D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

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Art. 91. Procedure di affidamento

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 - successivamente modificato dalla Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011; poi ripristinato nella versione precedente in seguito all’abrogazione dell’art. 12, comma 1, legge n. 180 del 2011 ad opera dell’art. 44, comma 5, decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011)

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all’articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito é rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 e dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista é consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. é vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 17, legge n. 109/1994

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

PRASSI: AFFIDAMENTO INCARICO INFERIORE A EURO 100.000,00 - AVCP (2009)

In tema di affidamento di servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro, com’è agevole desumere dagli stessi riferimenti normativi del Bando versato in atti: l’art. 91, co. 2, del D.Lgs. n.163/2006 – secondo cui “gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo…di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 (100.000 euro n.d.r.) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento…nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei”–e, per l’appunto, l’art. 57, co. 6 del Codice – secondo cui “ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza…Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”. Il legislatore nazionale ha eliminato la possibilità dell’affidamento diretto su base fiduciaria degli incarichi per importo inferiore a 100.000 euro, facendo espresso richiamo all’obbligo da parte delle stazioni appaltanti del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Ciò si è tradotto, per quanto rileva in questa sede, nell’instaurazione di una apposita procedura negoziata (previa pubblicazione di apposito Bando - che nella fattispecie è stata effettuata alla stregua di opzione strumentale alla ricerca di qualificate manifestazioni di interesse - nelle spedite forme dell’Albo pretorio e del sito internet della stazione appaltante), con la quale si è proceduto ad una verifica preliminare tesa alla selezione - mediante l’applicazione dei criteri selettivi discrezionalmente enunciati nel Bando - di cinque candidati ammessi a presentare la successiva offerta economica, per l’affidamento dell’incarico secondo il prescelto criterio del prezzo più basso. La normativa cui fa riferimento il Bando, imponeva alla stazione appaltante l'esperimento di una previa procedura di tipo comparativo per l’individuazione di cinque candidati da ammettere alla successiva fase dell’offerta economica, assistita da una adeguata pubblicità. Al riguardo, come espresso da questa Autorità con le determinazioni n. 18/2001 e n. 30/2002, per “adeguata pubblicità” deve intendersi quella pubblicità che, seppure semplificata, risulti funzionale allo scopo di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati all’affidamento, in relazione all’entità ed all’importanza dell’incarico: ciò che è avvenuto nella fattispecie,tenuto conto dell’importo e della tipologia dell’incarico. Si ritiene, quindi, che la procedura posta in essere dalla S.A. per l’affidamento dell’incarico in oggetto è conforme alla normativa di settore. Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'Ing. A., in qualità di capogruppo del RTP Ing. A. - Geom. B. - Conferimento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità per i lavori di "Ripristino deflusso fossato del P." - Importo a base d'asta: inferiore ad euro 100.000,00 - S.A.: Comune di I. (LT).

GIURISPRUDENZA: AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE - PROCEDURA DI GARA - LIMITI - TAR ABRUZZO AQ (2009)

L’Amministrazione comunale che indice una selezione per scegliere il professionista cui affidare non solo l’intera progettazione dell’opera pubblica in questione (cioè la redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo), ma anche l’incarico di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza, dopo aver dichiarato il ricorrente vincitore della selezione espletata ed avergli conferito l’incarico di redazione del progetto preliminare, non può indire nuova selezione per scegliere il professionista cui affidare la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché gli incarichi di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza, in quanto il conferimento di tali ultimi due incarichi è di certo ricompreso nel bando, incarichi che possono, in presenza di una espressa previsione del bando, essere per l’appunto conferiti al progettista dell’opera.

PRASSI: REQUISITI MINIMI NELL'AVVISO DI SELEZIONE E LORO VALUTAZIONE - AVCP (2009)

Nell’avviso di selezione devono essere indicati i requisiti minimi, richiesti dalla S.A., che consentano al professionista – tramite il curriculum – la dimostrazione del possesso di una esperienza adeguata rapportata alla tipologia ed all’importo dell’incarico e che, la valutazione del merito tecnico, nella fase di ammissione alla selezione, deve essere effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi, consistenti nell’accertamento dell’importo dei lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell’opera oggetto dell’incarico, eseguiti in periodo anteriore alla data del bando. Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata da B. s.n.c. di ... – Avviso di “Costruzione rete urbana e recapito finale di fogna bianca – importo dell’intervento euro 3.738.750,00 – Incarico di direzione dei lavori e servizi annessi – importo prestazione inferiore ad euro 100.000,00”; Avviso di “Costruzione rete urbana e recapito finale di fogna bianca – importo dell’intervento euro 3.738.750,00 – Incarico coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori e responsabile sicurezza sul cantiere – importo prestazione inferiore ad euro 100.000,00”. S.A. Comune di A. (BR).

GIURISPRUDENZA: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE - MODALITÀ - TAR VENETO (2008)

E’ Illegittimo conferire un incarico ai sensi dell’art. 7, comma 6, del T.U. approvato con D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, laddove è stata in realtà affidata un’attività che materialmente è riconducibile ad una vera e propria attività di progettazione preliminare, in quanto ne reca gli elementi fondamentali, ivi compresa la redazione di elaborati grafici. La violazione degli artt. 90 e 91 del D.Lvo 163 del 2006 è evidente laddove è stata nella specie disposta una procedura negoziata senza bando di gara in difformità agli inderogabili presupposti previsti al riguardo dall’art. 57 del medesimo D.L.vo 163 del 2006, e in particolare senza che il pur riconosciuto prestigio del professionista giunga all’indispensabile "esclusività" o "infungibilità" della sua prestazione professionale, tale da sottrarlo al confronto con altri professionisti di valore perlomeno equivalente.

PRASSI: CREAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI - REQUISITI - AVCP (2008)

Occorre peraltro evidenziare che, già prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni normative di rango primario, questa Autorità, con specifico riguardo all’ipotesi in cui l’Amministrazione compia la scelta di istituire un elenco di professionisti, ha fornito, con propria determinazione n. 1 del 19 gennaio 2006, una serie di indicazioni operative che, in quanto volte ad assicurare la corretta applicazione degli stessi principi comunitari richiamati nelle disposizioni normative attualmente in vigore, già recepiti dalla disciplina legislativa allora vigente (art. 17, comma 12, legge n. 109/1994 come modificata dalla legge n. 62/2005) sono da ritenersi tuttora un valido riferimento operativo per le Stazioni Appaltanti. In particolare, nella citata determinazione l’Autorità ha esplicitato i suddetti principi, prevedendo criteri e requisiti per la formazione dell’elenco dei professionisti, quali, a titolo esemplificativo: 1) adozione di idonei meccanismi riguardanti l’aggiornamento periodico dell’elenco, anche semestrale; 2) divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché divieto di contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento; 3) principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo ai quali rivolgere la richiesta di offerta; 4) divieto del cumulo di incarichi, che può concretizzarsi nell’affidamento di non più di un incarico all’anno allo stesso professionista; 5) correlazione effettiva dell’esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l’Amministrazione, così che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare. Passando all’esame dei singoli punti dell’avviso contestato, alla luce delle indicazioni operative contenute nella determinazione richiamata e nelle more dell’adozione del nuovo regolamento di esecuzione e di attuazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 163/06 si osserva, in particolare in ordine al principio di rotazione degli incarichi, che l’aleatorietà tipica dell’operazione di sorteggio e l’imprevedibilità degli esiti dello stesso potrebbero non garantire in maniera adeguata la rotazione prescritta dall’art. 57, comma 6, del Codice. Quanto alla previsione relativa ai requisiti di capacità tecnica e professionale (Capo II - Clausole e specificazioni sui servizi e sulle modalità di partecipazione delle selezioni- punto C3), -“aver espletato nei tre anni antecedenti al momento in cui si chiede l’iscrizione in elenco almeno n. 4 incarichi di ciascuna categoria di cui si chiede l’iscrizione”- la stessa non risulta conforme: 1) ai criteri quantitativi che debbono informare l’accertamento degli incarichi espletati, in quanto non viene operato alcun riferimento all’importo dei lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell’opera oggetto dell’incarico, laddove il tuttora vigente art. 63, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 554/99 - per l’affidamento di servizi di importo inferiore a 200.000 DSP- prescrive che tali importi devono essere stabiliti tra tre e cinque volte l’importo globale stimato dell’intervento; 2) ad un criterio di ragionevolezza in ordine all’indicazione del periodo utile per l’avvenuto svolgimento degli incarichi, stante la vigente previsione regolamentare di dieci e cinque anni, nonchè l’indicazione contenuta nella circolare ministeriale di cinque anni. Inoltre, si ritiene non conforme l’avviso di selezione in esame con riferimento alla mancata previsione della presentazione dei singoli curricula degli offerenti in ordine alla valutazione dei requisiti minimi di professionalità, così come previsto dalla citata determinazione n. 1/2006. Oggetto: istanza di parere ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006, presentata dalla Comunità montana V. – Formazione elenco soggetti qualificati ad assumere incarichi ex art. 91 D.Lgs. n. 163/06, nonché di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici relativi a prestazioni di importo superiore a 20.000 € ed inferiore a 100.000,00 € - S.A. Comunità montana V.

