerta, anche perche' il riconoscimento di una simile facolta' violerebbe il limite della perentorieta' del termine per la sua presentazione.

Da un lato, infatti, l’art. 46, comma 1-bis, del Codice vieta in termini generali alle stazioni appaltanti di introdurre ipotesi di esclusione non collegate al mancato adempimento alle prescrizioni dello stesso Codice e del Regolamento di attuazione. Ma, come si è visto, l’onere di corredare l’offerta della dichiarazione relativa alla prevalenza del corrispettivo globale sulla sommatoria delle singole voci di prezzo è posto espressamente, a pena d’inammissibilita', proprio dall’art. 119 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Dall’altro, il comma 1-bis dell’art. 46 tiene fermo il dovere di escludere i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

Nella fattispecie, la concorrente ha omesso di sottoscrivere una dichiarazione di volonta' negoziale, essenziale ai fini dell’ammissione, visto quanto stabilito dalla stazione appaltante all’interno del bando di gara.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla O. – “Raccordo nello svincolo di Cea della SS. 125 con la ex strada consortile per Loceri e miglioramento della stessa, nella direttrice SS. 125 Loceri - Lanusei” – criterio di aggiudicazione:prezzo piu' basso mediante offerta a prezzi unitari. importo a base d’asta: euro 1.472.319,60 – S.A.: Provincia dell’G..

CUSTODIA OFFERTE - MANCATA VERBALIZZAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Nella specie, va fatta applicazione del costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui sussiste il divieto per la stazione appaltante di sottoporre l'offerta ad operazioni manipolative e di adattamento, risultando altrimenti violati la par condicio dei concorrenti, l'affidamento da essi posto nelle regole di gara per modulare l'offerta economica e le esigenze di trasparenza e certezza (con conseguente necessita' di prevenire possibili controversie sull'effettiva volonta' dell'offerente) delle gare pubbliche (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2011 n. 1299; sez. V, 08 febbraio 2011 n. 846 e 14 settembre 2010, n. 6687; sez. IV, 28 dicembre 2005 n. 7470). A fronte di cio', risulta evidentemente recessivo il principio della conservazione delle offerte, ne' puo' farsi applicazione dell'art. 90 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (ora art. 119 del d.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207), il quale detta prefissati criteri volti a comporre discordanze tra le diverse componenti dell'offerta "a prezzi unitari" delle lavorazioni e forniture occorrenti per l'esecuzione delle opere o lavori pubblici, indicate in apposita lista dalla stazione appaltante, vale a dire in un'ipotesi qui non ricorrente.

La Sezione ha gia' espresso l'avviso, dal quale il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, che la mancata verbalizzazione delle modalita' di custodia non sia motivo di illegittimita' se la censura non sia sorretta da allegazione che si sia verificata manomissione (cfr. Cons. St., sez. III, 13 maggio 2011 n. 2908).

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA – NORMATIVA ANTISISMICA

AVCP PARERE 2012

Non vi è dubbio che in sede di progettazione esecutiva le strutture dovranno essere calcolate con la normativa vigente al momento della progettazione esecutiva e, cio', indipendentemente dalla normativa, fra l’altro precisata in sede di gara, con la quale era stato predisposto il progetto posto a base di appalto. In sede di offerta i concorrenti, ove lo riterranno necessario, sulla base delle esperienze dei propri tecnici potranno, come specifica l’articolo 119, comma 5, del DPR n. 207/2010, apportare alle strutture e, conseguentemente, al prezzo offerto, le modifiche che riterranno necessarie.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dalla societa' di ingegneria “L.” s.r.l. in merito al bando avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di servizi essenziali e collettivi con nuove edicole e loculi in area di espansione del cimitero comunale "Centro Urbano" - lotto 2 bis - importo complessivo dell’appalto 4.800.000,00 - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa – S.A. C..

REVOCA AGGIUDICAZIONE - IRRILEVANTE LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

L’avviso dell'avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve ritenersi supplito, alla stregua dei principi di strumentalita' delle forme e di raggiungimento dello scopo, dalla partecipazione delle parti appellanti alla procedura culminata nell’adozione del provvedimento impugnato e caratterizzata dall’intervento del parere dell’Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 56 del 23 marzo 2011.

Il tenore del parere in esame metteva, infatti, con chiarezza in luce la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela a seguito della ritenuta illegittimita' dei provvedimenti di esclusione dei concorrenti che non avevano prodotto la dichiarazione di cui all’art. 90, comma 5, del d.P.R. n. 554/1999.

Nel caso di specie la decisione della stazione appaltate di riammettere le imprese inizialmente escluse per effetto di detta omissione, si giustifica in funzione del rilievo che l’atipicita' della richiesta della dichiarazione ex art. 90, comma 5, DPR 554/1999 rispetto alla tipologia di gara esperita dalla amministrazione, ha ingenerato nei concorrenti l’incolpevole affidamento circa la sufficienza della presentazione dell’offerta economica in conformita' alla modulistica predisposta dalla stazione appaltante, che comprendeva la dichiarazione di omnicomprensivita' del prezzo offerto rispetto ad ogni onere previsto dal capitolato.

CORREZIONI CONFERMATE E SOTTOSCRITTE ALLA LISTA DELLE LAVORAZIONI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Venne stabilito che la lista delle categorie di lavorazioni e forniture doveva essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante dell’impresa concorrente e non poteva “presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte“, e cio' a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.

