Art. 5 Modalità di considerazione delle modifiche al rating di legalità

1. Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto del rating di legalità nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione del credito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, verificano, in sede di monitoraggio del credito, la persistenza del rating di legalità e del punteggio di rating attribuito all'impresa ai fini dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche.

2. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza da parte delle banche delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 4.
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