1. Il riesame, relativamente ad una questione controversa già definita con parere di precontenzioso ai sensi dell’art. 3 o ai sensi dell’art. 4, o per la quale sia stata disposta l’archiviazione, è ammesso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a. sono dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto.
b. non è stato proposto ricorso giurisdizionale né avverso il parere di precontenzioso né avverso il provvedimento che lo recepisce e sono scaduti i termini per proporre ricorso giurisdizionale.
c. Al riesame si applicano le disposizioni del presente Regolamento per quanto compatibili.
d. Il parere vincolante è impugnabile in via giurisdizionale ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo.