Art. 91. Procedure di affidamento

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro all'importo di euro 100.000, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 - successivamente modificato dalla Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011; poi ripristinato nella versione precedente in seguito all’abrogazione dell’art. 12, comma 1, legge n. 180 del 2011 ad opera dell’art. 44, comma 5, decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, convertito con modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all’articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 e dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista e' consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonche' le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purche' almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
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Giurisprudenza e Prassi

SUBAPPALTO - DIFFERENZA TRA INDAGINE E RELAZIONE GEOLOGICA

ANAC DELIBERA 2017

L’orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato 21 aprile 2016, n.1595 e Consiglio di Stato 20 luglio 2016 n. 3285) e dell’Autorità (Delibera n. 583 del 18 maggio 2016 e Delibera n. 615 del 7 giugno 2017) secondo cui la relazione geologica rientra tra gli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo anche in assenza di esplicita previsione del bando in tal senso e anche nel caso di insussistenza di modifiche rilevanti dal punto di vista geologico tra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto di offerta tecnica - fondato sul combinato disposto del comma 1 dell’art. 35 del d.P.R. 207/2010 («il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo») e del comma 1, lett. a) dell’art. 26 dello stesso d.P.R. 207/2010 (secondo cui il progetto esecutivo deve necessariamente comprendere –inter alia – la relazione geologica) – trova applicazione nel caso di appalti di servizi di progettazione, con riferimento alla progettazione esecutiva;

RILEVATO che la gara in epigrafe non è una gara di progettazione ma ha ad oggetto servizi di verifica di vulnerabilità sismica dei fabbricati e che la redazione della relazione geologica non rientra tra le prestazioni oggetto dell’affidamento;

RILEVATO altresì che la lex specialis di gara non richiede la presenza della figura professionale del geologo;

CONSIDERATO che le indagini diagnostiche e geognostiche, rientranti nell’oggetto della gara, sono attività specialistiche di supporto alla progettazione che, a differenza della relazione geologica, possono essere oggetto di subappalto (art. 91, comma 3, d. lgs. n. 163/2006)

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Ministero della Difesa III° Reparto Infrastrutture – Verifica di vulnerabilità sismica dei fabbricati n. 4 e 6 della caserma …– Importo a base di gara: euro 48.248, 67- S.A.: Ministero della Difesa III° Reparto Infrastrutture

OBBLIGO RELAZIONE GEOLOGICA - GRAVE INCOMPLETEZZA OFFERTA TECNICA

ANAC DELIBERA 2016

L’obbligatorietà della relazione geologica al progetto esecutivo stabilita dalla normativa non è superabile nemmeno in caso di insussistenza di modifiche rilevanti al progetto definitivo posto a base di gara e la sua mancanza rappresenta un grave motivo di incompletezza dell’offerta tecnica.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da … s.r.l./…. Procedura aperta per l’affidamento di un appalto di progettazione e realizzazione dei “lavori del nuovo museo dei relitti greci nell’area archeologica demaniale di …”. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara eu. 3.726.706,46 S.A. Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di … .

AFFIDAMENTI INCARICHI COLLAUDO - SOGGETTI AFFIDATARI

TAR UMBRIA SEGNALAZIONE 2016

Il combinato disposto degli artt. 91 comma 8, e 120 comma 2-bis del D.lgs. 163/2006 e s.m. è chiaro nel tipizzare i soggetti a cui le stazioni appaltanti possono affidare i servizi tecnici, tra cui la stessa attività di collaudo, quale servizio soggetto alla disciplina del citato Decreto legislativo ed in particolare tra i servizi elencati nell’Allegato IIA della direttiva 2004/18/UE; (..) la selezione indetta dal Comune (..) risulta del tutto “ibrida” poiché aperta alla partecipazione oltre che dei professionisti indicati nell’art. 91 comma 8, del Codice contratti, ai tecnici dipendenti di enti pubblici, con conseguente violazione della stessa par condicio tra i concorrenti; (..) - l’elenco regionale di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 21 gennaio 2010 n. 3 non può all’evidenza rappresentare uno strumento derogatorio rispetto alle vigenti norme in materia di affidamento degli incarichi di collaudo contenute nel Codice contratti pubblici, oggetto come ampiamente noto di riserva legislativa statale in quanto attinente alla “tutela della concorrenza” (ex plurimis Corte Costituzionale 7 novembre 2013, n. 259; id. 25 febbraio 2014, n. 28); - (..) a nulla rileva la controdeduzione della difesa civica circa la possibilità degli ingegneri dipendenti pubblici a tempo pieno di svolgere occasionalmente la libera professione, non potendosi questi ultimi equiparare ai fini della partecipazione alla selezione impugnata ai professionisti elencati, non potendo esercitare la libera professione e non potendo pertanto assumere la qualifica professionale che l'art. 90, D.lgs. n.163 del 2006 richiede per i progettisti esterni (Consiglio di Stato sez. VI, 5 settembre 2011, n. 5003; T.A.R. Emilia Romagna Parma 24 novembre 2010, n. 507).

AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

ANAC DETERMINAZIONE 2015

Oggetto: Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

GESTIONE S.I.I. - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE - CONTINUITA' DI INCARICO - LIMITI

ANAC DELIBERA 2015

Non si ritiene condivisibile quanto operato dall’ATO C in merito al proseguimento delle attività di progettazione durante il periodo di continuità nella gestione del S.I.I.

Riguardo l’individuazione di un nuovo soggetto gestore, i tentativi esperiti dall’ATO C fanno riferimento a gestioni di natura temporanee ed emergenziale. Anche la manifestazione di interesse pubblicata in data 19.2.2013 è relativa ad un affidamento per un periodo di soli sei mesi, probabilmente giustificata dalla necessità di attendere il riordino del S.I.I. in attuazione della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 (Norme transitorie per la regolamentazione del Servizio idrico integrato).

Non si rilevano, pertanto, iniziative volte alla ricerca di un operatore economico cui affidare la gestione del S.I.I. per un periodo di tempo adeguato all’oggetto dell’affidamento, e in particolare al necessario tempo di recupero degli investimenti che il concessionario è tenuto a realizzare.

Iniziative che potevano essere adottate nel periodo intercorrente tra la risoluzione della iniziale Convenzione di gestione (5.9.2011)e l’entrata in vigore della l.r. 2/2013 con la quale sono state soppresse le Autorità d’ambito ottimali, atteso inoltre che il periodo di continuità sarebbe dovuto terminare il 5.9.2012, ben prima della soppressione dell’ATO.

Ne segue che la gestione “in continuità” è proseguita ben oltre i dodici mesi previsti dalla convenzione senza che il concedente desse avvio a procedure di selezione di un nuovo soggetto cui affidare la gestione.

La Convenzione di incarico del 5.12.2012, sottoscritta dall’ATO C con la società A s.r.l. e con la società B. S.p.A., configura un affidamento diretto di servizi di progettazione, in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 91 del Codice degli appalti e che la stessa non sia, altresì, riconducibile alla rinegoziazione contrattuale prevista dall’art. 4, co. 6 della Convenzione di gestione

L’operato dell’ATO C non è conforme alle prescrizioni di cui alla Convenzione di gestione, in merito al mancato avvio, nel periodo intercorrente tra la risoluzione della Convenzione di gestione del S.I.I. e l’entrata in vigore della l.r. 2/2013, di iniziative a carattere non temporaneo volte all’individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio.

Oggetto: Fascicolo 2272/2013 – Convenzione d'incarico per la progettazione, preliminare, definitiva e esecutiva dei lavori rientranti nel programma di investimenti finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione comunitaria ai sensi della Direttiva 91/271/CEE. Esponente: A s.r.l. - Stazione appaltante: Ambito Territoriale Ottimale C (di seguito ATO C).

FRAZIONAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE - LIMITI

ANAC DELIBERA 2015

Se l’affidamento della progettazione definitiva prima ed esecutiva dopo può trovare giustificazione in relazione alla tempistica ed alla disomogeneità dei finanziamenti, non trova alcuna giustificazione il mancato affidamento, unitamente alla progettazione esecutiva, dell’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Il frazionamento nel tempo degli incarichi rappresenta, quindi, una evidente elusione dei limiti stabiliti dall’art. 91 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. finalizzati ad una corretta applicazione delle procedure di gara.

L’intervenuto frazionamento degli incarichi in più lotti ha comportato l’elusione delle procedure concorsuali, non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di scelta del contraente ed ai requisiti di partecipazione richiesti. Peraltro, in considerazione della natura del finanziamento, la mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni comporta anche una manifesta violazione della normativa comunitaria, che dispone esplicitamente: “nessun insieme di servizi da appaltare può essere frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione” e, con riferimento agli incarichi di progettazione, stabilisce che “in caso di ripartizione del servizio in più lotti ai fini della determinazione degli onorari si deve tener conto della somma del valore dei singoli lotti” (cfr. Direttiva 92/50/CEE) (Deliberazione AVCP n. 18 del 23.2.2012).

OGGETTO: Manifestazione di interesse a svolgere l’incarico per la redazione dello studio archeologico, geologico e geotecnico del progetto esecutivo delle opere di “completamento del restauro del castello di Vicari, sistemazione dell’area del castello, realizzazione di attrezzature polifunzionali e servizi aggiuntivi. Esponente: dott. Elio A - Presidente del Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti. Stazione appaltante: Comune di B (PA)

FRAZIONAMENTO INCARICHI - ELUSIONE NORME AFFIDAMENTO DIRETTO

ANAC DELIBERA 2014

Si ritiene non conforme al disposto degli artt. 29, comma 4 e 91, comma 6 del d.lgs. 163/2006 e s.m. e dell’art. 262, comma 4, del d.p.r. 207/2010 e s.m., l'affidamento diretto ai medesimi soggetti, degli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi al “collegamento veicolare tra la strada del Melogno e via Calice, comprendente il Ponte sul Torrente Pora e la sistemazione delle aree adiacenti”, configurandosi un artificioso frazionamento dei servizi, ai fini dell’affidamento degli stessi ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 e s.m.

Oggetto: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza al collaudo del “collegamento veicolare tra la strada del Melogno e via Calice, comprendente il Ponte sul Torrente Pora e la sistemazione delle aree adiacenti”

AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO D.L.

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2014

L’art. 90, sesto comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce i casi in cui per l’espletamento delle attivita' di progettazione e di direzione lavori le stazioni appaltanti possono rivolgersi a professionalita' esterne all’amministrazione pubblica; trattasi di norma che introduce, dunque, una riserva di attivita' in favore dell’organizzazione interna dell’amministrazione, collocando il ricorso al libero mercato come eventuale.

Una volta verificata la sussistenza dei presupposti per l’affidamento all’esterno, l’art. 91 pone la distinzione tra gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro ed inferiore a tale valore, prevedendo, nel primo caso, l’applicazione delle disposizioni di cui al capo II, titoli I e II del Codice dei Contratti, nel secondo, l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 57, sesto comma nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, ove sussistenti tanti aspiranti idonei.

Riguardo all’affidamento diretto dell’incarico di direzione dei lavori in favore dei progettista, ai sensi dell’art. 91, sesto comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per attivita' di importo eccedente la soglia comunitaria, tale soluzione è prevista nel solo caso in cui vi sia stata espressa previsione nel bando di gara indetto per la progettazione; la norma va poi coordinata con quella di cui all’art. 130, secondo comma, che nell’ipotesi di necessario affidamento all’esterno dell’attivita' di direzione lavori, tra le varie opzioni contempla quella di rivolgersi al progettista incaricato.

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - LIMITI

ANAC DELIBERA 2014

L'affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria (incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo), ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., puo' avvenire attualmente per importi il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 40.000 euro (in precedenza 20.000 euro) tramite il combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi di architettura e ingegneria nel regolamento interno che disciplina l'attivita' contrattuale in economia. Le stazioni appaltanti possono tuttavia optare per le procedure previste per importi maggiori, assicurando maggiore concorsualita'.

Nel caso di specie, si rileva come la stazione appaltante, in relazione all’affidamento degli incarichi professionali, abbia operato un frazionamento di opere attinenti ad un medesimo “oggetto” in piu' interventi variamente denominati (lotti, opere di completamento, opere complementari), di fatto eludendo procedure di affidamento piu' rigorose, che avrebbe richiesto l’importo complessivo della prestazione.

Oggetto: Affidamenti diretti di incarichi professionali da parte del Comune di A

NON FRAZIONABILITÀ DEI SERVIZI DI PUNTA

AVCP PARERE 2014

Negli affidamenti dei servizi di ingegneria, ai sensi del comma 8 dell’art. 261 del D.P.R. n. 207 del 2010, il requisito di cui all’art. 263 comma 1, lett. c), concernente i cd. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovra' esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. La non frazionabilita' del requisito dei servizi di punta non puo' essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A. & C. Srl, capogruppo della costituenda ATI con l’Impresa Alfieri Domenico & C. S.a.s. – “Procedura aperta di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 1 palazzina da 144 posti letto per alloggi di servizio collettivi per personale volontario previa demolizione della Palazzina B. – Localita' C. – Cas. ..” – Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa – Importo a base d’asta: € 10.481.841,69 – S.A.: Ministero della D. - Segretario Generale della D. - Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione dei Lavori e del Demanio - Roma.

Art. 261, comma 8 e art. 263 comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 207/2010. Non frazionabilita' dei servizi di punta.

RTP - POSSESSO REQUISITI

AVCP PARERE 2014

Nei raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. A tenore dell’art. 261, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, il bando di gara puo' prevedere, con opportuna motivazione, che la mandataria debba possedere una percentuale minima dei requisiti, comunque non superiore al sessanta per cento. Ma “la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti”. È illegittima, pertanto, l’esclusione dalla gara qualora i requisiti finanziari e tecnici siano posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla E. S.p.a. – “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilita', assistenza al collaudo, nonche' coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (art. 92, D.Lgs. 81/08), inerente l’intervento Lotto funzionale 2 Comuni di A., B. e C., del grande progetto LA BANDIERA BLU DEL LITORALE DOMITIO” – Importo a base di gara: euro 849.047,68 – S.A.: D. D..

Art. 261, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006. Corrispondenza fra quote di qualificazione e quote di partecipazione.

OBBLIGO ADEGUATA PUBBLICITA' AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE

AVCP DELIBERAZIONE 2014

Per l’affidamento degli incarichi professionali è stato affisso all’albo del Comune un avviso dal giorno 7 al giorno 14 maggio 2009, e dunque per soli 7 giorni; in tale avviso, veniva indicata, molto genericamente, solo la classe dei lavori da progettare di cui al DM 04/04/2001, ed il termine per la consegna dei progetti alla data del 30/05/2009.

Come espresso dall’Autorita' con Deliberazione n. 18 del 23/02/2012 “Non è conforme all’art. 62 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. l’affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro effettuato dalla stazione appaltante senza dare “adeguata pubblicita'” all’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale. Detta pubblicita', infatti, deve essere “funzionale”, nel senso che il mezzo prescelto per pubblicizzare l’avviso deve essere idoneo allo scopo di raggiungere la piu' ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all’affidamento in relazione all’entita' e all’importanza dell’incarico”, si rileva pertanto la carenza di pubblicita' del suddetto avviso.

Inoltre si osserva che nello stesso non risulta indicato alcun criterio di selezione, sia esso di natura tecnica che economica, dei potenziali concorrenti.

Di fatto hanno risposto all’avviso solamente due professionisti, e ad essi è stato affidato congiuntamente l’incarico. Nei rispettivi disciplinari per la valutazione dei compensi si è fatto riferimento alla tariffa professionale la quale, tuttavia, gia' al tempo era stata abolita con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, (il cosiddetto Decreto Bersani); in ogni caso si rileva che negli atti non vi è alcun riferimento all’importo presunto delle opere da progettare e da assumere, quindi, quale base di calcolo, con evidente difetto di trasparenza dell’atto.

Inoltre si rileva che l’incarico di Direzione dei Lavori è stato affidato pariteticamente ai due distinti soggetti; tale evenienza non è conforme all’ art. 123 del DPR 554/1999 (regolamento vigente all’atto dell’incarico) che al comma 1 statuisce: “Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o piu' assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere”.

Oggetto: Lavori per sistemazione strade interne Comune di A - importo a base d'asta 220.000 euro.

AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA

AVCP DELIBERAZIONE 2014

COMMENTO: Successivi affidamenti di incarichi al medesimo professionista, aggiudicatario di un primo incarico di modesto importo, non possono essere giustificati dalla clausola del disciplinare di gara, che prevede la possibilita' di affidare ulteriori prestazioni connesse all’opera in oggetto, atteso che l’oggetto e l’importo di tali prestazioni non sono state esplicitate negli atti di gara, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 29 del d.lgs.163/2006. La clausola inserita nel disciplinare di gara, con la quale l’amministrazione si riserva di affidare all’aggiudicatario ulteriori prestazioni connesse all’opera in oggetto, alle stesse condizioni dell’offerta presentata, appare, ove non interpretata negli stretti limiti della possibilita' di affidamento di prestazioni accessorie di limitato importo, elusiva della normativa del d.lgs. n. 163/2006 in tema di affidamenti di servizi di ingegneria e contraria ai principi generali ex art. 2 dello stesso d.lgs. n. 163/2006.

La valutazione dei servizi da affidare deve tener conto di quanto disposto dall’art. 29 del d.lgs. n. 163/2006, il quale al comma 1, dispone che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Pertanto, è illegittimo, per mancata indicazione dell’importo presunto complessivo del contratto, indire una gara, sia pure con pubblicazione a livello comunitario, ma indicando un modesto importo a base d’asta, senza la corretta indicazione dell’importo finale dei servizi che la S.A. avrebbe poi affidato: cio' non ha garantito condizioni di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione, che si traducono innanzitutto nell’informare correttamente il mercato sulle condizioni di gara.

Oggetto: Affidamento progettazione e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione dell’ospedale di Vipiteno

CONFERIMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA QUALE CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE

TAR LAZIO LT SENTENZA 2013

Non costituisce una ipotesi di contratto di (sub) appalto, vietato dall'art. 91 comma 3, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, l'incarico conferito al professionista esterno per la predisposizione della relazione geologica, che deve invece essere qualificato come "contratto d'opera intellettuale", certamente ammissibile.

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI FINANZIARI - LIMITI

TAR MOLISE CB SENTENZA 2012

F S.p.A. è una societa' di intermediazione finanziaria che puo' concedere mutui, stipulare “leasing”, effettuare operazioni di cessione “pro solvendo” e di “factoring”, anche verso un’utenza privata, fruitrice del servizio. Si tratta, dunque, di una societa' pubblica che, in certa misura, opera verso l’esterno, mediante l’erogazione di servizi consistenti nella prestazione di garanzie dirette o controgaranzie alle imprese private, con l’utilizzo dei finanziamenti del Fondo unico anticrisi. E’ oltremodo discutibile che quella in esame sia davvero una concessione di servizio pubblico e tuttavia, anche in tale remota evenienza, si puo' ritenere che l’affidamento senza gara a F S.p.A. della gestione dei fondi di garanzia e delle linee di intervento a favore delle piccole e medie imprese, violi principi generali della normativa comunitaria, a tenore dei quali la scelta dell’operatore economico cui affidare la gestione di fondi pubblici deve avvenire con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della piena concorrenza, della parita' di trattamento, della trasparenza, della non discriminazione, della libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 28, 30, 43, 45, 49 e 86 del Trattato U.E.; inoltre, è la stessa normativa nazionale a vietare misure di favore a vantaggio di imprese pubbliche, le quali godano di diritti speciali di esclusiva. Si pensi agli artt. 27, comma primo, 30, comma terzo, e 91 comma secondo del citato D.Lgs. n. 163/2006 (cfr.: Cons. Stato VI, 30.1.2007 n. 362; idem 30.12.2005 n. 7616; idem 25.1.2005 n. 168).

INCARICHI DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO PROCEDURA E LIMITI AL SUBAPPALTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

L'art. 91 è tassativo nel prescrivere che gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiore a 100.000 euro debbano essere affidati dalle singole amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, delle disposizioni ivi previste.

Tale ultima previsione normativa non vuol significare altro che tal genere di affidamenti, nei quali rientrano dunque espressamente anche quelli afferenti i servizi di CSP e CSE, postulano l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del contraente e che, anche per le gare di importo inferiore alla predetta soglia di centomila euro, devono comunque osservarsi i principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 d.lgs. cit.; inoltre l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. La disposizione ( art. 91, comma 8, d.lgs. cit.) si chiude con una previsione tranciante, secondo cui è vietato l'affidamento di attivita' di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. Peraltro, stante l'obbligo normativo dell'evidenza pubblica in tal genere di affidamenti, non appare pertinente, per evidente incompatibilita' applicativa, il richiamo alla disciplina del subappalto ed ai suoi limiti applicativi ( in particolare, non potrebbe trovare applicazione la disciplina di cui al comma 8 del citato art. 118 del Codice dei contratti secondo cui ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, non si configura come attivita' affidata in subappalto l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi; è evidente infatti che tale disposizione non potrebbe riguardare quegli stessi incarichi professionali per i quali altra disposizione dello stesso Codice impone la gara pubblica o comunque il confronto competitivo tra piu' offerte).

LIMITAZIONE PARTECIPAZIONE AI PROFESSIONISTI LOCALI - INAMMISSIBILITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Il Consiglio conviene che il principio di non discriminazione impone che tutti i potenziali offerenti siano posti in condizioni di eguaglianza e non consente, quindi, limitazioni di accesso al mercato “ratione loci”, ovvero in ragione dell’ubicazione della sede in un determinato territorio.

La scelta di limitare la partecipazione ai professionisti locali, non supportata da un’indagine volta a verificare le professionalita' piu' qualificate con riguardo all’oggetto della proceduta, si è, in definitiva, sostanziata in una limitazione territoriale aprioristica in contrasto con i principi comunitari in tema di tutela della concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

La valorizzazione di detto dato territoriale costituisce, quindi, una barriera di accesso in contrasto con i principi comunitari volti a garantire l’affermazione di un mercato comune libero da restrizioni discriminatorie collegate alla nazionalita' o alla sede formale.

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE URBANISTICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Il quinto comma dell’art. 91 dispone che “quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunita' di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee” in tal modo chiarendo l’applicabilita' dell’art. 91 anche ad incarichi di progettazione della massima complessita', tale da travalicare la realizzazione di una singola opera pubblica.

Afferma il Collegio che l’art. 91, richiamato dall’art. 253, comma 15 bis, del codice degli appalti si applica anche agli incarichi di progettazione urbanistica.

AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICHI PROFESSIONALI

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2011

Nel caso di affidamento dell'incarico di redazione del piano strutturale comunale non sussiste alcuna delle ragioni eccezionali che consente ad una pubblica amministrazione di affidare un incarico professionale mediante affidamento diretto dell'incarico stesso; pertanto, l'ente comunale, in ossequio ai principi generali di concorrenza "per il mercato", deve rispettare le regole che presiedono allo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica.

Il provvedimento amministrativo è illegittimo per incompetenza della Giunta laddove, pur trattandosi di una attivita' di gestione, gli atti del procedimento sono adottati non dall'organo burocratico ma dall'organo politico, con conseguenza violazione dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000.

SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - OGGETTO APPALTO - DISCIPLINA APPLICABILE

AVCP PARERE 2011

Confrontando la declaratoria dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di cui agli artt. 91 ss. D.Lgs. 163/2006 e 50 DPR 554/1999 con l’elenco di cui al predetto art. 3 L.R. risulta che il servizio oggetto dell’affidamento de quo (servizio di elaborazione del documento preliminare programmatico ex art.3 L.R. n. 21/2008 e di coordinamento, supporto tecnico e metodologico al relativo processo di partecipazione), pur essendo riconducibile ai servizi indicati nell’Allegato II A, categoria 12, al Codice dei contratti pubblici, non rientra tra quelli attinenti all’architettura e all’ingegneria, pertanto allo stesso non è applicabile la “disciplina speciale”di cui all’art. 90 ss D.Lgs. 163/2006 - ivi compreso l’art. 111 D.Lgs. 163/2006 invocato dall’istante - bensi' quella “ordinaria”del Codice ex art. 20 D.Lgs. 163/2006 – ivi compresi gli artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 a cui rimanda la lex specialis.

Per le medesime ragioni appena esposte non risulta pertinente il richiamo che l’istante fa alle indicazioni fornite dall’Autorita' con la determinazione n. 5 del 27.7.2010, relativa esclusivamente ai servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, al fine di censurare l’asserita mancanza nella lex specialis di indicazioni metodologiche, necessarie per valutare il prezzo posto a base d’asta. Sul punto, inoltre, si osserva che sebbene l’art. 18, comma 1, del Capitolato d’oneri, erroneamente richiami l’art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006, il successivo comma 2, indica esattamente, come chiede l’istante, le modalita' di calcolo utilizzate dalla stazione appaltante per fissare il suddetto prezzo. Dalla lettura della disposizione in esame, infatti, risulta che la stazione appaltante ha impiegato il criterio di calcolo basato sulle giornate-uomo necessarie per svolgere il servizio oggetto dell’appalto. Tale criterio che ha gia' conosciuto l’avallo dell’Autorita' per quanto concerne la determinazione dei costi per l’elaborazione di uno studio di fattibilita', documento complesso come quello oggetto dell’affidamento in esame, entrambe, infatti, necessitano per la loro redazione di vari studi specifici di mercato, economici, ambientali, sociali ecc. (cfr. AVCP, determinazione n.1/2009, pag.42).

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dall’Ordine degli Architetti della Provincia di B, A, T– Procedura aperta per l’affidamento del servizio di elaborazione del documento preliminare programmatico di rigenerazione urbana ai sensi della L.R. n. 21/2008 e di coordinamento, supporto tecnico e metodologico al relativo processo di partecipazione - Importo a base d’asta € 96.000,00 - S.A.: Comune di A..

SERVIZI TECNICI: OBBLIGO DI INDICARE NEL BANDO L'IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA

AVCP DELIBERAZIONE 2011

Oggetto: Affidamento incarico fiduciario di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo per la Costruzione di Nuovi Uffici Comunali in localita' S. Antonio 1°, 2° e 3° lotto.

Commento: Contrasta con quanto stabilito dall'art. 29, co. 12, lett. a.3) del D.Lgs. 163/2006, l'avviso di gara che non indica il valore stimato dell'appalto.

Nella procedura di affidamento adottata, rileva la presumibile elusione con quanto stabilito dall'art. 91 del D.Lgs. 163/2006, il quale proprio in funzione del valore stimato dell'affidamento (superiore o inferiore a 100.000 Euro) individua le procedure da seguire.

L'esclusione operata nel bando nei confronti delle societa' di professionisti non è giustificata ed è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 90 co.1 let. e) del D.Lgs. 163/2006.

Va inoltre rilevata l'esiguita' dei termini per la ricezione delle offerte e per la redazione degli elaborati progettuali, argomento sul quale questa Autorita' si è pronunciata numerose volte, motivati dalla Stazione appaltante con una dichiarazione di somma urgenza non dimostrata, in quanto non appare emergere, a motivo di tale dichiarazione, il profilarsi di evidenti danni per persone o cose ovvero eventi imprevedibili per la S.A. e non ad essa imputabili (ex plurimis, art.57, co.2, lett.c, D.Lgs.163/2006), come il richiamo a tale fattispecie impone.

ORIDNAMENTO APPALTI SICILIA

CORTE COSTITUZIONALE RICORSO 2011

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 luglio 2011 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana). Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana - Recepimento nell'ordinamento regionale siciliano del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006 - Concorsi di idee - Procedure di selezione dei concorrenti e di affidamento - Contrasto con la disciplina nazionale - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. - Delibera legislativa della Regione Siciliana 21 giugno 2011, n. 719, art. 14, comma 2, lett. a), primo e ultimo periodo del punto 4, e punto 6. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto della Regione Siciliana, art. 14; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 108. Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana - Recepimento nell'ordinamento regionale siciliano del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006 - Opere edilizie di modeste dimensioni - Interpretazione dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, relativo alla determinazione delle competenze dei geometri - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni. - Delibera legislativa della Regione Siciliana 21 giugno 2011, n. 719, art. 11. - Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto della Regione Siciliana, art. 17; d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3; r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16. Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana - Recepimento nell'ordinamento regionale siciliano del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006 - Sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici - Contrasto con la disciplina nazionale - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. - Delibera legislativa della Regione Siciliana 21 giugno 2011, n. 719, art. 15. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto della Regione Siciliana, art. 14; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 40; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 90.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE

AVCP DELIBERAZIONE 2011

Lavori di ristrutturazione edilizia sull’impiantistica e le strutture per l’adeguamento normativo dell’Universita' degli A., complesso edilizio di via ....

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

AVCP PARERE 2011

Il codice impone in caso di utilizzo della procedura negoziata ex art 91, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 "l’obbligo di rispettare i principi generali richiamati, quali il principio di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, viene infatti indirizzato allo svolgimento di una procedura, ancorche' negoziata (cfr. articolo 57, comma 6), da svolgere tra soggetti scelti sulla base di informazioni desunte dal mercato, relative alle loro caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, e invitando almeno cinque concorrenti (salva la facolta' della stazione appaltante di utilizzare le ordinarie procedure aperte o ristrette). Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 57, comma 6, la selezione degli operatori economici deve avvenire, oltre che nel rispetto dei principi suindicati, anche nel rispetto dei principi di concorrenza e rotazione". L’Autorita' ha poi precisato che: - "il principio di non discriminazione implica, in particolare, il divieto di effettuare una selezione di concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attivita' nell’ ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni; -in base al principio di proporzionalita', la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia ed all'importo dell'incarico, in quanto la richiesta di requisiti non proporzionali allo specifico appalto potrebbe comportare il pericolo di una indebita restrizione della concorrenza. Ne discende l’impossibilita' di utilizzare, per gli appalti di importo pari o inferiore centomila euro, i requisiti previsti dalla normativa per gli affidamenti di progettazione di importo superiore a centomila euro ed in particolare i requisiti economico-finanziari. Per quanto riguarda l’istituzione di un elenco di professionisti presso le singole stazioni appaltanti, devono essere previsti idonei meccanismi di aggiornamento periodico, adottando, in ogni caso, forme di pubblicita' adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni temporali. Si ritiene, inoltre, necessario che - laddove l’amministrazione intenda effettuare la scelta di istituire l’elenco di operatori economici - la stessa debba darne adeguata pubblicita' mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso (…). Nell’avviso per la costituzione dell’elenco (cui va data adeguata pubblicita', attraverso la Gazzetta ufficiale, i siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del Codice ed il profilo del committente) le stazioni appaltanti indicano l’articolazione dell’elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare, cosi' come definite dall’articolo 14 della legge n. 143/1949 citata, nonche' le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco; nell’avviso è richiesto anche un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l’elenco".

Nel caso di specie la stazione appaltante nell’applicare erroneamente la procedura negoziata di cui all’art. 91, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 ha violato anche i principi su elencati: - di non discriminazione, in quanto ha privilegiato gli architetti ed ingegneri della Provincia, facendo pubblicare l’avviso de quo solo presso il loro Ordine; - di proporzionalita', in quanto ha richiesto requisiti di partecipazione non connessi all’importo del servizio da affidare ed ha previsto criteri di valutazione dell’offerta, come la professionalita' del concorrente "desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva", non inerenti all’oggetto del contratto, intendendo, infatti, desumere la professionalita' del concorrente necessaria per redigere norme tecniche di attuazione di un PRG da documentazione grafica, fotografica e descrittiva, che all’evidenza non è idonea a provare la predetta professionalita' ne' a darne evidenza; - di trasparenza, in quanto non ha dato la dovuta pubblicita' all’avviso de quo.

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dall’ordine degli Architetti di B. e dall’arch. C. – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’affidamento dell’incarico professionale per adeguamento e modificazioni di alcuni articoli delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. vigente – Importo a base d’asta € 17.120,65 – S.A.: Comune di A. (SA).

AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

CONSIGLIO INGEGNERI NOTA 2011

Determinazione dell'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 5 del 27 luglio 2010 recante "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria". Analisi e commenti

AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - LINEE GUIDA

AVCP DETERMINAZIONE 2010

Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.

SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA SUPERIORI A 100,000 EURO - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

AVCP PARERE 2010

L'articolo 91 del D.Lgs. n. 163/2006, nel disciplinare le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ha individuato in relazione ai medesimi una specifica soglia per l'applicazione delle disposizioni di derivazione comunitaria che è di importo pari o superiore a 100.000 euro. Conseguentemente, essendo l'appalto in oggetto di importo pari a euro 167.575,88 lo stesso è da ritenersi superiore alla soglia comunitaria, per cui correttamente la stazione appaltante ha richiesto i requisiti di cui al citato art. 66 del D.P.R. n. 554/1999, propriamente riguardante l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

La direttiva 2004/18/CE prevede, nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la piena discrezionalita' dell'amministrazione aggiudicatrice nella fissazione dei criteri, purche' tali criteri siano indicati nel bando di gara ed anche ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 il prezzo appare come uno tra i tanti elementi da combinare al fine di individuare l'offerta migliore (per lo piu' concernenti l'aspetto tecnico quali, a titolo esemplificativo: "…b) la qualita'; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditivita'; h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresi' la durata del contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti……omissis). La giurisprudenza amministrativa, inoltre, pur tendendo a riconoscere, nelle gare d'appalto da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la legittimita' dell'attribuzione di un peso percentuale maggiore in favore dell'elemento tecnico rispetto all'offerta economica, afferma comunque, sulla base dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, che la stazione appaltante, purche' sia specificato nel bando di gara e nella lettera di invito, non ha limiti nella fissazione dei punteggi da attribuire per ogni aspetto della offerta economicamente piu' vantaggiosa. Ne deriva che anche il prezzo possa subire degli aggiustamenti in base alla formula adottata dall'Amministrazione. Le scelte concretizzatesi nelle clausole della lex specialis rientrano, dunque, nella discrezionalita' della stazione appaltante, che puo' essere sindacata in sede giudiziaria solo se manifestamente illogica o irragionevole (da ultimo TAR Lazio, Sez. III, 28 gennaio 2009 n. 630). Unico vincolo posto dal legislatore è che sia il prezzo sia gli aspetti di carattere tecnico dell'offerta siano oggetto di valutazione, atteso che l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, anche nel 46 considerando della citata direttiva n. 18/2004, è definita quella che tende a garantire il miglior rapporto tra qualita' e prezzo.

