ART. 5 (Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.

2. L'Unità, costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unità è assegnato un contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. L'Unità opera in raccordo con il gruppo di lavoro sull' analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. L'Unità svolge i seguenti compiti:

a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;

b) coordina, anche sulla base delle verifiche dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine di garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione;

c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;

d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;

e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento dei seguenti compiti:

a) promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR;

b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;

c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese;

d) promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;

e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.



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