Articolo 81 Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per i disabili, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non abbiano avuto la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che questi dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

2. Se gli enti aggiudicatori richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l’operatore economico si conforma a determinati sistemi o norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’Unione o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati. Essi riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri.

Qualora gli operatori economici dimostrino di non avere avuto accesso a tali certificati o di non avere avuto la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l’ente aggiudicatore accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema di gestione ambientale o norma applicabile.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2.

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