GIURISPRUDENZA: MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE INTERNO ED ESTERNO - TAR SICILIA PA (2008)

In relazione al fatto che il contributo è erogato al Comune per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di una Chiesa , non si può ravvisare alcuna deroga ai principi generali per cui la progettazione compete alla stazione appaltante dei conseguenti lavori : in conformità ai principi comunitari, la progettazione di lavori pubblici – categoria a cui debbono essere ricondotti i lavori in questione – deve essere affidata in esito ad una adeguata procedura di selezione. Si consideri al riguardo che ai sensi degli art. 90 e 91, d.lg. n. 163 del 2006 soltanto l'Amministrazione competente può elaborare direttamente la progettazione dell'opera pubblica da realizzare, ovvero affidarla a terzi mediante specifiche procedure di evidenza pubblica ( Consiglio Stato , sez. VI, 07 marzo 2008 , n. 1008). Nella specie, la circostanza che il bene monumentale in questione sia di proprietà esclusiva della Curia non comporta che possa prescindersi dal seguire la procedura ad evidenza pubblica.

PRASSI: INCARICO DI COLLAUDO - GARANZIE - AVCP (2008)

Alla luce del predetto articolo 91 comma 8 e tenuto conto dell’assoggettamento degli incarichi di collaudo al regime normativo del Codice, deve ritenersi che nel regime transitorio, in attesa del regolamento di esecuzione, per l’affidamento del collaudo operano le regole generali definite dalla Parte II del Codice ed in particolare dal Titolo I, Capo III, gli appalti sopra soglia comunitaria, e dal Titolo II, per gli appalti sottosoglia. Pertanto, per le attività concernenti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria diverse dalla redazione del progetto e del piano di sicurezza, sono applicabili gli articoli 75 e 113 del d. Lgs. n. 163/2006. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dallo studio Tecnico A –Affidamento incarico professionale di collaudo in corso d’opera lavori di ristrutturazione Ospedale B - S.A. Azienda per i servizi sanitari n. C - D.

PRASSI: DEFINIZIONE DI COLLAUDO - AVCP (2008)

A decorrere dal 1° luglio 2006 il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici per il cui affidamento esterno è necessario il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, in quanto i “servizi di collaudo e di verifica di edifici” ricadono nella categoria 12 dell’allegato IIA del Codice dei contratti e che i servizi ivi elencati, a mente dell’articolo 20, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006, sono integralmente soggetti alle disposizioni di quest’ultimo. Ciò è confermato dall’articolo 91, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006 che vieta l’affidamento di attività di collaudo “con procedure diverse da quelle previste dal codice” e dal successivo articolo 120, comma 2, che rinvia al regolamento la disciplina del collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal codice stesso. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di C. e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di I. – a) incarico di collaudo statico sismico e tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di “realizzazione dell’Acquedotto Molisano Centrale”; b) incarico di collaudo statico sismico e tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di “realizzazione dell’Acquedotto M.D.”. S.A. M.A..

PRASSI: AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - MIN INFRASTRUTTURE (2007)

OGGETTO: Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. COMMENTO: La presente circolare ha lo scopo di fornire ai Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche indicazioni finalizzate a chiarire le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e architettura, compresi gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte; questo alla luce delle recenti modifiche apportate al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici, che nel prosieguo assume la denominazione di Codice, dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento generale attuativo del Codice.

GIURISPRUDENZA: INCARICO DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO INTERNO ED ESTERNO - TAR LAZIO RM (2007)

Il sistema complessivo delineato dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in sostanza, postula che l’incarico di progettazione di un’opera pubblica di importo pari o superiore a 100.000 euro sia svolto direttamente dall’amministrazione o dalla stessa affidato a professionisti esterni sulla base di una procedura ad evidenza pubblica in esito ad un procedimento avviato e gestito dall’amministrazione interessata. E’ il titolare della potestà pubblica, insomma, che deve agire per perseguire l’interesse pubblico affidato alle sue cure dalla norma attributiva del potere e, nell’ipotesi in cui sia necessario affidarsi a professionisti esterni, occorre avviare una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi ai quali il “codice” è ispirato, vale a dire la scelta del “miglior contraente” possibile sotto il profilo qualitativo ed economico e la tutela della libertà di concorrenza tra tutte le imprese del settore potenzialmente interessate a partecipare alla gara per l’aggiudicazione dell’incarico.

PRASSI: INCARICHI DI PROGETTAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE - AVCP (2007)

In attesa dell’emanando regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 163/2006, trovano applicazione, per gli affidamenti di incarichi di progettazione di importo compreso tra 100.000 euro e la soglia comunitaria gli articoli 63 e 64 del d.P.R. 554/1999. Nel caso in esame, si rileva un improprio utilizzo della procedura sopra soglia, in riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti nel bando di gara ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 554/1999. Poiché l’importo del servizio ammonta a Euro 172.179,54, risulta del tutto infondata la tesi della S.A. di considerare l’importo posto a base d’asta per così dire “prossimo” alla soglia dei 200.000,00 Euro. La richiesta del possesso di requisiti sproporzionati rispetto alla tipologia ed al valore dell’appalto, in quanto discriminanti, comportano una indebita restrizione della concorrenza. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dallo Studio AC3 s.n.c. – affidamento servizi di ingegneria relativi alla costruzione della fognatura pluviale nell’abitato 4° stralcio. S.A: Comune di M.

PRASSI: QUALIFICAZIONE APPALTO INTEGRATO - AVCP (2007)

L’appalto integrato è un appalto misto di lavori e progettazione, con conseguente necessità di tener conto anche della disciplina relativa agli affidamenti dei servizi di natura tecnica. La partecipazione a tale tipo di appalto è quindi subordinata al possesso da parte del concorrente dei requisiti progettuali previsti nel bando di gara oppure all’avvalersi di progettisti indicati nell’offerta o associati. Qualora, tuttavia, l’importo della progettazione esecutiva previsto nel bando di gara, come nel caso di specie, sia pari o inferiore a euro 100.000 – stante che la normativa in materia di gare di progettazione non prevede per tale caso specifici requisiti – la qualificazione di progettazione e costruzione è condizione necessaria e sufficiente per partecipare alla gara. L'Autorità ritiene che i bandi in esame, nei limiti di cui in motivazione, non sono conformi alla normativa di settore per quanto attiene: - al rinvio alla procedura di cui agli articoli 91, comma 2 e 57, comma 6 del d. Lgs n. 163/2006; - alla richiesta di specifici requisiti di progettazione ulteriori rispetto al possesso della attestazione SOA per progettazione e costruzione. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla I. s.a.s. – lavori di ristrutturazione di un immobile da adibire a centro di cure palliative (hospice) presso il Presidio Sanitario di V. S.A: Azienda USL n. 2 di P.

PRASSI: INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COMPENSI - AVCP (2007)

Non è possibile - a pena di nullità - affidare incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi professionali, relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ai finanziamenti dell'opera. La progettazione di un'opera pubblica non può, infatti, costituire un'attività fine a se stessa, svincolata dalla esecuzione dei lavori, con la conseguenza che non si può affidare un incarico di progettazione senza che l'opera sia stata non solo programmata ma sia stata anche indicata l'effettiva reperibilità delle somme necessarie per realizzarla. In simili casi, peraltro, le stazioni appaltanti devono provvedere con fondi propri alla corresponsione dei compensi professionali, correlando il pagamento del corrispettivo alle fasi dello sviluppo della progettazione e non alla fase esecutiva dei lavori. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di S. – avviso pubblico Parco Progetti Comunale. S.A. Comune di V. della L.