L’Amministrazione ha sostenuto che le variazioni apportate dall’ATI controinteressata alla lista delle categorie di lavorazioni e forniture dovessero ritenersi “modifiche” e non “correzioni” e che le stesse non necessitavano, quindi, di ulteriori firme di convalida, dovendo ritenersi sufficiente la sola sottoscrizione a piè pagina.

Il motivo non è condivisibile, come gia' puntualizzato dalla sentenza C.S. n.445/07, in cui si rileva che:

“La lettera di invito dispone chiaramente che la lista delle lavorazioni e forniture “dovra' essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante “e che “non puo' presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte”.

Pertanto viene prevista la mera sottoscrizione a piè di pagina allorche' la lista delle lavorazioni contenute in quella pagina, come predisposte dall’Amministrazione, non abbia subito alcuna variazione da parte della ditta partecipante mentre, in caso diverso, viene stabilito che eventuali correzioni siano espressamente confermate e sottoscritte.

La disposizione, del resto, ha una sua logica in quanto, la mera sottoscrizione in calce ad una pagina non garantisce la provenienza di eventuali correzioni della stessa, ove queste non siano specificamente approvate e sottoscritte; in ogni caso, come gia' rilevato da questo giudice in sede cautelare, l’omessa conferma mediante specifica sottoscrizione delle “correzioni” apportate alla lista delle lavorazioni e forniture predisposte dalla stazione appaltante, è sanzionata espressamente con l’esclusione dalla gara, qualunque sia la causa, la motivazione e lo scopo delle stesse e senza che sussista alcun profilo di equivocita' su tale disposizione.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STIMA SOMMARIA - OFFERTA PREZZI UNITARI

AVCP PARERE 2010

“Il computo metrico estimativo definitivo previsto dall’art. 35 del D.P.R. n. 554/1999 differisce dalla stima sommaria dell’intervento di cui all’art. 34 che si presenta come un iniziale calcolo approssimativo effettuato dalla stazione appaltante in sede di progetto definitivo. Gli artt.71 e 90, in merito alla presentazione delle offerte fanno riferimento al computo metrico, omettendo il termine estimativo. Si ritiene che l’omissione del termine estimativo possa derivare dalle diverse procedure di aggiudicazione previste dagli artt. 89 e 90 del D.P.R. n. 554/1999. Relativamente al rilievo e alla ostendibilita' del computo metrico estimativo, e quindi anche dell’elenco dei prezzi unitari, risulta evidente che tali documenti devono essere posti in visione ai partecipanti nei casi di aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato sull’importo posto a base di gara o sull’elenco prezzi adottati dalla stazione appaltante, di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 554/1999. Diversamente opinando l’aggiudicatario si troverebbe infatti a sottoscrivere un contratto a cui, secondo quanto previsto dall’art. 110 del D.P.R. n. 554/1999, deve essere allegato un elenco prezzi unitari a lui non noto, contravvenendo ai principi di correttezza ed equita'. Nel caso di aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999, vi è in ogni caso l’obbligo dell’ostensione del computo metrico come previsto dagli artt. 71 e 90 del D.P.R. n. 554/1999. Per quanto riguarda l’omissione del termine estimativo precedentemente richiamata, si rileva che la mancata ostensione dell’elenco prezzi, e quindi della parte estimativa, in questo caso non determinerebbe successivamente problemi contrattuali : l’elenco prezzi da allegare al contratto sarebbe infatti gia' noto all’offerente in quanto da lui stesso prodotto.” Sulla base di tali considerazioni è stato, conseguentemente deliberato, con specifico riguardo al caso dell’affidamento di un appalto a corpo mediante offerta a prezzi unitari – come quello in rilevo nel caso di specie – che “nel caso di aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999, vi sia l’obbligo di porre in visione il solo computo metrico che definisce le quantita' delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici di progetto”.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa S.– Facolta' di Scienze Motorie - Centro Sportivo “Record” - Lavori necessari per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi per l’intero complesso – Importo a base d’asta € 1.340.000,00 – S.A.: A. - U..

CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO - DISCORDANZA TRA RIBASSO E PREZZO COMPLESSIVO

TAR TOSCANA SENTENZA 2010

La lettera e la ratio della norma di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 554/1999, nella parte in cui stabilisce la prevalenza del ribasso percentuale indicato in lettere, essendo improntata ad un'esigenza di conservazione, non consente di limitarne l'operativita' ai soli casi di discordanza tra cifra e lettera del prezzo o del ribasso, venendo tale prescrizione in rilievo anche in caso di discordanza tra ribasso e prezzo complessivo.(Cons. Stato, Sez. V, 13.6.08, n. 2976).

OFFERTA ECONOMICA - CORREZIONI ERRORI MATERIALI - LISTA PREZZI

AVCP PARERE 2010

In nessun caso, quindi, è consentito alla Commissione, ai fini dell’aggiudicazione, di modificare il contenuto sostanziale delle offerte presentate dalle imprese concorrenti, essendo esse manifestazione della loro liberta' contrattuale, mentre (ex art. 90, commi 2 e 7 cit.) sono al piu' ammissibili solo correzioni di errori materiali nella compilazione dell’offerta, ictu oculi rilevabili (cfr. ad es. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 23 giugno 2006 , n. 5092).

In tale ottica, pertanto, va ribadito che dal disposto dell’art. 90, comma 7 del D.P.R. n. 554/1999, interpretato in coerenza con quanto prescritto nel precedente comma 6, è desumibile il principio di valenza generale secondo cui “l’elemento dell’offerta che assume carattere vincolante per la stazione appaltante è il ribasso percentuale” (TAR Abruzzo, Pescara 14 marzo 2007 n. 325), che costituisce, pertanto, il dato decisivo di riferimento in base al quale, non solo si identifica l'offerta (comma 6), ma si effettua (“dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto”, comma 7) la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest’ultima (cfr. ad es. Consiglio Stato, Sez. V, 10 novembre 2003, n. 7134).

