Art. 47 Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme

1. All'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme";

b) al comma 1, dopo le parole "all'utilizzazione" sono inserite le seguenti: "delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e" e le parole "alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi" sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell'Unione europea";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti e le Amministrazioni interessati inseriscono nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.".
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