D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

 
     

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SEZIONE II - BANDI, AVVISI, INVITI

 

Art. 63. Avviso di preinformazione

1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35:

a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;

b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29.

2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il piu' rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.

3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e' inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu' rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.

4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui e' annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7.

6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

7. L'avviso di preinformazione e' altresi' pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999)

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

GIURISPRUDENZA: PUBBLICITà - AVVISO DI PREINFORMAZIONE - TAR MOLISE CB (2007)

In relazione alla lamentata inosservanza dell’obbligo di preinformazione, occorre, in contrario, evidenziare che detta disposizione stabilisce il carattere obbligatorio della pubblicazione di tali avvisi solo nell’ipotesi che la stazione appaltante si avvalga della facoltà di ridurre, per il caso di procedura aperta, a trentasei giorni il termine di ricezione delle offerte, il che, nel caso di specie, risulta smentito per tabulas.

PARERI

QUESITO del 21/03/08 - avviso di preinformazione - Pubblicità: in virtù dell'articolo 63, comma 5, la pubblicazione dell'avviso è obbligatoria solo se la SA si avvale della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte. la riduzione è però ammessa solo se nell'avviso sono contenuti tutte li informazioni richieste "per il bando" nell'allegato IX A "sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso". due domande: 1) ciò significa che se io non possiedo le informazioni "complete" alla data di pubblicazione dell'avviso e quindi lo pubblico in forma "semplificata"(ma comunque secondo i formulari prediposti dalla ocmmissione), posso poi usufruire della riduzione dei termini? 2) se nell'avviso (per servizi)non ho indicato la suddivisione in lotti, e volessi decidere di bandire la gara in due lotti, devo modificare anche l'avvisio con una nuova pre- informativa o mi basta procedere con il bando?

RISPOSTA del 03/06/09: L'avviso di preinformazione è compilato secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. Se il detto formulario è stato esaurientemente compilato, l'avviso svilupperà i suoi effetti di riduzione dei termini di gara. La mera divisione in lotti può essere anche una decisione successiva alla pubblicazione dell'avviso e quindi non ne inficia la validità. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/04/07 - Programmazione triennale - Pubblicità: E' obbligatorio o facoltativo pubblicare l'avviso di preinformazione di un opera inserita nel programma triennale 2007/2009 di importo superiore a DSP 5.000.000,00 e prevista per l'anno 2009. Ai sensi dell'art.14 co.3 del d.p.r. 554/99 parrebbe un obbligo, nell'ipotesi quindi di pubblicazione del suddetto avviso e della successiva non realizzazione dell'opera in questione nell'anno 2009 per motivi sopravvenuti, la stazione appaltante potrebbe essere responsabile nei confronti delle imprese?

RISPOSTA del 20/11/07: L’art. 14, comma 3 del dpr 554/99, norma ancora vigente in quanto non abrogata dall’art. 256 del d.lgs. 163/06 (Codice) ha eguale lettera dell’articolo 80, c. 1 del medesimo dpr, norma invece abrogata dal Codice. Appare allora necessario applicare l’art. 253, c. 3 del Codice, che sancisce l’applicabilità delle norme vigenti del dpr 554/99 solo se ed in quanto compatibili con il Codice medesimo. L’art. 14, c. 3 del dpr 554/99 non è compatibile con il Codice, che attualmente regola la materia all’art. 63. L’art. 63, c. 5 dispone l’obbligatorietà della preinformazione solo ove la stazione appaltante intenda avvalersi dei termini ridotti consentiti dall’art. 70, c. 7. Nonostante la norma parli di obbligo, la preinformazione, quindi, giuridicamente non è un vero “obbligo”, ma un “onere”, ossia è necessaria see si vuole sfruttare la riduzione dei termini. Sempre a norma dell’art. 70. c. 7, la preinformazione, per essere efficace, deve essere pubblicata almeno 52 giorni prima della pubblicazione del bando e non oltre dodici mesi prima. Se i dodici mesi scadono senza che la stazione appaltante abbia bandito la gara non si ha alcuna conseguenza, se non la decadenza dalla possibilità dei termini abbreviati. Pubblicare la preinformazione è, comunque, buona prassi amministrativa. (fonte: Ministero Infrastrutture)

 

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