PRASSI: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - AVCP (2007)

Il conferimento di un incarico di progettazione, conseguente all'esperimento di apposita procedura amministrativa, attivata con avviso pubblico dall’Amministrazione, con partecipazione consentita solo alle “Università di ogni ordine e grado” si ritiene non conforme agli articoli 90 e 91, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di L. – bando di qualificazione per collaborazione alla redazione del PUGC Piano Urbanistico Comunale Generale e del Nuovo Regolamento Edilizio. Selezione di idoneo soggetto ad alta rilevanza tecnico scientifica.

PRASSI: ALBO PROFESSIONISTI - AVCP (2007)

In ordine alla possibilità di istituire un elenco di professionisti presso le singole stazioni appaltanti, si precisa che elemento essenziale del procedimento per la formazione di tali elenchi, ai fini dell’applicazione del principio della trasparenza e concorrenzialità, è l’individuazione di tempi per la presentazione delle domande di iscrizione, idonei a consentire un’effettiva partecipazione, in modo da non comprimere il mercato e garantire la concorrenza. Nel caso di specie, si evidenzia che l’avviso, datato 4.12.2006, è pervenuto all’Ordine degli Ingegneri solo in data 13 dicembre 2006: l’accoglimento della richiesta di proroga avrebbe informato la procedura alla più ampia trasparenza e concorrenza, attesa, peraltro, la mancanza di una motivata urgenza nella determinazione di approvazione dell’avviso. A seguito di quanto sopra il Consiglio ritiene che i termini individuati dal Comune di Formia per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi di professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e attività accessorie in materia di lavori pubblici (triennio 2007 – 2008 – 2009) non sono congrui e adeguati a garantire la concorrenza degli operatori del mercato. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di L. – avviso per la formazione di idonei elenchi di professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e attività accessorie in materia di lavori pubblici. S.A. Comune di F.

PRASSI: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE - AVCP (2007)

Ai sensi dell’articolo 91, comma 2 del d. Lgs. n. 163/2006, gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Gli incarichi di progettazione cd. di prima fascia, pur nella non completa operatività della disciplina, devono comunque essere affidati sulla base di una procedura concorsuale, ancorché in forma semplificata. La concreta applicazione dei principi espressi dal citato articolo 91, comporta l’esperimento di una procedura competitiva e comparativa che preveda nell’avviso di selezione, adeguatamente pubblicizzato, l’indicazione dei criteri di valutazione dei curricula. Ciò significa che, prima di procedere all’apertura della documentazione, la Commissione si deve determinare in relazione al peso da attribuire a ciascun criterio individuato nel bando, tenendo conto che il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione dell’offerta dovrà intendersi non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti dai concorrenti. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di B. di M. – affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e ampliamento della mensa scolastica.

GIURISPRUDENZA: ATI - SOTTOSCRIZIONE OFFERTA - TAR PUGLIA LE (2007)

Il bando di gara può prevedere modalità di presentazione delle domande di selezione prescrivendo espressamente che “la domanda di affidamento e l’offerta deve essere sottoscritta come segue: - in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; - in caso di associazione professionale da tutti i professionisti associati; - in caso di associazione temporanea già costituita dal soggetto mandatario capogruppo come risulta dall’atto di mandato collettivo speciale; - in caso di associazione temporanea non ancora costituita, dai medesimi soggetti di cui ai punti precedenti, in relazione a ciascun componente l’associazione temporanea”. La clausola del bando dà applicazione quindi a quanto disposto dall’art 37 comma VIII del D. Lvo n. 163/2006, che consente la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti, anche se non ancora costituiti, precisando che in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Detta disposizione si applica anche ai raggruppamenti di professionisti, in forza del rinvio contenuto nell’art 90, comma 1 lett. g), in base al quale ai raggruppamenti temporanei costituiti da liberi professionisti, società di professionisti e società di ingegneria si applicano le disposizioni di cui all’art 37.

PRASSI: PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO - UNIONCAMERE (2006)

COMMENTO: considerato che nel caso di specie il valore complessivo delle attività di progettazione e direzione lavori è certamente superiore a 100.000 ma inferiore a 211.000 Euro, si ritiene che codesta Camera di Commercio possa, avvalendosi del disposto di cui all’art. 130, comma II, lett. b) del nuovo codice degli appalti, procedere ad affidare l’attività di direzione dei lavori direttamente al progettista a suo tempo incaricato. OGGETTO:Parere in ordine ad affidamento incarico di progettazione e direzione lavori.

PARERI

QUESITO del 17/04/09 - Avvalimento - Direzione Lavori: Il ricorso a soggetti esterni alla propria organizzazione di impresa al fine di dimostrare il possesso di uno o più requisiti di capacità integra una ipotesi di avvalimento, che, in quanto principio di derivazione comunitaria, è applicabile in via generale alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici. In particolare, quanto prospettato nel quesito pare legittimo nel caso in cui il concorrente in questione abbia applicato correttamente tutte le disposizioni previste all’art. 49 d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. in materia di avvalimento. Se, al contrario, il concorrente ha omesso qualcuna delle dichiarazioni richieste al citato art. 49, si ritiene che lo stesso debba essere escluso dalla procedura di affidamento. Si sottolinea, in particolare, che la corretta applicazione dell’istituto dell’avvalimento comporta, nel caso di specie, che la associazione partecipante alla gara fornisca la indicazione nominativa del soggetto a cui affidare la direzione dei lavori, soggetto che deve possedere tutti i requisiti di capacità professionale richiesti per lo svolgimento di tale funzione.

RISPOSTA del 21/10/09: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sopra sogliaNella procedura in oggetto è ammissibile che un concorrente costituito da un’associazione temporanea di società di professionisti dichiari che l’ufficio direzione lavori sarà costituito da professionisti non soci, non dipendenti, non collaboratori delle società facenti parte del raggruppamento? Nel caso in questione il raggruppamento ha indicato liberi professionisti esterni o professionisti facenti parte di altre società di professionisti non componenti il raggruppamento in questione. Per completezza si precisa che le società componenti il raggruppamento hanno dichiarato che intendono eseguire in proprio tutte le prestazione oggetto dell’appalto, non intendendo subappaltare le prestazioni per le quali questo non è vietato dall’art. 91 c. 3 D. Lgs. 163/2006. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/12/08 - Servizi di ingegneria - : Questa Amministrazione si trova nella necessità di dover affidare servizi di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per progetti realizzati da professionisti i cui incarichi non furono a suo tempo affidati attraverso procedure ad evidenza pubblica. Ci si chiede se ai fini della individuazione dell'importo stimato per la procedura di gara, il conteggio debba ricomprendere tutti i servizi compresa la progettazione già eseguita (per esempio quale procedura si debba adottare qualora l'ammontare di tutti i servizi superi la soglia comunitaria e il servizio per la Direzione lavori rientri in un importo al di sotto di tale soglia).

RISPOSTA del 25/06/09: L’art. 91, comma 6, del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) stabilisce un importante principio: quello di stimare congiuntamente, in un appalto di servizi di progettazione, anche le eventuali attività aggiuntive (coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori). Solo così facendo, infatti, in base alla norma citata, quando il valore di tutte le attività dedotte nel bando è superiore alla soglia di rilievo comunitario, è possibile affidare direttamente al progettista esterno anche la direzione lavori ed il coordinamento, e dunque rispettare l’art. 130, comma 2, lettera b), del Codice medesimo che, in caso di necessità di affidare all’esterno anche la direzione lavori, vuole che la stessa vada prioritariamente attribuita al progettista incaricato. Si ritiene, oltretutto, che tale principio valga anche per il sotto soglia, dato che l’art. 91 del Codice non consente più, anche sotto i 100.000 Euro, forme di affidamento diretto. Dal quesito posto emerge che, per ragioni che non sono note, ma sicuramente motivate, la stazione appaltante scrivente ha affidato, senza procedure ad evidenza pubblica, attività di progettazione ma non, contestualmente, anche la direzione lavori ed il coordinamento, ma poi, in fase di esecuzione del contratto, non è stata invece in grado di svolgere autonomamente la direzione lavori ed il coordinamento. In questo caso, allora, dovrà dare congrua e dettagliata motivazione delle ragioni delle sue scelte, atta soprattutto a giustificare la deroga al menzionato principio ex art. 91, comma 6 (divieto di suddivisione artificiosa), e la conseguente impossibilità di rispettare anche la citata previsione dell’art. 130 del Codice, e dovrà procedere ad un’unica gara per l’affidamento della direzione lavori e del coordinamento, che seguirà le regole dell’art. 91, commi 1 e 2 del Codice, in base al valore delle sole attività ancora da affidare (esclusa, quindi, la progettazione già affidata). (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 06/02/08 - Incarichi sotto i 100.000 euro - Pubblicità: Stiamo approntando un avviso di formazione elenco candidati per prestazioni relative alle progettazioni di importo inferiore a € 100.000,00. Si chiede cortesemente: 1)qual'è il corretto iter di pubblicazione ? 2) posso applicare la Legge Regionale ? 3) successivamente qual'è il corretto iter di pubblicazione del provvedimento del conferimento degli incarichi ?