In sintesi dunque puo' affermarsi che quando per l'aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio della offerta economicamente piu' vantaggiosa, rientra nella discrezionalita' della stazione appaltante la determinazione della incidenza del prezzo nella valutazione dell'offerta, senza che esista un peso minimo (o massimo) predeterminato per tale elemento e purche' la natura propria del criterio, postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualita' necessariamente correlato alla specificita' di ciascun affidamento, non venga tradita riconoscendosi sostanziale assoluta preminenza al c.d. merito tecnico (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 04 maggio 2007 , n. 4735)

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dallo Studio A. e Associati s.r.l. e dallo Studio B. s.n.c. di C.Raffaele Michele & C. - Attivita' di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi alla "Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e del recapito finale - lotti A e C ) - Importo a base d'asta € 167.575,88 - S.A.: Comune Di D. (BA).

INCARICHI DI PROGETTAZIONE - REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI

MIN INFRASTRUTTURE CIRCOLARE 2009

Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2009

L’incarico di direzione dei lavori di cui si tratta ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 91, c.2 del d. lgs. 163/06, sotto soglia comunitaria, trattandosi di incarico per un importo base di euro 20.950, 77 iva ed oneri esclusi. La legge, al riguardo, cosi' dispone: “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei “. Il richiamato art. 57, c.6 del medesimo “codice” disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevedendo che “Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”. Nella fattispecie, avendo l’amministrazione rivolto un invito a cinque professionisti affinche' presentassero un’offerta, per aggiudicare l’incarico secondo il criterio del massimo ribasso percentuale, deve ritenersi che l’attivita' amministrativa concretamente svolta sia immune dal vizio dedotto, essendo conforme alle prescrizioni imposte dalla legge.

SERVIZI DI PROGETTAZIONE: COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

AVCP PARERE 2009

Nell’economia della procedura diretta ad aggiudicare il servizio di progettazione in argomento, la Commissione giudicatrice ha, in un primo momento, calcolato i coefficienti di valutazione ed il punteggio finale riportando i singoli valori in termini numerici decimali che contenevano anche l’indicazione dei millesimi. Mentre, successivamente, in applicazione dell’allegato E al D.P.R. n. 554/1999, ha ritenuto di riportare gli stessi valori in termini numerici decimali con la sola indicazione dei centesimi. Per operare tale trasformazione la Commissione ha eliminato la cifra dei millesimi ed arrotondato quella dei centesimi all’unita' inferiore o superiore, a seconda che la cifra dei millesimi stessi fosse inferiore a cinque o pari o superiore a cinque. La stessa Commissione di gara ha poi annullato tale diversa graduatoria dei soggetti partecipanti senza raggiungere alcun convincimento sul corretto metodo di calcolo da seguire.

Si evidenzia, al riguardo, che la soluzione del problema connesso al corretto calcolo dei coefficienti che concorrono alla determinazione del punteggio finale da assegnare a ciascun soggetto partecipante puo' senz’altro ricavarsi da una attenta lettura della lettera della legge. Infatti, secondo l’allegato E al D.P.R. n. 554/1999, espressamente richiamato a tale scopo dal disciplinare di gara (art. 6, comma 5), sono coefficienti compresi tra 0 e 1, quelli espressi in valori centesimali, attribuiti a ciascun concorrente; dove il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; mentre il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Tutte le altre posizioni possono trovare una graduazione che in linea teorica e matematica sarebbe data da una serie infinita di numeri. Per tale ovvia ragione il legislatore ha ritenuto che gli stessi coefficienti e, quindi, il punteggio finale fosse dato dalla sommatoria di valori al massimo centesimali, cioè con due sole cifre dopo la virgola.

Tale interpretazione logico sistematica induce a ritenere che l’operato della Commissione di gara, come definito nel verbale n. 7 del 23 giugno 2008, fosse corretto e sicuramente aderente alla lettera ed allo spirito della legge, che impone un criterio logico e prudenziale di valutazione.

Giova, infine, rilevare che l’operazione di trasformazione dei valori millesimali in valori centesimali è del tutto obiettiva e corretta, atteso che essa si rifa' ad un dato equo e casuale che piu' volte è stato utilizzato nella prassi dalla p.a..

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di M. - Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la D.L. la misura e contabilita' relativa ai lavori di riqualificazione area A. tra Via C. e Via B. e di D. - Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato" - Importo a base d'asta euro 343.971,47 - S.A.: Comune di M. (NU).

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE INFERIORE AD EURO 100.000,00

AVCP PARERE 2009

In tema di affidamento di servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro, com’è agevole desumere dagli stessi riferimenti normativi del Bando versato in atti: l’art. 91, co. 2, del D.Lgs. n.163/2006 – secondo cui “gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo…di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 (100.000 euro n.d.r.) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento…nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei”–e, per l’appunto, l’art. 57, co. 6 del Codice – secondo cui “ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza…Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”. Il legislatore nazionale ha eliminato la possibilita' dell’affidamento diretto su base fiduciaria degli incarichi per importo inferiore a 100.000 euro, facendo espresso richiamo all’obbligo da parte delle stazioni appaltanti del rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza. Cio' si è tradotto, per quanto rileva in questa sede, nell’instaurazione di una apposita procedura negoziata (previa pubblicazione di apposito Bando - che nella fattispecie è stata effettuata alla stregua di opzione strumentale alla ricerca di qualificate manifestazioni di interesse - nelle spedite forme dell’Albo pretorio e del sito internet della stazione appaltante), con la quale si è proceduto ad una verifica preliminare tesa alla selezione - mediante l’applicazione dei criteri selettivi discrezionalmente enunciati nel Bando - di cinque candidati ammessi a presentare la successiva offerta economica, per l’affidamento dell’incarico secondo il prescelto criterio del prezzo piu' basso. La normativa cui fa riferimento il Bando, imponeva alla stazione appaltante l'esperimento di una previa procedura di tipo comparativo per l’individuazione di cinque candidati da ammettere alla successiva fase dell’offerta economica, assistita da una adeguata pubblicita'. Al riguardo, come espresso da questa Autorita' con le determinazioni n. 18/2001 e n. 30/2002, per “adeguata pubblicita'” deve intendersi quella pubblicita' che, seppure semplificata, risulti funzionale allo scopo di raggiungere la piu' ampia sfera di potenziali professionisti interessati all’affidamento, in relazione all’entita' ed all’importanza dell’incarico: cio' che è avvenuto nella fattispecie, tenuto conto dell’importo e della tipologia dell’incarico. Si ritiene, quindi, che la procedura posta in essere dalla S.A. per l’affidamento dell’incarico in oggetto è conforme alla normativa di settore.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'Ing. A., in qualita' di capogruppo del RTP Ing. A. - Geom. B. - Conferimento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilita' per i lavori di "Ripristino deflusso fossato del P." - Importo a base d'asta: inferiore ad euro 100.000,00 - S.A.: Comune di I. (LT).

AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE - PROCEDURA DI GARA - LIMITI

TAR ABRUZZO AQ SENTENZA 2009

L’Amministrazione comunale che indice una selezione per scegliere il professionista cui affidare non solo l’intera progettazione dell’opera pubblica in questione (cioè la redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo), ma anche l’incarico di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza, dopo aver dichiarato il ricorrente vincitore della selezione espletata ed avergli conferito l’incarico di redazione del progetto preliminare, non puo' indire nuova selezione per scegliere il professionista cui affidare la progettazione definitiva ed esecutiva, nonche' gli incarichi di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza, in quanto il conferimento di tali ultimi due incarichi è di certo ricompreso nel bando, incarichi che possono, in presenza di una espressa previsione del bando, essere per l’appunto conferiti al progettista dell’opera.

REQUISITI MINIMI NELL'AVVISO DI SELEZIONE E LORO VALUTAZIONE

AVCP PARERE 2009

Nell’avviso di selezione devono essere indicati i requisiti minimi, richiesti dalla S.A., che consentano al professionista – tramite il curriculum – la dimostrazione del possesso di una esperienza adeguata rapportata alla tipologia ed all’importo dell’incarico e che, la valutazione del merito tecnico, nella fase di ammissione alla selezione, deve essere effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi, consistenti nell’accertamento dell’importo dei lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell’opera oggetto dell’incarico, eseguiti in periodo anteriore alla data del bando.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata da B. s.n.c. di ... – Avviso di “Costruzione rete urbana e recapito finale di fogna bianca – importo dell’intervento euro 3.738.750,00 – Incarico di direzione dei lavori e servizi annessi – importo prestazione inferiore ad euro 100.000,00”; Avviso di “Costruzione rete urbana e recapito finale di fogna bianca – importo dell’intervento euro 3.738.750,00 – Incarico coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori e responsabile sicurezza sul cantiere – importo prestazione inferiore ad euro 100.000,00”. S.A. Comune di A. (BR).

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE - MODALITA'

TAR VENETO SENTENZA 2008

E’ Illegittimo conferire un incarico ai sensi dell’art. 7, comma 6, del T.U. approvato con D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, laddove è stata in realta' affidata un’attivita' che materialmente è riconducibile ad una vera e propria attivita' di progettazione preliminare, in quanto ne reca gli elementi fondamentali, ivi compresa la redazione di elaborati grafici.

La violazione degli artt. 90 e 91 del D.Lvo 163 del 2006 è evidente laddove è stata nella specie disposta una procedura negoziata senza bando di gara in difformita' agli inderogabili presupposti previsti al riguardo dall’art. 57 del medesimo D.L.vo 163 del 2006, e in particolare senza che il pur riconosciuto prestigio del professionista giunga all’indispensabile "esclusivita'" o "infungibilita'" della sua prestazione professionale, tale da sottrarlo al confronto con altri professionisti di valore perlomeno equivalente.

CREAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI - REQUISITI

AVCP PARERE 2008

Occorre peraltro evidenziare che, gia' prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni normative di rango primario, questa Autorita', con specifico riguardo all’ipotesi in cui l’Amministrazione compia la scelta di istituire un elenco di professionisti, ha fornito, con propria determinazione n. 1 del 19 gennaio 2006, una serie di indicazioni operative che, in quanto volte ad assicurare la corretta applicazione degli stessi principi comunitari richiamati nelle disposizioni normative attualmente in vigore, gia' recepiti dalla disciplina legislativa allora vigente (art. 17, comma 12, legge n. 109/1994 come modificata dalla legge n. 62/2005) sono da ritenersi tuttora un valido riferimento operativo per le Stazioni Appaltanti.