La descritta procedura dettata dal Regolamento è evidentemente tesa a lasciare a carico dell’offerente il rischio di errori di calcolo nella compilazione della lista prezzi, ponendo sullo stesso l’onere di indicare, oltre al prezzo complessivo, anche il conseguente ribasso percentuale (cfr. parere dell’Autorita' n. 17 del 27 settembre 2007).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di G. – Lavori di completamento e adeguamento alle norme di sicurezza e accesso ai disabili dell’impianto sportivo polivalente alla frazione S. Clemente e realizzazione di solare termico – Importo a base d’asta € 90.513,01 – S.A.: Comune di G. (CE).

CONSEGUENZE MANCATA INDICAZIONE IN LETTERE DEI PREZZI UNITARI

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2010

L'art. 90 D.P.R. n. 554/99 non ricollega la mancata espressione in lettere dei prezzi unitari, all’esclusione del concorrente, che invece abbia correttamente espresso in cifre e in lettere, gli importi totali e la percentuale di ribasso. Il consolidato orientamento del giudice d’appello afferma che "nelle gare per l'affidamento di appalti di lavori pubblici, l'omessa indicazione in lettere dei prezzi unitari non puo' essere considerata infrazione piu' grave dell'eventuale discordanza con il dato in cifre, posto che il dato mancante (o errato) puo' essere ricavato (o corretto), in entrambi i casi con la semplice operazione matematica di applicazione della percentuale di ribasso". (Consiglio Stato, Sez. V, 10 novembre 2003 n. 7134).

OMESSA SOTTOSCRIZIONE LISTA DELLE LAVORAZIONI - EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

E’ legittima l'esclusione da una gara pubblica di una impresa il cui legale rappresentante ha omesso di sottoscrivere, in ogni pagina, la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dei lavori, nel caso in cui tale sottoscrizione sia prescritta come obbligatoria dalla lex specialis a pena di esclusione; infatti, essendo le liste delle lavorazioni finalizzate ad evidenziare che il concorrente ha avuto piena contezza delle quantita' e dei prezzi delle lavorazioni, l’omessa sottoscrizione delle stesse determina - a maggior ragione se l’omissione sia sanzionata dal bando con la espulsione dalla gara - la scelta obbligata dell’esclusione, in osservanza del principio di parita' di trattamento.

VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA - GIUSTIFICAZIONI SUI TRATTAMENTI SALARIALI MINIMI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

L’art. 90 del d.p.r. 554/99 relativo alle aggiudicazioni al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, consente alla stazione appaltante in base al disposto del comma 7 dell’art. 90 citato, di correggere eventuali imprecisioni, fermo restando il ribasso. La norma dell’art. 90, pur riguardando una metodologia specifica di aggiudicazione, non puo' essere intesa anche quale divieto alla sua applicazione analogica in casi simili.

Laddove l’offerta, oggetto della procedura di cui all’art. 87 del d. lgs. 163/2006 in quanto anormalmente bassa, è stata giudicata accettabile e congrua dalla stazione appaltante ed ha avuto, per questo motivo, la possibilita' di aggiudicarsi l’appalto come offerta economicamente piu' vantaggiosa, malgrado essa contenesse una valutazione dei costi della manodopera inferiore a quella riveniente dalla contrattazione collettiva dello specifico settore merceologico cui appartiene l’appalto stesso, in tal modo la commissione di gara ha dato ingresso - al di la' delle modalita' specifiche di controllo delle giustificazioni offerte dalla impresa controllata e dalla presenza di una puntuale motivazione sul perche' siffatta divaricazione fosse stata ritenuta accettabile - ad una ipotesi di giustificazione non ammissibile, a tenore del chiaro dettato del comma 3 del ridetto art. 87, in quanto si tratta dell’applicazione, da parte dell’offerente, di salari inferiori ai minimi applicabili in forza di una fonte autorizzata dalla legge, come tale non suscettibile di giustificazione alcuna.

OPERE A CORPO E A MISURA - DETERMINAZIONE PREZZI UNITARI

AVCP PARERE 2008

Per gli appalti il cui corrispettivo è calcolato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura, l’articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (nel testo vigente al momento della pubblicazione del bando di gara) dispone che, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puo' essere modificato sulla base della verifica della quantita' o della qualita' della prestazione. Per le prestazioni a misura, invece, il prezzo convenuto puo' variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva della prestazione.

Inoltre, l’articolo 90, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 specifica che, in caso di aggiudicazione al prezzo piu' basso con il metodo dell’offerta a prezzi unitari, è predisposta la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori, composta da sette colonne ove sono riportati, per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture individuate in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unita' di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

Oggetto:Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006, presentata dall’impresa P. R. - Appalto di lavori di illuminazione del Centro storico - 2° stralcio funzionale. Importo complessivo € 487.181,02 - S.A. Comune di A.

OFFERTA - RIBASSO PERCENTUALE IN LETTERE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

L’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999 ai commi 2 e 7, stabilisce la prevalenza del ribasso percentuale indicato in lettere, la lettera e la ratio della norma di cui al comma 2, improntata ad un’esigenza di conservazione, non consentono di limitarne l’operativita' ai soli casi di discordanza tra cifra e lettera del prezzo o del ribasso, venendo la medesima prescrizione in rilievo anche in caso di discordanza tra ribasso e prezzo complessivo. In definitiva, che, alla stregua della normativa regolamentare, l’amministrazione era tenuta a considerare la sola offerta vincolante data dal ribasso percentuale in lettere, offerta da intendersi al netto degli oneri di sicurezza, senza che abbia rilevanza la riconducibilita' della discrasia ad un mero errore materiale o ad un non corretto computo della base d’asta in relazione all’importo degli oneri di sicurezza.