RISPOSTA del 23/12/08: L’art 91 c2 del Dlgs 163/06 Codice Contratti, nel delineare la procedura da esperire per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000E, non definisce nello specifico le forme di pubblicità applicabili alla fattispecie, limitandosi in proposito ad operare un richiamo alla necessità di osservare il generico principio comunitario di “trasparenza” negli appalti. Nel caso di servizi di progettazione sotto soglia affidati ai sensi del Dlgs 163/06, si richiama l’attenzione sull’art 62 c1, del DPR 554/99, (non abrogata dal Codice) dal quale, pure se con riferimento testuale agli incarichi di importo sino a 40.000E, si evince l’obbligo di ottemperare ad un’adeguata forma di pubblicità successiva, al fine di rendere noto l’avvenuto affidamento dell’incarico. Peraltro, neppure la disposizione regolamentare fornisce indicazioni sulle forme con cui assolvere all’onere di “adeguata pubblicità” successiva, sicché resta a carico della stazione appaltante compiere una valutazione discrezionale in ordine alla scelta dei mezzi di pubblicazione ritenuti idonei in relazione alle caratteristiche del caso concreto, che dovrebbero essere simmetrici a quelli utilizzati per pubblicizzare l’esigenza di acquisire la prestazione professionale. Per quanto riguarda la tempistica per la pubblicazione del provvedimento di conferimento incarico si rinvia a quanto indicato all’art 65 del Dlgs 163/06 che prevede venga effettuata entro il termine di 48 giorni dall’aggiudicazione del contratto. A seguito della sentenza n401 del 23/11/2007, pubblicata sulla GU, 1ª Serie Speciale, Corte Costituzionale n46 del 28/11/2007, avendo la Corte affermato la prevalenza della disposizione statale sulla normativa regionale, in particolare in tema di “tutela della Concorrenza” nelle more dell’approvazione di atti di indirizzo regionali, consegue l’opportunità di disapplicare, in via cautelativa, la disposizioni degli art 8 e 9 della LR 27/2003 (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 25/02/08 - Incarichi professionali - Affidamento: Con riferimento alle modificazioni introdotte dalla legge finanziaria 244/07, si chiede di conoscere se è possibile affidare incarichi di collaborazione professionale coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività tecniche e/o amministrative a supporto del responsabile del procedimento. Si chiede inoltre di capire se tali attività possono essere espletate anche da profili diversi non in possesso della laurea, come ad esempio i geometri o il ragioniere. Se valgono anche per questo ambito di attività (lavori pubblici) i limiti di importo degli incarichi che definiscono la collaborazione come occasionale.

RISPOSTA del 23/12/08: Sul punto è applicabile il disposto di cui al comma 8 dell’art. 91 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., a norma del quale è vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo ed attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste nel codice dei contratti pubblici. Pertanto, si ritiene che la possibilità di affidare l’espletamento di attività di supporto al responsabile del procedimento a mezzo di contratto di collaborazione a progetto (o contratti analoghi) sia negata dalla norma citata, la quale consente di affidare le predette attività unicamente a seguito di procedura di selezione. Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, la risposta è affermativa, pur nel necessario rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente alle competenze professionali. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 02/03/08 - Affidamento diretto - : in relazione agli articoli 91 e 125 del dlgs 163/2006 si formula il seguente quesito: premessa: nell’ambito di un intervento di restauro (importo presunto dei lavori 350.000 €) di alcuni ambienti di una villa storica ad opera di un ufficio periferico del Ministero Beni Culturali, il progettista interno all’amministrazione ha bisogno di un collaboratore alla progettazione per gli aspetti impiantistici con particolare riguardo agli impianti che dovranno essere realizzati in vista di un ulteriore futuro progetto di allestimento di un sistema museale di tipo multimediale all’interno degli ambienti aggetto dell’attuale restauro. L’importo presunto del compenso previsto per la tale collaborazione progettuale di tipo impiantistico è di circa 13.000 €. Quesito: È possibile affidare tale incarico attraverso le procedure in economia cioè in modo diretto (poichè inferiore a 20 mila €) ai sensi del combinato disposto degli articoli 125 comma 11 e 253 comma 22 lettera b dato che il nostro ministero ha adottato il regolamento di spese in economia e vi è l’esigenza di scegliere un soggetto che abbia particolari competenze nello specifico settore oppure si deve comunque seguire la procedura di cui all’art 91 c. 2 richiedendo ovviamente i requisiti specifici?

RISPOSTA del 22/12/08: Alla luce della recente impostazione resa esplicita dalla circolare n. 2473 del 16 novembre 2007 del Ministero delle Infrastrutture, la risposta è affermativa. é pertanto possibile procedere ad affidamenti in economia anche di incarichi di progettazione previa regolamentazione da parte dell'ente. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 25/11/08 - Incarichi sotto i 100.000 euro - : Procedura di affidamento di incarico fra i 20 mila ed i 100 mila euro. Pubblico un'avviso di selezione per individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta, nel numero di 5, ai sensi dell'art. 91 - comma 2 - del Codice. Il criterio di selezione per individuare i 5 soggetti era legato alle opere progettate e dirette. Alla fine pervengono un sacco di domande. Quando formo la graduatoria rimangono oltre il quinto posto i professionisti locali e di fiducia che avrei ovviamente invitato a presentare offerta con molto piacere. Leggendo l'articolato mi sembrerebbe possibile invitare anche loro, oltre ai primi 5 classificati in quanto la norma prevede che "l'invito sia rivolto ad almeno cinque soggetti". Nel mio avviso di selezione dicevo però che alla procedura negoziata invitavo i primi 5 classificati. Che faccio?

RISPOSTA del 17/12/08: Relativamente all’affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro, la possibilità di invitare alla procedura negoziata un numero maggiore di cinque soggetti, astrattamente riconosciuta dall’art. 91, comma 2, del D.Lgs.163/2006, appare preclusa, nel caso di cui al quesito, dalla previsione contenuta nell’avviso di selezione il quale, legittimamente, avrebbe limitato tale partecipazione ai primi cinque in graduatoria. Va altresì evidenziato che la citata disciplina “fa riferimento al rispetto dei principi di origine comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza” (Aut. LL.PP., Deliberazione n. 112 del 13/12/2006), e pertanto l’invito di ulteriori soggetti potrebbe generalmente configurare anche un’inosservanza dei principi in questione. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 27/12/07 - Affidamento - Normativa applicabile: Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23/11/2007, è ancora ammissibile affidare la progettazione e la direzione lavori, di importo complessivo pari a € 200.000,00, sulla base delle disposizioni della legge regionale n. 27/2003 (artt. n. 8 e 9 e Delibere Giunta Reionale n. 2119 del 02/08/2005, n. 2155 del 04/07/2006 e n. 309 del 13/02/2007)?

RISPOSTA del 30/10/08: La Sentenza n. 401 del 23 novembre 2007 della Corte Costituzionale, pur essendo stata resa in relazione ai ricorsi promossi da alcune Regioni sul codice dei contratti e non direttamente sulla legge regionale 27/2003 e s.m.i., ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 4 c. 3 del D. Lgs. 163/2006, affermando, tra l’altro, che le procedure di affidamento, attenendo alla tutela della concorrenza, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, anche se la LR 27/03 e s.m.i. non risulta formalmente abrogata, per le procedure di affidamento di incarichi professionali inferiori alla soglia comunitaria, si ritiene opportuno, in via cautelativa e nelle more dell’approvazione di atti di indirizzo regionali, applicare l’art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 05/12/07 - Incarichi professionali - : Dovendo procedere all’affidamento di un incarico per servizi relativi all’architettura a all’ingegneria che prevede un corrispettivo professionale pari ad euro 40.000 ca. in ragione di un importo totale dei lavori pari ad euro 200.000 ed atteso che trattasi della progettazione di un volume polifunzionale rivolto alla cittadinanza – chiedesi cortesemente di conoscere in ragione della contingente complessità della materia se la norma da applicare è quella Regionale (art. 8/L.R. 27) oppure la norma Statale (art. 91/D.Lgs. 163).

