ART. 66-quater (Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 152, dopo le parole: "sospette di falsità," sono inserite le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse,";

b) al comma 153, le parole: "fino ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione".



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