OFFERTA PREZZI UNITARI - RIBASSO SUL PREZZO A BASE D'ASTA

AVCP PARERE 2008

Nell’offerta prezzi unitari, ciò che rileva ai fini della individuazione certa dell'offerta è l'indicazione della percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta. Come, infatti, rilevato dal giudice amministrativo “L'art. 90, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, da interpretarsi in coerenza con quanto prescritto nel successivo comma 6, ha inteso risolvere in modo chiaro tutti i problemi connessi alle discordanze tra le varie parti dell'offerta, indicando come criterio unificatore e vincolante quello della percentuale di ribasso (in precedenza non prescritta), onde considerare irrilevanti i possibili errori che il concorrente in una gara di appalto abbia commesso nell'indicazione del prezzo complessivo offerto per l'esecuzione di un'opera pubblica. In base alla norma sopra citata il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari negli appalti di lavori pubblici è, pertanto, rappresentato dal ribasso percentuale, in base al quale, non solo si identifica l'offerta (comma 6), ma si effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest'ultima” (TAR Lazio, Roma, sez. II/ter 12/10/2005 n. 8409).

Inoltre, “la mancata indicazione del prezzo complessivo, facilmente determinabile da una semplice operazione aritmetica, in ragione della percentuale di ribasso offerto sull'importo a base d'asta, non può essere sanzionata in ogni caso in modo più rigoroso della errata indicazione del medesimo” (TAR Sicilia, Palermo, sez. I 9/11/2005 n. 4992; TAR Campania, Napoli, sez. VIII 13/6/2007 n. 6098).

OGGETTO: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla Di F. Emidio, dalla C. Renato, dalla T&C s.r.l. e dalla S. geom. Francesco – realizzazione collettore fognario ad integrazione e completamento della rete fognaria di B. – M.. S.A. Comune di M. Ufficio Gare Associato Comunità Montana del M..

CATEGORIE SPECIALIZZATE - DIVIETO SUBAPPALTO

AVCP PARERE 2008

Con determinazioni n. 25/2001 e n. 31/2002 l’Autorità ha chiarito che le lavorazioni di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999, non sono subappaltabili con la conseguenza che l’aggiudicatario deve eseguirle direttamente ed essere qualificato oltre che nella categoria prevalente anche con riferimento alle stesse, ovvero deve costituire una associazione temporanea di imprese di tipo verticale.

Nel caso in esame, il bando presenta una carenza per quanto attiene alla mancata previsione di specifica clausola sul divieto di subappalto delle categorie OS28 e OS30, di importo superiore al 15 per cento dell’importo complessivo dell’intervento e rientranti fra quelle cd. super specializzate.

Il Collegio ritiene non conforme alla disciplina di gara l’esclusione dell’impresa S. s.r.l. priva della qualificazione nelle categorie OS28 e OS30, tuttavia non può non rilevarsi che non è conforme all’articolo 37, comma 11, del d. Lgs. n. 163/2006 la mancata previsione, nel bando di gara, del divieto di subappalto delle predette categorie.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla S. s.r.l. – lavori di adeguamento alla normativa antincendio alle Torri A e B, alle autorimesse e parti comuni del complesso immobiliare in M. S.A: Fondazione E.N.P.A.M.

OFFERTA A PREZZI UNITARI - LISTA DELLE LAVORAZIONI

AVCP PARERE 2007

Ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del d.P.R. 554/1999, nella Lista delle lavorazioni e forniture sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. Nella quinta e sesta colonna, il concorrente indica i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

Rispetto alle previsioni di cui all’articolo 90 del d. P.R. 554/1999, la Lista predisposta dalla S.A. riportava ulteriori voci, concernenti, rispettivamente, il numero progressivo del computo metrico estimativo, il codice del prezziario della regione Piemonte, il dettaglio delle misure, il ribasso percentuale.

Relativamente alla riportata disposizione, si deve innanzitutto evidenziare che, se è vero che la stessa precisa in modo analitico quale debba essere il contenuto della Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione delle opere, ciò non significa che la S.A. non possa introdurre delle voci che, quand’anche risultassero ridondanti, siano ritenute atte a supportare l’offerente nell’indicazione del prezzo unitario offerto.

In sede di istruttoria procedimentale, la S.A., ha evidenziato che le voci aggiuntive della Lista delle lavorazioni e delle forniture costituiscono una utile specificazione delle indicazioni di cui all’articolo 90 del d.P.R. 554/1999, tese ad ottenere una maggiore consapevolezza del concorrente nella predisposizione dell’offerta.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla M. s.r.l. – costruzione casellario n. 8. S.A. A.M. C. s.p.a.

OFFERTA E RIBASSO

CGA SICILIA SENTENZA 2007

Qualora le divergenze tra prezzo unitario in lettere ed in cifre dell’offerta siano di lieve o addirittura lievissima entità, comunque non tali da rendere palesemente inattendibile e fuori mercato l’importo indicato in una delle due formulazioni, deve trovare necessaria e vincolata applicazione il criterio della prevalenza del “ribasso percentuale indicato in lettere”, ai sensi dell’art. 90 del DPR n. 554/1999.