RISPOSTA del 30/10/08: La questione posta dal quesito dev’essere ora analizzata alla luce della recentissima Sentenza della Corte Costituzionale 23 novembre 2007, n. 401. Chiamata a rispondere alla censure poste da 5 Regioni (fra cui il Veneto) la Consulta ha avuto modo di affermare che le procedure di affidamento, attenendo alla tutela della concorrenza. pertengono alla competenza esclusiva dello Stato che – in tale ambito – può spingersi fino alla legittima produzione di una disciplina dettagliata ed analitica. Pertanto, anche se non risulta formalmente abrogata alcuna disposizione della l. r. 27 (in quanto la sentenza della Consulta è stata resa su norme del D. LGS. 163 di cui le ricorrenti Regioni postulavano l’incostituzionalità), l’impostazione della Corte Costituzionale fa ritenere che le norme del Codice (come l’art. 91) prevalgano sulle norme regionali, ancorchè formalmente non abrogate. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 23/01/08 - Affidamento - : Può un tecnico comunale, assunto a tempo pieno, essere incaricato da un altro comune della redazione di un progetto di un opera pubblica? Se la cosa fosse possibile si otterrebbe lo scopo di incaricare della progettazione una persona senz'altro competente e si avrebbe anche un risparmio in termini economici.

RISPOSTA del 30/10/08: Il rapporto di lavoro con la P.A. si basa sul principio dell'esclusività, (cfr. art. 53 d.lgs. 165/2001). La deroga è per i dipendenti con part-time non oltre il 50%, che possono svolgere attività libero-professionale, se è escluso eventuale conflitto di interessi con l’attività di servizio. Anche se l’art. 53 cit. consente che i dipendenti possano essere autorizzati a svolgere incarichi retribuiti e previamente autorizzati dal loro Ente, si ritiene che fra questi incarichi non rientrino gli appalti di progettazione. Infatti, ex art. 90, c. 1, lett. d) d.lgs.163/06, i possibili affidatari di tali appalti sono, alternativamente, i liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla l. 1815/1939, le soc. di professionisti e le soc. di ingegneria: in tale contesto normativo la preclusione dell'affidamento dell'incarico di progettazione esterna a dipendenti di altre P.A. - fatta eccezione per quelli con particolare rapporto di lavoro a tempo parziale ma con le preclusioni territoriali di cui al medesimo art. 90, c. 4 del Codice – è ricavata dall’incompatibilità logica, prima che giuridica, tra la libera professione dei progettisti (più che al contenuto liberale dell'attività, ci si riferisce ai soggetti che individualmente tale attività esplicano in via professionale e cioè non occasionalmente) ed il rapporto di pubblico impiego, tradizionalmente richiedente l’esclusività come sopra chiarito. Peraltro risulta tuttora vigente la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del T. u. DPR 3/1957, il quale, pur non precludendo nei casi specificamente individuati, l'iscrizione dei pubblici dipendenti ai relativi ordini professionali (come avviene in particolare per gli ingegneri e gli architetti) fa divieto tuttavia dell'esercizio per il dipendente pubblico, oltre che “del commercio e dell'industria” di “alcuna professione”. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 16/10/07 - Incarichi sotto i 100.000 euro - Incarichi professionali: Quest'Amministrazione ha necessità di provvedere ad affidare l'incarico per la redazione della VAS (valutazione ambientale strategica) di cui all'art. 4 L.R. 12/2005 del PGT mediante incarico fiduciario per un importo presunto di Euro 40.000 a professionista in possesso di competenze paesaggistiche e conoscenze particolari in merito al territorio di Campione ( Exclave in Svizzera). Si chiede se esiste la possibilità di affidamento diretto oppure se vi sia l'obbligo dell'applicazione dell'art. 91 ex d.lgs 163/2006.

RISPOSTA del 03/07/08: L’attuale normativa privilegia gli affidamenti mediante confronto concorrenziale (anche se sollecitato da mero invito e non da bando) rivolto anche ad un numero ridotto di operatori economici. Si veda l’art. 57 del Codice ove si prevede, di regola, un invito a tre soggetti, o l’art. 125 e l’art. 91 dove si prevedono cinque soggetti. Le deroghe a ciò sono incluse in casi previsti dall’art. 57 o, per i servizi, nei c.d. affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario sotto i 20.000 euro. La regola dell’invio di invito a più soggetti può essere derogato in quanto non esistano altri soggetti reputati interessati e capaci di svolgere la prestazione nel mercato di riferimento dell'amministrazione, il quale, nel caso in questione (Campione di Italia) è certamente connotato da peculiarità. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/10/07 - compensi ai professionisti - Direzione Lavori: é possibile affidare a personale con contratto di Co.Co.Co. in servizio presso l'area tecnica incarichi di progettazione e direzione lavori. Nel caso affermativo come bisogna calcolare il compenso per queste attività extra contratto.

RISPOSTA del 03/07/08: Si evidenzia l’art. 91, c. 8 del Codice, comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, il quale afferma che “ é vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. Ciò detto, il soggetto che esplica una attività in Co.Co.Co. può essere affidatario di formale contratto d’opera intellettuale (incarico professionale), ma in base alle procedure di cui all’art. 91 del Codice. I corrispettivi devono essere determinati in base al d.m. 4 aprile del 2001. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 02/05/07 - Incarichi sotto i 100.000 euro - Pubblicità: é stato affidato un incarico di progettazione inferiore ad € 100.000,00 con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del Codice (invito a 5 professionisti). C'è una forma di pubblicità prevista per l'esito?

RISPOSTA del 02/07/08: L’art. 91, comma 2, del Codice dei contratti, nel delineare la procedura da esperire per l’affidamento di incarichi comportanti un compenso inferiore a 100.000,0 euro, non definisce nello specifico le forme di pubblicità applicabili alla fattispecie, limitandosi in proposito ad operare un richiamo alla necessità di osservare il generico principio comunitario di “trasparenza” negli appalti. Nel caso di servizi di progettazione sotto soglia affidati ai sensi del d.lgs. 163/2006, si richiama l’attenzione sull’art. 62, comma 1, del D.P.R. 554/1999, (disposizione non esplicitamente abrogata dal Codice dei contratti) dal quale - pure se con riferimento testuale agli incarichi di importo sino a 40.000,00 euro- si evince l’obbligo di ottemperare ad un’adeguata forma di pubblicità successiva, al fine di rendere noto l’avvenuto affidamento dell’incarico. Peraltro, neppure la disposizione regolamentare fornisce indicazioni sulle forme mediante le quali assolvere all’onere di “adeguata pubblicità” successiva, sicché resta a carico della stazione appaltante compiere una valutazione discrezionale in ordine alla scelta dei mezzi di pubblicazione ritenuti idonei in relazione alle caratteristiche del caso concreto, che dovrebbero essere simmetrici a quelli utilizzati per pubblicizzare l’esigenza di acquisire la prestazione professionale. Si ricorda comunque che, alla luce delle indicazioni fornite con DD.G.R. 2155/2006 e 310/2007, nel caso di affidamenti di servizi tecnici connessi alla realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale, sono ancora applicabili le modalità e le forme di pubblicità risultanti dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 della L.R. 27/2003 e dei criteri stabiliti con D.G.R. 2119 del 2 agosto 2005, in cui si distingue tra incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro ed incarichi comportanti un compenso compreso tra detta somma e la soglia comunitaria. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 28/03/07 - Subappalto - Incarichi di progettazione: Si chiede se, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, nell'affidamento di un incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva (che comprende la predisposizione della relazione geologica, sia consentito al concorrente non in possesso dei requisiti subappaltare tale attività, oppure se, per partecipare alla gara, debba essere costituito un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti che comprenda anche un geologo.

RISPOSTA del 20/11/07: L’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti, riproduce, negli esatti termini, il generale divieto di subappalto nell’ambito degli incarichi di progettazione previsto dall’art. 17, comma 14 quinquies della legge 109/1994. La disposizione in argomento, se per un verso sottrae al divieto le attività accessorie relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, per altro verso chiarisce espressamente che nella deroga non rientrano le relazioni geologiche (documenti che, a’termini dell’art. 25 del D.P.R. 554/1999, sono compresi nelle progettazione definitiva). Ne segue che il concorrente privo dei requisiti di qualificazione o nella cui struttura di progettazione non sia presente un geologo, per assumere l’incarico di redazione del progetto definitivo è tenuto a costituire un raggruppamento temporaneo con soggetto qualificato. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 14/02/07 - Incarichi professionali - Incarichi sotto i 100.000 euro: Volendo procedere all’affidamento di un incarico professionale di importo inferiore ad €100.000,00, in base alle vigenti disposizioni che regolano il calcolo degli onorari si chiede se nel bando di gara si debba sempre fare riferimento al tariffario degli ingegneri di cui alla L143/49, oppure al DM 4 aprile 2001, oppure all’art.92 del DL163/2006 oppure, essendo stati aboliti dal Decreto Bersani i minimi tariffari, non sia più necessario esplicitare il tariffario a cui si farà riferimento. Si chiede altresì se una volta individuati i 5 professionisti con i quali contrattare l’affidamento dell’incarico, nelle modalità di scelta tra i cinque selezionati si debba procedere esclusivamente con il metodo della migliore offerta o dell’offerta economicamente vantaggiosa oppure si possa optare anche per la scelta in base al solo curriculum presentato?

