Articolo 12. Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva 2004 /CE che le amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della medesima aggiudicano per tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza del suo Articolo 5, paragrafo 2 e dei suoi articoli 19, 26 e 30.

Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all'Articolo 5 bis della direttiva 2004 /CE e che sono aggiudicati per tali attività, fin quando lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'Articolo 68, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.
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