In particolare, nella citata determinazione l’Autorita' ha esplicitato i suddetti principi, prevedendo criteri e requisiti per la formazione dell’elenco dei professionisti, quali, a titolo esemplificativo: 1) adozione di idonei meccanismi riguardanti l’aggiornamento periodico dell’elenco, anche semestrale; 2) divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonche' divieto di contemporanea partecipazione a piu' di un raggruppamento; 3) principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo ai quali rivolgere la richiesta di offerta; 4) divieto del cumulo di incarichi, che puo' concretizzarsi nell’affidamento di non piu' di un incarico all’anno allo stesso professionista; 5) correlazione effettiva dell’esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l’Amministrazione, cosi' che le professionalita' richieste rispondano concretamente alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare.

Passando all’esame dei singoli punti dell’avviso contestato, alla luce delle indicazioni operative contenute nella determinazione richiamata e nelle more dell’adozione del nuovo regolamento di esecuzione e di attuazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 163/06 si osserva, in particolare in ordine al principio di rotazione degli incarichi, che l’aleatorieta' tipica dell’operazione di sorteggio e l’imprevedibilita' degli esiti dello stesso potrebbero non garantire in maniera adeguata la rotazione prescritta dall’art. 57, comma 6, del Codice.

Quanto alla previsione relativa ai requisiti di capacita' tecnica e professionale (Capo II - Clausole e specificazioni sui servizi e sulle modalita' di partecipazione delle selezioni- punto C3), -“aver espletato nei tre anni antecedenti al momento in cui si chiede l’iscrizione in elenco almeno n. 4 incarichi di ciascuna categoria di cui si chiede l’iscrizione”- la stessa non risulta conforme: 1) ai criteri quantitativi che debbono informare l’accertamento degli incarichi espletati, in quanto non viene operato alcun riferimento all’importo dei lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell’opera oggetto dell’incarico, laddove il tuttora vigente art. 63, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 554/99 - per l’affidamento di servizi di importo inferiore a 200.000 DSP- prescrive che tali importi devono essere stabiliti tra tre e cinque volte l’importo globale stimato dell’intervento; 2) ad un criterio di ragionevolezza in ordine all’indicazione del periodo utile per l’avvenuto svolgimento degli incarichi, stante la vigente previsione regolamentare di dieci e cinque anni, nonchè l’indicazione contenuta nella circolare ministeriale di cinque anni.

Inoltre, si ritiene non conforme l’avviso di selezione in esame con riferimento alla mancata previsione della presentazione dei singoli curricula degli offerenti in ordine alla valutazione dei requisiti minimi di professionalita', cosi' come previsto dalla citata determinazione n. 1/2006.

Oggetto: istanza di parere ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006, presentata dalla Comunita' montana V. – Formazione elenco soggetti qualificati ad assumere incarichi ex art. 91 D.Lgs. n. 163/06, nonche' di supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici relativi a prestazioni di importo superiore a 20.000 € ed inferiore a 100.000,00 € - S.A. Comunita' montana V.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE INTERNO ED ESTERNO

TAR SICILIA PA SENTENZA 2008

In relazione al fatto che il contributo è erogato al Comune per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di una Chiesa , non si puo' ravvisare alcuna deroga ai principi generali per cui la progettazione compete alla stazione appaltante dei conseguenti lavori : in conformita' ai principi comunitari, la progettazione di lavori pubblici – categoria a cui debbono essere ricondotti i lavori in questione – deve essere affidata in esito ad una adeguata procedura di selezione. Si consideri al riguardo che ai sensi degli art. 90 e 91, d.lg. n. 163 del 2006 soltanto l'Amministrazione competente puo' elaborare direttamente la progettazione dell'opera pubblica da realizzare, ovvero affidarla a terzi mediante specifiche procedure di evidenza pubblica ( Consiglio Stato , sez. VI, 07 marzo 2008 , n. 1008). Nella specie, la circostanza che il bene monumentale in questione sia di proprieta' esclusiva della Curia non comporta che possa prescindersi dal seguire la procedura ad evidenza pubblica.

INCARICO DI COLLAUDO - GARANZIE

AVCP PARERE 2008

Alla luce del predetto articolo 91 comma 8 e tenuto conto dell’assoggettamento degli incarichi di collaudo al regime normativo del Codice, deve ritenersi che nel regime transitorio, in attesa del regolamento di esecuzione, per l’affidamento del collaudo operano le regole generali definite dalla Parte II del Codice ed in particolare dal Titolo I, Capo III, gli appalti sopra soglia comunitaria, e dal Titolo II, per gli appalti sottosoglia.

Pertanto, per le attività concernenti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria diverse dalla redazione del progetto e del piano di sicurezza, sono applicabili gli articoli 75 e 113 del d. Lgs. n. 163/2006.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dallo studio Tecnico A –Affidamento incarico professionale di collaudo in corso d’opera lavori di ristrutturazione Ospedale B - S.A. Azienda per i servizi sanitari n. C - D.

PROGETTAZIONE - VALUTAZIONE SERVIZI INGEGNERIA

AVCP PARERE 2008

Ai sensi dell’articolo 63, comma 7, del d.P.R. 554/1999, i servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando: si deve evidenziare che, ai fini della valutazione, è inconferente la realizzazione o meno dei lavori relativi all’attività di progettazione espletata.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 dalla S s.r.l. – affidamento di incarico relativo all’espletamento di servizi tecnici.

DIFFEREZNZA CONTRATTO APPALTO E INCARICO PROFESSIONALE

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2008

L’incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalita' della prestazione resa dall’esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Cio' fatto salvo quanto disposto dall’art. 91 D. Lgs. n. 163/2006 per gli incarichi di progettazione.

DEFINIZIONE DI COLLAUDO

AVCP PARERE 2008

A decorrere dal 1° luglio 2006 il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici per il cui affidamento esterno è necessario il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, in quanto i “servizi di collaudo e di verifica di edifici” ricadono nella categoria 12 dell’allegato IIA del Codice dei contratti e che i servizi ivi elencati, a mente dell’articolo 20, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006, sono integralmente soggetti alle disposizioni di quest’ultimo.

Ciò è confermato dall’articolo 91, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006 che vieta l’affidamento di attività di collaudo “con procedure diverse da quelle previste dal codice” e dal successivo articolo 120, comma 2, che rinvia al regolamento la disciplina del collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal codice stesso.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di C. e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di I. – a) incarico di collaudo statico sismico e tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di “realizzazione dell’Acquedotto Molisano Centrale”; b) incarico di collaudo statico sismico e tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di “realizzazione dell’Acquedotto M.D.”. S.A. M.A..

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

AVCP PARERE 2008

Tutti i criteri presi in considerazione ai fini dell’aggiudicazione devono essere espressamente menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, affinché i concorrenti siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata, e che, al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, tutti gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per identificare l’offerta devono essere resi noti ai potenziali concorrenti al momento della preparazione delle loro offerte.

Pertanto, la commissione giudicatrice si deve limitare a fissare in via generale i criteri motivazionali in base ai quali attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’ing. FB – affidamento incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità per la realizzazione di una nuova scuola materna.

AUTOTUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

AVCP PARERE 2007

Nelle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici vige il principio dell'autotutela decisoria, che consente all'amministrazione di riesaminare, annullare e rettificare gli atti invalidi. Come espresso dall’Autorità con determinazione n. 17/2002, la illegittimità della procedura di gara giustifica l'esercizio del potere di autotutela nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata determinata sulla base di vizi inerenti la procedura di gara che doveva essere espletata assicurando il puntuale rispetto della concorrenza tra imprese e la par condicio delle stesse, occorrendo peraltro che vengano individuati da parte della stazione appaltante tutti gli interessi pubblici attuali, distinti dal mero interesse al ripristino della situazione di legittimità che giustifica la rimozione dell'atto viziato.

Nel caso in esame, la S.A. avendo rilevato che numerosi concorrenti avevano mutato la propria compagine associativa, e ritenendo sussistere, da un lato, una violazione alla più ampia partecipazione di professionisti alla selezione, dall’altro, una carenza nella disciplina di gara di cui alla lettera di invito, che non recava specifiche disposizioni sul divieto di modificazione della compagine associativa, ha valutato che sussistessero i presupposti per un parziale annullamento in autotutela della procedura. Il Comune, inoltre, ha ritenuto che la procedura di selezione del professionista non prendesse avvio con la pubblicazione dell’avviso pubblico alla manifestazione di interesse, bensì con la trasmissione della lettera di invito, ed ha pertanto annullato il procedimento da detta fase.

Si deve rilevare che nella procedura in esame con l’avviso pubblico la S.A. ha in buona sostanza effettuato una indagine di mercato, tesa alla formazione di un elenco di soggetti potenzialmente interessati all’attività professionale di che trattasi, di importo inferiore a 100.000 euro. Con la lettera di invito, nella quale sono state specificate in dettaglio le attività progettuali richieste, la documentazione necessaria per partecipare alla selezione ed i criteri di valutazione delle offerte, si è avviato il relativo procedimento di selezione e di affidamento dell’incarico. Correttamente, quindi, l’Amministrazione, riscontrando, sulla base di quanto sopra riportato, l’interesse pubblico alla rinnovazione del procedimento, ha individuato nella lettera di invito l’avvio del procedimento. Si deve inoltre rilevare che la facoltà, riconosciuta esclusivamente ai soggetti che avevano a suo tempo presentato manifestazione di interesse alla selezione, di modificare la composizione originaria del raggruppamento, non ha violato il principio della par condicio, non essendo stato in alcun modo consentito l’inserimento di nuovi soggetti, estranei alla manifestazione di interesse.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal RTP arch. G/Altri – conferimento incarico professionale per la progettazione di una scuola materna statale nel Comune di B. S.A: Comune di B.

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

MIN INFRASTRUTTURE CIRCOLARE 2007

OGGETTO: Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

COMMENTO: La presente circolare ha lo scopo di fornire ai Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche indicazioni finalizzate a chiarire le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e architettura, compresi gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte; questo alla luce delle recenti modifiche apportate al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici, che nel prosieguo assume la denominazione di Codice, dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento generale attuativo del Codice.

APPALTO INTEGRATO - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

AVCP PARERE 2007

Nell'appalto integrato i requisiti richiesti al progettista (e quindi all’impresa oppure ai progettisti indicati o associati) sono quelli previsti dalla normativa in materia di gare di progettazione che non può che essere posta in relazione al titolo IV del d.P.R. 554/1999. L’appalto integrato si deve configurare come appalto misto di lavori e progettazione, con conseguente necessità di tenere conto anche della disciplina relativa agli affidamenti dei servizi di natura tecnica e, pertanto, con il derivato effetto di dover ritenere che la qualificazione di progettazione e costruzione non sia sufficiente per partecipare alle relative gare. Il legislatore ha ritenuto, nondimeno, che tale qualificazione consente alle imprese di dimostrare il possesso dei requisiti progettuali previsti dal bando, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione, anche attraverso l’attività di progettazione svolta dal proprio organico. Il che, peraltro, risponde al principio della par condicio; solo in tal modo, infatti, i requisiti di partecipazione alla gara non sono diversi fra l’impresa in possesso di qualificazione di progettazione e costruzione e l’associazione costituita da una impresa in possesso di qualificazione di sola costruzione e da un progettista. Determinante è la constatazione che la proposta interpretazione risponde, inoltre, alla necessità di essere sicuri che la progettazione esecutiva sarà svolta da soggetti in possesso di adeguate capacità progettuali.