OFFERTA A PREZZI UNITARI - ERRORE MATERIALE

AVCP PARERE 2007

Il comma 7 dell' art. 90 D.P.R. 554/99, nel prevedere la possibilità della stazione appaltante di correggere errori materiali delle offerte per prezzi unitari presentate ad una gara per l'affidamento di opere pubbliche, delinea in realtà un sistema volto a risolvere ogni incertezza che possa insorgere in un'offerta articolata, quale appunto quella per prezzi unitari, prevenendo contestazioni circa l'effettiva volontà della parte privata mediante la sostituzione della volontà equivoca con un contenuto legalmente predeterminato, nell'ottica della certezza, della trasparenza delle operazioni concorsuali e della connessa par condicio dei concorrenti, nonché della conservazione delle offerte contenti dati non congruenti tra loro; da tale disposizione - seppure riferita all'offerta dell'aggiudicataria, ma letta congiuntamente con quella di cui al comma 2 (prevalenza sull'importo in cifre dell'importo in lettere del ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara) - è perciò desumibile il principio di valenza generale secondo cui “l'elemento dell'offerta che assume carattere vincolante per la stazione appaltante è il ribasso percentuale”.

Il giudice amministrativo ha, peraltro, espressamente confermato l’avviso dell’Autorità riportato nella deliberazione 29 aprile 2002, n. 114, affermando al riguardo che la rideterminazione dei prezzi unitari, a seguito della verifica dei conteggi effettuata dopo l’aggiudicazione, va mantenuta ferma anche qualora, all’esito dell’operazione, non risulti rispettata la volontà emergente dall’originaria offerta formulata dall’aggiudicatario, essendo questa l’effetto tipico di ogni eterointegrazione normativa delle manifestazioni di volontà private.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di C. – ricostruzione di una tratta di marciapiedi alla via Sallustio del capoluogo.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - PUNTEGGIO

TAR LAZIO SENTENZA 2007

Tanto non appare al Collegio che possa violare i principi di pubblicità e trasparenza, atteso che alla apertura dei plichi contenenti la documentazione, le offerte economiche e quelle tecniche era presente un Notaio (sicché non può presentarsi alcun dubbio circa l’eventuale manomissione delle buste contenenti le offerte tecniche) e che detti principi non sono assoluti, ma derogabili, come nel caso che occupa, dalla lex specialis di gara, che, trattandosi di gara svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ben poteva prevedere la valutazione in seduta riservata dell’offerta tecnica e, per esigenze di economicità della procedura, anche che tanto fosse effettuato previa apertura delle relative buste nel corso della seduta stessa.

Ritiene in proposito il Collegio che la Commissione non abbia formulato al riguardo dei veri e propri sotto criteri, ma specificazioni in merito alla attribuibilità dei punteggi, dopo la apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, a fini meramente ricognitivi, onde assolvere al doveroso obbligo motivazionale al riguardo, considerato che l’art. 8 delle norme di gara e contrattuali recava modalità di assegnazione di punteggi, per i vari lotti, piuttosto generiche e per lo più indicanti solo il punteggio massimo attribuibile.

OFFERTA PREZZI UNITARI - DISCORDANZA NELL'INDICAZIONE DEL PREZZO

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Ai sensi dell’articolo 90, comma 3 del d.P.R. 554/1999, il modulo contenente la lista delle categorie non può presentare correzioni che non sono espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente e, in caso di discordanza dei prezzi unitari, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Tuttavia, nel caso di sovrascrittura del prezzo unitario su altra e diversa cifra tenuto conto della correttezza della corrispondente indicazione in lettere e soprattutto del conseguente prodotto “prezzo unitario per quantità”, deve darsi prevalenza all’aspetto sostanziale della manifestazione della volontà del concorrente, tenuto conto sia del rispetto della norma e conforme giurisprudenza, che prescrive la prevalenza del prezzo unitario indicato in lettere sia dell’interesse dell’amministrazione ad effettuare la procedura di gara con il maggior numero possibile di concorrenti.

L’Autorità ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che è conforme alla normativa vigente la procedura posta in essere dalla S.A., in riferimento all’avvenuta ammissione dell’offerta della ditta M. C.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla G. s.r.l. – lavori di manutenzione e ripristino della strada M. –P. –S. C. Completamento in agro del Comune di R. S.A. Comunità Montana L. e M.

COMMISSIONE DI GARA E INCOMPATIBILITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

L’art. 90 comma 5 del dpr 554/99 pone a carico dell’impresa partecipante l’onere di un diligente comportamento consistente in un attento controllo delle voci e delle quantità che, soltanto qualora ritenute carenti, devono essere integrate. Qualora le imprese partecipanti hanno dichiarato di aver provveduto al controllo richiesto assolto all’onere prescritto, senza apportare alcuna integrazione o correzione, hanno comunque adempiuto all’obbligo previsto.

Nel caso di aggiudicazione di appalto mediante asta pubblica, come quella in esame, la norma non prevede la nomina di una commissione giudicatrice secondo le modalità previste dagli artt. 8, co. 1 lett i) e art. 92 del dpr n.554/99 e dall’art. 21 co. 4 della L. n. 10994, né esiste incompatibilità tra il responsabile del procedimento ed il Presidente della gara di appalto. La gara, pertanto, è stata legittimamente presieduta dal Dirigente del settore competente, secondo quanto previsto dall’art. 107, co. 3 lett. a) del D. Lgs, n. 267/00.

