D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

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Art. 74. Forma e contenuto delle offerte

1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.

2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.

3. Salvo che l’offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 e dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.

5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.

6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.

7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

GIURISPRUDENZA: OFFERTE - DIVIETO COMMISTIONE ELEMENTI TECNICI CON ECONOMICI - TAR CALABRIA CZ (2009)

Nelle gare di appalto con il criterio di aggiudicazione dell’offerta “economicamente piu' vantaggiosa”, che trae la sua origine dal sistema dell’appalto-concorso, di derivazione comunitaria, contrassegnato da un'ampia discrezionalità dell'amministrazione nello scegliere le offerte tra quelle presentate, il progetto od offerta tecnica, dev'essere valutato prima di conoscere l'offerta economica, per evitare che la valutazione del progetto sia influenzata da motivi di economicità, e per far si' che il peso reciproco delle due valutazioni, tecnica ed economica, sia ponderato in modo assolutamente autonomo. Invero, secondo “ius receptum”, “le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici delle offerte (ex plurimis: Cons. St., Sez. V, 23 gennaio 2007 n. 196; Cons. St. Sez. V 31-12-1998, n. 1996, e Cons. St. Sez. VI, n. 3962 del 2001). Ne consegue il divieto di inserimento, da parte dei concorrenti, di elementi concernenti l'offerta economica all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, in quanto la commistione tra i profili tecnico ed economico rappresenta, già “ex se”, un fatto oggettivamente idoneo ad introdurre elementi di valutazione fuorvianti all'attenzione della commissione di gara, di tal che al precitato divieto deve conferirsi valenza assoluta.

GIURISPRUDENZA: PRESENTAZIONE GIUSTIFICAZIONI OFFERTA - INTEGRAZIONI - TAR PUGLIA BA (2008)

L’art. 86, comma 5, del codice dei contratti (d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163), prevede testualmente: “Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio”. Inoltre l’art. 74 dello stesso codice, che disciplina la forma e il contenuto delle offerte, prevede al comma 4 che “Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri”. In altri termini, la normativa fondamentale che disciplina le modalità di presentazione dell’offerta economica, prevede espressamente che l’offerta sia corredata da un apposito documento contenente le giustificazioni anticipate dei prezzi e precisa, qualora l’espressa previsione non sia sufficiente, che l’offerta deve essere corredata dei “documenti” prescritti dal bando o dall’invito. Solo qualora il “contenuto” del documento non sia sufficiente al fine cui è preordinato (id est: verifica di anomalia dell’offerta) è data la possibilità alla stazione appaltante di richiedere all'offerente di “integrare i documenti giustificativi” procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. In altri termini una “integrazione” è possibile solo ove il “documento” richiesto sia stato prodotto ma sia contenutisticamente inidoneo al fine; non anche quando il documento manchi del tutto, come nel caso di specie.

GIURISPRUDENZA: VINCOLATIVITà CLAUSOLE BANDO A PENA DI ESCLUSIONE - TAR LAZIO RM (2008)

A fronte di una disposizione che commina espressamente l´esclusione nel caso di violazione delle modalità di presentazione dell´offerta, anche soltanto formali, l´Amministrazione è tenuta a darvi precisa ed incondizionata esecuzione, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa l´incidenza della inosservanza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella "lex specialis". Ne consegue che il metodo esegetico favorevole alla piu' numerosa partecipazione alla gara per consentire la selezione tra un piu' ampio ventaglio di offerte deve considerarsi recessivo tutte le volte che, attraverso quella interpretazione, si determini un obiettivo vulnus dei principi che attengono al rispetto dei principi che sorreggono il corretto, imparziale e trasparente dispiegarsi della procedura di gara, come la par condicio dei concorrenti.

GIURISPRUDENZA: GARANZIE - DICHIARAZIONE DEL FUNZIONARIO FIRMATARIO DELLA POLIZZA - TAR CAMPANIA SA (2008)

Qualora il disciplinare di gara, preveda che la fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario debba essere corredata da una “dichiarazione rilasciata da un Istituto bancario o assicurativo o dell’intermediario finanziario attestante l’identità e i poteri di rappresentanza del funzionario firmatario o copia della procura rilasciata allo stesso funzionario”. S’intende, che la fideiussione debba essere accompagnata dall’attestazione dell’identità e della sussistenza dei necessari poteri in capo al soggetto che la rilascia, e cio' ad opera diretta dell’Istituto bancario o assicurativo ovvero mediante copia della procura. Nel caso di specie avendo l’agente che ha rilasciato la fideiussione autocertificato con dichiarazione sostitutiva resa nella forma prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 le sue identità e qualità ed il fatto-fonte (procura speciale) da cui gli deriva il potere menzionando di quest’ultimo pure gli elementi identificativi, deve ritenersi ritualmente assolto l’onere di documentazione prescritto dal disciplinare di gara.

