ART. 66-ter (Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è inserito il seguente: "4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".



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