OFFERTA A PREZZI UNITARI - ERRORE MATERIALE

TAR ABRUZZO PE SENTENZA 2007

Il comma 7 dell’art. 90 del DPR 554/99, nel prevedere la possibilità della stazione appaltante di correggere errori materiali delle offerte per prezzi unitari presentate ad una gara per l’affidamento di opere pubbliche, delinea in realtà un sistema volto a risolvere ogni incertezza che possa insorgere in un’offerta articolata, quale appunto quella per prezzi unitari, prevenendo contestazioni circa l’effettiva volontà della parte privata mediante la sostituzione della volontà equivoca con un contenuto legalmente predeterminato, nell’ottica della certezza, della trasparenza delle operazioni concorsuali e della connessa par condicio dei concorrenti, nonché della conservazione delle offerte contenti dati non congruenti tra loro; e che da tale disposizione - seppure riferita all’offerta dell’aggiudicataria, ma letta congiuntamente con quella di cui al comma 2 (prevalenza sull’importo in cifre dell’importo in lettere del ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara) - è perciò desumibile il principio di valenza generale secondo cui “l’elemento dell’offerta che assume carattere vincolante per la stazione appaltante è il ribasso percentuale”.

OFFERTA A PREZZI UNITARI

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2006

E’ indubitabile che la lista delle lavorazioni e forniture di cui all’art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. costituisce elemento integrante dell’offerta, allorché l’aggiudicazione debba avere luogo con il metodo dell’offerta a prezzi unitari. Ciò tuttavia non significa che la disciplina contenuta nella citata disposizione costituisca regolamentazione esaustiva delle modalità di formulazione dell’offerta, giacché in essa vengono fissati i contenuti della lista, ma non vengono determinate le modalità con le quali il concorrente fa propria l’offerta, quale risultante dalla lista più volte menzionata, con una dichiarazione che sia indice di una sicura volontà contrattuale, proveniente da colui che è in grado di vincolare l’impresa. Nella norma manca, tra l’altro, ogni riferimento specifico al soggetto abilitato nell’ambito dell’organizzazione di impresa a formulare l’offerta e, quindi, a sottoscrivere la lista in questione. La disciplina della formulazione dell’offerta da parte dell’impresa e, quindi, delle modalità con cui la relativa dichiarazione dovrà essere effettuata dal legale rappresentate o dal suo procuratore, è rimessa, pertanto, alla lex specialis. Quest’ultima ben potrà prevedere che la dichiarazione debba essere contenuta nella scheda recante la lista delle lavorazioni. Nulla, però, sembra vietare che sia prevista (come nel caso di specie) una dichiarazione apposita, in cui riportare il prezzo globale ed il ribasso già risultanti dalla lista e che da questa sia tenuta distinta.

OFFERTA - PREZZO E PERCENTUALE DI RIBASSO

CGA SICILIA SENTENZA 2006

Costituisce presupposto indefettibile per l’applicazione della disposizione del comma settimo dell’art 90 DPR 554/99 la circostanza che nel corpo dell’offerta siano indicati sia il prezzo complessivo in numerario che la percentuale di ribasso, ed esista discordanza tra i due dati. Qualora invece, come nel caso all’esame, le imprese offerenti non siano tenute, in base alle previsioni del bando, ad indicare la percentuale di ribasso, e questa sia soggetta a determinazione da parte dello stesso seggio di gara sulla base di una semplice operazione aritmetica di conversione del prezzo complessivo indicato dall’offerente, si versa evidentemente in fattispecie del tutto diversa da quella normativamente regolata.

Basti considerare, al riguardo, come in tal caso il criterio normativo della prevalenza del ribasso percentuale rispetto all’offerta espressa in numerario, in caso di accertata difformità tra i due dati, condurrebbe all’assurda conseguenza (ovviamente neppure ipotizzata dalle difese di parte appellata) di accordare prevalenza ad un valore economico mai enunciato dall’impresa offerente e frutto invece di un mero errore di calcolo da parte dell’Amministrazione. Ma ad analogo risultato deve pervenirsi, sia pure sulla base di altro percorso argomentativo, anche nel caso qui in esame, nel quale la difformità non investe in alcun modo la percentuale di ribasso (determinata d’ufficio dal seggio di gara sulla base del prezzo complessivo indicato dall’offerente), ma concerne invece lo stesso prezzo complessivo in rapporto a quello risultante dalla somma dei prodotti tra prezzi unitari per singole categorie di lavorazione e quantità delle medesime categorie.

Ed invero, la fattispecie non appare in alcun modo riconducibile né alla previsione testuale né alla ratio dell’invocato settimo comma dell’art. 90, ascrivendosi invece alla ricordata disciplina di cui ai precedenti capoversi del medesimo articolo (in particolare il secondo e il quinto) che, in caso di offerte a misura o di parti a misura di offerte miste, accorda prevalenza ai prezzi unitari rispetto al prezzo complessivo, imponendo al seggio di gara di procedere alle correzioni degli eventuali errori di calcolo commessi dall’impresa al fine di rideterminare il prezzo complessivo in rapporto all’effettiva entità dei prezzi unitari e di commisurare quindi al valore in tal modo rideterminato la corrispondente percentuale di ribasso sulla base d’asta.