GIURISPRUDENZA: CARTA D'IDENTITà NELL'OFFERTA ECONOMICA - TAR SICILIA (2007)

L’omissione in cui è incorsa la ricorrente, che non ha accluso la copia del documento di identità nella busta B dell’offerta economica, si connota, oggettivamente, come una pura formalità in relazione alla non del tutto chiara formulazione della “lex specialis” ed all’assenza di una specifica comminatoria; tenuto conto, altresì, che il medesimo punto “III.2.1.” del bando, prevedeva espressamente, a pag. 6, che era "... sufficiente fornire una sola copia del documento di identità per tutte le dichiarazioni sottoscritte dallo stesso concorrente", di guisa che la copia del documento di identità che la ricorrente ha inserito nella busta A avrebbe dovuto ritenersi, comunque, sufficiente “per tutte le dichiarazioni” dalla medesima sottoscritte. Né può valere, in contrario, il richiamo del seggio all'art. 74 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in quanto tale norma non si riferisce all'offerta economica, ma all'offerta complessivamente intesa, ossia all’intero plico di gara, come del resto è reso palese dal comma 4, laddove si dispone che “le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri”. Il seggio di gara, per la verità ha ritenuto “... preclusa la possibilità di regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della par condicio tra i concorrenti” ed ha altresì considerato che l'avvenuta “... inclusione della fotocopia del documento in sede di presentazione della restante documentazione, ma in un diverso plico, è da ritenersi irrilevante” poiché si tratterebbe “... di dichiarazioni rese e destinate a diverse fasi di svolgimento della gara”, posto che la “ratio” della norma sarebbe “... quella di asseverare anche ai fini dell'assunzione di responsabilità, la provenienza delle dichiarazioni rese mediante l'ossequio di un minimo ineludibile di formalità, a garanzia della consapevole e responsabile provenienza della documentazione, peraltro espressamente prevista dal modulo di offerta economica facente parte integrante del bando”. Tali considerazioni, astrattamente condivisibili, non appaiono tuttavia “calibrate” in relazione alle prescrizioni contenute nel regolamento di una gara.

GIURISPRUDENZA: INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE - CONSIGLIO DI STATO (2007)

é principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, per cui il possesso della qualificazione tecnica, cui attiene anche l’autorizzazione in questione, deve formare oggetto di dichiarazione in sede di domanda di partecipazione alle gare, al fine di garantire lo svolgimento di una procedura concorsuale suscettibile di pervenire alla effettiva scelta del soggetto idoneo alla esecuzione dell’opera appaltata. Il principio è oggi recepito dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che all’art. 74, comma 2, prescrive che le offerte debbano contenere “le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione”, e, al successivo comma 5, autorizza le stazioni appaltanti a richiedere “gli altri elementi necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità …”. Nel caso di specie la omissione della dichiarazione di possedere l’autorizzazione ministeriale di almeno secondo grado per ampliamento, installazione e allacciamento di impianti interni con capacità fino a 400 terminazioni interne, sebbene non sia prescritta a pena di esclusione, tuttavia deve essere posseduta dall’operatore economico e non è da condividere l’obbligo da parte dell’Amministrazione di provocare l’integrazione della documentazione a causa della equivocità della disciplina di gara.