RISPOSTA del 20/11/07: Il d.l. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, all’art. 2 (rubricato Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali) recita: “sono abrogate le disposizioni che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali”. Si può pertanto affermare che sia stata posta in essere una abrogazione “innominata” dell’art. 92, c. 2, periodi secondo e terzo, art. 92 c. 4 e art. 164, comma 7 del Codice. Il d.m. 4 aprile 2001 è attualmente unica fonte di indicazione per i compensi professionali nell’ambito degli incarichi di progettazione di lavori pubblici, pur costituendo una base per l’individuazione dei compensi il cui utilizzo è una facoltà in capo alle amministrazioni. È, in ogni caso, necessario motivare circa l’adeguatezza dei compensi. Quanto al secondo quesito, si rileva come, in forza del richiamo all’art. 57, comma 6, operato dall’art. 91, comma2 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., sia necessario individuare l’affidatario utilizzando, a scelta, il criterio del prezzo più basso o quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/06/07 - Incarichi sotto i 100.000 euro - Incarichi di progettazione: La stazione appaltante ha affidato un incarico di progettazione di importo inferiore ad € 100.000,00, per carenza in organico, all'esterno della struttura ai sensi e con le modalità di cui al comma 2 dell'art.91 D.Lgs. n.163/06 e, quello di Direzione Lavori all'interno della struttura. A causa di sopraggiunta ed improvvisa impossibilità dell'incaricato della D.L. di espletare tale incarico, la stazione appaltante dovrà affidare l'incarico all'esterno. Si chiede se questa potrà/dovrà essere affidata al progettista incaricato atteso che l'importo della progettazione più quello della D.L. supera i 100.000,00 €.

RISPOSTA del 20/11/07: La norma di riferimento è l’articolo 130 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (Codice). In tale norma si prevede che, qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare le funzioni di direzione lavori con personale proprio, l'attività di direzione dei lavori, possa essere affidata: a) ad altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) al progettista incaricato, nel rispetto dell’articolo 90, comma 6; c) ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione. L’art. 90, comma 6 prevede che “nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione”. Ne discende che : a) in primo luogo la stazione appaltante deve poter affermare che l’esigenza di esternalizzare i compiti di direzione lavori sono sopravvenute all’affidamento della progettazione e dipendenti da fatti imprevisti, altrimenti avrebbe dovuto compiere un affidamento unitario di importo sopra soglia; b) potrà allora affidare a norma dell’articolo 130, c. 1 lett. c), che a sua volta richiama alle procedure di scelta dei progettisti. Se pertanto la direzione lavori ha un importo inferiore a 100.000 euro si applicherà l’art. 91, c. 2 del Codice, altrimenti le disposizioni di cui alla parte II, titolo I o titolo II del Codice. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 24/04/07 - Incarichi professionali - : Il conferimento di incarico professionale per "svolgimento mansioni di responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del d.lvo 626/94" (di euro 15.700,00) è da considerare incarico ai sensi degli artt.90 e 91 del d.lgs.vo 163/2006 oppure incarico di servizi che può essere affidato mediante regolamento comunale dei servizi in economia?

RISPOSTA del 20/11/07: Ove il regolamento interno all’ente individui il servizio di svolgimento delle mansioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione tra le categorie di servizi che possono essere affidate in economia, si ritiene possibile procedere a tale tipologia di affidamento. È necessario, altresì, che sussistano i requisiti al ricorrere dei quali il d.lgs. 626/94 consente l’affidamento all’esterno di tali mansioni. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 24/11/06 - Coordinatore sicurezza - : L'Istituto ha necessità di nominare un professionista esterno quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in base ai d.lsg 494/96 e 528/99, in quanto carente di personale per poter rivestire tale figura. Si chiede di conoscere in quale momento del procedimento deve essere nominato ufficialmente il coordinatore in fase di progettazione e quando il coordinatore in fase di esecuzione e se tali figure fanno parte a tutti gli effetti dell'ufficio di direzione lavori.

RISPOSTA del 26/06/07: La normativa in materia, vale a dire il D.Lgs. 494/1996 (come modificato dal D.Lgs. 528/1999), prevede all'art.3, comma 3, che, nei casi previsti ed indicati dalla norma, "il committente o il responsabile dei lavori (leggi RUP), contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione". Al comma 4, poi, precisa che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori venga designato "prima dell'affidamento dei lavori". Se invece l'amministrazione non affida all'esterno l'incarico di progettazione, perché progetta autonomamente, dovrà sicuramente conferire l'incarico di coordinatore per la progettazione prima della progettazione esecutiva, dato che il piano di sicurezza e coordinamento è uno degli elementi che deve obbligatoriamente far parte del progetto esecutivo stesso (vedi art. 35 DPR 554/1999). Nulla vieta, però, che l'incarico venga conferito anche prima, dato che contenuti obbligatori relativi alla sicurezza si rinvengono anche nel progetto preliminare e nel definitivo. Per quanto riguarda l'affidamento, si consiglia di affidare congiuntamente, allo stesso soggetto, con la procedura ex artt. 90 e 91 del Codice, sia il coordinamento in fase di progettazione sia in fase di esecuzione. Siccome, poi, il coordinatore in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 127, comma 1, del DPR 554/1999, farà parte effettiva dell'ufficio direzione lavori, allora lo stesso andrà nominato al momento in cui viene istituito l'ufficio direzione lavori, cioè, ai sensi dell'art. 123 dello stesso DPR 554/1999, "prima della gara": il che specifica meglio l'indicazione normativa già menzionata, ex art. 3, comma 4, D.Lgs. 494/1996, che diceva, più genericamente, "prima dell'affidamento dei lavori". (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 19/12/06 - Subappalto - : si chiede di chiarire la portata dell'art. 118 comma 12 lettera a) del d. lgs. 163/2006, ove è stabilito che non costituisce subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. Infatti, se per lavoratore autonomo si intende colui che compie un lavoro senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 del C.C.) mi pare (art. 1656 del C.C.) che i subappaltatori in genere non abbiano vincoli di subordinazione nei confronti dei loro committenti, anche se l'appaltatore risponde solidalmente del risultato del loro lavoro.

RISPOSTA del 22/06/07: L’esclusione dalla configurabilità di subappalto di alcune categorie di servizi e forniture, “per le loro specificità” dettata dall’art. 118 comma 12 del D. Lgs. 163/06 , costituisce una novità rispetto alle precedenti disposizioni di non facile interpretazione, dato il carattere generale della norma. Relativamente alla casistica oggetto del quesito, contenuta nella lettera a) del citato c.12, riferita ad “attività specifiche svolte da lavoratori autonomi” occorre distinguere la tipologia di attività di impresa da quella di prestazione di lavoro autonomo. L’attività di impresa, definita dal punto di vista normativo, attraverso la nozione di imprenditore (art. 2082 c.c.), è soggetta al subappalto se ricorrono le condizioni di cui all’art. 118 comma 11 del citato D. Lgs. 163/03. L’attività di lavoro autonomo , si configura quando un soggetto si obbliga a rendere in prima persona prestazioni d'opera o servizi "senza vincolo di subordinazione" (art. 2222 c.c.). In tale ultima casistica paiono trovare collocazione le consulenze professionali, le prestazioni d’opera intellettuali. Ciò posto occorre comunque coordinare l’ipotesi indicata nella lettera a) del comma 12 dell’art. 118 con la normativa in materia di somministrazione di manodopera di cui al D.Lgs. n.276/03 e con l’art. 91 c.3, del codice, che prevede il divieto all’affidatario di avvalersi del subappalto per le prestazioni di natura progettuale, fatta eccezione per le indagini geologiche, geotermiche, sismiche, sondaggi, rilievi etc. Ne deriva che l’esclusione di configurabilità di subappalto pare riferita ad attività specifiche svolte da lavoratori autonomi, quali consulenze professionali, ed intellettuali, comunque diverse da quelle professionali di cui all’art.91 co.3 (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 09/10/06 - Incarichi sotto i 100.000 euro - Procedure aggiudicazione: Dovendo affidare un incarico per la redazione di rilievi topgrafici per un importo di circa Euro 6.000,00 ed un incarico per l'effettuazione di indagini geologiche per per un importo di circa Euro 47.000,00 nell'ambito dello stesso lavoro, si chiede, anche alla luce della vigente normativa (D.L. n.163/06), qual'è la procedura ottimale da seguire per l'individuazione dei professionisti

