ART. 33-ter (Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema).

1. Su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



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