OFFERTA A PREZZI UNITARI - APPALTO DI SERVIZI

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2005

Nell’art. 90, 7° comma del d.p.r. n. 554/1999, che, a sua volta, si inserisce, con modifiche, sulla scia della previgente l. n. 14/73, sono regolate due diverse ipotesi di irregolarita' dell’offerta a prezzi unitari (come tale estensibili, per identita' di ratio e di presupposti, anche all’appalto di servizi per cui è causa): nel caso di specie si rileva quella prevista dalla seconda parte della disposizione, che concerne la mancata corrispondenza tra il prezzo complessivo quale risultante dalla somma dei prezzi unitari (eventualmente rettificata a seguito della verifica) e quello risultante dalla applicazione della percentuale di ribasso. In tal caso la norma consente che “tutti i prezzi unitari siano corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza”, puntualizzando che “i prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali”.

ARROTONDAMENTO MEDIA RIBASSO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2005

L’art. 90 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. ha inteso risolvere in modo chiaro tutti i problemi connessi alle discordanze tra le varie parti dell’offerta, indicando come criterio unificatore e vincolante quello della percentuale di ribasso (in precedenza non prescritta), onde considerare irrilevanti i possibili errori che il concorrente in una gara di appalto abbia commesso nell’indicazione del prezzo complessivo offerto per l’esecuzione di un’opera pubblica. In base alla norma sopra citata il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari negli appalti di lavori pubblici è, pertanto, rappresentato dal ribasso percentuale, in base al quale non solo si identifica l’offerta (comma 6), ma si effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest’ultima.

Deve pertanto ritenersi che quanto indicato dal disciplinare circa il calcolo delle medie fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque sia stato previsto proprio allo scopo di precisare e chiarire che, in caso di differenze minime tra le offerte, non dovesse delle stesse tenersi conto, dovendosi invece fare esclusivo riferimento ai ribassi percentuali approssimati fino alla terza cifra.

Sostenere la necessità di estendere oltre la terza cifra decimale il calcolo dell’effettivo condurrebbe all’assurda conseguenza di ritenere diverse due offerte che si differenziano in misura minima, in contrasto con i criteri assunti, non solo dal bando, che, nel prevedere l’aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere, deve intendersi nel senso che tendesse ad evitare scelte basate su pretese convenienze di migliori offerte (in termini di importi meramente numerici) che in realtà appaiono pretestuose ed illogiche

GIUSTIFICAZIONE OFFERTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2005

L’art. 90 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , rubricato “aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari”, prevede che i concorrenti, al momento della presentazione delle loro offerte, sono tenuti ad indicare, oltre ai singoli prezzi unitari sulla base della scheda all’uopo predisposta dalla Stazione appaltante, anche il prezzo complessivo offerto “. . . unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. . . ”. La verificazione, da parte della Stazione appaltante, della congruità (o della soglia di anomalia) dell’offerta nella sua interezza, sulla base del combinato disposto dell’art. 21, comma 1bis, della legge n. 109/1994 e s. m. e dell’art. 90, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con il D. P. R. n. 554/1999, deve, dunque, avere riguardo non ai singoli prezzi unitari contenuti nell’elenco predisposto per la presentazione delle offerte per l’ammissione alla partecipazione alla gara, bensì all’importo complessivo posto a base d’asta, rispetto al quale le imprese concorrenti, sempre all’atto della presentazione della loro offerta, sono tenute a specificare il ribasso percentuale offerto.

Alla stregua dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia con la sentenza 27 novembre 2001, resa nelle cause XC-285/99 e 286/99, la previsione di giustificazioni preventive contemplata dall’art. 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. , non deve incidere sul diritto dell’offerente sospettato di avere presentato un’offerta anormalmente bassa, di presentare successivamente giustificazioni, in omaggio al principio del contraddittorio che ispira la disciplina comunitaria nella specifica materia. Ne deriva, con riferimento al caso di specie, che la pretesa insufficienza delle giustificazioni preliminari non avrebbe potuto incidere sull’esplicazione di una successiva fase di approfondimento delle giustificazioni al fine di consentire l’integrazione delle originarie indicazioni.

La possibilità di rimodulare gli elementi economici dell’offerta in sede di giustificazioni sull’anomalia è stata pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, con il solo ovvio limite di non alterare il quantum iniziale dell’offerta medesima - considerata nella sua globalità - pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. Infatti, è possibile un aggiornamento degli elementi originari al fine di sincronizzarne la valutazione con il momento dell’analisi delle giustificazioni definitive.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2005

Il riferimento, ex art. 90, comma 6, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , all’aggiudicazione in base al ribasso percentuale si spiega in ragione della prevalenza accordata dal comma 4 della stessa norma al ribasso percentuale in caso di discordanza dal prezzo complessivo. (Nel caso di specie tale ultimo presupposto non ricorre, non rilevando all’uopo l’approssimazione in termini centesimali del ribasso ai soli fini di calcolo dell’anomalia).

La traduzione conseguenziale in termini di ribasso percentuale del prezzo offerto è per definizione un posterius, che non può provocare, ove discordanza non vi sia, una modificazione contenutistica del prezzo stesso.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2004

Qualora il bando di gara, non solo non preveda come causa di esclusione l'eventuale divergenza tra offerta e proposta ma contenga la possibilità per i concorrenti di modificare, se necessario, anche le quantità delle voci componenti l'offerta "apponendo le integrazioni e le riduzioni delle quantità che la ditta concorrente valuta carenti o eccessive e l'inserimento delle voci relative", se ne può dedurre, che l'indicazione della lista delle lavorazioni sia stata fornita ai concorrenti per consentire la formulazione dell'offerta economica in termini quanto più possibile omogenei e analitici e che sia ammesso, che l'offerta possa contenere elementi divergenti dai quantitativi indicativi prefissati dall'Amministrazione, e comunque che tale divergenza non possa determinarne l'esclusione automatica