RISPOSTA del 29/03/07: La norma a cui fare riferimento è l’art. 91, c. 2 del Codice. Si consiglia pertanto, in assenza di elenchi di professionisti già formati nei modi legittimamente previsti dal Codice, di pubblicare un avviso di indagine di mercato per professionisti interessati all’affidamento. Tra i soggetti che si presentano è possibile selezionarne 5 qualificati per svolgere un confronto tra di essi. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 18/09/06 - Incarichi professionali - : Pervengono a questa Amministrazione che deve affidare incarichi professionali ai sensi dell'art. 91, comma 2, e secondo le procedure di gara dell'art. 57, comma 6, del Decreto legislativo n. 163/06 istanze di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei tra società di professionisti o società di ingegneria e liberi professionisti (vedi art. 90, comma 1) in cui non vi è la presenza, nè tra le società e nè tra i professionisti singolarmente costituiti, di giovani professionisti così come stabilito all'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 554/99. Poichè quest'ultimo articolo costituisce "limiti alle partecipazioni a gare" e l'affidamento avviene con le sopradette modalità, si chiede di conoscere il Vs. autorevole parere in merito.

RISPOSTA del 23/01/07: Tra le sentenze che possono essere di aiuto nella soluzione della questione si cita T.A.R. Liguria, sezione II, 22 giugno 2002, n. 705, nella quale si afferma che ai sensi dell'art. 51 del dpr 554/99, la presenza nell'ati di un giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione, essendo sufficiente la sua presenza come collaboratore. Anche in seguito all’entrata in vigore del codice sui contratti, l’art. 51 è certamente ancora vigente, in quanto non esplicitamente abrogato e compatibile con la nuova normativa. La presenza del giovane professionista è ravvisabile in ogni forma di collaborazione al gruppo di lavoro anche con compiti di ausilio. E’, quindi, opportuno richiedere l’organigramma dei partecipanti e le collaborazioni in essere con soggetti terzi. In caso di assenza di un soggetto con le caratteristiche di cui l’art. 51, c. 4 del dpr 554/99 è legittima l’esclusione. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/08 - Affidamento progettazione - affidamento incarico valutazione rischi lavoratori: Dovendo procedere all’affidamento di un incarico per la valutazione complessiva dei rischi derivanti dall’esposizione dei lavoratori al rumore, alle vibrazioni meccaniche e ad agenti chimici, per un importo stimato di euro 8.000,00 circa, SI CHIEDE se tale affidamento rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/2006 e in tal caso quali norme in particolare devono essere applicate.

RISPOSTA del : Il servizio in questione rientra pienamente nel campo di applicazione del d. lgs. 163/2006, Codice dei Contratti, quale “servizio tecnico”. Atteso l’importo riferito, sono applicabili le norme della Parte II del Codice, i Titolo II CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA: in particolare, come ha avuto modo di affermare l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella Determinazione 4 del 29 marzo 2007, per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/08 - Subappalto - : Oggetto: subappalto incarichi Con la presente si chiede di conoscere quale interpretazione deve essere data all'art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 nel punto in cui lo stesso esclude dal subappalto di incarichi di progettazione la "predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio". Più precisamente si chiede, se in tale tipologia rientra la predisposizione di elaborati progettuali relativi ad impianti idrotermosanitari ed elettrici o strutturali, o se tali elaborati specialistici e di dettaglio si riferiscono esclusivamente alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche. Quanto sopra, per poter valutare quando si rende necessario il ricorso al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tramite mandato collettivo speciale.

RISPOSTA del : La progettazione è attività di natura intellettuale e non esplicazione di un servizio materiale: ne consegue che l’ideazione non può essere subappaltata ad altri, anche per le implicazioni relative alla responsabilità professionale, necessariamente individuale. Tale principio è confermato anche dall’art. 91, c. 3 del Codice, il quale ammette la subappaltabilità solo di alcune attività accessorie e di supporto alla progettazione: fra queste la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Con tale locuzione non ci si può riferire alla “predisposizione di elaborati progettuali relativi ad impianti idrotermosanitari ed elettrici”, che configura specifiche e specialistiche attività di progettazione, le quali - in relazione al tipo di intervento da realizzare – possono richiedere la costituzione di un Raggruppamento Temporaneo nelle forme ammesse dalla Legge. Con riferimento infine alle summenzionate attività accessorie, la loro estensione appare già sufficientemente circoscritta dalla lettera della norma di cui all’art. 91, c. 3 in oggetto. Ma giova precisare che, ai sensi della stessa norma, spetta al progettista incaricato – e non alla Stazione appaltante – individuare le attività, accessorie al suo incarico, da subappaltare: fermo restando che resta comunque impregiudicata la sua responsabilità professionale, come previsto dall’ultima parte del citato comma 3. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/08 - Normativa applicabile - : Oggetto: applicazione legge regionale Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23/11/2007, è ancora ammissibile affidare la progettazione e la direzione lavori, di importo complessivo pari a € 200.000,00, sulla base delle disposizioni della legge regionale n. 27/2003 (artt. n. 8 e 9 e Delibere Giunta Regionale n. 2119 del 02/08/2005, n. 2155 del 04/07/2006 e n. 309 del 13/02/2007)?

RISPOSTA del : La Sentenza n. 401 del 23 novembre 2007 della Corte Costituzionale, pur essendo stata resa in relazione ai ricorsi promossi da alcune Regioni sul codice dei contratti e non direttamente sulla legge regionale 27/2003 e s.m.i., ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 4 c. 3 del D. Lgs. 163/2006, affermando, tra l’altro, che le procedure di affidamento, attenendo alla tutela della concorrenza, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, anche se la LR 27/03 e s.m.i. non risulta formalmente abrogata, per le procedure di affidamento di incarichi professionali inferiori alla soglia comunitaria, si ritiene opportuno, in via cautelativa e nelle more dell’approvazione di atti di indirizzo regionali, applicare l’art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 31/12/07 - Normativa applicabile - : Oggetto: applicazione legge regionale Dovendo procedere all’affidamento di un incarico per servizi relativi all’architettura a all’ingegneria che prevede un corrispettivo professionale pari ad euro 40.000 ca. in ragione di un importo totale dei lavori pari ad euro 200.000 ed atteso che trattasi della progettazione di un volume polifunzionale rivolto alla cittadinanza – chiedesi cortesemente di conoscere in ragione della contingente complessità della materia se la norma da applicare è quella Regionale (art. 8/L.R. 27) oppure la norma Statale (art. 91/D.Lgs. 163).

RISPOSTA del : La questione posta dal quesito dev’essere ora analizzata alla luce della recentissima Sentenza della Corte Costituzionale 23 novembre 2007, n. 401. Chiamata a rispondere alla censure poste da 5 Regioni (fra cui il Veneto) la Consulta ha avuto modo di affermare che le procedure di affidamento, attenendo alla tutela della concorrenza, appartengono alla competenza esclusiva dello Stato che – in tale ambito – può spingersi fino alla legittima produzione di una disciplina dettagliata ed analitica. Pertanto, anche se non risulta formalmente abrogata alcuna disposizione della l. r. 27 (in quanto la sentenza della Consulta è stata resa su norme del D. LGS. 163 di cui le ricorrenti Regioni postulavano l’incostituzionalità), l’impostazione della Corte Costituzionale fa ritenere che le norme del Codice (come l’art. 91) prevalgano sulle norme regionali, ancorchè formalmente non abrogate. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 31/12/07 - Subappalto - : Oggetto: subappalto incarichi Si chiede se, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, nell'affidamento di un incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva (che comprende la predisposizione della relazione geologica), sia consentito al concorrente non in possesso dei requisiti subappaltare tale attività, oppure se, per partecipare alla gara, debba essere costituito un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti che comprenda anche un geologo.

