Art. 259 Concorso di idee

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Il concorso di idee é finalizzato ad ottenere una valutazione comparata di una pluralità di soluzioni su temi di paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia.

2. Il bando per il concorso di idee contiene:

a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante;

b) nominativo del responsabile del procedimento;

c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;

d) modalità di presentazione e rappresentazione delle proposte ideative costituite almeno da elaborati grafici e da una relazione tecnico economica;

e) elencazione della documentazione ritenuta utile messa a disposizione dei concorrenti;

f) termine per la presentazione delle proposte;

g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;

h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso, e numero massimo di eventuali ulteriori premi con il relativo importo;

i) data di pubblicazione.

3. Ai sensi dell'articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta ideativa, di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il soggetto firmatario può essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui é stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. ]
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Giurisprudenza e Prassi

INCARICO DI PROGETTAZIONE - GIOVANE PROFESSIONISTA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2008

Nel sistema di cui al DPR n. 554/1999 (applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale sugli appalti pubblici, esecutivo del D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo per i professionisti/r.t.p. che concorrono nelle procedure per l’affidamento di incarichi professionali di associare almeno un giovane professionista vale solo per le gare finalizzate all’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse (art. 51 del DPR) e non anche per i concorsi di idee (artt. 57 e 58 del DPR), atteso che l’art. 50 limita il campo di applicazione del capo I del titolo IV (che comprende l’art. 51) all’affidamento degli incarichi di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse

La ratio di tale distinzione risiede nel fatto che un’adeguata esperienza curriculare in capo al professionista è richiesta solo nel caso dell’affidamento di incarichi di progettazione, costituendo essa una condizione indispensabile ai fini della partecipazione (vedasi l’art. 63, let o) del DPR e allegato D). In tal caso, quindi, il giovane professionista che non abbia al suo attivo alcun incarico riferito a lavori analoghi a quello a cui si riferisce la gara non può partecipare alla gara stessa, e comunque, laddove risulti ammesso in ragione degli incarichi pregressi non ha molte chances di aggiudicarsi l’appalto se il valore degli incarichi pregressi è quello minimo previsto dal bando.

Al contrario, nel caso del concorso di idee la partecipazione è libera per tutti i professionisti iscritti all’Albo professionale di riferimento, essendo importante in questo caso solo l’idea progettuale, che deve essere valutata a prescindere dal curriculum del o dei proponenti.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Non è conforme al dettato normativo dell’art. 58, comma 1, lett. g), del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. il bando di gara per il concorso di idee che si limita ad accennare alle finalità dell’opera da realizzare e ad invitare i partecipanti a proporre progetti che “uniscano a qualità architettoniche ed espressive, anche il carattere di fattibilità sia tecnica che economica”. Tali prescrizioni, infatti, possono valere al più come indicazioni progettuali, ma non appaiono poter surrogare i “criteri e metodi” con cui devono essere valutate e comparate le varie proposte, la cui indicazione costituisce, in forza della citata disposizione regolamentare, contenuto essenziale del bando per il concorso di idee.