GIURISPRUDENZA: EFFETTI MANCATA SOTTOSCRIZIONE OFFERTA - TAR CAMPANIA NA (2007)

L’art. 74, primo comma del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 prevede che “le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all’art. 77”; secondo la tesi prospettata tale norma imporrebbe come principio generale che tutte le offerte, e quindi anche quelle tecniche, siano sottoscritte e ciò indipendentemente da un’espressa previsione della legge di gara, attesa la specifica rilevanza che tale adempimento è destinato ad assumere ai fini dell’assunzione della serietà e della provenienza della proposta contrattuale; al riguardo, osserva il Collegio che, la norma invece non può essere letta disgiuntamente dal comma successivo che rimette al bando e comunque alla lex specialis di gara e, quindi, alla discrezionalità della stazione appaltante, il compito di individuare gli elementi dell’offerta, salvi quelli ritenuti essenziali al fine di identificare l’offerente e il suo indirizzo, la procedura di riferimento, le caratteristiche ed il prezzo della prestazione offerta e le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione; ne consegue che in assenza di una disposizione normativa che imponga, in funzione di eterointegrazione l’obbligo di sottoscrizione anche della documentazione tecnica, un eventuale simile adempimento potrebbe trovare ingresso unicamente tramite la disciplina di gara; del resto, la documentazione in questione, recante la descrizione delle caratteristiche tecniche dell’inceneritore, appare dubbio che possa essere qualificata come offerta tecnica in senso proprio e come tale soggetta al formale obbligo di sottoscrizione di cui al primo comma dell’art. 74; ciò in quanto la funzione della richiamata descrizione da parte dell’impresa, da compiersi in conformità all’allegato C), era unicamente quella di identificare le caratteristiche tecniche del prodotto offerto con l’oggetto della fornitura, senza che tale elemento assumesse rilevanza anche ai fini comparativi e concorrenziali, funzione propria dell’aspetto tecnico di un’offerta; del resto, tale soluzione è conforme alla stessa legge di gara regolata sul solo criterio del prezzo più basso, in conformità del quale del tutto legittimamente la sottoscrizione era stata pretesa unicamente con riferimento all’offerta economica. Quanto alla domanda risarcitoria, attesa la sussistenza di un danno ingiusto per la società ricorrente consistito nella mancata aggiudicazione della fornitura ed essendo ormai intervenuta la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in favore della controinteressata, la tutela risarcitoria non potrà essere riconosciuta se non in forma equivalente; al riguardo, ritiene il Collegio, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, di individuare come criterio di liquidazione un importo pari al 5% della proposta contrattuale della società ricorrente, a titolo di ristoro di ogni forma di pregiudizio subito.

GIURISPRUDENZA: ATI VERTICALE - CONSIGLIO DI STATO (2007)

Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma. Dal tenore testuale del comma 7 dell’articolo 13 della legge 109 del 1994, secondo cui il regolamento «definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma», si evince che le opere, per l’esecuzione delle quali si deve imporre la costituzione di associazioni d’imprese di tipo verticale se l’affidatario non sia in grado di realizzarle esso stesso, coincidono con le categorie OS del regolamento del 2000; l’istituzione delle quali risponde anche, pertanto, alla funzione di evitare ogni soggettivismo di valutazione. Ne segue che è illegittimo imporre la costituzione di un’associazione d’imprese di tipo verticale, quando le opere siano tutte di categorie OG.

PARERI

QUESITO del 13/11/08 - appalti sottosoglia - Prezzi unitari: In una gara di lavori sotto soglia ad offerta mediante prezzi unitari una ditta ha presentato lista categorie compilata con indicazione ribasso in calce all'ultima pagina, ma non dichiarazione separata di offerta indicante il relativo ribasso. Entrambi i documenti erano previsti a pena esclusione nel bando. La ditta in questione ancrebbe esclusa dalla gara?

RISPOSTA del 22/12/08: In base ai dati forniti, si ritiene che l’impresa partecipante abbia comunque prodotto l’offerta alla stazione appaltante, mediante la compilazione della lista categorie sottoscritta e con indicazione del ribasso finale offerto in cifre e in lettere. Pertanto, non si reputa legittima l’esclusione della stessa impresa. A tal proposito, si riporta il disposto dell’art. 74, comma 3 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., nella versione antecedente alle recenti modifiche introdotte ad opera del d.lgs. 152/08: “il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione”. Tale norma, applicabile ratione temporis al caso in esame (essendo le citate modifiche entrate in vigore solo il 17 ottobre u.s., data che si suppone successiva alla pubblicazione del bando di cui al quesito) conferma quanto sopra affermato. Concludendo, non si ritiene possibile procedere all’esclusione dell’impresa in questione, a meno che la mancata presentazione del modulo citato in domanda non abbia comportato anche la carenza di alcune dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara, quali, a titolo esemplificativo, quelle di cui all’art. 71 dpr 554/99 e ss.mm.ii. (fonte: Ministero Infrastrutture)

 

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