Qualora, invece, l’importo della progettazione esecutiva previsto nel bando di gara sia pari o inferiore a euro 100.000 – stante che la normativa in materia di gare di progettazione non prevede per tale caso specifici requisiti – la qualificazione di progettazione e costruzione è condizione necessaria e sufficiente per partecipare alla gara.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A. s.r.l. – appalto integrato per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un polo scolastico nel territorio di I. S.A: Comune di I.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

AVCP PARERE 2007

La Corte di Giustizia nella pronuncia C-331/04 del 24 novembre 2005, ha disposto che tutti i criteri presi in considerazione ai fini dell’aggiudicazione devono essere espressamente menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, affinché i concorrenti siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata, e che, al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, tutti gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per identificare l’offerta devono essere resi noti ai potenziali concorrenti al momento della preparazione delle loro offerte.

Pertanto, la commissione giudicatrice si deve limitare, in applicazione di quanto prescritto dall’articolo 83, comma 4, del d. Lgs. n. 163/2006, a fissare in via generale i criteri motivazionali in base ai quali attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando, senza individuare ulteriori elementi valutativi, dei quali i concorrenti non sono stati posti a conoscenza.

Nel caso in esame, inoltre l’Autorità chiarisce,relativamente all’apertura della busta contenente l’offerta tempo che ai sensi dell’articolo 64, comma 2, lettera d), del d. P.R. 554/1999, la riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico afferisce all’offerta economica che, nella procedura di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere valutata in seduta pubblica. Si incorre nella violazione dell’articolo citato qualora tale busta sia aperta in seduta riservata.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal dr. C. – affidamento degli incarichi di supporto al RUP, di progettazione e consulenza per i lavori di consolidamento del costone roccioso compreso tra P. S. e P. S.A. Comune di M.

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE - REQUISITI PROFESSIONISTI

AVCP PARERE 2007

Nelle gare per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione area, correttamente il bando prevedeva che i concorrenti dovevano indicare i professionisti incaricati delle prestazioni specialistiche, la loro qualifica professionale, gli estremi e la data di iscrizione al rispettivo ordine professionale e l’abilitazione alla sicurezza di cui al d.Lgs. n. 494/1996.

Ai fini dell’espletamento dell’attività di coordinamento della sicurezza, ciò che rileva è pertanto che il professionista incaricato sia in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti dalla norma.

Per quanto attiene al quesito se sia possibile presentare a comprova dei requisiti richiesti dal bando, anche attività di progettazione preliminare, si precisa che, in applicazione dell’articolo 66, comma 1, lettere b) e c), del d.P.R. 554/1999, la selezione dei concorrenti avviene effettuando il rapporto tra l’importo dei lavori – appartenenti alla classe e alla categoria di cui al bando – per i quali il concorrente ha espletato, nell’ultimo decennio, servizi, ovvero due servizi, attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata, e l’importo dei lavori stabilito come requisito minimo nel bando.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla S. s.p.a. – appalto concorso per le opere relative alla realizzazione degli interventi di riqualificazione del quartiere fieristico della Fiera del Levante di B. e costruzione di un nuovo padiglione espositivo. S.A: Ente Autonomo Fiera del Levante di B.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE

AVCP PARERE 2007

Negli affidamenti di incarico di progettazione il merito tecnico deve intendersi con riferimento alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti e presentati, che l’offerente ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all’opera da progettare per tipologia ed importo.

Il merito tecnico, pertanto, non si riferisce agli aspetti quantitativi, bensì alle caratteristiche qualitative di progetto: in detta ottica, pertanto, si deve effettuare la valutazione delle progettazioni espletate.

Se è vero che la scelta operata dalla S.A. deve essere caratterizzata dall’assunzione di un criterio di valutazione di elementi oggettivi e documentati nel rispetto del principio di parità di trattamento fra i concorrenti, tuttavia, nell’ambito dei criteri predeterminati nel bando, deve essere riconosciuto alla P.A. un margine di autonomo giudizio, proprio per consentire l’assegnazione della prevalenza di un concorrente rispetto agli altri.

Correttamente la S.A., nell’affidamento dell’incarico di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro, riscontrato che nella valutazione delle prestazioni professionali pregresse espletate dai concorrenti, ha assegnato un punteggio superiore al concorrente che ha dimostrato di aver eseguito una specifica prestazione professionale simile a quella da affidarsi.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal RTP A. E. s.r.l. - incarico di progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori ed espletamento ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro della Chiesa Santa Maria SS. Della Platea. S.A. Comune di G. di L.

INCARICO DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO INTERNO ED ESTERNO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2007

Il sistema complessivo delineato dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in sostanza, postula che l’incarico di progettazione di un’opera pubblica di importo pari o superiore a 100.000 euro sia svolto direttamente dall’amministrazione o dalla stessa affidato a professionisti esterni sulla base di una procedura ad evidenza pubblica in esito ad un procedimento avviato e gestito dall’amministrazione interessata.

E’ il titolare della potestà pubblica, insomma, che deve agire per perseguire l’interesse pubblico affidato alle sue cure dalla norma attributiva del potere e, nell’ipotesi in cui sia necessario affidarsi a professionisti esterni, occorre avviare una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi ai quali il “codice” è ispirato, vale a dire la scelta del “miglior contraente” possibile sotto il profilo qualitativo ed economico e la tutela della libertà di concorrenza tra tutte le imprese del settore potenzialmente interessate a partecipare alla gara per l’aggiudicazione dell’incarico.

REQUISITI TECNICI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Un certificato attestante l’espletamento di attività progettuale afferente alla cd. “cantierizzazione” non è idoneo a dimostrare il possesso di aver eseguito attività di progettazione esecutiva;

Nel novero del personale tecnico, atto a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica, sono compresi i liberi professionisti dotati di un contratto di collaborazione professionale.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’A.T.E. s.r.l. – la Porta del Parco centro integrato per i servizi al turismo: direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed altre prestazioni connesse. S.A. Società B. s.p.a.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

In attesa dell’emanando regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 163/2006, trovano applicazione, per gli affidamenti di incarichi di progettazione di importo compreso tra 100.000 euro e la soglia comunitaria gli articoli 63 e 64 del d.P.R. 554/1999. Nel caso in esame, si rileva un improprio utilizzo della procedura sopra soglia, in riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti nel bando di gara ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 554/1999. Poiché l’importo del servizio ammonta a Euro 172.179,54, risulta del tutto infondata la tesi della S.A. di considerare l’importo posto a base d’asta per così dire “prossimo” alla soglia dei 200.000,00 Euro. La richiesta del possesso di requisiti sproporzionati rispetto alla tipologia ed al valore dell’appalto, in quanto discriminanti, comportano una indebita restrizione della concorrenza.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dallo Studio AC3 s.n.c. – affidamento servizi di ingegneria relativi alla costruzione della fognatura pluviale nell’abitato 4° stralcio. S.A: Comune di M.

QUALIFICAZIONE APPALTO INTEGRATO

AVCP DELIBERAZIONE 2007

L’appalto integrato è un appalto misto di lavori e progettazione, con conseguente necessità di tener conto anche della disciplina relativa agli affidamenti dei servizi di natura tecnica. La partecipazione a tale tipo di appalto è quindi subordinata al possesso da parte del concorrente dei requisiti progettuali previsti nel bando di gara oppure all’avvalersi di progettisti indicati nell’offerta o associati. Qualora, tuttavia, l’importo della progettazione esecutiva previsto nel bando di gara, come nel caso di specie, sia pari o inferiore a euro 100.000 – stante che la normativa in materia di gare di progettazione non prevede per tale caso specifici requisiti – la qualificazione di progettazione e costruzione è condizione necessaria e sufficiente per partecipare alla gara.

L'Autorità ritiene che i bandi in esame, nei limiti di cui in motivazione, non sono conformi alla normativa di settore per quanto attiene:

- al rinvio alla procedura di cui agli articoli 91, comma 2 e 57, comma 6 del d. Lgs n. 163/2006;

- alla richiesta di specifici requisiti di progettazione ulteriori rispetto al possesso della attestazione SOA per progettazione e costruzione.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla I. s.a.s. – lavori di ristrutturazione di un immobile da adibire a centro di cure palliative (hospice) presso il Presidio Sanitario di V. S.A: Azienda USL n. 2 di P.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COMPENSI

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Non è possibile - a pena di nullità - affidare incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi professionali, relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ai finanziamenti dell'opera. La progettazione di un'opera pubblica non può, infatti, costituire un'attività fine a se stessa, svincolata dalla esecuzione dei lavori, con la conseguenza che non si può affidare un incarico di progettazione senza che l'opera sia stata non solo programmata ma sia stata anche indicata l'effettiva reperibilità delle somme necessarie per realizzarla. In simili casi, peraltro, le stazioni appaltanti devono provvedere con fondi propri alla corresponsione dei compensi professionali, correlando il pagamento del corrispettivo alle fasi dello sviluppo della progettazione e non alla fase esecutiva dei lavori.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di S. – avviso pubblico Parco Progetti Comunale. S.A. Comune di V. della L.

AFFIDAMENTO INCARICHI - AVVISO DI SELEZIONE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

L’avviso di selezione per l’affidamento di incarichi deve riportare i criteri di selezione dei curricula, senza la necessità di un'espressa e puntuale predeterminazione dei pesi ponderali assegnati a ciascun criterio, ciò significa che, prima di procedere all’apertura della documentazione, la Commissione si deve determinare in relazione al peso da attribuire a ciascun criterio individuato nel bando, tenendo conto che il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione dell’offerta dovrà intendersi non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti dai concorrenti.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla I. s.r.l. – avviso di selezione per l’affidamento di incarichi professionali relativi ad interventi vari sulle strade provinciali –n. 6 interventi. S.A.: Provincia di V.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Il conferimento di un incarico di progettazione, conseguente all'esperimento di apposita procedura amministrativa, attivata con avviso pubblico dall’Amministrazione, con partecipazione consentita solo alle “Università di ogni ordine e grado” si ritiene non conforme agli articoli 90 e 91, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di L. – bando di qualificazione per collaborazione alla redazione del PUGC Piano Urbanistico Comunale Generale e del Nuovo Regolamento Edilizio. Selezione di idoneo soggetto ad alta rilevanza tecnico scientifica.

ALBO PROFESSIONISTI

AVCP DELIBERAZIONE 2007

In ordine alla possibilità di istituire un elenco di professionisti presso le singole stazioni appaltanti, si precisa che elemento essenziale del procedimento per la formazione di tali elenchi, ai fini dell’applicazione del principio della trasparenza e concorrenzialità, è l’individuazione di tempi per la presentazione delle domande di iscrizione, idonei a consentire un’effettiva partecipazione, in modo da non comprimere il mercato e garantire la concorrenza.

Nel caso di specie, si evidenzia che l’avviso, datato 4.12.2006, è pervenuto all’Ordine degli Ingegneri solo in data 13 dicembre 2006: l’accoglimento della richiesta di proroga avrebbe informato la procedura alla più ampia trasparenza e concorrenza, attesa, peraltro, la mancanza di una motivata urgenza nella determinazione di approvazione dell’avviso.

