Art. 11 Istanza di riesame

1. Il riesame, relativamente ad una questione controversa già definita con parere di precontenzioso ai sensi dell’art. 3 o ai sensi dell’art. 4, o per la quale sia stata disposta l’archiviazione, è ammesso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

a. sono dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto.

b. non è stato proposto ricorso giurisdizionale né avverso il parere di precontenzioso né avverso il provvedimento che lo recepisce e sono scaduti i termini per proporre ricorso giurisdizionale.

c. Al riesame si applicano le disposizioni del presente Regolamento per quanto compatibili.

d. Il parere vincolante è impugnabile in via giurisdizionale ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo.
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