| ||||||
|
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara. 3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato. 4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando - tipo. (comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.h) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999) GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: BANDO DI GARA - CONCESSIONE - ADEGUATE COMUNICAZIONI - CONSIGLIO DI STATO (2009) In tema di concessione di servizi, non si applica il disposto letterale dell'art. 64, c. 4, del D.lvo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tuttavia, anche per dette procedure, si ricorre, al principio generale, sotteso a tale norma, che impone un'adeguata comunicazione delle notizie relative a data, luogo ed ora delle operazioni, sì da consentire l'effettiva pubblicità e la concreta possibilità di partecipazione da parte dei soggetti interessati. Nel caso di specie detti parametri di adeguatezza e proporzionalità delle misure informative non risultano rispettate per effetto della mera affissione all'albo pretorio, deve, infatti, ritenersi che tale misura generale di pubblicità, non presenti lo stesso grado di conoscibilità della lex specialis. In assenza di un rinvio a detta formalità da parte degli atti di gara ed in mancanza di indicazioni puntuali in seno a detti ultimi, si deve ritenere che solo un atto avente la medesima pubblicità del bando ovvero una comunicazione personalizzata avrebbe potuto rispettare il principio generale di trasparenza sotteso alla normativa primaria. GIURISPRUDENZA: PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA - DISCREZIONALITÀ STAZIONE APPALTANTE - TAR MOLISE (2009) Rientra nei poteri esercitabili dalla stazione appaltante il ritiro del bando e degli atti di gara, in attuazione del generale principio di autotutela, ma tale potere richiede obbligatoriamente l’esplicitazione delle valutazioni in termini di opportunità (se si versi in fattispecie di revoca), ovvero il rilievo dello specifico vizio di legittimità (ove si versi in ipotesi di annullamento di ufficio), nonché la dichiarazione dell’interesse pubblico concreto e attuale, che giustifica il ritiro stesso. In ordine a tale ultimo profilo, la stazione appaltante deve porre a raffronto l’interesse pubblico che sarebbe stato perseguito attraverso la conclusione della originaria procedura e quello che si pone come realizzabile per il tramite della nuova procedura, atteso che soltanto per il tramite di una simile analisi comparativa può ritenersi esaurientemente compiuta l’attività di supporto istruttorio ed assolto l’obbligo motivazionale del provvedimento di autotutela (cfr.: T.A.R. Veneto 23.5.2008 n. 1547; T.A.R. Lazio, Roma III, 23.10.2006 n. 10900). GIURISPRUDENZA: BANDO DI GARA - OMESSA INDICAZIONE DATA E ORA - TAR CAMPANIA (2008) Ai sensi dell’art. 64, co. 4°, del d.l.vo 163/06: “Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato IX A, punto 3, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18”; ebbene, il punto 3 dell’All. IX A (intitolato: Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici), dedicato al “Bando di Gara”, stabilisce, al punto 13), che nel caso delle procedure aperte, tali informazioni sono rappresentante, tra le altre, dalle seguenti: a) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte; b) data, ora e luogo di tale apertura. Laddove il Comune ha omesso di riportare, nel bando, indicazioni obbligatorie circa data ed ora della prima seduta di gara, non può ritenersi che valga a sanare tale omissione l’avvenuta pubblicazione, di tali indicazioni, all’albo pretorio dell’ente. E, infatti, essendo stato diversamente pubblicizzato il bando di gara, occorre che l’indicazione dei dati omessi avvenga con lo stesso sistema, adoperato per render nota, all’esterno, la lex specialis; ovvero, quanto meno, che all’omissione in parola si ponga rimedio, mediante strumenti di comunicazione diretta nei confronti delle ditte concorrenti, tali da garantire, con ragionevole certezza, che le stesse fossero rese edotte di tali fondamentali (ai fini della pubblicità della procedura) informazioni. Soccorre, in proposito, il disposto dell’art. 77 co. 1 del d. l.vo 163/06, a tenore del quale: “Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell’invito alla procedura”. Come può notarsi, i mezzi di comunicazione, indicati in tale disposizione di legge, sono tutti strumenti direttamente e specificamente – e non solo potenzialmente, come l’affissione all’albo pretorio – rivolti ai loro destinatari; ne consegue l’esplicazione di un principio generale, valevole in tutte le procedure di gara, volto a garantire la conoscenza effettiva, da parte dei concorrenti, delle notizie concernenti lo svolgimento delle medesime, principio che del resto trova espressa conferma nel capoverso del citato art. 77 del codice degli appalti, dove s’afferma che: “Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione”. PARERI QUESITO del 20/07/06 - Accordi Quadro - : Con riferimento alla previsione di cui all'art.59 (Accordi Quadro) del D.Lgs.163/2006, mi interessa conoscere se l'importo da considerare nella relativa gara da aggiudicare ex artt.81 e ss. sia costituito dalla sommatoria delle annnualità previste per i singoli appalti da aggiudicare di anno in anno oppure se debba essere considerata una sola annualità. In sostanza, l'importo a base d'asta della gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro deve considerare tutto il periodo di validità dell'accordo stesso oppure no? RISPOSTA del 29/03/07: Premesso che, ai sensi dell’art. 1 octies della L. 12 luglio 2006, n. 228, l’applicazione dell’istituto dell’accordo quadro nei settori ordinari è rinviata al 1° febbraio 2007, salve le procedure avviate nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Codice dei contratti e il 13 luglio 2006 (data di entrata in vigore della predetta legge di conversione del d.l. 173/2006), l’entità dell’importo a base d’asta della procedura indetta per selezionare gli operatori economici con cui concludere l’accordo quadro, pur non espressamente indicata nell’art. 59 del d.lgs. 163/2006, si desume dal combinato disposto delle disposizioni degli articoli 29, comma 13, relativo ai metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, e 64, comma 4, relativo ai contenuti dei bandi di gara. Nella fattispecie, a mente della prima delle due disposizioni “per gli accordi quadro ......il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro”, mentre l’Allegato IX A al Codice, richiamato dal succitato art. 64, comma 4, nel riportare gli elementi e le informazioni da inserire nel bando di gara precisa, distintamente con riguardo ai lavori, servizi e forniture che occorre indicare “il valore complessivo stimato... per l’intera durata dell’accordo quadro nonché , per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare”. Ne segue che l’importo a base d’asta non può che corrispondere al valore complessivo risultante dalla sommatoria dei singoli appalti da aggiudicare sulla base dell’accordo quadro. (fonte: Ministero Infrastrutture)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||