A seguito di quanto sopra il Consiglio ritiene che i termini individuati dal Comune di Formia per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi di professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e attività accessorie in materia di lavori pubblici (triennio 2007 – 2008 – 2009) non sono congrui e adeguati a garantire la concorrenza degli operatori del mercato.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di L. – avviso per la formazione di idonei elenchi di professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e attività accessorie in materia di lavori pubblici. S.A. Comune di F.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Non è conforme alla normativa in materia di affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro, vigente prima della modifica introdotta dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, l’operato della stazione appaltante che ha affidato tali incarichi professionali fiduciariamente e/o “intuitu personae”, completamente svincolati da qualsiasi onere istruttorio e motivazionale, atteso che, anche nelle ipotesi in esame, è comunque necessaria, a mente dell’art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., la “previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale” dei professionisti esterni di fiducia dell’ente, nonché la “motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare” (Tar Campania, Napoli, Sez. II – sentenza 18 dicembre 2003 n. 15430). Infatti, la procedura selettiva prevista dall’art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994 e s.m., pur essendo connotata da caratteri di maggiore semplicità e speditezza, deve nondimeno soddisfare taluni requisiti minimi di pubblicità, di concorsualità (comparazione dei curricula) e di trasparenza (Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339).

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., la progettazione assume la forma di progetto integrale, dove tutte le parti, architettoniche, strutturali ed impiantistiche, debbono coesistere, di modo che per la progettazione di tali opere, l’esigenza di uno stretto coordinamento si pone come regola inderogabile anche sul piano logico e cronologico oltre che tecnico.

Non è conforme a tale disposizione l’operato della stazione appaltante che ha praticato prima il frazionamento dell’attività progettuale nelle sue componenti specialistiche, quindi la scissione degli incarichi di progettazione architettonica, impiantistica, coordinamento della sicurezza, procedendo ad affidamenti tra loro separati, sul piano cronologico e negoziale, senza riguardo alla regola di sommare i corrispettivi dei vari servizi tecnici per determinarne le modalità di affidamento e senza tenere nel debito conto che l’attività progettuale degli interventi (aventi la natura di organismo edilizio) doveva essere ispirata ad un maggior coordinamento. Valgono al riguardo le considerazioni contenute nella determinazione n. 13/2000, ove con richiamo all’art. 17, commi 1 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., è affermato il principio che la progettazione non può essere espletata da più soggetti esterni alla S.A., se non riuniti in associazione o in raggruppamento, e nella determinazione n. 2/2002, ove nel dichiarare la legittimità di gruppi di progettazione composti congiuntamente da tecnici interni ed esterni all’amministrazione, si ammette al contempo, per tale ipotesi specifica, la possibilità di affidare separatamente le singole parti specialistiche (strutture, impianti etc.) a distinti professionisti esterni. L’apparente contraddizione tra i due testi è risolta dalla valutazione delle condizioni e dei limiti per derogare alla regola generale dell’indivisibilità del progetto. Infatti, il principio generale affermato dall’Autorità è che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria, tanto in relazione all’insieme delle fasi progettuali quanto in relazione al complesso delle componenti specialistiche che vi afferiscono. E ciò nel senso che non è consentito, in linea generale, dividere la prestazione in più parti, a meno che tale scelta non sia adeguatamente motivata e sia indicata già nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Nell’ipotesi in cui la sospensione viene disposta per ragioni non contemplate dall’art. 24 del Capitolato generale (D.M. 19 aprile 2000, n. 145) e dall’art. 133 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., si rientra nel campo delle sospensioni illegittime per le quali spetta all’impresa la corresponsione dei maggiori oneri conseguenti al fermo. Tale circostanza si verifica, ad esempio, quando la sospensione è disposta per facoltà discrezionale dell’Amministrazione, in dipendenza di fatti o esigenze particolari proprie o per ovviare a mancate predisposizioni che ad essa facevano carico. Si verifica, altresì: per carenze progettuali; per ritardi prodotti da generiche esigenze di carattere burocratico; imprevisti ma prevedibili impedimenti nell’esecuzione; necessità di predisporre perizie di variante che riparino precedenti mancanze o errori.

L’uso illegittimo della facoltà di sospendere i lavori dà all’impresa il diritto di pretendere il riconoscimento dei danni prodotti che si trova costretta a sopportare di conseguenza e, naturalmente, l’equivalente slittamento del termine esecutivo da considerare sia sul cronoprogramma, di cui all’art. 42 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m., sia sul programma esecutivo previsto dal successivo art. 45.

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Ai sensi dell’articolo 91, comma 2 del d. Lgs. n. 163/2006, gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Gli incarichi di progettazione cd. di prima fascia, pur nella non completa operatività della disciplina, devono comunque essere affidati sulla base di una procedura concorsuale, ancorché in forma semplificata. La concreta applicazione dei principi espressi dal citato articolo 91, comporta l’esperimento di una procedura competitiva e comparativa che preveda nell’avviso di selezione, adeguatamente pubblicizzato, l’indicazione dei criteri di valutazione dei curricula. Ciò significa che, prima di procedere all’apertura della documentazione, la Commissione si deve determinare in relazione al peso da attribuire a ciascun criterio individuato nel bando, tenendo conto che il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione dell’offerta dovrà intendersi non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti dai concorrenti.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di B. di M. – affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e ampliamento della mensa scolastica.

ATI - SOTTOSCRIZIONE OFFERTA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2007

Il bando di gara può prevedere modalità di presentazione delle domande di selezione prescrivendo espressamente che “la domanda di affidamento e l’offerta deve essere sottoscritta come segue:

- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;

- in caso di associazione professionale da tutti i professionisti associati;

- in caso di associazione temporanea già costituita dal soggetto mandatario capogruppo come risulta dall’atto di mandato collettivo speciale;

- in caso di associazione temporanea non ancora costituita, dai medesimi soggetti di cui ai punti precedenti, in relazione a ciascun componente l’associazione temporanea”.

La clausola del bando dà applicazione quindi a quanto disposto dall’art 37 comma VIII del D. Lvo n. 163/2006, che consente la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti, anche se non ancora costituiti, precisando che in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi.

Detta disposizione si applica anche ai raggruppamenti di professionisti, in forza del rinvio contenuto nell’art 90, comma 1 lett. g), in base al quale ai raggruppamenti temporanei costituiti da liberi professionisti, società di professionisti e società di ingegneria si applicano le disposizioni di cui all’art 37.

INCARICO DI PROGETTAZIONE - REQUISITI PROFESSIONISTI

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Il Consiglio ritiene che la previsione, nell’ambito dei criteri di affidamento della direzione lavori di importo inferiore a 100.000 euro, del possesso di laurea in ingegneria ambientale con attribuzione di punteggio pari a uno, risulta non discriminante e non preclusivo della libera concorrenza fra professionisti.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Associazione Temporanea Professionisti, nelle persone dell’ Ing. P., Ing. G., Ing. D’A. di B. – Comune di C.: affidamento dell’incarico di “direzione dei lavori, coordinatore per l’esecuzione dei lavori, contabilità, collaudo, per il progetto “lavori di regimazione e consolidamento dell’asta torrentizia del torrente Fellinola” Por Campania 2000-2006 misura 1.3 - Sistemazione idraulica forestale e tutela delle risorse naturali.

PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO

UNIONCAMERE PARERE 2006

COMMENTO: considerato che nel caso di specie il valore complessivo delle attivita' di progettazione e direzione lavori è certamente superiore a 100.000 ma inferiore a 211.000 Euro, si ritiene che codesta Camera di Commercio possa, avvalendosi del disposto di cui all’art. 130, comma II, lett. b) del nuovo codice degli appalti, procedere ad affidare l’attivita' di direzione dei lavori direttamente al progettista a suo tempo incaricato.

OGGETTO:Parere in ordine ad affidamento incarico di progettazione e direzione lavori.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 22/10/2014 - SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA. DICHIARAZIONE REQUISITI CARATTERE GENERALE.

Si chiede cortesemente se è consentito affidare, con singole procedure di appalto, gli incarichi di: 1.progettazione 2.direzione lavori 3.sicurezza in fase di progettazione 4.sicurezza in fase di esecuzione che fanno capo alla stessa opera, in considerazione dell'art. 29, c.4 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Grazie


QUESITO del 23/05/2013 - SOGGETTO COMPETENTE

Si chiede, cortesemente, se un dirigente p.a. incaricato della Direzione Lavori per un appalto di lavori affidati dall’amministrazione di appartenenza, a seguito del pensionamento (per limiti di età), possa continuare a svolgere l’incarico di Direttore Lavori, o se invece l’amministrazione debba procedere alla nomina di un nuovo Direttore dei Lavori ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/06.


QUESITO del 12/10/2011 - AFFIDAMENTI INCARICHI PROGETTAZIONE INFERIORI A € 100,000 - CRITERIO AGGIUDICAZIONE

Si chiede se il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia obbligatorio nel caso di affidamento di incarichi attinenti servizi di ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro, di cui all'art. 267 DPR 207/2010, oppure se si può scegliere diutilizzare il criterio del prezzo più basso.


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: INCARICHI DI PROGETTAZIONE: È POSSIBILE AFFIDAMENTO DIRETTO?

D41. E’ possibile l’affidamento diretto di incarichi di progettazione sotto i 20.000 euro?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA.

D42. Con quali modalità si procede all’affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE.

D43. Con quali modalità si procede all’affidamento di incarichi di progettazione di importo superiore a 100.000 euro?


QUESITO del 07/12/2010 - CRITERI DI SCELTA DEL PROGETTISTA ESTERNO

Essendo il mio comune di modeste dimensioni e mancando al proprio interno di figure altamente specializzate per la scelta di un progettista per un importo di euro 188.000,00, si chiede se tra i membri esperti per la scelta del progettista con offerta economicamente piu' vantaggiosa sia possibile nominare direttamente esperti tecnici di altri comuni o se esista esclusivamente l'obbligo di ricorrete agli ordini professionali.


QUESITO del 12/04/2010 - AFFIDAMENTI INCARICHI PROGETTAZIONE: LIMITI DEL SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ART. 91 COMMA 3.

E' corretto prevedere nel bando la possibilità del ricorso al subappalto nel limite del 30% delle attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni,picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonche per la sola redazione grafica di elaborati progettuali?


QUESITO del 17/04/2009 - AVVALIMENTO - DIREZIONE LAVORI

Il ricorso a soggetti esterni alla propria organizzazione di impresa al fine di dimostrare il possesso di uno o più requisiti di capacità integra una ipotesi di avvalimento, che, in quanto principio di derivazione comunitaria, è applicabile in via generale alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici. In particolare, quanto prospettato nel quesito pare legittimo nel caso in cui il concorrente in questione abbia applicato correttamente tutte le disposizioni previste all’art. 49 d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. in materia di avvalimento. Se, al contrario, il concorrente ha omesso qualcuna delle dichiarazioni richieste al citato art. 49, si ritiene che lo stesso debba essere escluso dalla procedura di affidamento. Si sottolinea, in particolare, che la corretta applicazione dell’istituto dell’avvalimento comporta, nel caso di specie, che la associazione partecipante alla gara fornisca la indicazione nominativa del soggetto a cui affidare la direzione dei lavori, soggetto che deve possedere tutti i requisiti di capacità professionale richiesti per lo svolgimento di tale funzione.


QUESITO del 06/03/2009 - POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONISTI

Ho effettuato una determina di incarico professionale in cui ho individuato sia il progettista del progetto esecutivo che il geologo per la perizia geologica. Il quesito che pongo è in riferimento all'art. 111 del D.Lgs 163/2006 che parla di polizza di responsabilità civile professionale da presentare da parte dei progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara: la polizza mi è stata presentata momentaneamente solo dal progettista, il mio dubbio è se deve essere presentata anche dal geologo, in considerazione che per logica il progettista si basa anche sulla relazione geologica per le proprie scelte progettuali.