Non è plausibile che dato un appalto di ammontare pari a ? 552.000 si possa considerare discordanza essenziale (qualitativa e quantitativa) l'eventuale sottostima di una sola voce riferita ad un materiale (la voce 17, nel caso in questione) la cui incidenza sull'offerta complessiva, in termini quantitativi e di costo aggiuntivo si sostanzia nella mancata contabilizzazione del costo di mq. 70 di pannelli di rete metallica, per un importo stimato dal concorrente in ? 4000 anziché in ? 9600

L'esame delle offerte e l'aggiudicazione deve avvenire sulla base esclusiva del ribasso offerto, poiché è unicamente tale ribasso a vincolare il concorrente ed a determinare il prezzo di esecuzione delle opere e cioè la prestazione dovuta all'Amministrazione; tale scelta appare coerente con la disciplina della gara, che prevede, come nel caso, che l'indicazione delle quantità può essere modificata dal concorrente e non è impegnativa né per questi né per l'Amministrazione

Nelle gare soggette alla disciplina di cui all'art. 90 D.P.R. n. 554/1999, nella fase di verifica e valutazione dell'offerta, deve sempre essere accordata prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettere rispetto al prezzo complessivo

L'art. 90 D.P.R. n. 554/1999, prevede un metodo, la cui logica è finalizzata a risolvere, al fine della certezza e della trasparenza delle operazioni di affidamento degli appalti, ogni incertezza che possa insorgere in un'offerta articolata quale quella per prezzi unitari, in modo da prevenire contestazioni circa l'effettiva volontà della parte privata in caso di discordanza fra le diverse componenti dell'offerta stessa.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2004

Quanto alla mancata corrispondenza tra il prezzo offerto dall'aggiudicataria in cifre ed in lettere per le pulizie notturne se, effettivamente, sussiste un errore di trascrizione che può comportare oscurità sulla cifra reale, si deve rilevare che la differenziazione tra periodi feriali, notturni e festivi non era imposta dalla lettera di invito, né la stessa legge di gara imponeva l'indicazione in cifre ed in lettere; non essendo poi disciplinata la materia delle gare di servizi da norme come l'art.90 d.P.R. 554/99, si ritiene che per il principio di conservazione degli atti giuridici l'indicazione in cifre non possa essere inficiata da un evidente refuso.

La prescrizione di cui alla lettera di invito sia stata rispettata dalla Catania Multiservizi, poiché appaiono sottoscritte dall'amministratore delegato la relazione tecnica, le schede tecniche di sicurezza e gli allegati al sistema gestione della qualità: non essendovi nella legge di gara obblighi specifici di apporre la firma in calce o all'ultima pagina del documento, la presentazione degli atti di offerta tecnica con la firma sul frontespizio sono da ritenersi sufficienti per la soddisfazione della clausola di cui in controversia.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 28/11/2012 - PREZZI UNITARI

In merito ad una gara in corso. Stazione appaltante Ministero p. La procedura di aggiudicazione è quella del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari. La documentazione progettuale messa a disposizione dei concorrenti non prevede gli elaborati relativi al computo metrico estimativo ed all'elenco prezzi. Nel capitolato speciale è indicato il prezzario adottato ed è stato fornito un elaborato di composizione analisi prezzi per quelle lavorazioni che sono state computate fuori prezziario. La domanda è se si può ritenere legittimo non fornire tali elaborati (che un'impresa sta invece richiedendo come integrazione) alla luce di una considerazione che si basa sulla inefficacia del richiedere l'offerta a prezzi unitari nel momento in cui questo verrebbe di fatto annullato da una mera operazione di applicazione di ribasso che i concorrenti farebbero su prezzi presentati dalla stazione appaltante. Si è ritenuto infatti che lo spirito della legge, nel distinguere le due diverse modalità di presentazione dell'offerta (offerta di massimo ribasso sul totale o offerta di ribasso a prezzi unitari) abbia inteso proprio la volontà di far esprimere ai concorrenti i prezzi da loro ritenuti più congrui in relazione alle singole lavorazioni. Si chiede cortesemente un urgente riscontro al fine di rispondere alla richiesta avanzata da un concorrente e poter procedere, senza impedimenti o incongruenze, nella procedura in corso e prossima alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte


QUESITO del 26/10/2011 - TASSATIVITÀ - CAUSE DI ESCLUSIONE

Una ditta partecipante a gara d’appalto ha presentato la lista delle lavorazioni e forniture sottoscrivendola solamente nell’ultimo foglio contenente il ribasso percentuale offerto rispetto alla base d’asta e il prezzo complessivo offerto. Nella lettera di invito con procedura negoziata era stato precisato che la compilazione della lista delle lavorazioni e forniture doveva avvenire in conformità a quanto disposto dall’art. 119 commi 1 2 e 3 del D.P.R. n. 207/10. Il comma 3 del predetto articolo recita: “Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.” Si chiede, alla luce delle modifiche apportate al codice dei contratti con il D.L. n. 70/2011 ove all’art. 46 “Documenti e informazioni complementari – tassatività delle cause di esclusione” il comma 1-bis dice: “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irrregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte ……”, se l’offerta in questione sia da escludere.


QUESITO del 22/03/2007 - PREZZI UNITARI - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO

Si chiede se in un appalto da stipulare solo a misura sia necessario o meno chiedere, tra la documentazione allegata all'offerta economica, la "Dichiarazione allegata all'offerta ai sensi dell'art. 90, comma 5, del DPR 554/99" e se il fatto che, seppur richiesta nel Bando e Disciplinare di gara, questa non venga inserita possa essere motivo di esclusione dalla gara