RISPOSTA del : L’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti, riproduce, negli esatti termini, il generale divieto di subappalto nell’ambito degli incarichi di progettazione previsto dall’art. 17, comma 14 quinquies della legge 109/1994. La disposizione in argomento, se per un verso sottrae al divieto le attività accessorie relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, per altro verso chiarisce espressamente che nella deroga non rientrano le relazioni geologiche (documenti che, a’termini dell’art. 25 del D.P.R. 554/1999, sono compresi nelle progettazione definitiva). Ne segue che il concorrente privo dei requisiti di qualificazione o nella cui struttura di progettazione non sia presente un geologo, per assumere l’incarico di redazione del progetto definitivo è tenuto a costituire un raggruppamento temporaneo con soggetto qualificato. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 31/12/06 - Incarico di progettazione - Normativa applicabile: Oggetto: Contrasto tra L.R. e D.Lgs. 163/2006 Dovendo procedere ad un affidamento d'incarico professionale per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità di importo pari a circa Euro 110.000,00 con la presente si chiede se tale incarico dovrà essere affidato seguendo la procedura prevista dall'art.8 c.1 della L.R. 27/2003 o dall'art. 91 c.2 del Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006).

RISPOSTA del : In relazione al quesito prospettato, si rammenta che - nelle more di una pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità del d.lg.s. 163/2006 sollevata dal Veneto e da altre Regioni - con D.G.R. n. 2155 del 4 luglio 2006, la Giunta regionale ha fornito indicazioni di carattere generale intese ad orientare i soggetti che realizzano lavori di interesse regionale nell’individuazione della normativa applicabile agli stessi dopo l’entrata in vigore del Codice dei contratti. Con la predetta deliberazione si invita nello specifico a fare applicazione della normativa posta dalla L.R. 27/2003, ivi comprese le disposizioni in materia di affidamento di servizi tecnici, come peraltro reinterpretate ed integrate con D.G.R. n. 2119 del 2 agosto 2005. Con tale ultimo provvedimento, in particolare, la Giunta regionale, in seguito all’entrata in vigore della L. 62/2005 (legge comunitaria 2004) che ha modificato l’art. 17 della L. 109/1994, abolendo l’istituto dell’incarico fiduciario, ha fornito alcune prime linee guida per l’assolvimento degli oneri di pubblicità nell’affidamento degli incarichi comportanti un compenso di importo inferiore alla soglia comunitaria, in attuazione dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Pertanto, in virtù dell’atto di indirizzo approvato con D.G.R. 2155/2006, l’incarico indicato nel quesito, in quanto di importo inferiore alla soglia comunitaria, dovrebbe essere affidato secondo le disposizioni della legge regionale in materia di lavori pubblici in materia di servizi di progettazione, da rileggersi in conformità ai criteri individuati nella succitata deliberazione n. 2119/2005. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 31/12/06 - Incarichi sotto i 100.000 euro - : Oggetto: Art. 91 comma 4 D.Lgs. 163/2006 Art. 91, c.4 affidamento incarichi sotto i 100.000, 00 euro. Qualora si fosse conferito incarico di progettazione preliminare per l'importo complessivo inferiore a 100.000 euro (prog.+DL ) può il RUP affidare il proseguo della progettazione direttamente allo stesso professionista applicando il c. 4 dell'art. 90 senza pubblicare nessun avviso di selezione ?

RISPOSTA del : I riferimenti normativi contenuti nel quesito paiono effettuati al Codice dei contratti, in vigore dall’1/7/2006, salvo il differimento all’1/2/2007 dell’efficacia delle disposizioni individuate dall’art. 1 octies della L. 228/2006. Qualora peraltro gli incarichi in argomento inseriscano ad un procedimento di realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale, si richiama l’attenzione sulla D.G.R. n. 2155 del 4 luglio u.s. recante le prime linee guida sul coordinamento della L.R. 27/2003 con il D.Lgs. 163/2006. Muovendo dalla considerazione che la legge regionale pare conforme ai principi desumibili dal D.lgs. 163/2006, un’interpretazione dell’art. 4 del Codice dei Contratti aderente ai principi di proporzionalità e ragionevolezza ha indotto la Giunta regionale a ritenere ancora applicabile pressoché integralmente la L.R. 27/2003, ivi comprese le disposizioni in punto di servizi di progettazione, come integrate con D.G.R. 2119/2005. Sulla base del predetto indirizzo interpretativo, pertanto, la soglia rilevante per l’affidamento non preceduto da gara formale, nel caso di servizi attinenti lavori pubblici di interesse regionale, è quella comunitaria e non quella di 100.000, euro. Peraltro, tanto nell’uno quanto nell’altro caso, premesso che l’art. 91, c. 4, pare comunque estraneo alla fattispecie, atteso che sancisce il principio di unicità tendenziale nell’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e non di quella preliminare, trova applicazione l’art. 91, c. 6, vincolante anche per i lavori di interesse regionale, in ragione del rinvio alla normativa statale disposto dall’art. 1, c. 2, della L.R. 27/2003. Da tale disposizione si desume che l’affidamento diretto dell’incarico successivo per la progettazione definitiva ed esecutiva è nel caso in esame consentito se il valore complessivo della progettazione e della d.l. è inferiore alla soglia comunitaria. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/08 - Affidamento progettazione - Incarichi dopo sentenza Corte Costituz 401/07: Alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale sul Codice dei Contratti, risulta possibile procedere all'affidamento diretto (fiduciario) di incarichi di progettazione di importo inferiore a € 20.000,00 ottemperando comunque agli obblighi di pubblicità dell'avvenuto conferimento?

RISPOSTA del : La Sentenza n. 401 del 23 novembre 2007 della Corte Costituzionale, pur essendo stata resa in relazione ai ricorsi promossi da alcune Regioni sul codice dei contratti e non direttamente sulla legge regionale 27/2003 e s.m.i., ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 4 c. 3 del D. Lgs. 163/2006, affermando, tra l’altro, che le procedure di affidamento, attenendo alla tutela della concorrenza, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, anche se la LR 27/03 e s.m.i. non risulta formalmente abrogata, per le procedure di affidamento di incarichi professionali inferiori alla soglia comunitaria, si ritiene opportuno, in via cautelativa e nelle more dell’approvazione di atti di indirizzo regionali, applicare l’art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/08 - Pubblicità - domande diverse: Stiamo approntando un avviso di formazione elenco candidati per prestazioni relative alle progettazioni di importo inferiore a € 100.000,00. Si chiede cortesemente: 1) qual'è il corretto iter di pubblicazione? 2) posso applicare la Legge Regionale? 3) successivamente qual'è il corretto iter di pubblicazione del provvedimento del conferimento degli incarichi ? Ringrazio e porgo cordiali saluti

RISPOSTA del : L’art 91 c2 del Dlgs 163/06 Codice Contratti, nel delineare la procedura da esperire per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000E, non definisce nello specifico le forme di pubblicità applicabili alla fattispecie, limitandosi in proposito ad operare un richiamo alla necessità di osservare il generico principio comunitario di “trasparenza” negli appalti. Nel caso di servizi di progettazione sotto soglia affidati ai sensi del Dlgs 163/06, si richiama l’attenzione sull’art 62 c1, del DPR 554/99, (non abrogata dal Codice) dal quale, pure se con riferimento testuale agli incarichi di importo sino a 40.000E, si evince l’obbligo di ottemperare ad un’adeguata forma di pubblicità successiva, al fine di rendere noto l’avvenuto affidamento dell’incarico. Peraltro, neppure la disposizione regolamentare fornisce indicazioni sulle forme con cui assolvere all’onere di “adeguata pubblicità” successiva, sicché resta a carico della stazione appaltante compiere una valutazione discrezionale in ordine alla scelta dei mezzi di pubblicazione ritenuti idonei in relazione alle caratteristiche del caso concreto, che dovrebbero essere simmetrici a quelli utilizzati per pubblicizzare l’esigenza di acquisire la prestazione professionale. Per quanto riguarda la tempistica per la pubblicazione del provvedimento di conferimento incarico si rinvia a quanto indicato all’art 65 del Dlgs 163/06 che prevede venga effettuata entro il termine di 48 giorni dall’aggiudicazione del contratto. A seguito della sentenza n401 del 23/11/2007, pubblicata sulla GU, 1ª Serie Speciale, Corte Costituzionale n46 del 28/11/2007, avendo la Corte affermato la prevalenza della disposizione statale sulla normativa regionale, in particolare in tema di “tutela della Concorrenza” nelle more dell’approvazione di atti di indirizzo regionali, consegue l’opportunità di disapplicare, in via cautelativa, la disposizioni degli art 8 e 9 della LR 27/2003 (fonte: Ministero Infrastrutture)

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