Art. 29 Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.

2. Gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 8, sono considerati in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale abbia rispettato la presente direttiva o, ove opportuno, la direttiva 2004/90/CE.
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