QUESITO del 01/12/2008 - SERVIZI DI INGEGNERIA

Questa Amministrazione si trova nella necessità di dover affidare servizi di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per progetti realizzati da professionisti i cui incarichi non furono a suo tempo affidati attraverso procedure ad evidenza pubblica. Ci si chiede se ai fini della individuazione dell'importo stimato per la procedura di gara, il conteggio debba ricomprendere tutti i servizi compresa la progettazione già eseguita (per esempio quale procedura si debba adottare qualora l'ammontare di tutti i servizi superi la soglia comunitaria e il servizio per la Direzione lavori rientri in un importo al di sotto di tale soglia).


QUESITO del 25/11/2008 - INCARICHI SOTTO I 100.000 EURO

Procedura di affidamento di incarico fra i 20 mila ed i 100 mila euro. Pubblico un'avviso di selezione per individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta, nel numero di 5, ai sensi dell'art. 91 - comma 2 - del Codice. Il criterio di selezione per individuare i 5 soggetti era legato alle opere progettate e dirette. Alla fine pervengono un sacco di domande. Quando formo la graduatoria rimangono oltre il quinto posto i professionisti locali e di fiducia che avrei ovviamente invitato a presentare offerta con molto piacere. Leggendo l'articolato mi sembrerebbe possibile invitare anche loro, oltre ai primi 5 classificati in quanto la norma prevede che "l'invito sia rivolto ad almeno cinque soggetti". Nel mio avviso di selezione dicevo però che alla procedura negoziata invitavo i primi 5 classificati. Che faccio?


QUESITO del 02/03/2008 - AFFIDAMENTO DIRETTO

in relazione agli articoli 91 e 125 del dlgs 163/2006 si formula il seguente quesito: premessa: nell’ambito di un intervento di restauro (importo presunto dei lavori 350.000 €) di alcuni ambienti di una villa storica ad opera di un ufficio periferico del Ministero Beni Culturali, il progettista interno all’amministrazione habisogno di un collaboratore alla progettazione per gli aspetti impiantistici con particolare riguardo agli impianti che dovranno essere realizzati in vista di un ulteriore futuro progetto di allestimento di un sistema museale di tipo multimediale all’interno degli ambienti aggetto dell’attuale restauro. L’importo presunto del compenso previsto per la tale collaborazione progettuale di tipo impiantistico è di circa 13.000 €. Quesito: È possibile affidare tale incarico attraverso le procedure in economia cioè in modo diretto (poichè inferiore a 20 mila €) ai sensi del combinato disposto degli articoli 125 comma 11 e 253 comma 22 lettera b dato che il nostro ministero ha adottato il regolamento di spese in economia e vi è l’esigenza di scegliere un soggetto che abbia particolari competenze nello specifico settore oppure si deve comunque seguire la procedura di cui all’art 91 c. 2 richiedendo ovviamente i requisiti specifici?


QUESITO del 25/02/2008 - INCARICHI PROFESSIONALI - AFFIDAMENTO

Con riferimento alle modificazioni introdotte dalla legge finanziaria 244/07, si chiede di conoscere se è possibile affidare incarichi di collaborazione professionale coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività tecniche e/o amministrative a supporto del responsabile del procedimento. Si chiede inoltre di capire se tali attività possono essere espletate anche da profili diversi non in possesso della laurea, come ad esempio i geometri o il ragioniere. Se valgono anche per questo ambito di attività (lavori pubblici) i limiti di importo degli incarichi che definiscono la collaborazione come occasionale.


QUESITO del 06/02/2008 - INCARICHI SOTTO I 100.000 EURO - PUBBLICITÀ

Stiamo approntando un avviso di formazione elenco candidati per prestazioni relative alle progettazioni di importo inferiore a € 100.000,00. Si chiede cortesemente: 1)qual'è il corretto iter di pubblicazione ? 2) posso applicare la Legge Regionale ? 3) successivamente qual'è il corretto iter di pubblicazione del provvedimento del conferimento degli incarichi ?


QUESITO del 23/01/2008 - AFFIDAMENTO

Può un tecnico comunale, assunto a tempo pieno, essere incaricato da un altro comune della redazione di un progetto di un opera pubblica? Se la cosa fosse possibile si otterrebbe lo scopo di incaricare della progettazione una persona senz'altro competente e si avrebbe anche un risparmio in termini economici.


QUESITO del 27/12/2007 - AFFIDAMENTO - NORMATIVA APPLICABILE

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23/11/2007, è ancora ammissibile affidare la progettazione e la direzione lavori, di importo complessivo pari a € 200.000,00, sulla base delle disposizioni della legge regionale n. 27/2003 (artt. n. 8 e 9 e Delibere Giunta Reionale n. 2119 del 02/08/2005, n. 2155 del 04/07/2006 e n. 309 del 13/02/2007)?


QUESITO del 05/12/2007 - INCARICHI PROFESSIONALI

Dovendo procedere all’affidamento di un incarico per servizi relativi all’architettura a all’ingegneria che prevede un corrispettivo professionale pari ad euro 40.000 ca. in ragione di un importo totale dei lavori pari ad euro 200.000 ed atteso che trattasi della progettazione di un volume polifunzionale rivolto alla cittadinanza – chiedesi cortesemente di conoscere in ragione della contingente complessità della materia se la norma da applicare è quella Regionale (art. 8/L.R. 27) oppure la norma Statale (art. 91/D.Lgs. 163).


QUESITO del 16/10/2007 - INCARICHI SOTTO I 100.000 EURO - INCARICHI PROFESSIONALI

Quest'Amministrazione ha necessita' di provvedere ad affidare l'incarico per la redazione della VAS (valutazione ambientale strategica) di cui all'art. 4 L.R. 12/2005 del PGT mediante incarico fiduciario per un importo presunto di Euro 40.000 a professionista in possesso di competenze paesaggistiche e conoscenze particolari in merito al territorio di Campione ( Exclave in Svizzera). Si chiede se esiste la possibilita' di affidamento diretto oppure se vi sia l'obbligo dell'applicazione dell'art. 91 ex d.lgs 163/2006.


QUESITO del 01/10/2007 - COMPENSI AI PROFESSIONISTI - DIRETTORE TECNICO

E' possibile affidare a personale con contratto di Co.Co.Co. in servizio presso l'area tecnica incarichi di progettazione e direzione lavori. Nel caso affermativo comebisogna calcolare il compenso per queste attività extra contratto.


QUESITO del 01/06/2007 - INCARICHI SOTTO I 100.000 EURO - INCARICHI DI PROGETTAZIONE

La stazione appaltante ha affidato un incarico di progettazione di importo inferiore ad € 100.000,00, per carenza in organico, all'esterno della struttura ai sensi e con le modalità di cui al comma 2 dell'art.91 D.Lgs. n.163/06 e, quello di Direzione Lavori all'interno della struttura. A causa di sopraggiunta ed improvvisa impossibilità dell'incaricato della D.L. di espletare tale incarico, la stazione appaltante dovrà affidare l'incarico all'esterno. Si chiede se questa potrà/dovrà essere affidata al progettista incaricato atteso che l'importo della progettazione più quello della D.L. supera i 100.000,00 €.


QUESITO del 02/05/2007 - INCARICHI SOTTO I 100.000 EURO - PUBBLICITÀ

E' stato affidato un incarico di progettazione inferiore ad € 100.000,00 con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del Codice (invito a 5 professionisti). C'è una forma di pubblicità prevista per l'esito?


QUESITO del 24/04/2007 - INCARICHI PROFESSIONALI

Il conferimento di incarico professionale per "svolgimento mansioni di responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del d.lvo 626/94" (di euro 15.700,00) è da considerare incarico ai sensi degli artt.90 e 91 del d.lgs.vo 163/2006 oppure incarico di servizi che può essere affidato mediante regolamento comunale dei servizi in economia?


QUESITO del 28/03/2007 - SUBAPPALTO - INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Si chiede se, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, nell'affidamento di un incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva (che comprende la predisposizione della relazione geologica, sia consentito al concorrente non in possesso dei requisiti subappaltare tale attività, oppure se, per partecipare alla gara, debba essere costituito un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti che comprenda anche un geologo.


QUESITO del 14/02/2007 - INCARICHI PROFESSIONALI - INCARICHI PROFESSIONALI

Volendo procedere all’affidamento di un incarico professionale di importo inferiore ad €100.000,00, in base alle vigenti disposizioni che regolano il calcolo degli onorari si chiede se nel bando di gara si debba sempre fare riferimento al tariffario degli ingegneri di cui alla L143/49, oppure al DM 4 aprile 2001, oppure all’art.92 del DL163/2006 oppure, essendo stati aboliti dal Decreto Bersani i minimi tariffari, non sia più necessario esplicitare il tariffario a cui si farà riferimento. Si chiede altresì se una volta individuati i 5 professionisti con i quali contrattare l’affidamento dell’incarico, nelle modalità di scelta tra i cinque selezionati si debba procedere esclusivamente con il metodo della migliore offerta o dell’offerta economicamente vantaggiosa oppure si possa optare anche per la scelta in base al solo curriculum presentato?


QUESITO del 19/12/2006 - SUBAPPALTO

si chiede di chiarire la portata dell'art. 118 comma 12 lettera a) del d. lgs. 163/2006, ove è stabilito che non costituisce subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. Infatti, se per lavoratore autonomo si intende colui che compie un lavoro senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 del C.C.) mi pare (art. 1656 del C.C.) che i subappaltatori in genere non abbiano vincoli di subordinazione nei confronti dei loro committenti, anche se l'appaltatore risponde solidalmente del risultato del loro lavoro.


QUESITO del 24/11/2006 - COORDINATORE SICUREZZA

L'Istituto ha necessità di nominare un professionista esterno quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in base ai d.lsg 494/96 e 528/99, in quanto carente di personale per poter rivestire tale figura. Si chiede di conoscere in quale momento del procedimento deve essere nominato ufficialmente il coordinatore in fase di progettazione e quando il coordinatore in fase di esecuzione e se tali figure fanno parte a tutti gli effetti dell'ufficio di direzione lavori.


QUESITO del 09/10/2006 - INCARICHI SOTTO I 100.000 EURO - PROCEDURE AGGIUDICAZIONE

Dovendo affidare un incarico per la redazione di rilievi topgrafici per un importo di circa Euro 6.000,00 ed un incarico per l'effettuazione di indagini geologiche per per un importo di circa Euro 47.000,00 nell'ambito dello stesso lavoro, si chiede, anche alla luce della vigente normativa (D.L. n.163/06), qual'è la procedura ottimale da seguire per l'individuazione dei professionisti


QUESITO del 18/09/2006 - INCARICHI PROFESSIONALI

Pervengono a questa Amministrazione che deve affidare incarichi professionali ai sensi dell'art. 91, comma 2, e secondo le procedure di gara dell'art. 57, comma 6, del Decreto legislativo n. 163/06 istanze di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei tra società di professionisti o società di ingegneria e liberi professionisti (vedi art. 90, comma 1) in cui non vi è la presenza, nè tra le società e nè tra i professionisti singolarmente costituiti, di giovani professionisti così come stabilito all'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 554/99. Poichè quest'ultimo articolo costituisce "limiti alle partecipazioni a gare" e l'affidamento avviene con le sopradette modalità, si chiede di conoscere il Vs. autorevole parere in merito.