ALLEGATO II - ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

I diritti concessi in virtù di una procedura in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi dell’articolo 4 della presente direttiva. Il seguente elenco contiene una serie di procedure, onde garantire un’adeguata trasparenza preliminare, per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti giuridici dell’Unione che non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi dell’articolo 4 della presente direttiva:

a) rilascio di autorizzazioni per la gestione di impianti a gas naturale in conformità delle procedure di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/73/CE;

b) rilascio di autorizzazioni o invito a presentare offerte per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in conformità della direttiva 2009/72/CE;

c) la concessione di autorizzazioni, in conformità delle procedure cui all’articolo 9 della direttiva 97/67/CE, in relazione a un servizio postale che non sia riservato o che non lo sarà;

d) una procedura per la concessione di un’autorizzazione a esercitare un’attività di sfruttamento degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE;

e) contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 per la fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri per autobus, tramvia, ferrovia o metropolitana, assegnati sulla base di una procedura di gara conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, dello stesso, purché la durata di detti contratti sia conforme alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 3 o 4, di tale regolamento.

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